Modifica dell'atto costitutivo dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché l'accesso ai documenti di detto Osservatorio (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0436/2002 – 2002/0176(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 77 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Osservatorio la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 78 ARTICOLO 1, PUNTO 3, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 8, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 1035/97)
All'articolo 8 è aggiunta la lettera b bis seguente: "b bis) L'Osservatorio trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 79 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
5 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Osservatorio.
Emendamento 80 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 6 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
6 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 81 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
7 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 82 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
8 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Osservatorio soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 83 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
12 bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 84 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 16 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
16 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 85 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 12, paragrafo 18 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1035/97)
18 bis. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.