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 Testo integrale 
Procedura : 2002/0167(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0336/2002

Testi presentati :

A5-0336/2002

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
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P5_TA(2003)0119

Testi approvati
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Martedì 22 ottobre 2002 - Strasburgo
Modifica dell'atto costitutivo dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
P5_TA(2002)0486A5-0336/2002

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda i sistemi di controllo e di revisione interna dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, nonché l'accesso ai documenti di detto Ufficio (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0437/2002 – 2002/0177(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 86
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Ufficio la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 87
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 134, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)
2 bis. All'articolo 134 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Ufficio."
Emendamento 88
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 134, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)
All'articolo 134 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Ufficio."
Emendamento 89
ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo)
Articolo 135, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)
All'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva."
Emendamento 90
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER, COMMA UNICO BIS (nuovo)
Articolo 135, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)
All'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:
"3 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico."
Emendamento 91
ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo)
Articolo 138, comma unico bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 40/94)
3 bis. All'articolo 138 è aggiunto il comma unico bis seguente:
"Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi."

(1) La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

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