Modifica dell'atto costitutivo dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili all'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché l'accesso ai documenti di detta Agenzia (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0438/2002 – 2002/0178(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 92 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo dell'Agenzia la possibilità per lo Stato membro che la ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 93 ARTICOLO 1, PUNTO 2, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente: "2 bis. L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Essa comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."
Emendamento 94 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
3 bis. All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente: "3 bis. Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita l'Agenzia."
Emendamento 95 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS, COMMA UNICO BIS (nuovo) Articolo 12, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 4 bis seguente: "4 bis. Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dall'Agenzia."
Emendamento 96 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
2 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 97 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
3 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 98 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
1 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti dell'Agenzia soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 99 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 14, paragrafo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
9 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 100 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 101 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 15 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2062/94)
4 bis. E' aggiunto l'articolo 15 bis seguente: "Articolo 15 bis
In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti."