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Procedura : 2002/0167(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0336/2002

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A5-0336/2002

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Testi approvati
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Martedì 22 ottobre 2002 - Strasburgo
Modifica dell'atto costitutivo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale a seguito dell'adozione del nuovo regolamento finanziario *
P5_TA(2002)0488A5-0336/2002

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 per quanto riguarda le norme finanziarie e di bilancio applicabili al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, nonché l'accesso ai documenti di detto Centro e abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 (COM(2002) 406 – C5&nbhy;0439/2002 – 2002/0180(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1):

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 102
CONSIDERANDO 5 bis (nuovo)
(5 bis) E' opportuno includere nell'atto istitutivo del Centro la possibilità per lo Stato membro che lo ospita di arrecare un contributo finanziario diretto o indiretto.
Emendamento 103
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
Le entrate comprendono gli eventuali contributi finanziari dello Stato membro che ospita il Centro.
Emendamento 104
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
Lo stato delle spese può essere presentato secondo una nomenclatura per natura e/o per obiettivo a condizione di stabilire una distinzione tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi. Tale nomenclatura è definita dal Centro.
Emendamento 105
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
2 bis. Prima di prendere qualsiasi decisione che abbia conseguenze finanziarie significative e possa avere un impatto sull'entità della sovvenzione comunitaria dell'anno in corso o di quelli successivi, il consiglio di amministrazione informa la Commissione e l'autorità di bilancio. Se entro il termine di sei settimane nessuna obiezione è stata sollevata dall'uno o dall'altro dei due rami dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta la decisione definitiva.
Emendamento 106
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
3 bis. Il bilancio definitivo viene adottato dal consiglio di amministrazione previa adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione che stabilisce l'importo della sovvenzione nonché l'organico.
Emendamento 107
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
1 bis. In caso di revisione del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, la Commissione consulta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.
Emendamento 108
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 12, paragrafo 12 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
2 bis. Il direttore può delegare i suoi poteri d'esecuzione del bilancio ad agenti del Centro soggetti allo statuto, alle condizioni specificate dalla regolamentazione finanziaria, conformemente all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, adottata dal consiglio di amministrazione. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti.
Emendamento 109
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
3bis. Nella misura in cui ciò si rivela indispensabile, possono essere affidati mediante contratto, a soggetti o organismi esterni di diritto privato, compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell'autorità pubblica né l'esercizio di un potere discrezionale di valutazione. Gli stanziamenti destinati a tali compiti sono individuati come stanziamenti amministrativi.
Emendamento 110
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 12 bis, paragrafo 7 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
7 bis. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.
Emendamento 111
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 12 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)
6 bis. E' aggiunto l'articolo 12 quater seguente:
"Articolo 12 quater
Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di discarico qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione. Esso comunica altresì informazioni concernenti le misure esistenti o previste per prevenire i rischi di frode e di irregolarità."

(1) La votazione sul progetto di risoluzione legislativa è stata aggiornata conformemente all'articolo 69 del regolamento (A5-0336/2002).

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