Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (6241/1/2002 - C5-0181/2002 - 2001/0127(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
La posizione comune è approvata e l'atto in questione si considera pertanto adottato in conformità della posizione comune.
Sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) ***II (Procedura senza discussione)
189k
25k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) (15079/1/2001 – C5&nbhy;0071/2002 – 1999/0269(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (15079/1/2001 – C5&nbhy;0071/2002),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 620(2)),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 785(3)),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 78 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0194/2002),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (COM(2001) 507 – C5-0425/2001 – 2001/0210(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 507(1)),
– visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0425/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0174/2002);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato(5)
considerando quanto segue:
(1) L'obiettivo principale della decisione n. 1719/1999/CE del 12 luglio 1999(6) è che la Comunità, insieme agli Stati membri, adotti i provvedimenti necessari per la costituzione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione delle politiche comunitarie, così come il processo decisionale comunitario.
(2) Sono da ritenere prioritari i progetti che incrementano l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale, contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, soprattutto per quanto riguarda "Amministrazioni on-line" di cui possono beneficiare parlamenti nazionali, cittadini e imprese, e alle altre iniziative volte a migliorare la trasparenza delle attività delle istituzioni comunitarie, come richiesto dall'articolo 255 del trattato, e dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti(7).
(3)Occorre tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella Dichiarazione emessa alla Conferenza ministeriale sull'e-Government ("From Policy to practice") tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001 nonché delle conclusioni della Conferenza "e-Government in the service of European citizens and enterprises - what is required at the European level", organizzata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.
(4)In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni comunitarie.
(5)In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale analizzare e valutare l'evoluzione e la ridefinizione organizzative delle procedure operative concernenti la rete o le reti che si intendono creare nel quadro del progetto.
(6) A fini di certezza del diritto è bene disciplinare espressamente la possibilità di revisione della sezione del programma di lavoro IDA relativa all'attuazione della decisione n. 1719/1999/CE nel corso dell'anno di riferimento. Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 6 della decisione n. 1719/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura di comitato alla quale si fa riferimento in detta decisione.
(7) Visto l'interesse espresso da Malta e Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di detti paesi a progetti di interesse comune. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a tutti i paesi candidati all'adesione, è opportuno rendere più agevole per tali paesi l'utilizzo, a proprie spese, dei servizi generici forniti da IDA al fine di attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi terzi alle stesse condizioni.
(8) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio occorre introdurre un importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione comunitaria prevista dalla decisione n. 1719/1999/CE per il periodo 2002-2004. Gli stanziamenti annuali vanno altresì autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.
(9) Nell'ambito del programma IDA occorre generalmente considerare progetti di interesse comune la realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie.
(10) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche nei settori dell'educazione, segnatamente per lo scambio di informazioni su aspetti contenutistici relativi alle reti aperte oltre che per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione, vanno considerate progetti di interesse comune.
(11)Le reti telematiche nel settore della protezione della salute pubblica a sostegno dello scambio di informazioni tra Stati membri vanno considerate progetti di interesse comune nell'ambito del programma IDA.
(12) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo "Amministrazioni on-line", di cui beneficiano cittadini e imprese, vanno considerate progetti di interesse comune.
(13) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, volte in particolare a migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione, vanno considerate progetti di interesse comune.
(14) Occorre adattare le disposizioni della decisione n. 1719/1999/CE relative alla procedura di comitato affinché tengano conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).
(15) Occorre modificare la decisione n. 1719/1999/CE di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 1719/1999/CE è modificata come segue:
1.L'articolo 1, paragrafo 1, è completato dalla seguente lettera c):
"
c)
"c) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate all'articolo 4."
"
2. L'articolo 4 è completato dalla seguente lettera h):
"
h)
contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, e soprattutto al capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.
3.L'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, è completato dalla seguente lettera a bis):
"a bis) la descrizione dell'evoluzione e della ridefinizione organizzative delle procedure operative concernenti la rete o le reti che si intendono creare nel quadro del progetto;"
"
4. L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente:
"
2. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui all'articolo 5, si applica all'approvazione della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale e che può essere soggetta a revisione nel corso dell'anno di riferimento. Il programma di lavoro IDA comprende:
–
una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i;
–
una stima dei costi che dovranno essere coperti dalla Comunità e dagli Stati membri; e
–
una breve relazione sui benefici/servizi ottenuti a fronte delle spese di cui sopra.
3. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base ai principi di cui all'articolo 5 della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.
4. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica per l'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione tra progetti delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica parimenti ad ogni proposta d'aumento delle risorse di bilancio d'importo superiore a 250 000 EUR per linea di progetto lungo l'arco di un anno.
"
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 8
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Ogniqualvolta si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE a norma di quanto disposto dall'articolo 7, e dall'articolo 8 di detta decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4.La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione.
"
6. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 10
Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati
1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale, di Cipro, Malta e Turchia per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.
2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.
3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.
4. Anche altri paesi terzi possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.
"
7. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 12
Importo di riferimento finanziario
1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 39,8 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.
"
8. La sezione A dell'allegato è completata dal seguente punto 6:
"
6. La realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie.
"
9. La sezione B, punto 10, dell'allegato è sostituita dal testo seguente:
"
10. Reti telematiche nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dei mezzi audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.
"
10.Alla sezione B dell'allegato, il punto 12 è sostituito dal seguente:
"
12. "12. Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della protezione della salute pubblica a sostegno dello scambio di informazioni tra Stati membri."
"
11. La sezione B dell'allegato è completata dai seguenti punti 13 e 14:
"
13. Reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.
14. Reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, segnatamente per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione.
"
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1720/1999/CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(2001) 507 – C5-0426/2001 – 2001/0211(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 507(1)),
– visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0426/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0174/2002);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1720/1999/CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)
vista la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
Considerando quanto segue:
(1) Obiettivo della decisione n. 1720/1999/CE del 12 luglio 1999(6) è ottenere per la Comunità elevati gradi di interoperabilità tra le reti telematiche transeuropee che collegano Stati membri e istituzioni comunitarie a sostegno dell'unione economica e monetaria, dell'attuazione delle politiche comunitarie e al fine di ottenere notevoli benefici per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità, mediante lo snellimento delle operazioni e l'accelerazione della realizzazione di nuove reti e di miglioramenti.
(2) I vantaggi di cui usufruiscono le amministrazioni grazie alle reti telematiche transeuropee vanno estesi ai cittadini ed alle imprese della Comunità, in particolare nei campi in cui il farlo contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e-Europa ed all'attuazione del relativo piano d'azione, con particolare riferimento al capitolo sull'amministrazione in linea.
(3)Occorre tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella Dichiarazione emessa alla Conferenza ministeriale sull'e-Government ("From Policy to practice") tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001 nonché delle conclusioni della Conferenza "e-Government in the service of European citizens and enterprises - what is required at the European level", organizzata congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.
(4) Per diffondere le migliori pratiche, vanno organizzate conferenze, giornate di lavoro ed altri tipi di manifestazioni per sensibilizzare il pubblico sui risultati e i vantaggi conseguiti dai progetti ed azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.
(5) Ai fini dell'attuazione delle iniziative comunitarie di cui agli articoli da 3 a 10 della decisione n. 1720/1999/CE va chiarito che ogni proposta che aumenti il bilancio per linea di progetto nell'arco di un anno di un importo superiore a 250 000 EUR sottostà alla procedura indicata dalla decisione stessa.
(6)Visto l'interesse espresso da Malta e Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di detti paesi per quanto riguarda iniziative e provvedimenti orizzontali di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a tutti i paesi candidati all'adesione, è opportuno rendere più agevole per questi paesi l'utilizzo, a proprie spese, dei servizi generici forniti dall'IDA al fine di attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi terzi alle stesse condizioni.
(7) Per rendere più flessibile la ripartizione delle risorse del bilancio annuo, è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1720/1999/CE; gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
(8)Occorre adattare le disposizioni della decisione n. 1720/1999/CE relative alla procedura di comitato affinché tengano conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(9)Occorre modificare la decisione n. 1720/1999/CE di conseguenza,
DECIDONO:
Articolo 1
La decisione n. 1720/1999/CE è modificata come segue:
1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
a)
Il paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:
Estendere i summenzionati benefici di tali reti agli operatori economici ed ai cittadini della Comunità, segnatamente nei campi in cui ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa e-Europe ed all'attuazione del relativo piano d'azione, in particolare per quanto riguarda il capitolo sull'amministrazione in linea;
b)
Al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):
"f) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate all'articolo 4 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)*. _______________ * GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. .../2002/CE [che modifica la decisione n. 1719/1999/CE] (GU ...)."
2.All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Se del caso, per essere in grado di identificare le azioni e misure orizzontali da intraprendere, la Comunità elabora la descrizione di un'infrastruttura che serva da piattaforma per lo sviluppo di progetti di comune interesse e di altre reti settoriali, quali indicate nella decisione n. 1719/1999/CE.
L'infrastruttura descritta include un quadro di interoperabilità per reti, servizi, sicurezza, applicazioni, contenuti e altri elementi pertinenti. Essa può altresì includere aspetti quali le esigenze in materia di gestione, organizzazione, competenze e ripartizione dei costi. La descrizione comprende anche la strategia da impiegare nello sviluppo e realizzazione dell'infrastruttura ed è soggetta a revisione annuale."
3. All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
La Comunità organizzerà conferenze, giornate di lavoro e manifestazioni d'altro tipo per sensibilizzare il pubblico ai risultati e ai vantaggi conseguiti dai progetti ed azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.
4. L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal seguente:
La sezione del programma di lavoro IDA, sull'attuazione della presente decisione, progettata dalla Commissione per tutta la sua durata e rivista almeno ogni due anni, sarà approvata, in base alla sua rispondenza agli articoli da 3 a 10 , ai sensi della procedura di cui all'articolo 12.
3. Le norme e le procedure comuni per stabilire l'interoperabilità tecnica e amministrativa saranno adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 12.
4. La procedura di cui all'articolo 12 si applica per l'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica parimenti ad ogni proposta d'aumento delle risorse di bilancio d'importo superiore a 250 000 EUR per linea di progetto lungo l'arco di un anno.
5. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Ogniqualvolta si faccia riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, a norma di quanto disposto dall'articolo 7 e dall'articolo 8 di detta decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4.La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione.
6. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
Articolo 14
Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati
1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, Malta e Turchia per le iniziative ed i provvedimenti orizzontali di cui alla presente decisione.
2. Nel corso dell'attuazione della presente decisione, va incoraggiata in modi adeguati la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.
3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.
4. Anche altri paesi terzi possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria."
7. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
Importo finanziario di riferimento
1. L'importo finanziario di riferimento previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 34,2 milioni EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.
Articolo 2
La presente decisione va pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti parlamentari europei, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2001) 344 – C5&nbhy;0279/2001 – 2001/0137(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 344(1)),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0279/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0199/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a favore degli assistenti dei deputati al Parlamento europeo, il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La normativa relativa alle spese e alle indennità dei deputati al Parlamento europeo, adottata dall'Ufficio di presidenza di tale istituzione, prevede all'articolo 14 la possibilità, per ogni deputato, di godere di un'indennità intesa a coprire le spese derivanti in particolare dall'assunzione di uno o più assistenti (più deputati possono assumere congiuntamente lo stesso assistente), nei limiti dell'indennità di segreteria fissata dall'Ufficio di presidenza e indicata nella sezione 1 del bilancio generale dell'Unione europea - Parlamento europeo.
(2) Il regime in materia di sicurezza sociale degli assistenti dei deputati al Parlamento europeo è disciplinato dalla normativa nazionale degli Stati membri competenti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(4) e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71(5).
(3) Tenuto conto della eterogeneità delle situazioni e della peculiarità delle mansioni svolte dagli assistenti dei deputati al Parlamento europeo alle dipendenze di uno o più deputati europei, la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 è stata fonte di incertezze e di difficoltà pratiche di gestione della copertura previdenziale. Tale situazione è pregiudizievole sia per i lavoratori in questione e il loro datore di lavoro, sia per gli enti di sicurezza sociale degli Stati membri.
(4)Poiché le loro retribuzioni e i loro contributi di sicurezza sociale sono a carico del bilancio comunitario, gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo rappresentano una categoria specifica di lavoratori subordinati. L'inclusione di questa categoria specifica di lavoratori nel regolamento (CEE) n. 1408/71 rende necessaria una modifica che tenga conto delle particolarità di questo gruppo di lavoratori.
(5) Per permettere di individuare più agevolmente e senza equivoci lo Stato membro alla cui legislazione sulla sicurezza sociale sono soggetti gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo e per garantire a questi ultimi una copertura previdenziale appropriata, è apparso necessario riconoscere loro il diritto di optare per la legislazione da applicare in materia di sicurezza sociale. Tenuto conto della natura derogatoria di tale regime, giustificata dallo specifico ruolo svolto dagli assistenti dei deputati al Parlamento europeo è opportuno riservare i vantaggi di questo diritto ai soli assistenti subordinati, siano essi assunti da uno o da più deputati al Parlamento europeo, indipendentemente dal modo di gestione del contratto di lavoro.
(6) Tale diritto di opzione, riconosciuto a questa specifica categoria di lavoratori subordinati, deve pertanto essere inserito nel regolamento (CEE) n. 1408/71 e nel relativo regolamento applicativo, ed occorrerà tener conto di tale diritto in caso di esercizio simultaneo di altre attività professionali subordinate e/o autonome da parte degli assistenti dei deputati al Parlamento europeo. È inoltre opportuno stabilire, nell'ambito del presente regolamento, disposizioni transitorie per gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo che abbiano iniziato a svolgere l'attività in questione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
(7) Questa modifica delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del relativo regolamento applicativo, è atta ad agevolare l'esercizio del diritto alla libera circolazione da parte degli assistenti alle dipendenze dei deputati al Parlamento europeo con il compito di coadiuvare questi ultimi nell'espletamento del loro mandato elettivo in seno a detta istituzione comunitaria,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71
Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:
1) All'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera w):
"
w)
il termine "assistente dei deputati al Parlamento europeo" designa il lavoratore subordinato alle dipendenze di uno o più membri del Parlamento europeo per coadiuvare tale o tali deputati nell'espletamento del loro mandato elettivo per la durata di tale mandato o per la parte di mandato cui il contratto si riferisce.
"
2) L'articolo 16 è così modificato:
a)
Il titolo è sostituito dal seguente:
"
Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, gli agenti ausiliari delle Comunità europee e gli assistenti parlamentari europei".
"
b)
È aggiunto il seguente paragrafo 4:
"
4. "4. Gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo possono optare tra:
–
l'applicazione della legislazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), oppure, se del caso, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b);
–
l'applicazione della legislazione dello Stato membro alla cui legislazione sono stati soggetti da ultimo;
–
l'applicazione della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini.
Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dall'inizio dell'attività di assistente dei deputati al Parlamento europeo.
L'assistente dei deputati al Parlamento europeo che eserciti simultaneamente altre attività subordinate e/o autonome sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui vige la legislazione da lui prescelta è soggetto alla legislazione di quest'ultimo Stato membro anche per tali attività.
Ai fini dell'applicazione della legislazione per la quale ha optato, si presume che l'assistente eserciti l'insieme delle attività professionali sul territorio di detto Stato membro.
"
Articolo 2
Modifica del regolamento (CEE) n. 574/72
Il testo dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 574/72 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 14
Esercizio del diritto di opzione da parte degli agenti ausiliari delle Comunità europee e degli assistenti dei deputati al Parlamento europeo
1. Il diritto di opzione previsto all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, del regolamento deve essere esercitato al momento della conclusione del contratto di assunzione. L'autorità abilitata a concludere tale contratto nel caso degli ausiliari e il o i membri del Parlamento europeo interessati nel caso degli assistenti informano l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la legislazione del quale l'agente ausiliario o l'assistente ha optato. Detta istituzione ne informa, se necessario, ogni altra istituzione dello stesso Stato membro.
2. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro per la cui legislazione ha optato l'agente ausiliario o l'assistente dei deputati al Parlamento europeo gli rilascia un certificato, in cui si attesta che è soggetto alla legislazione di tale Stato membro per il periodo in cui è occupato al servizio delle Comunità europee in qualità di agente ausiliario o per il periodo in cui è occupato in qualità di assistente dei deputati al Parlamento europeo.
Qualora un assistente dei deputati al Parlamento europeo svolga simultaneamente attività di assistente sul territorio di due o più Stati membri o qualora svolga simultaneamente altre attività subordinate e/o attività autonome sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui vige la legislazione per la quale ha optato, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile trasmette una copia del certificato di cui al primo comma all'istituzione designata dall'autorità competente di ogni altro Stato membro sul cui territorio l'assistente svolga attività professionali. Se necessario quest'ultima istituzione o, ove del caso, queste ultime istituzioni forniscono all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile le informazioni necessarie per il computo dei contributi che il datore o i datori di lavoro e/o l'assistente sono tenuti a versare in virtù di tale legislazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri designano, se necessario, le istituzioni competenti per gli agenti ausiliari delle Comunità europee e per gli assistenti dei deputati al Parlamento europeo.
4. Se l'agente ausiliario o l'assistente dei deputati al Parlamento europeo occupato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania ha optato per l'applicazione della legislazione tedesca, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se l'agente ausiliario o l'assistente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo tedesco oppure come se fosse occupato nel luogo in cui da ultimo ha avuto una residenza stabile nella Repubblica federale di Germania. L'autorità competente designa l'istituzione competente in materia di assicurazione malattia.
"
Articolo 3
Disposizioni transitorie
Un assistente già alle dipendenze di uno o più deputati al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente regolamento può esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Questa opzione ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'invio della comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° ... [primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).
Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ***I (Procedura senza discussione)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) (COM(2002) 70 – C5&nbhy;0063/2002 – 2002/0040(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 70),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0063/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0181/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. invita la Commissione a mettere a disposizione del pubblico un elenco consolidato dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, e degli allegati I della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 1999/45/CE e ad aggiornare tale elenco dopo ogni modifica delle direttive;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - c/m/r)
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio(4) stabilisce restrizioni relative alla commercializzazione e all'impiego di alcune sostanze e preparati pericolosi.
(2) I provvedimenti disposti da tale direttiva s'inseriscono nel quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (5), prorogato fino alla fine del 2002 dalla decisione n. 521/2001/CE.
(3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno vietare l'immissione nel mercato ad uso del grande pubblico delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati e dei prodotti che le contengono. La Commissione dovrebbe presentare entro la fine del 2002 una proposta intesa a vietare progressivamente l'uso di tali sostanze nei prodotti destinati al grande pubblico.
(4)Il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori, consultato dalla Commissione, ha dichiarato che le sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(6), come cancerogene (tranne le sostanze cancerogene unicamente per inalazione), mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2, nonché le sostanze con effetti potenziali simili, non debbono essere aggiunte deliberatamente ai cosmetici.
(5)Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori rispetto all'uso di preparati contenenti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, è opportuno sopprimere la deroga ai sensi della quale il divieto di vendita al pubblico di tali preparati non si applica ai prodotti cosmetici.
(6) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE(7) ha introdotto, mediante un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria1 o 2. È opportuno impedire che tali sostanze e preparati vengano immessi sul mercato ad uso del grande pubblico.
(7) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale lista subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria1 o 2.
(8) La direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare l'allegato I, contiene due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria2, cinque sostanze recentemente classificate come mutagene di categoria2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria1 e sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria2.
(9) Tali sostanze devono integrare l'elenco di cui all'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
(10) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria1 o 2 sono stati valutati dalla direttiva 2001/59/CE.
(11) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8), ed alle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare a termini dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(9),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'Allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:
1.Nella colonna intitolata "Restrizioni":
a)
dai punti 29, 30 e 31 è soppresso il testo seguente: "b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE";
b)
dopo i punti 29, 30 e 31 è aggiunto il testo seguente: "La Commissione presenta entro la fine del 2002 una proposta intesa a vietare progressivamente l'uso di tali sostanze nei prodotti destinati al grande pubblico.".
2. Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva vanno aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato della presente direttiva vanno cancellate dal punto 29 dell'elenco 2 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [nove mesi dopo la sua entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal ... [dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è così modificata:
1.
Gli elenchi di cui al "Punto 29 – Cancerogeni" sono così modificati:
a)
All'elenco relativo alla categoria1 va aggiunto quanto segue:
Sostanze
Numero indice
Numero CE
Numero CAS
Note
Butano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [1]
601-004-01-8
203-448-7 [1]
106-97-8 [1]
C, S
Isobutano [contenente ≥ 0,1 % di butadiene (203-450-8)] [2]
200-857-2 [2]
75-28-5 [2]
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene
601-013-00-X
203-450-8
106-99-0
D
b)
All'elenco relativo alla categoria2 va aggiunto quanto segue:
Sostanze
Numero indice
Numero CE
Numero CAS
Note
Ossido di berillio
004-003-00-8
215-133-1
1304-56-9
E
Cromato di sodio
024-018-00-3
231-889-5
7775-11-3
E
Tricloroetilene; tricloroetene
602-027-00-9
201-167-4
79-01-6
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile
602-037-00-3
202-853-6
100-44-7
E
2,3-Dibromopropan-1-olo 2,3-dibromo-1-propanolo
602-088-00-1
202-480-9
96-13-9
E
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano
603-055-00-4
200-879-2
75-56-9
E
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3 -epossipropile e fenile; 1,2-epossi-3-fenossipropano
GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66).
Blocco dei beni o sequestro probatorio * (Procedura senza discussione)
225k
47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione quadro del Consiglio .../.../GAI relativo all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (6980/2002 – C5&nbhy;0152/2002 – 2001/0803(CNS))
– visto il progetto di decisione quadro del Consiglio (6980/2002),
– vista l'iniziativa dei governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio (5126/2001)(1),
– vista la sua posizione del 20 settembre 2001 sulla prima consultazione(2),
– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,
– consultato nuovamente dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (C5&nbhy;0152/2002),
– visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5&nbhy;0172/2002),
1. approva il progetto di decisione quadro del Consiglio quale emendato;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il progetto di decisione quadro del Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio.
Progetto del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Titolo
Decisione quadro del Consiglio .../.../GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
Decisione quadro del Consiglio .../.../GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni al fine di ottenere e sequestrare le prove del reato od ottenerne la successiva confisca.
Emendamento 2 Considerando 1
(1) il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale;
(1) il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato, in particolare nella conclusione 33, il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale;
Emendamento 3 Considerando 1 bis (nuovo)
.
(1 bis) è opportuno sostituire, in conformità della conclusione 36 adottata dal Consiglio europeo di Tampere, le vigenti relazioni di cooperazione fra gli Stati membri con un sistema di libera circolazione, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, delle decisioni giudiziarie in materia penale, tanto preliminari quanto definitive, successive cioè a una sentenza.
Emendamento 4 Considerando 2
(2) tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili;
(2) tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente alla confisca di beni facilmente trasferibili al fine della successiva confisca o dell'ottenimento o sequestro delle prove del reato;
Emendamento 5 Considerando 3
(3) il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio;
(3) il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni al fine della successiva confisca o dell'ottenimento o sequestro delle prove del reato;
Emendamento 6 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) le decisioni di blocco preventivo dei beni devono essere soggette a controlli sufficienti, adottati dalle autorità giudiziarie competenti.
Emendamento 7 Articolo 1
Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di blocco dei beni o di sequestro probatorio emessa da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non modifica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di blocco dei beni, al fine della successiva confisca o dell'ottenimento o sequestro delle prove del reato, emessa da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.
Emendamento 8 Articolo 2, lettera a)
a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato una decisione di blocco o sequestro nell'ambito di un procedimento penale;
a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato una decisione di blocco dei beni al fine della successiva confisca o dell'ottenimento o sequestro delle prove del reato, nell'ambito di un procedimento penale;
Emendamento 9 Articolo 2, lettera c)
c) "decisione di blocco o sequestro": qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una fonte di prova;
c) "decisione di blocco o sequestro": qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione, nel quadro di un procedimento penale, per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una fonte di prova;
Emendamento 10 Articolo 2, lettera d)
d) "bene": ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che:
d) "bene": ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, i dati immagazzinati in qualunque tipo di sistema o di supporto nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che:
Emendamento 11 Articolo 3, paragrafo 2, alinea
2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato membro di emissione, e se sono punibili nello Stato membro di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni non richiedono il controllo della doppia incriminabilità:
2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato membro di emissione, e se sono punibili nello Stato membro di emissione con una pena privativa della libertà di almeno due anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità:
Emendamento 12 Articolo 3, paragrafo 3
3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del TUE, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esaminerà, alla luce della relazione che la Commissione gli sottoporrà ai sensi dell'articolo 14, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del TUE, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esaminerà, alla luce della relazione che la Commissione gli sottoporrà ai sensi dell'articolo 14, l'estensione di tale elenco.
Emendamento 13 Articolo 5, paragrafo 2
2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dalla decisione di blocco o sequestro è deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione.
2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dalla decisione di blocco o sequestro è proporzionato e deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione.
Emendamento 14 Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Nello Stato di esecuzione il ricorso potrà far riferimento unicamente alla valutazione dei motivi di non riconoscimento o non esecuzione di cui all'articolo 7, di rinvio dell'esecuzione di cui all'articolo 8 nonché alle condizioni di esecuzione contemplate dall'articolo 6, paragrafo 2.
Emendamento 15 Articolo 14, paragrafo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il [...].
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.
Emendamento 16 Articolo 14, paragrafo 2
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il [...] in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 30 giugno 2003 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
Emendamento 17 Allegato I, punti da 2.4.1 a 2.4.3
2.4.1. tedesco 2.4.2. inglese 2.4.3. ecc.
soppresso
Emendamento 18 Allegato I, punti da 3.1 a 3.3
3.1. traffico illecito distupefacenti 3.2. frode che lede gli interessifinanziari delle Comunitàeuropee 3.3. riciclaggio di proventi direato
Iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (9230/2000 – C5-0416/2000 – – 2000/0812(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica federale tedesca in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (9230/2000 – C5-0416/2000 – 2000/0812(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica federale tedesca (9230/2000(1)),
– visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato UE,
– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE (C5-0416/2000),
– visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
– visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0184/2002),
1. respinge l'iniziativa della Repubblica federale tedesca;
2. invita la Repubblica federale tedesca a ritirare la sua iniziativa;
3. invita la Commissione a esaminare la necessità e, se del caso, di presentare una proposta di misura legislativa complementare a seguito dell'adozione delle proposte esistenti della Commissione(2) sugli appalti pubblici, al fine di soddisfare l'obiettivo dell'iniziativa della Repubblica federale tedesca;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica federale tedesca.
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil) (COM(2001) 675 – C5&nbhy;0029/2002 – 2001/0271(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare e a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione Bunker Oil) (COM(2001) 675 – C5&nbhy;0029/2002 – 2001/0271(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 675(1)),
– consultato dal Consiglio a norma degli articoli 67, paragrafo 1 e 300 del trattato CE (C5&nbhy;0029/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0201/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001) 674 – C5&nbhy;0646/2001 – 2001/0272(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001) 674 – C5&nbhy;0646/2001 – 2001/0272(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 674(1)),
– visto l'articolo 61, lettera c), del trattato CE,
– consultato dal Consiglio a norma degli articoli 67, paragrafo 1 e 300 del trattato CE (C5&nbhy;0646/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0204/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COM(2002) 127 – C5-0187/2002 – 2002/0062(CNS))
Risoluzione legislativa>\*MERGEFORMATRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (COM(2002) 127 – C5-0187/2002 – 2002/0062(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 127),
– consultato dal Consiglio a norma degli articoli 175, paragrafo 1 e 300, paragrafo 2 del trattato CE (C5-0187/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0185/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Immunità parlamentare (modifica del regolamento)
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Decisione del Parlamento europeo recante modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto riguarda l'immunità parlamentare (articolo 6) (2001/2237(REG))
– viste le proposte di modifica del suo regolamento,
– vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 25 ottobre 2001,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0195/2002),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche che seguono;
2. decide che tali modifiche entrino in vigore il giorno successivo alla loro approvazione;
3. stabilisce di modificare ulteriormente tali disposizioni una volta che sia stato adottato lo statuto dei deputati;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione per informazione.
Testo attuale
Nuovo testo proposto
Emendamento 1 Articolo 6
Revoca dell'immunità
Immunità parlamentare
-1.Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.
1. Ogni richiesta diretta al Presidente dall"autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un"autorità competente di uno Stato membro e volta a togliere l'immunità a un deputato è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
1 bis. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.
1 ter. In via urgente, nel caso in cui un deputato venga arrestato o venga limitata la sua libertà di circolazione in apparente violazione dei suoi privilegi e immunità, il Presidente, previa consultazione del presidente e del relatore della commissione competente, può prendere l'iniziativa di confermare i privilegi e le immunità del deputato interessato. Il Presidente comunica tale iniziativa alla commissione e ne informa il Parlamento.
2.La commissione competente esamina le richieste di revoca senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate.
3.La commissione può chiedere all'autorità che ha presentato la richiesta di revoca tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per farsi un'idea precisa circa l'opportunità di revocare l'immunità. Il deputato interessato è ascoltato, se lo desidera, e può produrre tutti i documenti o altri elementi scritti di giudizio che ritiene idonei ai fini della determinazione di detta opportunità. Se è detenuto, può farsi rappresentare da un altro deputato.
4.La relazione della commissione contiene una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità. Tuttavia, qualora la richiesta di revoca si articoli in vari capi di accusa, ciascuno di questi può essere oggetto di una proposta di decisione separata. La relazione della commissione può proporre in via eccezionale che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale, senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misuraprivativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
5.In nessun caso la commissione si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
6.La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.
La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore o contro ciascuna delle proposte di revoca o di mantenimento dell'immunità.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato la cui immunità forma oggetto di una richiesta di revoca non può intervenire nella discussione.
La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.
7.Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato sulle deliberazioni giudiziarie adottate in caso di revoca dell'immunità parlamentare. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna.
8.Nel caso in cui un deputato sia arrestato o sottoposto a procedimento penale in seguito a delitto flagrante, qualsiasi altro deputato può chiedere la sospensione del procedimento iniziato o dello stato di detenzione. Il Presidente fa uso di tale diritto quando la detenzione o il procedimento sono volti a far comparire il deputato come testimone o esperto contro la sua volontà e senza che sia stata previamente revocata la sua immunità.
(Le interpretazioni sono soppresse)
Emendamento 2 Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Procedure in materia di immunità
1.La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa dell'immunità e dei privilegi.
2.La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dell'immunità e dei privilegi.
3.La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o altri elementi di giudizio scritti che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.
4.Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.
5.Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto non è necessario richiedere la revoca dell'immunità, a condizione che
- il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora che impedisca o renda difficile la sua attività parlamentare ovvero che possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non renda difficoltoso l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato;
- il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare.
6.Nei casi concernenti la difesa di un privilegio o di un'immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
8.La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione.
La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 122, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione.
La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni dopo la discussione.
Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si ritiene adottata la decisione contraria.
9. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente.
10.Allorché il Presidente si avvale dei poteri conferitigli dall'articolo 6, paragrafo 1 bis, la commissione competente prende atto dell'iniziativa del Presidente nella sua successiva riunione. Ove lo ritenga necessario, la commissione può elaborare una relazione da sottoporre al Parlamento.
11.La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza.
12.La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato.
13.Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è trattata in conformità delle norme che precedono.
Immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e prassi delle autorità italiane
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'immunità dei deputati al Parlamento europeo eletti in Italia e le prassi delle autorità italiane in materia (2001/2099(REG))
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee(1),
– visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,
– vista la sentenza della Corte costituzionale italiana 1150/88 sulla competenza della Camera di appartenenza del senatore o del deputato a pronunciarsi sull'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana,
– visti l'articolo 7, paragrafo 4 e l'articolo 6 del regolamento, applicando la prima disposizione per analogia,
– visti i punti 9 e 12 della Sezione VI dell'Allegato VI del regolamento,
– visto il gran numero di lettere ricevute dai difensori di deputati italiani a questo Parlamento, contro i quali sono stati avviati e talvolta conclusi procedimenti giudiziari, nelle quali si chiede di stabilire se la condotta imputata ai loro clienti è coperta dalla tutela delle immunità di cui godono i deputati di questo Parlamento,
– visti i fascicoli relativi a taluni deputati italiani, fascicoli trasmessi all'ex commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità o alla commissione giuridica e per il mercato interno e che sono stati formalmente deferiti a quest'ultima,
– vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0213/2002),
A. considerando che gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e le immunità costituiscono diritto comunitario primario,
B. considerando che l'immunità parlamentare non costituisce un privilegio personale dei deputati ma esiste per garantire l'indipendenza del Parlamento e dei suoi membri in relazione ad altri poteri, nonché le dignità e l'adeguato funzionamento del Parlamento come istituzione,
C. considerando che i parlamentari italiani beneficiano dell'"insindacabilità" delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana), identica a quella conferita ai deputati al Parlamento europeo dall'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità ("il Protocollo"); che essi beneficiano inoltre dell'"immunità", intesa come non sottoposizione a provvedimenti giudiziari senza autorizzazione, solo per i casi di perquisizione, arresto, intercettazione e sequestro di corrispondenza (articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione italiana),
D. considerando l'esistenza in Italia di una prassi, sancita dalla sentenza 1150/88 della Corte costituzionale, secondo cui nei casi di insindacabilità spetta al solo giudice nazionale decidere, dopo aver stabilito se i fatti siano coperti dall'insindacabilità, di archiviare il caso o di esaminarlo nel merito; considerando che, in quest'ultima ipotesi, il senatore o il deputato interessato possono adire la Camera di appartenenza; che quest'ultima dichiara quindi la procedibilità o la improcedibilità e il giudice deve uniformarsi a tale dichiarazione, a meno che non decida di impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale,
E. considerando che i membri di questo Parlamento dovrebbero avere la possibilità di rivolgersi al Parlamento europeo affinché questo possa difendere il diritto all'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, a norma dell'articolo 9 del Protocollo, e che tale insindacabilità deve essere identica per tutti i membri di questo Parlamento,
F. considerando che, qualora pervenga una richiesta di questo tipo, la commissione giuridica e per il mercato interno - in quanto organo competente di questo Parlamento - dovrebbe decidere se i fatti addotti configurino o meno un caso di insindacabilità ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo, etente;
1. decide che i casi degli onorevoli Francesco Enrico Speroni, eAlfonso Marra configurano "prima facie" un caso di insindacabilità e che i giudici competenti devono essere invitati a trasmettere al Parlamento la documentazione necessaria a stabilire se i casi in questione rientrino nell'ipotesi di insindacabilità prevista dall'articolo 9 del Protocollo per le opinioni o i voti espressi dai membri in questione nell'esercizio delle loro funzioni; decide inoltre che i giudici competenti devono essere invitati a sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva del Parlamento;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione al Rappresentante permanente italiano affinché la comunichi all'autorità competente della Repubblica italiana.
Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 383, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (15073/1/2001 – C5&nbhy;0072/2002 – 2000/0077(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (15073/1/2001 – C5&nbhy;0072/2002)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 189(3)),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) 697(4))
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 80 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0180/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
visto il parere del Comitato economico e sociale(6),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(7),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio(8), ha armonizzato in modo esauriente le disposizioni nazionali in materia di prodotti cosmetici e ha come scopo precipuo la tutela della salute pubblica. A tale fine resta indispensabile che siano eseguiti alcuni test tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici.
(2) Con il trattato di Amsterdam è stato allegato al trattato che istituisce la Comunità europea un protocollo sulla protezione e il benessere degli animali ai sensi del quale la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.
(3)Conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(9) e alla direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993(10) recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE, è fondamentale perseguire l'obiettivo dell'abolizione della sperimentazione dei prodotti cosmetici sugli animali ed applicare il divieto di condurre tali esperimenti nel territorio degli Stati membri. Al fine di garantire la piena attuazione di tale divieto, può essere necessario che la Commissione presenti ulteriori proposte di modifica della direttiva 86/609/CEE.
(4) La direttiva 86/609/CEE ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare il suo articolo 7 prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi. Per agevolare la messa a punto e l'applicazione di metodi alternativi nel settore dei cosmetici che non comportino l'impiego di animali vivi la direttiva 93/35/CEE ha previsto un dispositivo specifico. Esso riguarda tuttavia soltanto i metodi alternativi che non impiegano animali e non tiene conto dei metodi alternativi sviluppati al fine di ridurre il numero degli animali utilizzati negli esperimenti o di attenuarne la sofferenza. Per accordare una protezione ottimale agli animali utilizzati nella sperimentazione dei prodotti cosmetici fino all'applicazione del divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e della commercializzazione dei prodotti cosmetici sperimentati su animali nella Comunità, occorre pertanto modificare il dispositivo in parola in modo da prevedervi l'utilizzo sistematico di metodi alternativi che riducono il numero degli animali utilizzati o che ne attenuano la sofferenza, nei casi in cui non sono ancora disponibili alternative che non comportino l'impiego animali, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/609/CEE, laddove tali metodi offrano ai consumatori un grado di protezione equivalente a quello offerto dai metodi convenzionali che intendono sostituire.
(5) Attualmente soltanto i metodi alternativi convalidati sotto il profilo scientifico dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e applicabili all'intero settore chimico sono adottati sistematicamente a livello comunitario. E' tuttavia possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.
(6) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Un dispositivo volto a vietare la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti può essere pertanto incluso nella direttiva 76/768/CEE. La Commissione dovrebbe stabilire linee guida al fine di facilitare l'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, di metodi che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti.
(7)La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario oppure approvati in quanto scientificamente validi dall'ECVAM. Dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione pubblicherà immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.
(8)La Commissione dovrebbe fissare, per ogni sperimentazione attualmente effettuata su animali, un calendario delle scadenze sino ad un termine massimo di cinque anni. Un'eccezione può tuttavia essere fatta per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi; in tal caso il termine massimo dovrebbe essere di dieci anni dalla data di adozione della presente direttiva. Tali eccezioni dovrebberro essere autorizzate dalla Commissione.
(9) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua e incrementi i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso il sesto programma quadro istituito con la decisione n. .../2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(11), per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportano l'impiego di animali.
(10)Ove occorra, al fine di non ostacolare l'introduzione di nuovi prodotti che offrono miglioramenti significativi in materia di protezione della salute attraverso la prevenzione di malattie, affezioni o disturbi gravi, la Commissione dovrebbe presentare una proposta secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato. Tale proposta non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi della presente direttiva.
(11) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e di evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.
(12)L'opinione pubblica chiede il divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici. Per promuovere il rapido sviluppo di metodi alternativi e garantire che la sperimentazione animale non venga trasferita in paesi terzi, il divieto comunitario di effettuare la sperimentazione su animali deve essere accompagnato dall'introduzione di un'etichettatura obbligatoria dei prodotti ed ingredienti sperimentati su animali, nonché da misure che garantiscano che i prodotti cosmetici e gli ingredienti testati sugli animali non siano immessi sul mercato comunitario dopo una determinata data. Qualora entro detto termine non siano pienamente disponibili metodi alternativi soddisfacenti che non comportano la sperimentazione animale, sarà possibile applicare tali misure senza mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori e consentendo ancora una notevole innovazione nei prodotti.
(13) Dovrebbe essere possibile dichiarare sui prodotti cosmetici che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione dovrebbe tenere conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità dei consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base alla sperimentazione animale.
(14)I profumi non dovrebbero essere utilizzati laddove non svolgano una funzione essenziale, in particolare nei prodotti destinati ai bambini o nei prodotti destinati all'igiene intima esterna.
(15)Il SCCNFP ha stabilito, nel suo parere del 25 settembre 2001, che le sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(12) come cancerogene (tranne le sostanze cancerogene unicamente per inalazione), mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, nonché le sostanze con effetti potenziali simili, non devono essere aggiunte deliberatamente ai prodotti cosmetici e che le sostanze classificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 3, nonché le sostanze con effetti potenziali simili, non devono essere aggiunte deliberatamente ai prodotti cosmetici, a meno che non possa essere dimostrato che il loro livello non comporta un rischio per la salute dei consumatori.
(16) Considerati i rischi particolari che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi della direttiva 67/548/CEE possono comportare per la salute umana, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Per gli stessi motivi dovrebbe essere vietato anche l'utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 3, a meno che il SCCNFP non lo consideri sicuro. La valutazione di tali sostanze ai fini del loro impiego nei prodotti cosmetici non dovrebbe comportare l"utilizzazione di animali.
(17) Per migliorare l'informazione fornita al consumatore, i prodotti cosmetici dovrebbero recare informazioni più precise sulla loro durata di utilizzo.
(18) Talune sostanze sono state individuate come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi. Al fine di garantire che detti consumatori siano adeguatamente informati è necessario modificare le disposizioni della direttiva 76/768/CEE per prescrivere che la presenza di tali sostanze sia indicata nell'elenco degli ingredienti. Tale informazione migliorerà la diagnosi delle allergie da contatto per questi consumatori e consentirà loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano.
(19)Il SCCNFP ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarlo a talune condizioni.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) è sostituito dal testo seguente:
"
i)
"i) ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali onde soddisfare le esigenze della presente direttiva, qualora esistano metodi alternativi alla sperimentazione animale soddisfacenti o, in mancanza di questi, metodi che riducono il numero degli animali utilizzati o che ne attenuano la sofferenza, in particolare metodi convalidati scientificamente in quanto equivalenti sul piano della tutela del consumatore, e comunque entro ... (14)
La Commissione fissa, per ogni sperimentazione attualmente effettuata su animali, un calendario delle scadenze sino ad un termine massimo di cinque anni. Un'eccezione può tuttavia essere fatta per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi; in tal caso il termine massimo è di dieci anni da ...(15)Tali eccezioni devono essere autorizzate dalla Commissione.
Gli esperimenti sugli animali effettuati dopo la data di cui al primo comma non precludono la commercializzazione dei prodotti cosmetici e degli ingredienti già in uso all'interno della Comunità a meno che tali esperimenti non siano stati effettuati direttamente o per conto del fabbricante, dei suoi agenti o dei suoi fornitori.
Nell'applicare la presente disposizione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire che i fabbricanti nei paesi terzi ricevano un preavviso analogo a quello dei fabbricanti comunitari e godano di un trattamento equivalente; in particolare tengono conto della necessità di evitare qualsiasi trattamento non equo o discriminatorio.
La presente disposizione non si applica agli esperimenti autorizzati a norma della procedura di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, secondo comma."
"
2.All'articolo 4, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):
"
j) "j) le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
k) le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE, a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e dichiarate accettabili per l'utilizzazione nei cosmetici."
"
3.E' inserito l'articolo seguente:
"
Articolo 4 bis
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per vietare l'esecuzione di esperimenti su animali nel proprio territorio:
a)
per gli esperimenti sui prodotti cosmetici finiti;
b)
per gli esperimenti su ingredienti o combinazioni di ingredienti, non appena la Commissione abbia pubblicato un metodo alternativo, previa approvazione della sua validità scientifica da parte dell'ECVAM e del comitato scientifico consultivo dell'ECVAM e previa consultazione del SCCNFP, e comunque a decorrere dal 31 dicembre 2004.
2.In circostanze eccezionali in cui emergono gravi preoccupazioni per quanto riguarda la sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, che non richiedono tuttavia il ritiro immediato dall'uso a titolo precauzionale, il fabbricante o l'autorità competente può chiedere una deroga alla clausola di cui al paragrafo 1, lettera b). La richiesta va presentata alla Commissione, che consulterà il SCCNFP e il Parlamento europeo.
La decisione viene adottata secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. È concessa una deroga solo se:
a)
l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito da un altro in grado di svolgere una funzione analoga;
b)
il problema specifico relativo alla salute umana è spiegato e la necessità di effettuare un esperimento su animali è giustificata, con il supporto di un protocollo di ricerca dettagliato proposto quale base per la valutazione;
c)
i risultati della ricerca sono messi a disposizione del pubblico e valutati in modo indipendente.
Gli ingredienti che sono risultati sicuri dalla sperimentazione effettuata secondo questa procedura sono elencati in un apposito allegato della direttiva, che include il riferimento alle fonti dei dati della sperimentazione.
Gli ingredienti che sono risultati non sicuri o sicuri solo se utilizzati in determinate condizioni sono elencati in un apposito allegato della direttiva, che include il riferimento alle fonti dei dati della sperimentazione e indica tutte le specifiche condizioni di uso da rispettare.
3. Ai fini del presente articolo si intende per "prodotto cosmetico finito" il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo."
"
4.All'articolo 5 bis, paragrafo 2 è aggiunto un nuovo trattino primo bis:
"
—
"– le informazioni richieste a titolo dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h). Le informazioni quantitative di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a), che devono essere incluse nell'inventario pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE."
"
5. All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
"
c)
"c) La data di durata minima. La data di durata minima di un prodotto cosmetico è la data fino alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane, in particolare, conforme all'articolo 2.
Essa è indicata con la dicitura "da usare preferibilmente entro..." seguita
-
dalla data stessa, oppure
-
dall'indicazione del punto dell'etichetta su cui questa figura.
La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno.
Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.
L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis, seguito dal periodo (mese, anno)."
"
6. All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dal testo seguente:
"
g)
"g) L'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sull'imballaggio.
Tuttavia, non sono considerate ingredienti:
-
le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,
-
le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,
-
le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.
I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo " +/&nbhy; ".
Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.
La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici*, in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.
____________
* GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.
"
7.All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo comma primo bis:
"
"Qualora un fabbricante abbia effettuato o commissionato esperimenti su animali, dopo l'entrata in vigore del divieto della sperimentazione animale di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, sul prodotto finito o sul suo prototipo o sui suoi ingredienti, o abbia acquistato il prodotto finito o ingredienti da terzi che abbiano effettuato tali esperimenti, il prodotto può essere commercializzato soltanto se la confezione e il contenitore recano la dicitura "Sperimentato su animali" in caratteri indelebili chiaramente leggibili. Le informazioni di cui alla lettera g) possono tuttavia figurare sul solo contenitore, salvo diversa indicazione alla predetta lettera g). Le informazioni debbono figurare sulla superficie più evidente e visibile del contenitore e della confezione e occupare una parte non inferiore al 20% della superficie totale."
"
8. All'articolo 6, paragrafo 3 l'ultima frase è sostituita dal seguente comma:
"
"Inoltre il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può valersi del diritto di dichiarare sulla confezione o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato scientemente ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e il Parlamento europeo, pubblica a tal fine una serie di linee guida sull'applicazione di questo principio".
"
9. All'articolo 7 bis, paragrafo 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
"
d)
la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.
Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alle autorità di controllo interessate; in tal caso le informazioni sono facilmente accessibili all'interno dell'Unione europea;"
"
10.All'articolo 7 bis, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):
"
h)
"h) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali in forza di requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi."
"
11.All'articolo 7 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"
"1 bis. Le informazioni a norma del paragrafo 1, lettere a), b), d), f), g) e h) sono comunicate sia alle autorità competenti dello Stato membro sia alla Commissione, onde permetterne l'inclusione nell'inventario che deve essere redatto dalla Commissione a norma dell'articolo 5 bis. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 1, lettera a), che devono essere comunicate, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE."
"
12. Nell'articolo 8, paragrafo 2 e nell'articolo 8 bis, paragrafo 3 il titolo "comitato scientifico di cosmetologia" è sostituito da "comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori".
13. Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"
"Articolo 9
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni anno, una relazione
a)
sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi che non utilizzano animali vivi;
b)
sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di ottenere il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;
c)
sul modo in cui i bisogni specifici delle piccole e medie imprese sono stati presi in considerazione.
Articolo 10
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
_________
* GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.
"
14.L'Allegato III, parte prima, è integrato nel modo seguente:
"Numero d'ordine
Sostanze
RESTRIZIONI
Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
Campo di applicazione e/o uso
Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito
Altre limitazioni e prescrizioni
a
b
c
d
e
f
Amyl cinnamal
CAS 122-40-7)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Alcole benzilico
CAS 100-51-6)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Alcole cinnamilico
CAS 104-54-1)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Citrale
CAS 5392-40-5)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Eugenolo
CAS 97-53-0)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Idrossicitronellale
CAS 107-75-5)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Isoeugenolo
CAS 97-54-1)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Alcole beta-pentilcinnamilico
CAS 101-85-9)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Salicilato di benzile
CAS 118-58-1)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Cinnamaldeide
CAS 104-55-2)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Cumarina
CAS 91-64-5)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Geraniolo
CAS 106-24-1)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Alcole anisilico
CAS 105-13-5)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Cinnamato di benzile
CAS 103-41-3)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Farnesolo
CAS 4602-84-0)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
CAS 80-54-6)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Linalolo
CAS 78-70-6)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Benzoato di benzile
CAS 120-51-4)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Citronellolo
CAS 106-22-9)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Alfa-esilcinnamaldeide
CAS 101-86-0)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
D'limonene
CAS 5989-27-5)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Ott-2-inoato di metile
CAS 111-12-6)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea
CAS 90028-68-55)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati
Evernia furfuracea, estratto
CAS 90028-67-4)
La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) se la sua concentrazione supera i seguenti valori:
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati "
15.È aggiunto un allegato VIII bis contenente un simbolo raffigurante un vasetto di crema aperto.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (16). Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
In deroga all'articolo 2, l'articolo 1, punto 1) è applicabile dalla data di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Posizione del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 88), posizione comune del Consiglio del 14 febbraio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 109) e posizione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la modifica del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2001) 335 – C5&nbhy;0277/2001 – 2001/0140(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 335)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0277/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5&nbhy;0186/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
visto il parere del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni(3),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Seguendo le conclusioni del Consiglio europeo tenuto a Stoccolma il 23 e 24 marzo 2001 il presente regolamento rappresenta un primo passo di un riassetto generale della materia; al fine di tener conto dell'evoluzione, in particolare per quanto concerne i nuovi concorrenti e le cessioni di bande orarie contro corrispettivo pecuniario, il presente regolamento va riesaminato dopo un determinato periodo di vigenza.
(2) L'esperienza ha mostrato che il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità(5) andrebbe rafforzato per garantire, nell'interesse dei consumatori, l'uso più completo e flessibile della limitata capacità disponibile negli aeroporti caratterizzati da fenomeni di congestione.
(3) Occorre quindi modificare sostanzialmente detto regolamento conformemente al suo articolo 14 e chiarire alcune sue disposizioni.
(4)La modifica del regolamento in vigore si prefigge in particolare l'obiettivo di assicurare un'applicazione corretta e uniforme dello stesso da parte degli Stati membri e condizioni di trasparenza e non discriminazione nonché il rispetto di criteri obiettivi nell'assegnazione di bande orarie da parte di un coordinatore indipendente. In secondo luogo, mira ad ottimizzare l'impiego delle attuali capacità e a migliorare le condizioni di accesso al mercato per i nuovi concorrenti; infine intende favorire lo sviluppo di servizi aerei regionali e i collegamenti tra gli aeroporti regionali.
(5) È auspicabile seguire la terminologia internazionale e quindi utilizzare i termini aeroporto ad orari facilitati e aeroporto coordinato invece di aeroporto coordinato e rispettivamente pienamente coordinato.
(6) Gli aeroporti contraddistinti da capacità sensibilmente insufficienti devono essere designati come aeroporti coordinati dopo un'analisi delle capacità e per tali aeroporti coordinati occorrono norme dettagliate idonee ad assicurare l'osservanza integrale dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione.
(7) Negli aeroporti ad orari facilitati il soggetto che provvede ad agevolare la programmazione degli orari deve agire in modo indipendente; negli aeroporti coordinati il coordinatore svolge un ruolo fondamentale nel processo di coordinamento; pertanto è necessario che i coordinatori godano dell'indipendenza assoluta e che le loro singole competenze siano precisate analiticamente.
(8) Occorre definire accuratamente il ruolo dell'istituendo comitato di coordinamento avente funzioni consultive e di mediazione per quanto riguarda l'assegnazione delle bande orarie (slot). In tale contesto è opportuno sottolineare che il comitato di coordinamento non deve poter prendere decisioni di competenza esclusiva del coordinatore.
(9) È necessario chiarire che l'assegnazione delle bande orarie va intesa come un diritto d'uso, soggetto ai pertinenti termini e condizioni d'uso, che conferisce ai vettori aerei titolo ad accedere alle installazioni aeroportuali atterrando e decollando a date ed orari specifici durante il periodo per il quale tale titolarità è stata concessa. Nel contempo è necessario chiarire che le bande orarie degli aeroporti possono essere assegnate soltanto a fini di programmazione indicativa, poichè il giorno del volo deve essere disponibile una banda oraria da assegnare al vettore aereo conformemente alla situazione del traffico aereo corrente. In futuro sarà necessario stabilire norme e procedure finalizzate a un migliore coordinamento delle bande orarie degli aeroporti e delle compagnie aeree.
(10) A fini di stabilità delle operazioni, tuttavia, l'attuale sistema prevede la riassegnazione ai vettori aerei già insediati di bande orarie detenute in passato ("diritti acquisiti"); per promuovere la regolarità delle operazioni in un aeroporto coordinato occorre prevedere che i diritti acquisiti si riferiscano a serie di bande orarie. Gli Stati membri possono altresì limitare il diritto alle serie di bande orarie in risposta alle mutate condizioni di tutela ambientale nell'aeroporto interessato.
(11)Le bande orarie detenute già in passato debbono rispettare il calcolo dell'utilizzo nonché tutte le altre disposizioni pertinenti del regolamento per continuare a dare titolo ai vettori aerei di richiederli nel successivo corrispondente periodo di programmazione degli orari; occorre chiarire la situazione dei diritti acquisiti nel caso di esercizio in comune di rotte, di accordi di code-sharing o di franchising.
(12) All'esercizio regolare di operazioni in un aeroporto deve essere riconosciuta una priorità che va gestita in modo rigoroso, senza distinzione tra servizi di linea e non di linea.
(13) Per garantire l'uso efficiente della capacità e ridurre l'impatto sull'ambiente negli aeroporti congestionati e promuovere ulteriormente l'intermodalità, nella procedura di assegnazione delle bande orarie è necessario considerare anche l'esistenza di servizi adeguati di qualità soddisfacente forniti da altri modi di trasporto.
(14) La definizione di nuovo concorrente deve potenziare la prestazione di adeguati servizi di trasporto aereo verso le regioni e accrescere la concorrenza potenziale sulle rotte intracomunitarie. A lungo termine occorre che tale definizione sia sostituita da una norma sulla concorrenza effettiva.
(15) Per garantire più adeguatamente che i paesi terzi riconoscano ai vettori comunitari un trattamento comparabile è opportuno istituire una procedura che consenta alla Comunità di intervenire in modo più efficace nei confronti di paesi terzi che non applicano un trattamento comparabile a quello accordato nella Comunità.
(16) Poiché le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6), devono essere adottate con procedura di regolamentazione ai sensi dell'articolo 5 della decisione citata.
(17) In un aeroporto coordinato l'accesso per un vettore aereo è possibile soltanto se ha ottenuto l'assegnazione di una banda oraria; è necessario prevedere misure atte a garantire l'applicazione del presente regolamento, specie quando un vettore aereo non rispetta sistematicamente e deliberatamente le regole in materia di assegnazione delle bande orarie.
(18) È necessario prevedere una procedura, in sede giudiziaria, di riesame delle decisioni del coordinatore. Il coordinatore non deve comunque essere soggetto al risarcimento dei danni.
(19) Per evitare dubbi, va precisato che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento lascia impregiudicate le regole di concorrenza stabilite dal trattato, in particolare gli articoli 81 e 82, e il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(8),
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:
1) All'articolo 1 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"
Il presente regolamento si applica agli aeroporti comunitari.
"
2) L'articolo 2 è così modificato:
a) Le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:
"
a)
"banda oraria" (slot) il titolo stabilito esclusivamente in virtù del presente regolamento di un vettore aereo ad utilizzare l'intera infrastruttura aeroportuale necessaria per l'espletamento di un servizio di volo, in un aeroporto coordinato ad una specifica data e orario e conformemente ai pertinenti termini e condizioni di utilizzo, assegnato da un coordinatore conformemente al presente regolamento al fine di atterrare e decollare;
b)
"nuovo concorrente":
i)
un vettore aereo che chiede, come parte di una serie di bande orarie, una banda oraria in un aeroporto in un giorno qualsiasi qualora, se la domanda del vettore aereo fosse accolta, in totale venga a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno, oppure
ii)
un vettore aereo che chiede una serie di bande orarie per un servizio di linea senza scalo di trasporto passeggeri tra due aeroporti comunitari ove almeno altri due vettori aerei operino il medesimo servizio di linea senza scalo tra detti aeroporti o sistemi aeroportuali nel giorno in questione qualora, se la domanda del vettore fosse accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione;
iii)
un vettore aereo che chiede una serie di bande orarie in un aeroporto per un servizio di linea senza scalo di trasporto passeggeri tra detto aeroporto e un aeroporto regionale ove nessun altro vettore aereo operi un servizio diretto di linea tra questi aeroporti o sistemi aeroportuali per tale giorno, qualora, se la domanda del vettore fosse accolta, venga comunque a detenere meno di cinque bande orarie in detto aeroporto in quel giorno per il servizio senza scalo in questione.
–
è parte, nell'aeroporto interessato, ad un accordo di esercizio in comune, di code sharing o di franchising con un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente, oppure
–
la maggioranza del suo capitale è detenuta da un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente (società controllata), oppure
–
ha direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale di un altro vettore aereo che non ha la qualifica di nuovo concorrente (società controllante), oppure
–
fa parte di un gruppo di vettori aerei, uno dei quali non ha la qualifica di nuovo concorrente, oppure
–
è un vettore consociato di proprietà della stessa holding.
Un vettore aereo che intenda acquisire lo status di nuovo concorrente ha l'obbligo di trasmettere al coordinatore tutta la documentazione necessaria per attestare che ha effettivamente diritto a tale status.
Ai fini del punto ii) un vettore aereo che, da solo o insieme con altri in un gruppo di vettori aerei, detiene più del 7% di tutte le bande orarie da assegnare per il giorno in questione in un particolare aeroporto o sistema aeroportuale, non è considerato nuovo concorrente in detto aeroporto in quel giorno.
"
b) La lettera f) è sostituita dalla seguente:
"
f)
i) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una valida licenza di esercizio o autorizzazione equipollente al più tardi al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o al 31 agosto per la successiva stagione invernale. Ai fini degli articoli 4, 7, 8, 8 bis, 10 e 14, la definizione di vettore aereo comprende anche i soggetti del comparto aviazione per conto proprio, sempreché offrano, nel corrispondente aeroporto, servizi di linea;
ii)
"gruppo di vettori aerei", due o più vettori che insieme provvedono ad operazioni in comune, in franchising o in code sharing o cooperano in altra maniera al fine di operare un effettivo servizio aereo e questa cooperazione non si limita ad attività di manutenzione, fornitura o ad altri tipi di attività secondarie.
"
c)
La lettera g) è sostituita dalla seguente:
"
g)
"aeroporto coordinato", un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, è necessario per un vettore aereo o altro operatore di aeromobili aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte di un coordinatore;
"
d) Sono aggiunte le seguenti lettere i), j), k), l), m), n) e o):
"
i)
"aeroporto ad orari facilitati", un aeroporto in cui esiste rischio di congestione in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui è stato nominato un soggetto avente il compito di agevolare l'attività dei vettori aerei che operano o intendono operare in tale aeroporto;
j)
"organo di gestione di un aeroporto", l'organo che, in via esclusiva o unitamente ad altre attività, ha il compito in virtù di disposizioni legislative o regolamentari nazionali di amministrare e gestire le strutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
k)
"serie di bande orarie", almeno cinque bande orarie che sono state richieste per un periodo di validità degli orari regolarmente per la stessa ora e il medesimo giorno della settimana e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico;
l)
"aeroporto regionale", un punto di collegamento regionale e un punto di accesso o un punto di collegamento comunitario quali definiti nella sezione 6 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti*;
m)
"aviazione per conto proprio", il settore dell'aviazione generale che consiste nell'esercizio o nell'impiego di aeromobili da parte di imprese per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale;
n)
"parametri di coordinamento", l'espressione in termini operativi di tutta la capacità disponibile per l'assegnazione di bande orarie in un aeroporto in ciascun periodo di coordinamento, in corrispondenza di tutti i fattori tecnici, operativi e ambientali che incidono sulle prestazioni dell'infrastruttura aeroportuale e dei suoi vari sottosistemi;
o)
"tempo di rullaggio": il tempo di cui necessita l'aeromobile per assumere la posizione di decollo oppure, in caso di atterraggio, il tempo necessario per liberare la pista di atterraggio e di arrestare l'aeromobile.
__________
* GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.
"
3) L'articolo 3 è così modificato:
a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. a) Uno Stato membro non ha l'obbligo di designare un aeroporto come aeroporto ad orari facilitati o coordinato, salvo nei casi previsti dal presente articolo.
b) Uno Stato membro non designa un aeroporto come coordinato salvo nei casi previsti dal paragrafo 3.
b) Il termine "coordinato" di cui al paragrafo 2 è sostituito da "ad orari facilitati".
c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Lo Stato membro competente garantisce che sia effettuata un'accurata analisi della capacità in un aeroporto che non è stato designato con una specifica qualifica o in un aeroporto ad orari facilitati ad opera dell'organismo di gestione dell'aeroporto in questione ove detto Stato membro la reputi necessaria o entro sei mesi:
i)
dalla richiesta scritta effettuata da vettori aerei che rappresentano più della metà dell'attività di un aeroporto o dall'organo di gestione dell'aeroporto se ritengono che la capacità sia insufficiente per le attività aeronautiche effettive o previste in certi periodi, ovvero
ii)
su richiesta della Commissione, in particolare quando un aeroporto sia in realtà accessibile solo a vettori aerei ai quali sono state assegnate bande orarie da un coordinatore o quando taluni vettori aerei e in particolare nuovi concorrenti incontrano seri problemi per ottenere possibilità di atterraggio e di decollo nell'aeroporto in questione.
Tale analisi, basata su una procedura standardizzata, determina tutte le insufficienze di capacità, compresi i vincoli di tutela ambientale applicabili all'aeroporto in questione. L'analisi passa in rassegna le possibilità di ovviare a dette insufficienze grazie a nuove opere infrastrutturali o a modifiche alle infrastrutture, a cambiamenti a livello operativo o a qualsiasi altro cambiamento e al periodo di tempo previsto per risolvere i problemi. Per un aeroporto coordinato, tale analisi deve essere aggiornata ogniqualvolta l'aeroporto subisce cambiamenti che influenzano in misura significativa la sua capacità e il suo uso, o su richiesta della Commissione, dello Stato membro, dei vettori aerei o dell'organo di gestione dell'aeroporto. L'analisi non può essere richiesta a intervalli inferiori ai tre anni. Tanto l'analisi che i metodi utilizzati sono posti a disposizione delle parti che hanno chiesto l'analisi e, su domanda, di altre parti interessate. Simultaneamente l'analisi è comunicata alla Commissione.
"
d) Il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4 e 5 e l'attuale paragrafo 5 diventa paragrafo 6 e l'espressione "aeroporto pienamente coordinato" è sostituita da "aeroporto coordinato":
Sulla base dell'analisi lo Stato membro si consulta sulla situazione dell'aeroporto sotto il profilo capacità con l'organo di gestione dell'aeroporto, con i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, con le loro organizzazioni rappresentative, con rappresentanti del settore aviazione generale e con le autorità di controllo del traffico aereo.
5. Lo Stato membro provvede affinché l'aeroporto sia designato come aeroporto coordinato per il periodo nel quale sulla base di un'analisi della capacità si constatanoinsufficienze di capacità per almeno un periodo di programmazione degli orari, se
a)
le insufficienze sono di natura talmente seria che è impossibile evitare rilevanti ritardi nell'aeroporto, e
b)
non esistono possibilità di risolvere questi problemi a breve termine.
Un aeroporto può essere designato come aeroporto coordinato per un periodo limitato qualora lo svolgimento di grandi eventi programmati lasci presagire l'insorgere di insufficienze di capacità."
4) L'articolo 4 è così modificato:
a) Il titolo è sostituito da: "Soggetto addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e coordinatore
b) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
"
1. Lo Stato membro competente per un aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato provvede a nominare una persona fisica o giuridica qualificata in qualità di addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o rispettivamente in qualità di coordinatore dell'aeroporto dopo aver consultato i vettori aerei che utilizzano regolarmente l'aeroporto, le loro organizzazioni rappresentative, l'organo di gestione dell'aeroporto e il comitato di coordinamento dell'aeroporto, sempreché esista. Le medesime persone, l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o il coordinatore, possono essere nominati per più di un aeroporto.
"
c) I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente testo:
"
2. Lo Stato membro competente per un aeroporto ad orari facilitati o un aeroporto coordinato garantisce che:
a)
in un aeroporto ad orari facilitati il soggetto addetto a facilitare la programmazione degli orari agisca conformemente al presente regolamento in modo indipendente, imparziale, non discriminatorio e trasparente,
b)
in un aeroporto coordinato l'indipendenza concreta del coordinatore sia garantita a titolo aggiuntivo grazie alla separazione istituzionale e finanziaria del coordinatore da qualsiasi singola parte interessata. Lo Stato membro provvede affinché il coordinatore agisca conformemente al presente regolamento in modo imparziale, non discriminatorio e trasparente e affinché siano predisposte sufficienti risorse in modo che il finanziamento delle attività di coordinamento non osti all'indipendenza del coordinatore.
3. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore partecipano alle conferenze internazionali sulla programmazione degli orari dei vettori aerei quali approvate dal diritto comunitario.
4. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari consiglia i vettori aerei e raccomanda orari alternativi di arrivo e/o di partenza quando è probabile che insorgano fenomeni di congestione.
5. Il coordinatore è l'unico responsabile per l'assegnazione delle bande orarie. Egli provvede alla loro assegnazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento e dispone affinché, in situazioni di emergenza, le bande orarie possano essere assegnate anche al di fuori delle ore di ufficio.
6. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore controllano l'utilizzazione degli orari e delle bande orarie assegnate ed effettivamente utilizzate in stretta cooperazione con l'organo di gestione dell'aeroporto e con le autorità di controllo del traffico aereo. Il coordinatore presenta alla Commissione una relazione annuale d'attività riguardante tra l'altro l'applicazione degli articoli 8 bis e 14 nonché eventuali reclami sull'applicazione degli articoli 8 e 10 presentati al comitato di coordinamento e le iniziative adottate per darvi soluzione.
7. Tutti gli addetti alla facilitazione della programmazione degli orari e i coordinatori effettuano un controllo incrociato delle loro basi di dati al fine di individuare incongruenze degli orari.
"
d) Il paragrafo 7 diventa paragrafo 8 e la frase introduttiva del paragrafo è sostituita dalla seguente:
"
Il coordinatore, a richiesta ed entro limiti di tempo ragionevoli, mette gratuitamente a disposizione di tutti i vettori aerei, degli organi di gestione degli aeroporti, dell'autorità di controllo del traffico aereo, degli Stati membri nonché della Commissione, perché possano consultarle, in forma scritta o in qualsiasi altra forma facilmente accessibile, le seguenti informazioni.
"
e) Al paragrafo 8, che diventa nuovo paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase:
"
A richiesta il coordinatore fornisce tali informazioni in forma riepilogativa. Per la trasmissione di tali informazioni in forma riepilogativa, può essere chiesto un contributo commisurato ai costi.
"
f) È inserito il seguente testo come nuovo paragrafo 10:
"
Ove siano disponibili standard pertinenti e generalmente riconosciuti relativi alle informazioni sugli orari, l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari, il coordinatore e i vettori aerei li applicano sempreché essi siano conformi al diritto comunitario.
"
5) Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono così sostituiti:
"
Articolo 5
Comitato di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato, lo Stato membro competente garantisce la costituzione di un comitato di coordinamento. Il medesimo comitato di coordinamento può essere designato per più di un aeroporto. La partecipazione a detto comitato è aperta almeno ai vettori aerei, alle loro organizzazioni rappresentative e ai rappresentanti del settore aviazione generale che utilizzano regolarmente l'aeroporto o gli aeroporti, nonché all'organo di gestione dell'aeroporto in questione e alle competenti autorità di controllo del traffico aereo.
Le funzioni del comitato di coordinamento sono le seguenti:
a)
presentare proposte o fornire consulenza al coordinatore e/o allo Stato membro in merito ai seguenti punti:
–
possibilità di aumento della capacità dell'aeroporto determinata a norma dell'articolo 3 o di miglioramento della sua utilizzazione;
–
parametri di coordinamento da definire conformemente all'articolo 6;
–
linee direttrici locali per l'assegnazione delle bande orarie che tengono conto di eventuali preoccupazioni sotto il profilo ambientale, conformemente al dettato dell'articolo 8, paragrafo 2;
–
miglioramenti alle condizioni del traffico esistenti nell'aeroporto in questione;
–
reclami sull'assegnazione delle bande orarie, come previsto all'articolo 11;
–
metodi di controllo dell'utilizzazione delle bande orarie assegnate;
–
gravi problemi incontrati dai nuovi concorrenti, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 7;
–
tutte le questioni connesse con la capacità dell'aeroporto;
b)
fare opera di mediazione tra tutte le parti interessate in ordine a:
–
reclami sull'assegnazione delle bande orarie come previsto dall'articolo 11.
2. I rappresentanti dello Stato membro e il coordinatore sono invitati alle riunioni del comitato di coordinamento in qualità di osservatori.
3. Su richiesta dell'organo di gestione dell'aeroporto o del coordinatore, il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate. Ogni partecipante al comitato di coordinamento e il coordinatore possono proporre linee direttrici locali, come previsto dall'articolo 8, paragrafo5. A richiesta del coordinatore, il comitato di coordinamento esamina le linee direttrici locali suggerite per l'assegnazione delle bande orarie. Una relazione sulle discussioni tenute nel comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle posizioni rispettive assunte nel comitato.
4.Il comitato di coordinamento non ha facoltà di prendere decisioni di competenza esclusiva del coordinatore.
Articolo 6
Parametri di coordinamento
1. In un aeroporto coordinato lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri per l'assegnazione delle bande orarie due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali pertinenti nonché degli eventuali relativi cambiamenti.
Tale esercizio è basato su un'analisi obiettiva delle possibilità di assorbire il traffico aereo, tenendo conto dei vari tipi di traffico nell'aeroporto, della congestione dello spazio aereo locale che può insorgere durante il periodo di coordinamento e della situazione sotto il profilo capacità.
I parametri sono trasmessi al coordinatore dell'aeroporto in tempo sufficiente prima dell'assegnazione iniziale delle bande orarie nella prospettiva delle conferenze di programmazione degli orari.
2. Ai fini dell'esercizio di cui al paragrafo 1, il coordinatore definisce pertinenti periodi di coordinamento previa consultazione del comitato di coordinamento e alla luce della situazione sotto il profilo capacità.
3. La determinazione dei parametri e la metodologia utilizzata nonché gli eventuali cambiamenti ad essi relativi sono esaminati in dettaglio con il comitato di coordinamento al fine di aumentare il numero di bande orarie disponibili per l'assegnazione prima di prendere una decisione finale sui parametri per l'assegnazione delle bande orarie. Tutti i documenti pertinenti devono, su loro richiesta, essere posti a disposizione di tutti i fornitori delle strutture aeroportuali necessarie al funzionamento di un servizio aereo, dei vettori aerei che forniscono i servizi aerei e della Commissione.
Articolo 7
Informazioni per l'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari e il coordinatore
1. I vettori aerei che operano o che intendono operare in un aeroporto ad orari facilitati o in un aeroporto coordinato comunicano all'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o rispettivamente al coordinatore tutte le informazioni pertinenti da essi richieste che sono trasmesse nella forma e nei tempi specificati dall'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o dal coordinatore. In particolare, il vettore aereo è sottoposto all'obbligo di comunicare al coordinatore, in formato industriale standard, al momento della domanda di assegnazione, se beneficerà eventualmente della qualifica di nuovo concorrente conformemente all'articolo 2, lettera b) per quanto riguarda le bande orarie richieste.
Per tutti gli altri aeroporti che non hanno una qualifica particolare l'organo di gestione dell'aeroporto fornisce al coordinatore, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sui servizi programmati dei vettori aerei.
2. Qualora un vettore aereo non provveda a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1, ovvero fornisca informazioni false o ingannevoli, il coordinatore non tiene conto della richiesta o delle richieste di bande orarie presentate da tale vettore, salvo che sussistano circostanze attenuanti. Il coordinatore è tenuto a dare al vettore aereo in questione la possibilità di presentare le sue osservazioni.
3. L'addetto alla facilitazione della programmazione degli orari o il coordinatore, l'organo di gestione dell'aeroporto e le autorità di controllo del traffico aereo si scambiano tutte le informazioni necessarie richieste, compresi i dati sugli orari dei voli e quelli sulle bande orarie effettivamente assegnate per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
Articolo 8
Procedura di assegnazione delle bande orarie
1. Le serie di bande orarie sono assegnate dal pool delle bande orarie ai vettori aerei richiedenti quale titolo ad utilizzare l'infrastruttura aeroportuale a fini di atterraggio e decollo per il periodo di programmazione degli orari per cui sono state chieste, al termine del quale debbono essere restituite al pool delle bande orarie costituito conformemente al disposto dell'articolo 10.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 bis, 9, 10, paragrafo 1 e 14, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica in presenza delle seguenti condizioni:
–
una serie di bande orarie è stata utilizzata da un vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea e di servizi aerei non di linea, e
–
detto vettore aereo può comprovare debitamente al coordinatore che la serie di bande orarie in questione è stata operata, conformemente all'autorizzazione iniziale del coordinatore, da detto vettore aereo per almeno l'80% del tempo nel corso del periodo di validità degli orari per cui è stata assegnata.
In tal caso la serie di bande orarie legittima il vettore aereo in questione ad ottenere la medesima serie di bande orarie nel successivo corrispondente periodo di validità degli orari.
Fatto salvo l'articolo 9 e le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2408/92 gli Stati membri possono limitare, su una base non discriminatoria, tale titolarità a serie di bande orarie in risposta alle mutate condizioni di tutela ambientale nell'aeroporto interessato, pur tenendo conto delle regole locali adottate a norma del paragrafo 6.
3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, in una situazione in cui non è possibile accogliere tutte le domande di bande orarie in aderenza alle richieste dei vettori aerei interessati, è data precedenza ai servizi aerei commerciali e in particolare ai servizi di linea e ai servizi aerei programmati non di linea. Nel caso di richieste concorrenti della medesima categoria di servizi sono privilegiate le attività protratte su tutto l'anno.
4. La modifica della collocazione oraria di una serie di bande orarie prima dell'assegnazione delle restanti bande orarie da parte del pool di cui all'articolo 10 agli altri vettori aerei richiedenti è ammissibile soltanto per ragioni operative o se la modifica della collocazione oraria stabilisce una serie di bande orarie più vicine alla richiesta originaria presentata dal vettore aereo. Essa non ha efficacia prima della conferma esplicita del coordinatore.
5. Il coordinatore applica anche regole aggiuntive predisposte dal settore del trasporto aereo a livello mondiale e a livello dell'Unione europea nonché regole locali stabilite ai sensi del paragrafo 6, sempreché tali regole non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto comunitario e siano intese a migliorare l'uso efficiente ed efficace della capacità dell'aeroporto.
6.Le proposte di regole locali sono presentate al comitato di coordinamento. Ogni membro del comitato di coordinamento può proporre regole locali. Il comitato di coordinamento discute tali proposte senza indebito ritardo.
Le regole locali possono stabilire, su una base non discriminatoria, priorità supplementari per l'assegnazione di bande orarie.
L'organo di gestione dell'aeroporto interessato può approvare le regole locali proposte, a meno che un altro membro del comitato di coordinamento o il coordinatore non abbia deferito la proposta di decisione allo Stato membro interessato. Le regole locali approvate devono essere comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.
7. Se la richiesta di una banda oraria non può essere accolta, il coordinatore ne comunica le ragioni al vettore aereo richiedente e indica in alternativa la banda oraria disponibile più vicina.
8. Il coordinatore, oltre all'assegnazione delle bande orarie programmata per il periodo di validità degli orari, fa il possibile per accogliere singole richieste di bande orarie presentate con breve preavviso per ogni tipo di attività aeronautica, compresa l'aviazione generale. A tal fine possono essere utilizzate le bande orarie rimaste nel pool di cui all'articolo 10 dopo che è stata effettuata la distribuzione tra i vettori richiedenti, nonché le bande orarie disponibili con breve preavviso.
Articolo 8 bis
Mobilità delle bande orarie
1. Le bande orarie possono:
a)
essere spostate da un vettore aereo da una rotta o tipo di servizio ad un'altra rotta o tipo di servizio operati dal medesimo vettore aereo;
b)
essere trasferite
i)
tra società controllante, controllata e consociata,
ii)
in quanto parte dell'acquisizione della quota di controllo sul capitale di un vettore aereo,
iii)
nel caso di ripresa totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con l'attività ripresa;
c)
essere scambiate, una contro una, tra due vettori aerei previo accordo con il coordinatore.
2. Non sono assolutamente ammessi trasferimenti tra vettori aerei né tra vettori aerei ed altri soggetti in contropartita o in assenza di corrispettivo in denaro, se sono diversi dai vettori aerei di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b).
3. I trasferimenti o scambi di cui al precedente paragrafo 1 sono notificati al coordinatore e non hanno efficacia prima dell'esplicita conferma del coordinatore medesimo. Il coordinatore si rifiuta di confermare i trasferimenti o gli scambi se non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento e non ha la prova che:
a)
le operazioni aeroportuali non subirebbero pregiudizio tenendo conto di tutti i vincoli tecnici, operativi e ambientali;
b)
le limitazioni imposte conformemente all'articolo 9 sono rispettate;
c)
il trasferimento di bande orarie non rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 ;
d)
nel caso di scambi tra due vettori aerei di cui al paragrafo 1, entrambi i vettori intendono operare le bande orarie che derivano dallo scambio, o dagli scambi successivi.
4. a) Le bande orarie assegnate a un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b) non possono essere trasferite conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera b) prima che siano trascorsi due corrispondenti periodi di validità degli orari.
b) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b), punti ii) e iii) non possono essere spostate ad un'altra rotta secondo il disposto del paragrafo 1, lettera a) prima che siano trascorsi due corrispondenti periodi di validità degli orari, salvo che con la nuova rotta, il nuovo concorrente sia trattato con la stessa priorità riconosciutagli per la rotta precedentemente assegnata.
c) Le bande orarie assegnate ad un nuovo concorrente quale definito all'articolo 2, lettera b) non possono essere scambiate conformemente al disposto del paragrafo 1, lettera c) prima che siano trascorsi due corrispondenti periodi di validità degli orari, tranne che per migliorare la collocazione oraria delle bande per questi servizi rispetto alla collocazione oraria chiesta inizialmente.
Articolo 8 ter
Divieto di compensazione
La titolarità a serie di bande orarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non legittima nessuna compensazione in contropartita di limiti, restrizioni o soppressione della medesima imposti in forza del diritto comunitario, in particolare in applicazione delle norme del trattato relative al trasporto aereo.
Il presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei in forza degli articoli 81 e 82 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario.
Articolo 9
Obblighi di servizio pubblico
1. Qualora in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 siano stati imposti obblighi di servizio pubblico su una rotta, uno Stato membro, previa consultazione del coordinatore, deve, se necessario, riservare in un aeroporto coordinato le bande orarie attinte dal pool e necessarie per le operazioni in programma su questa rotta. Se il vettore aereo non utilizza le bande orarie riservate sulla rotta in questione conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, queste bande orarie sono poste a disposizione di qualsiasi altro vettore aereo interessato ad operare la rotta conformemente agli obblighi di servizio pubblico nel rispetto del paragrafo 2. Se nessun altro vettore è interessato ad operare la rotta e lo Stato membro in questione non pubblica un bando di gara in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie sono restituite al pool.
2. Per l'utilizzazione delle bande orarie di cui al precedente paragrafo 1 va applicata la procedura di gara di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i) del regolamento (CEE) n. 2408/92 se più di un vettore comunitario è interessato a operare la rotta e non è stato in grado di ottenere le bande orarie nell'ora che precede o che segue l'orario richiesto dal coordinatore.
"
6) I paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 10 sono così sostituiti:
"
Articolo 10
Pool delle bande orarie
1. Il coordinatore istituisce un pool che contiene tutte le bande orarie non assegnate sulla base dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4. La nuova capacità di bande orarie determinata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 confluisce totalmente nel pool.
2. Una serie di bande orarie che è stata assegnata ad un vettore aereo per l'esercizio di servizi aerei di linea o di servizi aerei programmati non di linea non legittima tale vettore aereo ad ottenere la medesima serie di bande orarie nel successivo corrispondente periodo di validità degli orari se detto vettore non è in grado di comprovare debitamente al coordinatore che esse sono state operate, conformemente all'autorizzazione iniziale del coordinatore medesimo, da questo vettore aereo per almeno l'80% del tempo nel corso del periodo per cui esse sono state assegnate.
3. Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo anteriormente al 31 gennaio per la successiva stagione estiva o anteriormente al 31 agosto per la successiva stagione invernale, ma che sono restituite al coordinatore per una loro riassegnazione anteriormente a queste date, non sono computate ai fini del calcolo dell'uso.
4. Se non è possibile comprovare un uso pari all'80% della serie di bande orarie, tutte le bande orarie che costituiscono detta serie sono restituite al pool delle bande orarie a meno che la mancata utilizzazione non possa essere motivata sulla base di una delle seguenti ragioni:
a)
casi imprevedibili e di forza maggiore al di fuori del controllo del vettore aereo, che comportano:
–
il fermo a terra del tipo di aeromobile utilizzato in genere per il servizio aereo in questione;
–
la chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo;
b)
interruzione dei servizi aerei dovuta ad un'azione mirata ad incidere su detti servizi che rende praticamente e/o tecnicamente impossibile al vettore aereo operare conformemente alla programmazione;
c)
seri danni finanziari ad un vettore aereo della Comunità interessato, con conseguente concessione di una licenza temporanea da parte delle autorità competenti per il suo rilascio in attesa di una riorganizzazione finanziaria del vettore aereo conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2407/92.
Su domanda di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione verifica:
-
l'applicazione, obbligatoria, delle lettere da a) a c) da parte del coordinatore,
-
l'applicazione, obbligatoria, del presente paragrafo da parte del coordinatore in tutti gli altri casi imprevedibili e di forza maggiore al di fuori del controllo del vettore aereo e che non sono previsti dal presente articolo.
La Commissione decide entro un mese dall'inoltro della domanda e previa audizione del comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 4. La Commissione comunica la sua decisione al Consiglio.
Ogni Stato membro può, entro un mese, deferire la decisione della Commissione al Consiglio. Il Consiglio può, entro un mese, e in casi eccezionali deliberare diversamente a maggioranza qualificata.
5. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 2 del presente regolamento e l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2408/92, le bande orarie restituite al pool sono distribuite tra i vettori aerei richiedenti. Il 50% di queste bande orarie è assegnato ai nuovi concorrenti alternativamente ad altri richiedenti a meno che le richieste dei nuovi concorrenti siano inferiori al 50%. Ai fini di tale assegnazione la giornata è divisa in identici periodi di coordinamento pari al massimo ad un'ora.
Tra le richieste dei nuovi concorrenti va data preferenza ai vettori aerei che presentano i requisiti per ottenere la qualità di nuovo concorrente sia a norma dell'articolo 2, lettera b), punti i) e ii), che dell'articolo 2, lettera b), punti i) e iii).
6.Nel caso di servizi operati da un gruppo di vettori aerei, solo uno dei vettori aerei associati può far domanda delle bande orarie necessarie. Il vettore aereo che opera un servizio di questo tipo è responsabile del rispetto dei criteri operativi prescritti al fine di mantenere la priorità maturata in passato di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Le bande orarie assegnate ad un vettore aereo in fase di svolgimento dell'attività possono essere utilizzate da un altro o altri vettori aerei associati per la loro attività in comune, sempreché il codice del vettore aereo a cui le bande orarie sono state assegnate continui a contraddistinguere il volo in condivisione a fini di coordinamento e di controllo. Quando tale attività venga interrotta, le bande orarie così utilizzate restano di pertinenza del vettore aereo a cui sono state inizialmente assegnate. I vettori aerei che partecipano ad attività in comune forniscono ai coordinatori i dati analitici di queste attività.
"
7) Il paragrafo 6 dell'articolo 10 diventa nuovo paragrafo 7.
8) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:
"
Articolo 11
Reclami e diritto di appello
1. I reclami relativi all'applicazione degli articoli 8, 8 bis e 10 sono presentati al comitato di coordinamento che entro un periodo di un mese successivo alla presentazione del reclamo, esamina la questione e, se possibile, fa proposte al coordinatore nel tentativo di risolvere i problemi. Se una soluzione risulta impossibile, lo Stato membro competente nei successivi tre mesi può chiedere la mediazione di un'organizzazione di vettori aerei o di rappresentanti dell'aeroporto o di una terza parte.
2. Gli Stati membri garantiscono che chiunque vanti un interesse legittimo abbia diritto di fare appello avverso le decisioni del coordinatore impugnandole davanti ad un organo giurisdizionale nazionale o altra autorità indipendente se la procedura di mediazione di cui al paragrafo 1 non abbia avuto esito.
Gli Stati membri garantiscono che l'organo cui è fatto appello abbia i poteri di:
a)
adottare al più presto possibile e con procedimento interlocutorio, misure provvisorie allo scopo di riparare all'infrazione asserita o evitare ulteriori danni alle parti interessate, ivi comprese misure di sospensione o atte a garantire la sospensione della procedura di assegnazione delle bande orarie o l'esecuzione di qualsiasi decisione assunta dal coordinatore,
b)
annullare o garantire l'annullamento di decisioni viziate da illegittimità,
c)
riconoscere il risarcimento dei danni. Il coordinatore non è comunque soggetto al risarcimento dei danni.
Gli Stati membri garantiscono che le procedure di riesame siano esperibili, conformemente alle regole precise che gli Stati membri possono stabilire, quanto meno per chi abbia o abbia avuto interesse alle procedure di assegnazione delle bande orarie e sia stato leso o rischi di essere leso da una pretesa infrazione.
Se sono state adite le vie legali conformemente al presente paragrafo, cessa immediatamente l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
"
9) Il titolo dell'articolo 12 e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:
"
Relazioni con i paesi terzi
1. Ogniqualvolta risulti che un paese terzo, per quanto riguarda l'assegnazione e l'utilizzazione delle bande orarie nei suoi aeroporti,
a)
non riconosce ai vettori aerei comunitari un trattamento comparabile a quello previsto dal presente regolamento ai vettori aerei di detto paese, oppure
b)
non garantisce de facto ai vettori aerei comunitari il trattamento nazionale, oppure
c)
garantisce ai vettori aerei di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato ai vettori aerei comunitari,
la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può decidere che uno Stato membro o gli Stati membri adottino misure, compresa la sospensione totale o parziale dell'applicazione del presente regolamento, nei confronti di un vettore aereo o di vettori aerei di tale paese terzo al fine di porre rimedio al comportamento discriminatorio del paese terzo in questione.
"
10) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dal seguente testo:
"
Articolo 13
Procedura di decisione
1. Quando decide in conformità dell'articolo 12, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto rinvio al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita nell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3 e l'articolo 8 della medesima.
3. Il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.
4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione su qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.
5. Il comitato predispone il proprio regolamento interno.
Articolo 14
Applicazione
1. Un piano di volo di un vettore aereo è respinto dalle competenti autorità di gestione del traffico aereo se il vettore intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato nei periodi in cui esso è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore. In tale contesto si prende in considerazione il tempo di rullaggio necessario nell'aeroporto corrispondente.
2. Il coordinatore revoca le serie di bande orarie di un vettore aereo e le conferisce al pool il 1° febbraio per la successiva stagione estiva o il 1° settembre per la successiva stagione invernale se a tale data il vettore aereo non detiene una licenza di esercizio o titolo equivalente.
3. Il coordinatore revoca e conferisce al pool le serie di bande orarie di un vettore aereo ricevute a seguito di un trasferimento o scambio in virtù dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 se esse non sono utilizzate nel modo previsto dall'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera d).
4. Un vettore aereo che opera sistematicamente e deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano notevolmente dalla banda oraria assegnata come parte di una serie di bande orarie, o che utilizza un aeromobile diverso da quanto concordato da ultimo con il coordinatore, con conseguenze negative sulla capacità, perde la titolarità di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Dopo un unico ammonimento, il coordinatore può decidere di revocare questa serie di bande orarie del vettore aereo per il resto della stagione di validità degli orari e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.
5. Gli Stati membri introducono misure per imporre ammende e/o penalità pecuniarie periodiche ai vettori aerei che operano sistematicamente e deliberatamente servizi aerei a orari che si discostano notevolmente dalle bande orarie assegnate dopo un unico ammonimento. La stessa disposizione si applica qualora i vettori aerei utilizzino aeromobili diversi da quanto concordato da ultimo con il coordinatore, con conseguenze negative sulla capacità.
Nel determinare l'entità dell'ammenda o della penalità periodica va tenuto conto della natura e gravità dell'infrazione, dopo aver sentito il vettore aereo interessato.
6. a) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se il tasso di utilizzazione dell'80% quale definito all'articolo 8, paragrafo 2 non può essere realizzato da un vettore aereo, il coordinatore può decidere di revocare la serie di bande orarie del predetto vettore aereo per il resto della stagione di validità degli orari e conferirle al pool dopo aver sentito il vettore aereo in questione.
b) Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, se dopo un tempo assegnato che corrisponde al 20% del periodo di validità della serie, le bande orarie di questa serie restano ancora inutilizzate, il coordinatore le conferisce al pool per il residuo periodo di validità degli orari dopo aver sentito il vettore aereo in questione.
"
11) È aggiunto l'articolo 14 bis:
"
Articolo 14 bis
Relazioni e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore. La relazione esamina in particolare il funzionamento degli articoli 8, 8 bis e 10.
2. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la rilevazione di informazioni per la elazione di cui al paragrafo 1.
"
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (COM(2001) 433 – C5&nbhy;0404/2001 – 2001/0199(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 433(1)),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0404/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0139/2002),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 giugno 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette.
(2) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità(5), alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti.
(3) Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono.
(4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali.
(5) Il SCF ha riconosciuto che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ha ritenuto anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti.
(6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati.
(7) Anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti.
(8) L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d'applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura.
(9) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti.
(10) Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità.
(11) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2000/13/CE è così modificata:
1. L'articolo 6 è così modificato:
a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"
3 bis. Fatte salve le norme da adottare in forza del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine "contiene" seguito dal nome degli ingredienti interessati.
Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure:
a)
per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo;
b)
per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio**, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo;
c)
per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio***, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo;
d)
per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva.
_______________________
* GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).
** GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).
*** GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1)
"
b) Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato:
i) Il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"
-
– quando tipi diversi di frutta, verdura o di funghi, nessuno dei quali predomini nel peso in modo significativo, e che siano mescolati in proporzioni suscettibili di variare, siano utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta", "verdura" o "funghi" seguita dalla menzione del tipo "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta, verdura o funghi presenti; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti, legumi o funghi presenti;
"
ii)
è aggiunto il sesto trattino seguente:
"
-
quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5% del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione "… e/o …", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione "contiene almeno uno dei seguenti ingredienti: …, …," qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito.
"
c) Il paragrafo 8, secondo comma, è sostituito dal seguente:
"
L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti:
a)
per i seguenti ingredienti composti, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c):
miscele di spezie e/o piante aromatiche pari a meno del 2% del prodotto finito;
b)
quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti.
"
d)
È aggiunto il seguente paragrafo 10:
"
10. Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii), primo trattino e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare elabora entro ... * i criteri scientifici per l'inserimento di ingredienti nell'allegato III bis e riesamina quest'ultimo a intervalli regolari di due anni.
L'allegato III bis può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
________________
* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva
"
2. All'allegato I, sono soppresse le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", nonché le relative definizioni.
3. È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva.
Entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva la Commissione fissa una serie di orientamenti dettagliati per l'interpretazione dell'allegato III bis.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per:
–
ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004,
–
vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia venduti fino a esaurimento delle scorte.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
"ALLEGATO III bis
Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis e 10
Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine
Crostacei e prodotti a base di crostacei
Uova e prodotti a base di uova
Pesci e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio)
Frutta con guscio e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata "Progetto di relazione congiunta sull'integrazione sociale" (COM(2001) 565 – C5&nbhy;0109/2002 – 2002/2051(COS))
– vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 565 – C5&nbhy;0109/2002),
– vista la relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'integrazione sociale (15223/2001),
– viste la Piattaforma d'azione adottata alla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna (Pechino 1995) e, tra le altre, le cosiddette raccomandazioni Pechino più Cinque, adottate dalla sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (New York, giugno 2000),
– visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5&nbhy;0158/2002),
A. considerando che ai Consigli europei di Lisbona, Nizza e Stoccolma gli Stati membri si sono impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'occupazione di qualità per ridurre il rischio di povertà e emarginazione sociale nonché per rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea,
B. considerando che al Consiglio europeo di Nizza si sono definiti obiettivi comuni per la lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale, che gli Stati membri erano tenuti a realizzare a partire dal 2001 nell'ambito dei Piani d'azione nazionali biennali contro la povertà e l'emarginazione sociale, e che l'Agenda sociale europea riconosce il duplice ruolo della politica sociale - in quanto fattore produttivo e come strumento fondamentale per diminuire le disparità e promuovere l'integrazione e la coesione sociale,
C. considerando che gli Stati membri hanno parimenti sottolineato l'importanza di integrare la dimensione della parità tra uomini e donne in tutte le azioni intese a conseguire quegli obiettivi,
D. considerando che nel settembre 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul programma di azione comunitaria volto ad incentivare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta contro l'emarginazione sociale, già in vigore, il quale prevede l'organizzazione ogni anno di una Tavola rotonda sull'emarginazione sociale,
E. considerando che sono fatti positivi l'elaborazione della prima relazione congiunta sull'integrazione sociale nonché la definizione di un insieme di indicatori comuni, l'insistenza sulla necessità di rafforzare il sistema statistico, e l'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione ad associare gradualmente a tale processo i paesi candidati,
F. considerando che i pareri di vari organi competenti – segnatamente rappresentanti di ONG, del Comitato economico e sociale, della Confederazione europea dei sindacati e di parlamenti nazionali – intendono fornire un contributo positivo affinché le conclusioni possano influenzare la preparazione della seconda ondata di Piani d'azione nazionali contro la povertà e l'emarginazione sociale,
G. considerando che la povertà nella sua forma più fondamentale e diretta, che può essere considerata equivalente alla povertà monetaria, è frequentemente conseguenza di altre forme di privazione o precarietà in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la formazione professionale, la cultura e l'accesso ai servizi, oppure deriva da discriminazioni basate sul genere, l'età, la condizione fisica, la nazionalità o la lingua, ragion per cui nei Piani d'azione nazionali si rende necessario affrontare la povertà e l'esclusione sociale in una prospettiva pluridimensionale,
H. considerando che la linea di demarcazione della povertà monetaria relativa varia notevolmente all'interno dell'Unione,
I. considerando che anche negli ultimi anni, in cui l'Unione europea ha registrato un tasso medio di crescita del PIL pari al 2,5%, la situazione di povertà ed emarginazione sociale è rimasta a livelli elevati; che, basandosi sulla definizione di una soglia di reddito (il 60% del reddito mediano nazionale) al di sotto della quale le persone sono considerate a rischio di povertà, nel 1997 il 18% della popolazione dell'UE viveva in nuclei familiari con un reddito inferiore a tale soglia,
J. considerando che gli Stati membri con i sistemi previdenziali più sviluppati e con alti livelli di spesa sociale pro capite hanno sovente avuto più successo di altri per quanto riguarda il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e il mantenimento al di sotto della media dell'Unione europea del numero di persone a rischio di povertà,
K. considerando che gli sviluppi demografici odierni e futuri rendono necessario un adeguamento dei sistemi previdenziali senza tuttavia ledere i principi fondamentali su cui essi si basano, in particolare il principio della solidarietà sociale,
L. considerando che l'aumento del tasso di partecipazione, soprattutto delle donne e dei lavoratori anziani, costituisce un fattore essenziale per assicurare in futuro il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale, e che un potenziamento dei centri per l'assistenza e la custodia dei bambini e una modernizzazione dell'organizzazione del lavoro possono contribuire notevolmente alla realizzazione di questo obiettivo,
M. considerando che i cambiamenti strutturali in corso nell'Unione europea e quelli che si prospettano – specialmente la trasformazione del mercato del lavoro, la crescita rapidissima di nuove tecnologie d'informazione e comunicazione nonché i mutamenti demografici e l'incremento della molteplicità etnica dovuti all'immigrazione e alla maggiore mobilità nell'Unione europea – potrebbero rendere vulnerabili i settori più deboli della popolazione creando nuovi rischi di discriminazione, di esclusione sociale e di recrudescenza del razzismo e della xenofobia; considerando tuttavia che i cambiamenti strutturali possono non soltanto dar luogo a rischi, ma in taluni casi anche – se si prendono le misure adeguate – offrire nuove opportunità d'integrazione sociale;
N. considerando che la relazione congiunta riconosce la necessità di sforzi supplementari per inserire la questione della povertà e dell'emarginazione sociale in altri settori di politica, diversi dalla mera protezione e assistenza sociale,
O. considerando che alla prospettiva della parità è dedicata insufficiente attenzione nella maggior parte dei Piani d'azione nazionali,
P. considerando che esistono gruppi particolarmente vulnerabili e maggiormente colpiti dalla povertà, in particolare quelli che incontrano specifiche difficoltà a partecipare alla vita economica e sociale, come le persone con disabilità e gli anziani non autosufficienti, e che i Piani d'azione nazionali individuano un insieme di fattori di rischio i quali contribuiscono a sottolineare l'importanza pluridimensionale del problema, benché l'intensità di tali fattori vari sostanzialmente da uno Stato membro all'altro e benché, in alcuni casi, essi non costituiscano soltanto le cause ma anche le conseguenze dell'esclusione sociale e della povertà, evidenziando così la necessità di spezzare il circolo della povertà persistente o della povertà intergenerazionale e dell'emarginazione sociale,
Q. considerando che le politiche economiche e monetarie devono formare un triangolo coerente con le politiche sociali,
R. considerando che i disabili rappresentano un gruppo che corre il grave rischio di essere colpito dall'emarginazione sociale; che al tempo stesso, nei Piani d'azione nazionali, mancano informazioni esatte e indicatori comuni riguardo alla situazione dei disabili,
S. considerando che la preponderanza di donne tra i poveri è dovuta in primo luogo alla mancanza di indipendenza economica delle donne, dovuta alla impari distribuzione tra uomini e donne di occupazione retribuita e di attività e compiti domestici non retribuiti;
T. considerando che occorre in particolare evidenziare i seguenti rischi: dipendenza prolungata da un reddito basso o inadeguato; disoccupazione di lunga durata; occupazione di scarsa qualità e assenza di esperienza professionale; insufficiente formazione e analfabetismo; crescita in una famiglia vulnerabile; disabilità; salute precaria; condizioni abitative precarie e mancanza di alloggio; fatto di vivere in una zona colpita da svantaggi multipli; immigrazione, razzismo e discriminazione,
U. considerando che le otto sfide fondamentali individuate sono:
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sviluppare un mercato del lavoro capace di integrazione e promuovere l'occupazione come diritto e opportunità per tutti coloro che vogliono lavorare,
-
garantire un reddito adeguato e risorse per vivere in modo dignitoso,
-
combattere lo svantaggio educativo,
-
preservare la solidarietà familiare e tutelare i diritti dei bambini,
-
garantire condizioni abitative dignitose per tutti,
-
garantire un accesso paritario a servizi di alta qualità (salute, trasporti, servizi sociali, assistenza, cultura, tempo libero, assistenza legale),
-
migliorare l'erogazione dei servizi,
-
riqualificare le aree caratterizzate da un cumulo di svantaggi,
V. considerando che un sistema di istruzione pubblico e gratuito costituisce una condizione preliminare di accessibilità senza esclusioni;
1. ribadisce che la promozione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, l'aumento del tenore e della qualità della vita e la coesione economica e sociale devono costituire una priorità per l'Unione europea e sono fondamentali al fine di ridurre e prevenire la povertà e l'emarginazione sociale;
2. sottolinea che la sfida comune che devono affrontare le politiche dell'UE e dei governi nazionali consiste nell'acquisire un grado di universalità sufficiente, nel contesto dei mutamenti strutturali, per rispondere alle esigenze delle persone – tra cui anziani, disabili, disoccupati, immigrati, minori ecc. – più esposte ai rischi di povertà e di emarginazione sociale, per far sì che tutte queste persone possano esercitare i propri diritti fondamentali;
3. sottolinea pertanto che tutte le forme di occupazione devono essere incoraggiate, e concorda vivamente con la Commissione che è importante "porre le basi per un ulteriore sviluppo del settore del lavoro temporaneo, al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro e rendere più attrattivo il lavoro proposto dalle agenzie di lavoro interinale", dato che tale settore può rappresentare un'opportunità unica per molti di coloro che non desiderano cercare o non riescono a trovare un'occupazione permanente a tempo pieno;
4. ritiene essenziale che si continui a garantire la missione pubblica delle azioni di prevenzione e di lotta dell'emarginazione sociale nei settori dell'istruzione e della cultura, ivi compresi l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'apprendimento delle lingue, l'uso delle nuove tecnologie e i progetti di educazione all'immagine o all'arte per tutti e soprattutto per le categorie svantaggiate;
5. invita gli Stati membri a garantire un'istruzione obbligatoria liberamente accessibile e gratuita per almeno dodici anni a tutti i bambini; è del parere che l'istruzione dovrebbe fornire ai giovani non solo conoscenze di base, anche in materia informatica, ma anche una comprensione profonda della società che consenta loro di divenire attori consapevoli del progresso sociale;
6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare e di estendere su vasta scala i progetti pilota di successo destinati a combattere l'analfabetismo e a garantire la padronanza della lingua materna e l'apprendimento di altre lingue;
7. chiede agli Stati membri di rafforzare l'istituto delle scuole di seconda opportunità, visto il gran numero di giovani disoccupati tra i giovani che abbandonano la scuola;
8. esorta gli Stati membri, dato che la stragrande maggioranza dei migranti è funzionalmente analfabeta nella lingua di base del paese di accoglienza, a creare specifici programmi di istruzione per i migranti;
9. sottolinea l'importanza di modernizzare i sistemi di sicurezza sociale in modo che possano affrontare i rischi tradizionali e i nuovi rischi di povertà e di esclusione sociale, e di concepire e applicare misure a favore dei genitori soli, anche sotto forma di prestazioni sociali, che migliorino la loro capacità di guadagno e agevolino il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
10. sottolinea l'importanza delle otto sfide fondamentali individuate nella relazione congiunta sui Piani d'azione nazionali e sollecita un processo più approfondito di informazione, consultazione e partecipazione all'elaborazione, alla verifica e alla valutazione di questi Piani a livello nazionale, regionale e locale, associandovi enti non solo nazionali ma anche regionali e locali, le ONG, gli operatori economici e le parti sociali, e gli organismi che rappresentano le persone emarginate o a rischio di emarginazione; richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di coinvolgere anche i parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri nell'elaborazione, nella supervisione e nella valutazione dei Piani d'azione nazionali d'inclusione sociale;
11. si compiace dell'approvazione da parte del Consiglio "Occupazione e affari sociali" del 3 dicembre 2001 di una serie di 18 indicatori relativi al reddito, all'accesso al mercato del lavoro, alla salute e all'istruzione; chiede agli Stati membri di esplicare un sforzo supplementare a favore della fissazione di indicatori anche in altri ambiti, quali gli alloggi; chiede al Consiglio e alla Commissione di concretizzare ulteriormente queste proposte in cooperazione col Parlamento europeo;
12. ritiene che il metodo aperto di coordinamento debba comprendere una maggior trasparenza a livello di coinvolgimento delle autorità locali e regionali e delle parti sociali, e la garanzia di un ampio dibattito pubblico a livello nazionale per trarre il massimo profitto dalle migliori prassi;
13. chiede alla Commissione di tener maggiormente conto della coesione sociale nella relazione di sintesi destinata al Vertice di primavera del 2003 e nella fissazione degli indicatori strutturali; chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare, come preparazione per il Vertice di primavera del 2003, una relazione sulla povertà nell'Unione e nei paesi candidati;
14. esorta la Commissione e il Consiglio a negoziare, insieme a questo Parlamento, un accordo interistituzionale sul metodo aperto di coordinamento che preveda il pieno coinvolgimento del Parlamento a livello di coordinamento aperto;
15. ribadisce la necessità di un'impostazione strategica integrata e pluridimensionale, sulla base degli obiettivi definiti a Nizza, per garantire che ci sia un valore aggiunto nella lotta contro la povertà e l'emarginazione sociale, con priorità chiare, scopi e obiettivi specifici nonché politiche e misure adeguate, debitamente accompagnate dall'indicazione delle rispettive dotazioni e risorse di bilancio;
16. sottolinea l'importanza dell'attuazione del Programma d'azione comunitario volto ad incentivare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di lotta contro l'emarginazione sociale, in particolare proponendo l'organizzazione ogni anno di una Tavola rotonda sull'emarginazione sociale, e caldeggiando lo sviluppo dello scambio di buone prassi e di impostazioni innovatrici nonché il potenziamento del sistema statistico e la messa in rete degli osservatorî nazionali;
17. invita gli Stati membri, qualunque sia il loro sistema nazionale politico e amministrativo, ad assicurare che vengano attuate politiche il più vicino possibile all'individuo, e che vengano chiaramente definite le responsabilità tra i diversi livelli di competenza;
18. sottolinea che le misure politiche necessarie per aumentare l'integrazione sociale dovrebbero essere ideate e realizzate quanto più vicino possibile ai gruppi interessati;
19. invita gli Stati membri a sviluppare meccanismi atti a valutare l'impatto delle politiche generali sulla povertà e sull'emarginazione sociale;
20. sollecita una maggiore attenzione per i mutamenti strutturali attualmente in corso e per altri che sono in preparazione, compresa l'adesione dei paesi candidati – mutamenti potenzialmente generatori di nuove forme di povertà derivanti dalle ristrutturazioni industriali e dall'attuale tendenza verso sistemi sociali tipici delle economie basate sulla concorrenza; ritiene che occorra dare urgentemente una risposta a tali problemi, che sia rivolta in particolare ai disoccupati di lunga durata, ai prepensionati e alle persone senza un'attività lavorativa che non hanno opportunità d'inserimento nel mercato del lavoro;
21. sottolinea che i Piani d'azione nazionali debbono fondarsi su un'impostazione orientata alla prevenzione e che comporti un'analisi globale basata sul collegamento e sul coordinamento delle varie politiche;
22. ritiene che l'adozione da parte degli Stati membri di strategie in materia di inclusione sia essenziale per il pieno sfruttamento delle potenzialità delle TIC, quale elemento chiave di accesso a posti di lavoro più qualificati e a nuovi servizi orientati in funzione di gruppi specifici, di modo che questi possano beneficiare delle opportunità economiche e sociali offerte dalle TIC stesse;
23. sottolinea che la strategia di lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve attribuire particolare importanza alla situazione delle donne e dei bambini ed essere incentrata primariamente sulla promozione di un tenore di vita più elevato per i gruppi vulnerabili più colpiti dalla povertà e più a rischio di esclusione sociale, tenendo conto delle loro esperienze; chiede alla Commissione e agli Stati membri di far sì che la diffusione di esempi e buone prassi sia accompagnata da elementi e valutazioni contestuali allo scopo di agevolare il dialogo tra i soggetti dei vari paesi e il miglioramento tangibile delle prassi;
24. chiede alla Commissione di avviare uno studio approfondito sull'estensione dell'indipendenza o dell'autonomia economica delle donne nell'Unione europea, soprattutto quelle con responsabilità familiari, tenendo conto dei vari tipi di famiglie di cui fanno parte le donne e del succedersi delle varie fasi dei loro cicli di vita;
25. chiede alla Commissione di incorporare la divisione del lavoro tra i sessi quale fattore chiave indipendente nel suo quadro analitico ai fini del programma di politica di inclusione sociale, e di includere l'indipendenza economica delle donne, in particolare di quelle aventi responsabilità familiari, fra i suoi obiettivi principali;
26. invita gli Stati membri non solo a inserire la prospettiva del genere nelle loro politiche e nei loro programmi e a ripartire i rispettivi dati per sesso, ma anche a promuovere l'indipendenza economica delle donne quale priorità della propria politica di inclusione sociale e a riferire sui progressi fatti in questo contesto;
27. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la riconciliazione della vita professionale e della vita familiare, in modo che le donne abbiano l'opportunità di guadagnare redditi sostenibili che garantiscano loro l'indipendenza economica e una sicurezza sociale autonoma;
28. chiede agli Stati membri di promuovere anche misure sul piano delle infrastrutture sociali ‐ ad esempio per quanto concerne la custodia dei bambini, il volontariato, i trasporti pubblici nelle zone rurali ecc. ‐ al fine di aiutare le donne a conciliare lavoro e vita familiare;
29. esorta la Commissione e gli Stati membri a integrare nelle loro strategie politiche in materia d'inclusione sociale la lotta contro la violenza ai danni della donna e dei minori;
30. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere la parità di trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici con rapporti di lavori precari o "atipici";
31. sottolinea l'importanza del fatto che i paesi candidati vengano associati quanto prima possibile alla strategia in materia d'integrazione sociale e che essi elaborino i loro propri Piani d'azione nazionali al fine di aumentare l'integrazione sociale;
32. chiede che si presti particolare attenzione all'insieme dei fattori di rischio individuati dai Piani d'azione nazionali, fattori che contribuiscono a evidenziare l'importanza pluridimensionale della povertà e dell'emarginazione sociale, che non si limita alla questione dell'accesso al mercato del lavoro, ma riguarda anche l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la partecipazione ai processi decisionali;
33. chiede agli Stati membri di adottare, nei loro Piani d'azione nazionali, approcci globali, di definire chiaramente le priorità, di ripartire in modo chiaro le competenze tra le autorità nazionali, regionali e locali e di stabilire obiettivi quantitativi a lungo termine;
34. esorta il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a valutare il possibile impatto della politica economica al fine di adeguarla alla luce degli obiettivi sociali definiti nei vari Consigli europei, e ribadisce che, nonostante l'importanza dei Fondi strutturali per la politica di coesione, è necessario tenere presente la necessità di una maggiore coesione economica e sociale in tutte le decisioni relative alle varie politiche comunitarie;
35. invita il comitato per la protezione sociale a sottoporre entro il 2002 al Consiglio indicatori comuni relativi ai diversi aspetti e dimensioni dell'emarginazione sociale, come la qualità dell'assistenza sanitaria e l'accesso alla stessa, l'istruzione e l'alloggio nonché la dimensione di genere;
36. invita la Commissione ad inserire, nell'elaborare la relazione annuale congiunta sull'integrazione sociale, una valutazione dell'efficacia e del rapporto costi/efficacia delle politiche già in atto negli Stati membri per lottare contro la povertà;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
Relazioni UE/Unione del Maghreb arabo
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Unione del Maghreb arabo: messa in atto di un partenariato privilegiato (2001/2027(INI))
– visto il trattato che istituisce l'Unione del Maghreb arabo (UMA), firmato il 17 febbraio 1989 a Marrakech dai cinque Stati che compongono il Maghreb arabo,
– visti la dichiarazione e il programma di lavoro adottati in occasione della Conferenza di Barcellona il 28 novembre 1995,
– vista la sua raccomandazione al Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla politica mediterranea dell'Unione(1),
– vista la strategia comune dell'Unione europea sulla regione mediterranea, definita dal Consiglio europeo di Feira il 19 giugno 2000(2),
– visti la Quarta Conferenza euromediterranea svoltasi a Marsiglia il 15 e 16 novembre 2000 e il Forum parlamentare euromediterraneo dell'8 e 9 febbraio 2001,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza dal 7 al 9 dicembre 2000,
– viste le conclusioni del Forum euromediterraneo tenutosi ad Agadir il 25 e 26 ottobre 2001 e del Forum parlamentare euromediterraneo straordinario tenutosi l'8 novembre 2001 a Bruxelles,
– viste le conclusioni della Conferenza mediterranea dei ministri degli Affari esteri (Barcellona V) svoltasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002,
– viste le conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 settembre 2001 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001 a Bruxelles(3),
– vista la sua risoluzione del 16 marzo 2000 sul Sahara occidentale(4),
– vista la dichiarazione di Agadir dell'8 maggio 2001 sottoscritta da Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania,
– viste la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 10 gennaio 2002, concernente la situazione nel Sahara occidentale e la risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite, adottata il 29 giugno 2001, sul progetto di accordo quadro per il Sahara occidentale,
– visto il rilancio del dialogo politico in seno all'UMA, caratterizzato dalle varie riunioni che si sono tenute nel 2001,
– vista la decisione dei ministri degli Affari esteri dei 27 paesi firmatari della Dichiarazione di Barcellona, adottata il 15 e 16 aprile 1999 a Stoccarda, di accordare alla Jamahiriya araba libica popolare socialista lo status di partner nel processo di Barcellona,
– vista la Dichiarazione di Barcellona, di cui la Repubblica algerina e il Regno del Marocco sono firmatari,
– visto l'accordo di Cotonou, che disciplina le relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP, di cui la Repubblica Islamica di Mauritania è firmataria,
– vista la visita effettuata dalla Troika in Algeria, Marocco e Tunisia dall'11 al 15 gennaio 2001,
– visti gli Accordi di associazione euromediterranei CE-Marocco e CE-Tunisia,
– visto l'Accordo di associazione CE-Algeria firmato il 22 aprile 2002 in occasione della Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri di Valencia,
– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2001 sulla situazione in Algeria(5),
– viste le sue precedenti risoluzioni sui paesi del Maghreb,
– visti i piani d'azione in materia di immigrazione adottati dal Consiglio europeo di Tampere il 16 ottobre 1999,
– vista la proposta di risoluzione presentata da Jorge Salvador Hernández Mollar sul programma di sviluppo tra il Marocco e l'Unione europea (B5-0418/2001),
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0175/2002),
A. considerando che non vi può essere unione senza stabilità regionale, né stabilità senza pace, né pace senza rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto,
B. ricordando che il rispetto della clausola "diritti dell'uomo, democrazia e Stato di diritto" è un elemento essenziale degli accordi di associazione e di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi e sottolineando che non è stata attuata la clausola in questione,
C. considerando i vantaggi che un'integrazione economica e politica comporterebbe per l'evoluzione democratica dei paesi del Maghreb e il loro partenariato con l'Unione europea,
D. considerando che il miglioramento della situazione economica e sociale dei paesi del Maghreb deve essere uno degli obiettivi prioritari del partenariato,
E. considerando che l'Unione europea deve sforzarsi di istituire, nel suo interesse, un partenariato privilegiato con il Maghreb unificato,
F. considerando che detto partenariato privilegiato passa, ove necessario, attraverso il miglioramento degli strumenti di cooperazione attualmente a disposizione, nonché attraverso iniziative che possono eventualmente sfociare in una nuova forma di relazioni economiche e politiche tra l'Unione europea e il Maghreb,
G. considerando che la mancanza, a tutt'oggi, di un accordo riguardo alla questione del Sahara occidentale continua ad essere un ostacolo che si frappone alla realizzazione dell'UMA e allo sviluppo dell'integrazione regionale,
H. considerando le conclusioni dell'ultima relazione, in data 19 febbraio 2002, del Segretario generale delle Nazioni Unite in seguito alla mediazione del suo inviato personale, sig. James Baker, e la situazione di stasi in cui il dossier del Sahara occidentale si trova da 27 anni a questa parte,
I. considerando che la Mauritania desidera appoggiare qualsiasi soluzione suscettibile di ripristinare la pace e di essere oggetto di un accordo fra le parti,
J. considerando che l'Unione europea attribuisce carattere prioritario all'approfondimento del dialogo tra culture, religioni e civiltà, e che può svolgere un ruolo importante in tal senso il dialogo con i paesi terzi che sostengono un Islam tollerante e aperto alla laicità, la democrazia e lo Stato di diritto,
K. convinto che l'uomo abbia le proprie radici nella terra che l'ha visto nascere e nel contesto culturale in cui è cresciuto,
L. deplorando che i negoziati sull'Accordo di pesca CE-Marocco non abbiano ancora avuto un esito positivo,
M. considerando che la Spagna, detenendo la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2002, ha deciso, attraverso la Conferenza di Valencia del 22 e 23 aprile 2002, di imprimere un nuovo slancio alla politica mediterranea dell'Unione europea,
1. ritiene che il rafforzamento delle relazioni tra i vari paesi del Maghreb sia un elemento fondamentale per lo sviluppo del partenariato euromediterraneo nel suo complesso; si compiace, a tale proposito, della decisione dei capi di Stato dell'UMA di riunirsi il 21 e 22 giugno 2002 ad Algeri;
2. si compiace della riunione dei ministri degli Affari esteri dell'UMA del 19 gennaio 2002, che si è tenuta dopo otto anni e si è conclusa con l'impegno di organizzare un vertice dei capi di Stato entro il primo semestre 2002;
3. ritiene che, conformemente allo spirito della Dichiarazione di Barcellona, l'Unione europea sia tenuta a contribuire, con il dialogo e la mediazione, cooperando con le Nazioni Unite e in linea con le sue risoluzioni, al superamento dei conflitti che possono interessare i paesi del Maghreb suoi partner, come il conflitto del Sahara occidentale nel caso della presente relazione;
4. suggerisce a tal fine che, prendendo esempio dalla recente modifica del regolamento dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nonché dalla ristrutturazione "regionale" del Servizio comune delle relazioni esterne mediante la creazione della Direzione generale Europaid, siano create in seno al Forum parlamentare euromediterraneo strutture di dialogo e di riflessione su scala regionale; propone che tali strutture assumano la forma di gruppi di lavoro regolari e che abbiano come principale obiettivo di riunire intorno allo stesso tavolo i parlamentari di tutte le parti in conflitto; suggerisce inoltre che tali gruppi di lavoro abbiano la possibilità di concedere regolarmente audizioni a rappresentanti della società civile, che uno di essi si dedichi alla questione del Sahara occidentale e un altro alle questioni connesse con l'immigrazione;
5. insiste affinché gli Stati membri dell'Unione europea come anche gli Stati terzi rispettino gli accordi firmati, in particolare la clausola "diritti dell'uomo, democrazia e Stato di diritto" contenuta negli accordi di associazione euromediterranei; chiede agli Stati del Maghreb di garantire la pluralità politica e, a tal fine, di non frapporre ostacoli allo sviluppo dei partiti politici;
6. ritiene che tutti i firmatari della dichiarazione di Barcellona debbano impegnarsi ad attuare misure concrete per sviluppare e realizzare tutti gli aspetti del partenariato; sollecita al riguardo tutte le parti a definire meccanismi chiari in materia di attuazione dell'articolo 2 degli accordi di associazione;
7. insiste sul fatto che gli accordi in vigore devono essere oggetto di valutazioni regolari, su base annua, da parte del Consiglio di associazione e chiede che il Parlamento europeo e i parlamenti dei paesi del Maghreb siano pienamente associati a tali valutazioni; sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo politico con i parlamenti dei paesi del Maghreb che hanno firmato tali accordi e propone di istituire una commissione parlamentare mista con detti paesi, che potrebbe operare in relazione diretta con il Forum parlamentare euromediterraneo;
8. insiste sulla necessità di predisporre gli strumenti necessari per potenziare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo nell'ambito degli accordi firmati e del dialogo politico tra le parti;
9. ricorda l'importanza che rivestono la promozione e la protezione della libertà di associazione nel processo di instaurazione e di consolidamento dello Stato di diritto e chiede una garanzia effettiva di tale principio; incoraggia la Commissione ad agire indipendentemente per quanto concerne l'assegnazione dei programmi in materia di democrazia e diritti dell'uomo;
10. si compiace che tutti gli Stati del Maghreb abbiano denunciato gli atti terroristici compiuti l'11 settembre 2001 a New York e a Washington; sostiene la lotta contro il terrorismo, ma ritiene che essa non possa in alcun caso giustificare pratiche contrarie allo Stato di diritto, alle libertà fondamentali, al rispetto dei diritti dell'uomo e alla legalità internazionale;
11. rileva che lo sviluppo della società civile deve costituire un pilastro del partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Maghreb e sottolinea l'esigenza di un sostegno diretto ad associazioni civiche indipendenti e ONG locali;
12. chiede che l'Unione europea e gli Stati membri riconsiderino, nel quadro della Conferenza di Valencia, la loro politica di immigrazione con i paesi del Maghreb, in quanto l'apertura dei mercati nell'ambito del partenariato euromediterraneo deve essere accompagnata da una maggiore apertura delle frontiere ai cittadini, rispettando il quadro della legalità e l'equilibrio necessario tra protezione dei profughi, aspirazione ad una vita migliore e capacità di accoglienza dell'Unione e dei suoi Stati membri, ed intensificando la lotta contro il traffico illegale di esseri umani;
13. propone nuovamente, a tal fine, in primo luogo, una responsabilità condivisa nella gestione dei flussi migratori, che riposi sul principio della mobilitazione dell'immigrazione al servizio della creazione di occupazione e dello sviluppo in seno al paese d'origine, e, in secondo luogo l'avvio di una politica di integrazione chiaramente definita nei paesi di accoglienza per gli immigrati stabilitivisi legalmente, basata sulla parità dei diritti; propone, in tale ottica, che si prevedano disposizioni che facilitino il rilascio di visti a persone – quali uomini d'affari, universitari, ricercatori, studenti, rappresentanti della società civile e sindacalisti – che partecipano ad attività aventi l'obiettivo di promuovere la cooperazione euromediterranea; invita tutte le istanze competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi partner ad utilizzare gli accordi di associazione e di cooperazione per coordinare la messa in atto di tale politica, e soprattutto a lottare efficacemente contro il traffico illegale di esseri umani;
14. prende atto delle dichiarazioni del Presidente Gheddafi ed auspica che esse si concretizzino prossimamente, attraverso l'instaurazione di uno Stato di diritto, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo in Libia;
15. auspica che le varie opzioni presentate nell'ultima relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite per la soluzione del conflitto nel Sahara occidentale e altre proposte eventuali siano oggetto di una negoziazione diretta tra le parti interessate;
16. auspica che lo sviluppo della cooperazione tra i paesi dell'UMA possa favorire l'instaurazione di un clima pacifico nella regione nell'interesse di tutti i popoli interessati e in particolare del popolo saharaoui, che da 25 anni sopporta grandissime sofferenze;
17. ribadisce il proprio attaccamento ad un approfondimento del dialogo interculturale e interreligioso tra le due rive del Mediterraneo; chiede alla Commissione e incarica la commissione per gli affari esteri, di prendere iniziative in tal senso; ritiene che i programmi attuali nel campo della cultura e dell'istruzione debbano essere accresciuti per quanto riguarda il numero ed eseguiti in modo più efficace;
18. chiede alla Commissione che si effettui un bilancio delle conseguenze economiche e sociali della messa in atto degli accordi di associazione;
19. esorta l'Unione europea a migliorare in modo significativo le condizioni per l'esportazione di prodotti dai paesi del Maghreb verso l'Europa e a cooperare con i paesi del Maghreb al fine di promuovere maggiori investimenti privati, la creazione di joint ventures e la liberalizzazione degli scambi, tutti elementi essenziali per un partenariato profondo e stabile;
20. deplora ancora una volta il fallimento dell'Accordo di pesca UE-Marocco ed auspica che i negoziati riprendano prossimamente e sfocino in un nuovo accordo che consenta di ripristinare relazioni commerciali equilibrate, che prendano in considerazione la preoccupazione legittima di preservare il patrimonio alieutico;
21. ribadisce la propria convinzione secondo cui una delle condizioni dello sviluppo sostenibile è rappresentata dalla ricerca e dal riconoscimento di una sovranità alimentare nei paesi in via di sviluppo; insiste sul fatto che la necessaria apertura dei mercati deve realizzarsi in modo equo tra i partner ed essere equilibrata con misure che garantiscano la sopravvivenza a lungo termine dell'agricoltura e della pesca regionale;
22. si esprime a favore dello sviluppo di forme di cooperazione nei settori dei servizi pubblici (trasporti, energia, telecomunicazioni, istruzione, sanità), che andrebbero a beneficio dello sviluppo economico dei paesi mediterranei e del soddisfacimento delle necessità delle popolazioni;
23. considera utile che la dimensione Maghrebina, nell'ambito del partenariato euromediterraneo, comprenda l'intensificazione degli scambi commerciali e dei servizi;
24. constata che il livello attuale degli scambi commerciali tra i paesi del Maghreb, che non supera il 4%, dimostra che l'apertura delle frontiere non è sufficiente se non è accompagnata da investimenti produttivi ed infrastrutturali orientati alla complementarità e all'integrazione delle economie, a partire dall'agricoltura e dall'energia;
25. considera essenziale lo sviluppo di processi di integrazione regionale, anche nel settore dell'ambiente (lotta alla desertificazione, inquinamento delle coste, degrado urbano), della convergenza delle riforme economiche e del ravvicinamento dei sistemi sociali;
26. chiede al Consiglio e alla Commissione di dimostrare, in questa occasione, che l'Unione europea è desiderosa di prendere in considerazione le esigenze dei nostri partner e di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione in uno spirito di rispetto reciproco;
27. ritiene che la Dichiarazione di Agadir debba essere considerata una prima tappa dello sviluppo di un vasto commercio sud-sud per integrare meglio l'insieme delle economie dei paesi della regione;
28. propone che le relazioni UE-Maghreb siano previste, in futuro, in un contesto innovativo specifico, che potrebbe assumere la forma di un contratto per la stabilità, la democrazia e lo sviluppo al fine di sostenere e rilanciare l'integrazione economica e politica tra i cinque paesi del Maghreb, secondo quanto stabilito dal trattato costitutivo dell'UMA;
29. ritiene che le proposte del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e la decisione del Consiglio ECOFIN non siano in contraddizione con la prospettiva di creare in futuro una Banca euromediterranea di sviluppo; guarda alla decisione di creare un meccanismo di investimento euromediterraneo rafforzato in seno alla BEI, nonché alla creazione, nella regione, di un ufficio della BEI come ad un primo passo avanti capace di favorire, nell'immediato, un flusso di investimenti in questa prospettiva; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe esprimersi in proposito e invita pertanto la Commissione a presentare al più presto una nuova comunicazione specifica che esamini il fabbisogno finanziario, i flussi di finanziamento esistenti e la struttura finanziaria e istituzionale più opportuna;
30. suggerisce, a tale riguardo, che siano esplicati sforzi particolari atti ad orientare gli investimenti in modo da sostenere progetti regionali e transnazionali nel Maghreb, e chiede alla Commissione di rafforzare anche la dimensione multinazionale dei programmi MEDA e di migliorare la loro efficacia, allo scopo di sviluppare maggiormente e di promuovere la cooperazione regionale;
31. sottolinea l'importanza del dialogo interculturale, non solo fra gli Stati ma anche fra le varie comunità culturali nell'ambito dei paesi dell'UE e dei paesi del Maghreb; ritiene che lo sviluppo di un turismo sostenibile che rispetti la diversità ecologica e tuteli il patrimonio culturale possa svolgere un ruolo importante a tal fine;
32. si augura che la dimensione Maghrebina possa costituire un approfondimento e un'articolazione subregionale della politica di partenariato euromediterranea, e sostiene a tal fine il rilancio della cooperazione tra i paesi del Mediterraneo occidentale;
33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente della Repubblica islamica di Mauritania, a Sua Maestà il Re del Marocco, al Presidente della Repubblica algerina, al Presidente della Repubblica tunisina, alla Guida della Jamahiriya araba libica popolare socialista, nonché al Consiglio, alla Commissione e al Segretario generale dell'ONU.