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Procedura : 2002/0227(CNS)
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Ciclo del documento : A5-0028/2003

Testi presentati :

A5-0028/2003

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Testi approvati :

P5_TA(2003)0075

Testi approvati
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Martedì 11 marzo 2003 - Strasburgo
Misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nei PECO candidati all'adesione *
P5_TA(2003)0075A5-0028/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(2002) 519 – C5&nbhy;0497/2002 – 2002/0227(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 519)(1),

–   visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0497/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0028/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 2
(2)  Il regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per la azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità naturali eccezionali.
(2)  Il regolamento non prevede alcuna disposizione specifica per la azioni tese al recupero delle zone rurali colpite da calamità eccezionali.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, NUOVO COMMA DOPO LA FRASE INTRODUTTIVA
Articolo 2, trattini 7 bis, 7 ter e 7 quater (nuovi) (regolamento CE n. 1268/1999)
All'articolo 2, dopo il settimo trattino, sono inseriti i seguenti nuovi trattini:
"- misure speciali dopo la constatazione di calamità eccezionali, in particolare calamità naturali;
- partenariati locali fra il settore pubblico, privato o il terzo settore, il cui obiettivo è di sostenere l'attuazione di una o più misure del presente articolo;
- sviluppo delle capacità fra i soggetti delle autorità locali o delle organizzazioni non governative impegnati nella promozione di altre misure a titolo del presente articolo;"
Emendamento 3
ARTICOLO 1
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 1268/1999)
a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85% della spesa pubblica ammissibile;
a) per i progetti realizzati nel quadro di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità − in particolare naturali − eccezionali, il contributo comunitario può raggiungere l'85% della spesa pubblica ammissibile;

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 195.

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