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Procedura : 2002/2144(COS)
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Ciclo del documento : A5-0058/2003

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A5-0058/2003

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P5_TA(2003)0084

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Mercoledì 12 marzo 2003 - Strasburgo
Controversie in materia civile e commerciale
P5_TA(2003)0084A5-0058/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (COM(2002) 196 – C5-0284/2002 - 2002/2144(COS))

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde della Commissione sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale (di seguito ADR), del 19 aprile 2002 (COM(2002) 196 – C5-0284/2002),

–   visti in particolare gli articoli 65 e 155 del trattato,

–   visto il Piano di azione di Vienna del Consiglio e della Commissione, sul miglior modo di applicare le disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare la lettera b) del paragrafo 41, adottato dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 3 dicembre 1998(1),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere che chiedono l'istituzione di procedure extragiudiziali alternative(2),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, e in particolare il paragrafo 11,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Santa María da Feira del 19 e 20 giugno 2000, e in particolare il paragrafo 22 in cui viene sostenuto il "Piano d'azione globale eEurope 2002",

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, e in particolare il paragrafo 25,

–   viste la raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(3) e la raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo(4),

–   vista la sua risoluzione del 21 settembre 2000(5) concernente la proposta in seguito adottata come regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(6),

–   vista la Rete extragiudiziale europea (EEJ-Net) lanciata il 16 ottobre 2001,

–   vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(7), in particolare il suo articolo 17,

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea, e in particolare il capitolo 3, paragrafo 1, del 16 dicembre 2002 (COM(2002) 738),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

–   visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0058/2003),

A.   considerando che l'accesso alla giustizia è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

B.   considerando che l'Unione dovrebbe garantire ai suoi cittadini di godere del diritto alla libera circolazione attraverso l'Unione in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti,

C.   considerando che un vero spazio europeo di giustizia deve permettere ai cittadini europei e alle imprese di accedere ai tribunali e alle autorità di tutti gli Stati membri con la stessa facilità che nel loro paese, senza che l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri impedisca loro di esercitare i propri diritti o li dissuada,

D.   considerando che i cittadini europei in taluni Stati membri hanno difficoltà ad accedere alla giustizia, a causa della moltiplicazione delle cause di fronte ai tribunali, dell'allungamento dei tempi dei processi e del conseguente aumento delle spese legali,

E.   considerando che i cittadini europei si trovano sempre più di fronte ad una quantità crescente di testi legislativi la cui complessità e il cui carattere tecnico rendono difficile l'accesso alla giustizia,

F.   considerando che l'ADR (in particolare on-line) è parte dell'agenda concernente l'accesso alla giustizia, soprattutto nel contesto delle controversie transfrontaliere e del commercio elettronico, nel cui ambito è considerata avere il potenziale per risolvere difficili questioni di normative e giurisdizioni diverse,

G.   considerando tuttavia che la "giustizia" amministrata dal formale sistema giudiziario tradizionale viene normalmente considerata come un bene pubblico – parte squisitamente integrante dell'ordinamento, dei valori e della cultura di ogni società, e quindi rientrante nel principio di sussidiarietà,

H.   considerando che, sebbene le controversie transfrontaliere aumentino di importanza, l'ADR non andrebbe percepita come fattore di allontanamento dal sistema giudiziario tradizionale o dal principio inviolabile dell'accesso alla giustizia sancito segnatamente dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e non deve costituire un mezzo per privare i cittadini dell'accesso al sistema giudiziario tradizionale,

I.   considerando, nonostante questo avvertimento, che quando si tratta di controversie transfrontaliere l'ADR offre gli stessi vantaggi che presenta per la risoluzione di controversie nell'ambito di uno Stato membro, in particolare costituisce potenzialmente un'opzione meno costosa dei servizi giuridici tradizionali e estrapola alcuni casi dal sistema tradizionale riducendo così la pressione sui tempi di attesa nei tribunali e garantendo un accesso più rapido ad altre parti in causa e che, nella misura in cui siano interessate parti in causa, risulta potenzialmente meno costosa, più rapida e meno stressante e può anche rappresentare una soluzione in quanto i costi e le ansie connessi a procedimenti nell'ambito del sistema giudiziario possono dissuadere i consumatori dal presentare denuncie,

J.   considerando che l'ADR si trova in una fase di espansione, sperimentazione e innovazione in tutta Europa, e che ciò non dovrebbe venir inutilmente ostacolato dall'imposizione di norme gravose,

K.   considerando tuttavia che, per rispettare il principio della certezza del diritto, il carattere esecutorio delle decisioni di ADR deve risultare da un'omologazione giudiziaria o essere constatato con atto notorio,

L.   considerando che il vantaggio dell'ADR è la sua flessibilità, che non dovrebbe essere compromessa dalla regolamentazione; considerando tuttavia che sono necessari coerenza, garanzie procedurali comuni e standard di qualità comuni al fine di tutelare i consumatori e di evitare la proliferazione di sistemi diversi tra gli Stati membri e che ciò potrebbe essere assicurato mediante soluzioni di normativa non vincolante ("soft-law"), compresi linee direttrici e codici di condotta, nonché attraverso la promozione della migliore prassi;

M.   considerando che la risoluzione di controversie dinanzi ai tribunali, sulla base di leggi predisposte dai Parlamenti, rappresenta una delle conquiste di civiltà dello Stato di diritto e che l'ADR ha solo carattere complementare,

1.   si compiace del fatto che la Commissione, nell'esercizio del suo diritto di iniziativa, abbia presentato un Libro verde sui modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale;

2.   constata che gli Stati membri dell'Unione non dispongono di una normativa quadro particolareggiata in materia di ADR e che nei loro sistemi giuridici si evidenziano profonde divergenze in materia;

3.   ritiene che l'ADR andrebbe consentita quale opzione non vincolante da incoraggiare, sebbene gli Stati membri dovrebbero poterla proporre a entrambe le parti quale opzione preliminare all'accesso ai tribunali, senza indebolire il diritto delle parti di adire i tribunali, se necessario;

4.   raccomanda alla Commissione, poichè è auspicabile un certo grado di coerenza e coordinamento nell'attuazione di una ADR transfrontaliera, di usare prudenza e realizzare studi approfonditi e ampie consultazioni prima di prendere in considerazione l'eventualità di proporre iniziative legislative; rileva che dovrebbe promuovere iniziative di autoregolamentazione e evitare approcci che riducano la flessibilità e l'autonomia delle parti o creino nuove barriere commerciali nei confronti di paesi non membri; nota comunque che la Commissione potrebbe prendere in considerazione, alla luce del seguito dato alla presente risoluzione, l'ulteriore potenziamento dei principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo; ritiene che la Commissione dovrebbe preparare in primo luogo un Libro verde sul seguito da dare, incentrato sull'obiettivo di creare capacità in materia di ADR, sviluppare norme ADR, migliorare la qualità e la valutazione comparativa in modo da ottenere coerenza e fiducia dei consumatori nel ricorso all'ADR;

5.   ritiene che sia necessaria una definizione comune delle condizioni e che approcci e principi diversi dovranno essere adottati in materia di ADR a seconda del settore di diritto (diritto commerciale, diritto di famiglia e diritto del lavoro), degli utenti (imprese/consumatori, tra imprese), che si tratti di ADR indotta dai tribunali o ADR convenzionale, on-line o off-line, nonché qualora sia opportuno e congruo alla luce, tra l'altro, delle pratiche e delle procedure nazionali;

6.   propone che il Libro verde sul seguito da dare esamini un modello di futuro codice per tutta l'Europa, comprendente almeno le seguenti garanzie procedurali minime;

   a) il ricorso ad ADR nelle controversie transfrontaliere non dovrebbe compromettere in alcun modo la possibilità di accedere alla giustizia;
   b) entrambe le parti, in particolare quando provengono da diversi Stati membri, dovrebbero riconoscere la procedura di composizione delle controversie;
   c) la parte terza, in funzione di conciliatore o mediatore, dovrebbe essere indipendente e imparziale; andrebbe stabilito che la parte terza neutrale ha il dovere di assistere, ove necessario, le parti interessate mantenendo la sua imparzialità;
   d) dovrebbe essere previsto un obbligo di riservatezza nella misura in cui gli elementi rivelati dalla parte A al mediatore/conciliatore andrebbero resi noti alla parte B o a una parte terza solo con il consenso di A;
   e) il principio di equità (principi di giustizia naturale) dovrebbe essere inviolabile;
   f) l'ADR dovrebbe essere consensuale e le parti dovrebbero essere pienamente informate della portata dell'ADR e dell'applicabilità delle decisioni; in alcuni casi alle parti andrebbe garantito un periodo minimo di distacco o riflessione prima di manifestare l'accordo sui risultati della mediazione; la scadenza di un termine limite per il ricorso all'ADR non dovrebbe comportare il rifiuto dell'accesso ai tribunali;
   g) in generale i consumatori dovrebbero sempre poter adire il tribunale se non sono soddisfatti dei risultati dell'ADR, anche se vincolante, fosse pure solo per ottenere che la legittimità della disposizione di ADR sia riesaminata conformemente alla ratio decidendi della sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2000 nelle cause congiunte da C-240/98 a C-244/98 Océano Grupo Editorial SA;
   h) le formalità andrebbero ridotte al minimo evitando inoltre il gergo legale;
   i) le decisioni in materia di ADR andrebbero registrate e, in via di principio, pubblicate, a condizione che le parti siano d'accordo e tenendo in debito conto la tutela dei dati personali;
   j) non dovrebbero esservi penalizzazioni in forma di costi a carico delle parti che rifiutano ragionevolmente di ricorrere all'ADR;

7.   invita la Commissione a incoraggiare lo sviluppo di una rete paneuropea di specialisti, organi professionali e altre parti interessate, compresi riunioni e scambio delle migliori prassi;

8.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere l'uso di ADR attraverso campagne di informazione e coinvolgendo le organizzazioni dei consumatori;

9.   raccomanda alla Commissione di migliorare e rafforzare la Rete extragiudiziaria europea (EEJ-Net) in modo da incoraggiare gli Stati membri ad adottare adeguate disposizioni per la buona qualità dell'ADR e colmare le lacune nelle disposizioni esistenti in materia di ADR;

10.   ritiene che l'approccio dell'Unione all'ADR dovrebbe essere orientato globalmente e tener conto di soluzioni quali la legislazione UNICITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale);

11.   invita la Commissione a sottoporre a revisione l'intero settore e a prevedere l'avvio di un programma d'azione che comprenda il finanziamento della ricerca, di progetti pilota di monitoraggio nonché lo svolgimento di conferenze;

12.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.
(2) Conclusioni, punto 30.
(3) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
(4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56.
(5) GU C 146 del 17.5.2001, pag. 94.
(6) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(7) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

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