Torna al portale Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2003/0015(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0036/2003

Testi presentati :

A5-0036/2003

Discussioni :

Votazioni :

Testi approvati :

P5_TA(2003)0095

Testi approvati
PDF 296kWORD 34k
Giovedì 13 marzo 2003 - Strasburgo
Congelamento dei capitali e risorse economiche *
P5_TA(2003)0095A5-0036/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica, per quanto riguarda le esenzioni dal congelamento dei capitali e delle risorse economiche e per la decima volta, del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (COM(2003) 41 – C5&nbhy;0048/2003 – 2003/0015(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 41)(1),

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0048/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5&nbhy;0036/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) inoltre, il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe introdurre una procedura, basata sulle attuali procedure delle Nazioni Unite1 e sul rispetto dello spirito dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea, per la cancellazione di persone, gruppi e entità dall'elenco di cui all'allegato I.
___________
1 Comunicato stampa dell'ONU del 16.8.2002 (SC/7487, AFG/203).
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 5, punto 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 bis. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. Le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II devono specificare le ragioni di qualsiasi misura di congelamento dei beni a norma del presente regolamento."
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Articolo 5, punto 1 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 ter) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 1 ter:
"1 ter) Inoltre, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi possono presentare una petizione per chiedere alle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'allegato II, in cui risiedono o sono situati o di cui sono cittadini, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità, la cancellazione di persone, gruppi o entità dall'elenco di cui all'allegato I ("cancellazione dall'elenco").
Tale petizione deve includere una motivazione della richiesta, tutte le informazioni afferenti e una richiesta di assistenza per la cancellazione dall'elenco."
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 quater) E' inserito il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Ciascuno Stato membro che ha ricevuto la petizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, con l'assistenza della Presidenza e della Commissione, mantiene contatti con il governo che ha proposto la designazione e può comunicare al Comitato delle sanzioni qualsiasi richiesta per la cancellazione di persone, gruppi e entità dall'elenco di cui all'allegato I."
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 quinquies) E' inserito il seguente articolo 10 bis:
"Articolo 10 bis
Il Parlamento europeo è regolarmente informato dalla Presidenza e dalla Commissione in merito all'applicazione del presente regolamento."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuovo)
Articolo 13 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 sexies. È aggiunto il seguente articolo 13 bis:
"Articolo 13 bis
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri procedono a una valutazione della sua legalità ed efficacia."
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuovo)
Articolo 13 ter (regolamento (CE) n. 881/2002)
1 septies) E' inserito il seguente articolo 13 ter:
"Articolo 13 ter
Il presente regolamento scade alla stessa data in cui sono revocate o annullate le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267(1999), 1390(2002) e 1452(2002)."

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Note legali - Informativa sulla privacy