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Procedura : 2002/2025(INI)
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Giovedì 13 marzo 2003 - Strasburgo
Mainstreaming
P5_TA(2003)0098A5-0060/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) (2002/2025(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato CE, in particolare gli articoli 2, 3, paragrafo 2, 13 e 141, paragrafo 4, dello stesso, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

–   visto l'articolo 23, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),

–   vista la Convenzione ONU del 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–   vista la piattaforma d'azione adottata dalla quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, a Pechino, il 15 settembre 1995,

–   vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(2),

–   vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 1994(3), il suo parere del 24 maggio 1996(4) e la sua risoluzione del 2 marzo 2000 sulle donne nel processo decisionale(5),

–   vista la risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995(6) e la raccomandazione 96/694/CE del Consiglio del 2 dicembre 1996 riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale(7),

–   vista la sua risoluzione del 15 novembre 1996 sull'attuazione delle pari opportunità per gli uomini e le donne nella funzione pubblica(8),

–   viste le sue risoluzioni del 16 settembre 1997 sulla comunicazione della Commissione "Integrare le pari opportunità per le donne e per gli uomini in tutte le politiche e le attività comunitarie(9)" e del 9 marzo 1999(10) sulla relazione di valutazione della Commissione sul seguito dato a tale comunicazione,

–   vista la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare(11),

–   viste la sua decisione del 15 novembre 2000 sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma relativo alla strategia quadro comunitaria in materia di parità tra uomini e donne (2001-2005)(12) e la sua risoluzione del 3 luglio 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Strategia quadro sulla parità tra uomini e donne: programma di lavoro per il 2001(13),

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2001 sulla relazione della Commissione sull'attuazione della raccomandazione 96/694/CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale(14),

–   vista la sua risoluzione del 25 settembre 2002 sulla rappresentanza delle donne nelle parti sociali dell'Unione europea(15),

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva del Consiglio 76/207/CEE sull'applicazione del principio della parità di trattamento per gli uomini e per le donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di lavoro(16),

–   visto lo statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 1 a), 27, secondo comma, 28, 29 e 45, paragrafo 1,

–   vista la relazione del Segretario generale intitolata "Verso una nuova politica del personale", adottata dall'Ufficio di presidenza nell'ottobre 1997 e la relazione di valutazione del 22 marzo 2001,

–   viste le relazioni sulle pari opportunità nel Segretariato del Parlamento europeo, adottate dall'Ufficio di presidenza nel 1998 (relazione della on. Hoff), nel 2000 (relazione della on. Lienemann) e nel 2002 (relazione della on. Lalumière)(17),

–   visto il terzo programma d'azione 2001-2005 del COPEC,

–   vista la sua decisione del 10 aprile 2002 sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000(18) e in particolare i paragrafi 17-22,

–   vista l'audizione sul mainstreaming al Parlamento europeo, organizzata dalla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità il 17 giugno 2002, a Bruxelles,

–   visto l'articolo 163 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0060/2003),

A.   considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale della normativa comunitaria e che, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato, esso rientra fra gli obiettivi della Comunità,

B.   considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato sancisce il principio dell'integrazione della dimensione di genere ("mainstreaming") affermando che in tutte le sue attività la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne,

C.   considerando che la piattaforma d'azione di Pechino ha adottato il "mainstreaming" quale strategia operativa per promuovere l'uguaglianza di genere e ha stabilito che i governi e gli altri attori "devono impegnarsi attivamente e visibilmente per promuovere il mainstreaming nell'insieme delle politiche e dei programmi, affinché l'adozione delle decisioni sia preceduta da un'analisi delle loro conseguenze per le donne e per gli uomini",

D.   considerando che il "mainstreaming" vuol dire "(ri)organizzare, migliorare, sviluppare e valutare i processi politici al fine di incorporare la prospettiva delle pari opportunità per donne e uomini in tutte le politiche, a tutti i livelli e a tutte le fasi, ad opera degli attori generalmente implicati nell'attuazione delle politiche"(19),

E.   considerando che il "mainstreaming" conduce a una società più equa e più democratica, a cui partecipano sia le donne che gli uomini, e che tenendo conto delle diversità di genere si fa pieno uso delle risorse umane,

F.   considerando che, in quanto parte di un doppio approccio per conseguire l'obiettivo dell'uguaglianza, la politica di "mainstreaming" integra, ma non sostituisce, le politiche specifiche e le azioni positive,

G.   considerando che le azioni positive sono sancite dall'articolo 141, paragrafo 4, del trattato (nel settore dell'occupazione e dell'attività professionale), dall'articolo 4 della CEDAW, dall'articolo 23, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla raccomandazione del Consiglio, del 13 dicembre 1982, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne,

H.   considerando che fin dal 1996 la Commissione ha adottato una politica di "mainstreaming" e di integrazione delle pari opportunità per le donne e per gli uomini nell'insieme delle attività e delle politiche comunitarie,

I.   considerando che, a prova del proprio impegno ad alto livello, la Commissione ha creato un gruppo di Commissari responsabili delle pari opportunità e, inoltre, una struttura organizzativa in ogni DG e in ogni divisione ed ha messo a punto strumenti per il "mainstreaming" nelle politiche e per monitorare il processo di integrazione,

J.   considerando che la Presidenza danese del Consiglio ha presentato un ambizioso progetto per applicare il "mainstreaming" nelle attività di tale Istituzione,

K.   considerando che una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un importante prerequisito per far sì che l'elaborazione delle politiche tenga conto del "mainstreaming" ed è perciò parte integrante di un approccio a tal fine,

L.   considerando che, nonostante al Parlamento europeo la percentuale di donne sia aumentata costantemente e dal 17,5% nelle elezioni del 1979 sia passata al 31% in quelle del 1999, le donne sono ancora ampiamente sottorappresentate nel caso di posti di responsabilità negli organi preposti ad adottare le decisioni politiche dell'Istituzione (in particolare nell'Ufficio di presidenza, dove soltanto due vicepresidenti sono donne, e nella Conferenza dei Presidenti, dove l'unica donna è copresidente),

M.   ricordando che in vari paesi candidati la partecipazione delle donne all'attività politica è inferiore rispetto alla partecipazione media nell'Unione europea e che l'odierna percentuale di donne al Parlamento europeo potrebbe diminuire se non saranno adottate azioni per far sì che in questi paesi le donne siano in grado di candidarsi alle elezioni,

N.   considerando che le donne sono largamente sottorappresentate nelle sfere più elevate dell'amministrazione del Parlamento europeo e sottolineando che dalla pubblicazione delle relazioni 1998 e 2000 dell'Ufficio di presidenza la situazione non è migliorata; considerando inoltre che la relazione approvata dall'Ufficio di presidenza il 3 settembre 2002 si concentra sull'accesso delle donne a posti di responsabilità al Parlamento (assunzioni e nomine, prospettive di carriera) e stabilisce obiettivi a tal fine,

O.   considerando che nella sua precitata risoluzione del 18 gennaio 2001 questo Parlamento ha invitato a far sì che entrambi i sessi siano equamente rappresentati in tutti i settori politici e in tutte le commissioni, a livello comunitario, regionale, nazionale e internazionale, in modo che la rappresentanza di entrambi non sia inferiore al 40%,

P.   considerando che il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha riconosciuto l'importanza di promuovere tutti gli aspetti delle pari opportunità nell'occupazione e fissato l'obiettivo di aumentare al 60% il tasso di occupazione delle donne entro il 2010,

Q.   considerando che, stando alla succitata risoluzione del Consiglio del 29 giugno 2000, gli obiettivi di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alla vita familiare e lavorativa e al processo decisionale sono condizioni estremamente importanti ai fini della parità di genere,

R.   ricordando che nella medesima risoluzione il Consiglio invita le istituzioni e gli organi della Comunità europea ad applicare, in qualità di datori di lavoro, misure che promuovano l'equilibrio di genere nel quadro delle assunzioni e delle prospettive di carriera, onde evitare una segregazione orizzontale e verticale nel mercato del lavoro,

1.   si impegna ad approvare e ad applicare un piano d'azione per il mainstreaming; l'obiettivo generale di tale politica è di promuovere la parità di donne e uomini integrando in modo reale ed effettivo la dimensione di genere nelle politiche e nelle attività, nonché nelle strutture decisionali e nell'amministrazione, affinché il diverso impatto delle misure sulle donne e sugli uomini venga valutato prima dell'adozione delle decisioni; in tale contesto si deve tener conto anche della garanzia della qualità, sia per quanto riguarda i processi e le strutture sia i contenuti, che deve essere sviluppata nell'ambito di un progetto di gestione improntato al mainstreaming;

2.   reputa che il piano d'azione debba poggiare sulle seguenti priorità:

   a) mostrare volontà e impegno politico al massimo livello creando un gruppo ad alto livello sulla parità di genere; tale gruppo potrebbe essere composto dal Presidente del Parlamento europeo e da membri dell'Ufficio di presidenza, dai presidenti delle commissioni interessate e dal Segretario generale;
   b) integrazione della dimensione di genere nelle attività del Parlamento europeo, da un lato tramite l'efficace lavoro della commissione competente e dall'altro tramite l'integrazione della specificità di genere nel lavoro delle altre commissioni e delegazioni;
   c) equilibrio fra uomini e donne nei processi decisionali, aumentando la presenza delle donne negli organi direttivi del Parlamento europeo, negli uffici di presidenza delle commissioni e delle delegazioni e in altri posti di responsabilità, nonché nella composizione delle delegazioni e in altre missioni come l'osservazione delle elezioni;
   d) integrazione di un'analisi degli aspetti relativi alle pari opportunità in tutte le fasi della procedura di bilancio quale strumento per favorire la trasparenza e la parità, per garantire che le necessità e le priorità di donne e uomini siano tenute in pari considerazione, e per valutare l'impatto dell'utilizzo delle risorse comunitarie su donne e uomini;
   e) un'efficace politica della stampa e dell'informazione che tenga sistematicamente conto dell'uguaglianza di genere ed eviti gli stereotipi, prendendo altresì in considerazione le necessità e le prospettive delle donne, e non si limiti a fornire informazioni sul "mainstreaming" ma provveda anche a promuovere tale politica;

3.   sottolinea la necessità di risorse finanziarie e umane adeguate, affinché gli organi del Parlamento europeo dispongano dei necessari strumenti, compresi strumenti di analisi e valutazione in base al genere, di appropriate competenze in materia di genere (ricerca e documentazione, personale qualificato, esperti) e di dati statistici disaggregati per genere;

4.   chiede alle Conferenze dei presidenti di commissione e di delegazione di rivolgere raccomandazioni alla Conferenza dei presidenti per quanto concerne un'applicazione concreta del "mainstreaming" nei lavori delle commissioni e delle delegazioni, sulla base di proposte della commissione competente;

5.   propone le seguenti linee guida per l'attuazione del "mainstreaming" nell'attività delle commissioni e delle delegazioni:

   nominare uno dei suoi membri (il presidente o il vicepresidente) responsabile del "mainstreaming" nell'attività della commissione o delegazione;
   attribuire la priorità a settori o a temi in cui il "mainstreaming" possa essere importante; elaborare un progetto o un'iniziativa in tale ambito;
   elaborare una valutazione annuale delle attività e dei risultati raggiunti nel campo del "mainstreaming";
   nell'esecuzione di tali compiti le commissioni e le delegazioni devono ricorrere all'assistenza dei membri del segretariato che hanno ricevuto una formazione adeguata e che fanno parte di una rete di esperti del "mainstreaming";

6.   ritiene necessario potenziare il segretariato della commissione competente al fine di massimizzarne il funzionamento e metterlo in condizione di fornire assistenza adeguata ai suoi membri coordinando l'attuazione e l'ulteriore sviluppo del "mainstreaming" in tutte le politiche;

7.   ritiene che il monitoraggio e la valutazione siano parte essenziale della strategia di "mainstreaming" e propone, a tal fine, che la commissione competente elabori una relazione annuale sul mainstreaming nell'attività delle commissioni e delegazioni del Parlamento europeo, includendo l'individuazione e la valutazione di carenze nell'integrazione della dimensione di genere; tale relazione verrebbe presentata in plenaria; la relazione annuale sul "mainstreaming" nell'attività del Parlamento europeo, unitamente alla relazione dell'Ufficio di presidenza sulle pari opportunità nel segretariato dell'Istituzione, offrirebbe un quadro della situazione relativa alla parità di genere nel Parlamento europeo nel suo complesso;

8.   sottolinea l'importante ruolo dei partiti politici nell'applicare il "mainstreaming" e modificare, tramite i loro programmi e attività, gli stereotipi dei ruoli femminili e maschili e per favorire la presenza delle donne in politica;

9.   invita la Conferenza dei Presidenti a discutere le modalità per applicare il "mainstreaming", eventualmente modificando il regolamento del Parlamento europeo, nelle attività dei gruppi politici, nonché a proporre misure concrete a tal fine soprattutto per garantire l'equilibrio tra le donne e gli uomini in seno all'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, nonché in seno agli uffici di presidenza delle commissioni e delle delegazioni;

10.   ricorda l'invito rivolto alla Commissione a incoraggiare, come esso stesso si è impegnato a fare, i paesi candidati a mettere a punto programmi e campagne destinati alle donne attive in politica e alle candidate, in modo che siano in grado di lavorare nelle istituzioni comunitarie e di partecipare alle elezioni europee del 2004, per far sì che la percentuale delle deputate al Parlamento europeo aumenti;

11.   esorta a elaborare linee guida per l'utilizzo di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nei testi del Parlamento europeo, nonché a rivedere la terminologia e il linguaggio nei documenti dell'Istituzione; ritiene che ciò richieda una formazione destinata a tutti i funzionari addetti alla redazione e alla traduzione dei testi;

12.   invita le commissioni specializzate a garantire che tutti i programmi e le attività finanziate dal bilancio comunitario nei rispettivi settori di responsabilità promuovano il "mainstreaming", e a riferire annualmente sulle attività di commissione per quanto riguarda il "mainstreaming" e la sua inclusione nel bilancio;

Mainstreaming al Segretariato del Parlamento europeo

13.   chiede che sia applicata una struttura coerente ed esaustiva per il "mainstreaming" nell'amministrazione del Parlamento europeo, in stretta collaborazione con la Direzione generale del personale, il COPEC e i rappresentanti del personale; ritiene che tale piano d'azione debba coordinare tutte le iniziative in via di attuazione, indicare obiettivi e priorità, nonché i mezzi per raggiungerli, ed essere integrato da dati statistici disaggregati per genere, da indicatori, da obiettivi chiari e da valutazioni comparative;

14.   accoglie con favore il rafforzamento dell'unità per le pari opportunità alla Direzione generale del personale e la nomina, nel marzo 2001, di responsabili delle pari opportunità in ciascuna Direzione generale; ritiene necessario definire chiaramente il ruolo e i compiti dei responsabili;

15.   ricorda la possibilità di adottare misure positive a favore del genere sottorappresentato a livello di assunzione, sviluppo di carriera e altra attività professionale offerta dall'articolo 141, paragrafo 4, del trattato e dalle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/73/CE;

16.   ritiene che la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione professionale siano essenziali per favorire i cambiamenti di atteggiamento e di comportamento; chiede l'introduzione di moduli sul "mainstreaming" nei programmi di formazione di ogni DG destinati al personale di tutti i livelli, a partire da quelli dirigenziali, e che sia stabilito un programma di conferenze e di seminari;

17.   raccomanda che il "mainstreaming" sia applicato a tutti i documenti e regolamenti relativi alla politica del personale; segnala la necessità di rivedere, nella prospettiva di genere, le norme e le linee guida politiche esistenti e di adeguarle di conseguenza;

18.   raccomanda che ogni DG indichi le aree prioritarie in cui ritiene opportuno avviare il "mainstreaming"; segnala che i risultati delle loro azioni o iniziative in tale ambito potrebbero essere diffusi in cooperazione con il COPEC, l'unità pari opportunità e la rete di responsabili delle pari opportunità in ogni DG e che le iniziative e i progetti validi e di particolare interesse potrebbero essere presentati come buona pratica in occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo);

19.   chiede al comitato del personale di partecipare attivamente all'applicazione del "mainstreaming" al Segretariato del Parlamento europeo, sforzandosi di raggiungere un equilibrio di genere nella nomina dei suoi rappresentanti in tutti gli organi e comitati, nonché nella ripartizione di mansioni di responsabilità fra i propri membri; sottolinea l'importanza di sensibilizzare alle questioni relative al genere e di una formazione specifica destinata ai membri del comitato del personale;

20.   ribadisce l'importanza di raggiungere un equilibrio fra i generi nel quadro del processo decisionale, in quanto si tratta di un prerequisito importante per una politica che tenga conto della prospettiva di genere; a tal fine:

   a) sostiene pienamente le raccomandazioni formulate nella relazione 2002 dalla on. Lalumière, approvate dall'Ufficio di presidenza il 3 settembre 2002 e relative all'accesso delle donne a posti di responsabilità, nonché alle misure proposte in materia di concorsi, assunzioni e prospettive di carriera;
   b) chiede che, oltre alle raccomandazioni dell'Ufficio di presidenza e alle misure del piano d'azione 2001-2005 del COPEC, siano introdotti sistemi di consulenza, come parte dell'orientamento professionale, basati sul principio delle pari opportunità e che sia effettuato uno studio comparativo sull'evoluzione delle carriere del personale femminile e maschile di tutti gradi, nonché del personale che lavora a tempo parziale rispetto a quello che lavora a tempo pieno;
   c) richiama l'attenzione sul fatto che le donne costituiscono il 70,4% del personale di categoria C, e considera necessario accelerare l'attuazione di misure volte a facilitare il passaggio ad una categoria superiore, data in particolare la proporzione decrescente delle donne nella categoria B a partire dal 1998 (cfr. la relazione dell'on. Lalumière all'Ufficio di presidenza); ritiene che tali misure contribuirebbero a ridurre il divario fra donne e uomini in fatto di prospettive di carriera;
   d) ricorda che, come segnalato dal Segretario generale nella relazione 1997 destinata all'Ufficio di presidenza, è necessario adeguare le condizioni di lavoro affinché i funzionari che lavorano a tempo parziale, perlopiù donne, o che hanno scelto il telelavoro, non subiscano discriminazioni per quanto riguarda le opportunità di formazione, promozione o mobilità;
   e) si compiace dei progressi effettuati per quanto riguarda l'equilibrio di presenza femminile e maschile nei comitati di assunzione, di selezione e nelle commissioni esaminatrici dei concorsi; raccomanda che siano stabiliti obiettivi per raggiungere la pari rappresentanza di genere nell'amministrazione e nel comitato del personale, in seno agli organi statutari e ai comitati consultivi;

21.  21 reputa che l'organizzazione del lavoro e le misure che permettono a donne e uomini di articolare vita lavorativa e vita familiare siano un'area prioritaria per integrare la dimensione di genere; pone l'accento sulla necessità di:

   adottare le necessarie misure, in particolare sostituendo sistematicamente i funzionari che lavorano a tempo parziale, per assicurare che tutte le Direzioni generali concedano tale possibilità a chi ne fa richiesta (cfr. paragrafo 21 della sua precitata decisione del 10 aprile 2002) e sia considerata una valida scelta per entrambi i sessi;
   introdurre orari di lavoro flessibili, più adatti all'organizzazione del lavoro specifica del Parlamento europeo, che consentano inoltre al personale di conciliare vita professionale e vita familiare;
   prevedere una copertura sufficiente e funzionale quanto alle infrastrutture di custodia dei bambini (asili nido, scuole materne, doposcuola, assistenza sanitaria, orari flessibili ecc.) per agevolare il compito dei genitori, uomini e donne, che lavorano al Parlamento europeo, al fine di soddisfare le crescenti necessità conseguenti all'allargamento;
   assicurare che, alla ripresa delle funzioni dopo un congedo per motivi familiari e/o parentale non retribuito, sia possibile rientrare al posto occupato in precedenza o a un posto equivalente;
   esaminare le possibilità di estendere il telelavoro, su base volontaria e temporanea, ad altri servizi oltre a quelli della traduzione;
   esaminare le questioni di organizzazione generale del lavoro, in particolare gli orari prolungati, le riunioni a tarda ora e le missioni;

22.   considera essenziale garantire il rispetto della dignità umana, della sfera privata e dell'integrità e combattere le molestie sul posto di lavoro; ricorda che secondo alcune ricerche le donne sono vittime di molestie con maggior frequenza degli uomini(20); si attende che il Comitato consultivo sulle molestie morali (mobbing), costituito nel 2000, svolga un ruolo sempre più efficace nel prevenire e combattere le molestie;

23.   appoggia la disposizione antidiscriminazione, in linea con l'articolo 13 del trattato, e l'inversione dell'onere della prova nei casi in cui si può presumere una discriminazione diretta o indiretta, come previsto dalla Commissione nella sua proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (COM(2002) 213);

o
o   o

24.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al COPEC e ai governi dei paesi candidati.

(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(3) GU C 61 del 28.2.1994, pag. 248.
(4) GU C 166 del 10.6.1996, pag. 269.
(5) GU C 346 del 4.12.2000, pag. 82.
(6) GU C 168 del 4.7.1995, pag. 3.
(7) GU L 319 del 10.12.1996, pag. 11.
(8) GU C 362 del 2.12.1996, pag. 337.
(9) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 50.
(10) GU C 175 del 21.6.1999, pag. 72.
(11) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.
(12) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 196.
(13) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 43.
(14) GU C 262 del 18.9.2001, pag. 248.
(15) P5_TA(2002)0438.
(16) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(17) PE 318.444/BUR.
(18) P5_TA(2002)0167.
(19) Relazione del Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sull'integrazione della dimensione delle pari opportunità EG-S-MS (98) 2.
(20) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro (GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138).

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