Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi - Relazione annuale 2001 (2002/2211(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione annuale 2001 della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode (COM(2002) 348 - C5-0519/2002),
– vista la comunicazione della Commissione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro la frode, piano d'azione 2001-2003 (COM(2001) 254),
– vista la relazione della Corte dei conti europea sull'esercizio 2001(1),
– visti gli articoli 276, paragrafo 3 e 280, paragrafo 5 del trattato CE,
– visto l'articolo 163, paragrafo1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5&nbhy;0055/2003),
A. considerando i quattro obiettivi strategici che la Commissione definisce nel suo approccio strategico globale alla lotta contro la frode (COM(2000) 358) e che ha inserito nel piano d'azione 2001-2003 (COM(2001) 254): sviluppo di una politica antifrode globale, rafforzamento di uno spirito di cooperazione tra tutte le autorità competenti, impostazione interistituzionale per prevenire e lottare contro la frode e la corruzione nonché rafforzamento della dimensione giudiziaria penale,
B. considerando che il volume globale delle frodi e irregolarità riportate nella relazione annuale della Commissione è stato pari nel 2001 a 1,275 miliardi di euro, ripartiti come segue:
–
entrate: entrate proprie 532,5 milioni di euro (anno precedente:1143)
–
spese: fondo agricolo di garanzia 429 milioni di euro (anno precedente: 576)
azioni strutturali 249,1 milioni di euro (anno precedente: 139)
spese dirette 64,2 milioni di euro (anno precedente: 170);
C. considerando che tale dato rappresenta una considerevole riduzione rispetto all'anno 2000, per il quale era stato calcolato un volume globale di 2,028 miliardi di euro,
D. considerando che tale riduzione è in parte dovuta anche al fatto che dei casi su cui ha indagato l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) sono stati considerati nella statistica solo quelli per i quali è stato possibile concludere le indagini nel 2001, ma non quelli per i quali le indagini sono state avviate ma non ancora concluse;
E. considerando che, secondo quanto indicato dalla Commissione, la riduzione del numero delle irregolarità comunicate dagli Stati membri può essere dovuta anche a problemi nella migrazione verso il formato elettronico delle comunicazioni,
F. considerando inoltre che il livello delle irregolarità accertate nel 2001, pari a 1,275 miliardi di euro, nonostante la riduzione rispetto all'anno precedente è comunque nettamente superiore alla media degli anni passati se si considera un arco di tempo più esteso,
G. considerando che nel 2000 è stato effettivamente utilizzato solo l'87,9% (83,3 miliardi dei 94,8 miliardi di euro) e nel 2001 solo l'82,3% (80 miliardi dei 97,2 miliardi di euro) delle risorse disponibili; che questa scarsa utilizzazione delle risorse relativizza la riduzione delle irregolarità,
Recupero di importi pagati in eccesso o indebitamente
1. prende atto del fatto che l'esame delle comunicazioni ricevute nel 2001 ha fatto emergere come il numero complessivo di comunicazioni trasmesse in materia di irregolarità si sia ridotto in tutti i settori rispetto al 2000; segnala in tale ambito che nel 2000 e nel 2001 oltre 26 miliardi di euro di stanziamenti non utilizzati sono tornati agli Stati membri;
2. rileva però che le ripercussioni finanziarie sul bilancio delle irregolarità si sono ridotte solo nel settore delle risorse proprie (passando da 1.143 milioni a 532,5 milioni di euro) e in quello del FEAOG- Garanzia (passando da 576 milioni a 429 milioni), mentre nel settore dei fondi strutturali sono aumentate da 139 milioni di euro a 249,1 milioni di euro;
3. ricorda alla Commissione che nella sua risoluzione del 29 novembre 2001(2), il Parlamento l'aveva invitata a presentargli entro il 15 dicembre 2001 un elenco di tutte le irregolarità registrate dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore(3), da cui risulti caso per caso quanto elevato sia il danno finanziario nonché se e in quale misura si sia riusciti a recuperare gli importi;
4. prende atto del fatto che l'importo recuperato nel 2001 (40.342.543 euro) è inferiore di oltre il 50% rispetto a quello del 2000 (86.101.547 euro), il che corrisponde a una quota globale di recupero pari al 15,7%;
5. critica il fatto che le frodi e le irregolarità constatate dagli Stati membri, dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Commissione hanno portato negli anni all'accumularsi di crediti pendenti per circa 3 miliardi di euro il che è senz'altro inaccettabile;
6. rileva che il recupero di importi indebitamente versati evidentemente non funziona e che per tale motivo gli interessi finanziari della Comunità subiscono gravi danni; invita pertanto la Commissione a presentargli entro il 30 giugno 2003 un'analisi dettagliata delle cause nonché proposte su come rimediare a questa situazione;
7. chiede pertanto che, sino alla definizione di un'efficace procedura di recupero, la Commissione interrompa i pagamenti non appena le valutazioni dell'OLAF confermino un motivato sospetto di frode e l'Ufficio avvii un'indagine;
8. prende atto del fatto che la Commissione - sia pur con notevole ritardo - ha presentato, il 3 dicembre 2002, una comunicazione su questo argomento in cui esprime l'intenzione di migliorare la procedura di recupero, ma nutre dei dubbi sulle possibilità di riuscita finché non sarà stata chiarita la ripartizione delle competenze fra l'OLAF da una parte e le competenti Direzioni generali della Commissione dall'altra; prende atto con stupore del fatto che il Lussemburgo non ha finora mai comunicato neppure un caso di irregolarità; fa presente che non si può approvare l'eventuale intenzione della Commissione di usare un trattamento speciale nei confronti dell'Italia riguardo agli importi arretrati comunicati, pari a quasi 1,4 miliardi di euro fino al 2002, e chiede che venga presentata senza indugio l'annunciata proposta di modifica dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune(4);
Lotta contro la frode nell'ambito dei Fondi strutturali
9. si rammarica del fatto che le cifre raccolte dalla Commissione nella sua relazione annuale non consentono di stabilire in che misura, per quanto riguarda i Fondi strutturali, viene realizzata in tutti gli Stati membri una protezione efficace ed equivalente degli interessi finanziari della Comunità;
10. è preoccupato a causa del fatto che per il Fondo di coesione (che nel 2001 aveva una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di euro) solo la Grecia ha comunicato irregolarità (per un importo di circa 2,5 milioni di euro) mentre la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo hanno comunicato alla Commissione che non vi sono irregolarità da riferire; prende atto della relazione annuale del Fondo di coesione della Commissione (COM(2002) 557), in particolare del punto 4.2 e si attende al riguardo un parere della Commissione nella prossima relazione annuale sulla lotta contro la frode, nonché chiarimenti sulle iniziative da essa intraprese nei casi in cui degli appalti finanziati del Fondo di coesione siano stati aggiudicati in violazione delle direttive sulle procedure di gara;
11. osserva che il numero dei casi sospetti comunicati nel 2001 dai Paesi Bassi è stato oltre il quadruplo del numero dei casi comunicati da Spagna o Grecia, nonché quasi il doppio del numero dei casi comunicati dalla Germania; ciò fa supporre che vi siano grosse differenze fra i singoli Stati membri quanto alla serietà dell'impegno dedicato all'individuazione e alla comunicazione delle irregolarità;
12. rivolge un rinnovato e pressante invito alla Commissione affinché in futuro non si limiti a riportare senza alcun commento le cifre comunicate dagli Stati membri, bensì proceda ad un'analisi e a una valutazione comparative di tali dati, soffermandosi in modo esplicito sulle manchevolezze riscontrate e spronando in tal modo gli Stati membri a compiere uno sforzo maggiore;
Trattamento dei casi interni di frode
13. rileva che la portata finanziaria dei casi esterni di frode è molto superiore a quella dei casi interni di frode; nota però che i casi interni di frode arrecano un grave danno all'immagine delle istituzioni europee e che la Commissione ha pertanto annunciato una politica di tolleranza zero;
Eurostat
14. critica il modo in cui l'OLAF ha fin qui indagato a tale rispetto: già alla fine degli anni '90 non si è dato seguito con la necessaria insistenza, malgrado informazioni assai precise, a critiche ben note, certi procedimenti sono stati chiusi senza alcun risultato e successivamente riaperti; chiede al comitato di vigilanza dell'OLAF di sottoporre l'attività dell'OLAF riguardante Eurostat a un attento esame e di riferirne nella sua prossima relazione d'attività;
15. rileva che in due casi (EuroCost e Eurogramme) l'OLAF ha avviato indagini facendo intervenire le autorità giudiziarie lussemburghesi;
16. invita la Commissione ad adottare misure che le consentano di informare il Parlamento europeo e l'OLAF sui progressi nelle indagini delle autorità giudiziarie lussemburghesi;
17. rileva che l'azienda Eurogramme ha reso dichiarazioni inesatte alla Commissione non solo sulla sua situazione finanziaria, ma anche sulle qualifiche del personale da essa impiegato;
18. reputa pertanto incomprensibile che la Commissione abbia concluso 70 contratti con Eurogramme nel periodo dal 1996 al 2001 (il valore dei contratti per il solo 2000 e 2001 ammonta a oltre 2 milioni di euro) e perfino altri tre nel 2002;
19. si compiace del nuovo approccio della Commissione alla relazione contrattuale con Eurogramme, come indicato nella risposta della Commissione del 28 febbraio 2003 relativa alla procedura di discarico 2001, compresa la sospensione di tutti i pagamenti a titolo degli attuali contratti e l'applicazione delle clausole di rescissione previste dai contratti, purché ciò non comporti oneri finanziari supplementari per il bilancio dell'Unione;
20. chiede altresì chiarimenti sulle dimensioni del fenomeno per cui dal 1999 dipendenti "intra-muros" di aziende private avrebbero lavorato nei locali di Eurostat, e chiede se sia vero che a tali dipendenti sarebbero stati affidati compiti che avrebbero potuto e dovuto essere svolti da funzionari;
21. prende atto del fatto che il progetto Prodcom viene frattanto eseguito direttamente da Eurostat;
22. prende altresì atto di come Eurostat e la Commissione abbiano iniziato ad attuare le raccomandazioni dell'audit interno Prodcom nonché a migliorare la gestione del progetto;
23. rileva che solo per Eurostat nel 2001 erano previsti stanziamenti d'impegno a favore di più di 100 ditte diverse e che sono stati versati circa 8 milioni di euro (risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1283/02); si aspetta dalla Commissione, prima del 30 aprile 2003, la conferma che essa incaricherà il suo servizio di verifica interno di esaminare, entro l'estate 2003, la legalità e regolarità di tutti i contratti stipulati da Eurostat fin dal 1999, verificando anche i contratti stipulati, su raccomandazione di Eurostat, da altri servizi della Commissione;
24. rileva che la società ASBL EuroCost, con sede a Lussemburgo, è accusata di gravi irregolarità (manipolazioni di bilancio, finanziamento doppio e triplo di progetti, furto di strutture informatiche), che, stando a informazioni della Commissione (risposta all'interrogazione scritta P-3742/02), hanno arrecato danni al bilancio comunitario per oltre un milione di euro;
25. chiede altresì che venga chiarito se tali irregolarità fossero state scoperte già all'inizio del 2000 nell'ambito di un controllo da parte di funzionari della Direzione generale Controllo finanziario della Commissione, anche se le autorità giudiziarie lussemburghesi sono state fatte intervenire solo nell'estate 2002;
26. reputa incomprensibile che la relazione specifica della Direzione generale Controllo finanziario non sia stata presentata al commissario competente per il controllo di bilancio e la lotta contro le frodi;
27. auspica che gli venga trasmessa, entro il 30 aprile 2003, copia di tutte le relazioni di verifica relative ad Eurostat elaborate fin dal 1999;
28. chiede fino a che punto un alto funzionario di Eurostat, in quanto fondatore e presidente ad interim dell'ASBL EuroCost, abbia contribuito a far sì che per oltre dieci anni EuroCost ricevesse sovvenzioni dal bilancio comunitario;
29. si stupisce del fatto che la Commissione abbia approvato l'attività dell'alto funzionario ed esige copia delle relative decisioni; prende atto con sconcerto che, secondo informazioni della Commissione, l'alto funzionario di Eurostat sia stato attivo fino a tutto il 2000 anche in altre associazioni nella sua qualità di direttore generale di Eurostat; chiede alla Commissione se ritenga ancor sempre compatibile lo svolgimento, da parte di suoi alti funzionari, di attività di questo genere all'interno di organizzazioni sovvenzionate dal bilancio comunitario;
30. chiede alla Commissione se chiamerà gli alti funzionari di Eurostat che risultassero coinvolti a riparare il danno eventualmente arrecato ai contribuenti;
31. chiede alla Commissione se alti funzionari di Eurostat siano stati anche membri di altre imprese o società che hanno ricevuto sovvenzioni dal bilancio comunitario e, in caso di risposta affermativa, di quali;
32. plaude alla decisione della Commissione di interrompere la collaborazione con Eurogramme; esorta la Commissione a perseguire con la massima insistenza la procedura di recupero crediti nei confronti della società EuroCost, attualmente in liquidazione;
Sospetti di frodi e nepotismo presso la Commissione
33. nota che i casi in cui sono coinvolti due ex Commissari, sono stati ulteriormente esaminati dall'OLAF e dalla Commissione; invita la Commissione e l'OLAF a informarlo sui risultati dei procedimenti al riguardo;
34. plaude alla decisione della Commissione di elaborare una relazione che illustrerà i fatti riguardanti le eventuali violazioni, da parte della signora Cresson, degli obblighi incombenti ai membri della Commissione quali enunciati all'articolo 213 del trattato; plaude anche alla contestuale decisione della Commissione di inviare alla signora Cresson una relazione recante l'invito a sottoporre entro due mesi alla stessa Commissione le sue eventuali osservazioni; rileva che in tal modo la Commissione ha seguito la raccomandazione del Parlamento europeo;
35. invita la Commissione a trasmettere al Parlamento europeo la relazione dell'OLAF e le raccomandazioni in essa contenute sul cosiddetto caso "auto di servizio";
36. nota che nel dicembre 2002 un tribunale belga ha condannato gli imputati principali del cosiddetto caso PerryLux rispettivamente a quattro anni e a un anno di detenzione;
37. invita il Lussemburgo ad adempiere finalmente, dopo aver esitato per anni, ai suoi obblighi a norma dell'articolo 280 del trattato CE e ad assicurarsi che le sue autorità giudiziarie intraprendano tutti i passi necessari a far luce sul caso PerryLux e sulle accuse riguardanti Eurostat, iniziando se del caso procedimenti penali al riguardo;
38. invita la Commissione ad informarlo entro il 30 giugno 2003 sulle azioni avviate dalle autorità giudiziarie lussemburghesi al riguardo e su quando si prevede la conclusione delle indagini;
Uffici delle delegazioni della Commissione a Stoccolma e Vienna
39. rileva che la Commissione non ha ancora risposto alla domanda su quando era stata informata delle prassi illegali in materia di contratti di lavoro applicate dall'ufficio della sua delegazione a Vienna;
40. nota e trova incomprensibile che le indagini avviate il 7 agosto 2001 non si sono potute concludere alla fine del 2002; invita la Commissione a informarlo nel marzo 2003 sulle misure successivamente adottate;
41. rileva che nei confronti di due agenti dell'ufficio della delegazione a Stoccolma sono state adottate misure disciplinari; un terzo caso è pendente dinanzi a tribunali svedesi; invita la Commissione a informarlo sui motivi per cui il procedimento giudiziario verrà avviato solo nel marzo 2003 e chiede altresì di informarlo sull'evoluzione dello stesso;
42. chiede informazioni sulle condizioni in cui un agente coinvolto è stato collocato in pensione;
Tutela degli interessi finanziari nell'ambito dell'allargamento
43. condivide l'opinione della Commissione secondo cui l'impiego, il controllo e la valutazione corretti degli aiuti comunitari all'adesione costituiscono un importante indicatore della capacità dei paesi candidati di recepire le disposizioni comunitarie di controllo finanziario; ricorda al riguardo che il Parlamento europeo nella sua citata risoluzione del 29 novembre 2001 ha invitato nel 2001 l'OLAF a istituire antenne nei paesi candidati;
44. precisa che le antenne non devono necessariamente essere uffici indipendenti; dovrebbe comunque essere presente in loco un rappresentante dell'OLAF;
45. ricorda altresì che nella citata risoluzione del 29 novembre 2001 ha invitato la Corte dei conti europea a presentargli entro l'inizio del 2003 un parere su ciascun paese candidato da cui si evinca se i sistemi di controllo finanziario in esso impiegati siano funzionanti in modo da consentire il passaggio, connesso all'adesione, a una gestione decentralizzata;
46. è preoccupato per il tasso d'utilizzazione dei fondi SAPARD: solo lo 0,1% ossia un milione di euro ha raggiunto i destinatari (esclusivamente in Bulgaria ed Estonia); rileva che la Commissione ha sottovalutato l'attività connessa alla costituzione di sistemi di gestione e controllo nei paesi candidati;
47. condivide comunque l'opinione della Commissione secondo cui solo la costituzione di un sistema integrato di gestione e controllo offra la garanzia di un impiego dei fondi efficace e sicuro da frodi;
48. ribadisce con queste premesse che i paesi candidati non devono essere soggetti a criteri più rigorosi di quelli applicati agli Stati membri;
49. ritiene necessario prorogare il termine per l'esecuzione degli impegni pluriennali nel caso degli aiuti all'adesione;
50. teme che l'isolamento della regione di Kaliningrad conseguente all'allargamento ad est e il rafforzamento della criminalità finanziaria con base in tale regione mettano sempre più in pericolo la tutela degli interessi finanziari della Comunità; invita la Commissione ad adottare misure al fine di evitare frodi negli scambi di merci, servizi e capitali con la regione di Kaliningrad; invita l'OLAF a cercare di instaurare rapidamente una collaborazione con la polizia tributaria russa di questa regione per poter tracciare un quadro della situazione in merito al problema "criminalità finanziaria a Kaliningrad" su cui basare raccomandazioni e azioni specifiche;
Legislazione sulla lotta contro la frode
51. chiede di portare avanti lo sviluppo di un sistema di informazione per escludere candidati nei cui confronti sono state pronunciate condanne, da gare di appalto pubbliche sulla base della proposta della Commissione del maggio 2000; ricorda inoltre che nell'ambito del miglioramento delle misure di applicazione e delle sanzioni finanziarie aspetta ancora un chiarimento per quanto attiene al principio della proporzionalità nella comminazione delle sanzioni pecuniarie: si tratta di due elementi su cui il Parlamento ha già richiamato l'attenzione nella sua citata risoluzione del 29 novembre 2001;
52. nota che nel 2001 sono stati adottati due regolamenti sul miglioramento della gestione e del controllo dei fondi strutturali(5);
53. si compiace dei regolamenti che pongono su una base giuridica la collaborazione di BCE, Europol e Commissione/OLAF e in tal modo tutelano meglio l'autenticità e la credibilità della moneta unica;
54. chiede perché lo scorso anno, nei negoziati con la Svizzera, non sia stato compiuto alcun progresso in merito ad un accordo di cooperazione giudiziaria nelle questioni connesse alla fiscalità e alle dogane;
Promozione della cooperazione tra le autorità competenti
55. prende atto dell'elenco di nuove disposizioni giuridiche nazionali sull'applicazione dell'articolo 280 del trattato, ai fini del controllo della situazione delle procedure di ratifica concernenti l'accordo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità e dei relativi protocolli nonché sulla situazione in merito al coordinamento dei servizi;
56. rileva tuttavia, come aveva già fatto nella sua citata risoluzione del 29 novembre 2001, che siffatti elenchi hanno per il Parlamento solo un valore limitato finché non vengono analizzati dalla Commissione nell'intento di evidenziare eventuali carenze nella tutela degli interessi finanziari della Comunità;
57. deplora che non si sia ancora riusciti a istituire un sistema unitario per la trasmissione di dati, irregolarità e casi di frode dagli Stati membri; invita pertanto la Commissione a informarlo regolarmente sull'evoluzione dei negoziati tra gli Stati membri e la Commissione stessa ;
58. prende atto del fatto che nel 2001 l'OLAF ha avviato indagini per quanto concerne 381 casi che, secondo una prima valutazione, avrebbero natura penale (fondi propri 74 casi, agricoltura 105 casi, settore dei fondi strutturali 66 casi, spese dirette 136 casi); chiede quali settori, oltre al riconoscimento di spese non sovvenzionabili, rappresentano il maggior rischio;
Rafforzamento della dimensione giudiziaria
59. rileva che la tutela degli interessi finanziari della Comunità non può essere garantita dalle sole istituzioni, ma che esse vanno considerate come parte di un sistema più ampio;
60. 60 si compiace al riguardo del fatto che nel dicembre 2001 la Commissione abbia presentato un Libro verde sulla tutela penale degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea (COM(2001) 715);
61. si aspetta che la Commissione lo informi senza indugio in merito ad eventuali difficoltà nell'esame del Libro verde con gli Stati membri;
62. invita la Commissione a inglobare nelle sue osservazioni le proposte formulate in mteria il 27 marzo 2003(6) e, in particolare, a presentare alla Convenzione il progetto di un nuovo articolo 280 bis del trattato;
63. 63 prende atto della costituzione di Eurojust(7)quale importante contributo alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri; rileva però in tale contesto che il Parlamento europeo in quanto istituzione che concede il discarico continua a essere il custode degli interessi finanziari della Comunità e che Eurojust gli deve pertanto rendere conto in questo settore;
64. 64 chiede spiegazioni in merito alla situazione dell'azione intentata da Commissione e Parlamento europeo contro grandi gruppi industriali del tabacco negli Stati Uniti per scongiurare nell'UE il pericolo del contrabbando di sigarette e del riciclaggio del denaro da parte della criminalità organizzata;
65. si rallegra della sentenza del Tribunale di primo grado del 15 gennaio 2003 con cui è stato respinto, in quanto inammissibile, il tentativo dei produttori di sigarette Philip Morris, Reynolds e Japan Tobacco di impedire alla Comunità di proseguire le azioni giudiziarie intentate negli Stati Uniti in merito alla partecipazione di tali gruppi industriali al contrabbando di sigarette;
66. prende atto della recente relazione del "Select Committee of Public Accounts" della Camera dei Comuni britannica, in cui il minor gettito fiscale per il Regno Unito derivante nell'anno 2000/2001 dal contrabbando di sigarette viene quantificato in 3,5 miliardi di sterline; invita il Regno Unito, alla luce di questo danno finanziario, ad associarsi all'azione intentata negli Stati Uniti dalla Commissione e dal Parlamento europeo;
Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
67. sottolinea che intende presentare una propria relazione sulle modalità di lavoro dell'OLAF in cui siano contenuti i risultati emersi dalla relazione annuale dell'OLAF, le conclusioni della relazione annuale del comitato di vigilanza dell'OLAF nonché le raccomandazione della relazione valutativa della Commissione;
68. deplora che la Commissione contravvenendo all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(8)non abbia presentato tale relazione valutativa a tempo debito prima della scadenza del mandato del comitato di vigilanza dell'OLAF alla fine di giugno 2002; rileva che la Commissione viola le regolamentazioni vigenti; esige di sapere per iscritto, entro il 30 aprile 2003, perché la relazione non gli sia stata finora presentata;
69. ritiene del tutto inaccettabile che dal settembre 2002 la prevista nomina dei membri del comitato di vigilanza dell'OLAF abbia potuto essere ritardata in seno al Consiglio dal governo italiano; plaude al fatto che la Presidenza greca del Consiglio abbia ormai ottenuto in modo manifesto la sospensione di tale blocco;
70. rileva che, durante il suo scorso mandato, il comitato di vigilanza dell'OLAF ha fornito un contributo decisivo, in condizioni difficili, al potenziamento dell'OLAF e a garantirne l'indipendenza; è quindi decisamente favorevole alla conferma della nomina degli attuali membri;
o o o
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio per la lotta antifrode, nonchè ai parlamenti degli Stati membri.
Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21; regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.