Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006 (COM(2002) 208 – C5&nbhy;0329/2002 – 2002/2173(COS))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 208 – C5&nbhy;0329/2002)(1),
– vista la relazione della Commissione sul "Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001" e sul "Quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori 1999-2003" (COM(2001) 486),
– visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,
– visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione giuridica e per il mercato interno e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5&nbhy;0023/2003),
A. considerando la strategia proposta dalla Commissione per la politica dei consumatori come una chiara affermazione di tre grandi obiettivi strategici fondamentali, ma manifestando la propria delusione per il fatto che la sua introduzione sia stata ritardata ben oltre i tempi normalmente fatti registrare dalla Commissione nei precedenti trienni,
B. considerando favorevolmente il fatto che questa strategia non includa le questioni legate alla sicurezza alimentare le quali costituiscono la base di un'apposita strategia legislativa che si iscrive nel quadro della creazione, già approvata, di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare avente un proprio Consiglio di gestione e un proprio direttore esecutivo, ma deplorando che la mancanza di una sede permanente abbia causato ulteriori ristrettezze di bilancio,
C. compiacendosi della gamma di azioni proposta nel programma modulato di cui all'allegato, ma rammentando alla Commissione la natura ambiziosa dei precedenti elenchi di azioni le cui scadenze non sempre sono state rispettate, e sottolineando pertanto l'importanza di un aggiornamento e di una revisione regolari delle azioni proposte dalla Commissione che dovranno essere trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo per quei fini di sorveglianza e di attuazione ormai riconosciuti tanto dalla Commissione che dal Consiglio,
D. plaudendo alla Commissione per aver concluso che il completamento del mercato unico è una priorità, che restano taluni ostacoli alla realizzazione del suo pieno potenziale e che gli acquisti transfrontalieri ampliano la scelta del consumatori,
E. considerando la necessità di rivolgere, nell'ambito della strategia in materia di politica dei consumatori, maggiore attenzione ai cambiamenti sociali quali la mutata piramide dell'età, l'accresciuto ruolo della donna nonché l'integrazione delle minoranze etniche,
F. considerando che la politica dei consumatori nei paesi candidati dovrebbe essere migliorata e che è data troppo scarsa attenzione alle possibilità per i consumatori di tutelare i propri interessi e di agire quali partecipanti al mercato a tutti gli effetti,
G. considerando che, fermo restando il ruolo importante delle organizzazioni di categoria in sede di definizione della politica dei consumatori, la necessità di un più equo coinvolgimento delle donne, dei giovani, degli anziani e delle minoranze culturali dovrebbe essere meglio ancorato in tale politica,
1. rileva che la strategia presentata dalla Commissione oltrepassa di quattro anni il periodo dell'attuale base giuridica, che scade alla fine del 2003 e che la Commissione presenterà successivamente una proposta per una nuova base giuridica che comprenda le disposizioni finanziarie e di bilancio oltre il 2003;
2. ritiene problematica la differenza temporale esistente fra la strategia presentata e quella della base giuridica e plaude alla dichiarazione della Commissione di migliorare questa situazione; ritiene tuttavia che non sia sufficiente coordinare meglio la strategia con la base giuridica e invita la Commissione ad uniformare la validità temporale di entrambe;
3. sottolinea che le attuali prospettive finanziarie, definendo i tetti di spesa per diversi capitoli del bilancio, sono valide fino al 2006 e quindi le azioni contenute nella strategia e nella prossima proposta di base giuridica devono conformarsi a tale contesto senza contrarre altre politiche del capitolo 3 (politiche interne) del bilancio;
4. ricorda che se le azioni contenute nella strategia, nella forma e nel momento in cui dovrebbero essere incluse nella proposta di nuova base giuridica, andassero comunque aldilà del 2006, gli importi finanziari dovranno essere confermati da un accordo su nuove prospettive finanziarie o da decisioni annue di bilancio;
Obiettivo 1 - "Un elevato livello comune di protezione dei consumatori"
5. ricorda alla Commissione che il principio dell'armonizzazione minima in materia di politica di protezione dei consumatori è iscritto all'articolo 153, paragrafo 5 del trattato CE e che le relative misure devono tuttavia promuovere e sviluppare un alto livello di protezione del consumatore (articolo 153, paragrafo 1 del trattato CE);
6. sottoscrive pienamente l'esigenza di un elevato livello comune di protezione dei consumatori nell'UE ma rileva le preoccupazioni suscitate dalla proposta uniforme di adeguare le vigenti direttive riguardanti i consumatori "in modo da passare da un'armonizzazione minima a misure di piena armonizzazione", e segnala pertanto alla Commissione che l'opportunità di adottare disposizioni di armonizzazione minima o massima deve essere adeguatamente valutata in sede di modifica della legislazione vigente o di ideazione di una nuova legislazione, e ciò adottando un approccio caso per caso;
7. esorta la Commissione a chiarire e a valutare quali sarebbero le misure nazionali già collaudate che risulterebbero penalizzate da una proposta volta ad armonizzare al massimo livello;
8. ritiene che l'armonizzazione non dovrebbe impedire alle normative degli Stati membri di andare oltre il livello comune di tutela dei consumatori, purché queste misure non interferiscano con i principi sanciti dal trattato CE; finché non sarà stato raggiunto un livello elevato di armonizzazione in materia di protezione dei consumatori, questi ultimi non dovrebbero essere privati della protezione che viene loro garantita dalle rispettive legislazioni nazionali;
9. esorta la Commissione a decidere caso per caso se la forma giuridica del regolamento debba essere adottata in via prioritaria nella legislazione relativa alla protezione dei consumatori;
10. chiede che si rifletta seriamente su qualsiasi nuovo eventuale ricorso ai principi del riconoscimento reciproco e del paese d'origine senza che sia stato prima effettivamente introdotto e applicato un alto livello comune di protezione dei consumatori su scala comunitaria;
11. ritiene che una definizione unica dei principali termini giuridici, quali "consumatore", "contratto del consumatore" ecc., potrebbe contribuire ad una normativa sui consumatori coerente;
12. ritiene che ogni atto normativo dovrebbe basarsi sulla definizione del termine "consumatore" quale figura nella giurisprudenza della Corte di giustizia;
13. ritiene che ogni proposta legislativa debba rispettare gli importanti criteri stabiliti nel pacchetto della Commissione relativo ad una migliore regolamentazione, e più in particolare:
–
il principio di sussidiarietà, necessità e proporzionalità;
–
la presentazione di prove sostanziali della necessità di un'azione comunitaria;
–
l'individuazione degli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno;
–
la presentazione di informazioni adeguate relativamente all'impatto sull'acquis comunitario pertinente e sulle principali parti interessate (ossia le imprese e i consumatori);
–
l'adduzione di prove e garanzie sufficienti relativamente alla praticabilità ed efficacia delle misure volte al conseguimento degli obiettivi perseguiti;
14. ritiene che ogni proposta legislativa debba avere un modello di base comune e che occorra quindi attribuire un'importanza fondamentale alla preparazione dei testi giuridici. E' quindi necessario che la Commissione individui chiaramente i problemi da risolvere prima di assicurare una consulenza giuridica specializzata, un'adeguata consultazione delle parti interessate e un impatto efficace;
15. ritiene che la normativa vada emanata sulla base giuridica fornita dagli articoli 95 e 153 del trattato CE;
16. rileva che l'articolo 153 del trattato CE è stato utilizzato un'unica volta come base giuridica per legiferare in materia di protezione dei consumatori e chiede alla Commissione di riflettere sulle modalità per garantire un uso maggiore di questo strumento;
17. dà il proprio sostegno alle azioni specifiche proposte nel quadro dell'obiettivo 1 e attribuisce una speciale priorità, o singolarmente o quale esito mirato di direttive quadro, alle misure seguenti:
–
messa a punto di una legislazione sulla sicurezza dei servizi,
–
revisione della direttiva sui giocattoli,
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verifica dell'efficacia del vigente regime del marchio CE in modo da garantire più efficacemente la conformità con i requisiti previsti dalla UE in materia di sicurezza,
–
proposta di direttiva sulla sicurezza antincendio negli alberghi quale richiesta dal PE nella sua risoluzione del 4 maggio 1994(2),
–
modifica volta a migliorare la direttiva 94/47/CE sul godimento a tempo parziale di beni immobili, e ciò al fine di proteggere i consumatori dalle nuove evoluzioni del mercato che consentono di aggirare le disposizioni vigenti, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 4 luglio 2002(3),
–
estensione alle altre modalità di trasporto delle misure di protezione dei consumatori applicabili al settore dei trasporti aerei, come chiesto dal Parlamento europeo nella sua posizione del 24 ottobre 2002 in vista dell'adozione di un regolamento concernente gli indennizzi ai passeggeri aerei(4),
–
introduzione di disposizioni ottimali in materia di salute e sicurezza nell'attuale valutazione delle sostanze chimiche, pur garantendo al contempo il massimo uso delle procedure di sperimentazione in vitro;
–
modifica ed estensione delle direttive sui pacchetti di viaggi;
–
promozione della fiducia del consumatore nel commercio elettronico;
18. invita la Commissione a garantire un accesso universale e alla portata di tutti a prestazioni di elevata qualità dei servizi d'interesse generale;
19. sottolinea l'importanza del fatto che si sviluppi, a beneficio del consumatore, un mercato unico per i servizi finanziari al dettaglio, come le assicurazioni, gli investimenti e i servizi bancari;
20. auspica la presentazione di una proposta quadro sul commercio equo, che contribuirebbe in modo significativo a un'ulteriore armonizzazione dei diritti dei consumatori nell'UE, nonché la presentazione da parte della Commissione, nel più breve tempo possibile, di una proposta legislativa di direttiva quadro;
21. esorta la Commissione a intraprendere tutte le iniziative adeguate per un'azione comunitaria volta a promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili;
22. invita la Commissione ad aumentare la visibilità delle etichette ecologiche comunitarie per consentire ai consumatori scelte coscienti, nella certezza di poter consumare in tutta l'Unione europea prodotti conformi alle norme ambientali europee più elevate;
23. evidenzia la necessità di garantire un'informazione completa e attendibile al consumatore relativamente agli OGM e ai prodotti, alimenti e mangimi derivati dagli stessi affinché egli possa scegliere un prodotto essendo stato previamente informato e affinché acquisti fiducia nei prodotti e nella tecnologia degli OGM;
24. ribadisce la sua richiesta di cui alla risoluzione del 4 maggio 1999 sul "Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001"(5), che la Commissione riveda e modifichi la vigente direttiva sul marchio europeo in modo da garantire che essa non venga applicata con ripercussioni negative sui prezzi e sulla scelta dei consumatori;
25. ribadisce la sua richiesta di cui alla risoluzione del 4 maggio 1999 citata che la Commissione promuova l'integrazione dei diritti fondamentali dei consumatori internazionalmente riconosciuti nel modus operandi dell'OMC, e ciò in modo da conciliare l'interesse dei consumatori con l'auspicio di una crescita economica basata sul libero scambio, e ricorda alla Commissione che questi diritti fondamentali sono: la sicurezza, l'informazione, la scelta, la rappresentanza, le vie di ricorso, l'istruzione, la soddisfazione e un ambiente pulito;
26. invita la Commissione a promuovere l'uso dell'etichettatura nell'ambito dell'OMC quale strumento per garantire che i consumatori siano informati sull'origine e sui metodi di produzione;
27. sottolinea l'esigenza di una politica attiva da parte della Commissione, onde garantire che i punti di vista della società civile siano presi in considerazione nello sviluppo delle posizioni adottate dall'UE nei consessi politici internazionali;
28. incoraggia la Commissione a continuare a migliorare le sue conoscenze e la sua comprensione dei comportamenti dei consumatori in tutta l'UE poiché ciò potrebbe fornire degli elementi chiave utili per l'ideazione delle future iniziative politiche;
29. sottolinea che la massima estensione della scelta del consumatore dovrebbe essere un elemento chiave nella politica dei consumatori;
30. sottolinea che è importante considerare la dimensione di genere quale parte integrante della politica dei consumatori;
31. sollecita maggiore attenzione, in sede di definizione di detta politica, per le categorie di destinatari quali le donne, i giovani, gli anziani, le minoranze etniche e, in particolare, le donne immigrate;
Obiettivo 2 - "Efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori"
32. si compiace della particolare attenzione prestata dalla comunicazione della Commissione ad un'applicazione efficace delle norme a tutela dei consumatori ed incoraggia la Commissione a concentrarsi sul rafforzamento di un'applicazione uniforme della legislazione vigente, prima di proporre norme supplementari che potrebbero generare un'incertezza giuridica anche maggiore se applicate in maniera diseguale;
33. osserva che differenze nell'applicazione delle norme a tutela dei consumatori tra le varie giurisdizioni nazionali potrebbero portare a notevoli distorsioni della concorrenza in taluni settori, ed invita la Commissione ad inserire un'analisi approfondita di tale aspetto nel suo programma d'azione;
34. esorta la Commissione a presentare in via prioritaria un quadro legislativo per la cooperazione tra Stati membri in materia di applicazione e controllo della normativa sulla protezione dei consumatori;
35. sollecita l'insediamento di una struttura distinta e trasparente incaricata di riferire annualmente sui progressi e l'applicazione della normativa inerente alla protezione dei consumatori;
36. si compiace della proposta di creare dei sistemi globali di raccolta dei dati e delle informazioni sul modello dei sistemi RAPEX e EHLASS al fine di fornire informazioni precise e comparabili sui servizi e i prodotti oltre che sulle loro conseguenze per i consumatori; sottolinea la necessità di vigilare affinché la gestione di tali sistemi non sia troppo complicata;
37. approva la proposta di dare maggior priorità ai Centri europei dei consumatori (CEC), chiede che essi vengano aperti in via prioritaria in ogni Stato membro e in ogni paese candidato, e auspica che sia fatta più pubblicità ai servizi che essi sono in grado di offrire ai consumatori; sottolinea la necessità di vigilare affinché tali centri dispongano di risorse finanziarie adeguate;
38. suggerisce un rafforzamento della cooperazione tra i CEC e le altre reti quali la EEJ-net e la FIN-NET;
39. si compiace del fatto che tutti i paesi candidati che dovrebbero aderire alla UE nel 2004 hanno adottato le parti dell'acquis concernenti la protezione dei consumatori e non hanno richiesto periodi transitori per la loro applicazione, ma esorta caldamente la Commissione a fare il possibile per aiutare i paesi candidati a garantire che l'acquis venga scrupolosamente e efficacemente applicato e che tutti i progressi realizzati vengano attentamente verificati;
40. rileva che nei paesi candidati all'adesione la politica dei consumatori lascia oltremodo a desiderare e che si annette scarsa importanza alle possibilità per gli stessi consumatori di svolgere a tutti gli effetti la loro parte sul mercato;
41. appoggia l'intenzione della Commissione di organizzare con i paesi candidati un seminario speciale di formazione sull'applicazione della politica dei consumatori nell'ambito della sicurezza generale dei prodotti, e invita la Commissione a portare avanti iniziative del genere anche per quanto riguarda le altre direttive relative alla protezione dei consumatori (ad esempio quelle concernenti gli interessi economici e giuridici dei consumatori);
42. plaude alle proposte della Commissione sui provvedimenti e scadenzari in materia di risoluzione alternativa delle controversie di cui all'Obiettivo 2 - efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori;
43. ritiene che nell'applicazione dei diritti dei consumatori si dovrebbe tenere conto dei diritti procedurali dei vari Stati membri, e in ogni caso la composizione extragiudiziale delle controversie andrebbe ulteriormente promossa grazie ad una migliore cooperazione tra organizzazioni dei consumatori e Stati membri;
44. ritiene necessario che la legislazione in materia di protezione dei consumatori accordi uno status giuridicamente riconosciuto anche ai concorrenti; ritiene che nelle cause relative a pratiche commerciali abusive vada garantito ai concorrenti il diritto di parola e di avvalersi di efficaci strumenti di ricorso;
45. chiede alla Commissione di riconoscere l'importanza della protezione dei consumatori dai pericoli del fumo passivo e la esorta a dare il buon esempio, ponendo in atto restrizioni al fumo all'interno delle istituzioni dell'UE e incoraggiando il divieto di fumo nei luoghi pubblici;
46. suggerisce che fra le valutazioni dell'impatto regolamentare della legislazione proposta figuri anche la valutazione dell'impatto sui consumatori;
47. insiste affinché i paesi che eludono le norme dell'UE per la protezione dei consumatori siano penalizzati in modo più rapido e intransigente;
48. ritiene che i meccanismi del mercato interno funzionino efficacemente quando la politica di protezione dei consumatori è basata su regole comunitarie, la cui applicazione può essere controllata attraverso metodi scientifici e analitici che non permettono la falsificazione, l'inganno del consumatore e la distorsione della concorrenza;
Obiettivo 3 - "Adeguato coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche dell'UE"
49. suggerisce, nel contesto del Libro bianco della Commissione sulla governance europea(6) che vengano introdotti orientamenti volti a distinguere tra i gruppi di consumatori in buona fede e quelli che si fanno passare per tali ma che in realtà sono finanziati dagli interessi dell'industria; occorre pertanto stabilire i requisiti di base delle organizzazioni dei consumatori, comprese le salvaguardie per la loro trasparenza e democrazia interna;
50. ritiene che occorra migliorare la cooperazione tra organizzazioni dei consumatori e interessi delle imprese mediante l'istituzione di un dialogo organizzato a livello dell'UE e degli Stati membri;
51. ritiene che la strategia della politica dei consumatori attribuisca giustamente una notevole importanza alla necessità di esplicare uno sforzo più ampio, sistematico e continuativo per sviluppare un'adeguata base di conoscenze sui consumatori quale strumento essenziale per i responsabili politici. Ciò contribuirà ad assicurare un più stretto coinvolgimento delle associazioni dei consumatori in seno al processo legislativo;
52. ribadisce con vigore la sua richiesta di cui alla risoluzione del 4 maggio 1999 citata, di un'integrazione sistematica di rappresentanti dei consumatori negli ambiti decisionali della UE;
53. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e migliorare la rappresentanza degli interessi dei consumatori nella normalizzazione a livello europeo, nazionale e internazionale, e suggerisce in quest'ultimo caso l'adozione di misure volte a sviluppare una partecipazione sistematica e diretta del consumatore agli organismi di normalizzazione internazionali, a integrazione della rappresentanza dei consumatori attraverso le delegazioni nazionali, che sono legate a posizioni nazionali di "consenso" spesso influenzate dall'industria;
54. invita, nel contesto della tutela dei consumatori in seno alle istituzioni internazionali e in particolare all'OMC, a intavolare un dialogo con le organizzazioni dei consumatori per rendere effettiva la partecipazione dei consumatori alla standardizzazione internazionale;
55. incoraggia la Commissione a continuare a promuovere i forum esistenti quali il Comitato dei consumatori della UE, l'Assemblea annuale delle associazioni dei consumatori e il dialogo transatlantico dei consumatori;
56. rileva con preoccupazione i risultati dell'ultimo quadro di valutazione del mercato interno secondo i quali, globalmente, solo il 52% dei consumatori dell'Unione europea conosce esattamente i propri diritti garantiti dalla legislazione sul mercato interno, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare gli strumenti per informare i consumatori in materia e garantire loro quindi una piena cognizione di causa;
57. invita la Commissione a continuare a promuovere l'uso dei programmi di istruzione della UE in modo da sensibilizzare i consumatori sui loro diritti e sulle loro responsabilità; sottolinea a tale riguardo l'importanza di mettere rapidamente a punto strumenti educativi interattivi on-line, di facile accesso per tutti;
58. incoraggia lo sviluppo di campagne di informazione dei consumatori su tutti i mezzi di informazione che si prestano a tal fine e suggerisce di eseguire al termine di ogni campagna una adeguata valutazione in modo da garantire che i consumatori ottengano effettivamente le informazioni di cui hanno bisogno e quando ne hanno bisogno;
59. sollecita una particolare attenzione per i giovani nell'ambito di campagne informative a loro dirette, con specifico riferimento alla prevenzione del fumo, del consumo di stupefacenti nonché dell'abuso di bevande alcoliche;
60. sottolinea la necessità di azioni di formazione permanente a favore del personale delle associazioni dei consumatori attraverso le autorità competenti degli Stati membri, ad esempio nei settori della gestione generale, delle relazioni pubbliche e del diritto dei consumatori, e che vengano particolarmente presi di mira i raggruppamenti dei consumatori di quegli Stati membri e di quei paesi candidati che non hanno una tradizione consolidata in fatto di azioni dinamiche e indipendenti a difesa dei consumatori;
61. prende atto dei risultati di cui alla relazione della Commissione del 2002 sui progressi realizzati dai paesi candidati (COM(2002) 700), secondo cui vi è l'esigenza di offrire assistenza a taluni paesi per la creazione di organizzazioni dei consumatori - assistenza che comprenda un sostegno finanziario e sia parte integrante del bilancio 2004 - e suggerisce vivamente che l'integrazione delle associazioni dei consumatori dei paesi candidati nel comitato consumatori dell'Unione europea e in tutti i corsi di formazione destinati alle associazioni dei consumatori dell'UE figuri tra le azioni che la Commissione dovrebbe intraprendere al riguardo;
62. sollecita maggiore attenzione e un programma specifico finalizzato ai consumatori e all'insediamento di organismi indipendenti nei paesi candidati;
63. invita la Commissione a presentare urgentemente una proposta volta a istituire un nuovo quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori;
Nuovo: Obiettivo 4 - "Integrazione degli obiettivi della protezione dei consumatori in tutti i pertinenti ambiti politici della UE"
64. deplora la debolezza con cui questo fondamentale obiettivo orizzontale è stato presentato dalla Commissione nella sua proposta di comunicazione sulla strategia della politica dei consumatori 2002-2006 e, data l'importanza della politica dei consumatori per la vita quotidiana di tutti i cittadini dell'UE, invita la Commissione a definire quale uno dei suoi obiettivi chiave, al più alto livello politico, l'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche dell'UE;
65. chiede che in seno alla Convenzione europea e alla successiva CIG si porti avanti il dibattito sulla necessità di rafforzare l'articolo 153 del trattato CE al fine di ottenere un'integrazione sistematica della politica dei consumatori in tutti gli ambiti politici della UE, con particolare riferimento alle esigenze dei consumatori svantaggiati e vulnerabili;
66. sottolinea il ruolo importante che la politica di protezione dei consumatori e le organizzazioni dei consumatori debbono svolgere in sede di definizione di detta politica onde far sì che sia tenuto conto di un numero maggiore di aspetti, valutazioni e principi; ritiene che sia importante rafforzare la partecipazione delle donne, in particolare delle immigrate, a queste associazioni dei consumatori, al fine di conseguire un maggiore equilibrio in sede di definizione della politica dei consumatori;
67. esorta la Commissione a pubblicare relazioni regolari sull'integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche della UE e la incoraggia a sviluppare il gruppo interservizi per la politica dei consumatori in uno strumento di consultazione sistematica all'interno della Commissione;
68. segnala la propria delusione per la decisione del Consiglio di ristrutturare le proprie competenze in tema di problematiche dei consumatori integrandole insieme alla politica dell'occupazione, degli affari sociali e della sanità pubblica, deplora l'assenza di qualsiasi consultazione al riguardo e prende atto con inquietudine dell'effetto che ciò avrà sull'integrazione delle preoccupazioni dei consumatori nello sviluppo del mercato interno, laddove esse avranno inevitabilmente importanza secondaria;
o o o
69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.