Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea per il futuro della politica europea dei consumatori (COM(2001) 531 – C5&nbhy;0295/2002 – 2002/2151(COS))
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione (COM(2001) 531 – C5&nbhy;0295/2002),
– vista la comunicazione della Commissione sul seguito dato al Libro verde (COM(2002) 289),
– visto il parere del Comitato economico e sociale sul Libro verde (CES 344/2002), del 20 e 21 marzo 2002 (1),
– visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,
– vista la Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
– visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0423/2002),
A. considerando che le carenze del diritto europeo dei consumatori, dovute, in particolare, alla frammentazione delle norme nazionali e comunitarie, ostacolano la realizzazione di un autentico mercato interno dei consumatori, a causa della mancanza di fiducia da parte di questi ultimi nella certezza giuridica delle transazioni commerciali transnazionali,
B. considerando che le pratiche commerciali leali servono a tutelare sia i consumatori sia i concorrenti, in particolare nell'interesse delle piccole e medie imprese;
C. considerando che è utile proseguire i lavori di inchiesta e di ricerca destinati a comprendere meglio il comportamento delle imprese e dei consumatori rispetto al commercio transfrontaliero, e a mettere meglio a fuoco gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del mercato interno,
D. considerando che occorre raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori, condizione essenziale per creare il clima di fiducia necessario al buon funzionamento del mercato interno,
E. considerando che è importante fornire ai consumatori un quadro giuridico semplice, omogeneo, attendibile ed efficace, che sia applicabile indipendentemente dalla natura della pratica commerciale prevista,
F. considerando che è necessario proteggere in modo particolare i consumatori più vulnerabili, segnatamente gli anziani, i bambini e le persone portatrici di handicap,
G. considerando che la capacità dei consumatori di esercitare i loro diritti riposa soprattutto sulla qualità, la completezza e l'attendibilità delle informazioni che sono loro fornite, e che dette informazioni devono essere dispensate in una lingua conosciuta dai consumatori,
H. considerando che i produttori dovrebbero, su richiesta, circostanziare ogni asserzione su un prodotto o un servizio,
I. considerando che è utile una concertazione tra gli operatori economici e i consumatori in vista della definizione di norme equilibrate ed adattate,
J. considerando tuttavia che sta alle autorità pubbliche fissare il livello adeguato di tutela dei consumatori e garantirne la messa in atto,
K. considerando che occorre rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei consumatori allo scopo di garantire meglio che i loro interessi collettivi siano rappresentati, segnatamente nel settore della regolamentazione e nell'esercizio delle azioni giuridiche connesse con l'applicazione del diritto dei consumatori,
L. considerando che va agevolato il ricorso da parte dei consumatori a modi alternativi di composizione delle controversie che siano accessibili a tutti, equi, rapidi e disponibili a basso costo, senza dimenticare il loro diritto di accedere liberamente alla giustizia,
M. considerando che vi sono difficoltà legate alla mancanza di coordinamento fra le autorità nazionali incaricate di applicare il diritto dei consumatori,
N. considerando che è necessario realizzare uno studio comparativo della normativa degli Stati membri in materia di pratiche commerciali leali, onde stabilire se già esiste un patrimonio di norme comuni,
1. reputa prioritaria l'adozione di norme generali comuni che consentano di pervenire ad un livello elevato di tutela dei consumatori;
2. appoggia l'obiettivo di armonizzare la normativa sulle pratiche commerciali, che dovrebbe essere perseguito in modo coerente, definendo dapprima il quadro generale e mettendo a punto solo successivamente, se necessario, la legislazione verticale su pratiche specifiche, ad esempio sulla promozione delle vendite;
3. ricorda che l'approccio di armonizzazione non deve portare ad un abbassamento del livello di tutela dei consumatori cui sono pervenuti taluni dispositivi nazionali;
4. sottolinea che è possibile prendere in considerazione l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento e del controllo da parte del paese d'origine solo se si perverrà a un'armonizzazione sufficientemente ampia per quanto concerne un elevato livello di protezione dei consumatori;
5. sottolinea che l'armonizzazione non dovrebbe portare ad un abbassamento del livello di tutela dalle pratiche commerciali sleali già raggiunto mediante strumenti giuridici nazionali;
6. si dichiara favorevole all'inserimento nella direttiva quadro di un principio generale di correttezza nei confronti del consumatore, e appoggia l'idea che la direttiva dovrebbe riguardare principalmente le pratiche che arrecano pregiudizio ai consumatori; ritiene che il consumatore non debba essere fuorviato per quanto riguarda il contenuto e le funzioni di un prodotto o di un servizio e che a un prodotto o a un servizio debbano pertanto essere ascritte solo qualità, effetti o origini che, su richiesta, possano essere comprovati;
7. ritiene che il principio generale di correttezza debba basarsi su criteri precisi ed obiettivi per evitare che vi siano differenze di interpretazione da una legislazione o una giurisprudenza nazionale all'altra e propone che le pratiche commerciali sleali siano definite contrarie ai requisiti in materia di "buona fede", conformemente alle disposizioni contenute nella direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori(2);
8. sottolinea la necessità di mettere i consumatori nella condizione di poter fare una scelta informata; pone dunque l'accento sull'esigenza di far figurare tra i criteri di correttezza l'obbligo di fornire sistematicamente al consumatore, in una lingua a lui nota e accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità, un'informazione preliminare sugli aspetti fondamentali per la sua salute e la sua sicurezza economica, che verta almeno su:
–
la natura dei beni e dei servizi forniti,
–
la presenza di sostanze pericolose nei prodotti di consumo,
–
nel caso dei generi alimentari, l'esatto contenuto e l'origine,
–
il prezzo in euro e in valuta locale, al di fuori della zona euro, tasse comprese,
–
le eventuali spese di consegna,
–
le modalità di fornitura e di esecuzione,
–
le condizioni di recesso, sostituzione e rimborso,
–
l'identità e l'indirizzo del fornitore, nonché tutti i dati necessari per contattarlo,
–
informazioni esaustive circa la garanzia del prodotto e le condizioni dell'assistenza postvendita,
–
l'adesione eventuale a un codice di condotta,
–
le vie di ricorso esistenti,
–
la presentazione delle informazioni in modo chiaro e visibile;
9. reputa opportuno, affinché si possa disporre di un corpus unico di norme generali armonizzate, incorporare nella direttiva quadro talune disposizioni provenienti dalle direttive esistenti, come ad esempio le prescrizioni sulla pubblicità ingannevole;
10. considera essenziale la necessità di definire come sleale qualsiasi comportamento commerciale inteso ad approfittare della vulnerabilità fisica o mentale, occasionale o permanente, dovuta in particolare all'età, alla malattia, allo stato mentale o al basso livello di istruzione di un consumatore o di un gruppo di consumatori;
11. ritiene che debba inoltre essere ritenuto sleale, senza pregiudizio delle disposizioni specifiche applicabili ai consumatori vulnerabili, qualsiasi comportamento commerciale assimilabile ad una costrizione, fisica o morale, e, in particolare, le molestie o le intimidazioni, la minaccia o il ricorso alla forza, e ad un atteggiamento ostruzionistico, quale la prassi di ostacolare il consumatore nel passaggio ad un altro fornitore;
12. suggerisce che la direttiva quadro sia corredata di una "lista nera", non esauriente, delle prassi considerate come lesive degli interessi dei consumatori, che dovrebbe essere periodicamente aggiornata con l'aiuto delle associazioni dei consumatori ai livelli appropriati negli Stati membri;
13. propone che la direttiva quadro enunci i principi applicabili nel caso di un procedimento giudiziario, in particolare per quanto attiene alla competenza territoriale e alla legge applicabile quando la sede sociale dell'impresa cui viene contestata una pratica sleale si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il consumatore che si presume abbia subito un danno;
14. raccomanda che la direttiva quadro contenga, oltre ad una clausola di ordine generale, fattispecie concrete di pratiche commerciali sleali;
15. si dichiara favorevole a portare avanti, con gli Stati membri e le parti interessate, una riflessione sulle nuove forme di regolamentazione e, in particolare, sulla coregolamentazione e l'autoregolamentazione; esprime una preferenza per la coregolamentazione quando si opta per queste nuove forme come complemento delle misure legislative, in quanto ciò permetterebbe al Parlamento europeo e al Consiglio di essere associati alla definizione degli obiettivi e assicurerebbe procedure aperte e trasparenti, con la consultazione dell'industria e dei consumatori;
16. insiste sulla necessità di accertarsi della rappresentatività delle parti interessate all'approccio di regolamentazione;
17. ritiene che la coregolamentazione e l'autoregolamentazione debbano conservare un carattere sussidiario rispetto alle norme comunitarie, e che il loro obiettivo debba limitarsi alla produzione di disposizioni complementari, meglio adattate agli interessi dei consumatori nei settori in questione;
18. caldeggia l'introduzione di codici di condotta su scala comunitaria;
19. ritiene che le proposte volte a regolamentare, a livello dell'Unione europea, i codici di condotta siano insufficienti;
20. afferma, allo scopo di garantire la certezza giuridica delle relazioni commerciali fra le imprese e i consumatori, che il mancato rispetto di un impegno volontario risultante dall'adesione facoltativa a un codice di condotta debitamente convalidato dalle autorità comunitarie deve essere considerato come una prassi sleale ai sensi della direttiva quadro;
21. considera, sempre tenuto conto delle esigenze di certezza giuridica, che non sia opportuno favorire la messa in atto di semplici raccomandazioni non vincolanti;
22. esorta la Commissione a valutare le esperienze maturate in materia di cooperazione volontaria, ad esempio nei paesi nordici o in ambito OCSE, e ad istituire un quadro giuridico e controlli efficaci per la cooperazione fra le autorità incaricate di applicare la regolamentazione nel settore delle pratiche commerciali; invita la Commissione ad approfondire gli elementi che dovrebbe contenere una direttiva quadro e a discuterne il contenuto con gli Stati membri, oltre che con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni professionali interessate;
23. chiede alla Commissione di proseguire la consultazione avviata su tale punto con gli Stati membri, cui dovranno essere associate le parti interessate;
24. invita la Commissione ad elaborare una proposta per la creazione di quadri di cooperazione in materia di esecuzione entro la metà del 2004;
25. suggerisce la creazione di basi di dati destinate a favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri;
26. suggerisce la creazione di una rete d'allarme armonizzata che consenta agli Stati membri di intraprendere azioni coordinate, intese a far rispettare le norme comunitarie in vigore;
27. raccomanda che la Commissione si basi sulle prassi vigenti organizzando riunioni periodiche con le autorità degli Stati membri per esaminare come funzionano nella pratica le direttive generali e particolari;
28. chiede alla Commissione di presentare in tempi rapidi un progetto di direttiva quadro, tenendo conto dei pareri degli esperti nazionali e delle parti interessate;
29. raccomanda che la Commissione organizzi riunioni periodiche intese a consentire agli Stati membri di scambiarsi le rispettive migliori prassi, garantendo una trasposizione efficace e coerente delle norme UE concernenti la tutela dei consumatori;
30. invita la Commissione a pubblicare e a distribuire una guida del consumatore di facile lettura per informare i consumatori dei loro diritti;
31. invita la Commissione ad assicurare che le iniziative volte a dar seguito al Libro verde siano quanto più possibile discusse parallelamente alla proposta di regolamento sulla promozione delle vendite;
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.