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Procedura : 2002/2150(COS)
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Ciclo del documento : A5-0054/2003

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A5-0054/2003

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P5_TA(2003)0102

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Giovedì 13 marzo 2003 - Strasburgo
Protezione giuridica dei consumatori
P5_TA(2003)0102A5-0054/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive della tutela giuridica dei consumatori alla luce del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (COM(2001) 531 - C5-0294/2002 - 2002/2150(COS))

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde della Commissione sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (COM(2001) 531),

–   vista la comunicazione della Commissione sul seguito del Libro verde sulla tutela dei consumatori nell'Unione europea (COM(2002) 289),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale sul Libro verde(1),

–   vista la proposta di risoluzione presentata da Salvador Garriga Polledo su una Corte arbitrale europea in materia di consumo (B5-0108/2002),

–   visti gli articoli 95 e 153 del trattato CE,

–   visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0054/2003),

A.   considerando che dopo 10 anni di funzionamento del mercato interno il dispositivo normativo non è ancora stato completato in tutti i settori,

B.   considerando che il mercato interno costituisce un successo economico ma che il consumatore non ne beneficia ancora pienamente,

C.   considerando che il numero delle relazioni giuridiche transfrontaliere continuerà ad aumentare anche, tra l'altro, a motivo dell'accelerazione delle comunicazioni elettroniche, della presenza di banconote e monete in euro e dell'ampliamento dell'Unione,

D.   considerando che il trattato CE ha come obiettivo un elevato livello di tutela dei consumatori,

E.   considerando che non esiste alcuna incompatibilità tra il completamento del mercato interno e la realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori,

F.   considerando che il perseguimento di questi due obiettivi può e deve avvenire in modo tale che essi si sostengano reciprocamente in modo efficace,

G.   considerando che, salvo per quanto concerne le misure di sostegno, di integrazione o di controllo della politica degli Stati membri, l'azione legislativa relativa alla tutela dei consumatori a livello comunitario si fonda sulle norme del mercato interno,

H.   considerando che il completamento del mercato interno consiste tra l'altro nell'eliminare gli ostacoli giuridici alla libera circolazione, sia per quanto riguarda l'attività professionale che la vita quotidiana del cittadino-consumatore,

I.   considerando che un intervento dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà è giustificato solo in caso di comprovati ostacoli rilevanti ai rapporti giuridici transfrontalieri,

J.   considerando che la legislazione europea e nazionale nonché la loro coerenza devono dare al consumatore fiducia nello status giuridico e nella sicurezza giuridica delle transazioni transfrontaliere,

K.   considerando che il consumatore deve poter contare su possibilità efficaci e abbordabili di composizione delle controversie in materia di transazioni transfrontaliere,

L.   considerando che la tutela dei consumatori e la promozione di pratiche commerciali leali tra concorrenti rappresentano spesso le due facce di una stessa medaglia giuridica,

M.   considerando che in molte piccole e medie imprese esiste una certa riluttanza ad esercitare un'attività transfrontaliera per le stesse ragioni che frenano la fiducia dei consumatori,

N.   considerando che la legislazione comunitaria deve essere precisa, semplice ed efficace, deve offrire sicurezza giuridica, deve essere preferibilmente di elevata qualità legislativa e poter rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione ed essere facilmente recepibile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per evitare che i consumatori la avvertano quale corpo estraneo, pregiudicando l'accettazione del diritto comunitario,

O.   considerando che oltre, agli ostacoli giuridici, esistono altri ostacoli che dissuadono il consumatore dal fare acquisti all'estero, tra cui le barriere linguistiche, la distanza geografica, la diversa cultura dei consumatori e la durata del viaggio; riconoscendo che sono questi i limiti naturali dell'integrazione del mercato che la normativa europea non può e non intende modificare, e che prima di intervenire in via legislativa è opportuno identificare gli ostacoli reali e quantificare il loro impatto sugli scambi transfrontalieri,

1.   si compiace per l'elaborazione del Libro verde, che invita tutti gli interessati a riflettere e a consultarsi sul futuro sviluppo della tutela dei consumatori nel settore delle pratiche commerciali e, in particolare, sulle possibilità di migliorare il funzionamento del mercato interno delle imprese e dei consumatori (le cosiddette relazioni imprese-consumatori);

2.   è convinto dell'opportunità di non limitare il campo di applicazione degli strumenti che la Commissione intende utilizzare e la valutazione dell'impatto delle misure previste alle cosiddette relazioni imprese-consumatori, tanto più che non è ovvia la separazione tra le relazioni imprese-consumatori e imprese-imprese e, probabilmente, ciò non è compatibile con gli obiettivi di una legislazione semplice e coerente e della certezza del diritto;

3.   ritiene che l'adozione di un regime uniforme di protezione giuridica che copra l'intera gamma delle transazioni economiche effettuate sul mercato interno e il consolidamento della fiducia dei consumatori sia indispensabile per la realizzazione di e-Europe, in particolare nel contesto degli scambi transfrontalieri;

4.   constata che a livello comunitario si registrano notevoli progressi in materia di tutela dei consumatori, ma che, per conquistare la fiducia del consumatore, l'arsenale legislativo applicabile al mercato interno non deve condurre ad un'armonizzazione giuridica completa ma all'adozione di norme minime;

5.   ricorda che le eventuali proposte di misure legislative scaturite dalla discussione sul Libro verde devono effettivamente condurre ad una legislazione più semplice, più comprensibile, più efficace e più facilmente applicabile;

6.   condivide la tesi secondo cui l'armonizzazione massima può costituire uno strumento efficace per ovviare alla frammentazione delle norme applicabili nel mercato interno in materia di pratiche commerciali e di tutela del consumatore, facilitando così il funzionamento del mercato interno in modo da accrescere la fiducia dei consumatori; ricorda alla Commissione che l'opportunità delle disposizioni relative ad un'armonizzazione massima o minima dovrà essere adeguatamente valutata in sede di modifica delle legislazione vigente o di elaborazione di nuovi atti legislativi e comunque caso per caso;

7.   sottolinea che l'armonizzazione massima deve orientarsi verso un elevato livello di tutela dei consumatori, il che costituisce uno degli obiettivi del trattato e una condizione per promuovere la fiducia dei consumatori;

8.   è convinto che il principio del riconoscimento reciproco e del diritto dello Stato membro di origine può essere applicato con la massima soddisfazione di tutti solo se si raggiunge un livello di armonizzazione sufficiente e un livello di tutela elevato;

9.   è favorevole all'elaborazione di un quadro giuridico coerente ed esprime la sua preferenza, sulla base dei dati disponibili attualmente e alle condizioni di cui in appresso, per il cosiddetto "approccio misto", anziché per il mantenimento dell'approccio basato su una serie di direttive specifiche spesso prive di organicità;

10.   ritiene che l'eventuale direttiva quadro debba essere in ogni caso integrata da direttive o regolamenti specifici, ma è necessario chiarire con assoluta esattezza la relazione tra la direttiva quadro e le direttive e i regolamenti specifici;

11.   ritiene che sia necessario precisare la relazione tra la direttiva quadro e il diritto contrattuale;

12.   ritiene che l'obiettivo della coerenza, della semplificazione e della comprensibilità presuppone che l'esame delle modifiche alle attuali direttive specifiche si svolga contestualmente all'esame di una proposta di direttiva quadro, di modo che il legislatore possa disporre di un quadro esaustivo ed accertarsi che il pacchetto legislativo semplifichi effettivamente il mercato interno invece di renderlo ancora più complesso;

13.   non esclude che possa essere opportuno inserire nella direttiva quadro una clausola generale basata sul principio di vietare le pratiche commerciali sleali, ma sottolinea la necessità di una definizione chiara di cosa si intende per pratiche sleali avvalorata dal parere di esperti; ribadisce, tuttavia, che l'esecuzione di una tale direttiva quadro si tradurrà in uno snellimento, una semplificazione e un miglioramento della normativa garantendo, nel contempo, la certezza del diritto sia per i consumatori che per le imprese;

14.   propone, al fine di facilitarne l'interpretazione, che la direttiva quadro sia accompagnata da una lista nera, non esaustiva, delle pratiche considerate lesive degli interessi dei consumatori;

15.   parte dal presupposto che una direttiva quadro comprende le definizioni dei termini fondamentali del diritto dei consumatori;

16.   aderisce all'idea della Commissione di creare una base legislativa uniforme in seno alla direttiva quadro in cui figurino i codici di condotta europei;

17.   ritiene necessario, sotto il profilo della certezza del diritto e della legittimità democratica, che l'utilizzazione dei codici di condotta europei in materia di tutela dei consumatori avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) un codice di condotta può essere soltanto integrativo e non può in alcun caso sostituirsi alla legislazione;
   b) esso deve essere elaborato su base volontaria;
   c) esso è applicabile soltanto alle persone giuridiche che l'hanno sottoscritto;
   d) l'effetto vincolante di un codice di condotta deve essere garantito dall'introduzione della norma secondo cui la violazione di un codice di condotta liberamente accettato è equiparata ad una pratica sleale ed è conseguentemente sanzionata dall'autorità competente (arbitraggio o tribunale);

18.   si pone degli interrogativi giuridici fondamentali e chiede pertanto un ulteriore esame approfondito del meccanismo di approvazione proposto dalla Commissione che potrebbe portare a una contestabile presunzione di legittimità dei codici di condotta, in quanto:

   a) ciò non consente una valutazione generale del diritto, per cui verrebbe dato agli attori del mercato un falso sentimento di certezza giuridica;
   b) ciò crea confusione nel consumatore, che deve poter distinguere tra i codici di condotta approvati e quelli non approvati e che deve anche poterne valutare correttamente l'importanza;
   c) ciò pregiudica la flessibilità dello strumento "codice di condotta";

19.   raccomanda l'elaborazione di norme per una migliore applicazione del diritto comunitario nelle relazioni transfrontaliere e conviene che il mercato interno richiede un monitoraggio coordinato del mercato;

20.   sostiene pertanto l'idea di una cooperazione intergovernativa tra le autorità nazionali competenti che possa effettivamente favorire lo scambio reciproco di informazioni e una collaborazione reciproca sui casi concreti;

21.   esorta la Commissione a fornire informazioni precise in merito alla natura degli ostacoli incontrati, a quantificarne l'impatto sugli acquisti transfrontalieri e, su questa base, a continuare le consultazioni con tutte le parti interessate, sia sul piano della produzione e della distribuzione sia con i rappresentanti delle PMI e delle organizzazioni dei consumatori;

22.   ribadisce la sua richiesta di un approccio coerente alla direttiva quadro sulla tutela dei consumatori e al regolamento concernente la promozione delle vendite, che devono integrarsi in modo perfettamente organico;

23.   chiede alla Commissione di concretizzare l'intenzione di fare appello ad esperti per elaborare uno studio preliminare e di realizzare lo studio approfondito di impatto previsto nel suo programma di lavoro 2002-2003 prima di presentare delle proposte legislative;

24.   invita la Commissione ad elaborare uno studio d'impatto particolareggiato sull'opportunità dell'approccio dell'armonizzazione massima e, finché tale studio non sarà disponibile, a indicare caso per caso per ogni proposta i motivi per la scelta di una particolare opzione;

25.   invita la Commissione ad effettuare una consultazione vasta e mirata che garantisca la massima partecipazione delle parti interessate;

26.   si riserva di emettere una valutazione definitiva soltanto quando saranno disponibili le necessarie informazioni complementari e proposte concrete;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 1.

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