Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente l'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2002) 449 – C5&nbhy;0411/2002 – 2002/0198(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 449)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5&nbhy;0411/2002),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0043/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 2 Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Gli squali sono elementi importanti di ecosistemi marini sani.
Emendamenti 3 e 17 Considerando 2
(2) I pesci del taxon Elasmobranchi, che comprende gli squali, le razze e specie affini sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento. La maggior parte di queste specie costituisce spesso una cattura accessoria durante le attività di pesca comunitaria di altre specie più pregiate.
(2) I pesci del taxon Elasmobranchi, che comprende gli squali e le razze sono, per le caratteristiche del loro ciclo biologico, generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento.
Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo)
3 bis. Il Parlamento europeo ha invitato, nel paragrafo 41 della sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione concernente il futuro della politica comune della pesca1, a prendere delle misure in questo settore. __________________ 1 GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.
Emendamento 6 Considerando 6
(6) È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutti gli Elasmobranchi, fatta eccezione per l'asportazione delle ali di razza.
(6) È urgente adottare misure per limitare o evitare l'ulteriore diffondersi della pratica dello spinnamento degli squali e occorre quindi vietare l'asportazione delle loro pinne a bordo dei pescherecci. Considerate le difficoltà pratiche inerenti all'identificazione delle specie in base alle pinne asportate, è opportuno che tale divieto si applichi a tutte le specie di squali.
Emendamento 7 Considerando 9
(9) L'asportazione delle pinne di squalo è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari.
(9) L'asportazione delle pinne di squalo è un problema che si estende ben al di là delle acque comunitarie. È opportuno che la Comunità dimostri pari impegno a favore della conservazione degli stock in tutte le acque marittime. Occorre quindi che il presente regolamento si applichi a tutti i pescherecci comunitari e che, nel quadro delle organizzazioni regionali di pesca, cui aderisce la Comunità, i rappresentanti comunitari incoraggino un'applicazione più ampia del contenuto del presente regolamento a quei paesi terzi che non hanno tuttora adottato analoghe misure.
Emendamento 22 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione dovrebbe elaborare un piano d'azione globale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli Elasmobranchi, in linea con il codice di condotta della FAO per la pesca responsabile e con il piano d'azione internazionale della FAO per la conservazione e la gestione degli squali.
Emendamento 8 Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)
Il presente regolamento sarà inserito negli accordi sulla pesca conclusi fra Stati membri dell'UE e paesi terzi.
Emendamento 9 Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)
(2) "squalo": un pesce del taxon Elasmobranchii;
(2) "squalo": un pesce del taxon della specie squalo;
Emendamento 23 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. "asportazione delle pinne": l'asportazione delle pinne degli squali e la pratica di rigettarne in mare le carcasse.
Emendamento 10 Articolo 3, paragrafo 1
1. È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.
1. È proibito asportare le pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo se si è eliminato il resto del corpo dell'animale.
Emendamento 11 Articolo 4, paragrafo 1
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 2, 3, e 4, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati ad asportare le pinne di squalo a bordo, nonché a detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati ad asportare le pinne di squalo a bordo, nonché a detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo.
Emendamento 25 Articolo 4, paragrafo 2
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente a quei pescherecci che hanno dimostrato la propria capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo ed hanno motivato la necessità di lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale.
2. Il permesso di pesca speciale è rilasciato solamente a quei pescherecci che hanno:
a) dimostrato la propria capacità di utilizzare tutte le parti dello squalo,
b) dimostrato di disporre delle strutture necessarie onde lavorare separatamente a bordo le pinne dello squalo e le parti restanti dell'animale, nonché
c) dimostrato di utilizzare un sistema di rintracciabilità approvato dallo Stato membro in questione, onde garantire che le componenti di ciascun singolo squalo possano essere identificate.
Emendamento 12 Articolo 4, paragrafo 3
3. Ai pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido è fatto divieto di rigettare in mare le restanti parti dello squalo, una volta avvenuta l'eviscerazione e l'asportazione delle pinne. Le pinne di squalo asportate sono detenute a bordo, sbarcate o trasbordate assieme al peso corrispondente delle restanti parti dell'animale.
3. Ai pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido è fatto divieto di rigettare in mare le restanti parti dello squalo, una volta avvenuta l'eviscerazione, la decapitazione e l'asportazione delle pinne. Le pinne di squalo asportate sono detenute a bordo, sbarcate o trasbordate assieme al peso corrispondente delle restanti parti dell'animale, o accompagnate dal documento di certificazione della commercializzazione di ciascuna delle parti, a seconda del caso.
Emendamento 13 Articolo 4, paragrafo 4
4. Tutte le pinne di squalo e le restanti parti dell'animale che si trovano a bordo del peschereccio sono trasbordate o sbarcate contemporaneamente.
4. Tutte le pinne di squalo e le restanti parti dell'animale che si trovano a bordo del peschereccio sono trasbordate o sbarcate contemporaneamente oppure separatamente in diversi porti.
Emendamento 14 Articolo 5, paragrafo 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, il peso delle pinne di squalo non supera il 5% del peso totale delle restanti parti dell'animale, dopo l'eviscerazione.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, il peso delle pinne di squalo non supera il 5% del peso vivo o il 6% nel caso dello squalo azzurro (Prionace glauca).
Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 2, primo comma
2. I comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido registrano il peso delle pinne di squalo e delle restanti parti, previa eviscerazione, degli squali detenuti a bordo e trasbordati o sbarcati.
2. Oltre ai requisiti di tracciabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, i comandanti dei pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale valido registrano il peso delle pinne di squalo e delle restanti parti, previa eviscerazione, degli squali detenuti a bordo e trasbordati o sbarcati.
Emendamento 29 Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Registri degli squali conservati e degli squali scartati
Tutte le imbarcazioni devono tenere dei registri di bordo in cui si specifichi, per ogni singola specie, il peso degli squali conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, oppure scartati in quanto cattura accessoria.
Emendamento 16 Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
Revisione e informazione
Le disposizioni del presente regolamento sono rivedute sulla base di dati sulle catture e di perizie aggiornate. Di conseguenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo viene presentata una relazione almeno ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.