Proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (COM(2002) 213 – C5&nbhy;0262/2002 – 2002/0100(CNS))
La proposta è approvata con le seguenti modifiche(1)
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 1 BIS e 1 TER (nuovi)
(1 bis) Le modifiche all'attuale statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità comportano un periodo di transizione per il quale è necessario garantire meccanismi rapidi e trasparenti per il passaggio al nuovo regime, mantenendo nel contempo i diritti acquisiti del personale.
(1 ter) Poiché il nuovo sistema di carriere comporta una riqualificazione del personale, sarebbe necessario procedere ad una revisione globale dei mansionari nonché dei posti e delle professioni all'interno delle istituzioni comunitarie.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) La situazione attuale, nella quale alle pensioni è applicato un coefficiente correttore in funzione del luogo di residenza del titolare:
a) è contraria al principio della parità, poiché tutti i funzionari contribuiscono allo stesso modo, e a pari contributi devono corrispondere pari prestazioni pensionistiche;
b) è contraria al principio della libertà di stabilimento, che verrebbe alterato se le pensioni dovessero variare in funzione del luogo di residenza;
c) aumenta il costo del sistema, dato il maggior sforzo burocratico necessario per calcolare le pensioni e verificare il luogo di residenza effettiva, onde evitare frodi.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)
(2 ter) Occorre pertanto eliminare qualsiasi coefficiente correttore applicato alle pensioni in funzione del luogo di residenza del titolare, anziché introdurre un nuovo coefficiente correttore da applicare esclusivamente alle pensioni, il che determinerebbe un notevole calo delle pensioni stesse.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)
(2 quater) L'integrazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni, il sistema di programmazione delle promozioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e il regime pensionistico rappresentano un'equa e ragionevole contropartita alla riduzione degli avanzamenti di scatto e alla razionalizzazione degli assegni e delle indennità e vanno dunque considerati parte integrante del pacchetto di riforma.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)
(2 quinquies) È indispensabile che il pacchetto di misure sia equo per quanto attiene a retribuzioni e pensioni, onde garantire che siano i candidati migliori a cercare un impiego presso una funzione pubblica europea indipendente e permanente.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 2 SEXIES (nuovo)
(2 sexies) I funzionari dovrebbero mantenere una condotta imparziale e conforme al principio della parità di trattamento, in particolare quando sono chiamati a prendere decisioni che comportano un margine di discrezionalità.
Emendamento 7 ALLEGATO 1, PUNTO 3 Articolo 1 ter (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,
Salvo disposizioni contrarie del presente statuto,
- il Comitato economico e sociale,
- il Comitato economico e sociale europeo,
- il Comitato delle regioni,
- il Comitato delle regioni,
- il mediatore dell'Unione europea,
- il mediatore dell'Unione europea,
- il garante europeo della protezione dei dati e
- il garante europeo della protezione dei dati e
- gli organismi comunitari ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti che li costituiscono (in appresso denominati "agenzie")
- gli organismi comunitari ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti che li costituiscono (in appresso denominati "agenzie")
Sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni comunitarie.
Sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni comunitarie.
L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee partecipa alle rispettive procedure di selezione per vigilare sull'applicazione di norme uniformi, segnatamente nel caso delle agenzie.
Emendamento 8 ALLEGATO I, PUNTO 3 Articolo 1 ter, comma 2 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Su richiesta delle istituzioni, l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee può fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'organizzazione di concorsi interni.
Emendamento 9 ALLEGATO I, PUNTO 3 Articolo 1 ter, comma 2 ter (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee può partecipare alle procedure di selezione organizzate per l'assunzione di agenti temporanei che, a norma dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, vengono assunti per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo, e ciò al fine di assicurare l'applicazione degli stessi criteri che sono applicati alla selezione dei funzionari assunti in servizio permanente.
Emendamento 10 ALLEGATO I, PUNTO 5, LETTERA a) Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, comma 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
1. Nell'applicazione del presente statuto è vietata ogni discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di ogni altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita, una disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
1. Nell'applicazione del presente statuto è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Emendamento 11 ALLEGATO I, PUNTO 7, LETTERA c) Articolo 2, paragrafo 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina.
2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina; le decisioni relative alla nomina, alla promozione, all'inquadramento, al trasferimento o alla sanzione dei funzionari e agenti di ogni singola istituzione non possono tuttavia essere affidate a un'altra istituzione o a un organismo interistituzionale.
Emendamento 12 ALLEGATO I, PUNTO 8 Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2 bis. in deroga ai paragrafi 1 e 2 e previo parere del comitato dello statuto, singole istituzioni aventi esigenze specifiche possono creare un gruppo di funzioni ADL, che comprende dieci gradi, corrispondenti a funzioni linguistiche (traduzione e interpretazione).
Emendamento 13 ALLEGATO I, PUNTO 8 Articolo 5, paragrafo 2 ter (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e previo parere del comitato dello statuto, sono creati impieghi tipo nelle carriere da AST 1 a AST 3 per lo svolgimento di mansioni specifiche, definite da ciascuna istituzione.
Emendamento 14 ALLEGATO I, PUNTO 8 Articolo 5, paragrafo 3 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno:
3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno:
a) per il gruppo di funzioni AST,
a) per il gruppo di funzioni AST,
- un diploma di studi superiori, o
- un diploma di studi superiori, o
- il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o
- il livello dell'insegnamento secondario superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni.
- un'esperienza professionale equivalente;
b) per il gruppo di funzioni AD,
b) per i gruppi di funzioni AD e ADL,
- una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari, o
- una formazione universitaria completa di almeno tre anni, seguita da un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno o da un anno supplementare di studi universitari.
- un'esperienza professionale equivalente.
Emendamento 15 ALLEGATO I, PUNTO 8 Articolo 5, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
b bis) per le mansioni definite al paragrafo 2 ter:
- un certificato d'istruzione secondaria superiore o
- un'esperienza professionale equivalente.
Emendamento16 ALLEGATO I, PUNTO 10, LETTERA -a) (nuova) Articolo 9, paragrafo 1, lettera -a) (nuova) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
-a)Al paragrafo 1 è inserita una nuova lettera -a):
"- a) per ogni autorità investita del potere di nomina:
- un comitato del personale, il quale potrà essere organizzato in sezioni competenti per le diverse sedi di servizio;"
Emendamento 63 ALLEGATO I, PUNTO 15 Articolo 12 bis (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica e sessuale.
2. Per molestia psicologica si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, atti, gesti e scritti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
3. Per molestia sessuale si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1.
1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia descritta nei seguenti paragrafi.
2. Molestia psicologica: ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, atti, gesti e scritti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
3. "Molestia legata al sesso": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3 bis. "Molestie sessuali": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
3 ter. La molestia legata al sesso e le molestie sessuali sono equiparate alla discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 1 quinquies, paragrafo 1 e sono pertanto vietate.
Il rifiuto di tali comportamenti da parte di una persona o la sua sottomissione ad essi non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona. Qualunque comportamento volto a intimare a chiunque di effettuare una discriminazione fondata sul sesso è considerato come una discriminazione.
Emendamento 18 ALLEGATO I, PUNTO 18 Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2 bis. Il funzionario al quale sia stata concessa a tale scopo un'aspettativa per motivi personali conserva il diritto alla promozione durante il periodo di aspettativa per motivi personali.
Emendamento 19 ALLEGATO I, PUNTO 21 Articolo 17 bis (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità ne avvisa preliminarmente e per iscritto l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima può negare l'autorizzazione solo se è in grado di dimostrare in maniera soddisfacente che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi delle Comunità. Essa informa il funzionario della propria decisione entro un termine di trenta giorni lavorativi. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, l'autorizzazione si considera concessa."
Fatte salve le disposizioni degli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità ne informa preliminarmente e per iscritto l'autorità che ha il potere di nomina.
Emendamento 20 ALLEGATO I, PUNTO 26 Articolo 22 quater (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
La protezione prevista all'articolo 22 ter si applica senza pregiudizio di eventuali responsabilità personali incombenti al funzionario che divulga l'informazione, in applicazione delle disposizioni nazionali applicabili in materia.
La protezione prevista agli articoli 22 bis e 22 ter si applica senza pregiudizio di eventuali responsabilità personali incombenti al funzionario che divulga l'informazione, in applicazione delle disposizioni nazionali di diritto penale o del diritto in materia di responsabilità extracontrattuali (delitti). Se del caso, le istituzioni possono disporre di rifondere i danni, pecuniari o di diversa natura, subiti da un funzionario che sia stato oggetto di denunce intenzionalmente fallaci. In ogni caso, allorquando le informazioni siano trasmesse o divulgate nei termini degli articoli 22 bis e/o 22 ter con intento doloso, viene avviata una procedura disciplinare.
Emendamento 21 ALLEGATO I, PUNTO 28 Articolo 24 bis (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
28) Gli ultimi due commi dell'articolo 24 diventano il nuovo articolo 24 bis.
28) Gli ultimi due commi dell'articolo 24 diventano il nuovo articolo 24 bis il cui testo è sostituito dal seguente: "Le Comunità si prendono cura del perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si può tener conto anche ai fini dello svolgimento della carriera."
Emendamento 22 ALLEGATO I, PUNTO 30 Articolo 25, comma 3 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
30) All'articolo 25, terzo comma, i termini "devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità" sono sostituiti dai termini "sono portate alla conoscenza del personale dell'istituzione da cui dipende".
30) All'articolo 25, terzo comma, i termini "devono essere immediatamente affisse nei locali dell'istituzione da cui dipende e sono pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità" sono sostituiti dai termini "sono portate alla conoscenza del personale dell'istituzione da cui dipende e pubblicate nel Bollettino mensile del personale delle Comunità".
Emendamento 23 ALLEGATO I, PUNTO 31, LETTERA b) Articolo 26, comma 4 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
b) Al quarto comma, il testo seguente è inserito dopo i termini "religiose del funzionario':
b) Al quarto comma, il testo seguente è inserito dopo i termini "religiose del funzionario':
", alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale, a meno che tali informazioni non siano state fornite ed approvate dall'interessato."
", alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale."
Emendamento 24 ALLEGATO I, PUNTO 31, LETTERA c) Articolo 26, comma 6 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
c) Alla fine del sesto comma, i termini "e, se del caso, di estrarne copia" sono inseriti dopo il termine "fascicolo".
c) Alla fine del sesto comma, i termini "e di estrarne copia" sono inseriti dopo il termine "fascicolo".
Emendamento 25 ALLEGATO I, PUNTO 34, LETTERA a BIS) (nuova) Articolo 29, paragrafo 1 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
a bis) E' inserito il seguente paragrafo 1 bis:
"1 bis. L'autorità che ha il potere di nomina, in deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), deve, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), può esaminare, la possibilità di provvedere ai posti vacanti nominando quali funzionari degli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo, presso il Comitato economico e sociale europeo o presso il Comitato delle regioni a condizione che essi abbiano superato una procedura di selezione a norma dell'articolo 1 ter, comma 2 ter e siano in servizio da oltre sette anni quali agenti temporanei."
Emendamento 26 ALLEGATO I, PUNTO 35 Articolo 31, paragrafo 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8.
2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8. A titolo straordinario e in circostanze debitamente motivate, è possibile assumere funzionari fino al grado AD 11 qualora essi dimostrino di possedere un'esperienza professionale conforme. Le assunzioni relative a tali gradi non possono eccedere il limite del 5 % dei posti vacanti o di nuova creazione.
Emendamento 27 ALLEGATO I, PUNTO 42, LETTERE b) e b BIS) (nuova) Articolo 41, paragrafo 3, commi 6 e 7 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
b) al sesto comma, i termini "per le pensioni" sono inseriti dopo i termini "coefficiente correttore".
b) al sesto comma, i termini "uguale a 100, sia che il beneficiario stabilisca la sua residenza in un paese della Comunità, sia che la stabilisca in un paese terzo" sono inseriti dopo i termini "coefficiente correttore".
b bis) il settimo comma è soppresso.
Emendamento 28 ALLEGATO I, PUNTO 45 Articolo 44, comma 1 bis (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, il funzionario beneficia di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento in questione fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.
Quando è nominato capo unità, capo divisione, ordinatore, direttore o direttore generale nello stesso grado, il funzionario beneficia di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento in questione fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.
Emendamento 29 ALLEGATO I, PUNTO 46 Articolo 45 bis, paragrafo 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
1. A partire dal grado 5, un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST può accedere al gruppo di funzioni AD mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 29, a condizione in particolare che abbia seguito con successo una serie di moduli di formazione di un livello superiore che garantiscano che l'interessato ha raggiunto un livello equivalente a quello richiesto all'articolo 5, paragrafo 3. Le istituzioni adottano mediante disposizioni generali di esecuzione le modalità di applicazione delle presenti disposizioni, in particolare per quanto concerne la formazione e il trasferimento. Tali modalità dovranno tener conto dell'evoluzione della carriera.
1. A partire dal grado 5, un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST può accedere al gruppo di funzioni AD mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 29, a condizione in particolare che abbia seguito con successo una serie di moduli di formazione di un livello superiore che garantiscano che l'interessato ha raggiunto un livello equivalente a quello richiesto all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b). Le istituzioni adottano mediante disposizioni generali di esecuzione le modalità di applicazione delle presenti disposizioni, in particolare per quanto concerne la formazione e il trasferimento. Tali modalità dovranno tener conto dell'evoluzione della carriera.
Emendamento 30 ALLEGATO I, PUNTO 46 Articolo 45 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2 bis. L'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee definisce le condizioni di attuazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il requisito di un diploma universitario.
Emendamento 33 ALLEGATO I, PUNTO 61 Articolo 59, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Qualora i risultati del controllo medico attestino che il funzionario è atto al lavoro, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dalla data del controllo.
Emendamento 34 ALLEGATO I, PUNTO 61 Articolo 59, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Qualora il parere del medico indipendente attesti che il funzionario è atto a riprendere il lavoro, la sua assenza è considerata ingiustificata dalla data del parere. In mancanza di tale parere, l'assenza sarà considerata ingiustificata a partire dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico.
Emendamento 35 ALLEGATO I, PUNTO 61 Articolo 59, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Fatta salva la possibilità di applicare provvedimenti disciplinari, ogni assenza considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 è dedotta dal congedo annuo del funzionario in questione. Qualora il funzionario abbia esaurito i congedi spettantigli, non gli è corrisposto l'importo della retribuzione corrispondente al periodo in questione.
Emendamento 36 ALLEGATO I, PUNTO 75, LETTERA A), PUNTI i) e i) BIS (NUOVO) Articolo 82, paragrafo 1, commi 2 e 3 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
i) Il secondo comma è modificato come segue.
i) Il secondo comma è modificato come segue:
- [La modifica non riguarda la versione italiana]
- "Quale che sia il paese di residenza del titolare della pensione, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100."
-I termini "per le pensioni" sono inseriti tra i termini "coefficiente correttore" e i termini "fissato per il paese".
-I termini "avere stabilito la propria residenza" sono sostituiti dai termini "avere stabilito la propria residenza principale".
-È aggiunta la frase seguente: "Tali coefficienti correttori sono determinati secondo le modalità previste all'allegato XI."
i bis) Il terzo comma è soppresso.
Emendamento 37 ALLEGATO I, PUNTO 89 Allegato I, punto A (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Testo della Commissione
Gruppo di funzioni AD
Gruppo di funzioni AST
Direttore generale AD16
Direttore/Direttore generale AD15
Amministratore/ AD14
Amministratore Ricerca/
Amministratore linguista/
Capo unità/Direttore
Amministratore/ AD13
Amministratore Ricerca/
Amministratore linguista/
Capo unità
" AD12
" AD11
AST 11 Assistente/
Assistente Ricerca
" AD10
AST 10 "
" AD 9
AST 9 "
Amministratore/ AD 8
Amministratore Ricerca/
Amministratore linguista
AST 8 "
" AD 7
AST 7 "
" AD 6
AST 6 "
" AD 5
AST 5 "
AST 4 "
AST 3 "
AST 2 "
AST 1 "
Emendamenti del Parlamento
Gruppi di funzioni AD e ADL
Gruppo di funzioni AST
Direttore generale AD16
Direttore/Direttore generale AD15
Amministratore principale/ AD/ADL14
Amministratore principale
Ricerca/Amministratore
principale linguista/
Capo unità/Capo divisione/Ordinatore/Direttore
Amministratore principale/ AD/ADL13
Amministratore principale
Ricerca/Traduttore
principale/Interprete
principale/Capo unità/Capo divisione/Capo
divisione linguistica/Ordinatore
" AD/ADL12
" AD/ADL11
AST 11 Assistente principale/Assistente principale
Ricerca
Capo unità/ AD/ADL10
Amministratore
principale Ricerca/
Traduttore/Interprete
AST 10 "
" AD/ADL 9
AST 9 "
Amministratore assistente/ AD/ADL 8
Amministratore
Ricerca assistente/
Traduttore assistente/
Interprete assistente
AST 8 Assistente/Assistente ricerca
" AD/ADL 7
AST 7 "
" AD/ADL 6
AST 6 "
" AD/ADL 5
AST 5 "
AST 4 "
AST 3 Assistente aggiunto/Assistente ricerca aggiunto
AST 2 "
AST 1 "
Emendamento 38 ALLEGATO I, PUNTO 90, LETTERA G) Allegato II, Sezione 6 Articolo 12, comma 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.
La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. Sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale.
Emendamento 39 ALLEGATO I, PUNTO 96, LETTERA A), PUNTO (III) Allegato VII, Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
"c. il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che:
"c. il funzionario membro di un'unione di fatto riconosciuta dall'istituzione da cui dipende; l'istituzione riconosce tale unione purché la coppia presenti un certificato o un atto prodotto dalle autorità di uno Stato membro che attesti tale unione ovvero, in mancanza di tale certificato o atto, la coppia attesti, in maniera tale da soddisfare l'istituzione dalla quale il funzionario dipende, che essa costituisce un'unione di fatto da almeno 2 anni".
– la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto;
– nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto;
– i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, suoceri e generi/nuore;
– la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente trattino unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;".
Emendamento 40 ALLEGATO I, PUNTO 96, PUNTO 1 Allegato VII, Articolo 13, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
L'indennità è indicizzata una volta all'anno sulla base del coefficiente HORECA, pubblicato dall'Ufficio statistico delle Comunità europee.
Emendamento 41 ALLEGATO I, PUNTO 97, LETTERA H, punti i) e ii) Allegato VIII, Articolo 11, paragrafo 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
i. Al primo comma, i termini
i. Al primo comma, i termini
"ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette."
"ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette."
sono sostituiti dai termini
sono sostituiti dai termini
"ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra."
"ha facoltà, nel momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra."
ii. Il secondo comma è modificato come segue.
ii. Il secondo comma è modificato come segue.
– I termini "mediante disposizioni generali di esecuzione" sono inseriti dopo il termine "determina".
– I termini "mediante disposizioni generali di esecuzione" sono inseriti dopo il termine "determina".
– I termini "tenuto conto del grado di inquadramento" sono sostituiti dai termini "tenuto conto dello stipendio base e dell"età alla data della domanda di trasferimento".
– I termini "tenuto conto del grado di inquadramento" sono sostituiti dai termini "tenuto conto del grado al momento della sua assunzione quale funzionario o agente temporaneo, dello stipendio base corrispondente a detto grado alla data di domanda di trasferimento e della sua età alla data della domanda di trasferimento".
– I termini "secondo il proprio regime" sono sostituiti dai termini "secondo il regime comunitario delle pensioni".
– I termini "secondo il proprio regime" sono sostituiti dai termini "secondo il regime comunitario delle pensioni".
– I termini "sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto"
– I termini "sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto"
Sono sostituiti dai termini
sono sostituiti dai termini
"sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo."
"sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo."
Emendamento 42 ALLEGATO I, PUNTO 98 Allegato IX, Sezione 1, Articolo 2, paragrafo 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
2. Su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi, l'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato della conclusione dell'indagine e gli trasmette, su richiesta, le conclusioni della relazione d'indagine e di tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti.
2. Su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi, l'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato della conclusione dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti.
Emendamento 43 ALLEGATO I, PUNTO 98 Allegato IX, Sezione 2, Articolo 4, paragrafo 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata "la commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione.
1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata "la commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione. Quest'ultima, al momento della composizione della commissione, si preoccupa di assicurare la presenza di un elemento esterno all'Istituzione che offra tutte le garanzie di indipendenza.
Emendamento 44 ALLEGATO I, PUNTO 98 Allegato IX, Sezione 5, Articolo 14, paragrafo 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
1. Il funzionario incolpato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta, e può far citare testimoni.
1. Il funzionario incolpato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta, e può far citare testimoni. Qualora un'indagine condotta dall'Ufficio per la lotta antifrode abbia messo in luce un'implicazione personale del funzionario interessato, la commissione può procedere all'audizione dei responsabili della indagine dell'OLAF.
Emendamento 45 ALLEGATO I, PUNTO 100 Allegato XI, capitolo 1, sezione 1, articolo 1, paragrafo 3, lettera a), trattino 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
- delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio.
soppresso
Emendamento 46 ALLEGATO I, PUNTO 100 Allegato XI, capitolo 1, sezione 1, articolo 3, paragrafo 5, comma 1 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
5.Il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo.
soppresso
Emendamento 47 ALLEGATO I, PUNTO 100 Allegato XI, capitolo 1, sezione 2, articolo 3, paragrafo 5, comma 2, trattino 2 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
- alle pensioni dei funzionari delle Comunità europee corrisposte negli altri Stati membri,
soppresso
Emendamento 48 ALLEGATO I, PUNTO 102 Allegato XIII, sezione 2, articolo 12 bis (nuovo) (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
Articolo 12 bis
L'autorità che ha il potere di nomina può chiedere all'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee di convalidare una procedura di selezione di agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo, completata prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento], confermando che essa si è svolta in conformità delle norme di cui all'articolo 1 ter, comma 2 ter.
Emendamento 49 ALLEGATO I, PUNTO 102 Allegato XIII, sezione 4, articolo 20 (Statuto dei funzionari delle Comunità europee)
A decorrere dal [1.1.2004] fino al [31.12.2007], l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto è sostituito dal testo seguente :
soppresso
"Articolo 20 Ai fini dell'adeguamento delle pensioni, si applica la media dei coefficienti correttori applicabili ai funzionari e il coefficiente correttore applicabile alle pensioni, previsto all'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato XI dello statuto, utilizzato per lo Stato membro in cui il titolare della pensione dimostri di aver stabilito la propria residenza principale. Questa media è ponderata secondo la tabella seguente:
Se almeno uno dei coefficienti è modificato, lo è anche la media, con decorrenza dalla stessa data."
Emendamento 58 ALLEGATO II, PUNTO 4 Articolo 3 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
2 bis. In deroga all'articolo 1, i capitoli 1-2 e 6-6 ter del titolo IV si applicano agli assistenti parlamentari assunti da deputati al Parlamento europeo. Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo adotta le norme di applicazione.
Emendamento 50 ALLEGATO II, PUNTO 17 Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
2 bis. In deroga all'articolo 77 dello statuto, l'articolo 9, ultimo comma, dell'allegato VIII dello statuto dei funzionari può essere applicato agli agenti temporanei assunti in conformità dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo
- che abbiano completato almeno cinque anni di servizio,
- con la condizione che la pensione non può essere inferiore al [100%] del minimo vitale.
Emendamento 51 ALLEGATO II, PUNTO 21 Articolo 48, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
L'articolo 50 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei assunti in conformità dell'articolo 2, lettera c), del presente regime per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo.
L'articolo 41, paragrafo 3, dello statuto, ad eccezione del secondo comma, si applica per analogia agli agenti temporanei assunti in conformità dell'articolo 2, lettera c), del presente regime per svolgere funzioni presso un gruppo politico del Parlamento europeo, per un massimo di un anno, se il gruppo è interessato da una riduzione di impieghi.
Emendamento 52 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, capitolo 1, articolo 79 (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
Il contratto di un agente contrattuale è concluso a tempo determinato per una durata compresa fra tre mesi e cinque anni e può essere rinnovato una sola volta per cinque anni al massimo. Il contratto iniziale ed il rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata.
Il contratto di assunzione di un agente contrattuale può essere concluso a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per cinque anni al massimo. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata nella categoria degli agenti contrattuali se il numero degli anni di servizio è superiore a dieci.
Nelle istituzioni gli agenti contrattuali sostituiranno a termine i funzionari della categoria "D". Negli uffici di rappresentanza, nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie, nelle agenzie esecutive e nelle altre entità istituite da un atto giuridico specifico gli agenti contrattuali potranno essere assunti a tutti i livelli entro il limite di due terzi dei dipendenti e con l'eccezione delle funzioni dirigenziali.
Emendamento 59 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, capitolo 1, articolo 79 bis (nuovo) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
Articolo 79 bis
In deroga al presente titolo, le norme concernenti l'assunzione e la durata dei contratti degli assistenti parlamentari sono determinate dalle norme di applicazione di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2 bis.
Emendamento 53 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, Capitolo 1, Articolo 80, paragrafo 2, comma 2 (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.
L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale.
Emendamento 74 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, capitolo 3, articolo 82, paragrafo 3, lettera a) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
a) essere cittadino di uno degli Stati membri della Comunità salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici;
a) essere cittadino di uno degli Stati membri della Comunità o essere cittadino di un paese terzo munito di permesso di residenza permanente in uno di detti Stati, e godere dei diritti politici;
Emendamento 54 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, Capitolo 3, articolo 84, paragrafo 1 (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
1. L'agente contrattuale compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni.
1. L'agente contrattuale il cui contratto è concluso per una durata superiore a un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio.
Emendamento 55 ALLEGATO II, PUNTO 34 Titolo IV, Capitolo 6, Sezione A, Articolo 94, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) (Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee)
Un ex agente contrattuale non può essere leso in alcun modo da conflitti tra disposizioni regolamentari o da ostacoli amministrativi risultanti da differenze o divergenze tra le legislazioni nazionali e le presenti disposizioni.
Dopo l'approvazione dei presenti emendamenti, la questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (A5-0069/2003).