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Procedura : 2002/2277(INI)
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Ciclo del documento : A5-0061/2003

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A5-0061/2003

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P5_TA(2003)0128

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Giovedì 27 marzo 2003 - Bruxelles
Uso sostenibile dei pesticidi
P5_TA(2003)0128A5-0061/2003

Risoluzione del Parlamento europeo in vista di una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi (2002/2277(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi" (COM(2002) 349 – C5-0621/2002),

–   vista la comunicazione della Commissione "Verso una strategia tematica per la protezione del suolo" (COM(2002) 179),

–   vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1),

–   vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato di biocidi(2),

–   viste le direttive 76/895/CEE(3), 86/362/CEE(4), 86/363/CEE(5) e 90/642/CEE(6) del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali e prodotti alimentari di origine animale,

–   vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque(7), e visti gli obiettivi in essa definiti in materia di qualità delle acque,

–   vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano(8),

–   vista la direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri(9),

–   vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (COM(2001) 444),

–   vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002(10) sulla relazione della Commissione concernente la valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari e vista la risposta della Commissione a detta risoluzione,

–   vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma d'azione comunitario in materia di ambiente(11),

–   vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile - Programma di politica ed azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma d'azione comunitario in materia di ambiente)(12),

–   vista la relazione della Commissione sull'applicazione del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (COM(1995) 624),

–   vista la decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"(13),

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(14),

–   vista la relazione di sintesi della Commissione intitolata "Possibilities for future UE environmental policy on PPP's" (Possibilità per la futura politica ambientale dell'UE in materia di fitofarmaci) (1997),

–   vista la Convenzione sulla protezione del Reno e la relativa disposizione concernente la necessità di assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno,

–   vista la relazione dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Agenzia europea dell'ambiente intitolata "Children's Health and Environment: A Review of Evidence" (Salute dei bambini e ambiente: rassegna dati) (2002),

–   visti l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 163 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0061/2003),

A.   considerando che vi è un ampio consenso quanto al fatto che il quadro normativo in vigore non garantisce un uso sostenibile dei pesticidi e che è pertanto necessario integrarlo con una strategia comunitaria globale esplicitamente volta a conseguire tale obiettivo,

B.   considerando che in tutti gli habitat possono essere individuati residui di pesticidi e che, per quanto riguarda gli alimenti, si riscontrano residui in circa il 40% dei campioni, mentre residui multipli sono presenti in circa il 15% dei campioni,

C.   considerando che la contaminazione da pesticidi delle acque sotterranee europee, che rappresentano il 65% dell'acqua potabile non depurata a disposizione degli europei, è particolarmente preoccupante,

D.   considerando che il limite massimo di 0,1 μg/l relativo alla presenza di pesticidi nell'acqua potabile e riferito alle acque sotterranee e superficiali viene spesso superato, il che comporta elevati costi di depurazione,

E.   considerando che i pesticidi contribuiscono a ridurre la biodiversità e che i possibili effetti sulla salute dei pesticidi autorizzati comprendono effetti immunologici, effetti perturbatori del sistema endocrino, disordini neurotossicologici e vari tipi di cancro,

F.   considerando che i feti e i bambini sono più vulnerabili e più esposti ai pesticidi rispetto agli adulti e che l'attuale valutazione e i livelli massimi di residui ("Maximum Residue Levels" - MRL) sono probabilmente inadeguati a garantire la sicurezza per tali gruppi vulnerabili,

G.   considerando che, dal 1996, è stato registrato un generale aumento nell'uso di pesticidi nell'Unione europea,

H.   considerando che una riduzione nell'uso dei pesticidi e una minor dipendenza da tali prodotti sono necessarie anche al fine di ridurre i problemi relativi alla resistenza dei parassiti, ai parassiti secondari e all'impoverimento dei terreni agricoli,

I.   considerando che l'adozione di metodi alternativi per il controllo dei parassiti e una riduzione della dipendenza degli agricoltori dai pesticidi, compresa l'agricoltura biologica, si sono dimostrati vantaggiosi in termini economici nonché sostenibili sotto il profilo agricolo,

J.   considerando che, molto verosimilmente, non sarà possibile pervenire a un uso sostenibile dei pesticidi esclusivamente incoraggiando gli Stati membri in tal senso, ma che è altresì necessario definire una base comune, a livello europeo, per tutti gli agricoltori e conseguire un pari livello di salute, tutela ambientale e sicurezza alimentare; considerando che l'Unione europea dovrebbe, pertanto, definire requisiti generali obbligatori, in linea con il principio generale secondo cui la normativa dell'Unione europea non dovrebbe pregiudicare le leggi esistenti in materia di protezione ambientale e che, nella fattispecie, tenuto conto dell'estrema varietà delle condizioni climatiche, dei raccolti, dei terreni e di altri fattori che influenzano l'agricoltura, detti requisiti obbligatori dovrebbero prendere la forma di norme minime e non dovrebbero in alcun caso determinare un innalzamento dei livelli consentiti di utilizzo di determinati pesticidi,

K.   considerando che taluni Stati membri hanno ridotto efficacemente i quantitativi di pesticidi utilizzati e i rischi ad essi associati, ma che tra gli Stati membri permangono differenze che generano disparità di condizioni e concorrenza sleale tra gli agricoltori,

L.   considerando che una maggiore informazione del singolo utilizzatore di pesticidi è un requisito preliminare per un cambiamento di comportamento e che quindi la formazione, l'istruzione e la diffusione di informazioni dovrebbero rappresentare gli elementi fondamentali della strategia tematica e che sono inoltre necessari un quadro globale e/o orientamenti per la formazione di agricoltori e operatori,

1.   accoglie favorevolmente la comunicazione (COM(2002) 349), attesa da tempo, ma deplora la mancanza di ambizione, il fatto che vengano proposti poche misure giuridicamente vincolanti e nessuno strumento economico, nonché le lunghe scadenze previste per la sua adozione e attuazione;

2.   ribadisce le richieste formulate nella sua precitata risoluzione del 30 maggio 2002 circa la revisione della normativa sui pesticidi al fine di ridurre i rischi ad essi collegati; sottolinea inoltre la necessità di un'azione complementare urgente ed obbligatoria per la riduzione dell'uso di pesticidi e invita pertanto la Commissione ad accelerare il processo volto alla messa a punto di misure vincolanti ed efficaci e a definire obiettivi chiari e scadenze per ciascuno Stato membro, tenendo conto delle riduzioni già conseguite in taluni Stati membri dal momento in cui sono stati attuati i loro piani di riduzione nazionali;

3.   invita la Commissione ad estendere il campo d'applicazione della strategia tematica ai pesticidi non agricoli e a tutte le categorie di utilizzatori, quali l'industria, le autorità locali e i privati, nonché ai biocidi, nel rispetto del calendario previsto per l'adozione della strategia tematica;

4.   sottolinea la necessità di programmi nazionali obbligatori volti alla riduzione dell'uso e del rischio che comprendano obiettivi quantitativi di riduzione, da conseguire mediante l'adozione di un insieme di misure obbligatorie e volontarie; ritiene che tali programmi dovrebbero contenere, tra le altre cose, i seguenti elementi:

   una valutazione della situazione esistente per quanto riguarda l'uso dei pesticidi e il loro impatto, nonché una valutazione delle conseguenze dell'attuazione dei vari scenari possibili per la loro riduzione, compresa un'analisi costi-benefici che includa una valutazione su base scientifica dei costi esterni;
   piani d'azione nazionali e regionali volti a ridurre l'impiego e i rischi dei pesticidi nonché la dipendenza da essi, compresi obiettivi quantitativi e qualitativi derivati dalle disposizioni delle direttive riguardanti l'ambiente, l'acqua, l'acqua potabile e la sicurezza alimentare, per tutte le categorie di utilizzatori, quali l'agricoltura, l'industria, gli enti locali, i servizi pubblici e le famiglie;
   misure di sensibilizzazione come campagne d'informazione, lo sviluppo di servizi di consulenza, una formazione di base e permanente obbligatoria nonché la certificazione di tutti gli utilizzatori professionali, dei consulenti e dei rivenditori, con particolare accento sui sistemi di controllo dei parassiti a basso apporto di pesticidi, sulle alternative non chimiche e su un'informazione specifica per gli utilizzatori privati;
   definizione, per le colture principali, di norme relative alla gestione integrata delle colture ("Integrated Crop Management" - ICM) da parte di esperti indipendenti e aumento del sostegno finanziario destinato allo sviluppo di varie alternative biologiche, della resistenza delle piante e di metodi agricoli che consentano di ridurre al minimo l'utilizzo di pesticidi, laddove tali misure dovranno comprendere tecnologie e analisi in materia di prevenzione del rischio;
   requisiti vincolanti relativi all'attrezzatura tecnica, alla preparazione, all'immagazzinamento e all'utilizzo dei pesticidi, nonché misure volte a controllare e verificare l'osservanza di tali requisiti;
   definizione di zone vulnerabili, come le zone di captazione o produzione di acqua potabile e le aree protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE (direttiva sugli habitat)(15) e 79/409/CEE (direttiva sugli uccelli selvatici)(16), in cui l'uso di pesticidi è vietato o soggetto a severe restrizioni;
   controllo obbligatorio e frequente della concentrazione di pesticidi negli habitat, nonché dei residui negli alimenti, effettuato in maniera armonizzata;
   relazioni intermedie regolari da parte degli Stati membri in merito all'attuazione dei programmi di riduzione;

5.   ritiene che i programmi d'azione nazionali debbano contemplare anche:

   le procedure di autorizzazione per la decontaminazione chimica dei terreni,
   l'uso e l'omologazione degli apparecchi di irrorazione,
   le licenze relative ai prodotti fitosanitari,
   nel caso delle colture sensibili, misure volte a ridurre la dispersione dei prodotti irrorati ad opera del vento,
   misure di profilassi;

6.   invita la Commissione a proporre un passaporto europeo dei pesticidi giuridicamente vincolante, in cui il produttore specifica tutti i pesticidi utilizzati per la coltivazione e indica lo stoccaggio di ciascun prodotto al fine di consentire adeguati controlli alimentari; ritiene necessario prevedere sanzioni nel caso vengano fornite informazioni false o incomplete;

7.   appoggia pienamente la raccomandazione di un divieto in materia di irrorazione aerea e la possibilità di definire zone esenti da pesticidi; invita, tuttavia, la Commissione a proporre anche di vietare l'uso dei pesticidi in zone di protezione speciale, destinate, ad esempio, alla produzione di acqua potabile, così come nelle scuole, nei parchi giochi e nei parchi, al fine di proteggere i bambini, e nei pressi delle zone abitate; invita la Commissione a presentare tali proposte entro la fine del 2003;

8.   invita la Commissione a istituire un sistema di zone di protezione obbligatorie per tutte le acque di superficie a livello europeo considerando che le zone di protezione andrebbero adeguate a livello regionale al fine di tenere conto delle caratteristiche specifiche della regione e dei rischi potenziali;

9.   chiede une migliore controllo, da parte degli Stati membri, delle concentrazioni di pesticidi nei vari habitat e nei prodotti alimentari, conformemente agli orientamenti comunitari; chiede inoltre un ravvicinamento dei sistemi d'informazione sulla contaminazione da pesticidi e sottolinea la necessità di effettuare ulteriori indagini relative all'impatto ambientale e alle conseguenze per la salute dell'uso dei pesticidi;

10.   invita la Commissione ad istituire banche dati a livello comunitario, contenenti tutti i dati di controllo nazionali e tutte le alternative non-chimiche disponibili; ritiene che tali banche dati dovrebbero essere rese accessibili al pubblico e che le informazioni dovrebbero essere attivamente divulgate;

11.   invita la Commissione a potenziare il sostegno finanziario accordato alle attività di ricerca e di promozione specificamente destinate a sviluppare metodi e sistemi alternativi di controllo dei parassiti;

12.   rileva che esiste una varietà di indicatori quali il volume delle vendite, i quantitativi usati, i modelli d'impiego, la frequenza del trattamento, i residui negli alimenti e negli habitat, la percentuale di terreni adibiti a colture biologiche e la percentuale di agricoltori che praticano la gestione integrata delle colture, che, se utilizzati congiuntamente, consentono di misurare i progressi compiuti; invita la Commissione ad avvalersi di tali indicatori, continuando al contempo a lavorare allo sviluppo di indicatori di carico ambientale concordati;

13.   sottolinea la necessità di raccogliere in modo armonizzato dati relativi alle vendite e all'impiego dei pesticidi per tutte le categorie di utilizzatori, nonché dati relativi alle importazioni e alle esportazioni, rendendo accessibili al pubblico tutte le informazioni concernenti ciascun ingrediente attivo;

14.   invita la Commissione a presentare una proposta intesa a rafforzare il diritto all'informazione dei consumatori, ad esempio mediante l'istituzione di un sistema di pubblicazione periodica dei dati relativi ai residui rilevati nei prodotti alimentari freschi dei supermercati e dei negozi al dettaglio, conferendo ai consumatori il diritto di chiedere ai produttori e ai distributori di prodotti alimentari informazioni in merito alla composizione e al metodo di produzione degli alimenti;

15.   sottolinea la necessità di introdurre il concetto di responsabilità del produttore o dell'importatore per la raccolta e lo smaltimento sicuro di tutti gli imballaggi dei pesticidi, dei pesticidi scaduti e dei prodotti contenenti pesticidi ritirati dal mercato, mediante un sistema obbligatorio di cauzioni;

16.   invita la Commissione ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle operazioni di riempimento e pulizia in quanto importanti fonti di emissioni e a proporre misure per la raccolta e il trattamento dei pesticidi residui; chiede che sia accordata un'attenzione particolare all'impiego di pesticidi in contenitori adibiti alla spedizione di merci e al rischio per la salute e la sicurezza di coloro che maneggiano tali contenitori o che si trovano nelle loro vicinanze;

17.   invita la Commissione a sviluppare orientamenti per la formazione e la consulenza degli utilizzatori di pesticidi per quanto concerne la riduzione dei rischi derivanti dall'impiego di tali prodotti, tenendo conto delle differenze esistenti tra le varie regioni europee;

18.   sottolinea che i programmi di formazione e perfezionamento dovrebbero concentrarsi sui rischi per la salute umana e per l'ambiente, sui metodi alternativi e, infine, su un impiego sicuro e ridotto al minimo;

19.   ricorda la grande importanza che riveste una rapida valutazione a livello europeo delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari– anche ai fini di un uso sostenibile e della riduzione dei rischi d'impiego; sottolinea che tale operazione deve svolgersi secondo un calendario rigoroso e che ad essa devono essere destinate adeguate risorse umane e finanziarie;

20.   ribadisce la necessità di inserire, nella revisione della direttiva 91/414/CEE, il principio di sostituzione, il principio di precauzione e la valutazione comparativa (comprese le alternative non chimiche), ma sottolinea che tali principi dovrebbero anche costituire la base per azioni a livello nazionale;

21.   esorta la Commissione a coordinare i lavori interni finalizzati alla formulazione delle proposte per una strategia tematica e alla modifica della direttiva 91/414/CEE; ritiene che si tratti in particolare di eliminare gli ostacoli esistenti nella suddetta direttiva, che impediscono agli Stati membri di vietare o limitare determinati prodotti fitosanitari per raggiungere un livello di utilizzo sostenibile e ridurre la dipendenza da additivi chimici nella produzione alimentare; osserva che è necessario affrontare direttamente siffatte limitazioni nella proposta di revisione della direttiva cui si sta lavorando;

22.   invita la Commissione ad elaborare una nuova politica in materia di pesticidi in linea con gli aspetti pertinenti della futura politica comunitaria in materia di sostanze chimiche, sulla base dei principi invocati nelle conclusioni del Consiglio "Ambiente" del 7 e 8 giugno 2001, con un'attenzione particolare per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e per le sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche o per quelle che destano altrimenti seria preoccupazione, in particolare le sostanze che alterano il sistema endocrino e quelle VPVB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti); ritiene che, in linea di principio, tali sostanze vadano evitate nei prodotti fitosanitari; occorre altresì tenere conto della coerenza tra la revisione del regolamento (CEE) n. 2455/92(17) relativo a taluni prodotti chimici pericolosi, e la direttiva 91/414/CEE;

23.   invita la Commissione a introdurre misure per rimuovere gli ostacoli finanziari all'autorizzazione e registrazione di prodotti nuovi e alternativi quali gli agenti di controllo biologico e i prodotti organici, senza compromettere la sicurezza;

24.   fa rilevare che, al fine di prevenire eventuali resistenze ai pesticidi, dovrebbe essere resa disponibile una varietà di prodotti per la protezione dei raccolti "a basso rischio"; sottolinea che è necessario preferire all'utilizzo sistematico dei pesticidi, ogniqualvolta ciò sia possibile, la lotta biologica e l'impiego di buone pratiche agricole (in particolare rotazione delle colture, sarchiature e diminuzione delle dosi d'irrorazione), sostituendo i prodotti di cui è stata dimostrata la pericolosità con prodotti selettivi, meno persistenti e più biodegradabili;

25.   ritiene che, ai fini di un uso sostenibile dei pesticidi, sia assolutamente necessaria una politica integrata dei prodotti fitosanitari, il che presuppone un'attenzione particolare per gli aspetti seguenti:

   garanzie da conseguire mediante la certificazione e mediante un ciclo chiuso di protezione fitosanitaria,
   miglioramento del livello di conoscenze della protezione fitosanitaria,
   potenziamento dell'innovazione per quanto riguarda sia i sistemi agricoli e ortofrutticoli sia gli strumenti;

26.   invita la Commissione a stabilire obiettivi e calendari concreti e vincolanti per la gestione integrata delle colture e l'agricoltura biologica sostenibile, rendendo obbligatoria la lotta biologica integrata ("Integrated Pest Management" - IPM) per tutti i poteri pubblici; rileva tuttavia che manca tuttora un consenso tra le parti interessate in merito al significato dei termini "gestione integrata delle colture" (ICM) e "lotta biologica integrata" (IPM) e insiste affinché la Commissione stabilisca definizioni chiare e criteri minimi al riguardo, fissando scadenze per l'applicazione obbligatoria dell'ICM in tutti i terreni coltivati in cui non sia ancora praticata l'agricoltura biologica; invita gli Stati membri a stabilire misure minime IPM/ICM per ciascuna coltura;

27.   invita la Commissione a proporre l'ICM/IPM quale requisito di base comune per l'omologazione degli antiparassitari;

28.   invita gli Stati membri ad avvalersi pienamente delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1259/1999(18) relativo a regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, ed insiste sul potenziamento degli incentivi finanziari destinati a favorire la conversione all'agricoltura a basso apporto di pesticidi e all'agricoltura biologica;

29.   chiede alla Commissione di riformare la politica agricola comune per renderla compatibile con l'obiettivo di un uso sostenibile dei pesticidi e chiede che la gestione integrata delle colture diventi una condizione indispensabile per i futuri sussidi;

30.   riconosce il potenziale che l'introduzione di varietà botaniche geneticamente modificate costituirebbe per la riduzione dell'uso dei pesticidi o la promozione dell'uso di tipi di pesticidi meno nocivi;

31.   accoglie favorevolmente la proposta eliminazione delle disposizioni che consentono agli Stati membri di applicare ai pesticidi aliquote IVA ridotte;

32.   invita la Commissione a sviluppare un fondo comunitario finanziato dagli Stati membri e dall'industria al fine di garantire una smaltimento sicuro delle riserve di pesticidi obsoleti nei paesi candidati; chiede alla Commissione di assumere la guida di un'azione a livello globale e di applicare il principio della responsabilità del produttore per prevenire la formazione di nuovi stock;

33.   sottolinea che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero concentrarsi sulla creazione di capacità, nei paesi terzi, per ridurre al minimo l'uso di pesticidi e introdurre l'agricoltura biologica, l'ICM e l'IPM;

34.   invita la Commissione a fissare i livelli massimi di residui ad un limite molto basso (limite di rilevamento analitico), a meno che il notificante sia in grado di provare che anche le migliori tecniche e i migliori metodi disponibili non possono evitare un certo livello di residui;

35.   esorta gli Stati membri a rilevare la presenza di residui nei prodotti alimentari freschi, onde promuovere la trasparenza e il diritto dei consumatori ad essere informati sui prodotti;

36.   invita la Commissione a modificare le norme commerciali europee relative alla forma, alle dimensioni e all'aspetto estetico dei prodotti ortofrutticoli freschi che favoriscono un uso intensivo dei pesticidi;

37.   chiede alla Commissione di tenere conto della questione, estremamente preoccupante, della mortalità delle api domestiche, connessa all'utilizzo di taluni pesticidi sistemici per il trattamento dei semi di girasole e di mais (pesticidi contenenti le sostanze attive "fipronil" e "imidaclopride");

38.   sollecita pertanto la Commissione, sulla base della sua precitata risoluzione del 30 maggio 2002, a garantire che i criteri di valutazione dei pesticidi comprendano specificamente l'analisi dell'impatto delle sostanze attive sulle popolazioni di api domestiche e le osservazioni delle organizzazioni professionali degli apicoltori su tali sostanze;

39.   invita la Commissione a concepire la sua strategia tematica come un modello di riferimento per la normativa esistente e futura in materia e a proporre un pacchetto di strumenti efficaci ed applicabili che si integrino e potenzino reciprocamente, e a presentare nel contempo proposte legislative; invita la Commissione a rispettare il principio generale secondo cui la normativa comunitaria non deve pregiudicare la legislazione ambientale in vigore e a tenere conto, a tale proposito, delle diverse condizioni climatiche, delle colture, dei terreni e di altri fattori che influenzano l'agricoltura, nonché a garantire che tutti i requisiti siano espressi sotto forma di norme minime;

40.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(3) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.
(4) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.
(5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.
(6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
(7) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
(8) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
(9) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 26.
(10) P5_TA(2002)0276.
(11) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(12) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
(13) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.
(14) GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 132.
(15) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(16) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(17) GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.
(18) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113.

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