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Procedura : 2003/2531(RSP)
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Ciclo del documento : B5-0192/2003

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B5-0192/2003

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P5_TA(2003)0129

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Giovedì 27 marzo 2003 - Bruxelles
Riconversione dei pescherecci e dei pescatori nel quadro dell'accordo di pesca con il Marocco
P5_TA(2003)0129B5-0192/2003

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Il Parlamento europeo,

A.   considerando che, dopo il mancato rinnovo dell'accordo di pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, il Consiglio europeo di Nizza ha sollecitato un programma d'azione specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria che praticava l'attività di pesca ai sensi dell'accordo in questione,

B.   considerando che, nella sua posizione del 15 novembre 2001(1) sulla proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco(2), il Parlamento aveva già rilevato la scarsa flessibilità della proposta di regolamento e osservato che la sua attuazione entro i termini stabiliti avrebbe potuto presentare difficoltà amministrative, e considerando altresì che il Consiglio ha modificato solo minimamente la proposta,

C.   considerando che sono sorte difficoltà, in primo luogo in relazione all'applicazione delle misure socioeconomiche, a causa del fatto che dette misure sono obbligatoriamente vincolate alla demolizione delle navi e/o alla costituzione di società miste, soprattutto per quanto riguarda il premio individuale di 12 000 euro,

D.   considerando che, eliminando o rendendo più flessibile tale requisito, potrebbe accedere al premio individuale un gran numero di marittimi che hanno perso il proprio posto di lavoro e che non hanno potuto richiedere il premio - sia perché la nave non è stata demolita o trasferita in un'altra zona di pesca, sia a causa dei tempi richiesti per la demolizione e per le formalità relative alla sua attestazione,

E.   considerando che è necessario adeguare al carattere peculiare di questa azione specifica il requisito relativo al rimborso pro rata temporis dei premi di 12 000 euro, previsto all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2792/1999(3), di modo che si possa tener conto del mancato esercizio dell'attività di pesca da parte dei marittimi a partire dal 1° gennaio 2002,

1.   invita la Commissione a presentare con urgenza una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento (CE) n. 2561/2001(4) e a risolvere i problemi di applicazione menzionati;

2.   invita la Commissione a rendere flessibili i tempi di esecuzione vigenti e previsti nel regolamento, nonché ad estenderli opportunamente, così da impedire che la lunghezza della procedura legislativa di modifica possa vanificare i miglioramenti introdotti mediante la stessa;

3.   invita la Commissione a farsi promotrice della modifica del requisito del rimborso pro rata temporis del premio di 12 000 euro, così che i dodici mesi di inattività nell'esercizio della professione di pescatore possano essere calcolati a partire dal 1° gennaio 2002;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 534.
(2) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 266.
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.
(4) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17.

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