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 Testo integrale 
Procedura : 2002/0275(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0168/2003

Testi presentati :

A5-0168/2003

Discussioni :

PV 03/06/2003 - 25

Votazioni :

PV 04/06/2003 - 17
PV 04/06/2003 - 18

Testi approvati :

P5_TA(2003)0249

Testi approvati
PDF 288kWORD 32k
Mercoledì 4 giugno 2003 - Strasburgo
Protezione del novellame *
P5_TA(2003)0249A5-0168/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2002) 672 – C5-0026/2003 – 2002/0275(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 672),(1)

-   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0026/2003),

-   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-   vista la relazione della commissione per la pesca (A5&nbhy;0168/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 5
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede la costituzione di consigli consultivi regionali affinché la politica comune della pesca possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie. Di conseguenza, le decisioni relative alle misure tecniche dovrebbe essere prese solo dopo aver esaminato i pareri dei consigli consultivi regionali competenti, soprattutto visto che probabilmente i pescatori possiedono le conoscenze più approfondite in merito al tipo di misure di cui si tratta nel presente regolamento.
Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 4
4.  Le regioni di cui al paragrafo 2 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 1, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 1.
4.  Le regioni di cui al paragrafo 2 possono essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 1.
Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 8
8.  Le modalità di applicazione relative alle condizioni in cui è possibile utilizzare una combinazione di reti da traino con più forcelle di dimensioni delle maglie sono stabilite anteriormente al 1° novembre 2002 conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
8.  La Commissione presenta una proposta in cui stabilisce le modalità di applicazione relative alle condizioni in cui è possibile utilizzare una combinazione di reti da traino con più forcelle di dimensioni delle maglie. Il Consiglio decide sulla base della proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2003.
Emendamento 3
Articolo 12
Le modalità di applicazione relative al tempo di immersione e alle dimensioni lineari delle reti fisse sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Le modalità di applicazione relative al tempo di immersione e alle dimensioni lineari delle reti fisse sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
Emendamento 4
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)
b) agli organismi marini diversi da quelli enumerati negli allegati da I a III quali specie bersaglio per le categorie di dimensioni di maglia inferiori a 16 mm o comprese tra 16 e 31 mm e catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di maglia inferiore a 32 mm, purché questi organismi non siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o messi in vendita per il consumo umano.
Soppresso
Emendamento 8
Articolo 39, paragrafo 1
1.  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
1.  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, tenendo conto dei pareri del Consiglio o dei Consigli consultivi regionali interessati.
Emendamento 10
Articolo 40, paragrafo 2, comma 1
2.  Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE
2.  Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dei pareri del Consiglio o dei Consigli consultivi regionali interessati.

(1)Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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