Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0041/2003 – 2003/0007(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0041/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5&nbhy;0182/2003),
A. considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,
B. considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;
3. chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;
4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 TITOLO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Emendamento 2 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) Una politica energica, efficace e globale per lo sviluppo rurale, dotata di adeguati finanziamenti, è un presupposto affinché l'Unione possa garantire uno sviluppo positivo nelle aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa, rafforzando nel contempo la competitività mondiale dell'agricoltura dell'Unione sul mercato mondiale.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) L'Unione dovrà garantire un maggiore sostegno alle condizioni necessarie a garantire lo sviluppo positivo delle zone svantaggiate. Tale sostegno andrà potenziato sia attraverso un incremento della quota di investimenti dell'Unione nelle zone fragili o particolarmente fragili, sia mediate un rafforzamento degli aiuti a favore delle aree svantaggiate con difficoltà strutturali o di bassa resa. Con la riforma della PAC risulta ancor più importante che la Comunità favorisca le possibilità di continuare a praticare l'agricoltura nelle zone in questione.
Emendamento 4 CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)
(1 quater) Le regioni fragili o particolarmente fragili e le zone ecologicamente sensibili vanno sostenute maggiormente nel quadro del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire, ad esempio, nel settore delle aziende localizzate nello spazio naturale aperto mediante la promozione di pascoli estensivi, nel Mediterraneo mediante la promozione di colture che favoriscano la biodiversità e contrastino l'erosione dei suoli, ecc. per mezzo di più elevati tassi di cofinanziamento (fino all'80%) rispetto alle località più avvantaggiate.
Emendamento 5 CONSIDERANDO 2
(2) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.
(2) Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme. Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa.
Emendamento 6 CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Gli obiettivi della politica agricola comune e il rafforzamento dello sviluppo rurale devono incentrarsi, in particolare, sulle aziende agricole a conduzione familiare.
Emendamento 93 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) Le cooperative agricole e le associazioni ed organizzazioni dei produttori svolgono un ruolo fondamentale nella concentrazione dell'offerta e nella catena alimentare. Occorre pertanto sostenerle affinché possano continuare a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei metodi di produzione, accrescendo il plusvalore dei prodotti agricoli e incrementandone gli sbocchi commerciali e creando un tessuto economico che diversifichi l'economia delle zone rurali. Poiché garantiscono un'agricoltura sostenibile in grado di salvaguardare la vitalità del mondo rurale, è opportuno concedere loro aiuti nell'ambito dello sviluppo rurale.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 6
(6) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
(6) L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale. Occorre pertanto provvedere affinchè le misure di aiuto nel contesto dei desiderata dei consumatori, della multifunzionalità delle colture e della diversificazione della "qualità alimentare" dei prodotti alimentari offerti contemplino sia modi di produzione ecologici e rispettosi delle specie, che la tutela e l'impiego attivo della varietà biologica delle specie vegetali e delle razze di animali domestici nell'agricoltura. Nel pacchetto di misure a favore dello sviluppo rurale occorre inserire misure di informazione e dialogo, intese a mediare tra le aspettative e le esigenze dei vari operatori nell'area rurale e che confluiscano nei programmi di sviluppo rurale.
Emendamenti 9 e 94 CONSIDERANDO 7
(7) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.
(7) Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto. Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 8
(8) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno a decorrere dal 2005.
(8) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.
Emendamento 11 CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) Leader+, grazie all'accento posto sulla partecipazione, sull'approccio d'insieme e sulla creatività, ha stimolato lo sviluppo nelle zone rurali e andrebbe rafforzato.
Emendamento 12 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) È necessario inserire nel secondo pilastro misure volte ad incentivare la creazione di organizzazioni economiche controllate dai produttori agricoli al fine di consolidare una certa dimensione e far fronte all'apertura dei mercati internazionali e alla concentrazione della distribuzione. Tale sostegno si rende particolarmente opportuno in prospettiva dell'allargamento poiché nei futuri Stati membri i produttori organizzati controllano quantità minoritarie di prodotti agricoli.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) La concessione di vantaggi speciali ai giovani agricoltori deve essere intesa a facilitare non soltanto il loro insediamento bensì, successivamente ad esso, anche l'adeguamento strutturale delle loro aziende agricole. È inoltre necessario garantire il ricambio generazionale.
Emendamento 80 ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) Articolo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1.All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"– l'incentivazione della produzione non alimentare, in vista di un ulteriore sviluppo e uso di materie prime di origine agricola compatibili con la tutela dell'ambiente,"
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO –1 (nuovo) Articolo 2, trattino 10 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1.All'articolo 2, il decimo trattino è sostituito dal seguente:
"– la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali; la salvaguardia e l'impiego della diversità biologica e genetica delle piante utili e degli animali nella produzione,"
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo) Articolo 2, trattino 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 bis. All'articolo 2, è aggiunto il seguente trattino undicesimo bis:
"– la necessità di garantire il ricambio generazionale,"
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 ter. All'articolo 4, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- migliorare e riconvertire la produzione ai fini di una corretta prassi agricola e della diversificazione della produzione,"
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 quater. All'articolo 4, secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- migliorare la qualità dei prodotti alimentari, dei prodotti di base e della loro trasformazione nelle aziende agricole,"
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUINQUIES (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
-1 quinquies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis.
"- ricorrere a fattori di produzione di qualità garantita,"
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEXIES (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 sexies. All'articolo 4, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, l'impiego delle risorse biologiche e genetiche nell'agricoltura, le condizioni di igiene e le norme relative al benessere degli animali,"
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
-1 septies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino bis:
"- sviluppare metodi di produzione che facciano parte di sistemi della qualità."
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO –1 OCTIES (nuovo) Articolo 4, comma 2, trattino 5 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 octies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino ter:
"- sviluppare materie prime compatibili con la tutela dell'ambiente."
Emendamento 85 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 5, comma 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno è concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori beneficiano di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.
Emendamento 86 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
È istituito un regime specifico di sostegno per le aziende agricole situate in aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 7, comma 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 bis. All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 65% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 60% e il 75% rispettivamente."
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo) Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 ter. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis:
"- l'agricoltore presenta una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi del Titolo II, capo I del presente regolamento,"
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo) Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 4, punto ii) bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 quater. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, è aggiunto il seguente punto ii) bis:
"ii bis) sviluppa nuovi rami di produzione che favoriscono lo sviluppo rurale,"
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo) Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 quinquies. All'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"Qualora il giovane agricoltore proponga, contestualmente alla domanda di primo insediamento, una domanda di sostegno ai sensi di altre misure contenute nei capi I, II, III, IV, V, V -bis, V bis, VI, VI bis, VII, VIII e XI del Titolo II del presente regolamento, lo stesso ha priorità di accesso cumulativo, nel rispetto dei massimali previsti, a dette misure ai fini della costituzione di un apposito pacchetto di incentivi a favore del giovane agricoltore. Gli Stati membri garantiscono, nei loro Piani di sviluppo rurale, la necessaria attuazione di tale pacchetto di misure."
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuovo) articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 sexies. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2 ter:
"2 ter. Tuttavia, nel caso in cui il giovane agricoltore si impegni a realizzare investimenti entro i tre anni successivi all'insediamento, l'importo del premio per il primo insediamento indicato nell'allegato può essere raddoppiato alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro."
Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuovo) articolo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 septies. Al Capo II è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Un sostegno temporaneo finalizzato all'istituzione di un servizio di assistenza aziendale può essere concesso a favore dei giovani agricoltori insediati per la prima volta in un'azienda agricola.
Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di insediamento."
Emendamento 87 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 9, paragrafo 2, trattino 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
"- a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e"
"- a preparare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e"
Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 13, lettera a), trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2 bis. All'articolo 13, lettera a), è aggiunto il seguente primo trattino bis:
"- conservare e sviluppare le infrastrutture e l'occupazione,"
Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo) Articolo 14, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2 ter. All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente primo trattino bis:
"- che si impegnano a conservare lo spazio naturale aperto e i terreni utilizzati a pascolo,"
Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 16, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.
1. 1. Gli agricoltori usufruiscono di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.
Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Articolo 21 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3 bis. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Per le zone di cui agli articoli 16 e 20 devono essere stabiliti criteri obiettivi comuni per l'insieme dell'UE. Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione presenta una proposta di atto giuridico nella quale vengono definiti tali criteri."
Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo) Capo V -bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3 ter. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo V -bis:
"CAPO V -BIS PICCOLI AGRICOLTORI E AGRICOLTURA FAMILIARE
Articolo 21 -bis
Entro il 2006 la Commissione presenta una proposta volta alla creazione di un nuovo Capo per lo sviluppo rurale a sostegno della donna nelle zone rurali."
Emendamenti 34 e 35 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Capo V bis, articolo 21 bis (regolamento (CE) n. 1257/1999)
Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:
Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;
b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori,
c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.
c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, delle cooperative, delle associazioni e organizzazioni di produttori, al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].
Emendamenti 36, 37, 38 e 39 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Capo V bis, articolo 21 ter (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.
1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.
2.Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.
Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.
Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione dell'azienda, della cooperativa, dell'associazione o della organizzazione di produttori e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno non può essere erogato.
Ciò nonostante, si istituisce un regime specifico, permanente e stabile di compensazioni per le aziende, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori situati in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
2 bis. Tra gli enti ed organismi fornitori di consulenza, va data priorità alle associazioni autogestite dagli agricoltori.
3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.
3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte del richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.
Emendamenti 40 e 41 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori per sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
Emendamento 42 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 2 (regolamento (CE) 1257/1999)
2. I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n.…/… [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].
2. Gli Stati membri elaborano una lista dei servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto.
Emendamento 43 ARTICOLO 1, PUNTO 4 Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3. L'importo totale dell'aiuto riservato per il primo utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."
3. L'importo totale dell'aiuto riservato per l"utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è al massimo equivalente al costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."
Emendamento 44 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Capo VI bis, articolo 24 ter, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Il sostegno è erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Emendamento 45 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Capo VI bis, articolo 24 quater, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2.La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.
Soppresso
Emendamenti 46 e 47 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.
1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori o alle cooperative agricole riconosciute dagli Stati membri nel quadro delle OCM di settore o di altre disposizioni comunitarie o nazionali qualora svolgano attività d'informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.
Emendamento 48 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3. Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell'azione.
3. Il valore totale del sostegno è limitato all"85% dei costi ammissibili dell'azione.
Emendamento 49 ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo) Capo VI ter (nuovo) (regolamento (CE) n .1257/1999)
8 bis. Dopo l'articolo 24 quinquies è inserito il seguente Capo VI ter: "CAPO VI ter Sviluppo di organizzazioni dei produttori agricoli
Articolo 24 sexies
1.La Commissione promuove e sostiene il ruolo delle organizzazioni di produttori agricoli sotto forma di persone giuridiche costituite secondo le legislazioni nazionali per favorire la concentrazione e la vendita sul mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari.
2.Il sostegno è erogato per un periodo di 5 anni per la costituzione ed il primo avviamento delle organizzazioni di cui al paragrafo 1."
Emendamento 50 ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo) Articolo 25, paragrafo 2, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 ter. All'articolo 25, paragrafo 2, prima del primo trattino è inserito il seguente trattino: "- rafforzare la competitività sul mercato mondiale,"
Emendamento 51 ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo) articolo 25, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 quater. All'articolo 25, paragrafo 2, è inserito il seguente quinto trattino bis: "- favorire nuove attività rurali,"
Emendamento 52 ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUINQUIES (nuovo) Articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 quinquies. All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Dev'essere offerta sufficiente garanzia che per i prodotti interessati si possano trovare sbocchi normali o di nuovi sbocchi sul mercato o che se ne possano sviluppare di nuovi."
Emendamento 53 ARTICOLO 1, PUNTO 8 SEXIES (nuovo) Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 sexies. All'articolo 28, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) al 65%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,"
Emendamento 54 ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo) Articolo 30, paragrafo 1, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
10 bis. All'articolo 30, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- gli investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,"
Emendamento 55 ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo) Articolo 30, paragrafo 1, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
10 ter. All'articolo 30, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente: "- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero,"
Emendamento 56 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 33, paragrafo 2, lettera - a) (nuova), lettere a) e b) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
- a) il primo trattino è così modificato:
"- miglioramento dei suoli; miglioramento della fertilità dei suoli mediante una più ampia rotazione, in particolare mediante colture di leguminose (erba medica),
a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità,"
"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la loro etichettatura, compresa la realizzazione di sistemi qualità,"
b) è aggiunto il trattino seguente:
b) dopo il settimo trattino sono aggiunti i trattini settimo bis e settimo ter seguenti:
"- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali."
"- l'incentivazione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali tra settore pubblico, privato e volontariato.
- potenziamento delle capacità degli operatori nei comuni e delle organizzazioni non statali che si adoperano per portare avanti le altre misure nel quadro del presente articolo."
Emendamento 57 ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA B BIS (nuova) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b) bis, trattino 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
b) bis.E' inserito il seguente decimo trattino bis: "- servizi di consulenza, di aiuti allo sviluppo e altri sevizi per piccole imprese o gruppi di comunità in villaggi o in aree rurali periferiche,"
Emendamento 58 ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo) Capo IX, articolo 33 bis (nuovo), (regolamento (CE) 1257/1999)
13 bis. Dopo l'articolo 33 è inserito l'artolo 33 bis seguente "Articolo 33 bis
1.Ai fini del presente articolo per "azienda agricola di semisussistenza" si intende un'azienda agricola la cui produzione è perlopiù destinata al consumo proprio e viene solo in parte commercializzata.
2.Per beneficiare del sostegno l'agricoltore deve presentare un piano aziendale che:
a) dimostri le capacità di sviluppo future dell'azienda agricola;
b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
c) descriva le fasi fondamentali e gli obiettivi specifici.
3.La conformità con il piano aziendale di cui al paragrafo 2 viene riesaminata dopo tre anni. Se nei tre anni precedenti il riesame gli obiettivi del piano non sono stati conseguiti, non viene concesso ulteriore sostegno; non sarà tuttavia necessario restituire il denaro già ricevuto.
4.Il sostegno viene erogato annualmente, sotto forma di un aiuto forfettario pari a 1000 euro/anno/azienda agricola, per un periodo massimo di cinque anni."
Emendamento 59 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 35 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
"1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità."
"1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità. A decorrere dal 2007 anche gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori saranno finanziati in tutta la Comunità dalla Sezione Garanzia del FEAOG."
Emendamento 60 ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo) Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
16 bis. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino bis: "- predispongono piani per lo sviluppo della produzione non alimentare al fine di sviluppare materie prime agricole rispettose dell'ambiente,
Emendamento 61 ARTICOLO 1, PUNTO 16 TER (nuovo) Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 ter. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino ter: "- predispongono misure per la promozione della qualità sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,"
Emendamento 62 ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUATER (nuovo) Articolo 44, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 quater. All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
I piani esistenti possono essere aggiornati sei mesi dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche."
Emendamento 64 ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUINQUIES (nuovo) Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 quinquies. All'articolo 47, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 44 del presente regolamento ammonta all"85% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre."
Emendamento 65 ARTICOLO 1, PUNTO 16 SEXIES (nuovo) Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 sexies. All'articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo trattino bis: "- nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli da 13 a 20 ammonta al 75%."
Emendamento 66 ARTICOLO 1, PUNTO 17 Articolo 51, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.
5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.
In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.
In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.
Emendamento 67 ARTICOLO 2
Articolo 2
soppresso
Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Emendamento 68 ARTICOLO 3, COMMA 1 bis (nuovo)
Nel contesto delle prospettive finanziarie che in futuro dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio sarà necessario consultare nuovamente il Parlamento europeo allo scopo di sottoporre le disposizioni a riesame e valutare le conseguenze di bilancio dell'attuale regolamento.