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 Testo integrale 
Procedura : 2002/0298(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A5-0266/2003

Testi presentati :

A5-0266/2003

Discussioni :

Votazioni :

PV 02/09/2003 - 15

Testi approvati :

P5_TA(2003)0352

Testi approvati
PDF 210kWORD 49k
Martedì 2 settembre 2003 - Strasburgo
Competenze della Commissione *
P5_TA(2003)0352A5-0266/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2002) 719 – C5&nbhy;0002/2003 – 2002/0298(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 719)(1),

–   visto l'articolo 202 del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C5&nbhy;0002/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A5&nbhy;0128/2003),

–   vista la seconda relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0266/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 2
(2)  L'attuale evoluzione della regolamentazione comunitaria evidenzia il fatto che gli atti legislativi richiedono sempre più spesso l'adozione di misure complementari i cui principi e particolari tecnici devono essere stabiliti sulla base di analisi e perizie adeguate, entro termini opportuni. Nella misura in cui tale evoluzione porta il legislatore ad effettuare deleghe di competenze più ampie alla Commissione, lo stesso legislatore deve potersi pronunciare sulle misure che la Commissione prevede di adottare.
(2)  L'attuale evoluzione della regolamentazione comunitaria evidenzia il fatto che gli atti legislativi richiedono sempre più spesso l'adozione di misure complementari i cui principi e particolari tecnici devono essere stabiliti sulla base di analisi e perizie adeguate, entro termini opportuni. Nella misura in cui tale evoluzione porta il legislatore ad effettuare deleghe di competenze più ampie alla Commissione, lo stesso legislatore deve disporre di tutte le informazioni previste nell'Accordo1 fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE sulle misure che la Commissione prevede di adottare e deve avere il diritto di pronunciarsi in merito.
____________________
1 GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6)  Per questi casi, la procedura di regolamentazione deve consentire alla Commissione di impegnare pienamente la sua responsabilità nell'adozione delle misure d'esecuzione, dopo aver raccolto il parere del comitato dei rappresentanti degli Stati membri, consentendo al tempo stesso al Parlamento europeo e al Consiglio di controllare l'esercizio della funzione esecutiva. Di conseguenza, in caso di disaccordo tra la Commissione e il legislatore, la Commissione deve potere, a seconda dei casi, sia presentare una proposta ai sensi dell"articolo 251 del Trattato, sia approvare il suo progetto iniziale di misure, eventualmente modificato.
(6)  Per questi casi, la procedura di regolamentazione deve consentire alla Commissione di impegnare pienamente la sua responsabilità nell'adozione delle misure d'esecuzione, dopo aver raccolto il parere del comitato dei rappresentanti degli Stati membri, consentendo al tempo stesso al Parlamento europeo e al Consiglio di controllare l'esercizio della funzione esecutiva. Di conseguenza, in caso di disaccordo tra la Commissione e il legislatore, la Commissione deve potere, a seconda dei casi e tenendo conto delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, presentare una proposta di atto conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, ovvero approvare il proposto progetto di misure corredato di un'apposita dichiarazione, oppure modificarlo o ritirarlo.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 9 bis (nuovo)
(9 bis) L'applicazione della presente decisione non pregiudica gli impegni assunti dalla Commissione nel settore della legislazione in materia di valori mobiliari, in particolare la dichiarazione solenne fatta dalla Commissione dinanzi al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 e la lettera del 2 ottobre 2001 indirizzata dal Commissario competente per il mercato interno alla presidenza della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 3 (Decisione 1999/468/CE)
2.  All'articolo 4, paragrafo 3, le parole "fatto salvo l'articolo 8" sono soppresse.
2.  All'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 3, le parole "fatto salvo l'articolo 8" sono soppresse.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (NUOVO)
Articolo 5, paragrafo 6, comma 1 (Decisione 1999/468/CE)
3 bis. All'articolo 5, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
"6 Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta."
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 5 bis, paragrafo 5 (Decisione 1999/468/CE)
5.  Se il Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, o il Consiglio, alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del Trattato, formulano entro un termine di un mese a decorrere dall'invio del progetto definitivo della Commissione, eventualmente prorogato di un mese supplementare, obiezioni nei confronti di tale progetto, la Commissione ritira il suo progetto e presenta una proposta di atto conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, ovvero adotta la misura proposta modificando eventualmente il suo progetto per tener conto delle obiezioni formulate.
5.  Se il Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, o il Consiglio, alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del Trattato, formulano entro un termine di un mese a decorrere dall'invio del progetto definitivo della Commissione, eventualmente prorogato di un mese supplementare, obiezioni nei confronti di tale progetto, la Commissione, tenendo conto delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, presenta una proposta di atto conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, ovvero adotta il proposto progetto di misure corredato di un'apposita dichiarazione, oppure lo modifica o lo ritira.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 5 bis, paragrafo 6 (Decisione 1999/468/CE)
6.  Nel caso in cui, per motivi di particolare urgenza, i termini della procedura di regolamentazione non possono essere rispettati, la Commissione può adottare le misure d'esecuzione dopo aver ottenuto il parere del Comitato di regolamentazione conformemente al paragrafo 2 e le comunica immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Entro un termine di un mese a decorrere da tale comunicazione, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, o il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, possono formulare le loro obiezioni. In questo caso, la Commissione può sia ritirare la misura adottata e presentare una proposta di atto ai termini della procedura dell'articolo 251 del Trattato, sia mantenere la misura, eventualmente modificandola, per tener conto delle obiezioni formulate.
6.  Nel caso in cui, per motivi di particolare urgenza, i termini della procedura di regolamentazione non possono essere rispettati, la Commissione può adottare le misure d'esecuzione dopo aver ottenuto il parere del Comitato di regolamentazione conformemente al paragrafo 2 e le comunica immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Entro un termine di un mese a decorrere da tale comunicazione, che può essere prorogato di un ulteriore mese se il Parlamento europeo o il Consiglio ne fanno richiesta, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, o il Consiglio, deliberando alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, possono formulare le loro obiezioni. In questo caso la Commissione, tenendo conto delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, presenta una proposta di atto ai termini della procedura dell'articolo 251 del Trattato, provvisoriamente mantenendo o ritirando le misure adottate, oppure mantiene le misure corredate di un'apposita dichiarazione, ovvero le modifica o le ritira definitivamente.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 4bis (NUOVO)
Articolo 6, lettera a) (Decisione 1999/468/CE)
4 bis. L'articolo 6, lettera a) è modificato come segue:
"a) la Commissione notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA c)
Articolo 7, paragrafo 5 (Decisione 1999/468/CE)
5.  I riferimenti di tutti i documenti inviati al Parlamento europeo in applicazione del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro costituito a tal fine dalla Commissione.
5.  Tutti i documenti inviati al Parlamento europeo in applicazione del paragrafo 3 sono iscritti in un registro costituito a tal fine dalla Commissione nel 2003, che è disponibile su Internet.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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