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 Indice 
Testi approvati
Giovedì 5 giugno 2003 - Strasburgo
Sostanze che riducono lo strato di ozono ***I
 Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti
 Prodotti di origine animale destinati al consumo umano ***I
 Aromatizzanti di affumicatura ***I
 Regimi di sostegno *
 Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG *
 Cereali (OCM) *
 OCM nel settore dei foraggi essiccati *
 Organizzazione comune del mercato del riso *
 Latte e prodotti lattiero-caseari *
 Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *
 Multifunzionalità e riforma della PAC
 Riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale
 Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea
 Elezioni in Nigeria
 Metodo aperto di coordinamento
 Metodo aperto di coordinamento
 Donne e sport
 Cancro al seno
 Situazione in Indonesia, in particolare nella provincia di Aceh
 Birmania
 Zimbabwe
 Violazioni del diritto comunitario (rapporti con gli autori di denunce)
 Lotta contro la pirateria e la contraffazione nell'UE allargata

Sostanze che riducono lo strato di ozono ***I
PDF 244kWORD 52k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (COM(2002) 642 – C5&nbhy;0554/2002 – 2002/0268(COD))
P5_TA(2003)0252A5-0179/2003

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 642)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0554/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0179/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentare nuovamente la proposta al Parlamento qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, per quanto concerne il controllo dell'halon esportato per usi critici, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano

P5_TC1-COD(2002)0268


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

considerando quanto segue:

(1)  Nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (6), è emersa una serie di problemi che vanno affrontati apportando modifiche a tale regolamento. Tali problemi, relativi ad un'efficace e sicura attuazione di tale regolamento, sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato di gestione di tale regolamento. Il presente regolamento riguarda quattro modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000.

(2)  Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000 la Commissione è incaricata di riesaminare ogni anno gli usi critici di halon elencati nell'allegato VII di tale regolamento. Tuttavia, detto regolamento non prevede che in sede di riesame siano fissati termini per la graduale eliminazione degli usi critici in seguito all'individuazione e all'introduzione di opportune alternative. La prima modifica a detto regolamento prevede la possibilità di stabilire termini entro i quali deve essere ridotto l'impiego degli halon per usi critici, tenuto conto della disponibilità di alternative o di tecnologie tecnicamente ed economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario, in sede di revisione dell'allegato VII di tale regolamento. Ciò dovrebbe assicurare che si compiano progressi nel ridurre i quantitativi di halon impiegati per usi critici e accelerare così il ripristino dello strato di ozono.

(3)  La seconda modifica riguarda le esportazioni di halon per gli usi critici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Dal 1º gennaio 2004 tale regolamento consentirà che soltanto l'halon impiegato per gli scopi elencati nel suo allegato VII resti in uso per l'estinzione degli incendi nella Comunità europea. Detti usi sono ritenuti "critici" in quanto attualmente privi di alternative tecnicamente ed economicamente praticabili. Qualunque attrezzatura contenente halon diversa da quelle elencate nell'allegato VII è quindi ritenuta non critica. Tutti gli impianti in cui l'halon è impiegato per usi non critici dovrebbero essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e l'halon estratto dovrebbe poter essere immagazzinato per usi critici, esportato da impianti di immagazzinamento per usi critici oppure distrutto.

(4)  L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 autorizza "l'esportazione di prodotti e di apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII". Tale articolo dovrebbe essere modificato in modo da consentire l'esportazione di halon sfuso per usi critici entro il 31 dicembre 2009 ove esso sia ottenuto da halon recuperato, riciclato o rigenerato che provenga da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente. Dovrebbe essere previsto un riesame delle esportazioni di halon sfuso per usi critici al fine di vietarne, se del caso, l'esportazione prima del 31 dicembre 2009. Dovrebbero essere vietate le esportazioni di halon per usi critici dopo il 31 dicembre 2003 se l'halon non proviene da impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.

(5)  La competenza ad autorizzare le esportazioni di halon esportato all'interno di prodotti e attrezzature per usi critici dovrebbe spettare alla Commissione. Quest'ultima dovrebbe autorizzare tali esportazioni soltanto allorché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia verificato che le esportazioni sono destinate ad uno o più degli usi critici specifici elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000. Inoltre l'esportatore dovrebbe essere tenuto a notificare le esportazioni effettive alla fine dell'anno.

(6)  Gli Stati membri dovrebbero notificare annualmente le sostanze controllate, compreso l'halon, che sono state recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte. Attualmente il regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede che la notifica abbia luogo entro il 31 dicembre 2001, anziché annualmente, laddove in futuro le notifiche annuali sarebbero importanti per determinare i progressi compiuti, soprattutto per quanto riguarda la distruzione di halon che è in eccedenza rispetto alle norme relative agli usi critici.

(7)  La terza modifica riguarda l'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate. L'esportazione di sostanze controllate o di prodotti contenenti sostanze controllate dovrebbe essere vietata. Tale divieto favorirà il recupero e la distruzione di tali sostanze controllate in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2037/2000. L'obiettivo principale è porre fine alla crescita delle esportazioni verso i paesi in via di sviluppo di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate, in particolare di frigoriferi e congelatori domestici e schiume isolanti ad uso edile, contenenti CFC. In mancanza di adeguati impianti di distruzione nei paesi in via di sviluppo, i CFC finiranno nell'atmosfera, danneggiando lo strato di ozono. Inoltre, i paesi in via di sviluppo stanno iniziando ad eliminare gradualmente i CFC e molti di essi hanno già dichiarato di non voler ricevere prodotti e apparecchiature di seconda mano contenenti CFC.

(8)  Il regolamento (CE) n. 2037/2000 si applica non soltanto alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, ma anche a tutti i prodotti e apparecchiature contenenti schiume isolanti o schiume a pelle integrale prodotte mediante CFC. Ciò potrebbe implicare, ad esempio, l'impossibilità di esportare dalla Comunità europea gli aeromobili o i veicoli di seconda mano contenenti schiume isolanti rigide o a pelle integrale prodotte mediante CFC. Poiché detto regolamento intendeva vietare le esportazioni di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria usate contenenti CFC e non altri prodotti e apparecchiature contenenti schiume prodotte mediante CFC, è opportuno modificare tale regolamento per escludere prodotti contenenti CFC che non rientrano nel campo di applicazione.

(9)  La quarta modifica riguarda le disposizioni sulle nuove sostanze quali definite nell'articolo 22 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2037/2000. Tale regolamento non garantisce per la nuova sostanza indicata nell'allegato II – bromoclorometano – lo stesso livello di controllo previsto per le altre sostanze controllate, cosicché la Comunità europea attualmente non si conforma pienamente a tutti gli obblighi che le incombono in virtù del protocollo di Montreal. Per porre rimedio a tale situazione occorre che disposizioni applicabili alle sostanze controllate siano applicate anche al bromoclorometano.

(10)  Le modifiche al regolamento (CE) n. 2037/2000 sono del tutto in linea con i suoi obiettivi ambientali che comprendono ulteriori misure di protezione dello strato di ozono, ove possibile, la riduzione della produzione globale di sostanze che riducono lo strato di ozono, la promozione di prassi sicure per il trasporto di siffatte sostanze, la garanzia di un monitoraggio obbligatorio di qualsiasi esportazione, fornendo, ove necessario, chiarimenti giuridici,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è così modificato:

1)  All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"

Il presente regolamento si applica alla produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, bromuro di metile, idrobromofluorocarburi, idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano. Esso si applica inoltre alla comunicazione dei dati relativi a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze.

"

2)  L'articolo 2 è modificato come segue:

   a) il quarto trattino è sostituito dal seguente:"
   "sostanze controllate", i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, soli o in miscela; vergini, recuperati, riciclati o rigenerati. Questa definizione non comprende le sostanze controllate contenute in un manufatto, tranne nel caso si tratti del contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, o le quantità trascurabili di sostanze controllate originate da una produzione collaterale o involontaria durante un processo di fabbricazione, da una materia prima che non abbia reagito o dal loro uso come agenti di fabbricazione che siano presenti in tracce come impurezze in sostanze chimiche o che siano emesse durante la fabbricazione o la manipolazione di un prodotto,
"
   b) dopo l'undicesimo trattino è inserito il seguente trattino:"
   "bromoclorometano", la sostanza controllata indicata nel gruppo IX dell'allegato I
"

3)  All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"
   g) bromoclorometano
"

4)  L'articolo 4 è modificato come segue:

   a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:"
   g) bromoclorometano
"
   b) al paragrafo 4, il punto iv) è sostituito dal seguente:
  

Il paragrafo 1, lettera c), non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di halon recuperati, riciclati o rigenerati in sistemi di protezione antincendio esistenti fino al 31 dicembre 2002 e all'immissione sul mercato e all'uso di halon per usi critici conformemente all'allegato VII. Le autorità competenti degli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione le quantità di halon utilizzate per gli usi critici, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e le attività in corso per individuare ed utilizzare alternative appropriate. Ogni anno la Commissione riesamina l'elenco degli usi critici di cui all'allegato VII e, se necessario, adotta modifiche e, ove opportuno, un calendario per la loro eliminazione graduale, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative sia tecnicamente che economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

   c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:"
6.  L'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano sono vietate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l'uso della rispettiva sostanza controllata è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma o è elencato nell'allegato VII. I prodotti e le apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del presente regolamento non sono soggetti a questo divieto."

5)  All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.  L'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate sono soggetti alla presentazione di una licenza di importazione. Le licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica del rispetto degli articoli 6, 7, 8 e 13. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale le sostanze saranno importate. A tal fine, ciascuno Stato membro designa la propria autorità competente. Le sostanze controllate dei gruppi I, II, III, IV, V e IX elencate nell'allegato I, non sono importate per il perfezionamento attivo.

"

6)  L'articolo 11, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)   la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

"

1.  Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamenti alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano o di prodotti e apparecchiature, diversi dagli effetti personali, che contengono queste sostanze o che continuano a funzionare solo se alimentati con tali sostanze. Il divieto non si applica alle esportazioni di:

"

b)   la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"
   d) recuperato, riciclato e rigenerato, immagazzinato per usi critici in impianti autorizzati o gestiti dall'autorità competente per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII entro il 31 dicembre 2009, e prodotti e apparecchiature contenenti halon per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII. Entro il 1º gennaio 2005, la Commissione avvierà un riesame delle esportazioni di tale halon recuperato, riciclato e rigenerato per usi critici, e, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, adotterà, se del caso, una decisione per vietare tali esportazioni prima del 31 dicembre 2009;
"

c)   è aggiunta la seguente lettera:

"
  g) prodotti e apparecchiature usati, contenenti schiume isolanti rigide o schiume a pelle integrale prodotte con clorofluorocarburi . Tale deroga non si applica a:
   - apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria;
   - apparecchiature e prodotti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria che contengono clorofluorocarburi utilizzati quali refrigeranti, o che continuano a funzionare solo se alimentati con clorofluorocarburi, utilizzati quali refrigeranti, in altri impianti e prodotti;
   - schiume e prodotti per l'isolamento degli edifici.
"

7)  All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:

"

4.  A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono vietate le esportazioni dalla Comunità di halon per usi critici non proveniente da impianti di immagazzinamento autorizzati o gestiti dall'autorità competente per immagazzinare halon per usi critici.

"

8)  All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.  Le esportazioni dalla Comunità di sostanze controllate sono soggette ad autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione alle imprese per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11. Le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione ad esportare halon quale sostanza controllata figurano nel paragrafo 4. La Commissione invia copia di ogni autorizzazione all'esportazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

"

9)  All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo:

"

4.  Sono soggette ad autorizzazione le esportazioni dalla Comunità di halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon, per soddisfare gli usi critici di cui all'allegato VII per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2004 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Commissione all'esportatore previa verifica dell'osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Nella domanda di autorizzazione all'esportazione figurano:

   il nome e l'indirizzo dell'esportatore;
   una descrizione commerciale dell'esportazione;
   la quantità totale di halon;
   il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;
   una dichiarazione secondo cui l'halon deve essere esportato per un uso critico specifico di cui all'allegato VII;
   qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria dall'autorità competente.

"

10)  All'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"

6.  Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001, e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, i sistemi istituiti per promuovere il recupero delle sostanze controllate usate, inclusi gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

"

11)  L'articolo 19 è modificato come segue:

a)  È inserito il seguente paragrafo:

"

4 bis. Anteriormente al 31 marzo di ogni anno l'esportatore comunica alla Commissione, inviandone copia all'autorità competente dello Stato membro interessato, i dati forniti da ogni richiedente in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

"

b)  Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"

6.  La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis, per ottemperare al protocollo o per migliorare l'attuazione concreta di tali prescrizioni.

"

12)  Nell'allegato I, dopo il gruppo VIII, sono aggiunti i seguenti termini:

Nella colonna intitolata "Gruppo" sono inseriti i termini "Gruppo IX", nella colonna intitolata "Sostanza" è inserita la dicitura "CH2BrCl (halon 1011 bromoclorometano)" e nella colonna "Potenziale di riduzione dell'ozono" è inserito il numero "0,12";

13)  L'allegato II è soppresso .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.
(2) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 297.
(3) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 27.
(4) GU C ...
(5) Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...
(6) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2003/160/CE della Commissione (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29).


Partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti
PDF 135kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su un quadro per la promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (COM(2002) 364 - 2002/2243(INI))
P5_TA(2003)0253A5-0150/2003

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione (COM(2002) 364 - C5-0527/2002),

–   vista la prima relazione della Commissione sulla promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri - PEPPER I(1),

–   vista la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa)(2),

–   visto il suo parere del 9 aprile 1992 sulla proposta della Commissione al Consiglio relativo a una raccomandazione concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa)(3),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1998 sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II - La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri (COM(1996) 697)(4),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale, del 26 febbraio 2003,

–   visto il documento di lavoro del Segretariato generale del Parlamento europeo sulla partecipazione agli utili e la partecipazione azionaria dei lavoratori subordinati, che offre una panoramica dei problemi e della situazione attuale ("Employee participation in profit and ownership: A rewiew of the issues and evidence")(5),

–   viste le pubblicazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro sul tema della partecipazione finanziaria dei lavoratori(6),

–   visti l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 163 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5&nbhy;0150/2003),

A.   considerando che il ricorso alla partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti rimane globalmente limitato, in particolare l'azionariato dei dipendenti, malgrado le disposizioni legislative o le iniziative adottate in più Stati membri sulla scorta delle relazioni PEPPER,

B.   considerando che la partecipazione finanziaria dei dipendenti è assai poco sviluppata nei paesi dell'Europa centro-orientale e si scontra con un certo numero di ostacoli specifici di cui occorre tener conto,

C.   considerando le divergenze esistenti tra i vari paesi per quanto riguarda la diffusione della partecipazione finanziaria, come pure la grande diversità tra i regimi esistenti di partecipazione finanziaria dei dipendenti, non soltanto tra i vari Stati membri, ma anche al loro interno,

D.   considerando che non è necessario e nemmeno auspicabile o praticabile armonizzare pienamente le disposizioni relative ai regimi di partecipazione finanziaria, poiché ciò potrebbe ostacolare la flessibilità delle politiche nazionali, ma che è tuttavia necessario comparare e coordinare le prassi attuali mediante il raggiungimento e lo sviluppo di principi comuni (da concordarsi) e l'esame degli aspetti fiscali e di sicurezza sociale,

E.   considerando che attraverso la partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale viene incrementata la quota di capitale proprio, il che consente un più facile accesso al capitale di prestito (Basilea II), e che entrambi i fattori aumentano la capacità di investimento delle imprese,

F.   considerando che studi ed esempi concreti dimostrano che la partecipazione finanziaria dei dipendenti, se correttamente attuata, favorisce non soltanto la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma può anche al tempo stesso incoraggiare la partecipazione dei lavoratori, migliorare la qualità dell'occupazione e contribuire a una maggiore coesione sociale,

G.   considerando che nell'Unione europea esistono numerose forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa, per le quali non esiste ancora un quadro giuridico a livello europeo,

H.   considerando che negli Stati membri dell'Unione europea i modelli di partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale dell'impresa sono disciplinati in modo estremamente diverso; considerando che la politica francese in materia di partecipazione rappresenta in particolare un valido esempio delle possibilità offerte dalla partecipazione finanziaria dal punto di vista della politica dell'occupazione,

I.   considerando che in quasi nessuno dei paesi candidati esistono condizioni quadro giuridiche o fiscali per la partecipazione dei lavoratori,

J.   considerando che la partecipazione finanziaria può contribuire a una maggiore responsabilità sociale delle imprese,

1.   ritiene che la partecipazione finanziaria dei lavoratori all'impresa costituisca una delle basi per la realizzazione del modello sociale europeo;

2.   si compiace per l'obiettivo generale della comunicazione di rafforzare, negli Stati membri e nell'Unione europea, la partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale dell'impresa, nonché per l'intenzione di presentare proposte al riguardo entro il 2004; conferma in proposito i suoi precedenti pareri sulla partecipazione agli utili e al capitale azionario;

3.   ritiene che la proposta della Commissione sia suscettibile di avere conseguenze dirette, in particolare quella dell'aumento dell'occupazione nel quadro degli obiettivi di Lisbona; osserva che si possono rilevare esperienze positive di regimi di partecipazione finanziaria sia all'interno sia all'esterno dell'Unione europea, quantunque sinora nell'UE l'uso di tali regimi non sia diffuso tra le PMI ma essenzialmente connesso ad aziende di dimensioni cospicue;

4.   sostiene le proposte presentate nella comunicazione e chiede un migliore riconoscimento reciproco dei diversi regimi nazionali;

5.   considera che, ai fini del funzionamento di un modello di partecipazione finanziaria, sono imprescindibili i principi elencati in appresso:

   i) base volontaria – coinvolgimento di tutti i lavoratori nell'offerta di partecipazione del datore di lavoro, senza alcuna discriminazione, e garantendo in particolare il coinvolgimento dei lavoratori part-time e delle donne;
   ii) chiarezza, trasparenza e semplicità del modello in funzione della situazione aziendale, imprenditoriale ed economica;
   iii) esclusione, ove possibile, di rischi eccessivi per i lavoratori;
   iv) ove possibile, prevenzione delle ripercussioni procicliche sull'economia nazionale degli Stati membri, per esempio in caso di eccessivo aumento dei redditi e dei capitali dei lavoratori in periodo di congiuntura economica favorevole oppure di perdite "doppie" in caso di evoluzione economica negativa;
   v) compatibilità con la mobilità dei lavoratori;

6.   appoggia l'intenzione della Commissione di incentivare maggiormente i progetti per la promozione della partecipazione finanziaria nel quadro del bilancio comunitario e rammenta la sua richiesta di attuare un programma specifico, corredato di un congruo finanziamento, volto a promuovere gli scambi di informazioni e delle migliori prassi nonché a prevedere una formazione delle parti sociali per quanto riguarda i regimi PEPPER;

7.   sottolinea che si deve effettuare una chiara distinzione tra regimi che offrono ai lavoratori redditi aggiuntivi correlati ai risultati dell'impresa (profit-sharing) e quelli che prevedono la partecipazione dei lavoratori ai beni dell'impresa (compresa la proprietà condivisa tra i lavoratori oppure le opzioni sulle azioni);

8.   prende atto che finora la Commissione ha raccomandato e descritto soprattutto forme di partecipazione dei lavoratori agli utili e al capitale garantite mediante valori mobiliari, ad esempio le azioni (compreso l'azionariato dei dipendenti), le obbligazioni, le obbligazioni convertibili e le opzioni di conversione di obbligazioni in azioni; prende atto con preoccupazione del fatto che la Commissione non ha esaminato altre possibilità con la dovuta attenzione;

9.   richiama l'attenzione sul fatto che, ai fini dell'attuazione di una politica di ampia diffusione della proprietà, è prioritaria un'opera di convincimento presso le parti sociali, i datori di lavoro, i lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori; esige in tale contesto anche la promozione di reti di imprese basate sul modello associativo che prevedono una partecipazione finanziaria;

10.   reputa necessario prestare attenzione al ruolo della donna nelle varie forme di partecipazione e promuovere una rappresentanza equilibrata tra donne e uomini negli organismi delle parti sociali, segnatamente nelle strutture imprenditoriali e nelle organizzazioni dei lavoratori che optano per la partecipazione finanziaria;

11.   sottolinea che è necessario prendere in considerazione le gravi obiezioni mosse dalle parti e ritiene pertanto importante tener conto delle preoccupazioni e dei timori dei lavoratori e dei sindacati, evitando che le contrattazioni collettive sull'aumento della retribuzione netta vengano fatte coincidere con i negoziati sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori; occorre partire dal presupposto che la partecipazione dei lavoratori rappresenta sempre un elemento aggiuntivo e non dovrebbe sostituire la retribuzione di base o elementi retributivi come le regolamentazioni in materia di pensioni o i normali aumenti di stipendio;

12.   si attende che la base di tali modelli di partecipazione finanziaria possa essere creata anche mediante contrattazioni salariali collettive;

13.   osserva che la partecipazione finanziaria, oltre ad offrire opportunità, presenta anche rischi e difficoltà, nella fattispecie:

   i) il duplice rischio rappresentato per i lavoratori dipendenti dalla partecipazione al capitale aziendale, in quanto in caso di insolvenza dell'impresa perderebbero il posto di lavoro e la quota di partecipazione;
   ii) ostacoli di tipo organizzativo o di altro genere, ad esempio ostacoli relativi alla fiscalità, alla previdenza sociale o al diritto del lavoro, nel caso delle imprese transnazionali;
   iii) difficoltà quanto all'attuazione della partecipazione finanziaria dei lavoratori nelle PMI;

14.   invita pertanto le parti sociali, gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e gli altri soggetti a sviluppare e ottimizzare strategie per evitare tali rischi;

15.   insiste affinché i lavoratori che hanno investito il loro denaro in una partecipazione di capitali beneficino almeno dei medesimi diritti che sono riconosciuti a qualsiasi detentore di capitali, particolarmente nei casi in cui i lavoratori non possono disporre liberamente dei loro investimenti;

16.   reputa che l'affermazione della Commissione secondo cui l'applicazione del sistema di partecipazione finanziaria contribuirà all'aumento dell'occupazione debba essere ulteriormente analizzata e valutata, tenendo in particolare considerazione le PMI;

17.   sottolinea che le PMI affrontano particolari difficoltà riguardo all'applicazione del sistema di partecipazione dei lavoratori e che i costi ed i problemi amministrativi connessi possono essere considerati proibitivi;

18.   raccomanda agli Stati membri di promuovere anche modelli di partecipazione attuabili in seno alle piccole e medie imprese, come la partecipazione tacita, e sollecita la realizzazione di uno studio comunitario su altri certificati di partecipazione, già esistenti o da creare negli Stati membri, che siano adeguati alle esigenze delle PMI; chiede altresì che vengano istituiti organi di consulenza quali uffici informazioni presso le amministrazioni regionali o presso le strutture regionali in cui sono rappresentati gli attori dei patti per il lavoro;

19.   chiede altresì alla Commissione di esaminare le condizioni e le modalità per un'estensione dei regimi PEPPER ai settori pubblici e non commerciali;

20.   propone alternative d'investimento extra-aziendali per la partecipazione agli utili destinati all'investimento, qualora nel caso delle PMI non siano possibili soluzioni aziendali interne, così da poter raccogliere le quote di partecipazione agli utili dei lavoratori, destinate all'investimento ma non investite nella PMI in questione, e convogliarle nuovamente verso il settore delle piccole imprese per finanziare posti di lavoro a condizioni interessanti; raccomanda a questo proposito un maggiore ricorso alle soluzioni seguenti:

   i) società d'investimento per le piccole e medie imprese;
   ii) società di partecipazione d'impresa che non raccolgono capitali in un fondo bensì li procurano mediante l'emissione di azioni (anche destinate ai lavoratori);
   iii) fondi fiduciari concepiti in funzione del fabbisogno di capitale delle PMI come i piani ESOP "Employee Stock Ownership Plans" o i fondi ESOT "Employee Stock Ownership Trusts" per l'azionariato dei dipendenti, sul modello della Gran Bretagna e dell'Irlanda, nonché società per la promozione dell'economia;

21.   ribadisce la sua convinzione che conviene privilegiare, per quanto riguarda gli aiuti degli Stati membri, le partecipazioni finanziarie destinate al finanziamento di posti di lavoro, rispetto alle partecipazioni agli utili versate direttamente ai lavoratori;

22.   sostiene, oltre agli incentivi fiscali, anche premi di risparmio per la formazione effettiva di capitale, dal momento che questi si rivelano più convenienti per i lavoratori sottoposti a tassi di imposizione poco elevati o nulli e poichè i premi possono essere armonizzati più facilmente ai modelli internazionali di partecipazione finanziaria rispetto alle agevolazioni fiscali o previdenziali;

23.   chiede l'energica promozione di soluzioni e plaude alle iniziative della Commissione europea, come la creazione di un gruppo di lavoro di esperti indipendenti che, per quanto riguarda gli ostacoli transnazionali, dovrebbero pronunciarsi soprattutto sui punti seguenti:

   i) la diversa tassazione delle quote di partecipazione e dei redditi da capitale negli Stati membri (doppia tassazione) e il momento più adeguato in cui procedere alla tassazione delle opzioni azionarie (esercizio del diritto di opzione); inoltre una tassazione che abbia luogo solo al momento della vendita dell'azione acquisita tramite esercizio dell'opzione;
   ii) le differenze nei contributi previdenziali per i redditi da partecipazioni finanziarie e i benefici patrimoniali accessori;
   iii) i problemi giuridici posti dalle differenze esistenti quanto ai titoli e ai prospetti da pubblicare per l'ammissione in borsa, nonché al diritto del lavoro e alle disposizioni sociali negli Stati membri;
   iv) i vincoli temporali per la cessione di quote di partecipazione dei lavoratori;
   v) le differenze culturali all'interno degli Stati membri in materia di modello associativo;
   vi) il problema della "sensibilizzazione" dei paesi candidati al tema della partecipazione dei lavoratori;

24.   ribadisce la sua richiesta alla Commissione di creare un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle parti sociali, membri del Parlamento europeo, esperti, rappresentanti di associazioni di azionisti-lavoratori dipendenti, nonché rappresentanti di reti di aziende che applicano regimi di partecipazione finanziaria, incaricato di monitorare l'attuazione delle azioni proposte nella Comunicazione per il periodo 2002-2004 e di esaminare le iniziative future che risultano necessarie;

25.   è del parere che i recenti sviluppi sul mercato globale richiedano una chiara distinzione tra partecipazione finanziaria e regimi di pensione, con disposizioni forti a protezione dei diritti a pensione acquisiti dai lavoratori, da inserire nei principi guida;

26.   chiede, soprattutto per le PMI, una protezione in caso di fallimento dei dipendenti che detengono partecipazioni finanziarie, quanto meno per la durata del periodo di conservazione delle quote, ad esempio mediante polizze contro il rischio di insolvenza e/o garanzie bancarie; auspica che i modelli di partecipazione dei dipendenti abbinati a piani pensionistici prevedano adeguate garanzie per i lavoratori e la ripartizione del rischio su diversi investimenti, qualora essi siano extra-aziendali;

27.   ritiene che, con riferimento agli aiuti, i regimi di partecipazione al capitale produttivo, la formazione di capitale per la contribuzione a regimi pensionistici professionali e per piani di pensionamenti individuali e la formazione di capitale da parte del lavoratore rappresentata dalla proprietà della casa in cui vive non debbano escludersi a vicenda;

28.   auspica che i regimi di partecipazione finanziaria comportino un miglioramento della coesione sociale e della produttività, così come la creazione di nuovi posti di lavoro;

29.   segnala l'intenzione della Commissione di eseguire una serie di studi sulla sua proposta concernente il sistema di partecipazione dei lavoratori dipendenti e la invita a sostenere le ricerche che, fra l'altro, saranno incentrate sulle conseguenze del sistema per quanto riguarda il successo dell'impresa, la produttività, la competitività e l'occupazione;

30.   parte dal presupposto che la creazione di valore per un'impresa si basa sull'interazione fra tutti i fattori di produzione; chiede pertanto che le opzioni azionarie non siano previste esclusivamente per i quadri direttivi ed esige che si verifichi l'opportunità di offrire diritti d'opzione a tutti i dipendenti e quali modalità siano le migliori, esaminando inoltre quali possibilità e certificati di partecipazione esistenti o da istituire permettano ai dipendenti di partecipare alla crescita e alle riserve palesi e occulte, senza esporli a inaccettabili rischi sui mercati mondiali dei capitali (ad esempio mediante diritti di godimento);

31.   chiede che sia esplorata una strategia per il futuro intesa a offrire strutture associative rafforzate per quanto riguarda i modelli di partecipazione finanziaria, prendendo in considerazione le seguenti possibilità:

   i) raggruppamento dei diritti dei dipendenti azionisti in associazioni dei dipendenti azionisti, ovvero miglioramento della rappresentanza di tali azionisti negli organi direttivi delle società per azioni (come già avviene in Francia);
   ii) istituzione di comitati di compartecipazione, soprattutto per le imprese con partecipazione dei dipendenti che non siano società per azioni, nonché diritti minimi di codecisione per i dipendenti che detengono quote del capitale aziendale;
   iii) istituzione di fondazioni dei lavoratori che fungano per essi da azionisti; quali persone giuridiche di diritto proprio esse possono altresì garantire l'effettuazione di pagamenti uniformi ai lavoratori al momento della distribuzione dei profitti, a prescindere dalle fluttuazioni di breve termine nelle prestazioni aziendali o negli sviluppi economici;
   iv) complemento della direttiva sul comitato aziendale europeo e della normativa sulla società per azioni europea (possibilità di emettere azioni destinate ai dipendenti mediante aumenti di capitale autorizzati o condizionati), in conformità delle proposte del Parlamento europeo;
   v) creazione di un diritto d'impresa che armonizzi tra loro coproprietà e partecipazione alla gestione; inserimento dei sistemi di partecipazione finanziaria in un contesto d'imprenditorialità partecipativa fondata sul partenariato;

32.   reputa particolarmente importante promuovere la formazione sindacale e gestionale nelle realtà di imprese ove si attui la partecipazione finanziaria dei lavoratori - prestando anche attenzione alla tematica delle pari opportunità;

33.   avverte tuttavia che i diritti di codecisione sulla base di una partecipazione finanziaria non potranno mai rappresentare un motivo per non applicare o per considerare meno importanti i normali diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, per i quali esistono requisiti normativi minimi a livello comunitario e nazionale;

34.   invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo, entro la fine del 2004, studi sui temi sollevati nella presente risoluzione, inclusa l'analisi dell'opportunità di istituire in seno alla Fondazione europea sopracitata un osservatorio europeo per la partecipazione finanziaria;

35.   sottolinea che particolare attenzione va riservata ai nuovi Stati membri in cui la partecipazione finanziaria si è poco sviluppata e manche un adeguato quadro giuridico o fiscale,

36.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale nonché alle parti sociali europee e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) Pubblicata nell'allegato 3/91 dell'opuscolo "Europa sociale".
(2) GU L 245 del 26.8.1992, pag. 53.
(3) GU C 125 del 18.5.1992, pag. 241.
(4) GU C 34 del 2.2.1998, pag. 151.
(5) (documento disponibile solo in francese, inglese e tedesco). Rif.: SOCI 109, Direzione generale degli Studi, Parlamento europeo, Lussemburgo, 2003.
(6) "Employee share ownership and profit sharing in the European Union" e "Recent trends in employee financial participation in the European Union", Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, Dublino, 2001.


Prodotti di origine animale destinati al consumo umano ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (COM(2002) 377 – C5&nbhy;0340/2002 – 2002/0141(COD))
P5_TA(2003)0254A5-0156/2003

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 377)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0340/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A5&nbhy;0156/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

P5_TC1-COD(2002)0141


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sull'igiene dei prodotti alimentari](6) stabilisce norme igieniche generali applicabili a tutti gli alimenti, mentre il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale](7) contiene norme igieniche specifiche applicabili agli alimenti di origine animale.

(2)  Il regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi](8) stabilisce norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti.

(3)  Oltre alle norme generali relative all'esecuzione di controlli ufficiali sugli alimenti, occorre stabilire norme specifiche per i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, al fine di tener conto degli aspetti specifici legati a tali prodotti.

(4)  I controlli ufficiali sui prodotti di origine animale devono riguardare tutti gli aspetti importanti per la tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali. Detti controlli devono basarsi sulle più recenti informazioni disponibili e pertanto essere adeguati man mano che si rendono disponibili nuove informazioni pertinenti.

(5)  La legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti deve poggiare su una base scientifica solida e verificabile. A tal fine, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare dev'essere consultata regolarmente per assicurare che i pareri scientifici siano aggiornati, indipendenti e correttamente valutati.

(6)  La natura e intensità dei controlli ufficiali dev'essere basata su una valutazione dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali macellati, nonché del tipo di procedimento e dell'operatore del settore alimentare interessato. I controlli ufficiali tengono conto delle disposizioni flessibili per le imprese artigianali nonché per le piccole e medie imprese contenute nel regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e nel regolamento (CE) n. ..../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Tale flessibilità non deve comportare alcuna limitazione dell'igiene.

(7)  E' opportuno che gli investimenti effettuati dai produttori e dagli operatori che forniscono migliori prestazioni nel campo della sicurezza alimentare e comportano minori rischi siano ricompensati con minori costi di ispezione.

(8)  I controlli ufficiali sulla produzione di carne devono svolgersi in modo da garantire che le norme igieniche siano rispettate in modo costante e che i criteri e gli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria siano osservati dalle imprese del settore alimentare. I controlli ufficiali consistono in verifiche (audit) delle attività degli operatori del settore alimentare, in attività di ispezione e in verifiche dei controlli effettuati dagli operatori del settore.

(9)  I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca devono essere differenziati a seconda delle varie specie in questione e devono essere effettuati per accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi vivi devono anche riguardare le zone di stabulazione e produzione dei molluschi bivalvi, nonché il prodotto finale.

(10)  Inoltre, i controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono essere effettuati in modo da accertare il rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dalla legislazione comunitaria. I controlli ufficiali sulla produzione di latte e prodotti lattiero-caseari devono fra l'altro riguardare gli stabilimenti di produzione, il latte crudo al momento della sua raccolta e i prodotti lattiero-caseari trasformati.

(11)  Le disposizioni di applicazione degli allegati del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Esso si applica in integrazione del regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi] e del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(10).

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività e alle persone alle quali si applicano il regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e il regolamento (CE) n. ..../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

Il presente regolamento non si applica alla:

   a) produzione primaria di prodotti alimentari per uso domestico privato;
   b) preparazione di alimenti per il consumo privato;
   c) fornitura diretta di piccoli quantità di prodotti primari al consumatore finale o ai negozi e ristoranti locali; tali operazioni sono soggette alla normativa nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano come del caso le definizioni di cui ai seguenti regolamenti:

   a) regolamento (CE) n. 178/2002,
   b) regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi],
   c) regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari],
   d) regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

a)   "veterinario ufficiale" significa un veterinario qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;

b)   "ausiliario del veterinario ufficiale" o "ausiliario ufficiale" significa un collaboratore qualificato, ai sensi del presente regolamento, ad assumere tale funzione, nominato dall'autorità competente e operante sotto l'autorità e responsabilità di un veterinario ufficiale;

c)   "marchiatura sanitaria" significa un marchio applicato dal veterinario ufficiale o sotto la sua responsabilità indicante il rispetto di tutti i requisiti di cui al presente regolamento;

d)   "piccola impresa artigianale" significa una piccola impresa registrata che produce esclusivamente per un mercato locale limitato.

CAPO II

CONTROLLI UFFICIALI DEGLI STABILIMENTI COMUNITARI

Articolo 3

Autorizzazioni di stabilimenti

1.  Qualora la legislazione comunitaria richieda che gli stabilimenti siano autorizzati, l'autorità competente effettua una visita in loco. Gli stabilimenti possono essere autorizzati soltanto se se ne dimostra il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari] e del regolamento (CE) n. …/2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] nonché dei requisiti previsti dalla normativa alimentare.

Per gli stabilimenti di recente apertura, l'autorità competente emette un'autorizzazione condizionata qualora risulti da una visita in loco che tutte le norme relative alle infrastrutture e alle attrezzature sono rispettate. L'autorità competente stabilisce la durata di validità dell'autorizzazione condizionata, che non può essere prorogata.

2.  Gli stabilimenti autorizzati ricevono un numero di riconoscimento cui vanno aggiunti dei codici indicanti i tipi di prodotti d'origine animale fabbricati. Nel caso dei mercati all'ingrosso, il numero di riconoscimento può essere completato da un numero secondario indicante le unità o i raggruppamenti di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale.

3.  Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati degli stabilimenti autorizzati e dei rispettivi numeri di riconoscimento. Tutti gli Stati membri devono poter accedere a tali elenchi, per via telematica nel formato unico stabilito dalla Commissione.

Articolo 4

Principi generali dei controlli ufficiali

Gli operatori del settore alimentare prestano all'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per svolgere i controlli ufficiali. Essi provvedono in particolare a:

   consentire l'accesso agli edifici, ai locali, agli impianti e alle altre infrastrutture;
   consentire l'accesso alla documentazione e ai registri previsti ai sensi del presente regolamento o ritenuti necessari dall'autorità competente per valutare la situazione.

Articolo 5

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione di carni fresche

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e i laboratori di sezionamento siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato I.

2.  Ai sensi dell'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.1, il veterinario ufficiale effettua verifiche presso tali stabilimenti in particolare per quanto riguarda:

   a) le buone prassi igieniche
   b) le procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).

3.  Ai sensi delle disposizioni generali di cui all'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2, il veterinario ufficiale effettua controlli in tali stabilimenti in particolare per quanto riguarda:

   a) le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti,
   b) l'ispezione ante mortem,
   c) il benessere degli animali,
   d) l'ispezione sulle carni,
   e) i materiali specifici a rischio e gli altri sottoprodotti di origine animale,
   f) le prove di laboratorio.

4.  Il veterinario ufficiale adotta misure opportune, dopo aver proceduto ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente a quanto stabilito nell'Allegato I, Capitolo 1, sezione I.2.

5.  Il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari ufficiali (secondo le modalità di cui all'Allegato I, Capitolo 2, sezione I.

6.  Gli Stati membri si assicurano di disporre di personale di controllo sufficiente, affinché i controlli ufficiali possano aver luogo con la frequenza prevista all'Allegato I, Capitolo 2, sezione II.

7.  Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilimento a svolgere determinati compiti in relazione ai controlli ufficiali della produzione di carne di volatili e conigli.

8.  Gli Stati membri possono autorizzare il personale dello stabilmento a svolgere determinati compiti in relazione all'effettuazione di prelievi di campioni e all'esecuzione di analisi specifiche conformemente all'Allegato I, capitolo 2, sezione III.

9.  Gli Stati membri provvedono affinché i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali possano ottenere le necessarie qualifiche professionali e ricevere una formazione specifica ai sensi dell'Allegato I, capitolo 2, sezione IV.

Articolo 6

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione di molluschi bivalvi vivi

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di produzione di molluschi bilavi vivi siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato II.

Articolo 7

Controlli ufficiali degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato III.

Articolo 8

Controlli ufficiali degli stabilimenti di produzione o lavorazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari

Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di produzione o lavorazione del latte o dei prodotti lattiero-caseari siano sottoposti a controlli ufficiali conformemente all'Allegato IV.

Articolo 9

Sanzioni

Laddove un organismo responsabile dell'effettuazione dei controlli individui un caso di mancato rispetto delle norme in materia di igiene relative ai prodotti animali destinati al consumo umano, al responsabile sono irrogate sanzioni uniformi, identiche in tutti gli Stati membri. Se necessario esse possono assumere la forma, previa convalida del competente organismo di controllo, di una chiusura delle imprese responsabili da parte delle autorità e possono altresì prevedere la pubblicazione di un descrittivo delle violazioni rilevate.

CAPO III

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DA PAESI TERZI

Articolo 10

Disposizioni fondamentali

Le norme di cui agli allegati al presente regolamento si applicano fatte salve le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione di prodotti di origine animale di cui alla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(11).

Articolo 11

Disposizioni per la compilazione di elenchi di paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale

1.  Per garantire l'osservanza delle disposizioni generali di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. ..../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], si applicano le disposizioni del presente articolo.

2.  La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e previa ispezione comunitaria in loco, predispone elenchi dei paesi terzi, o delle parti di paesi terzi, dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale.

Nel compilare tali elenchi si tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

   a) legislazione del paese terzo;
   b) organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, poteri attribuiti a tali servizi e sorveglianza cui sono soggetti, nonché autorità di cui dispongono detti servizi per vigilare sull'effettiva osservanza della loro normativa;
   c) condizioni sanitarie di produzione, lavorazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione effettivamente applicate ai prodotti di origine animale destinati alla Comunità;
   d) garanzie che possono essere fornite dal paese terzo in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie;
   e) esperienza acquisita in materia di immissione sul mercato del prodotto proveniente dal paese terzo e risultati dei controlli effettuati sulle importazioni;
   f) risultati di ispezioni e/o verifiche comunitarie eseguite nel paese terzo e soprattutto risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti;
   g) situazione sanitaria del patrimonio zootecnico, degli altri animali domestici e della fauna selvatica del paese terzo, nonché situazione sanitaria generale del paese stesso, che potrebbe comportare pericoli per la salute pubblica nella Comunità;
   h) regolarità e rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo sull'esistenza di rischi biologici, compresa la presenza di biotossine marine nelle zone destinate alla pesca o all'acquacoltura;
   i) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi;
   j) legislazione del paese terzo in merito all'uso di sostanze e medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il divieto o l'autorizzazione del loro impiego, la loro distribuzione e la loro immissione sul mercato e le relative norme amministrative e di controllo;
   k) esistenza, applicazione e comunicazione di un programma di controllo dei residui;
   l) legislazione del paese terzo in merito alla preparazione e alla somministrazione dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la produzione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi, sia del prodotto finale.

3.  La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo, definisce per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, specifiche condizioni d'importazione tenendo conto della situazione sanitaria del paese terzo di cui trattasi.

Tali specifiche condizioni d'importazione prevedono tra l'altro:

   a) l'identificazione dell'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali dei prodotti in questione e abilitata a firmare i certificati sanitari;
  b) i dettagli relativi al certificato sanitario che deve accompagnare le partite destinate alla Comunità. Detti certificati devono:
   essere redatti almeno in una delle lingue dei paesi di spedizione e di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui si effettuano i controlli presso il posto d'ispezione frontaliero,
   accompagnare i prodotti (esemplare originale),
   essere costituiti da un unico foglio,
   essere previsti per un unico destinatario.
   essere rilasciati il giorno in cui i prodotti sono caricati ai fini della spedizione verso il paese di destin azione;
   c) l'apposizione di un bollo sanitario che identifica i prodotti di origine animale, in particolare mediante l'identificazione del paese terzo di spedizione (il nome per esteso o le sue iniziali in codice ISO) e il numero di riconoscimento, il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine.

4.  La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e ove lo ritenga necessario, stabilisce condizioni generali d'importazione per un determinato prodotto.

Articolo 12

Condizioni per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti, comprese le navi officina e le navi frigorifero

Gli stabilimenti, le navi officina o le navi frigorifero e, per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, le zone di produzione e di raccolta, sono autorizzati a spedire prodotti di origine animale verso la Comunità unicamente se inclusi in un elenco redatto e aggiornato secondo le seguenti procedure:

1)  Accordi di equivalenza

La compilazione e l'aggiornamento degli elenchi di stabilimenti sono effettuati in conformità con le disposizioni dell'accordo di equivalenza pertinente.

2)  Elenchi della Commissione

In caso di esito favorevole dei controlli effettuati dalla Commissione in loco a norma dell'articolo 11:

   a) la Commissione compila elenchi, secondo la procedura di cui all'articolo 17 e in base a una comunicazione delle autorità competenti del paese terzo;
  i) uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità; tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:
   osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità,
   sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo;
   ii) le zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi sono conformi alla normativa pertinente applicabile nella Comunità;
  iii) il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato:
   dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera,
   dall'autorità competente di un altro paese terzo, a condizione che detto paese figuri nell'elenco comunitario dei paesi terzi autorizzati ad importare prodotti della pesca nella Comunità, che i prodotti della pesca siano sbarcati regolarmente sul suo territorio e ispezionati dalle sue autorità competenti, le quali devono altresì apporre il bollo sanitario sui prodotti e rilasciare il certificato sanitario, o
   da uno Stato membro.
  b) gli elenchi approvati vengono modificati come segue:
   la Commissione informa gli Stati membri circa le modifiche proposte dal paese terzo interessato agli elenchi di stabilimenti nei cinque giorni lavorativi successivi dalla ricezione delle modifiche medesime;
   gli Stati membri dispongono di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle modifiche agli elenchi di stabilimenti di cui al punto precedente per inviare osservazioni scritte alla Commissione;
   se almeno uno Stato membro formula osservazioni scritte, la Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e iscrive la questione all'ordine del giorno della riunione successiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ai fini di una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17;
   se nessuna osservazione scritta viene fatta pervenire entro il termine di cui al secondo trattino, le modifiche agli elenchi sono considerate accettate dagli Stati membri. La Commissione ne informa gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi e le importazioni in provenienza dagli stabilimenti interessati sono autorizzate cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento di tale informazione da parte degli Stati membri;
   la Commissione pubblica gli elenchi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3)  Autorizzazione di un paese terzo a compilare e aggiornare gli elenchi di stabilimenti

L'autorità competente di un paese terzo può essere abilitata a compilare e aggiornare gli elenchi di stabilimenti, previa ispezione e/o verifica in loco effettuata dalla Commissione al fine di accertare l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 11, fatte salve le seguenti condizioni:

  a) uno stabilimento può figurare in un elenco soltanto se è ufficialmente riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo che esporta nella Comunità. Tale riconoscimento è soggetto alle seguenti condizioni:
   osservanza dei requisiti previsti dalla Comunità,
   sorveglianza dello stabilimento da parte di un servizio ispettivo ufficiale del paese terzo.

Ad ogni stabilimento è attribuito un numero di riconoscimento;

b)   il riconoscimento di navi officina e di navi frigorifero è effettuato dall'autorità competente del paese terzo di cui la nave batte bandiera;

c)   il riconoscimento delle zone di produzione e di raccolta per i molluschi bivalvi vivi è subordinato all'osservanza delle norme al riguardo applicabili nella Comunità;

d)   in caso di mancato rispetto dei requisiti comunitari, l'autorità competente deve disporre delle competenze necessarie

   a garantire l'eliminazione delle carenze entro un termine adeguato, e
   ove non sia possibile rimediare a dette carenze entro un termine adeguato o qualora sussista un rischio per la salute pubblica, a garantire la sospensione delle attività di esportazione verso la Comunità o la revoca del riconoscimento degli stabilimenti, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle zone di produzione e di raccolta dei molluschi bivalvi vivi posti sotto la sua responsabilità;

e)   un elenco aggiornato è trasmesso dall'autorità competente del paese terzo alla Commissione, la quale lo mette a disposizione delle parti interessate in un apposito sito Internet.

Solo gli stabilimenti menzionati in detto elenco possono spedire prodotti di origine animale verso la Comunità.

4)  Decisioni caso per caso

Per far fronte a situazioni particolari, e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, possono essere autorizzate importazioni in provenienza diretta da uno stabilimento di un paese terzo allorquando quest'ultimo non è in grado di fornire le garanzie previste all'articolo 11. In tal caso, lo stabilimento in questione deve ottenere un'autorizzazione speciale, previa ispezione in loco della Commissione. La decisione di riconoscimento stabilisce le condizioni specifiche d'importazione valide per i prodotti provenienti da tale stabilimento.

Articolo 13

Altre disposizioni

1.  Possono essere importati nella Comunità solo prodotti provenienti da un paese terzo

   preparati nel paese terzo di spedizione o, nel caso dei prodotti della pesca, su navi officina o navi frigorifero del paese terzo di spedizione;
   ottenuti o preparati in un paese terzo diverso dal paese terzo di spedizione, purché il prodotto provenga da uno stabilimento approvato di un paese terzo menzionato in un elenco comunitario; ove del caso,
   preparati o fabbricati nella Comunità.

2.  Se del caso, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 17, condizioni speciali per l'importazione di prodotti destinati a fini specifici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Modifica degli allegati, disposizioni di applicazione e misure transitorie

1.  Gli Allegati del presente regolamento possono essere modificati o integrati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico. Se del caso, prima di presentare una proposta la Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2.  Le disposizioni di applicazione necessarie per garantire un'esecuzione uniforme del presente regolamento possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Ove necessario, prima di presentare una proposta la Commissione consulta l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3.  Misure transitorie possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15

Disposizioni di applicazione

Le disposizioni di applicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, possono riguardare in particolare:

   a) l'attrezzatura tecnica dei luoghi d'ispezione;
   b) la procedura di trasmissione dei risultati dei controlli;
   c) le condizioni da soddisfare affinché si possa rinunciare alla presenza permanente del veterinario ufficiale presso determinati macelli e stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
   d) le disposizioni relative al contenuto dei test per i veterinari ufficiali e gli ausiliari ufficiali;
   e) i criteri microbiologici per i controlli dell'igiene negli stabilimenti;
   f) le procedure alternative nonché gli esami di laboratorio sierologici o di altro tipo che offrono quanto meno garanzie equivalenti a quelle delle procedure specifiche d'ispezione delle carni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, e che le possono quindi sostituire;
   g) le condizioni da soddisfare affinché si possa rinunciare, a seconda dello stabilimento, della regione o del paese di origine, ad alcune delle procedure specifiche d'ispezione delle carni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, sulla base dei principi dell'analisi del rischio;
   h) le disposizioni relative agli esami di laboratorio, compresi i metodi di ispezione dell'odore del maschio;
   i) il trattamento mediante il freddo al quale va sottoposta la carne in sostituzione dell'esame della cisticercosi e della trichinosi;
   j) il trattamento termico al quale va sottoposta la carne in relazione alla tubercolosi;
   k) le condizioni nelle quali gli stabilimenti possono essere certificati come ufficialmente esenti da cisticercosi e da trichinosi;
   l) i metodi da applicare per l'esame delle condizioni di cui all'Allegato I, Capitolo 3, sezione IX;
   m) i criteri di freschezza per i controlli organolettici dei prodotti della pesca;
   n) i limiti analitici, i metodi di analisi nonché i piani di campionamento da utilizzare nell'ambito dei controlli ufficiali di cui all'Allegato III per quanto riguarda i prodotti della pesca;
   o) le procedure da rispettare per l'eradicazione o il controllo di malattie animali quali la brucellosi o la tubercolosi o di altre zoonosi come la salmonellosi, in particolare nella macellazione degli animali colpiti;
   p) il numero di ausiliari ufficiali e del personale della catena di macellazione.

Articolo 16

Flessibilità

1.  Gli Stati membri hanno facoltà, senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento, di adottare misure nazionali volte ad adattare i requisiti di cui agli Allegati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.  Le misure nazionali di cui al paragrafo 1:

  a) hanno l'obiettivo di
   i) permettere di continuare ad utilizzare i metodi tradizionali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione o della distribuzione degli alimenti; oppure
   ii) tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare che hanno una produzione limitata e di quelle situate in regioni che presentano limiti geografici particolari;
  b) riguardano in particolare i seguenti elementi degli Allegati:
   i) le informazioni sulla catena alimentare;
   ii) la presenza di un'autorità competente in base all'analisi dei rischi.

3.  Uno Stato membro che desideri adottare le misure nazionali di cui al paragrafo 2 ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Tale notifica:

   a) contiene una descrizione dettagliata dei requisiti che lo Stato membro ritiene debbano essere adattati e la natura dell'adattamento richiesto;
   b) descrive lo stabilimento interessato;
   c) illustra i motivi dell'adattamento (compreso, ove opportuno, un sommario dell'analisi del pericolo effettuata e delle misure da adottarsi per assicurare che l'adattamento non comprometta gli obiettivi del presente regolamento); e
   d) fornisce qualsiasi altra informazione utile.

4.  Gli altri Stati membri hanno tre mesi di tempo dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 3 per inviare i loro commenti scritti alla Commissione. La Commissione può – e, allorché riceve commenti scritti da uno o più Stati membri, deve – consultare gli Stati membri nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione ha facoltà di decidere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, se le misure contemplate possano essere attuate con eventuali modifiche appropriate. Se del caso la Commissione può proporre misure di applicazione generale conformemente ai paragrafi 1 o 2.

5.  Uno Stato membro può adottare misure nazionali volte ad adattare i requisiti di cui all'Allegato I soltanto:

   a) in conformità di una decisione adottata in virtù del paragrafo 4; ovvero
   b) se, un mese dopo lo scadere del periodo di cui al paragrafo 4, la Commissione non abbia informato gli Stati membri di aver ricevuto commenti scritti o di voler proporre l'adozione di una decisione di cui alla lettera a).

Articolo 17

Procedura del comitato permanente

1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

3.  Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

4.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ...(12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

CARNI FRESCHE

Le norme specifiche di cui al presente Allegato si applicano ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e ai laboratori di sezionamento.

Capitolo 1

Tipo di controlli e decisioni ad essi conseguenti

I.  COMPITI DEL VETERINARIO UFFICIALE

I.1.  Compiti di verifica del veterinario ufficiale

Il veterinario ufficiale effettua verifiche negli stabilimenti di produzione delle carni al fine di controllare che gli operatori del settore alimentare rispettino le norme di cui al regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], al regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale] e al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(13), e che abbiano conseguentemente adottato tutte le misure necessarie per garantire buone prassi igieniche e carni sicure. Tali verifiche comprendono:

A.  Verifiche delle buone prassi igieniche

Si tratta di controlli atti a verificare la costante osservanza delle procedure da parte dell'operatore del settore alimentare stesso per quanto riguarda almeno:

   a) concezione e manutenzione dell'infrastruttura e delle attrezzature dello stabilimento;
   b) igiene dello stabilimento, compresa l'igiene prima, durante e dopo le operazioni;
   c) igiene personale;
   d) formazione in materia di igiene e procedure di lavoro;
   e) controllo degli organismi nocivi;
   f) controllo della qualità dell'acqua;
   g) controllo della temperatura;
   h) controllo delle carni che arrivano allo stabilimento e che ne escono;
   i) trattamento, raccolta, trasporto, lavorazione, smaltimento e immagazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi i materiali specifici a rischio per tutto il periodo in cui rimangono nell'azienda.

B.  Verifiche delle procedure basate sui principi dell'Analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)

Tali verifiche si effettuano per verificare la costante e corretta applicazione dei principi HACCP, nonché se le procedure HACCP

creano le premesse affinché gli animali avviati alla macellazione:

   a) siano adeguatamente identificati;
   b) siano accompagnati dalle opportune informazioni fornite dall'azienda di provenienza degli animali;
   c) abbiano la pelle o il vello in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione;
   d) siano di aspetto sano;
   e) siano stati trasportati e trattati in modo conforme alle norme UE sul benessere degli animali;
  

garantiscono, nella misura del possibile, che le carni, al termine del processo di macellazione:

   a) siano conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria, compresi i parametri igienici e i pertinenti criteri relativi agli agenti patogeni;
   b) non contengano residui chimici superiori ai livelli stabiliti dalle normative comunitarie;
   c) non contengano residui di sostanze proibite dalla legislazione comunitaria;
   d) non contengano agenti contaminanti a livelli superiori a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria;
   e) non presentino rischi fisici, ad es. corpi estranei;
   f) non presentino anormalità o alterazioni pato-fisiologiche, per cui occorre portare all'attenzione del veterinario ufficiale le carcasse o le carni che contengano tali anormalità o alterazioni;
   g) non presentino contaminazione fecale o di altro tipo;
   h) non contengano materiali specifici a rischio, tranne quando stabilito dalla legislazione comunitaria e siano state, in generale, prodotte in conformità della legislazione comunitaria riguardante le encefalopatie spongiformi trasmissibili;
   i) siano conformi alle norme comunitarie relative alla rintracciabilità delle carni.

C.  Verifiche dell'uso di guide

Laddove l'operatore del settore alimentare, per conformarsi alle norme vigenti, ricorra a guide di buone prassi comunitarie o nazionali, dev'essere verificato il corretto uso di tali guide.

D.  Esecuzione delle verifiche

Occorre prestare particolare attenzione nell'esecuzione delle verifiche per quanto riguarda:

   a) la sorveglianza delle attività effettuate dal personale dello stabilimento su base permanente e in tutte le fasi del processo di macellazione e di sezionamento. A sostegno della verifica, il veterinario ufficiale può effettuare controlli di efficienza per accertare la conformità del lavoro svolto dal personale dello stabilimento ai criteri specifici stabiliti dall'autorità competente. Se del caso, sono adottate norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'articolo 17;
   b) la verifica di tutti i pertinenti registri dell'operatore del settore alimentare;
   c) il prelievo di campioni per analisi di laboratorio qualora lo si ritenga necessario;
   d) la documentazione degli elementi considerati e dei risultati della verifica.

I.2.  Compiti ispettivi del veterinario ufficiale

I risultati delle verifiche effettuate secondo il punto I.1 sono esaminati dal veterinario ufficiale nello svolgimento delle proprie mansioni ispettive e influenzano, se opportuno, il modo in cui tali mansioni vengono svolte.

Le mansioni ispettive comprendono i seguenti aspetti:

A.  Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1.  Le informazioni pertinenti contenute nei registri dello stabilimento di provenienza degli animali, che devono essere resi disponibili dall'operatore del settore alimentare a norma del regolamento (CE) n. .../2003 [sull'igiene dei prodotti alimentari], sono controllate e analizzate dal veterinario ufficiale prima della macellazione degli animali. Di queste informazioni fanno parte almeno:

   a) la situazione dell'azienda di provenienza o la situazione regionale riguardante la salute degli animali;
   b) le condizioni di salute degli animali;
   c) i dati relativi ai prodotti veterinari somministrati agli animali, le date delle somministrazioni e i periodi di attesa; vanno indicati esclusivamente i medicinali veterinari per i quali è previsto un periodo di attesa;
   d) le malattie insorte che potrebbero aver inciso sulla sicurezza delle carni;
   e) i risultati di tutte le analisi effettuate sui campioni prelevati dagli animali, su campioni prelevati per diagnosticare malattie che influiscono sull'idoneità al consumo umano e sulla qualità delle carni, compresi i campionamenti che sono rilevanti sotto il profilo della salute umana effettuati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;
   f) le pertinenti relazioni dei macelli relative ai risultati delle ispezioni ante mortem sugli animali e delle ispezioni sulle carni della stessa azienda di provenienza;
   g) i dati relativi alla produzione;
   h) nome e indirizzo del veterinario privato che normalmente assiste l'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza;
   i) il nome del veterinario ufficiale/dell'ufficio veterinario responsabile.

2.  Con la procedura di cui all'articolo 17 sono adottate:

   a) norme relative al modo in cui devono essere formulate e presentate le informazioni;
   b) le modalità di una dichiarazione standardizzata sulla catena informativa che i produttori primari devono sottoscrivere.

3.  Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e ispezioni sulle carni, il veterinario ufficiale deve tener conto dei risultati documentati dei controlli e dell'analisi di tali informazioni.

4.  Nell'eseguire i propri compiti ispettivi, il veterinario ufficiale deve tener conto dei certificati ufficiali che accompagnano gli animali e delle eventuali dichiarazioni dei veterinari che effettuano i controlli a livello della produzione primaria, compresi i veterinari ufficiali e quelli autorizzati che partecipano a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina(14).

5.  Quando gli operatori della catena di produzione degli alimenti adottano misure aggiuntive per garantire la sicurezza degli alimenti mediante sistemi integrati, sistemi privati di controllo, certificazioni conferite da una terza parte indipendente o altri sistemi, e quando tali misure sono documentate e gli animali sottoposti a tali meccanismi chiaramente identificabili, il veterinario ufficiale può tenerne conto nell'espletare le proprie funzioni ispettive e nel verificare le procedure HACCP.

B.  Ispezione ante mortem(15)

1.  Prima della macellazione, tutti gli animali sono sottoposti a un'ispezione ante mortem da parte del veterinario ufficiale. L'ispezione ante mortem ha luogo entro 24 ore dall'arrivo al macello, e meno di 24 ore prima della macellazione. Inoltre, il veterinario ufficiale può richiedere in qualunque momento ulteriori ispezioni.

2.  L'ispezione deve in particolare permettere di accertare:

   a) se sono state rispettate le norme relative all'identificazione degli animali;
   b) che il benessere degli animali non sia stato compromesso;
   c) che la pelle o il vello siano in condizioni tali da ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione;
   d) se sussistono condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o animale, con particolare attenzione per l'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e di altre malattie soggette a obbligo di notifica.

3.  Al macello il veterinario ufficiale esegue anche un'ispezione clinica di tutti gli animali che i suoi ausiliari o l'operatore del settore alimentare abbiano eventualmente scartato in quanto non idonei alla macellazione.

4.  Quando disposto dal presente regolamento, parte dell'ispezione ante mortem può essere svolta nell'azienda di provenienza degli animali.

5.  In caso di macellazione d'emergenza al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello esamina il certificato, emesso dal veterinario in conformità del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

C.  Benessere degli animali

Il veterinario ufficiale verifica la conformità alle norme comunitarie e nazionali relative al benessere degli animali, come le norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione e durante il trasporto.

D.  Ispezione sulle carni

1.  La carcassa e le frattaglie che l'accompagnano sono immediatamente sottoposti a un'ispezione sulle carni. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale scopo potrebbero essere necessarie una minima manipolazione della carcassa e/o delle frattaglie e/o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare un'attenzione particolare all'individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica. La velocità della catena di macellazione e il personale adibito alle ispezioni devono essere tali da consentire controlli adeguati. A seconda della specie cui appartiene l'animale, del tipo di azienda o del paese o regione di provenienza, nonché in funzione dei principi dell'analisi di rischio, è prevista una palpazione supplementare, oppure incisioni o prove di laboratorio, come indicato al Capitolo 3.

2.  Vengono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, nonché prove di laboratorio:

   a) per giungere a una diagnosi definitiva,
   b) per individuare la presenza di una malattia degli animali, o
   c) per individuare un eccesso di residui chimici o una non conformità rispetto ai criteri microbiologici.

3.  Ai fini dell'ispezione sulle carni, le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età superiore ai sei mesi e dei suini domestici di età superiore alle quattro settimane sono tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna vertebrale. Se ciò risulta necessario per l'ispezione, il veterinario ufficiale può disporre il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto del progresso tecnologico o di situazioni sanitarie specifiche, l'autorità competente può autorizzare la presentazione all'ispezione di carcasse di solipedi domestici, bovini di età superiore ai sei mesi e suini domestici di età superiore alle quattro settimane non tagliate a metà.

4.  Durante l'ispezione sono adottate opportune precauzioni per garantire che la contaminazione della carne dovuta a operazioni come la palpazione, il taglio o l'incisione sia ridotta al minimo.

5.  Procedure alternative e analisi sierologiche o prove di laboratorio possono, previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, sostituire le specifiche procedure ispettive sulle carni di cui al Capitolo 3, purché diano garanzie almeno equivalenti. Le autorità competenti decidono in merito all'applicazione di procedure alternative.

6.  Qualora si debba procedere a una macellazione d'urgenza, la carcassa è sottoposta quanto prima a un'ispezione sulle carni, conformemente ai precedenti punti da 1 a 5, prima di essere dichiarata idonea al consumo umano.

E.  Materiali specifici a rischio (SRM)

In conformità delle specifiche norme comunitarie in materia di SRM, le operazioni di rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura degli SRM devono essere controllate dal veterinario ufficiale. Questi garantisce l'adozione, da parte dell'operatore del settore alimentare, di tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione delle carni con SRM durante la macellazione (compreso lo stordimento) e la rimozione dei materiali specifichi a rischio.

F.  Prove di laboratorio e studi di base sugli agenti patogeni

1.  Il veterinario ufficiale effettua il prelievo dei campioni e garantisce l'individuazione, il trattamento e l'invio dei campioni al laboratorio competente in conformità delle pertinenti specifiche, tenendo conto di altre norme comunitarie nei settori delle zoonosi, delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e dei residui nel contesto di:

   a) monitoraggio ufficiale delle zoonosi, compresi Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli producente verotossina e ceppi batterici multiresistenti;
   b) prove specifiche di laboratorio per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazine di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(16);
   c) rilevazione di sostanze o prodotti non autorizzati, controllo delle sostanze regolamentate e in particolare nel contesto dei piani nazionali sui residui di cui alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/496/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(17);
   d) individuazione delle zoonosi, delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE e di altre malattie soggette a obbligo di notifica;
   e) prove di laboratorio su animali ritenuti sospetti dal veterinario ufficiale, o prove di laboratorio effettuate affinché questi possa arrivare a una diagnosi definitiva;

2.  Se necessario, sono adottate norme dettagliate riguardanti le prove di laboratorio, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, comprese norme specifiche per studi di base su Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli producente verotossina e ceppi batterici multiresistenti.

G.  Marchiatura sanitaria e d'identificazione

1.  Una volta completata l'ispezione sulle carni, le carcasse, mezze carcasse, i quarti e le carcasse tagliate in tre parti sono sottoposti a marchiatura sanitaria mediante un marchio impresso con l'inchiostro o a fuoco sulla superficie esterna, in modo da garantire la facile individuazione del numero dello stabilimento.

2.  A tal fine, il veterinario ufficiale deve sorvegliare:

   a) la marchiatura sanitaria;
   b) i marchi e il materiale per la confezione, se marchiato conformemente alla presente sezione.

3.  La marchiatura sanitaria può essere apposta soltanto qualora l'animale da cui è ottenuta la carne sia stato sottoposto a ispezione ante mortem dal veterinario ufficiale(18) e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui al presente regolamento. Se la carcassa può essere identificata sino al risultato dell'esame per l'individuazione della trichinosi o dell'analisi dei residui, la marchiatura sanitaria può essere apposta prima. Tuttavia, prima che siano noti i risultati dell'esame della trichinosi, la carcassa o i prodotti da essa derivati non possono essere immessi in commercio.

4.  La marchiatura sanitaria dev'essere:

  a) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:
   i) sulla parte superiore, la sigla del paese di spedizione in lettere maiuscole (cioè una delle seguenti: AT - B - DK - D - EL - E - FI - F - IRL - I - L - NL - P - SE - UK), seguita dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento,
   ii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE, EEC, EEG, EOK, EØF, ETY o EWG;
  b) o un marchio ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:

L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. La marchiatura sanitaria può, inoltre, indicare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione delle carni. Le dimensioni e i caratteri del marchio possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti, conigli e porcellini.
   i) sulla parte superiore, il nome del paese di spedizione in lettere maiuscole,
   ii) al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento,
   iii) sulla parte inferiore, una delle seguenti sigle: CEE, EEC, EEG, EOK, EØF, ETY o EWG.

5.  Le carcasse devono essere marchiate con inchiostro o a fuoco in conformità del punto 4:

   a) quelle che pesano più di 65 kg devono essere marchiate su ciascuna mezza carcassa, almeno in corrispondenza dei seguenti punti: superficie esterna delle cosce, lombi, schiena, petto e spalla,
   b) le carcasse di agnelli, capretti, conigli e porcellini devono recare almeno due bollature, una su ciascuna parte della carcassa, sulla spalla o sulla superficie esterna delle cosce,
   c) le altre carcasse sono marchiate almeno in quattro punti, sulla spalla e sulla superficie esterna delle cosce. Tuttavia, nel caso delle carcasse di agnelli, capretti e porcellini, la marchiatura sanitaria può avvenire sotto forma di etichetta o cartellino monouso.

6.  Il fegato dei bovini, dei suini e dei solipedi è immediatamente marchiato in conformità del punto 4 direttamente a fuoco sul prodotto o sulla confezione o l'imballaggio. Il marchio di cui al punto 4 dev'essere applicato su un'etichetta fissata alla confezione o all'imballaggio o stampata sullo stesso.

7.  Tutti gli altri sottoprodotti della macellazione idonei al consumo umano sono immediatamente marchiati in conformità del punto 4, direttamente sul prodotto o sulla confezione o l'imballaggio. Il marchio di cui al punto 4 dev'essere applicato su un'etichetta fissata alla confezione o all'imballaggio o stampata sullo stesso.

8.  L'imballaggio dev'essere sempre marchiato in conformità del punto 9.

9.  Le carni sezionate e imballate e le frattaglie imballate di cui ai punti 6 e 7 devono recare una marchiatura sanitaria in conformità del punto 4. La marchiatura è applicata a un'etichetta fissata all'imballaggio o stampata sull'imballaggio in modo da essere distrutta quando questo viene aperto. La mancata distruzione della marchiatura è tollerata soltanto quando all'atto dell'apertura è l'imballaggio a venire distrutto. Tuttavia, quando la confezione soddisfa tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, l'etichetta di cui sopra può essere attaccata alla confezione.

10.  Quando la carne fresca è confezionata in porzioni commerciali destinate alla vendita diretta ai consumatori si applicano i punti 7 e 9. Le norme relative alle dimensioni contenute al punto 4 non devono essere necessariamente applicate alla marchiatura di cui al presente punto. Se la carne è imballata in uno stabilimento diverso da quello in cui è stata originariamente confezionata, la confezione deve recare la marchiatura sanitaria del laboratorio di sezionamento in cui è stata originariamente confezionata, mentre l'imballaggio deve recare la marchiatura sanitaria del centro di imballaggio.

11.  Le carni dei solipedi e i relativi imballaggi devono recare una marchiatura speciale da definire a norma della procedura di cui all'articolo 17.

12.  I colori utilizzati per la marchiatura sanitaria sono quelli elencati nella legislazione comunitaria sulle sostanze coloranti.

13.  Le marchiature sanitarie non possono essere rimosse se la carne non è ulteriormente lavorata in un altro stabilimento autorizzato, nel quale il marchio originario viene sostituito dal numero distintivo dello stabilimento. La rintracciabilità deve essere assicurata mediante un'apposita documentazione.

H.  Comunicazione dei risultati delle ispezioni

1.  Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati delle proprie attività ispettive. Se emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure una situazione che compromette il benessere degli animali, le relative informazioni vengono comunicate:

   a) all'operatore del settore alimentare dello stabilimento interessato,
   b) all'autorità competente responsabile della supervisione dell'azienda di provenienza degli animali o della zona di caccia,
   c) al veterinario privato che normalmente assiste l'azienda di provenienza e
   d) alla persona responsabile di tale azienda(19).

Il veterinario ufficiale può decidere di omettere determinate comunicazioni qualora esse non siano rilevanti per uno specifico destinatario.

Una volta effettuata la comunicazione, le persone responsabili sono tenute ad adottare, nel proprio ambito di responsabilità, misure atte a rimediare alla situazione.

2.  I risultati delle ispezioni e delle analisi devono essere comunicati alle pertinenti basi di dati.

3.  Se gli animali interessati sono stati allevati in un altro Stato membro o in un paese terzo, l'individuazione di una malattia o di una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana o animale, oppure di una situazione che compromette il benessere degli animali, dev'essere comunicata all'operatore del settore alimentare dello stabilimento di produzione delle carni e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento. Quest'ultimo informa la Commissione qualora gli animali interessati siano stati allevati in un paese terzo.

4.  Se il veterinario ufficiale, effettuando le ispezioni ante mortem o le ispezioni sulle carni o qualunque altro tipo di attività ispettiva, sospetta la presenza di un agente infettivo indicato all'elenco A dell'UIE, informa immediatamente l'autorità centrale competente. Egli inoltre adotta tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire il diffondersi dell'agente infettivo. Tali misure e precauzioni comprendono la chiusura dello stabilimento con interdizione di ogni ulteriore movimento verso o in provenienza dai suoi locali fino a che non sia stata confermata l'assenza dell'agente o non siano state messe in atto tutte le restrizioni e le misure necessarie.

5.  Se del caso, è necessario adottare norme dettagliate riguardanti la comunicazione dei risultati delle ispezioni, in conformità della procedura di cui all'articolo 17.

II.  DECISIONI IN CONSEGUENZA DEI CONTROLLI

Se dai controlli risultano deficienze, inadempienze o irregolarità, vengono adottate le misure opportune. Fra queste:

A.  Decisioni successive alla verifica delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP

1.  Se la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP rileva un'inadempienza, il veterinario ufficiale esige che l'operatore del settore alimentare riveda immediatamente i procedimenti di controllo, scopra le cause se ciò è possibile, rimedi alle inadempienze e impedisca che si ripetano. A seconda della natura del problema, il veterinario ufficiale deve adottare alcuni provvedimenti, ad esempio il rallentamento o l'interruzione del processo.

2.  Qualora la verifica delle buone prassi igieniche o delle procedure HACCP o altre indagini rivelino che potrebbero essere immesse sul mercato carni che, in base alla sezione II.E del presente sottocapitolo, sono da considerarsi non idonee al consumo umano, e qualora l'operatore del settore alimentare ometta di adattare immediatamente le procedure, il processo di macellazione o sezionamento è arrestato, per riprendere soltanto quando il veterinario ufficiale si sia persuaso che la situazione è sotto controllo. Una procedura simile è applicata qualora il veterinario ufficiale lo ritenga necessario.

3.  Se del caso, il veterinario ufficiale dispone il richiamo, un ulteriore esame e, se necessario, il ritiro e/o la distruzione delle carni.

4.  Quando il processo, per le stesse cause o per altre ragioni, debba essere interrotto ripetutamente e l'operatore del settore alimentare non risulti in grado di impedire il ripetersi degli inconvenienti, l'autorità competente avvia la procedura di ritiro dell'autorizzazione concessa allo stabilimento. L'apposita decisione è pubblicata senza indugio.

5.  Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sufficienti possibilità di ricorso. Tuttavia l'introduzione del ricorso non deve ritardare o rinviare l'attuazione dei provvedimenti stabiliti nel presente regolamento.

B.  Decisioni relative alle informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1.  Qualora le informazioni riguardanti la sicurezza alimentare non siano contenute nei registri dell'azienda di provenienza malgrado possano esserlo, gli animali non sono ammessi alla macellazione. Il gestore del macello prende i provvedimenti necessari per ottenere con la massima rapidità le informazioni necessarie e dispone, previa consultazione del veterinario ufficiale, le misure atte ad assicurare il benessere degli animali. I costi di tali misure sono a carico dell'organo responsabile del ritardo. Se tutte le misure di cui sopra non consentono di ottenere le informazioni necessarie ai fini della sicurezza alimentare, gli animali vanno abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano.

2.  In caso di macellazione d'urgenza fuori dal macello vanno fornite anche le informazioni relative alla catena di produzione degli alimenti prima che la carcassa possa essere ammessa al consumo umano. In attesa di un giudizio definitivo, la carcassa e le relative frattaglie devono essere conservate separatamente dalle altre carni. Se mancano le informazioni la carcassa è classificata non idonea al consumo umano.

3.  Quando i registri, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali indicano che:

   a) gli animali provengono da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o animale;
   b) le norme relative all'uso di medicinali veterinari non sono state rispettate;
   c) sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o animale;
  

gli animali non sono ammessi alla macellazione, a meno che non siano seguite procedure introdotte in base alla legislazione comunitaria al fine di eliminare i rischi per la salute umana o animale. Se gli animali sono già al macello, devono essere abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se del caso si adottano le opportune precauzioni per salvaguardare la salute umana e animale. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, si procede a controlli presso l'azienda di provenienza.

4.  Qualora l'autorità competente rilevi che i dati, la documentazione e le altre informazioni che accompagnano gli animali non corrispondono alla situazione effettiva presso l'azienda di provenienza o alle vere condizioni degli animali o sono deliberatamente intese a fuorviare il veterinario ufficiale, l'autorità stessa interviene nei confronti della persona responsabile dell'azienda di provenienza degli animali e di ogni altra persona coinvolta, fra l'altro effettuando controlli aggiuntivi. I costi dei controlli aggiuntivi sono a carico dell'operatore del settore alimentare dello stabilimento di provenienza o delle altre persone coinvolte.

C.  Decisioni riguardanti gli animali vivi

1.  Qualora gli animali non siano identificati correttamente o la loro provenienza o appartenenza non sia accertabile con altri mezzi, il veterinario ufficiale decide se sono ammessi alla macellazione. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale onde evitare rischi per la salute umana o animale, tali animali sono abbattuti separatamente. Per prendere la sua decisione, il veterinario ufficiale può inoltre chiedere controlli presso l'azienda di provenienza.

2.  In caso di considerazioni prioritarie in materia di benessere degli animali, i cavalli possono essere macellati anche se non sono state fornite le informazioni necessarie sulla loro identità; dette informazioni devono però essere fornite prima che la carcassa sia ammessa al consumo umano. Queste norme valgono anche in caso di macellazione d'emergenza di cavalli fuori dal macello.

3.  Gli animali la cui pelle o vello sia in condizioni tali da presentare un maggiore rischio di contaminazione delle carni durante la macellazione non possono essere macellati ai fini del consumo umano.

4.  Gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che portano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia non possono essere macellati ai fini del consumo umano. Tali animali devono essere abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano.

5.  La macellazione degli animali sospettati di essere affetti da una malattia o condizione che può incidere negativamente sulla salute umana o animale deve essere differita. Detti animali devono essere sottoposti a un esame dettagliato al fine di stabilire una diagnosi. Quando l'ispezione sulle carni è necessaria ai fini della diagnosi, il veterinario ufficiale può decidere che gli animali in questione siano sottoposti a un'ispezione sulle carni completata, se necessario, da campionamento ed esami di laboratorio. Gli animali sono macellati separatamente o al termine della macellazione normale, con tutte le precauzioni necessarie per evitare un'eventuale contaminazione delle altre carni.

6.  Gli animali che potrebbe presentare residui di farmaci veterinari eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite, devono essere trattati in conformità della direttiva 96/23/CE.

7.  Il trattamento di animali nell'ambito di un regime specifico di eradicazione o di controllo di una determinata malattia, come per la brucellosi o la tubercolosi o altre zoonosi come la salmonellosi, deve essere effettuato sotto il controllo diretto del veterinario ufficiale e nelle condizioni imposte da quest'ultimo. L'autorità competente stabilisce le misure e le condizioni in base alle quali tali macellazioni vengono effettuate.

8.  Una volta che gli animali sono arrivati entro il perimetro del macello, non possono lasciarlo vivi, tranne i casi di grave guasto degli impianti. In tali circostanze sono consentiti soltanto i movimenti in direzione di un altro macello qualora ciò sia necessario per il benessere degli animali e gli animali si trovino in condizioni tali da comportare rischi maggiori di contaminazione della carne al momento della macellazione.

D.  Decisioni riguardanti il benessere degli animali

1.  In caso di mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, il veterinario ufficiale dispone che l'operatore del settore alimentare adotti immediatamente le misure correttive necessarie e impedisca il ripetersi di tale mancanza. A seconda della natura della deficienza, il veterinario ufficiale può adottare alcuni provvedimenti, come il rallentamento o l'interruzione del processo di macellazione. Se del caso, il veterinario ufficiale informa le altre autorità competenti.

2.  Qualora rilevi il mancato rispetto delle norme relative alla protezione degli animali durante il trasporto, il veterinario ufficiale adotta le misure necessarie in conformità della pertinente legislazione comunitaria. L'apposita decisione è pubblicata senza indugio.

E.  Decisioni riguardanti le carni

1.  Sono dichiarati non idonei al consumo umano:

   a) le carni di animali che non sono stati sottoposti a ispezione ante mortem, eccezion fatta per la selvaggina in libertà;
   b) salvo diversa disposizione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. .../2003 del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale], le carni degli animali le cui frattaglie non siano state sottoposte a ispezione sulle carni;
   c) le carni degli animali morti prima della macellazione, nati morti, abortiti o macellati prima dei 7 giorni di età;
   d) le carni risultanti da rifilatura dei punti di dissanguamento;
   e) le carni di animali affetti da una malattia animale soggetta a obbligo di notifica, tranne quando diversamente stabilito al Capitolo 3;
   f) le carni degli animali affetti da una malattia generalizzata, da setticemia, piemia, tossiemia o viremia;
   g) le carni non conformi ai criteri microbiologici stabiliti dalla legislazione comunitaria;
   h) le carni su cui sia stata rilevata un'infestazione parassitaria, tranne quando diversamente stabilito al Capitolo 3;
   i) fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria, le carni contenenti residui di farmaci veterinari, contaminanti o altri residui chimici eccedenti i livelli consentiti dalla Comunità in tessuti commestibili; se del caso, un superamento del livello comunitario deve far scattare ulteriori analisi;
   j) fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria, tutte le carni o carcasse di animali contenenti residui di sostanze proibite e tutte le carni di animali trattati con sostanze proibite;
   k) il fegato e i reni di animali di età superiore a due anni originari di regioni nelle quali l'esecuzione dei programmi approvati conformemente all'articolo 5 della direttiva 96/23/CE ha permesso di constatare la presenza generalizzata di metalli pesanti nell'ambiente;
   l) le carni trattate illegalmente con sostanze decontaminanti;
   m) le carni trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o raggi UV;
   n) le carni contenenti corpi estranei, eccezion fatta per la selvaggina in libertà qualora si tratti di materiale utilizzato per cacciare l'animale;
   o) le carni che superano i livelli massimi consentiti di radioattività stabiliti dalla legislazione comunitaria;
   p) le carni che presentano alterazioni fisiopatologiche, anomalie nella consistenza, un dissanguamento insufficiente o anomalie organolettiche, oppure le carni di animali deperiti;
   q) le carni contenenti materiali specifici a rischio, tranne nei casi previsti dalla legislazione comunitaria;
   r) le carni sporche o che presentano una contaminazione fecale o di altro tipo;
   s) il sangue di un animale la cui carcassa sia stata dichiarata non idonea al consumo umano conformemente ai punti precedenti, nonché il sangue contaminato dal contenuto dello stomaco o da qualsiasi altra sostanza;
   t) tutte le carni che, secondo il parere professionale del veterinario emesso dopo esame di tutte le informazioni pertinenti, possono costituire un pericolo per la salute umana o animale o per altri motivi non idonee al consumo umano;
   u) le carni di animali ermafroditi o criptorchidi, a meno che sia possibile dimostrare l'assenza di odore con un metodo di prova obiettivo;
   v) le carni di suini da ingrasso maschi non castrati, a meno che sia possibile dimostrare l'assenza d'odore con un metodo di prova obiettivo.

2.  Il veterinario ufficiale stabilisce quali prodotti possono essere commercializzati nel settore degli alimenti per animali da compagnia in base al regolamento (CE) n. 1774/2002.

Capitolo 2

Responsabilità e frequenza dei controlli

I.  IL GRUPPO D'ISPEZIONE

Nell'effettuazione dei controlli di cui al Capitolo 1, il veterinario ufficiale può essere assistito da ausiliari ufficiali o da personale dello stabilimento operanti sotto la sua autorità e responsabilità. Gli ausiliari ufficiali o il personale dello stabilimento fanno parte di un gruppo d'ispezione indipendente sotto l'autorità e responsabilità del veterinario ufficiale. Gli ausiliari ufficiali possono svolgere le seguenti mansioni:

   a) raccogliere informazioni relative alle buone prassi igieniche e alle procedure HACCP;
   b) prestare assistenza nel corso dell'ispezione ante mortem presso il macello o nell'azienda di provenienza. In tal caso, il ruolo dell'ausiliario ufficiale consiste nell'effettuare una prima osservazione degli animali e in mansioni di carattere esclusivamente pratico;
   c) controlli relativi al benessere degli animali;
   d) ispezione sulle carni, purché il veterinario ufficiale sorvegli il lavoro degli ausiliari ufficiali;
   e) controlli su rimozione, separazione, colorazione e, se del caso, marchiatura del materiale specifico a rischio;
   f) controlli delle carni sezionate e immagazzinate;
   g) prelievo dei campioni;
   h) ispezione e controllo degli stabilimenti, dei mezzi di trasporto, ecc.

II.  FREQUENZA DEI CONTROLLI

1.  L'autorità competente garantisce un'adeguata vigilanza ufficiale degli stabilimenti di produzione delle carni. La natura e intensità della vigilanza ufficiale si basa su una valutazione regolare dei rischi riguardanti la salute umana e animale, degli aspetti connessi col benessere degli animali e con l'adeguatezza del prodotto a seconda di specie e categoria degli animali macellati, nonché del tipo di procedimento e dell'operatore del settore alimentare interessato. Nel calcolo del personale responsabile della catena di macellazione dev'essere seguito un approccio scientifico. Il numero del personale ufficiale o del personale dello stabilimento coinvolto dev'essere tale da consentire il rispetto di tutte le norme di cui al presente regolamento.

2.  In particolare si deve provvedere affinché:

   a) nei macelli sia presente almeno un veterinario ufficiale nel corso dell'ispezione ante mortem e di quella sulle carni e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina nel corso dell'ispezione sulle carni.
  

   i) l'ispezione ante mortem è effettuata dal veterinario ufficiale ma può aver luogo presso l'azienda di provenienza;
   ii) non è necessaria la presenza costante del veterinario ufficiale durante l'ispezione sulle carni, purché se ne occupi un ausiliario ufficiale e le carni che presentano anomalie siano messe da parte ed esaminate dal veterinario ufficiale; dev'essere istituito un sistema documentato di controllo che consenta al veterinario ufficiale di accertarsi del rispetto di tutte le norme previste.
  

Per quanto riguarda i volatili, la flessibilità può essere introdotta, sulla base di un'analisi dei rischi caso per caso effettuata dall'autorità competente, anche in macelli diversi da quelli di ridotte dimensioni.

  

   i) agli animali macellati d'emergenza o sospetti di presentare una malattia o una condizione che potrebbe ripercuotersi sulla salute umana;
   ii) ai bovini provenienti da mandrie che non siano state dichiarate ufficialmente esenti da tubercolosi;
   iii) ai bovini, ovini e caprini provenienti da mandrie che non siano state dichiarate esenti da brucellosi;
   iv) nel caso del manifestarsi di una malattia di cui all'elenco A o, se del caso, all'elenco B dell'UIE. Sono interessati gli animali che possono contrarre la malattia in questione e provengono da una regione specifica definita in base all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE;
   v) se ritenuto necessario, per tener conto delle malattie emergenti o di particolari malattie dell'elenco B. Se del caso occorre adottare norme in conformità della procedura di cui all'articolo 17.
  

Qualora necessario per garantire un'attuazione uniforme di questa disposizione, occorre approvare una definizione di stabilimento piccolo o di ridotte dimensioni, in conformità della procedura di cui all'articolo 17;

   b) nei laboratori di sezionamento, sia presente un membro del gruppo d'ispezione durante la lavorazione delle carni, secondo un piano di controllo stabilito dall'autorità competente sulla base dell'analisi del rischio.
   III. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE DELLO STABILIMENTO
  

   a) qualora lo stabilimento abbia applicato con successo per almeno 12 mesi le buone prassi igieniche e le procedure HACCP in conformità con il capitolo 1, sezione I.1, l'autorità competente può autorizzarne il personale, purché questo abbia ricevuto una formazione equivalente a quella degli ausiliari ufficiali e abbia superato lo stesso esame, a svolgere le mansioni degli ausiliari sotto la supervisione, l'autorità e la responsabilità del veterinario ufficiale e a costituire un gruppo di ispezione indipendente dell'autorità competente nello stabilimento. Il veterinario ufficiale presenzia allora all'intera ispezione ante mortem e sulle carni, supervisiona tali attività ed effettua regolari controlli di efficienza per accertare che il lavoro del personale dello stabilimento soddisfi i criteri stabiliti dall'autorità competente e documenta i risultati di tali controlli di efficienza. È necessario adottare norme dettagliate riguardanti i controlli di efficienza, in conformità della procedura di cui all'articolo 17. Quando il livello d'igiene nello stabilimento cala a causa del personale, quando le mansioni previste non sono svolte correttamente dallo stesso e, in generale, quando il personale svolge le proprie mansioni in modo non giudicato soddisfacente dall'autorità competente, il personale è sostituito dagli ausiliari ufficiali.
  

Inoltre, nell'ambito dello stabilimento, occorre operare una distinzione fra le responsabilità inerenti alla produzione e quelle inerenti all'ispezione, e lo stabilimento che intenda avvalersi di ispettori dello stesso deve disporre di una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

   b) L'autorità competente dello Stato membro decide in via di principio e caso per caso se consentire l'applicazione del sistema sopra descritto. In caso di decisione di principio in questo senso da parte dello Stato membro, quest'ultimo ne informa la Commissione, comunicandole anche le condizioni relative. Per gli stabilimenti di produzione delle carni in uno Stato membro in cui è applicato il sistema sopra descritto, il suo effettivo uso è opzionale, e gli stabilimenti non possono essere obbligati dall'autorità competente a introdurre il sistema in questione. Se l'autorità competente non è sicura che lo stabilimento soddisfi i requisiti, il sistema non è applicato in quello stabilimento. Per una valutazione in merito, l'autorità competente effettua un'analisi dei registri relativi alla produzione e alle ispezioni, del tipo di attività svolte nello stabilimento, della precedente conformità alle norme, dell'esperienza, delle capacità professionali e del senso di responsabilità in materia di sicurezza degli alimenti da parte del personale e di altre informazioni rilevanti.

   IV. QUALIFICHE PROFESSIONALI

A.  Qualifiche professionali del veterinario ufficiale

1.  Possono essere nominati veterinari ufficiali soltanto i veterinari che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente, come previsto dal regolamento (CE) n. .../2003 [relativo ai controlli ufficiali su alimenti e mangimi], o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità stessa, o che già esercitino tale attività o la cui formazione professionale risponda ai requisiti fissati dal presente regolamento.

2.  L'esame comprende almeno i seguenti argomenti:

   a) legislazione nazionale e comunitaria in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e sostanze farmaceutiche;
   b) principi della Politica agricola comune, misure di mercato, restituzioni all'esportazione e frodi (compreso il contesto globale: OMC, SPS, Codex Alimentarius, UIE);
   c) basi di trasformazione degli alimenti e tecnologia alimentare;
   d) principi, concetti e metodi delle buone prassi di fabbricazione e della gestione della qualità;
   e) gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento);
   f) promozione e applicazione dell'igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (buone prassi igieniche);
   g) principi, concetti e metodi dell'analisi di rischio;
   h) principi, concetti e metodi HACCP, utilizzo delle procedure HACCP in tutta la catena di produzione degli alimenti;
   i) prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari;
   j) dinamiche della popolazione di infezioni e intossicazioni;
   k) epidemiologia diagnostica;
   l) sistemi di monitoraggio e sorveglianza;
   m) verifica e valutazione regolamentare dei sistemi per la gestione della sicurezza degli alimenti;
   n) principi e applicazioni diagnostiche dei moderni metodi di analisi;
   o) tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della sanità pubblica veterinaria;
   p) elaborazione dati e applicazioni di biostatistica;
   q) indagini sui focolai delle malattie umane di origine alimentare;
   r) aspetti rilevanti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
   s) benessere degli animali durante produzione, trasporto e macellazione;
   t) problemi ambientali connessi con la produzione di alimenti (compresa la gestione dei rifiuti);
   u) principio di precauzione e preoccupazioni dei consumatori;
   v) principi di formazione per il personale che lavora nella catena di produzione degli alimenti.

3.  Il veterinario deve avere la capacità di praticare la cooperazione interdisciplinare.

4.  Le norme dettagliate concernenti il contenuto dell'esame di cui sopra sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

5.  Inoltre, il veterinario deve ricevere almeno 200 ore di formazione pratica prima di essere nominato veterinario ufficiale. La formazione pratica è impartita da veterinari ufficiali, si svolge presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende e riguarda, fra l'altro, la verifica di sistemi di gestione della sicurezza degli alimenti.

6.  Il veterinario ufficiale deve tenersi aggiornato sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate.

7.  I veterinari che sono già stati nominati veterinari ufficiali e i veterinari ufficiali a tempo parziale devono acquisire, se necessario, le conoscenze richieste sugli argomenti di cui sopra tramite attività di formazione continua. Al riguardo l'autorità competente adotta i provvedimenti adeguati.

8.  Gli Stati membri possono prevedere, in deroga ai punti da 1 a 5, eccezioni particolari per veterinari ufficiali a orario ridotto, competenti per i controlli nelle piccole imprese artigianali.

B.  Qualifiche professionali degli ausiliari ufficiali

1.  Possono essere nominati ausiliari ufficiali soltanto coloro che hanno superato un esame organizzato dall'autorità competente degli Stati membri o dall'ente incaricato a tal fine dall'autorità stessa.

2.  Solo i candidati che dimostrano di avere:

   a) seguito un corso teorico di almeno 600 ore, comprendente esercitazioni di laboratorio e
   b) ricevuto almeno 300 ore di formazione pratica sotto la supervisione di un veterinario ufficiale,
  

sono ammessi all'esame di cui sopra. La formazione pratica si svolge sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, presso macelli, laboratori di sezionamento, posti di ispezione delle carni fresche e aziende.

3.  La formazione e gli esami sono incentrati o sulla carne rossa o sulla carne di volatili. Tuttavia, coloro che hanno ricevuto la formazione per una delle due categorie e hanno superato il relativo esame possono frequentare una formazione abbreviata per presentarsi all'esame riguardante l'altra categoria.

4.  L'esame per gli ausiliari ufficiali consiste in una parte teorica e una pratica e verte sulle seguenti materie:

  a) per l'ispezione delle aziende:
  i) parte teorica:
   nozioni generali sull'industria agricola - organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.;
   gestione preventiva della qualità (buone prassi di allevamento);
   conoscenza di base delle malattie, in particolare delle zoonosi - virus, batteri, parassiti, ecc.;
   controllo delle malattie e utilizzazione di medicinali/vaccini nonché controllo dei residui;
   controllo igienico e sanitario;
   benessere degli animali nell'allevamento, durante il trasporto e al macello;
   norme ambientali – negli edifici, negli allevamenti e in generale;
   leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili;
   preoccupazioni dei consumatori e controllo della qualità.
  ii) parte pratica:
   visite ad aziende di vario tipo che praticano diversi metodi di allevamento;
   visite agli stabilimenti di produzione;
   carico e scarico dei mezzi di trasporto;
   visite a laboratori;
   controlli veterinari;
   documentazione;
  b) per l'ispezione al macello:
  i) parte teorica:
   nozioni generali sull'industria delle carni - organizzazione, metodi di produzione, commercio internazionale, e tecnologia della macellazione e del sezionamento;
   nozioni di igiene e di buone prassi igieniche, in particolare igiene aziendale, della macellazione, del sezionamento e dell'immagazzinaggio, nonché igiene del lavoro;

−  HACCP e verifica delle procedure HACCP;

   nozioni di anatomia e fisiologia degli animali macellati;
   nozioni di patologia degli animali macellati;
   nozioni di anatomia patologica degli animali macellati;
   conoscenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
   conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche;
   conoscenza della microbiologia;
   conoscenza di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili;
   ispezione ante mortem;
   esame per l'individuazione della trichinosi;
   procedure di prelievo dei campioni;
   ispezione sulle carni;
   aspetti legati alle frodi;
   lavori tecnico-amministrativi.
  ii) parte pratica:

Occorre adottare norme dettagliate riguardanti il contenuto dell'esame di cui sopra, se del caso, in conformità della procedura di cui all'articolo 17.
La formazione degli ausiliari ufficiali aumenterà fino ad arrivare alle 1400 ore nel 2010, comprendendo la formazione teorica e pratica nell'ispezione ante mortem, le HACCP e la gestione dello stabilimento.
Gli ausiliari ufficiali devono tenersi aggiornati sui nuovi sviluppi mediante attività annuali di formazione permanente e leggendo le pubblicazioni specializzate.
   identificazione degli animali;
   controllo dell'età;
   ispezione e valutazione degli animali macellati;
   ispezione sulle carni presso un macello;
   esame per l'individuazione della trichinosi;
   identificazione delle specie animali mediante esame di parti tipiche dell'animale;
   identificazione e relativo commento di più parti di animali macellati che presentano alterazioni;
   controllo igienico, compresa la verifica delle buone prassi igieniche e delle procedure HACCP;
   registrazione dei risultati dell'ispezione ante mortem;
   prelievo dei campioni;
   rintracciabilità delle carni.

C.  Qualifiche professionali del personale dello stabilimento

Il personale dello stabilimento che svolge i compiti degli ausiliari ufficiali sotto la supervisione del veterinario ufficiale deve essere in possesso delle stesse qualifiche professionali che sono esposte alla sezione B per gli ausiliari ufficiali. Il personale dello stabilimento si mantiene inoltre al passo con le conoscenze e i nuovi sviluppi mediante attività annuali di aggiornamento e la consultazione di letteratura specializzata.

Capitolo 3

Norme specifiche

Le norme specifiche di cui al presente Capitolo si applicano in aggiunta a quelle di cui ai Capitoli 1 e 2.

I.  BOVINI DOMESTICI

I.1.  Bovini di età superiore a sei settimane A. Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

1.  La consegna di animali provenienti dalla stessa azienda e destinati alla macellazione può avere luogo solo quando il gestore del macello e il veterinario ufficiale dispongono delle informazioni di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A. La macellazione può avere luogo solo se il veterinario ufficiale non esprime riserve. Eventuali ritardi della macellazione dovuti ad una trasmissione di informazioni tardiva o incompleta o a misure supplementari devono essere comunicati al produttore primario; le relative spese sono a carico del responsabile. In ogni altro caso, il tipo e la portata delle informazioni dipende dalla modalità di produzione, dalle possibilità del produttore primario e da eventuali circostanze sulle quali non sia possibile influire. Qualora le informazioni non consentano di giungere ad una decisione, il veterinario ufficiale decide in merito allo svolgimento di analisi supplementari e ai metodi di prova prima e durante la macellazione. Qualora l'insufficienza di informazioni possa implicare un rischio per la salute umana o animale, gli animali devono essere abbattuti e dichiarati non idonei al consumo umano.

2.  Qualora sussistano motivi cogenti, il veterinario ufficiale può decidere che gli animali siano macellati nel macello anche se non sono disponibili tutte le informazioni pertinenti relative alla catena di produzione degli alimenti; tuttavia, tutte le informazioni relative alla catena di produzione degli alimenti necessarie affinché il veterinario ufficiale possa effettuare le ispezioni sulle carni devono essere disponibili prima che le carcasse possano essere dichiarate idonee al consumo umano. Sino a tale decisione definitiva, tali carcasse e i relativi sottoprodotti devono essere immagazzinati separatamente dalle altre carni.

B.  Ispezione sulle carni

Le carcasse e frattaglie dei bovini oltre le sei settimane di età sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione sulle carni:

a)   esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame dei masseteri esterni, in cui si devono praticare due incisioni parallele alla mandibola, e dei masseteri interni (muscoli pterigoidei interni), che devono essere incisi lungo un unico piano. Esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

   b) esame della trachea e dell'esofago; esame visivo e palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)   esame visivo del diaframma;

e)   esame visivo e palpazione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); incisione del fegato sulla faccia gastrica e incisione alla base del lobo caudato per l'esame dei dotti biliari;

f)   esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h)   esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)   esame visivo della pleura e del peritoneo;

j)   esame visivo degli organi genitali;

k)   esame visivo e, se del caso, palpazione e incisione delle mammelle e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii). Nella vacca, le mammelle devono essere aperte con una lunga e profonda incisione fino ai seni galattofori (sinus lactiferes) e i linfonodi delle mammelle devono essere incisi, salvo quando esse sono escluse dal consumo umano.

I.2.  Bovini di età inferiore alle sei settimane

Le carcasse e frattaglie dei bovini di età inferiore alle sei settimane sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione sulle carni:

a)   esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi retrofaringei (Lnn. retropharyngiales); ispezione della cavità boccale e retroboccale; palpazione della lingua; asportazione delle amigdale;

b)   esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; incisione ed esame dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)   esame visivo del diaframma;

e)   esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione e, se del caso, incisione del fegato e dei suoi linfonodi;

f)   esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h)   esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)   esame visivo della pleura e del peritoneo;

j)   esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

II.  OVINI E CAPRINI DOMESTICI

Ispezione sulle carni

Le carcasse e frattaglie di ovini e caprini sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione sulle carni:

a)   esame visivo della testa dopo scuoiamento e, in caso di dubbio, esame della gola, della bocca, della lingua e dei linfonodi retrofaringei e parotidei. Senza pregiudizio delle norme di polizia sanitaria, detti esami non sono necessari se l'autorità competente è in grado di garantire che la testa, compresi la lingua e il cervello, sarà esclusa dal consumo umano;

b)   esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales); in caso di dubbio, tali organi e linfonodi devono essere incisi ed esaminati;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; in caso di dubbio, il cuore deve essere inciso ed esaminato;

d)   esame visivo del diaframma;

e)   esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi; incisione del fegato sulla faccia gastrica per l'esame dei dotti biliari;

   f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales);

g)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h)   esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)   esame visivo della pleura e del peritoneo;

j)   esame visivo degli organi genitali;

   k) esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi;

l)   esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale.

III.  SOLIPEDI DOMESTICI

A.  Informazioni sulla catena di produzione degli alimenti

Il passaporto originale che accompagna l'animale al macello dev'essere controllato dal veterinario ufficiale per accertare se l'animale sia destinato alla macellazione ai fini del consumo umano.

B.  Ispezione sulle carni

Le carcasse e frattaglie dei solipedi sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione sulle carni:

a)   esame visivo della testa e, previa separazione della lingua, esame visivo della gola; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi sottomascellari, retrofaringei e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares e parotidei); esame visivo e palpazione della lingua, previamente isolata in modo da consentire un'accurata esplorazione delle cavità boccale e retroboccale. Asportazione delle amigdale;

b)   esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni; palpazione e, se necessario, incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; tuttavia, dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)   esame visivo del diaframma;

e)   esame visivo, palpazione e, se necessario, incisione del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales);

   f) esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici.

g)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h)   esame visivo e palpazione dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)   esame visivo della pleura e del peritoneo;

j)   esame visivo degli organi genitali degli stalloni e delle giumente;

k)   esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); se del caso, incisione dei linfonodi sopramammari;

l)   esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani. In caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte; esame del liquido sinoviale;

m)   ricerca della melanosi e dei melanomi su tutti i cavalli grigi o bianchi in corrispondenza dei muscoli e dei linfonodi (Lnn. subrhomboidei) delle spalle sotto la cartilagine scapolare previo distacco del legamento di una spalla. I reni devono essere isolati ed esaminati mediante incisione attraverso l'intero organo.

IV.  SUINI DOMESTICI

A.  Ispezione ante mortem

1.  La macellazione di un lotto di suini provenienti da un'azienda può essere autorizzata

   a) solo se i suini destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto alla sezione X.

2.  L'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:

   a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A;
  b) esami per stabilire se i suini:

   i) siano affetti da una malattia o una condizione che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;
   ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
   iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite.
   a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali;
   b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici.

3.  L'ispezione ante mortem presso l'azienda è effettuata dal veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato partecipante a un sistema di rete di sorveglianza, come previsto all'articolo 14 della direttiva 64/432/CEE; i suini vengono inviati direttamente al macello e non possono confondersi con altri capi.

4.  Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale.

5.  Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua tale ispezione in conformità del Capitolo 1, sezione I.2.B.

6.  Allorché i suini non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al punto 1:

   a) occorre procedere nuovamente a norma del punto 1;
   b) se i suini sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo, purché gli animali siano sottoposti a un'ulteriore ispezione veterinaria ante mortem.

B.  Ispezione sulle carni

1.  Carcasse e frattaglie di suini non allevati:

   a) in sistemazioni controllate, in sistemi integrati di produzione;
   b) con un flusso d'informazioni tra l'azienda di provenienza e il macello considerato soddisfacente dall'autorità competente;
  

sono sottoposte alle seguenti procedure d'ispezione sulle carni:

a)   esame visivo della testa e della gola; incisione ed esame dei linfonodi sottomascellari (Lnn. mandibulares); esame visivo della cavità boccale e retroboccale e della lingua.

b)   esame visivo dei polmoni, della trachea e dell'esofago; palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifucationes, eparteriales e mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore perpendicolarmente al loro asse maggiore; dette incisioni non sono tuttavia necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;

d)   esame visivo del diaframma;

e)   esame visivo del fegato e dei linfonodi periportali (Lnn. portales); palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

f)   esame visivo del tubo gastroenterico, del mesenterio e dei linfonodi gastrici e mesenterici (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales e caudales); palpazione e, se del caso, incisione dei linfonodi gastrici e mesenterici;

g)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza;

h)   esame visivo dei reni; se necessario, incisione dei reni e dei linfonodi renali (Lnn. renales);

i)   esame visivo della pleura e del peritoneo;

j)   esame visivo degli organi genitali;

k)   esame visivo della mammella e dei relativi linfonodi (Lnn. supramammarii); nella scrofa, incisione dei linfonodi sopramammari;

l)   esame visivo e palpazione della regione ombelicale e delle articolazioni degli animali giovani; in caso di dubbio, la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte;

m)   esame per l'individuazione della trichinosi.

V.  VOLATILI

A.  Ispezione ante mortem

1.  La macellazione di un gruppo di volatili provenienti da un'azienda può essere autorizzata

   a) solo se i volatili destinati alla macellazione sono stati sottoposti a un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza e sono accompagnati dal certificato sanitario previsto alla sezione X.

2.  L'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza comprende quanto segue:

   a) controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A;
  b) esami per stabilire se i volatili:

   i) siano affetti da una malattia o un disturbo che potrebbe trasmettersi ad altri animali o agli esseri umani a causa della manipolazione o del consumo della carne, oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;
   ii) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
   iii) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite.
   a) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per controllare l'osservanza dei periodi di attesa; se del caso, prelievo di campioni dagli animali;
   b) se del caso, ricerca di agenti zoonotici.

3.  L'ispezione ante mortem presso l'azienda è effettuata dal veterinario ufficiale.

4.  Se l'ispezione ante mortem è stata effettuata presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi al controllo dell'identità e a un esame diagnostico per accertare se siano state rispettate le norme relative al benessere degli animali, nonché se vi siano segni di condizioni che potrebbero influire negativamente sulla salute umana o animale. Questo esame diagnostico può essere effettuato da un ausiliario ufficiale.

5.  Se l'ispezione ante mortem non è stata effettuata presso l'azienda, il veterinario ufficiale effettua un esame per stabilire se:

   a) i volatili siano affetti da una malattia o condizione trasmissibile all'uomo o agli animali oppure mostrino un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere;
   b) mostrino alterazioni generali del comportamento o segni di malattie che potrebbero rendere le carni non idonee al consumo umano;
   c) mostrino segni di contenere residui chimici eccedenti i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, o residui di sostanze proibite;
  

e, se del caso, ricerca di agenti zoonotici.

6.  Allorché i volatili non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al rilascio del certificato sanitario previsto al punto 1:

   a) occorre procedere nuovamente a norma del punto 1.
   b) se i volatili sono già presso il macello, la macellazione può essere autorizzata dopo aver valutato il motivo del ritardo e previo ulteriore esame dei volatili.

7.  Se i volatili mostrano sintomi clinici di una malattia, la loro macellazione ai fini del consumo umano è proibita. L'abbattimento di tali volatili presso il macello è però autorizzata alla fine del normale processo di macellazione, purché siano adottate le opportune precauzioni per evitare il rischio di diffondere organismi patogeni e si puliscano e disinfettino gli impianti subito dopo la macellazione.

8.  Nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, l'ispezione ante mortem viene effettuata conformemente al punto 2.

B.  Ispezione sulle carni

Tutti i volatili sono sottoposti a ispezione sulle carni. Ai fini dell'ispezione sanitaria sulle carni, il veterinario ufficiale deve:

   a) per ciascuna partita di volatili della stessa origine, esaminare i visceri e le cavità di un campione rappresentativo di esemplari;
   b) sottoporre a un esame approfondito un campione casuale di parti di volatili o di volatili interi dichiarati non idonei al consumo umano in seguito all'ispezione sulle carni;
   c) svolgere le ulteriori indagini ritenute necessarie se esiste motivo di sospettare che le carni dei volatili in causa potrebbero non essere idonee al consumo umano;
   d) nel caso dei volatili allevati per la produzione di foie gras e di volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, controllare il certificato sanitario di cui alla sezione C che deve accompagnare le carcasse.

C.  Modello di certificato sanitario

CERTIFICATO SANITARIO

per i volatili allevati per la produzione di foie gras e i volatili a eviscerazione differita provenienti dall'azienda di produzione, storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda e trasportati in un laboratorio di sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione

Servizio competente:……………………………… N.:

1.  Identificazione delle carcasse non eviscerate

Specie:

Numero:

2.  Provenienza delle carcasse non eviscerate

Indirizzo dell'azienda:

3.  Destinazione delle carcasse non eviscerate

Le carcasse non eviscerate sono trasportate verso il seguente laboratorio di sezionamento:

4.  Dichiarazione

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che:

   le carcasse non eviscerate di cui sopra appartengono a volatili esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle …….…. (orario) del ............ (data) e giudicate sane;
   i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellare i volatili.

Fatto a ………………………………., il

(Luogo) (Data)

Timbro

…………………………………………..

(Firma del veterinario ufficiale)

VI.  LAGOMORFI D'ALLEVAMENTO

Si applicano le norme previste per i volatili.

VII.  SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO

A.  Ispezione ante mortem

1.  L'ispezione ante mortem può essere effettuata presso l'azienda di provenienza a cura del veterinario ufficiale. L'ispezione ante mortem presso l'azienda comprende il controllo dei registri o della documentazione dell'azienda, comprese le informazioni sulla catena di produzione degli alimenti di cui al Capitolo 1, sezione I.2.A, il prelievo regolare di campioni da acqua e mangimi e, se del caso, controlli per individuare agenti zoonotici. Se l'ispezione ante mortem ha luogo presso l'azienda, l'ispezione ante mortem presso il macello può limitarsi a rilevare le lesioni subite durante il trasporto e a controllare l'identità degli animali.

2.  Gli animali vivi esaminati presso l'azienda devono essere accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello fornito alla sezione X, attestante che essi sono stati sottoposti a ispezione nell'azienda e sono stati giudicati sani.

B.  Ispezione sulle carni

1.  L'ispezione sulle carni consta di un esame per palpazione e, qualora ciò sia ritenuto necessario, dell'incisione delle parti dell'animale che abbiano subito alterazioni o che per qualunque altro motivo risultino sospette.

2.  Le procedure di ispezione sulle carni descritte per i bovini e gli ovini, i suini domestici e i volatili si applicano alle specie corrispondenti di selvaggina d'allevamento.

3.  Se gli animali sono stati macellati presso l'azienda, il veterinario ufficiale del macello controlla il certificato emesso e firmato dal veterinario dell'azienda o da un veterinario autorizzato dall'autorità competente che attesta un risultato favorevole dell'ispezione ante mortem, la correttezza della macellazione e l'avvenuto dissanguamento durante il processo di macellazione stesso.

VIII.  SELVAGGINA IN LIBERTÀ

A.  Ispezione sulle carni

1.  La selvaggina in libertà è sottoposta a ispezione il più rapidamente possibile dopo l'ammissione allo stabilimento di lavorazione.

2.  Il veterinario ufficiale controlla se la selvaggina in libertà è accompagnata da una dichiarazione della persona competente di cui al regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. In caso affermativo, tiene conto di tale dichiarazione nell'effettuare l'ispezione sulle carni.

3.  Durante l'ispezione sulle carni il veterinario ufficiale procede alle seguenti operazioni:

  a) esame visivo della carcassa, delle sue cavità e, se del caso, dei relativi organi, al fine di:

Qualora i risultati dell'esame visivo non permettano una valutazione, deve essere effettuato un esame più accurato in laboratorio;
   individuare eventuali anomalie non provocate dal processo della caccia. A tal fine la diagnosi può basarsi su ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'uccisione;
   verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia.
   b) esame delle alterazioni organolettiche;
   c) palpazione degli organi, se del caso;
   d) analisi a campione dei residui non dovuti al processo della caccia, inclusi i contaminanti ambientali, in caso di fondato sospetto circa la presenza di residui o contaminanti. Qualora, a causa di tale sospetto, venga effettuato un esame più approfondito, il veterinario deve attendere la conclusione dell'ispezione prima di procedere alla valutazione di tutti i capi uccisi in una determinata battuta di caccia o di parte di essi che si può presumere presentino le stesse anomalie.
  e) ricerca delle caratteristiche dalle quali possa essere desunta una pericolosità delle carni per la salute. In particolare:
   i) segnalazione, da parte del cacciatore, di alterazioni del comportamento e perturbazioni nello stato generale dell'animale vivo;
   ii) tumori o ascessi che si presentino numerosi o sparsi in organi interni o nella muscolatura;
   iii) artrite, orchite, alterazione patologica del fegato o della milza, infiammazione dell'intestino o della regione ombelicale;
   iv) presenza di corpi estranei non dovuti al processo della caccia nelle cavità, in particolare nello stomaco e nell'intestino, o nell'urina, con alterazioni del colore della pleura o del peritoneo;
   v) presenza di parassiti;
   vi) formazione di gas in notevole quantità nel tubo gastroenterico con alterazione del colore degli organi interni;
   vii) notevoli alterazioni del colore, della consistenza o dell'odore della muscolatura o degli organi;
   viii) vecchie fratture aperte;
   ix) cachessia e/o edema generalizzato o localizzato;
   x) conglutinazioni o concrescenze recenti di organi con la pleura o il peritoneo;
   xi) altre alterazioni notevoli ed evidenti, come ad esempio putrefazione.

4.  Su richiesta del veterinario ufficiale, la colonna vertebrale e la testa devono essere divise a metà longitudinalmente.

5.  Nel caso di piccola selvaggina in libertà si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. .../2003 del ... [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale]. Nel caso di selvaggina in libertà di piccole dimensioni che non è stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione, un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza è sottoposto a ispezione sanitaria da parte del veterinario ufficiale. Qualora l'ispezione riveli la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di difetti quali quelli di cui al punto 3, il veterinario ufficiale deve effettuare ulteriori controlli sull'insieme della partita al fine di determinare se essa debba essere dichiarata non idonea al consumo umano o se si debba procedere all'esame di ogni singola carcassa.

6.  In caso di dubbio, il veterinario ufficiale può eseguire, sulle parti in causa degli animali, ulteriori sezionamenti e ispezioni ritenuti necessari ai fini di una diagnosi definitiva.

B.  Decisioni in conseguenza dei controlli

Oltre ai casi di cui al Capitolo 1, sezione II.E, le carni che durante l'ispezione sulle carni presentino caratteristiche come quelle elencate al punto A della presente sezione devono essere dichiarate non idonee al consumo umano.

IX.  RISCHI SPECIFICI

A.  Encefalopatie spongiformi trasmissibili

1.  L'ispezione dei bovini di età superiore alle sei settimane, degli ovini e dei caprini dev'essere effettuata in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001, nonché di tutte le altre normative comunitarie pertinenti relative alle EST. Sono interessati almeno i seguenti aspetti:

a)   quando c'è motivo di pensare che l'età indicata nelle informazioni di accompagnamento non sia esatta, il veterinario ufficiale esegue un controllo della dentatura;

b)   occorre prestare particolare attenzione a che tutti i bovini, ovini o caprini sospetti di essere affetti da un'encefalopatia spongiforme trasmissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001 siano trattati in conformità delle specifiche ivi contenute. Gli animali sospetti devono essere macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2.  I controlli specifici per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili devono essere effettuati in conformità della legislazione comunitaria in materia.

B.  Cisticercosi

1.  Le procedure di ispezione sulle carni di cui alle sezioni I e IV, sono le prescrizioni minime per l'esame della cisticercosi nei bovini di età superiore a 6 settimane e nei suini. Possono essere inoltre utilizzate analisi sierologiche specifiche. Nel caso dei bovini di età superiore a 6 settimane, l'incisione dei masseteri in sede di ispezione sulle carni non è obbligatoria se si ricorre a un'analisi sierologica specifica. Altrettanto vale per i bovini di età superiore a 6 settimane allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi.

2.  Le condizioni per il riconoscimento ufficiale quale azienda ufficialmente certificata come esente da cisticercosi in base alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3.  La carne infettata da cisticerco è dichiarata non idonea al consumo umano. Se tuttavia l'animale non è generalmente infettato da cisticerco, le parti non infette possono essere dichiarate idonee al consumo umano dopo aver subito un trattamento mediante il freddo.

C.  Trichinosi

1.  Le carcasse di suini (domestici, selvaggina d'allevamento e in libertà) e di altre specie suscettibili di contrarre trichinosi devono essere sottoposte a un esame volto a individuare questa malattia.

2.  L'esame può essere omesso qualora gli animali siano stati allevati in un'azienda ufficialmente certificata come esente da trichinosi. Le condizioni per il riconoscimento ufficiale quale azienda esente da trichinosi vengono fissate in base alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

3.  La carne di animali infettati da trichine è dichiarata non idonea al consumo umano.

D.  Morva

1.  Se del caso, i solipedi sono esaminati per accertare l'eventuale presenza di morva. La ricerca della morva nei solipedi include un esame accurato delle mucose della trachea, della laringe, delle cavità nasali, dei seni e delle loro ramificazioni, previa spaccatura mediana della testa e ablazione del setto nasale.

2.  La carne di cavallo in cui sia stata diagnosticata la presenza di morva è dichiarata non idonea al consumo umano.

E.  Tubercolosi

1.  Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2.  Le carni di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione sulle carni abbia rivelato lesioni tubercolari localizzate in una serie di organi o zone della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano. In attesa di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, le carni degli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio a tubercolinoreazione, e nelle quali l'ispezione sulle carni abbia rivelato lesioni tubercolari nei linfonodi o in un organo o parte della carcassa, sono dichiarate non idonee al consumo umano o sottoposte a un trattamento termico.

F.  Brucellosi

1.  Gli animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi sono macellati separatamente dagli altri, con tutte le precauzioni necessarie per limitare al minimo il rischio di contaminazione delle altre carcasse, della catena di macellazione e del personale presente nel macello.

2.  La carne di animali che abbiano reagito in modo positivo o dubbio al controllo della brucellosi, mettendo in evidenza un'affezione acuta, è dichiarata non idonea al consumo umano.

G.  Norme dettagliate

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti vengono stabiliti, se del caso, i metodi per l'individuazione della trichinosi per i casi di cui alla presente sezione, nonché i test sierologici per l'individuazione della cisticercosi e le eventuali procedure di individuazione della trichinosi.

X.  MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

CERTIFICATO SANITARIO

per gli animali trasportati dall'azienda al macello

Servizio competente:………………………………… No:

1.  Identificazione degli animali

Specie:

Numero di animali:

Marchio di identificazione:

2.  Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

Identificazione del centro*:

3.  Destinazione degli animali

Gli animali sono avviati al seguente macello:

medante i seguenti mezzi di trasporto:

4.  Altre informazioni pertinenti

5.  Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

   gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle …….…. (orario) del ............ (data) e giudicati sani;
   i registri e la documentazione riguardanti gli animali sono conformi alle norme vigenti e non proibiscono di macellarli.

Fatto a ………………………………., il

(Luogo) (Data)

Timbro

…………………………………………..

(Firma del veterinario)

____________

* opzionale

ALLEGATO II

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I.  CONTROLLI UFFICIALI DELLE ZONE DI PRODUZIONE

1.  L'autorità competente fissa l'ubicazione e i confini delle zone di produzione di molluschi bivalvi. Le zone di produzione in cui è autorizzata la raccolta di molluschi bivalvi devono essere classificate dall'autorità competente nelle tre seguenti categorie in funzione del livello di contaminazione fecale:

a)  Zone di classe A: zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi di cui all'Allegato II, Sezione VII, Capitolo V del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale].

b)  Zone di classe B: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 6 000 coliformi fecali per 100 g di polpa o di 4 600 E. coli per 100 g di polpa nel 90% dei campioni.

c)  Zone di classe C: zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata (minimo due mesi), combinata o meno con la depurazione, o previa depurazione intensiva per un periodo da determinare in conformità della procedura di cui all'articolo 17, in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui alla lettera a). I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli (misurati mediante la prova del numero più probabile in cinque provette e tre diluizioni) di 60 000 coliformi fecali per 100 g di polpa.

2.  Per consentire la classificazione delle zone produttive e determinare il livello di contaminazione fecale di una zona, l'autorità competente deve:

   a) effettuare un inventario delle fonti di inquinamento di origine umana o animale che possono costituire una fonte di contaminazione della zona di produzione;
   b) esaminare i quantitativi di inquinanti organici emessi nei diversi periodi dell'anno in funzione delle variazioni stagionali della popolazione umana e animale nel bacino idrografico, delle precipitazioni, del trattamento delle acque di scarico, ecc.;
   c) determinare le caratteristiche della circolazione di inquinanti sulla base dell'andamento della corrente, della batimetria e del ciclo delle maree nella zona di produzione;
   d) istituire un programma di campionamento dei molluschi bivalvi nella zona di produzione, basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; la distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono essere tali da garantire che i risultati dell'analisi siano quanto più possibile rappresentativi della zona considerata.

3.  Le zone di stabulazione e produzione classificate devono essere monitorate periodicamente al fine di:

   a) evitare eventuali infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei molluschi bivalvi vivi;
   b) verificare la qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi relativamente alla zona di produzione e di stabulazione;
   c) verificare l'eventuale presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi;
   d) verificare la presenza di contaminanti chimici nei molluschi bivalvi vivi.

4.  Per l'attuazione del punto 3, lettere b), c) e d) di cui sopra, devono essere definiti piani di campionamento per svolgere tali controlli, ad intervalli regolari o caso per caso, se i periodi di raccolta sono irregolari. La distribuzione geografica dei punti e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per quanto riguarda l'area considerata.

a)  Il piano di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei molluschi bivalvi vivi deve in particolar modo tenere conto:

   delle probabili variazioni della contaminazione fecale;
   dei parametri di cui al punto 2.

b)  Il piano di campionamento per rilevare la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e stabulazione e di biotossine nei molluschi bivalvi vivi deve tener conto in particolare delle possibili variazioni della presenza di plancton contenente biotossine marine.

Il campionamento deve essere predisposto come segue:

   sorveglianza del plancton: campionamento periodico volto a individuare eventuali cambiamenti di composizione del plancton contenente tossine e la sua distribuzione geografica; qualora i risultati ottenuti facciano sospettare un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi, si procede a un campionamento intensivo aumentando il numero dei punti di campionamento e dei campioni prelevati nelle acque di coltivazione e di pesca;
   prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalla zona in questione; metodi armonizzati per le procedure d'esame compresi controlli negativi sono fissati in conformità con la procedura di cui all'articolo 17.
  

Il prelievo di campioni ai fini dell'analisi delle tossine nei molluschi dovrebbe avvenire almeno ogni due settimane nei mesi da aprile a ottobre incluso, e ogni mese durante il resto dell'anno. Tale frequenza può essere aumentata o ridotta in determinate aree per le quali dati storici affidabili relativi alla presenza di tossine o fitoplancton suggeriscono rispettivamente un rischio maggiore o minore di tossicità. Tuttavia, lo stato delle cose dev'essere periodicamente rivisto, al fine di valutare il rischio di tossicità connesso coi molluschi provenienti dalle aree in questione.

  

Quando siano noti i tassi di accumulazione delle tossine di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona, una specie con il tasso più elevato può essere utilizzata in qualità di indicatore, rendendo possibile lo sfruttamento di tutte le specie del gruppo se i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano sotto i limiti prescritti. Quando i livelli di tossine della specie che fa da indicatore si trovano al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie è ammesso soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di tossine restano al di sotto dei limiti.

  

Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua e fornire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all'interno della popolazione esaminata. Qualora siano rilevati cambiamenti delle popolazioni tossiche che possono portare a un accumulo di tossine, occorre aumentare la frequenza del campionamento dei molluschi oppure decidere la chiusura precauzionale delle zone interessate fino a che non si siano ottenuti i risultati dell'analisi delle tossine.

c)  Il piano di campionamento per il controllo della presenza di contaminanti chimici deve consentire di determinare se siano superati i livelli di cui al regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari(20).

5.  Se i risultati del campionamento indicano senza ambiguità che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati, o che potrebbe esservi un altro rischio per la salute umana, la zona di produzione interessata viene chiusa alla raccolta di molluschi bivalvi vivi.

Le zone chiuse possono essere riaperte soltanto quando i requisiti sanitari per i molluschi risultano nuovamente conformi alla legislazione comunitaria. Se, per via della presenza di plancton o per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, una zona è stata chiusa, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. La decisione può contenere informazioni sulle tendenze concernenti i fitoplancton. Nei casi in cui vi siano dati affidabili relativi alla dinamica della tossicità di una certa zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite dati da un solo campionamento.

6.  L'autorità competente provvede a sorvegliare le zone di produzione dove la raccolta di molluschi bivalvi è vietata o soggetta a speciali condizioni, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana.

7.  Oltre al monitoraggio delle zone di stabulazione e produzione di cui al punto 3, verrà istituito un sistema di controllo comprendente analisi di laboratorio volte ad accertare il rispetto dei requisiti per il prodotto finito e in particolare a verificare che i livelli delle biotossine marine e dei contaminanti non superi i limiti di sicurezza, e che la qualità microbiologica dei molluschi sia tale da non costituire un rischio per la salute umana.

8.  L'autorità competente:

a)   redige e mantiene aggiornato un elenco delle zone di produzione e di stabulazione riconosciute dalle quali i molluschi bivalvi vivi possono essere prelevati conformemente alle disposizioni del presente Allegato, precisandone l'ubicazione, i confini e la classe di appartenenza.

L'elenco dev'essere comunicato alle parti interessate dal presente Allegato, in particolare ai produttori, ai raccoglitori e ai responsabili dei centri di depurazione e dei centri di spedizione;

b)   informa senza indugio le parti interessate dal presente Allegato, in particolare i produttori, i raccoglitori e i responsabili dei centri di depurazione e di spedizione, di qualsiasi variazione relativa all'ubicazione, ai confini e alla classe della zona di produzione, nonché della chiusura, temporanea o definitiva, della medesima;

c)   agisce tempestivamente qualora i controlli di cui al presente Allegato indichino che una zona di produzione dev'essere chiusa o può essere riaperta.

9.  Per decidere in merito a classificazione, apertura e chiusura delle zone di raccolta, l'autorità competente può tener conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dall'organizzazione che rappresenta l'operatore del settore alimentare interessato. In tal caso, l'analisi deve svolgersi in un laboratorio approvato dall'autorità competente e in conformità di un eventuale protocollo concordato fra l'autorità competente e le aziende o l'organizzazione interessate.

II.  CONTROLLI UFFICIALI DELLE PECTINIDAE RACCOLTE AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli Stati membri garantiscono l'organizzazione di appropriati controlli sulle pectinidae raccolte al di fuori delle zone di produzione classificate, al fine di garantire il rispetto dei requisiti sanitari, compresi quelli relativi alle biotossine.

ALLEGATO III

PRODOTTI DELLA PESCA

Oltre alle comuni norme di controllo, devono essere applicate le seguenti disposizioni.

1.  Controlli ufficiali sui prodotti della pesca devono essere svolti al momento dello sbarco o precedentemente alla prima vendita, in un impianto per le aste o in un mercato all'ingrosso. Anche i pesci e gli altri prodotti derivati dall'acquacoltura sono controllati prima della loro commercializzazione.

2.  I controlli ufficiali comprendono quanto segue.

a)  Controlli organolettici

Controlli a campione effettuati al fine di verificare il rispetto dei criteri di freschezza stabiliti dalla normativa comunitaria. La valutazione organolettica deve essere ripetuta in caso di dubbi circa la freschezza dei prodotti.

b)  Test all'azoto basico volatile totale (ABVT)

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi circa la freschezza dei prodotti della pesca, possono essere prelevati campioni che vengono sottoposti ad esami di laboratorio per determinare i livelli di ABVT (azoto basico volatile totale).

I livelli di ABVT e i metodi di analisi da utilizzare sono quelli di cui alla decisione 95/149/CE della Commissione, dell'8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d'analisi(21).

Qualora dall'esame organolettico emergano dubbi su altre condizioni che potrebbero nuocere alla salute umana, possono essere prelevati campioni a fini di verifica.

c)  Controlli dell'istamina

Controlli per la sorveglianza dell'istamina al fine di verificare il rispetto dei livelli accettabili stabiliti dalla normativa comunitaria.

Il livello d'istamina in taluni prodotti della pesca deve essere compreso entro i seguenti limiti in nove campioni di una partita:

   il tenore medio non può superare 100 ppm,
   due campioni possono avere un tenore superiore a 100 ppm ma inferiore a 200 ppm,
   nessun campione può avere un tenore superiore a 200 ppm.
  

Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci delle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae e Scombraesosidae. Tuttavia, le acciughe sottoposte a trattamento di maturazione enzimatica in salamoia possono presentare tenori di istamina più elevati, che non devono comunque superare il doppio dei valori suddetti. Gli esami devono essere effettuati ricorrendo a metodi affidabili e scientificamente riconosciuti, quale, ad esempio, la cromatografia in fase liquida ad alto rendimento (HPLC).

d)  Controllo dei contaminanti

È istituito un sistema di sorveglianza per il controllo del livello di contaminazione dei prodotti della pesca con contaminanti presenti nell'ambiente acquatico quali metalli pesanti e sostanze organo-clorurate.

e)  Controlli del tenore di cantaxantina nel salmone di allevamento, che dev'essere rigorosamente limitato.

f)  Se del caso, controlli microbiologici.

g)  Controlli intesi a verificare il rispetto della normativa comunitaria relativa agli endoparassiti.

h)  Controlli intesi a verificare la possibile presenza sul mercato di specie di pesci velenosi o di pesci contenenti biotossine

Ove del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 e previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sono stabiliti:

   criteri di freschezza per la valutazione organolettica dei prodotti della pesca, in particolare nel caso in cui tali criteri non siano stati stabiliti nell'ambito della legislazione comunitaria vigente;
   i limiti analitici, i metodi di analisi nonché i piani di campionamento da utilizzare nell'ambito dei controlli ufficiali sopra menzionati.

3.  I seguenti prodotti sono dichiarati non idonei al consumo umano:

   a) i prodotti della pesca che in seguito a controlli organolettici, chimici, fisici o microbiologici si rivelano non idonei al consumo umano;
   b) i pesci o le parti di pesci non sottoposti ad adeguati controlli al fine di individuare la presenza di endoparassiti secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria;
   c) i prodotti della pesca che contengono, nelle loro parti commestibili, contaminanti presenti nell'ambiente acquatico, come metalli pesanti e sostanze organo-clorurate, in quantità tali che l'assorbimento alimentare calcolato sia superiore alla dose giornaliera o settimanale ammissibile per l'uomo;
   d) i pesci e i prodotti della pesca velenosi che contengono biotossine;
   e) i prodotti della pesca o parti di essi considerati pericolosi per la salute umana sulla base di pareri scientifici indipendenti e verificabili, aggiornati regolarmente.

ALLEGATO IV

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Oltre alle comuni norme di controllo, i controlli ufficiali comprendono:

A.  Controllo delle aziende

1.  Gli animali che si trovano presso le aziende di produzione sono sottoposti a ispezioni veterinarie regolari, al fine di garantire il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo, e in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all'uso di farmaci veterinari. Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate in occasione di controlli veterinari eseguiti in conformità di altre norme comunitarie.

Se vi è motivo per sospettare che le norme relative alla salute degli animali non siano state applicate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali.

2.  Le aziende di produzione sono sottoposte a controlli regolari per garantire il rispetto delle norme igieniche. Se risulta un livello d'igiene inadeguato occorre adottare i provvedimenti opportuni per garantire che l'operatore del settore alimentare corregga la situazione.

B.  Controllo del latte crudo al momento della raccolta

1.  L'autorità competente organizza, se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono latte o col settore che rappresenta tali operatori, sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle norme che si applicano al latte crudo.

2.  Se il latte crudo non è conforme alle norme pertinenti, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per garantire che l'operatore del settore alimentare del settore alimentare corregga la situazione.

Se la situazione non è corretta entro i tre mesi a decorrere dalla notifica della mancata conformità alle norme, le forniture del latte di quell'azienda di produzione sono sospese fino a che l'operatore del settore alimentare non dimostra che il suo latte è di nuovo conforme.

3.  Quando il latte crudo non risulta conforme ai criteri di sanità pubblica prescritti dalle normative, con conseguente possibilità che la sicurezza alimentare risulti compromessa, l'autorità competente definisce e attua procedure volte a sospendere le forniture del latte crudo fino al ristabilimento di condizioni che garantiscano la sicurezza. Allo stesso tempo, l'autorità competente comunicherà all'operatore del settore alimentare se il latte debba essere distrutto o se possa essere utilizzato a condizioni chiaramente definite. Non appena tali condizioni sono raggiunte, l'autorità competente procede ad autorizzare nuovamente le forniture di latte.

C.  Controllo dei prodotti lattiero-caseari trasformati

I controlli ufficiali comprendono quanto segue.

1.  Una verifica della conformità del latte crudo utilizzato per la trasformazione alle norme pertinenti.

2.  Una verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare, tramite opportuni controlli effettuati sui metodi impiegati dagli operatori del settore alimentare, quali:

   trattamento termico o altri sistemi di trattamento fisico,
   condizioni di trasformazione in generale, comprese quelle applicate ai metodi tradizionali di produzione.

3.  Un verifica della conformità dei prodotti finali alle norme che vi si applicano, in particolare per quanto riguarda i criteri microbiologici e l'etichettatura.

(1) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.
(2) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 449.
(3) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 22.
(4) GU C […], […], pag. […].
(5) Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003.
(6) GU C […], […], pag. […].
(7) GU C […], […], pag. […].
(8) GU C […], […], pag. […].
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(11) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(12)* Un anno dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento deve avere la stessa data di applicazione degli altri testi giuridici che fanno parte della cosiddetta rifusione della legislazione in materia d'igiene.
(13) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).
(14) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione (GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.)
(15) Le seguenti norme non si applicano alla selvaggina in libertà.
(16) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/2003 della Commissione (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 15).
(17) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(18) Questa norma non si applica alla selvaggina in libertà.
(19) Qualora vi sia la necessità di trovare le prove della mancata osservanza delle buone prassi veterinarie o dell'uso illegale di sostanze farmaceutiche, i risultati ufficiali non vengono comunicati al veterinario privato, né alla persona responsabile dell'azienda.
(20) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2002 (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5).
(21)1 GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.


Aromatizzanti di affumicatura ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Allegato
Allegato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (COM(2002) 400 – C5&nbhy;0348/2002 – 2002/0163(COD))
P5_TA(2003)0255A5-0122/2003

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 400)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0348/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5&nbhy;0122/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 giugno 2003 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

P5_TC1-COD(2002)0163


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (5), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, settimo trattino, prevede l'adozione di disposizioni appropriate relative ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione.

(2)  La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.

(3)  Nel dare attuazione alle politiche comunitarie dovrebbe essere garantito un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.

(4)  Ai fini della tutela della salute umana, gli aromatizzanti di affumicatura dovrebbero essere sottoposti a una valutazione della loro sicurezza mediante una procedura comunitaria prima di essere immessi sul mercato od utilizzati nei o sui prodotti alimentari all'interno della Comunità.

(5)  Le differenze tra le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali in materia di valutazione e autorizzazione degli aromatizzanti di affumicatura possono ostacolare la libera circolazione di detti prodotti, creando condizioni di concorrenza scorretta e sleale. Occorrerebbe pertanto istituire una procedura di autorizzazione a livello comunitario.

(6)  La composizione chimica del fumo è complessa e dipende tra l'altro dal tipo di legno impiegato, dal metodo utilizzato per produrre il fumo, dal tenore d'acqua del legno, dalla temperatura e dalla concentrazione di ossigeno durante la produzione del fumo. La maggior parte dei prodotti alimentari affumicati pone un problema dal punto di vista della salute, soprattutto per quanto attiene alla possibile presenza di idrocarburi policiclici aromatici. Considerato che gli aromatizzanti di affumicatura vengono ottenuti sottoponendo il fumo a processi di frazionamento e purificazione, il loro impiego viene in genere considerato meno rischioso per la salute rispetto al tradizionale processo di affumicatura. Tuttavia nella valutazione della sicurezza occorre tenere conto della possibilità di applicazioni più ampie degli aromatizzanti di affumicatura rispetto al processo di affumicatura tradizionale.

(7)  Il presente regolamento riguarda gli aromatizzanti di affumicatura, così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 88/388/CEE. La produzione di tali aromatizzanti di affumicatura inizia con la condensazione del fumo. Il fumo condensato viene di norma separato attraverso processi chimici in un condensato di fumo primario a base acquosa, in una fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua ed una fase oleosa insolubile in acqua. La fase oleosa insolubile in acqua rappresenta un sottoprodotto che non è adatto per la produzione di aromatizzanti di affumicatura. I condensati di fumo primari e le frazioni della fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua, ovvero le cosiddette "frazioni di catrame primarie", vengono purificati per eliminare i componenti del fumo più dannosi per la salute umana. Possono allora risultare idonei ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari oppure nella produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati ottenuti mediante ulteriori processi fisici quali le procedure di estrazione, la distillazione, la concentrazione per evaporazione, l'assorbimento o la separazione a membrana e l'aggiunta di ingredienti alimentari, altri aromatizzanti, additivi alimentari o solventi, fatte salve norme più specifiche della legislazione comunitaria.

(8)  Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che non è possibile sviluppare un approccio comune per la valutazione della sicurezza degli aromatizzanti di affumicatura utilizzati per aromatizzare i prodotti alimentari a causa delle grandi differenze fisiche e chimiche tra detti aromatizzanti; ha di conseguenza concluso che la valutazione tossicologica debba concentrarsi sulla sicurezza dei singoli condensati di fumo. Il presente regolamento prevede, sulla base di tale parere, la valutazione scientifica dei condensati di fumo primari e delle frazioni di catrame primarie, nel seguito "prodotti primari", dal punto di vista della sicurezza del loro impiego in quanto tali e/o ai fini della produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari.

(9)  Per quanto concerne le condizioni di produzione, il presente regolamento riflette i risultati contenuti nella relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli aromatizzanti di affumicatura del 25 giugno 1993 (6) che precisa le varie condizioni di produzione e fornisce le informazioni necessarie per la valutazione degli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. La relazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana si basa a una volta sulla relazione del Consiglio d'Europa intitolata "Health aspects of using smoke flavours as food ingredients' (7). Essa contiene anche un elenco non esaustivo dei tipi di legno che può essere considerato come un elenco indicativo dei legni adatti alla produzione di aromatizzanti di affumicatura.

(10)  Dovrebbe essere prevista la compilazione, sulla base della valutazione della sicurezza, di un elenco dei prodotti primari autorizzati, all'interno della Comunità, come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura da utilizzare nei o sui prodotti alimentari. L'elenco dovrebbe descrivere chiaramente i prodotti primari, precisarne le condizioni di impiego ed indicare le date di decorrenza della validità delle autorizzazioni.

(11)  Per garantire l'armonizzazione, le valutazioni della sicurezza dovrebbero essere condotte dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (8).

(12)  La valutazione della sicurezza di uno specifico prodotto primario dovrebbe essere seguita da una decisione di gestione del rischio circa l'opportunità di inserire il prodotto nell'elenco comunitario dei prodotti primari autorizzati. Tale decisione dovrebbe essere adottata conformemente alla procedura di regolamentazione per garantire una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri.

(13)  È opportuno che il soggetto ("il richiedente") che intende immettere sul mercato prodotti primari o aromatizzanti di affumicatura derivati presenti tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza. Il richiedente dovrebbe anche proporre un metodo convalidato di campionatura e rilevazione del prodotto primario da utilizzare per una verifica del rispetto delle norme del presente regolamento. Laddove necessario, la Commissione dovrebbe adottare criteri di qualità per tali metodi analitici dopo aver consultato l'Autorità per assistenza tecnica e scientifica.

(14)  Considerato che molti aromatizzanti di affumicatura sono già disponibili sul mercato negli Stati membri, si dovrebbe prevedere una norma che garantisca un passaggio agevole alla procedura di autorizzazione comunitaria e non provochi distorsioni del mercato degli aromatizzanti di affumicatura oggi esistente. Si dovrebbe prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché il richiedente possa fornire all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione della sicurezza di questi prodotti. Occorrerebbe quindi prevedere un determinato periodo di tempo, di seguito denominato "prima fase", durante il quale il richiedente è tenuto a presentare all'Autorità le informazioni relative ai prodotti primari esistenti. Anche le richieste di autorizzazione di nuovi prodotti primari possono essere presentate durante la prima fase. L'Autorità dovrebbe valutare senza indugio tutte le richieste, per le quali siano state presentate informazioni sufficienti durante la prima fase, riguardanti i prodotti primari, sia quelli esistenti sia quelli nuovi.

(15)  L'elenco "positivo" comunitario dovrebbe essere compilato dalla Commissione al termine della valutazione della sicurezza di tutti i prodotti primari per i quali siano state fornite informazioni sufficienti nel corso della prima fase. Per garantire parità ed uguaglianza di condizioni a tutti i richiedenti, la prima compilazione dell'elenco dovrebbe avvenire nell'ambito di una procedura articolata in un'unica fase. Successivamente alla prima compilazione dell'elenco dei prodotti primari autorizzati, l'inserimento nell'elenco di ulteriori prodotti primari dovrebbe essere possibile mediante decisione della Commissione successiva alla valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità.

(16)  Ogniqualvolta la valutazione dell'autorità indichi che un aromatizzante di affumicatura esistente, già commercializzato negli Stati membri, pone un grave rischio per la salute umana, il prodotto dovrebbe essere senza indugio ritirato dal mercato.

(17)  Gli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabiliscono procedure per l'adozione di misure urgenti per alimenti di origine comunitaria o importati da un paese terzo. Consentono alla Commissione di adottare tali misure quando gli alimenti possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

(18)  È necessario che gli operatori del settore alimentare che impiegano prodotti primari o aromatizzanti di affumicatura derivati siano chiamati a stabilire procedure in base alle quali sia possibile verificare, in ogni fase dell'immissione sul mercato di un prodotto primario o di un aromatizzante di affumicatura derivato, se esso sia autorizzato in forza del presente regolamento e se siano rispettate le condizioni d'impiego.

(19)  Per garantire uguali condizioni di accesso al mercato per i prodotti primari esistenti e per i nuovi prodotti primari, occorre prevedere un periodo transitorio durante il quale prosegua negli Stati membri l'applicazione delle misure nazionali.

(20)  Occorre prevedere la possibilità di modifica degli allegati del presente regolamento per tener conto del progresso tecnico e scientifico.

(21)  Gli allegati necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). Devono pertanto essere adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

(22)  La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.  Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e la protezione degli interessi dei consumatori.

2.  Il presente regolamento stabilisce a tal fine:

   una procedura comunitaria per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti primari da utilizzare come tali nei o sui prodotti alimentari oppure nella produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati da utilizzare nei o sui prodotti alimentari;
   una procedura comunitaria per la compilazione di un elenco dei prodotti primari autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri, e la definizione delle relative condizioni d'impiego nei o sui prodotti alimentari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è applicabile:

   - agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari;
   - ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura;
   - alle condizioni di reazione impiegate per la preparazione degli aromatizzanti di affumicatura;
   - ai prodotti alimentari nei quali o sui quali sono presenti gli aromatizzanti di affumicatura.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 88/388/CEE ed al regolamento (CE) n. 178/2002.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 

   1. con "condensati di fumo primari" si intende la parte purificata a base acquosa di fumo condensato che rientra nella definizione di 'aromatizzanti di affumicatura';
   2. con "frazione di catrame primaria" si intende la frazione purificata della fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua di fumo condensato che rientra nella definizione di 'aromatizzanti di affumicatura';
   3. con "prodotti primari" si intendono i condensati di fumo primari e le frazioni di catrame primarie;
   4. con "aromatizzanti di affumicatura derivati" si intendono gli aromatizzanti ottenuti dall'ulteriore trattamento dei prodotti primari utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro l'aroma di affumicatura.

Articolo 4

Prescrizioni generali in materia di impiego e sicurezza

1.  L'impiego degli aromatizzanti di affumicatura nei o sui prodotti alimentari è autorizzato soltanto laddove risulti sufficientemente dimostrato che:

   - non pone rischi per la salute umana;
   - non induce in errore il consumatore.

Ogni autorizzazione può essere soggetta a specifiche condizioni di impiego.

2.  Nessun soggetto immette sul mercato aromatizzanti di affumicatura o prodotti alimentari nei quali o sui quali sia presente un aromatizzante di affumicatura qualora l'aromatizzante medesimo non sia un prodotto primario autorizzato in forza dell'articolo 6 oppure non sia stato da quest'ultimo ricavato e qualora non siano rispettate le condizioni d'impiego previste dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni di produzione

1.   Il legno utilizzato per la produzione di prodotti primari non deve essere stato volontariamente o accidentalmente trattato con sostanze chimiche nei sei mesi immediatamente precedenti o successivi all'abbattimento, salvo nel caso in cui sia dimostrabile che la sostanza impiegata per il trattamento non dà origine a sostanze potenzialmente tossiche nel corso della combustione.

Il soggetto che immette sul mercato i prodotti primari deve essere in grado di dimostrare, mediante certificazione o documentazione idonea, l'avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

2.  L'allegato I stabilisce le condizioni di produzione dei prodotti primari. La fase oleosa insolubile in acqua, che costituisce un sottoprodotto del processo, non è impiegata per la produzione di aromatizzanti di affumicatura.

3.  Salvo quanto disposto da altre norme comunitarie, i prodotti primari possono essere ulteriormente trattati mediante idonei processi fisici per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati. In caso di divergenza di opinioni in merito all'idoneità di un determinato processo fisico, una decisione può essere raggiunta in base alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 6

Elenco comunitario di prodotti autorizzati

1.  Un elenco dei prodotti primari autorizzati nella Comunità con l'esclusione di tutti gli altri e destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2.  L'elenco di cui al paragrafo 1 fornisce per ciascun prodotto autorizzato un codice univoco del prodotto medesimo, indica la denominazione del prodotto primario, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, contiene una descrizione ed una caratterizzazione chiare del prodotto primario, precisa le condizioni di impiego in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari e la data a decorrere dalla quale il prodotto è autorizzato.

3.  Successivamente alla compilazione dell'elenco di cui al paragrafo 1 prodotti primari possono essere inseriti in tale elenco secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1.  Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, viene presentata domanda conformemente alla seguente procedura.

2.  La domanda è presentata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro.

a)  L'autorità nazionale competente:

   i) accusa ricevuta della domanda dandone comunicazione scritta al richiedente entro 14 giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la data di ricevimento della domanda;
   ii) informa senza indugio l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata "l'Autorità";
   iii) mette a disposizione dell'Autorità la domanda ed eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

b)  L'Autorità informa senza indugio della domanda gli altri Stati membri e la Commissione e mette a loro disposizione la domanda ed eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente.

3.  La domanda contiene le seguenti informazioni:

   - nome e indirizzo del richiedente,
   - le informazioni elencate nell'allegato II,
   una dichiarazione motivata che attesti che il prodotto è conforme a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino,
   - una sintesi del dossier.

4.  L'Autorità pubblica orientamenti dettagliati sulla preparazione e presentazione delle richieste di autorizzazione. In attesa della loro pubblicazione, i richiedenti consultano il documento "Guidance on submission for food additive evaluations" (Guida sulla presentazione di richieste di valutazione di additivi alimentari) redatto dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (10).

Articolo 8

Parere dell'Autorità

1.  L'Autorità formula, entro sei mesi dal ricevimento di una domanda valida, un parere sulla conformità del prodotto e dell'impiego cui esso è destinato all'articolo 4, paragrafo 1. L'Autorità può prorogare tale periodo. In tal caso spiega i motivi del ritardo al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri.

2.  L'Autorità può, laddove opportuno, invitare il richiedente a integrare le informazioni a corredo della domanda entro un termine specificato dall'Autorità stessa, che in ogni caso non può essere superiore a dodici mesi. Allorché l'Autorità richiede informazioni supplementari la scadenza indicata al paragrafo 1 è sospesa fino al momento in cui non sia stata fornita l'informazione richiesta. Analogamente tale scadenza è sospesa per il tempo concesso al richiedente per la preparazione di spiegazioni scritte o orali.

3.  Onde preparare il proprio parere l'Autorità:

   a) verifica che le informazioni e i documenti presentati dal richiedente siano conformi all'articolo 7, paragrafo 3 ed in tal caso la domanda è ritenuta valida;
   b) informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui una domanda non sia valida.

4.  Il parere, qualora favorevole all'autorizzazione del prodotto oggetto della valutazione, comprende le seguenti informazioni:

   le eventuali condizioni o limitazioni da associare all'impiego del prodotto primario (oggetto della valutazione) in quanto tale e/o come aromatizzanti di affumicatura derivati in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari,
   una valutazione dell'idoneità del metodo analitico proposto, a norma del punto 4 dell'allegato II, in rapporto alle finalità di controllo previste.

5.  L'Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione, agli Stati membri ed al richiedente.

6.  L'Autorità rende pubblico il proprio parere, previa cancellazione di tutte le informazioni ritenute riservate conformemente all'articolo 15.

Articolo 9

Autorizzazione comunitaria

1.  La Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'Autorità, prepara il progetto di misura da adottare in relazione alla domanda finalizzata all'inserimento di una sostanza nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo conto di quanto disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della normativa comunitaria e di altri validi fattori attinenti alla questione in esame. Se il progetto di misura non è conforme al parere dell'Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione dei motivi alla base di tale scostamento.

La misura di cui al paragrafo 1 indica:

   un progetto di regolamento che modifica l'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, mediante l'inserimento di un prodotto primario nell'elenco dei prodotti autorizzati, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 2,
   un progetto di decisione il cui destinatario è il richiedente e che nega l'autorizzazione.

2.  La misura è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata.

3.  Fatto salvo l'articolo 11, l'autorizzazione concessa secondo la procedura fissata nel presente regolamento è valida in tutta la Comunità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile conformemente all'articolo 12.

4.  Dopo la concessione di un'autorizzazione avvenuta conformemente al presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore del settore alimentare che impieghi il prodotto primario autorizzato o gli aromatizzanti di affumicatura derivati si conforma alle condizioni o limitazioni eventualmente associate all'autorizzazione.

5.  Il titolare dell'autorizzazione comunica immediatamente alla Commissione ogni nuovo dato scientifico o tecnico suscettibile di incidere, sotto il profilo della salute umana, sulla valutazione della sicurezza del prodotto primario o degli aromatizzanti di affumicatura derivati autorizzati. Se necessario, l'Autorità riesamina allora la valutazione.

6.  La concessione dell'autorizzazione lascia impregiudicata la responsabilità civile e penale generale degli operatori del settore alimentare per quanto concerne il prodotto primario, l'aromatizzante di affumicatura derivato o il prodotto alimentare contenente il prodotto primario o l'aromatizzante di affumicatura derivato autorizzati.

Articolo 10

Prima compilazione dell'elenco comunitario di aromatizzanti di affumicatura autorizzati

1.  Nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli operatori del settore presentano una domanda conformemente all'articolo 7, ai fini della compilazione di un primo elenco comunitario di prodotti primari autorizzati. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, questo primo elenco viene compilato dopo la formulazione da parte dell'Autorità di un parere in merito a ciascun prodotto primario per il quale sia stata presentata, entro il periodo indicato, una domanda di autorizzazione valida.

Sono escluse dall'esame finalizzato all'inserimento nel primo elenco comunitario le richieste sulle quali l'Autorità non abbia potuto formulare un parere a causa del mancato rispetto da parte del richiedente del termine previsto per la presentazione di informazioni supplementari a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

2.  Entro tre mesi dal ricevimento di tutti i pareri di cui al paragrafo 1, la Commissione prepara una proposta di regolamento per la prima compilazione dell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2.

3.  L'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è compilato conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1.  Il titolare di un'autorizzazione può richiedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, la modifica di un'autorizzazione già concessa.

2.  L'Autorità, di propria iniziativa o in seguito alla domanda di uno Stato membro o della Commissione, formula il proprio parere sulla questione se l'autorizzazione sia tuttora conforme al presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 8, laddove applicabile.

3.  La Commissione esamina senza indugio il parere dell'Autorità e prepara il progetto di decisione da adottare.

4.  Un progetto di misura che comporti la modifica di un'autorizzazione precisa quali modifiche debbano essere apportate alle condizioni di impiego ed eventualmente alle limitazioni associate a tale autorizzazione.

5.  La misura finale, ossia la modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

6.  La Commissione informa senza indugio il titolare dell'autorizzazione della misura adottata.

Articolo 12

Rinnovo delle autorizzazioni

1.  Fatto salvo l'articolo 11, le autorizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento sono rinnovabili per periodi di dieci anni, su richiesta da presentarsi a cura del titolare dell'autorizzazione alla Commissione almeno diciotto mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione medesima.

2.   La domanda è corredata delle informazioni e dei documenti seguenti:

   a) un riferimento all'autorizzazione originaria;
   b) tutte le informazioni disponibili relative ai punti elencati nell'allegato II ad integrazione delle informazioni già fornite all'Autorità in occasione delle precedenti valutazioni e ad aggiornamento delle medesime in funzione dell'evoluzione tecnica e scientifica;
   c) una dichiarazione motivata che attesti che il prodotto è conforme a quanto prescritto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino.

3.  Gli articoli dal 7 al 9 si applicano per analogia.

4.  Qualora, per motivi non imputabili al titolare dell'autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo entro un mese prima della data di scadenza, la durata dell'autorizzazione è prorogata automaticamente di 6 mesi. La Commissione informa del ritardo il titolare dell'autorizzazione e gli Stati membri.

Articolo 13

Rintracciabilità

1.  Nella prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto primario autorizzato o di un aromatizzante di affumicatura derivato da uno dei prodotti autorizzati compresi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare devono fare in modo che le seguenti informazioni siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve il prodotto:

   a) il codice del prodotto autorizzato come indicato nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
   b) le condizioni d'impiego del prodotto autorizzato come indicate nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
   c) nel caso di un aromatizzante di affumicatura derivato il rapporto quantitativo con il prodotto primario; tale rapporto è espresso in termini chiari e facilmente comprensibili in modo che l'operatore del settore alimentare che riceve l'aromatizzante di affumicatura derivato possa utilizzarlo conformemente alle condizioni di impiego indicate nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.  In tutte le fasi successive dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al paragrafo 1 gli operatori del settore alimentare devono fare in modo che le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 siano trasmesse agli operatori del settore alimentare che ricevono tali prodotti.

3.  Gli operatori del settore alimentare predispongono sistemi e procedure che consentono di identificare i soggetti che hanno messo a disposizione e quelli che hanno ricevuto i prodotti di cui al precedente paragrafo 1.

4.  Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 non ostano ad altre specifiche prescrizioni della legislazione comunitaria.

Articolo 14

Accesso del pubblico

1.  La richiesta di autorizzazione, le informazioni supplementari del richiedente e i pareri dell'Autorità escluse le informazioni riservate, sono resi accessibili al pubblico conformemente agli articoli 38, 39 e 41 del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Quando tratta le richieste di accesso a documenti in suo possesso, l'Autorità applica i principi di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(11).

3.  Gli Stati membri trattano le richieste di accesso a documenti ricevuti a norma del presente regolamento in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Articolo 15

Riservatezza

1.  Il richiedente può indicare quali informazioni presentate ai sensi dell'articolo 7 debbano essere trattate in modo riservato poiché dalla loro rivelazione potrebbe essere significativamente danneggiata la sua posizione competitiva. In tal caso deve essere prodotta una giustificazione verificabile.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, la Commissione determina, previa consultazione del richiedente, quali informazioni debbano essere mantenute riservate e informa il richiedente e l'Autorità della sua decisione.

3.  Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, non sono considerate riservate le informazioni relative ai punti di seguito elencati:

   a) il nome e l'indirizzo del richiedente, nonché la denominazione del prodotto;
   b) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, nel caso di un parere favorevole all'autorizzazione del prodotto oggetto della valutazione;
   c) le informazioni che attengono direttamente alla valutazione della sicurezza del prodotto;
   d) il metodo analitico di cui all'allegato II, punto 4.

4.  In deroga al paragrafo 2, l'Autorità fornisce alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni in suo possesso, qualora ciò le venga richiesto.

5.  La Commissione, l'Autorità e gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire opportunamente la riservatezza delle informazioni da essi ricevute in virtù del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni che devono essere divulgate, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute umana.

6.  Se un richiedente ritira o ha ritirato una domanda, l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri rispettano la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali ricevute, comprese le informazioni in materia di ricerca e sviluppo e le informazioni in merito alla cui riservatezza la Commissione e il richiedente non concordano.

Articolo 16

Protezione dei dati

Le informazioni contenute nella domanda presentata a norma dell'articolo 7 non possono essere utilizzate a beneficio di un altro richiedente salvo che l'altro richiedente non abbia concordato con il titolare dell'autorizzazione la possibilità di impiego di tali informazioni.

Articolo 17

Misure di ispezione di controllo

1.  Gli Stati membri assicurano lo svolgimento delle ispezioni e delle altre misure di controllo eventualmente necessarie onde garantire il rispetto del presente regolamento.

2.  Laddove necessario e su richiesta della Commissione, l'Autorità contribuisce all'elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi, per meglio coordinare l'attuazione di quanto disposto dal paragrafo 1.

3.  Se necessario, dopo aver richiesto l'assistenza tecnica e scientifica dell'Autorità, la Commissione adotta criteri di qualità per i metodi analitici convalidati proposti conformemente al punto 4 dell'allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 18

Modifiche

Le modifiche agli allegati del presente regolamento e all'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previa consultazione dell'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.

Articolo 19

Competenze di esecuzione della Commissione

1.  La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002.

2.  Laddove venga fatto riferimento a questo paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8 della stessa.

3.  Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 20

Misure transitorie

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, sono consentiti per i periodi di seguito elencati il commercio e l'impiego dei seguenti prodotti primari e aromi di affumicatura derivati, nonché dei seguenti alimenti contenenti uno qualsiasi di tali prodotti, già sul mercato nella Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

   a) prodotti primari per i quali sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il ...(12) ed aromatizzanti di affumicatura derivati: fino alla compilazione dell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
   b) alimenti contenenti prodotti primari per i quali sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il ...* e/o contenenti aromatizzanti di affumicatura derivati: fino a 12 mesi dalla compilazione dell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 1;
   c) alimenti contenenti prodotti primari per i quali non sia presentata una domanda valida conformemente all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il ...* e/o aromatizzanti di affumicatura derivati: fino al ...(13) * .

Gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente alla conclusione dei periodi di cui alle lettere b) e c) possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, paragrafo 2, si applica dal ...(14). Fino ad allora continuano ad applicarsi negli Stati membri le norme nazionali vigenti in materia di aromatizzanti di affumicatura e di impiego di tali prodotti nei o sugli alimenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

___________________

ALLEGATO I

Condizioni per la produzione di prodotti primari

1.  Il fumo è generato dal legno di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Vi si possono aggiungere erbe, spezie, ramoscelli di ginepro e ramoscelli, aghi e pigne di Picea purché privi dei residui di un trattamento chimico volontario o accidentale oppure purché conformi a norme più specifiche della legislazione comunitaria. Il materiale di base è sottoposto a combustione controllata, a distillazione a secco oppure a trattamento con vapore surriscaldato in presenza di una quantità controllata di ossigeno ad una temperatura massima di 600° C.

2.  Il fumo viene condensato. Per la separazione di fase si possono aggiungere acqua e/o, salvo quanto disposto da altre norme comunitarie, solventi. Per l'isolamento, il frazionamento e/o la purificazione possono essere impiegati processi fisici al fine di ottenere le seguenti fasi:

   a) un "condensato di fumo primario" a base d'acqua contenente principalmente acidi carbossilici, composti carbonilici e fenolici, con un tenore massimo di:
  

benzo(a)pirene 10 µg/kg

  

benzo(a)antracene 20 µg/kg

   b) una fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua che precipita durante la separazione di fase e non può essere impiegata come tale per la produzione di aromatizzanti di affumicatura, ma solo dopo idonei trattamenti fisici per ottenere, dalla fase catramosa insolubile in acqua, frazioni con un modesto tenore di idrocarburi policiclici aromatici, già definite come "frazioni di catrame primarie", con un tenore massimo di:
  

benzo(a)pirene 10 µg/kg

  

benzo(a)antracene 20 µg/kg

   c) una "fase oleosa insolubile in acqua".

Se nel corso o al termine della condensazione non si è avuta alcuna separazione di fase il condensato di fumo ottenuto deve essere considerato una "fase catramosa ad alta densità insolubile in acqua" e deve essere sottoposto ad idonei trattamenti fisici per ottenere frazioni di catrame primarie che siano conformi ai limiti indicati.

___________________

ALLEGATO II

Informazioni necessarie per la valutazione scientifica dei prodotti primari

Le informazioni devono essere raccolte e presentate secondo gli orientamenti indicati all'articolo 7, paragrafo 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 2, la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve contenere le seguenti informazioni:

1.   tipo di legno utilizzato per la produzione del prodotto primario;

2.   informazioni dettagliate sui metodi di produzione dei prodotti primari, nonché sugli ulteriori trattamenti relativi alla produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati;

3.   la composizione chimica qualitativa e quantitativa del prodotto primario e la caratterizzazione della frazione che non è stata identificata. Particolarmente importanti sono le specifiche chimiche del prodotto primario, nonché le informazioni sulla stabilità e sul grado di variabilità della composizione chimica. Le frazioni che non sono state identificate, ovvero le sostanze di cui non è nota la struttura chimica, dovrebbero essere nella quantità più contenuta possibile e dovrebbero essere caratterizzate mediante idonei metodi analitici, ad esempio metodi cromatografici e spettrometrici;

4.   un metodo analitico convalidato per la campionatura, l'identificazione e la caratterizzazione del prodotto primario;

5.   informazioni sui livelli di impiego previsti in o su determinati prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari;

6.   dati tossicologici sulla base del parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, contenuto nella sua relazione sugli aromatizzanti di affumicatura del 25 giugno 1993 o nel suo ultimo aggiornamento.

___________________

(1) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 523.
(2) GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 523.
(3) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 32.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 5 giugno 2003.
(5) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata dalla direttiva 91/71/CEE della Commissione (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).
(6) Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 34a serie, pagg. 1-7.
(7) Council of Europe Publishing, 1992, ristampa 1998, ISBN 92-871-2189-3.
(8) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) Si conformano al documento "Guidance on submissions for food additive evaluations" del comitato scientifico dell'alimentazione umana dell'11 luglio 2001 o alla versione più recente di tale documento http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out98_en.pdf.
(11) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(12)* 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(13)* * 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(14)* 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Regimi di sostegno *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0040/2003 – 2003/0006(CNS))
P5_TA(2003)0256A5-0197/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0040/2003),

–   visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti i pareri di minoranza formulati conformemente all'articolo 161, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5&nbhy;0197/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Indice
TITOLO -1
OBIETTIVI E PRINCIPI
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo 1
Condizionalità
Capitolo 1
Condizionalità
Capitolo 2
Decrescenza e modulazione
Capitolo 2
Modulazione e rafforzamento del secondo pilastro
Capitolo 3
Sistema di consulenza aziendale
Capitolo 3
Sistema di consulenza aziendale
Capitolo 4
Sistema integrato di gestione e di controllo
Capitolo 4
Sistema integrato di gestione e di controllo
Capitolo 5
Altre disposizioni generali
Capitolo 5
Altre disposizioni generali
TITOLO III
REGIME UNICO DI PAGAMENTO
TITOLO III
REGIME UNICO DI PAGAMENTO MULTIFUNZIONALE ALL'AZIENDA
Capitolo 1
Disposizioni generali
Capitolo 1
Disposizioni generali
Capitolo 2
Fissazione dell'importo
Capitolo 2
Fissazione dell'importo
Capitolo 3
Diritti all'aiuto
Capitolo 3
Diritti all'aiuto
Sezione 1
Diritti basati sulla superficie
Sezione 1
Pagamenti multifunzionali di base per ettaro
Sezione 2
Diritti specifici
soppresso
Capitolo 4
Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento
Capitolo 4
Uso del suolo nell'ambito del regime unico di pagamento
Sezione 1
Uso del suolo
Sezione 1
Uso del suolo
Sezione 2
Messa a riposo di terreni
Sezione 2
Messa a riposo di terreni
Capitolo 5
Attuazione a livello regionale
Capitolo 5
Attuazione a livello regionale
TITOLO IV
ALTRI REGIMI DI AIUTO
TITOLO IV
ALTRI REGIMI DI AIUTO
Capitolo 1
Premio specifico alla qualità per il frumento duro
soppresso
Capitolo 2
Premio per le colture proteiche
Capitolo 2
Premio per le colture proteiche e i legumi da granella
Capitolo 3
Aiuto specifico per il riso
soppresso
Capitolo 4
Pagamento per superficie per la frutta a guscio
Capitolo 4
Pagamento per superficie per la frutta a guscio
Capitolo 5
Aiuto per le colture energetiche
Capitolo 5
Aiuto per le colture energetiche
Capitolo 6
Aiuto per le patate da fecola
soppresso
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1
ALLEGATO I
Elenco dei regimi di sostegno che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1
ALLEGATO II
Massimali nazionali di cui all'articolo 11, paragrafo 2
soppresso
ALLEGATO III
Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4
ALLEGATO III
Criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 3 e 4
ALLEGATO IV
Buone condizioni agronomiche di cui all'articolo 5
ALLEGATO IV
Buone condizioni agronomiche di cui all'articolo 5
ALLEGATO V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 29
ALLEGATO V
Regimi di sostegno compatibili di cui all'articolo 29
ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36
ALLEGATO VI
Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36
ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40
ALLEGATO VII
Calcolo dell'importo di riferimento di cui all'articolo 40
ALLEGATO VIII
Massimali nazionali di cui all'articolo 44
soppresso
ALLEGATO IX
Zone di produzione tradizionali di frumento duro di cui all'articolo 61
soppresso
(Le modifiche si applicano all'insieme del testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo, in particolare la soppressione degli articoli da 59 a 62 (frumento duro), da 66 a 69 (riso) e da 80 a 81 (patate da fecola) di cui al titolo IV).
Emendamento 2
Considerando 1
(1)  Occorre stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune.
(1)  Occorre stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito e all'occupazione dello spazio previsti dalla politica agricola comune. Per agevolarne l'introduzione e dare alle autorità nazionali competenti e agli agricoltori il tempo di adeguarsi, è necessario che tali condizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2005.
Emendamento 3
Considerando 2
(2)  Il pagamento integrale degli aiuti diretti deve essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme sono intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, di sicurezza degli agricoltori sul lavoro e di buone condizioni agronomiche. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
(2)  La corresponsione integrale dei pagamenti diretti deve essere obbligatoriamente subordinata al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricola a partire dal 1° gennaio 2005. Dette norme sono intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie e di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di sicurezza sul luogo di lavoro, di salute dell'uomo e degli animali, di benessere degli animali, di impieghi necessari a tal fine e di buone condizioni agronomiche. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, i pagamenti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.
Emendamento 4
Considerando 3
(3)  Al fine di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, occorre stabilire norme per le superfici per le quali non vi è alcuna normativa vigente. A questo scopo è utile riferirsi alle buone pratiche agricole, che talvolta trovano riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare norme in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.
(3)  Al fine di rendere effettiva la funzione di occupazione dello spazio rurale svolta dalle aziende e di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche, occorre stabilire norme per le superfici per le quali non vi è alcuna normativa vigente. A questo scopo è utile riferirsi alle buone pratiche agricole, che talvolta trovano riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare norme in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie. L'applicazione di tale quadro comunitario è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2005.
Emendamento 5
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Il regime di sostegno all'agricoltura comunitaria parte dal principio che debba continuare ad essere possibile una produzione agricola in tutte le regioni della Comunità, incluse quelle con problemi specifici.
Emendamento 6
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) Occorre tener conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche enumerate in modo limitativo all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato di Amsterdam. E' opportuno sottolineare che l'agricoltura di tali regioni è in completo sfasamento rispetto allo sviluppo dell'agricoltura continentale europea sia a livello di struttura delle aziende che a livello dei volumi prodotti. In virtù dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, tali regioni non devono quindi essere soggette all'applicazione sistematica e meccanica del presente dispositivo.
Emendamento 7
Considerando 4
(4)  In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno incoraggiare con appositi provvedimenti la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.
(4)  In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno incoraggiare con appositi provvedimenti la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi. Tuttavia, occorre lasciare agli Stati membri la dovuta flessibilità per l'applicazione di detti provvedimenti, per tener conto delle circostanze specifiche che possono esistere in una zona determinata.
Emendamento 8
Considerando 5
(5)  Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2007-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare, all'occorrenza, ulteriori riforme dei settori soggetti alla politica agricola comune. La Commissione dovrebbe essere abilitata ad adeguare, se del caso, le suddette percentuali. Fino al 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.
(5)  Gli obiettivi della politica agricola comune, enunciati all'articolo 33 del trattato, sono sempre di attualità. Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è necessario introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2006-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo verrebbero ridotti in ragione di una certa percentuale annua, in funzione dell'importo percepito e dell'ubicazione dell'azienda agricola. Prima del 2006, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. In tal caso verranno adottate le misure transitorie necessarie a permettere il passaggio da un regime all'altro.
Emendamento 9
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis) Il sistema generale di modulazione prevede due eccezioni per tener conto dei condizionamenti strutturali specifici presenti in talune regioni. Le produzioni beneficiarie di pagamenti diretti situate nel territorio delle isole del Mar Egeo e dei Dipartimenti francesi d'Oltremare, nelle Azzorre, a Madeira e nelle isole Canarie, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, non sono soggette al sistema di modulazione. Analogamente, alle cooperative agricole i cui soci siano a loro volta produttori si applicano regole speciali per l'applicazione del presente regime.
Emendamento 10
Considerando 6
(6)  Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.
(6)  Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza è inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, la salute dell'uomo e la sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.
Emendamento 11
Considerando 7
(7)  Per agevolarne l'introduzione, è opportuno che, in un primo tempo, questo sistema sia reso obbligatorio, in quanto elemento della condizionalità, per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo o che hanno un fatturato superiore ad un certo ammontare. Altri produttori potranno aderire al sistema a titolo volontario. Visto il carattere consultivo di questa attività, occorre garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione alle normative nazionali o comunitarie.
(7)  Per agevolarne l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2006, è opportuno che, durante il primo anno, questo sistema sia reso obbligatorio per gli Stati membri, ma che gli agricoltori possano aderire ad esso esclusivamente a titolo volontario. A partire dal 1° gennaio 2007, il sistema di consulenza aziendale sarà un elemento della condizionalità, per i produttori che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, occorre garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione alle normative nazionali o comunitarie.
Emendamento 12
Considerando 9
(9)  Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime unico di pagamento, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate e la frutta a guscio, nonché il controllo dell'applicazione dei principi e delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorre prevedere altresì la possibilità di includervi ulteriormente altri regimi di aiuto.
(9)  Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in modo da includervi il regime unico di pagamento multifunzionale, i regimi di sostegno per le colture proteiche, i legumi da granella, le colture energetiche e la frutta a guscio. Occorre prevedere altresì la possibilità di includervi ulteriormente altri regimi di aiuto, così come il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale.
Emendamento 13
Considerando 12
(12)  Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime unico di pagamento, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
(12)  Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori con una distinzione tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti diretti associati alla produzione, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime unico di pagamento multifunzionale, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.
Emendamento 14
Considerando 16
(16)  Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.
(16)  Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad istituire il sistema di modulazione a titolo facoltativo sin dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione possono essere utilizzati per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. Analogamente, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di utilizzare gli importi derivanti dalla modulazione per sostenere il contributo nazionale ad alcune misure a titolo dei programmi di sviluppo rurale attualmente in vigore, senza che ciò incida sull'importo totale assegnato da ciascuno Stato membro al secondo pilastro.
Emendamento 15
Considerando 21
(21)  Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.
(21)  Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di consentire all'autorità di bilancio di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione. Una volta che il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato approvato dall'autorità di bilancio, il Parlamento europeo sarà nuovamente consultato per riesaminarne le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie del presente regolamento.
Emendamento 16
Considerando 22
(22)  Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. E" quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto dei criteri di condizionalità relativi alla sanità pubblica, alla sicurezza sul lavoro, alla salute delle piante e degli animali, all'ambiente e al benessere degli animali.
(22)  Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato parziale del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento parziale renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito e remunererà la funzione di occupazione e di mantenimento dello spazio rurale svolta dagli agricoltori. E" quindi opportuno subordinare il pagamento unico multifunzionale per azienda al rispetto dei criteri in materia di ambiente, di sicurezza e qualità alimentare, di salute pubblica e benessere degli animali, di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di mantenimento delle aziende in buone condizioni agronomiche.
Emendamento 17
Considerando 23
(23)  Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un produttore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti verrebbero unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.
(23)  Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un produttore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti verrebbero unificati in un unico pagamento multifunzionale, determinato in base ad una parte dei diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e agli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.
Emendamento 18
Considerando 24
(24)  Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime "seminativi", più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. L'inclusione nel nuovo regime dei premi per le carni bovine e ovine rende necessaria anche l'inclusione di alcuni altri premi, a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, che sono corrisposti come complemento agli aiuti diretti concessi in quei settori, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa nel settore bovino e ovino per un numero limitato di produttori di quelle regioni. Saranno inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati saranno integrati nel regime, ma verranno mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.
(24)  In un primo tempo, il regime si applicherà parzialmente ai prodotti soggetti al regime dei seminativi nonché, a talune condizioni, ai bovini maschi.
Emendamento 19
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis) Gli agricoltori possono destinare gli ettari ammissibili a qualsiasi coltura annuale cui si applichi un regime di aiuti.
Emendamento 20
Considerando 26
(26)  Il pagamento unico non deve essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato.
(26)  Il pagamento unico multifunzionale non deve essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato.
Emendamento 21
Considerando 27
(27)  Al fine di determinare l'importo cui l'imprenditore agricolo ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi imprenditori al regime. Il pagamento unico deve essere istituito a livello di azienda.
(27)  Al fine di determinare l'importo cui l'imprenditore agricolo ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrisposti durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi imprenditori al regime. Il pagamento unico multifunzionale deve essere istituito a livello di azienda.
Emendamento 22
Considerando 28
(28)  L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto sarà suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, occorre stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorre adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino.
(28)  L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto sarà suddiviso in quote (pagamenti multifunzionali di base) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, occorre stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione o zona.
Emendamento 23
Considerando 30
(30)  Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione devono essere mantenute.
(30)  Al fine di salvaguardare gli effetti positivi delle colture non alimentari ed energetiche e delle nuove filiere (chimica, farmacia, cosmetica, ecc.) che si sono potute sviluppare grazie alla messa a riposo dei terreni (set-aside) indennizzata nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione devono essere mantenute.
Emendamento 24
Considerando 32
(32)  Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Sarebbe ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.
(32)  Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali, si mantiene il regime in vigore.
Emendamento 26
Considerando 35
(35)  Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, deve essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.
(35)  Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, deve essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti nonché il mantenimento delle colture secondo buone pratiche agricole. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.
Emendamento 135
Considerando 36
(36)  Per evitare spese fuori bilancio, deve essere istituita una superficie massima garantita e devono essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme nell'insieme della Comunità, la suddetta superficie deve essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate negli Stati membri. Agli Stati membri compete definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento diventano ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.
Le superfici interessate da piani di miglioramento diventano ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano. Nel caso dei produttori i cui piani di miglioramento sono scaduti, occorre garantire il passaggio automatico dal vecchio al nuovo regime.
Emendamento 27
Considerando 37
(37)  Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.
(37)  Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri subordinano la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.
Emendamento 28
Considerando 38
(38)  Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. Giova istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche, atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. La superficie verrebbe ripartita tra gli Stati membri in funzione della produzione storica di colture energetiche sui terreni ritirati dalla produzione e degli accordi per la ripartizione dell'onere relativo all'impegno di riduzione del biossido di carbonio, nonché delle attuali superfici di base delle principali colture. Il regime deve essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.
(38)  Perché gli agricoltori possano godere di maggiore libertà nell'utilizzo dei loro terreni, la produzione non alimentare sarà autorizzata sui terreni ritirati dalla produzione. Gli agricoltori potranno modificare il terreno ritirato dalla produzione sempre che la superficie complessiva non sia inferiore alla superficie richiesta. Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. Il sistema funziona correttamente e va quindi mantenuto. Il regime deve essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.
Emendamento 29
Considerando 38 bis (nuovo)
38 bis. La promozione dell'uso dei biocarburanti nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili, definite dalla normativa della politica agricola comune, potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile nel quadro di una politica agricola comune più orientata al mercato e maggiormente incentrata sulle esigenze del mercato europeo e sul rispetto di una ruralità viva e di un'agricoltura multifunzionale, e potrebbe aprire un nuovo mercato per i prodotti agricoli e silvicoli innovatori, creando altresì nuove opportunità per i paesi candidati.
Emendamento 30
Considerando 39
(39)  Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di fecola di patate. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime unico di pagamento e verranno aboliti sia il prezzo minimo per le patate da fecola che le restituzioni alla produzione di fecola, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, deve essere modificato.
soppresso
Emendamento 31
Considerando 40
(40)  In conseguenza delle summenzionate modifiche e nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella, e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere abrogati. Deve essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi con scadenza rispettivamente nel 2005 e nel 2006.
(40)  In conseguenza delle summenzionate modifiche e nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92 e il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto l'articolo 2 bis e gli articoli 4, 5 e 11, che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi con scadenza nel 2005, devono essere abrogati.
Emendamento 32
Considerando 41
(41)  Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, (CE) n. 3072/95, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, (CE) n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), (CE) n. 1453/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, sono diventate caduche e devono pertanto essere soppresse.
soppresso
Emendamento 33
TITOLO -1 (nuovo)
TITOLO -1
OBIETTIVI E PRINCIPI
Articolo -1
L'introduzione del presente regolamento persegue i seguenti obiettivi:
1.  I pagamenti diretti dovrebbero servire a garantire nel lungo termine i redditi degli agricoltori europei mediante il rafforzamento della loro posizione negoziale sui mercati nei confronti degli acquirenti e a promuovere in modo più mirato le prestazioni ecologiche e l'occupazione nell'ambiente rurale.
2.  Lo strumento del disaccoppiamento è introdotto a tappe e in alcuni settori potrebbe rimanere parziale. I primi settori ad essere disaccoppiati sono le grandi colture e i bovini (premio speciale a tori e buoi). In tal modo, gli agricoltori avranno maggiore libertà di decisione per quanto riguarda la scelta delle loro colture. Pagamenti specifici a titolo dello sviluppo rurale (secondo pilastro) sono necessari per salvaguardare determinate produzioni e metodi di coltura che rivestono importanza sul piano regionale ed ecologico, obbligatoriamente cofinanziati dagli Stati membri. Pagamenti sufficienti a titolo del secondo pilastro rappresentano in tal caso la condizione per il disaccoppiamento per quanto riguarda una produzione specifica.
3.  Il pagamento integrale degli aiuti diretti va subordinato a criteri che garantiscono il rispetto della normativa europea nel settore della protezione dell'ambiente, degli animali e dei consumatori, in vista di un'ulteriore integrazione delle politiche comunitarie. Occorre a tal fine vegliare a che una protezione esterna qualificata impedisca l'elusione di tali misure di tutela e che la penalizzazione di determinate regioni e delle loro condizioni di produzione specifiche sia compensata in sede di ripartizione aziendale e regionale dei pagamenti diretti.
4.  L'introduzione della consulenza aziendale (audit) deve incoraggiare gli agricoltori a soddisfare i criteri in materia di rispetto della normativa comunitaria. A tal fine, occorrerà spostare l'accento dalle sanzioni al miglioramento della buona pratica in agricoltura.
5.  L'introduzione di una modulazione differenziata dei pagamenti diretti mira a garantire l'occupazione nelle aree rurali e la riassegnazione di pagamenti finora subordinati alla produzione nei programmi di sviluppo rurale integrati che comprendano comparti economici legati all'agricoltura.
Emendamento 34
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce:
Il presente regolamento istituisce:
– norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999;
– norme comuni concernenti i pagamenti diretti elencati all'allegato I nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999;
– un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in appresso denominato "regime unico di pagamento");
– un regime di sostegno al reddito degli agricoltori e all'occupazione dello spazio per i produttori di talune colture e i beneficiari di taluni premi del settore bovino (in appresso denominato "regime di pagamento multifunzionale all'azienda agricola");
– regimi di sostegno a favore dei produttori di frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche e fecola di patate.
– regimi di sostegno a favore dei produttori di colture proteiche, frutta a guscio e colture energetiche.
Emendamento 35
Articolo 2, lettere da c) a e)
c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura e la produzione zootecnica, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5;
c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la riproduzione di animali a fini di approvvigionamento agricolo, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche mantenendo la biodiversità dei terreni di coltura, ai sensi dell'articolo 5;
d) "pagamento diretto": un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;
d) "pagamento diretto": un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I;
e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile": i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno civile considerato, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno civile.
e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile": i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno civile considerato, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno civile;
e bis) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone, ed esclusi i prodotti della pesca.
Emendamento 36
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5.
1.  Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare, a partire dal 1° gennaio 2005, i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ai sensi dell'articolo 5.
Emendamento 37
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le azioni di informazione nell'ambito della politica agricola comune previste nel regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio1, del 17 aprile 2000, e nel regolamento (CE) n. 2208/2002 della Commissione2, del 12 dicembre 2002, possono essere utilizzate per far conoscere e promuovere questi nuovi requisiti per le aziende in base ai programmi proposti dalle organizzazioni agricole.
_____________
1 GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
2 GU L 337 del 13.12.2002, pag. 21.
Emendamento 38
Articolo 4, paragrafo 1, trattino 2
– sicurezza sul lavoro,
salute e sicurezza sul lavoro,
Emendamento 39
Articolo 5
Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche sulla base dello schema riportato nell'allegato IV.
Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche conformemente allo schema riportato nell'allegato IV.
Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 31 dicembre 2002 siano mantenute a pascolo permanente.
Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente al 31 dicembre 2002 siano mantenute a pascolo permanente e non siano ritirate dalla produzione altre superfici foraggiere.
Ciò nonostante, qualora si verifichino circostanze debitamente giustificate e in particolare per precise ragioni ambientali, uno Stato membro può derogare a tali disposizioni, purché adotti le opportune misure volte ad impedire una cospicua riduzione della sua superficie totale di pascolo permanente.
Emendamento 40
Articolo 6, paragrafi 1 e 2, alinea e lettera a)
1.  In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche, i pagamenti diretti complessivamente corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza sono, previa applicazione dell"articolo 10, ridotti o, se del caso, annullati conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.
1.  In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche, i pagamenti diretti complessivamente corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza sono, previa applicazione dell"articolo 12, ridotti o, se del caso, annullati conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.
2.  La riduzione o la revoca di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:
2.  La riduzione o la revoca di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:
a) un'attività concernente prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;
a) un'attività concernente prodotti agricoli che soddisfa le condizioni definite all'articolo 2, lettera e bis);
Emendamento 41
Articolo 9
L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 20% di detto importo.
L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 50% di detto importo che sarà destinato a misure incluse nei programmi di sviluppo rurale e finanziate dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 42
Titolo II, capitolo 2, titolo
Decrescenza e modulazione
Modulazione e rafforzamento del secondo pilastro
Emendamento 43
Articolo 10, paragrafo 1
1.  Gli importi di tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I per un determinato anno civile ed i massimali di cui all'allegato VIII sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:
1.  Gli importi di tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno di cui all'allegato I per un determinato anno civile sono ridotti in ragione delle seguenti percentuali:
- 1% nel 2006,
- 4% nel 2007,
- 12% nel 2008,
- 14% nel 2009,
- 16% nel 2010,
- 18% nel 2011,
- 19% nel 2012.
- 6% nelle zone svantaggiate
- 8% nelle altre zone.
Emendamento 108
Articolo 10, paragrafo 2
2.  Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.
soppresso
Emendamenti 44, 148, 110 e 114
Articolo 12
-1.  Tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere corrisposti in un determinato anno civile a un agricoltore, in virtù dei regimi di aiuto elencati all'allegato I, e che superino i 7 500 EUR per azienda, vengono ridotti ogni anno, dal 2006 fino al 2012, in ragione delle percentuali fissate all'articolo 10.
-1 bis. Il nuovo sistema di modulazione utilizza un criterio territoriale per l'applicazione delle varie percentuali, stabilendo una distinzione tra le aziende ubicate in zone svantaggiate, secondo la classificazione in vigore al 31 dicembre 2002 per l'applicazione degli articoli da 17 a 21 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e le aziende situate al di fuori di tali zone.
1.  Gli importi risultanti dall'applicazione dei seguenti punti percentuale sulle riduzioni di cui all'articolo 10 sono messi a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999:
1.  Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 10 è messo a disposizione degli Stati membri come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.
– 2006: 1%,
– 2007: 2%,
– 2008: 3%,
– 2009: 4%,
– 2010: 5%,
– 2011: 6%,
– 2012: 6%.
2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:
2.  Gli importi di cui al paragrafo 1 sono assegnati agli Stati membri interessati, in presenza però di un cofinanziamento nazionale obbligatorio, sulla base dei seguenti criteri:
– la superficie agricola,
– la superficie agricola,
– l'occupazione nel settore agricolo,
– l'occupazione nel settore agricolo,
– il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.
– il prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.
- la percentuale dei terreni coltivati nelle regioni meno favorite.
Gli Stati membri dispongono inoltre di flessibilità per quanto riguarda le politiche in materia di programmi di sviluppo rurale.
2 bis. Gli Stati membri possono stabilire il regime di modulazione fissato ai paragrafi precedenti, a titolo facoltativo, sin dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli importi liberati attraverso le riduzioni di pagamenti derivanti dalla modulazione possono essere utilizzati per finanziare talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999. Del pari, gli Stati membri possono utilizzare gli importi derivanti dalla modulazione per finanziare il contributo nazionale all'inserimento dei giovani agricoltori1, le indennità compensative accordate alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali2, nonché le misure agro-alimentari3. Tutto ciò senza pregiudicare l'importo globale assegnato dalle autorità di ciascuno Stato membro a favore del secondo pilastro.
2 ter. In alternativa, fino al 2006, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale meccanismo di modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999. In tal caso, si adottano misure transitorie precise per consentire il passaggio da un regime all'altro.
2 quater. Sono esentate dal sistema di modulazione le produzioni che beneficiano di pagamenti diretti situate nel territorio delle isole del Mar Egeo nonché dei Dipartimenti francesi di Oltremare, delle Azzorre, di Madeira e delle isole Canarie, in considerazione della loro specifica situazione strutturale, in conformità con il disposto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
2 quinquies. Le disposizioni di cui sopra danno luogo a regole specifiche che devono essere decise dal Consiglio per essere applicate alle cooperative agricole i cui soci abbiano a loro volta la qualifica di produttori.
2 sexies. Gli importi fissati al paragrafo 1 sono rivisti alla luce delle decisioni adottate nel quadro delle prossime prospettive finanziarie. Le percentuali definitive risultanti possono essere uguali a quelle stabilite dall'articolo 10.
_______________
1 Capo II del regolamento (CE) n. 1257/1999.
2 Capo V del regolamento (CE) n. 1257/1999.
3 Capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999.
Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in appresso denominato "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti a norma dell'articolo 16.
1.  Il 1° gennaio 2006 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in appresso denominato "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati riconosciuti a norma dell'articolo 16.
Emendamento 46
Articolo 13, paragrafo 2
2.  L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1.
2.  L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1 ma, per la sua effettiva applicazione, dovrà inoltre comprendere un sostegno specifico agli agricoltori per orientarli verso le nuove esigenze derivanti dalla multifunzionalità agricola, aiutarli ad affrontare i cambiamenti dei mercati e, in particolare, consentire ai giovani agricoltori di superare i problemi connessi al proprio inserimento. Essa dovrebbe inoltre aiutare gli agricoltori ad adeguare la produzione alle locali condizioni specifiche di produzione e commercializzazione.
Emendamento 47
Articolo 14
-1.  Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agricoltori che ricevono più di 15 000 EUR l'anno in pagamenti diretti o che hanno un fatturato superiore a 100 000 EUR l'anno aderiscano al sistema di consulenza aziendale entro un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad un tasso minimo del 15% l'anno.
1.   A partire dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agricoltori che ricevono più di 30 000 EUR l'anno in pagamenti diretti aderiscano al sistema di consulenza aziendale entro un periodo di cinque anni, ad un tasso minimo del 15% l'anno.
2.  Qualsiasi altro agricoltore, che non rientri nella fattispecie di cui al paragrafo 1, può partecipare al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
Emendamento 48
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Le organizzazioni di produttori, le cooperative e le altre associazioni agricole professionali sono esentate dall'obbligo di dimostrare la loro esperienza consultiva e affidabilità quanto ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche di cui al paragrafo 2.
Emendamento 49
Articolo 18, lettera a)
a) verificare che la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche sia stata prestata alle aziende aderenti al sistema di consulenza aziendale;
a) verificare che la consulenza sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche sia stata prestata alle aziende aderenti al sistema di consulenza aziendale, preferibilmente sotto forma di indicatori;
Emendamento 50
Articolo 19
Se un agricoltore rifiuta di aderire al sistema di consulenza aziendale o non fornisce le informazioni e la collaborazione ritenute necessarie dagli enti privati o dalle autorità designate per l'esercizio della loro attività consultiva, oppure comunica informazioni false, nei suoi confronti si applica una riduzione o la revoca dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 6.
1.  Se un agricoltore soggetto a tale obbligo rifiuta di aderire al sistema di consulenza aziendale o non fornisce le informazioni e la collaborazione ritenute necessarie dagli enti privati o dalle autorità designate per l'esercizio della loro attività consultiva, oppure comunica informazioni false, nei suoi confronti si applica una riduzione o la revoca dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 6.
2.  Le aziende soggette volontariamente al sistema di consulenza aziendale non sono sottoposte alle ispezioni di controllo in loco che le autorità nazionali e comunitarie possono applicare a titolo complementare.
Emendamento 51
Articolo 20
Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in appresso denominato "sistema integrato".
Ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo, in appresso denominato "sistema integrato", a partire dal 1° gennaio 2005.
Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno previsti dai titoli III e IV del presente regolamento e dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1259/1999.
Esso si applica altresì, nella misura necessaria, alla gestione e al controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo.
La gestione e il controllo delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3 del presente titolo sono svolti in una prima fase dalle autorità di controllo già esistenti negli Stati membri. In una seconda fase possono essere inclusi nell'ambito del sistema integrato.
Emendamento 52
Articolo 21, lettere c) e d)
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 24;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 24, che distinguerà tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;
d) le domande di aiuto;
d) le domande di aiuto, distinguendo tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;
Emendamento 53
Articolo 25, paragrafo 1, trattino 2
– il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto;
– il numero e l'ammontare dei diritti all'aiuto, distinguendo tra i pagamenti multifunzionali disaccoppiati e i pagamenti accoppiati alla produzione;
Emendamento 54
Articolo 28
1.   Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi, completati da controlli in loco, intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi di cui al capitolo 1.
1.  Finché il sistema integrato non si applica alla gestione e al controllo delle norme definite al capitolo 1, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi, completati da controlli in loco, intesi a verificare l'adempimento da parte degli agricoltori degli obblighi previsti.
2.  Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.
2.   Finché il sistema integrato non si applica alla gestione e al controllo delle norme definite nel capitolo 1, per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche di cui al capitolo 1, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.
Detti sistemi, segnatamente il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito in applicazione della direttiva 92/102/CEE e del regolamento (CE) n. 1760/2000, devono essere compatibili con il sistema integrato ai sensi dell'articolo 29.
Emendamento 55
Articolo 30 bis (nuovo)
Articolo 30 bis
Sospensione dei trasferimenti agli Stati membri
La Commissione ha il diritto di sospendere i trasferimenti mensili agli Stati membri che ripetutamente non riescono a eseguire correttamente il piano dei pagamenti diretti.
Emendamento 56
Articolo 31, paragrafo 3
3.  In deroga al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50% dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni climatiche eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie.
3.  In deroga al paragrafo 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati, se la situazione di bilancio lo consente, a versare anteriormente al 1° dicembre anticipi fino al 50% dei pagamenti dovuti, in regioni in cui condizioni climatiche eccezionali hanno causato agli agricoltori gravi difficoltà finanziarie e fino al 100% nelle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 57
Articolo 32
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno, o per ottenere che non sia loro applicato il regime di modulazione di cui al capitolo 2.
Emendamento 58
Articolo 33
L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato e della situazione di bilancio.
L'applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I lascia impregiudicata la possibilità di procedere entro un termine ragionevole ad una loro revisione in funzione dell'evoluzione del mercato tenendo conto della necessità di offrire agli agricoltori un contesto di stabilità. La Comunità evita di mettere in pericolo la sicurezza degli investimenti agricoli.
Emendamento 59
Titolo III, titolo
REGIME UNICO DI PAGAMENTO
REGIME UNICO DI PAGAMENTO MULTIFUNZIONALE ALL'AZIENDA
Emendamento 60
Articolo 36
Possono beneficiare del regime unico di pagamento gli agricoltori che hanno ricevuto un pagamento diretto durante il periodo di riferimento specificato all'articolo 41, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI.
1.  Gli agricoltori che esercitano un'attività agricola al 1° gennaio 2004 possono beneficiare del regime unico di pagamento multifunzionale
a) se hanno ricevuto un diritto di pagamento diretto durante uno degli anni del periodo di riferimento specificato all'articolo 41, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI,
b) se hanno ricevuto un'azienda o parte di un'azienda in caso di successione o di anticipo di successione ovvero beneficiando del regime di pensionamento anticipato,
c) se hanno ricevuto un diritto di pagamento dalla riserva nazionale o mediante trasferimento.
2.  Tale pagamento unico multifunzionale all'azienda risulta da un aiuto parzialmente e progressivamente disaccoppiato al reddito e all'occupazione dello spazio a favore dei produttori di talune colture e dei beneficiari di taluni premi del settore bovino (in appresso denominato "regime di pagamento multifunzionale all'azienda").
3.  Al fine di garantire la neutralità di bilancio del nuovo regime, gli importi unitari dei pagamenti diretti di cui all'allegato VI sono ridotti progressivamente nella stessa proporzione del disaccoppiamento per ciascuno dei regolamenti in vigore, in virtù di quanto disposto dal presente regolamento.
Emendamento 61
Articolo 36 bis (nuovo)
Articolo 36 bis
Regime transitorio
Il regime di pagamento multifunzionale all'azienda fondato su criteri di riferimento storici è transitorio.
A partire dal 2007 i pagamenti disaccoppiati dovranno fondarsi su criteri basati sulle superfici e l'occupazione agricola.
Emendamento 62
Articolo 37
Le autorità competenti degli Stati membri inviano agli aventi diritto un modulo di domanda indicante:
a) l'importo di cui al capitolo 2 (in appresso denominato "importo di riferimento");
b) il numero di ettari di cui all'articolo 46;
c) il numero di diritti all'aiuto per ettaro ai sensi del capitolo 3.
1.  Nel 2004 le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a) un modulo di domanda indicante:
a) l'importo di cui al capitolo 2 (in appresso denominato "importo di riferimento");
b) il numero di ettari di cui all'articolo 46;
c) il numero e l'importo di diritti all'aiuto per ettaro ai sensi del capitolo 3.
2.  Gli agricoltori chiedono il pagamento unico multifunzionale entro la data fissata dallo Stato membro e comunque entro il 15 maggio.
Emendamento 63
Articolo 38, comma 2
La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, che forma oggetto di una domanda di pagamento unico e che è stata ritirata dalla produzione in conformità dell'articolo 55, non può formare oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5.
La superficie di cui al primo comma può formare oggetto di una domanda di pagamento diretto a favore delle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, fatta eccezione per la parte ritirata dalla produzione in conformità dell'articolo 55.
Emendamento 64
Articolo 39, paragrafi 1 e 2
1.  Gli aiuti a titolo del regime unico di pagamento sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2.
2.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, l'importo è convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato il pagamento unico.
1.  Gli aiuti a titolo del regime unico di pagamento multifunzionale sono erogati in base ai diritti all'aiuto di cui al capitolo 3, abbinati ad un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2.
2.  Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, l'importo è convertito in moneta nazionale al tasso di cambio in vigore il 1° gennaio di ogni anno civile per il quale è erogato il pagamento unico. Il tasso di cambio utilizzato è la media dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre precedente.
Emendamento 65
Articolo 40
L'importo di riferimento è la media annuale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore, in base al numero di ettari e al numero di capi di bestiame, nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata conformemente all'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento specificato all'articolo 41.
L'importo di riferimento è l'importo percepito da un agricoltore, in base al numero di ettari e al numero di bovini maschi nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, nell'anno prescelto dal produttore nell'arco del periodo di riferimento specificato all'articolo 41. Detto importo viene adattato conformemente all'allegato VII.
Emendamento 66
Articolo 44, paragrafo 1
1.  Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.
1.  Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento del pagamento unico multifunzionale non deve superare il massimale nazionale che la Commissione fissa in base alla procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, escluse le sanzioni applicate durante il periodo di riferimento e comprese le compensazioni concesse a seguito della crisi dell'ESB in virtù dell'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione1.
_________
1 GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 119).
Emendamento 67
Articolo 45
1.  Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare l"1%.
1.  Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve essere inferiore all"1%.
2.  La riserva nazionale comprende la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime unico di pagamento, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1.
2.  La riserva nazionale comprende la differenza tra il massimale definito secondo il disposto dell'articolo 44 e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime unico di pagamento multifunzionale, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1.
3.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 43.
3.  Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori di cui all'articolo 43.
4.  Essi possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
4.  Essi utilizzano la riserva nazionale per attribuire importi di riferimento ai nuovi agricoltori, e più in particolare quelli giovani, che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
Emendamento 68
Articolo 46
-1.  La superficie di riferimento è pari al numero medio di ettari che, durante i tre anni del periodo di riferimento, ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI.
1.  Fatto salvo l'articolo 51, ogni agricoltore è titolare di un diritto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.
1.  Fatto salvo l'articolo 51, ogni agricoltore è titolare di un diritto per ettaro (di seguito denominato "pagamento multifunzionale di base per ettaro") calcolato dividendo l'importo di riferimento per la superficie definita nel paragrafo -1.
2.  Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:
a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e G;
b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.
2.  Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.
3.  Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si intende per "superficie foraggera" la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di bovini, ovini e/o caprini, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:
– fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
– le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
– le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
3.  Agli effetti del paragrafo 2, lettera b), si intende per "superficie foraggera" la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di bovini, ovini e/o caprini, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:
– fabbricati, boschi, stagni, sentieri;
– le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;
– le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.
4.  I diritti per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo nel caso in cui il titolare abbia ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico durante il periodo di riferimento o, a decorrere dal 2004, abbia diritto agli aiuti per i prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII, punto F.
4.  I pagamenti multifunzionali di base per ettaro non sono soggetti a modifiche.
Emendamento 69
Articolo 47, paragrafo 1
1.  Ogni diritto all'aiuto, abbinato ad un ettaro ammissibile, conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato.
1.  Il diritto ai pagamenti multifunzionali di base viene concesso per gli ettari ammissibili qualora questi terreni siano coltivati o, in caso di abbandono, vengano mantenuti in buone condizioni agronomiche.
Emendamento 70
Articolo 48, comma 1
I diritti che non sono stati utilizzati per un periodo di cinque anni vengono assegnati alla riserva nazionale.
I diritti che non sono stati utilizzati per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale.
Emendamento 71
Articolo 49
1.  Salvo in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.
1.  Salvo in caso di successione o anticipo di successione, i pagamenti multifunzionali di base per ettaro possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro.
Gli Stati membri possono disporre che i trasferimenti di diritti abbiano luogo soltanto tra agricoltori di una stessa regione.
Gli Stati membri possono disporre che i trasferimenti di pagamenti multifunzionali di base per ettaro abbiano luogo soltanto tra agricoltori di una stessa regione.
2.  I diritti possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.
2.  I pagamenti multifunzionali di base per ettaro possono essere trasferiti a titolo oneroso con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei pagamenti multifunzionali di base per ettaro si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. Alla cessazione dell'affitto, i diritti sono trasferiti unitamente alle superfici.
3.  In caso di trasferimento dei diritti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, i diritti per ettaro sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato VII, punti A.2. e F.
Emendamento 72
Articolo 50, paragrafo 1, lettera a)
a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;
soppresso
Emendamento 73
Articolo 50, paragrafo 1, lettera b)
b) il premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;
soppresso
Emendamento 74
Articolo 50, paragrafo 1, lettera c)
c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;
c) il premio speciale per i bovini maschi, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;
Emendamento 75
Articolo 50, paragrafo 1, lettera d)
d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti menzionati alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
soppresso
Emendamento 76
Articolo 50, paragrafo 1, lettera e)
e) l'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini:
soppresso
- per gli anni civili 2000 e 2001, all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/1998;
- per l'anno civile 2002, agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino, del regolamento (CE) n. 2529/2001;
Emendamento 77
Articolo 52, paragrafi 1e 2
1.  Il numero di diritti specifici non è soggetto a modifiche, salvo se il titolare ha diritto ai pagamenti per i prodotti lattiero-caseari. In tal caso, i diritti sono calcolati in base alle disposizioni dell'allegato VII, punto F.
1.  Il numero di diritti specifici non è soggetto a modifiche.
2.  I diritti specifici non sono trasferibili, tranne in caso di successione o anticipo di successione.
2.  I diritti specifici non sono trasferibili, tranne in caso di successione o anticipo di successione.
Tuttavia, i diritti specifici provenienti esclusivamente dall'aiuto previsto nel quadro del regime di aiuti per gli ovini e i caprini possono essere trasferiti tra agricoltori che hanno beneficiato di tali aiuti durante il periodo di riferimento.
Emendamento 137
Articolo 53
Gli agricoltori possono utilizzare i loro terreni per qualsiasi attività agricola, eccetto le colture permanenti.
Gli agricoltori possono utilizzare gli ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto per qualsiasi coltura annuale prevista da un regime di aiuti e compresi i lecceti e i sughereti, eccetto per le altre colture permanenti. Viene espressamente esclusa la possibilità di produrre ortofrutticoli annuali o permanenti e patate.
La Commissione effettua i controlli e le verifiche necessarie per garantire che non si verifichino distorsioni della concorrenza nel settore degli ortofrutticoli e nel settore delle patate.
Emendamento 79
Articolo 55
1.  Gli agricoltori che, per la campagna di commercializzazione 2003/04, erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda, per la quale hanno presentato una domanda a titolo del regime unico di pagamento, equivalente, in ettari, al 10% della superficie considerata ai fini del calcolo dell'obbligo di ritiro dalla produzione summenzionato.
1.  Gli agricoltori che, per la campagna di commercializzazione 2003/04, erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono tenuti a ritirare dalla produzione una parte della superficie della loro azienda, per la quale hanno presentato una domanda a titolo del regime unico di pagamento multifunzionale, equivalente, in ettari, al 10% della superficie considerata ai fini del calcolo dell'obbligo di ritiro dalla produzione summenzionato.
2.  Le parcelle agricole che, al 31 dicembre 1991, erano destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, possono essere esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, può essere presentata una dichiarazione di messa a riposo per le superfici che hanno beneficiato di aiuti a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio per almeno una delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo 1998/1999-2000/01.
2.  Le parcelle agricole che, al 31 dicembre 2002, erano destinate al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, possono essere esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, può essere presentata una dichiarazione di messa a riposo per le superfici che hanno beneficiato di aiuti a norma del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio per almeno una delle campagne di commercializzazione comprese nel periodo 1998/1999-2000/01.
Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del presente articolo, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola ammissibile totale.
Gli Stati membri possono, alle condizioni da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2, derogare alle disposizioni del presente articolo, purché essi prendano provvedimenti per evitare un aumento sensibile della superficie agricola ammissibile totale.
3.  L'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.
3.  L'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1 si applica in base ad un sistema di rotazione annuale.
A seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo ai fini dell'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1:
A seguito di una domanda presentata posteriormente al 28 giugno 1995, le seguenti superfici possono essere considerate come messe a riposo ai fini dell'obbligo di ritiro dalla produzione di cui al paragrafo 1:
- superfici ritirate dalla produzione in applicazione degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici ritirate dalla produzione in applicazione degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate in base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999.
- superfici rimboscate in base all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999; Inoltre, possono essere riconosciute ai fini della messa a riposo le superfici che a fini di protezione delle acque vengono utilizzate come fasce ripuarie inondabili.
Emendamento 80
Articolo 56, trattino 1
– presenti una domanda a titolo del regime unico di pagamento per una superficie non superiore a 20 ettari, oppure
– presenti una domanda a titolo del regime unico di pagamento multifunzionale per una superficie non superiore a 20 ettari, oppure
Emendamento 81
Articolo 57, paragrafo 1, comma 2
Esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.
Esse non devono essere adibite alla produzione alimentare; possono essere ritirate dalla produzione agricola o adibite a una produzione non alimentare nel quadro di un contratto fra l'agricoltore e un'impresa di trasformazione, tranne il caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore nell'azienda.
Emendamento 144
Articolo 57, paragrafo 2
2.  Esse non sono sottoposte a rotazione. Gli Stati membri possono tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e segnatamente per specifiche ragioni ambientali, autorizzare gli agricoltori a scambiare le parcelle sottoposte a ritiro obbligatorio, a condizione che rispettino il numero di ettari e le condizioni di ammissibilità delle superfici in questione ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.
2.  Esse possono essere sottoposte a rotazione a fini di risanamento del suolo. Gli Stati membri garantiscono che il numero di ettari e le condizioni di ammissibilità delle superfici in questione siano rispettati ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.
Emendamento 82
Articolo 58
1.  Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° marzo 2004 al più tardi, di applicare il regime unico di pagamento di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale, alle condizioni specificate nel presente capitolo.
1.  Ciascuno Stato membro può decidere, entro il 1° marzo 2005 al più tardi, di applicare il regime unico di pagamento multifunzionale di cui ai capitoli da 1 a 4 a livello regionale o a livello locale, a favore di zone produttive omogenee e di zone ecologiche rilevanti, alle condizioni specificate nel presente capitolo.
2.  In questo caso, lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 44 tra le regioni, secondo criteri obiettivi.
2.  In questo caso, lo Stato membro suddivide il massimale di cui all'articolo 44 tra le regioni o zone, secondo criteri obiettivi.
3.  Lo Stato membro applica il regime unico di pagamento nelle regioni entro il limite dei massimali regionali stabiliti in base al paragrafo 2.
3.  Lo Stato membro applica il regime unico di pagamento multifunzionale nelle regioni o zone entro il limite dei massimali regionali o locali stabiliti in base al paragrafo 2.
4.  Inoltre, per motivi debitamente giustificati come, ad esempio, per evitare distorsioni della concorrenza, lo Stato membro può, in deroga all'articolo 46, calcolare il numero di ettari di cui all'articolo 46 a livello regionale, compresi tutti gli ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, di tutte le aziende situate nella regione di cui trattasi. In questo caso, in deroga all'articolo 36, un agricoltore la cui azienda è situata nella regione interessata riceve un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo il massimale regionale stabilito in base al paragrafo 2 per il numero di ettari determinato a livello regionale.
4.  Inoltre, per motivi debitamente giustificati come, ad esempio, per evitare distorsioni della concorrenza, l'abbandono della produzione o per proteggere l'ambiente, lo Stato membro può, in deroga all'articolo 46, calcolare il numero di ettari di cui all'articolo 46 a livello regionale, compresi tutti gli ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, di tutte le aziende situate nella regione di cui trattasi. In questo caso, in deroga all'articolo 36, un agricoltore la cui azienda è situata nella regione interessata riceve un pagamento di base multifunzionale per ettaro calcolato dividendo il massimale regionale stabilito in base al paragrafo 2 per il numero di ettari determinato a livello regionale.
4 bis. In virtù della situazione produttiva specifica delle regioni svantaggiate a scarsa produttività, gli Stati membri possono adottare misure specifiche per evitare l'abbandono massiccio della produzione e ovviare ai suoi effetti sul territorio.
5.  I diritti all'aiuto ottenuti a norma del presente articolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
5.  I diritti all'aiuto ottenuti a norma del presente articolo possono essere trasferiti soltanto all'interno della stessa regione o zona o tra regioni aventi gli stessi diritti per ettaro.
Emendamento 83
Titolo IV, capitolo 2, titolo
Premio per le colture proteiche
Premio per le colture proteiche e i legumi da granella
Emendamento 84
Articolo 63
È concesso un aiuto ai produttori di colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.
È concesso un aiuto ai produttori di colture proteiche e di legumi da granella alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Le colture proteiche comprendono:
Le colture proteiche comprendono:
– piselli di cui al codice NC 0713 10,
– piselli di cui al codice NC 0713 10,
– favette di cui al codice NC 0713 50,
– favette di cui al codice NC 0713 50,
– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50.
– lupini dolci di cui al codice NC ex 1209 29 50,
– lupini gialli (Lupinus luteus) di cui al codice NC 1209 29.
I legumi da granella comprendono:
– lenticchie di cui al codice NC ex 0713 40 90,
– ceci di cui al codice NC ex 0713 20 90,
– vecce di cui al codice NC ex 0713 90 90,
– vecce di Narbona (Vicia narbonensis L.) di cui al codice NC 1209 29,
– vecce articolate (Vicia articulata Hornem) di cui al codice NC …,
– cicerchie (Lathyrus sativus L.) di cui al codice NC…,
– mochi (Lathyrus cicera L.) di cui al codice NC….
Emendamento 85
Articolo 64, comma 1
L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.
L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche e di legumi da granella raccolti dopo la fase di maturazione lattica.
Emendamento 86
Articolo 65, paragrafo 1
1.  È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 400 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
1.  È fissata una superficie massima garantita, pari a 2 000 000 di ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
Emendamento 139
Articolo 69, paragrafo 1
1.  Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata all'articolo 68, si applica per lo stesso anno a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione dell'importo dell'aiuto pari a:
1.  Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata all'articolo 68, si applica per lo stesso anno a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione dell'importo dell'aiuto proporzionale al superamento della superficie.
– tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo è inferiore all'1%;
– quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra l'1% e il 3%;
– cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo è compreso tra il 3% e il 5%;
– sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo è pari o superiore al 5%.
Emendamento 132
Articolo 69, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Tuttavia, i produttori le cui aziende sono situate in zone umide oggetto di protezione ambientale percepiscono gli aiuti integralmente, senza alcuna penalizzazione.
Le zone umide che beneficiano di una produzione ambientale sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 82, paragrafo 2.
Emendamento 133
Articolo 70, paragrafo 1
E" concesso un aiuto comunitario di 100 EUR per ettaro l'anno per la frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.
E" concesso un aiuto comunitario di 241,5 EUR per ettaro l'anno per la frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.
Emendamento 87
Articolo 71
1.  E" fissata una superficie massima garantita, pari a 800 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
1.  E" fissata una superficie massima garantita, pari a 868 600 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.
2.  La superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 è divisa nelle seguenti superfici nazionali garantite (in appresso denominate "SNG"):
2.  La superficie massima garantita di cui al paragrafo 1 è divisa nelle seguenti superfici nazionali garantite (in appresso denominate "SNG"):
Superfici nazionali garantite (SNG)
Superfici nazionali garantite (SNG)
Belgio 100 ha
Belgio 100 ha
Germania 1 500 ha
Germania 1 500 ha
Francia 17 300 ha
Francia 22 600 ha
Grecia 41 100 ha
Grecia 48 800 ha
Italia 130 100 ha
Italia 130 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Lussemburgo 100 ha
Paesi Bassi 100 ha
Paesi Bassi 100 ha
Austria 100 ha
Austria 100 ha
Portogallo 41 300 ha
Portogallo 66 300 ha
Spagna 568 200 ha
Spagna 575 200 ha
Regno Unito 100 ha
Regno Unito 100 ha
3.  Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.
3.  Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri obiettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione, nonché regolamentare l'inserimento delle parcelle nel presente regime di sostegno, con la facoltà di riservare la priorità a quelle che hanno partecipato ai piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione dei frutti a guscio e delle carrube.
Emendamento 88
Articolo 73, paragrafo 1
1.  Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.
1.  Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, purché si tratti di piantagioni omogenee, senza colture associate, ad una densità minima di alberi e alla realizzazione di una coltura ottimale e sostenibile, secondo le caratteristiche agroclimatiche della zona di coltivazione, a giudizio dello Stato membro, nonché ad un'estensione minima dell'appezzamento di 0,2 ettari.
Emendamento 89
Articolo 73, paragrafo 3
3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 e al fatto che l'aiuto sia percepito attraverso detta organizzazione. In questo caso gli Stati membri possono autorizzare una ritenuta massima dell'aiuto da parte dell'organizzazione di produttori per spese di gestione e stabilire un termine massimo per il trasferimento dell'aiuto ai produttori.
Emendamento 90
Articolo 74, paragrafo 3
3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.
3.  Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza dei produttori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 e al fatto che l'aiuto sia percepito attraverso detta organizzazione. In questo caso gli Stati membri possono autorizzare una ritenuta massima dell'aiuto da parte dell'organizzazione di produttori per spese di gestione e stabilire un termine massimo per il trasferimento dell'aiuto ai produttori.
Emendamento 91
Articolo 75
E" concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.
E" concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo. L'aiuto alle colture energetiche non contribuisce principalmente a raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune, bensì quelli della politica energetica e ambientale; l'imputazione al bilancio di tale aiuto sarà trattata di conseguenza.
Si intende per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:
Si intende per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:
- "bioetanolo": etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "bioetanolo": etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biodiesel": carburante liquido di tipo diesel ricavato dalla biomassa o da oli di frittura usati, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biodiesel": metilestere ricavato da olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biogas": gas combustibile ricavato per fermentazione anaerobica dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale;
- "biogas": gas combustibile ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante dopo essere stato trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale o gas ricavato dal legno;
- "biometanolo": metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biometanolo": metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biodimetiletere": dimetiletere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "biodimetiletere": dimetiletere ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "bioolio": olio combustibile ricavato per pirolisi dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;
- "bioETBE (etil-tertio-butil-etere)": ETBE prodotto a base di bioetanolo; la percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 45%;
- "bioETBE (etil-tertio-butil-etere)": ETBE prodotto a base di bioetanolo; la percentuale del volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 47%;
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.
- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa;
- "bioMTBE (metil-ter-butil-etere)": carburante ricavato dal biometanolo. La percentuale del volume di bioMTBE calcolata come biocarburante è del 36%;
- "biocarburanti sintetici": idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici ricavati dalla biomassa;
- "bioidrogeno" : idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante.
- "colture non alimentari": le colture, diverse dalle colture energetiche, che vengono prodotte a fini industriali o commerciali al di fuori della catena alimentare. I prodotti sono individuati a norma della procedura di cui all'articolo 82, paragrafo 2.
Emendamento 92
Articolo 83, lettere da a) a p)
a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale, nonché i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;
a) modalità di applicazione relative all'istituzione di un sistema di consulenza aziendale a decorrere dal 1° gennaio 2006, nonché i criteri per l'assegnazione degli importi resi disponibili grazie alla modulazione;
a bis) modalità di applicazione relative all'assegnazione degli importi risultanti dalla modulazione;
b) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite;
b) modalità di applicazione relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento, tra cui le condizioni di ammissibilità, le date di presentazione delle domande e di pagamento, disposizioni in materia di controllo e disposizioni concernenti la determinazione e la verifica dei diritti all'aiuto, compresi eventuali scambi di dati con gli Stati membri, nonché l'accertamento del superamento delle superfici di base o delle superfici massime garantite;
c) per quanto riguarda il regime unico di pagamento, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti e del pascolo permanente, nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione;
c) per quanto riguarda il regime unico di pagamento multifunzionale e i pagamenti diretti ancora associati alla produzione, modalità di applicazione relative, in particolare, alla costituzione della riserva nazionale, al trasferimento dei diritti, alla definizione delle colture permanenti e del pascolo permanente, nonché alle colture ammesse sui terreni ritirati dalla produzione;
d) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai requisiti minimi di qualità;
d) per quanto riguarda il frumento duro, modalità di applicazione relative ai quantitativi di sementi certificate e alle varietà riconosciute;
e) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;
e) per quanto riguarda le colture energetiche, modalità di applicazione relative alla definizione delle colture previste dal regime, ai requisiti minimi contrattuali, alle misure di controllo della quantità trasformata e alla trasformazione in azienda;
f) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 54;
f) per quanto riguarda la coltura della canapa per la produzione di fibre, modalità di applicazione relative alle misure di controllo specifiche e ai metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo, comprese disposizioni applicabili ai contratti e all'impegno di cui all'articolo 54;
g) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;
g) le modifiche dell'allegato I che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 1;
h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e VII che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie;
h) le modifiche degli allegati III, IV, VI e VII che dovessero rendersi necessarie alla luce delle nuove normative comunitarie;
i) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
i) gli elementi essenziali del sistema di identificazione delle parcelle agricole e la loro definizione;
j) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;
j) eventuali modifiche della domanda di aiuto e l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto;
k) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
k) disposizioni sulle indicazioni minime che devono figurare nelle domande di aiuto;
l) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;
l) modalità di applicazione relative ai controlli amministrativi, alle verifiche in loco e ai controlli mediante telerilevamento;
m) modalità di applicazione relative alla riduzione e alla revoca dei pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 27, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle revoche;
m) modalità di applicazione relative alla riduzione e alla revoca dei pagamenti in caso di inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 3, all'articolo 14 paragrafo 1 e all'articolo 27, compresi i casi di omessa applicazione delle riduzioni e delle revoche;
n) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 29;
n) le modifiche dell'allegato V che dovessero rendersi necessarie alla luce dei criteri di cui all'articolo 29;
o) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
o) comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
p) le misure richieste per risolvere particolari problemi d'ordine pratico, segnatamente quelli inerenti all'attuazione del titolo II, capitolo 4, tali misure possono, in casi debitamente giustificati, derogare a talune disposizioni del presente regolamento.
p) le misure richieste per risolvere particolari problemi d'ordine pratico e che derivano da situazioni di emergenza; tali misure possono, in casi debitamente giustificati, derogare a talune disposizioni del presente regolamento per un periodo di tempo limitato e soltanto in caso di necessità.
Emendamento 93
Articolo 85
Articolo 85
Modificazioni del regolamento (CE) n. 1868/94
Il regolamento (CE) n. 1868/94 è così modificato:
soppresso
1)  Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 5
Un premio di 22,25 EUR per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2."
2)  Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 7
Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate che non beneficia dell'aiuto di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. ...* [il presente regolamento].
_________
*GU L ….."
Emendamento 94
Articolo 87
Articolo 87
Modificazioni di altri regolamenti
Sono soppresse le seguenti disposizioni:
soppresso
– articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2019/93,
– articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95,
– articoli da 3 a 25 del regolamento (CE) n. 1254/1999,
– articolo 9 del regolamento (CE) n. 1452/2001,
– articolo 13 e articolo 22, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1453/2001,
– articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1454/2001,
– articoli da 3 a 11 del regolamento (CE) n. 2529/2001.
Emendamento 95
Articolo 88, comma 1
I regolamenti (CEE) n. 3508/92, (CE) n. 1577/96, (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1259/1999 sono abrogati.
I regolamenti (CEE) n. 3508/92 e (CE) n. 1259/1999 sono abrogati.
Emendamento 96
Articolo 91, comma 3 bis (nuovo)
Nel quadro delle future prospettive finanziarie, che devono essere approvate dall'autorità di bilancio, il Parlamento europeo deve essere nuovamente consultato per riesaminarne le disposizioni e valutare le implicazioni finanziarie del presente regolamento.
Emendamento 97
Allegato I
Testo della Commissione

Settore

Fondamento giuridico

Note

Pagamento unico

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)

Frumento duro

Titolo IV, capitolo 1, del presente reg.

Aiuto alla superficie (premio alla qualità)

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Riso

Titolo IV, capitolo 3, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.

Aiuto alla superficie

Fecola di patate

Titolo IV, capitolo 6, del presente reg.

Aiuto alla produzione

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis

Regolamento (CE) n. 1259/1999

Aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1 250 EUR

Olio di oliva

Articolo 5, paragrafo 1

Regolamento 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Bachi da seta

Articolo 1

Regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Banane

Articolo 12

Regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Articolo 3

Regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12

Regolamento (CEE) n. 1696/71

Regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto alla superficie

Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea

POSEIDOM

Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, e articolo 16

Regolamento (CE) n. 1452/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte

POSEIMA

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9, articoli 16 e 30, articoli 17 e 28, paragrafo. 1, articolo 21, articolo 22, paragrafo 7, articoli 27 e 29

Regolamento (CE) n. 1453/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi, tabacco

POSEICAN

Articoli 9, 13 e 14

Regolamento (CE) n. 1454/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele

Isole del Mar Egeo

Articoli 7, 8, 9, 11 e 12

Regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive; miele

Emendamento del Parlamento

Settore

Fondamento giuridico

Note

Pagamento unico multifunzionale all'azienda

Titolo III del presente regolamento

Pagamento disaccoppiato (cfr. allegato VI)

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5

Regolamento (CE) n. 1251/1999

Parte non disaccoppiata dell'aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione e i pagamenti per i foraggi insilati nonché gli importi supplementari

Frumento duro

Aiuto alla superficie

Legumi da granella

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 1577/96

Aiuto alla superficie

Colture proteiche

Titolo IV, capitolo 2, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Riso

Articolo 6

Regolamento (CE) n. 3072/95

Aiuto alla superficie

Frutta a guscio

Titolo IV, capitolo 4, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Colture energetiche

Titolo IV, capitolo 5, del presente reg.

Supplemento specifico alla superficie

Fecola di patate

Articolo 8, paragrafo 2

Regolamento (CEE) n. 1766/92

Aiuto alla produzione

Regime dei piccoli agricoltori

Articolo 2 bis

Regolamento (CE) n. 1259/1999

Parte non disaccoppiata dell'aiuto transitorio alla superficie per gli agricoltori che ricevono meno di 1.250 EUR

Seminativi

Articolo 3

Regolamento (CEE) n. 2358/71

Aiuto alla produzione

Foraggi essiccati

Articolo 3

Regolamento (CE) n. 603/95

Aiuto alla produzione

Olio di oliva

Articolo 5, paragrafo 1

Regolamento 136/66/CEE

Aiuto alla produzione

Bachi da seta

Articolo 1

Regolamento (CEE) n. 845/72

Aiuto destinato a favorire la bachicoltura

Uve secche

Articolo 7, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2201/96

Aiuto alla superficie

Tabacco

Articolo 3

Regolamento (CEE) n. 2075/92

Aiuto alla produzione

Luppolo

Articolo 12

Regolamento (CEE) n. 1696/71

Regolamento (CE) n. 1098/98

Aiuto alla superficie

Pagamenti unicamente per la messa a riposo temporanea

Carne bovina

Articoli 5, 6, 10, 11, 13 e 14

Regolamento (CE) n. 1254/1999

Premi ad eccezione del premio speciale e i pagamenti che rientrano in detto premio

Latte e prodotti lattiero-caseari

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Carni ovine e caprine

Articolo 5

Regolamento (CE) n. 2467/98,

Articoli 4 e 5, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino

Regolamento (CE) n. 2529/2001

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e altri aiuti supplementari

Banane

Articolo 12

Regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto alla produzione (senza modulazione e disaccoppiamento)

POSEIDOM

Articolo 10, articolo 12, paragrafo 1 e articolo 16

Regolamento (CE) n. 1452/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; zucchero; latte (senza modulazione e disaccoppiamento)

POSEIMA

Articolo 5, paragrafo 1, articolo 9, articoli 16 e 30, articolo 17 e articolo 28, paragrafo 1, articolo 21, articolo 22, paragrafo 7, articolo 27 e articolo 29 Regolamento (CE) n. 1453/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; latte; patate e cicoria; zucchero; vino; vimini; ananassi, tabacco (senza modulazione e disaccoppiamento)

POSEICAN

Articoli 9, 13 e 14

Regolamento (CE) n. 1454/2001

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; vino; patate; miele (senza modulazione e disaccoppiamento)

Isole del Mare Egeo

Articoli 7, 8, 9, 11 e 12

Regolamento (CEE) n. 2019/93

Settori: sviluppo della produzione di ortofrutticoli, fiori e piante; patate; vino; olive; miele (senza modulazione e disaccoppiamento)

Emendamento 98
Allegato II
L'allegato II è soppresso.
Emendamento 99
Allegato III, titolo tra il punto 21 e il punto 22
Sicurezza sul lavoro
Salute e sicurezza sul lavoro
Emendamento 100
Allegato VI
Testo della Commissione

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico di cui all'articolo 36

Settore

Fondamento giuridico

Note

Seminativi

Articoli 2, 4 e 5

Regolamento (CE) n. 1251/1999

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati, gli aumenti, il supplemento per il grano duro e l'aiuto specifico

Fecola di patate

Articolo 8, paragrafo 2

Regolamento (CEE) n. 1766/92

Indennità per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola

Legumi da granella

Articolo 1

Regolamento (CE) n. 1577/96

Aiuto alla superficie

Riso

Articolo 6

Regolamento (CE) n. 3072/95

Aiuto alla superficie

Sementi

Articolo 3

Regolamento (CEE) n. 2358/71

Aiuto alla produzione

Carni bovine

Articoli 4, 5, 6, 10, 11, 13 e 14

Regolamento (CE) n. 1254/1999

Premio speciale, premio di destagionalizzazione, premio per vacca nutrice (compresi il premio versato per le giovenche e il premio nazionale supplementare per vacca nutrice, purché cofinanziato), premio all'abbattimento, pagamento per l'estensivizzazione e pagamenti supplementari

Latte e prodotti lattiero-caseari

Allegato VII, punto F, del presente regolamento

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

Carni ovine e caprine

Articolo 5

Regolamento (CE) n. 2467/98,

Articoli 4 e 5, articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, 1°, 2° e 4° trattino

Regolamento (CE) n. 2529/2001

Premio per pecora e per capra, premio supplementare e alcuni pagamenti supplementari

POSEIDOM

Articolo 9, paragrafo 1, lett. a) e b)

Regolamento (CE) n. 1452/2001

Settore: carni bovine

POSEIMA

Articolo 13, paragrafi 2 e 3, e articolo 22, paragrafi 2 e 3

Regolamento (CE) n. 1453/2001

Settore: carni bovine

POSEICAN

Articolo 5, paragrafi 2 e 3, e articolo 6, paragrafi 1 e 2

Regolamento (CE) n. 1454/2001

Settori: carni bovine; carni ovine e caprine

Isole del Mar Egeo

Articolo 6, paragrafo 2 e 3

Regolamento (CEE) n. 2019/93

Settore: carni bovine

Foraggi essiccati

Articolo 3

Regolamento (CE) n. 603/95

Pagamento per i prodotti trasformati (applicato conformemente all'allegato VII, punto D, del presente regolamento)

Emendamento del Parlamento

Elenco dei pagamenti diretti in relazione al pagamento unico multifunzionale di cui all'articolo 36

Settore

Fondamento giuridico

Note

Seminativi

Articoli 2 e 4

Regolamento (CE) n. 1251/1999

Aiuto alla superficie, compresi i pagamenti per le superfici ritirate dalla produzione, i pagamenti per i foraggi insilati e gli aumenti

Carni bovine

Articoli 4 e 14 -

Regolamento (CE) n. 1254/1999

Premio speciale per i bovini maschi, compreso il pagamento per l'estensivizzazione quando rientrante in detto premio

Emendamento 101
Allegato VII, punto A, punti 1 e 2
1.  Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:
1.  Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:
1.1.  Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:
1.1.  Per i cereali, i semi oleaginosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:
66 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.
63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.
Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.
Tuttavia, qualora le condizioni per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 siano soddisfatte nel periodo di riferimento, in deroga all'articolo 3, paragrafo 7, del suddetto regolamento, le rese per l'anno in questione sono quelle che sarebbero state considerate in caso di applicazione del citato articolo 3, paragrafo 7, per la campagna di commercializzazione successiva.
Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.
In deroga all'articolo 41, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base degli importi erogati negli anni civili 2001 e 2002.
1.2.  Per il riso:
1.2.  Per il riso:
102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:
200 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:
Stati membri Rese (t/ha)
Spagna 6,35
Francia
- territorio metropolitano 5,49
-  Guyana francese 7,51
Grecia 7,48
Italia 6,04
Portogallo 6,05
Stati membri Rese (t/ha)
Spagna 6,35
Francia
- territorio metropolitano 5,49
-  Guyana francese 7,51
Grecia 7,48
Italia 6,04
Portogallo 6,05
1.3.  Per i legumi da granella:
1.3.  Per i legumi da granella:
– per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
– per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,
– per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.
– per le vecce e per le altre colture proteiche rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.
2.  Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il grano duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento, è moltiplicato per i seguenti importi:
nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:
– 313 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,
– 281 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,
– 250 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;
nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:
– 93 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2004,
– 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.
Emendamento 122
Allegato VII, punto A, punto 3 bis (nuovo)
3 bis. È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore, fissata come segue:
Spagna 104 973 ha
Francia:
– territorio metropolitano 24 500 ha
  Guyana francese 5 500 ha
Grecia 24 891 ha
Italia 239 259 ha
Portogallo 34 000 ha
Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri obiettivi.
Emendamento 102
Allegato VII, punto B
Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per 55,27 EUR per tonnellata di fecola di patate.
Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo del pagamento unico in proporzione al numero di tonnellate di fecola di patate prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti di una superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione.
Se l'agricoltore ha ricevuto un pagamento per la fecola di patate, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per 110,54 EUR per tonnellata di fecola di patate. Tale importo viene adeguato in funzione del tenore di fecola nelle patate. L'aiuto copre esclusivamente i quantitativi di patate oggetto di un contratto di coltivazione tra il produttore e il fabbricante di fecola, senza superare il contingente assegnato all'impresa produttrice, che figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94.
Emendamento 103
Allegato VII, punto C
Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001. Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati in applicazione delle seguenti disposizioni:
Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo, per la base del disaccoppiamento, è calcolato moltiplicando il numero di animali che ricevono il premio speciale ai bovini maschi, compreso il pagamento per l'estensivizzazione quando rientri in detto premio, rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI.
– articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio;
– articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione;
– articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione.
Emendamento 104
Allegato VII, punto E
L'allegato VII, punto E è soppresso
Emendamento 105
Allegato VII, punto F
Il punto F dell'allegato VII è soppresso.
Emendamento 106
Allegato VIII
L'allegato VIII è soppresso.
Emendamento 107
Allegato IX
L'allegato IX è soppresso.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000 (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0041/2003 – 2003/0007(CNS))
P5_TA(2003)0257A5-0182/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0041/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5&nbhy;0182/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
TITOLO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) Una politica energica, efficace e globale per lo sviluppo rurale, dotata di adeguati finanziamenti, è un presupposto affinché l'Unione possa garantire uno sviluppo positivo nelle aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa, rafforzando nel contempo la competitività mondiale dell'agricoltura dell'Unione sul mercato mondiale.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) L'Unione dovrà garantire un maggiore sostegno alle condizioni necessarie a garantire lo sviluppo positivo delle zone svantaggiate. Tale sostegno andrà potenziato sia attraverso un incremento della quota di investimenti dell'Unione nelle zone fragili o particolarmente fragili, sia mediate un rafforzamento degli aiuti a favore delle aree svantaggiate con difficoltà strutturali o di bassa resa. Con la riforma della PAC risulta ancor più importante che la Comunità favorisca le possibilità di continuare a praticare l'agricoltura nelle zone in questione.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 1 QUATER (nuovo)
(1 quater) Le regioni fragili o particolarmente fragili e le zone ecologicamente sensibili vanno sostenute maggiormente nel quadro del presente regolamento. Ciò dovrebbe avvenire, ad esempio, nel settore delle aziende localizzate nello spazio naturale aperto mediante la promozione di pascoli estensivi, nel Mediterraneo mediante la promozione di colture che favoriscano la biodiversità e contrastino l'erosione dei suoli, ecc. per mezzo di più elevati tassi di cofinanziamento (fino all'80%) rispetto alle località più avvantaggiate.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 2
(2)  Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme.
(2)  Occorre promuovere una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. Queste norme possono imporre agli agricoltori nuovi obblighi, che causano perdite di reddito o costi aggiuntivi. Gli agricoltori dovrebbero beneficiare di un sostegno temporaneo e decrescente inteso a coprire parzialmente i costi derivanti dall'applicazione di tali norme. Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o di bassa resa.
Emendamento 6
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Gli obiettivi della politica agricola comune e il rafforzamento dello sviluppo rurale devono incentrarsi, in particolare, sulle aziende agricole a conduzione familiare.
Emendamento 93
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) Le cooperative agricole e le associazioni ed organizzazioni dei produttori svolgono un ruolo fondamentale nella concentrazione dell'offerta e nella catena alimentare. Occorre pertanto sostenerle affinché possano continuare a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei metodi di produzione, accrescendo il plusvalore dei prodotti agricoli e incrementandone gli sbocchi commerciali e creando un tessuto economico che diversifichi l'economia delle zone rurali. Poiché garantiscono un'agricoltura sostenibile in grado di salvaguardare la vitalità del mondo rurale, è opportuno concedere loro aiuti nell'ambito dello sviluppo rurale.
Emendamento 8
CONSIDERANDO 6
(6)  L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale.
(6)  L'esperienza ha dimostrato che è necessario potenziare la gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale. Occorre pertanto provvedere affinchè le misure di aiuto nel contesto dei desiderata dei consumatori, della multifunzionalità delle colture e della diversificazione della "qualità alimentare" dei prodotti alimentari offerti contemplino sia modi di produzione ecologici e rispettosi delle specie, che la tutela e l'impiego attivo della varietà biologica delle specie vegetali e delle razze di animali domestici nell'agricoltura. Nel pacchetto di misure a favore dello sviluppo rurale occorre inserire misure di informazione e dialogo, intese a mediare tra le aspettative e le esigenze dei vari operatori nell'area rurale e che confluiscano nei programmi di sviluppo rurale.
Emendamenti 9 e 94
CONSIDERANDO 7
(7)  Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto temporaneo.
(7)  Occorre incentivare la partecipazione degli agricoltori a sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Tale partecipazione può dar luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non sono interamente compensati dal mercato. Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un aiuto. Tale sostegno sarà più congruo, permanente e costante nelle zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
Emendamento 10
CONSIDERANDO 8
(8)  È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale. Per evitare la ripetizione delle stesse attività di promozione agricola sul mercato interno è opportuno sopprimere il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno a decorrere dal 2005.
(8)  È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari. Occorre agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di sviluppo rurale.
Emendamento 11
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) Leader+, grazie all'accento posto sulla partecipazione, sull'approccio d'insieme e sulla creatività, ha stimolato lo sviluppo nelle zone rurali e andrebbe rafforzato.
Emendamento 12
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) È necessario inserire nel secondo pilastro misure volte ad incentivare la creazione di organizzazioni economiche controllate dai produttori agricoli al fine di consolidare una certa dimensione e far fronte all'apertura dei mercati internazionali e alla concentrazione della distribuzione. Tale sostegno si rende particolarmente opportuno in prospettiva dell'allargamento poiché nei futuri Stati membri i produttori organizzati controllano quantità minoritarie di prodotti agricoli.
Emendamento 13
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) La concessione di vantaggi speciali ai giovani agricoltori deve essere intesa a facilitare non soltanto il loro insediamento bensì, successivamente ad esso, anche l'adeguamento strutturale delle loro aziende agricole. È inoltre necessario garantire il ricambio generazionale.
Emendamento 80
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1.  All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"– l'incentivazione della produzione non alimentare, in vista di un ulteriore sviluppo e uso di materie prime di origine agricola compatibili con la tutela dell'ambiente,"
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO –1 (nuovo)
Articolo 2, trattino 10 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1.  All'articolo 2, il decimo trattino è sostituito dal seguente:
"– la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali; la salvaguardia e l'impiego della diversità biologica e genetica delle piante utili e degli animali nella produzione,"
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Articolo 2, trattino 11 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 bis. All'articolo 2, è aggiunto il seguente trattino undicesimo bis:
"– la necessità di garantire il ricambio generazionale,"
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO -1 TER (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 ter. All'articolo 4, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"- migliorare e riconvertire la produzione ai fini di una corretta prassi agricola e della diversificazione della produzione,"
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUATER (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 quater. All'articolo 4, secondo comma, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- migliorare la qualità dei prodotti alimentari, dei prodotti di base e della loro trasformazione nelle aziende agricole,"
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO -1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
-1 quinquies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis.
"- ricorrere a fattori di produzione di qualità garantita,"
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEXIES (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 sexies. All'articolo 4, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, l'impiego delle risorse biologiche e genetiche nell'agricoltura, le condizioni di igiene e le norme relative al benessere degli animali,"
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO -1 SEPTIES (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
-1 septies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino bis:
"- sviluppare metodi di produzione che facciano parte di sistemi della qualità."
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO –1 OCTIES (nuovo)
Articolo 4, comma 2, trattino 5 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
-1 octies. All'articolo 4, secondo comma, è aggiunto il seguente quinto trattino ter:
"- sviluppare materie prime compatibili con la tutela dell'ambiente."
Emendamento 85
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 5, comma 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.
Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno è concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori beneficiano di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse.
Emendamento 86
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
È istituito un regime specifico di sostegno per le aziende agricole situate in aree svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 7, comma 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 bis. All'articolo 7 il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 65% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 60% e il 75% rispettivamente."
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 ter. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente terzo trattino bis:
"- l'agricoltore presenta una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole ai sensi del Titolo II, capo I del presente regolamento,"
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1, trattino 4, punto ii) bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 quater. All'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino, è aggiunto il seguente punto ii) bis:
"ii bis) sviluppa nuovi rami di produzione che favoriscono lo sviluppo rurale,"
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 quinquies. All'articolo 8, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:
"Qualora il giovane agricoltore proponga, contestualmente alla domanda di primo insediamento, una domanda di sostegno ai sensi di altre misure contenute nei capi I, II, III, IV, V, V -bis, V bis, VI, VI bis, VII, VIII e XI del Titolo II del presente regolamento, lo stesso ha priorità di accesso cumulativo, nel rispetto dei massimali previsti, a dette misure ai fini della costituzione di un apposito pacchetto di incentivi a favore del giovane agricoltore. Gli Stati membri garantiscono, nei loro Piani di sviluppo rurale, la necessaria attuazione di tale pacchetto di misure."
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuovo)
articolo 8, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 sexies. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 2 ter:
"2 ter. Tuttavia, nel caso in cui il giovane agricoltore si impegni a realizzare investimenti entro i tre anni successivi all'insediamento, l'importo del premio per il primo insediamento indicato nell'allegato può essere raddoppiato alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro."
Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEPTIES (nuovo)
articolo 8 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 septies. Al Capo II è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
"Articolo 8 bis
Un sostegno temporaneo finalizzato all'istituzione di un servizio di assistenza aziendale può essere concesso a favore dei giovani agricoltori insediati per la prima volta in un'azienda agricola.
Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di insediamento."
Emendamento 87
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 9, paragrafo 2, trattino 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
"- a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e"
"- a preparare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e"
Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Articolo 13, lettera a), trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2 bis. All'articolo 13, lettera a), è aggiunto il seguente primo trattino bis:
"- conservare e sviluppare le infrastrutture e l'occupazione,"
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Articolo 14, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2 ter. All'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il seguente primo trattino bis:
"- che si impegnano a conservare lo spazio naturale aperto e i terreni utilizzati a pascolo,"
Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 16, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1.  Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.
1. 1.  Gli agricoltori usufruiscono di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive.
Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 21 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3 bis. L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"Per le zone di cui agli articoli 16 e 20 devono essere stabiliti criteri obiettivi comuni per l'insieme dell'UE.
Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione presenta una proposta di atto giuridico nella quale vengono definiti tali criteri."
Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)
Capo V -bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3 ter. Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente Capo V -bis:
"CAPO V -BIS
PICCOLI AGRICOLTORI E AGRICOLTURA FAMILIARE
Articolo 21 -bis
Entro il 2006 la Commissione presenta una proposta volta alla creazione di un nuovo Capo per lo sviluppo rurale a sostegno della donna nelle zone rurali."
Emendamenti 34 e 35
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 bis (regolamento (CE) n. 1257/1999)
Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:
Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;
b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;
b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori,
c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi] al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.
c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, delle cooperative, delle associazioni e organizzazioni di produttori, al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento (CE) n. … del Consiglio [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].
Emendamenti 36, 37, 38 e 39
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 ter (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1.  Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.
1.  Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori alle cooperative, alle associazioni e organizzazioni di produttori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.
2.  Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.
Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.
Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni nella pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione dell'azienda, della cooperativa, dell'associazione o della organizzazione di produttori e riguardino un numero significativo di agricoltori nella zona interessata dal piano di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno non può essere erogato.
Ciò nonostante, si istituisce un regime specifico, permanente e stabile di compensazioni per le aziende, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori situati in zone svantaggiate, con difficoltà strutturali o a bassa resa.
2 bis. Tra gli enti ed organismi fornitori di consulenza, va data priorità alle associazioni autogestite dagli agricoltori.
3.  L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.
3.  L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte del richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.
Emendamenti 40 e 41
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1.  Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
1.  Il sostegno può essere erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori per sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.
Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 2 (regolamento (CE) 1257/1999)
2.  I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n.…/… [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi].
2.  Gli Stati membri elaborano una lista dei servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto.
Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3.  L'importo totale dell'aiuto riservato per il primo utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."
3.  L'importo totale dell'aiuto riservato per l"utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è al massimo equivalente al costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato."
Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Capo VI bis, articolo 24 ter, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1.  Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Il sostegno è erogato agli agricoltori, alle cooperative, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.
Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Capo VI bis, articolo 24 quater, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
2.  La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.
Soppresso
Emendamenti 46 e 47
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
1.  Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.
1.  Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori, alle associazioni e alle organizzazioni di produttori o alle cooperative agricole riconosciute dagli Stati membri nel quadro delle OCM di settore o di altre disposizioni comunitarie o nazionali qualora svolgano attività d'informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.
Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
3.  Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell'azione.
3.  Il valore totale del sostegno è limitato all"85% dei costi ammissibili dell'azione.
Emendamento 49
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Capo VI ter (nuovo) (regolamento (CE) n .1257/1999)
8 bis. Dopo l'articolo 24 quinquies è inserito il seguente Capo VI ter:
"CAPO VI ter
Sviluppo di organizzazioni dei produttori agricoli
Articolo 24 sexies
1.  La Commissione promuove e sostiene il ruolo delle organizzazioni di produttori agricoli sotto forma di persone giuridiche costituite secondo le legislazioni nazionali per favorire la concentrazione e la vendita sul mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari.
2.  Il sostegno è erogato per un periodo di 5 anni per la costituzione ed il primo avviamento delle organizzazioni di cui al paragrafo 1."
Emendamento 50
ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)
Articolo 25, paragrafo 2, trattino -1 (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 ter. All'articolo 25, paragrafo 2, prima del primo trattino è inserito il seguente trattino:
"- rafforzare la competitività sul mercato mondiale,"
Emendamento 51
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo)
articolo 25, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 quater. All'articolo 25, paragrafo 2, è inserito il seguente quinto trattino bis:
"- favorire nuove attività rurali,"
Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 quinquies. All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Dev'essere offerta sufficiente garanzia che per i prodotti interessati si possano trovare sbocchi normali o di nuovi sbocchi sul mercato o che se ne possano sviluppare di nuovi."
Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 8 SEXIES (nuovo)
Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
8 sexies. All'articolo 28, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) al 65%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,"
Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS (nuovo)
Articolo 30, paragrafo 1, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
10 bis. All'articolo 30, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- gli investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,"
Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 10 TER (nuovo)
Articolo 30, paragrafo 1, trattino 4 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
10 ter. All'articolo 30, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, compreso il sughero,"
Emendamento 56
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 33, paragrafo 2, lettera - a) (nuova), lettere a) e b)
(regolamento (CE) n. 1257/1999)
- a) il primo trattino è così modificato:
"- miglioramento dei suoli; miglioramento della fertilità dei suoli mediante una più ampia rotazione, in particolare mediante colture di leguminose (erba medica),
a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
a) il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti:
"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
"- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole,
"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità,"
"- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e la loro etichettatura, compresa la realizzazione di sistemi qualità,"
b) è aggiunto il trattino seguente:
b) dopo il settimo trattino sono aggiunti i trattini settimo bis e settimo ter seguenti:
"- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali."
"- l'incentivazione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali tra settore pubblico, privato e volontariato.
- potenziamento delle capacità degli operatori nei comuni e delle organizzazioni non statali che si adoperano per portare avanti le altre misure nel quadro del presente articolo."
Emendamento 57
ARTICOLO 1, PUNTO 13, LETTERA B BIS (nuova)
Articolo 33, paragrafo 2, lettera b) bis, trattino 10 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
b) bis.  E' inserito il seguente decimo trattino bis:
"- servizi di consulenza, di aiuti allo sviluppo e altri sevizi per piccole imprese o gruppi di comunità in villaggi o in aree rurali periferiche,"
Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo)
Capo IX, articolo 33 bis (nuovo), (regolamento (CE) 1257/1999)
13 bis. Dopo l'articolo 33 è inserito l'artolo 33 bis seguente
"Articolo 33 bis
1.  Ai fini del presente articolo per "azienda agricola di semisussistenza" si intende un'azienda agricola la cui produzione è perlopiù destinata al consumo proprio e viene solo in parte commercializzata.
2.  Per beneficiare del sostegno l'agricoltore deve presentare un piano aziendale che:
a) dimostri le capacità di sviluppo future dell'azienda agricola;
b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
c) descriva le fasi fondamentali e gli obiettivi specifici.
3.  La conformità con il piano aziendale di cui al paragrafo 2 viene riesaminata dopo tre anni. Se nei tre anni precedenti il riesame gli obiettivi del piano non sono stati conseguiti, non viene concesso ulteriore sostegno; non sarà tuttavia necessario restituire il denaro già ricevuto.
4.  Il sostegno viene erogato annualmente, sotto forma di un aiuto forfettario pari a 1000 euro/anno/azienda agricola, per un periodo massimo di cinque anni."
Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 15
Articolo 35 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
"1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità."
"1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità. A decorrere dal 2007 anche gli aiuti all'insediamento di giovani agricoltori saranno finanziati in tutta la Comunità dalla Sezione Garanzia del FEAOG."
Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) 1257/1999)
16 bis. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino bis:
"- predispongono piani per lo sviluppo della produzione non alimentare al fine di sviluppare materie prime agricole rispettose dell'ambiente,
Emendamento 61
ARTICOLO 1, PUNTO 16 TER (nuovo)
Articolo 43, paragrafo 2, trattino 2 ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 ter. All'articolo 43, paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo trattino ter:
"- predispongono misure per la promozione della qualità sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,"
Emendamento 62
ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUATER (nuovo)
Articolo 44, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 quater. All'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
I piani esistenti possono essere aggiornati sei mesi dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche."
Emendamento 64
ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 quinquies. All'articolo 47, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"- nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22 e 44 del presente regolamento ammonta all"85% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre."
Emendamento 65
ARTICOLO 1, PUNTO 16 SEXIES (nuovo)
Articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1257/1999)
16 sexies. All'articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo trattino bis:
"- nell'ambito della programmazione, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli da 13 a 20 ammonta al 75%."
Emendamento 66
ARTICOLO 1, PUNTO 17
Articolo 51, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1257/1999)
5.  Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.
5.  Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori, le cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti minimi comunitari.
In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.
In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori, delle cooperative, le associazioni e le organizzazioni di produttori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo.
Emendamento 67
ARTICOLO 2
Articolo 2
soppresso
Il regolamento (CE) n. 2826/2000 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Emendamento 68
ARTICOLO 3, COMMA 1 bis (nuovo)
Nel contesto delle prospettive finanziarie che in futuro dovranno essere approvate dall'Autorità di bilancio sarà necessario consultare nuovamente il Parlamento europeo allo scopo di sottoporre le disposizioni a riesame e valutare le conseguenze di bilancio dell'attuale regolamento.
Emendamento 69
ALLEGATO
Tabella, articolo 8, paragrafo 2, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
25 000
40 000
Emendamento 70
ALLEGATO
Tabella, articolo 12, paragrafo 1, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
15 000
150 000
3 500
35 000
16 500
165 000
5 000
50 000
Emendamento 71
ALLEGATO
Tabella, articolo 15, paragrafo 3, colonna EUR, riga 1 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
25
125
Emendamento 72
ALLEGATO
Tabella, articolo 15, paragrafo 3, colonna EUR, riga 2 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
200
300
Emendamento 73
ALLEGATO
Tabella, articolo 16, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
200
300
Emendamento 74
ALLEGATO
Tabella, articolo 21 quater, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
10 000
1 500
Emendamento 75
ALLEGATO
Tabella, articolo 21 quater, colonna 4 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
Per azienda
Pagamento compensativo di 1000 euro per agricoltore/anno.
Emendamento 76
ALLEGATO
Tabella, articolo 21 quinquies, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 500
3 000
Emendamento 77
ALLEGATO
Tabella, articolo 24, paragrafo 2, colonna, oggetto, riga 4 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
Razze locali minacciate di abbandono
Razze e specie locali minacciate di abbandono
Emendamento 78
ALLEGATO
Tabella, articolo 24 quater, colonna EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
1 500
10 000
Emendamento 79
ALLEGATO
Tabella, articolo 24 quater, paragrafo 1 bis (nuovo) EUR (Regolamento (CE) n. 1257/1999)

Oggetto

Euro

Aziende fino a 4 UDE

3 000

per azienda

Aziende di oltre 4 UDE

3 000

per azienda

500

per UDE

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Cereali (OCM) *
PDF 334kWORD 57k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0042/2003 – 2003/0008(CNS))
P5_TA(2003)0258A5-0174/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0042/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5&nbhy;0174/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 2
(2)  La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati all'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.
(2)  La politica agricola comune persegue gli obiettivi fissati all'articolo 33 del trattato. Al fine di stabilizzare i mercati, garantire la preferenza comunitaria e assicurare un equo tenore di vita agli agricoltori che operano nel settore dei cereali, è necessario disporre misure per il mercato interno comprendenti, in particolare, un sistema d'intervento e un sistema comune d'importazione e di esportazione.
Emendamento 2
Considerando 4
(4)  Il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede che una decisione su una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/03 verrà presa in funzione dell'andamento del mercato. È importante che i prezzi sul mercato interno vengano mantenuti per quanto possibile in linea con quelli dei mercati mondiali. Il sostegno fornito dalle organizzazioni di mercato deve essere pertanto ridotto in modo da poter fare meno affidamento su prezzi garantiti. L'intervento va dunque confinato al ruolo esclusivo di rete di sicurezza. Il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, prevede una compensazione alla luce di una riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali. Tale compensazione è attualmente prevista dal regolamento (CE) n. .../..., del ..., [recante norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e i regimi di sostegno per i coltivatori di taluni seminativi].
(4)  Successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1766/92 il prezzo d'intervento è stato ridotto a cinque riprese, con un calo totale del 45%, mentre allo stesso tempo l'indice dei prezzi al consumo nell'UE è aumentato del 25,5%. In termini reali la flessione del prezzo d'intervento ha raggiunto quindi il 56%.
Emendamento 3
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) I prezzi dei cereali in Europa sono oggi a un livello vicino a quello dei prezzi internazionali.
Emendamento 4
Considerando 5
(5)  In aggiunta alle fasi finali della riduzione dei prezzi di sostegno, per migliorare la fluidità del mercato e semplificarne la gestione è opportuno abolire le maggiorazioni mensili.
(5)  Le maggiorazioni mensili svolgono un ruolo economico importante, in quanto assicurano la copertura delle spese di magazzinaggio dei cereali e favoriscono un'immissione progressiva del raccolto sul mercato.
Emendamento 5
Considerando 6
(6)  L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. La segala deve essere pertanto esclusa dal sistema d'intervento.
(6)  L'introduzione di un prezzo d'intervento unico per i cereali ha condotto all'accumulo di ingenti scorte d'intervento di segala, data la mancanza di sbocchi sufficienti sui mercati interni ed esterni. L'intervento per la segala deve essere pertanto limitato nel tempo ed essere circoscritto alle zone in cui non sono state sinora trovate alternative sostenibili, da un punto di vista agricolo o economico, alla coltivazione della segala. Ciò porterebbe a una riduzione delle scorte di intervento per la segala e permetterebbe di salvaguardare i redditi e l'occupazione nelle regioni svantaggiate. Inoltre, è opportuno creare un meccanismo regolamentare per promuovere l'utilizzazione della segala nei mangimi misti e quale materia prima per specifiche applicazioni tecniche e per la produzione di energia.
Emendamento 6
Considerando 8
(8)  Il confinamento del prezzo d'intervento al ruolo esclusivo di rete di sicurezza implica la soppressione della restituzione alla produzione per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali.
soppresso
Emendamento 7
Considerando 9
(9)  La produzione di amidi e fecole non ottenuti da cereali è sempre stata gestita nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati di cereali. La soppressione del regime speciale per gli amidi e le fecole ottenuti da cereali implica l'abolizione del regime per gli amidi e le fecole non ottenuti da cereali nell'ambito del presente regolamento.
(9)  La produzione di amidi e fecole non ottenuti da cereali è sempre stata gestita nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati di cereali. Le patate destinate alla produzione di fecola si trovano in concorrenza diretta con i cereali destinati alla produzione di amido. Per assicurare una parità di trattamento tra le produzioni in questione è opportuno adottare misure analoghe nel settore delle patate da fecola e in quello dei cereali.
Emendamenti 8 e 9
Considerando 10
(10)  La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario. Il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale.
(10)  La realizzazione di un mercato unico comunitario per il settore dei cereali implica l'instaurazione di un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Un regime di scambi complementare rispetto al regime d'intervento e comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di principio rendere più stabile il mercato comunitario rispetto alle fluttuazioni dei prezzi sui mercati mondiali e dei cambi e fare rispettare la preferenza comunitaria. Il regime di restituzione all'esportazione deve essere applicato ai prodotti trasformati contenenti cereali per consentire loro di accedere al mercato mondiale; per quanto riguarda tali prodotti, è opportuno assicurare una protezione equivalente ed equa all'industria di trasformazione comunitaria attraverso strumenti appropriati.
Emendamento 10
Considerando 12
(12)  La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali, l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.
(12)  La maggior parte dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli sono fissati nella tariffa doganale comune. Tuttavia, per alcuni cereali, l'introduzione di meccanismi aggiuntivi rende necessaria l'adozione di deroghe.
Emendamento 11
Considerando 14
(14)  Ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio.
(14)  La Commissione può proporre al Consiglio di aprire contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio. Tali contingenti tariffari possono essere accordati solo dopo essere stati debitamente negoziati e scambiati con altri vantaggi a beneficio dell'Unione europea.
Emendamento 12
Considerando 15
(15)  La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura, è in grado di salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione è soggetta a limitazioni in termini di quantità e di valore.
(15)  La possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale permette la partecipazione della Comunità al commercio internazionale dei cereali. Tale restituzione all'esportazione deve essere gestita nel rispetto degli obiettivi della PAC, nell'interesse degli operatori europei e nell'ottica della ricerca di un giusto prezzo sul mercato interno.
Emendamento 13
Considerando 19
(19)  Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.
(19)  Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità. In circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a prendere rapidamente tutte le misure necessarie.
Emendamento 14
Considerando 24
(24)  Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie.
(24)  Data la necessità di risolvere problemi pratici e specifici, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare nei casi di emergenza le misure necessarie, nel rispetto degli obiettivi della politica agricola comune e dell'interesse degli operatori economici europei.
Emendamento 15
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis) Per facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione riuniti in un comitato di gestione.
Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 1
1.  Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 95,35 EUR/t.
1.  Per i cereali soggetti ad intervento il prezzo d'intervento è fissato a 101, 31 EUR/t. Il prezzo d'intervento applicabile per il granturco e il sorgo in maggio rimarrà valido per i mesi di luglio, agosto e settembre.
Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Il prezzo d'intervento è oggetto di maggiorazioni mensili secondo la tabella di cui all'allegato II bis.
Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. La necessità di ridurre il prezzo d'intervento per i cereali è sottoposta a riesame nel 2006.
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1
1.  Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi.
Non concerne la versione italiana
Emendamento 20
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

Per la segala è stabilito per ogni campagna di commercializzazione, a partire dalla campagna 2004/2005, un quantitativo massimo indicativo di 5.700.000 t.

Tale quantitativo massimo indicativo è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio

5 000

Danimarca

330 000

Germania

4 420 000

Grecia

30 000

Spagna

200 000

Francia

169 000

Irlanda

0

Italia

10 000

Lussemburgo

4 000

Paesi Bassi

22 000

Austria

210 000

Portogallo

40 000

Finlandia

60 000

Svezia

160 000

Regno Unito

40 000

Spetta agli Stati membri tradurre tali quantitativi nazionali indicativi in superfici sulla base delle rese medie registrate nelle campagne passate, ripartire tali superfici tra gli organismi di raccolta, instaurare i controlli necessari e informarne la Commissione.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2004, la Commissione propone al Consiglio e al Parlamento un piano di promozione dell'utilizzazione della segala nel mercato interno.

Emendamento 28
Articolo 5 ter (nuovo)
Articolo 5 ter
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, un insieme di misure volte a promuovere il consumo di segala nel mercato interno.
La Commissione adotta inoltre modalità di applicazione intese a limitare le superfici coltivate a segala alle regioni dove, a causa delle caratteristiche dell'ambiente naturale, non esistono alternative economicamente valide.
L'intervento a favore della segala è prorogato per altri cinque anni fino alla campagna 2007/08. Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su un'eventuale ulteriore proroga di tale intervento, nonché sull'esito delle misure di promozione del consumo di segala.
Emendamento 21
Capitolo II, Mercato interno, Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
1.  Una restituzione alla produzione può essere concessa per l'amido ottenuto dal granturco o dal frumento o per la fecola di patate, nonché per taluni prodotti derivati utilizzati nella fabbricazione di determinate merci.
L'elenco delle merci di cui al primo comma è compilato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
2.  La restituzione di cui al paragrafo 1 è fissata periodicamente.
3.  La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo e fissa l'importo della restituzione secondo la procedura di cui all'articolo 24.
Emendamento 22
Capitolo II, Mercato interno, Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter
1.  Per le patate destinate alla fabbricazione di fecola è fissato un prezzo minimo pari a 178,31 €/t.
Tale prezzo si applica al quantitativo di patate consegnato allo stabilimento e necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.
2.  È istituto un regime di pagamenti diretti per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola. L'importo del pagamento si applica al quantitativo di patate necessario per la fabbricazione di una tonnellata di fecola. Esso è pari a 111 €/t, ripartiti come segue:
– 28 €/t secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. …/2003 del Consiglio del … 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture (regolamento orizzontale)
– 83€/t per il quantitativo di patate previsto da un contratto di coltivazione concluso tra il produttore e l'impresa produttrice di fecola, nel rispetto del contingente di tale impresa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate1.
3.  Il prezzo minimo e il pagamento sono adattati in funzione del tenore di fecola delle patate.
4.  Qualora la situazione del mercato della fecola di patate lo richieda, il Consiglio adotta le misure necessarie secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.
5.  La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 24.
________________
1 GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.
Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 2
2.  Il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 91, ex 1001 90 99, 1002, ex 1005 escluso l'ibrido destinato alla semina ed ex 1007 00 90 è pari al prezzo d'intervento di cui all'articolo 4 applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione; tale dazio non può tuttavia essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
2.  In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 91 (frumento tenero destinato alla semina), ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), NC 1001 1000 (frumento duro), 1002 (segala), ex 1005 (granturco) escluso l'ibrido destinato alla semina ed ex 1007 (sorgo) escluso l'ibrido destinato alla semina è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione in questione; tale dazio non può tuttavia essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
Emendamento 24
Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Salvo deroga stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile a norma del paragrafo 2 è adattata in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e, se del caso, delle variazioni di tale prezzo.
Emendamento 25
Articolo 14, comma 1 bis (nuovo)
In tal caso, l'adattamento di cui all'articolo 13, paragrafo 4 bis, è corretto applicando alla maggiorazione mensile un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare la merce esportata.
Emendamento 26
Articolo 26, comma 2 bis (nuovo)
Dette misure devono essere adottate nel rispetto degli obiettivi della politica agricola comune e dell'interesse degli operatori economici europei.
Emendamento 27
Allegato II bis (nuovo)

ALLEGATO II BIS

TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI MENSILI APPLICABILI AL PREZZO D'INTERVENTO

Mese

euro/t

Luglio

--

Agosto

--

Settembre

--

Ottobre

--

Novembre

0,93

Dicembre

1,86

Gennaio

2,79

Febbraio

3,72

Marzo

4,65

Aprile

5,58

Maggio

6,51

Giugno

6,51

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


OCM nel settore dei foraggi essiccati *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08 (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0044/2003 – 2003/0010(CNS))
P5_TA(2003)0259A5-0175/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0044/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0175/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati per le campagne di commercializzazione dal 2004/05 al 2007/08.
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.
Emendamento 2
Considerando 2
(2)  La maggior parte della produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 comporta l'utilizzo di carburante fossile per la disidratazione e, in taluni Stati membri, il ricorso all'irrigazione. Il regime in questione deve essere sospeso per motivi ecologici; tuttavia, per consentire all'industria di effettuare la transizione, esso va mantenuto fino alla campagna di commercializzazione 2007/08.
(2)  La produzione di foraggi realizzata nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 603/95 riduce il deficit di proteine vegetali dell'Unione europea e la sua dipendenza strategica, ha effetti benefici sulla conservazione del suolo in zone particolarmente sensibili all'erosione, riduce il fabbisogno di concimi e ha promosso la nascita e lo sviluppo di un settore industriale e di attività connesse, diversificando l'attività economica nelle zone meno favorite. Grazie ai suoi effetti positivi sul bilancio proteico dell'Unione europea, sull'ambiente e sullo sviluppo rurale, detto settore presenta un livello elevato di multifunzionalità. Di conseguenza, occorre garantire il carattere permanente del regime di sostegno al fine di concedere a tale settore la necessaria visibilità. Tuttavia, è necessario effettuare alcune riforme per migliorare il bilancio energetico dell'attività, elevandone la sostenibilità e garantendo i redditi dei produttori.
Emendamento 3
Considerando 4
(4)  Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ..., istituisce un regime unico di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati che ai foraggi essiccati al sole e prevedere una diminuzione graduale di detta aliquota per le ultime tre campagne di commercializzazione.
(4)  Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ..., istituisce un regime unico di aiuto. Conviene pertanto ridurre le due aliquote di aiuto fissate dal regolamento (CE) n. 603/95 ad un'unica aliquota applicabile sia ai foraggi disidratati che ai foraggi essiccati al sole.
Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) Questo sostegno si ripartisce tra, da una parte, trasformatori e, dall'altra, produttori secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. …/2003 del Consiglio del … 2003 che istituisce disposizioni comuni applicabili ai regimi di aiuto diretto nel quadro della politica agricola comune e con il quale vengono instaurati regimi di aiuto ai produttori di determinate coltivazioni.
Emendamento 5
Considerando 8
(8)  Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito e disincentivare una produzione eccedentaria nella Comunità, l'aiuto deve essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione deve essere applicata proporzionalmente all'eccedenza registrata negli Stati membri che superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti.
(8)  Per garantire il rispetto del quantitativo massimo garantito, l'aiuto deve essere ridotto in caso di superamento del quantitativo suddetto. La riduzione deve essere applicata proporzionalmente all'eccedenza registrata negli Stati membri che superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti maggiorati della quota proporzionale dei quantitativi nazionali garantiti non coperti in altri Stati membri.
Emendamento 6
Considerando 18
(18)  In circostanze eccezionali il mercato interno e i dazi doganali potrebbero rivelarsi inadeguati. In tali casi, per evitare che il mercato comunitario resti privo di difese contro le turbative che rischiano di scaturirne, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie. Tali misure devono essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.
(18)  In caso di perturbazione del mercato interno, e in particolare se il volume delle importazioni di prodotti concorrenti è anormalmente elevato o se il prezzo al quale le importazioni di tali prodotti possono entrare nel territorio doganale dell'UE è anormalmente basso, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente le misure necessarie a una gestione attiva del mercato, quali:
- utilizzazione delle clausole di salvaguardia per rafforzare la protezione alle frontiere
- applicazione di un'indennità compensativa di mercato (marketing loan)
- aiuti al magazzinaggio privato
- qualsiasi altra misura appropriata.
Tali misure devono essere conformi agli obblighi internazionali della Comunità.
Emendamento 7
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Progressi considerevoli sono già stati realizzati da questa filiera in termini di efficacia economica e in particolare di riduzione del consumo di energia fossile per tonnellata di prodotto disidratato, ma ulteriori passi avanti possono essere compiuti in questo settore subordinando l'aiuto a "contratti di progresso" da concludere con le unità di disidratazione.
Emendamento 8
Considerando 18 ter (nuovo)
(18 ter) Si possono realizzare economie supplementari di combustibile ricorrendo maggiormente alle energie rinnovabili o, in determinati climi, favorendo la pre-essiccazione al sole dei foraggi diretti all'unità di disidratazione, entro i limiti richiesti dalla qualità del prodotto finale.
Emendamento 9
Considerando 18 quater (nuovo)
(18 quater) La filiera disidratazione si fonda su investimenti industriali di una durata dell'ordine di dieci anni, per cui è opportuno garantire a tali imprese una visibilità sufficiente in relazione al futuro così da consentire loro di assicurare, attraverso un flusso di investimenti, la manutenzione e l'ammodernamento delle proprie unità.
Emendamento 10
Considerando 18 quinquies (nuovo)
(18 quinquies) È opportuno predisporre il futuro del settore dei foraggi essiccati sostenendo la ricerca, la promozione e il miglioramento del bilancio ambientale in questa filiera senza aumentare la dotazione finanziaria destinata a questa OCM.
Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 2
2.  Fatto salvo l'articolo 5, l'aiuto è fissato come segue:
2.  Fatto salvo l'articolo 5, l'importo totale dell'aiuto è fissato a 68 EUR/t a partire dalla campagna 2004/05, in base alla seguente ripartizione:
– 34 EUR/t per la trasformazione;
– 34 EUR/t per la produzione.
a) campagna di commercializzazione 2004/05: 33 EUR/t,
b) campagna di commercializzazione 2005/06: 24,75 EUR/t,
c) campagna di commercializzazione 2006/07: 16,50 EUR/t,
d) campagna di commercializzazione 2007/08: 8,25 EUR/t.
Emendamento 12
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Tanto la quota dell'aiuto destinata al produttore quanto quella destinata all'industria di trasformazione sono soggette alla stipulazione di un contratto formale, che deve essere omologato dallo Stato membro, o, se del caso, alla presentazione della necessaria documentazione attestante che il foraggio è destinato alla trasformazione. Gli aiuti sono calcolati tenendo presenti gli importi e le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
Emendamento 13
Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
È istituito un Fondo europeo di sostegno ai foraggi essiccati, finanziato mediante un prelievo di 1 EUR/t di foraggio disidratato, destinato a preparare il futuro del settore finanziando programmi di ricerca agronomica, di promozione e di miglioramento del bilancio ambientale in questa filiera.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1
Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza.
Qualora in una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l'aiuto secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2, superi il quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'aiuto per la campagna in questione è ridotto di una percentuale proporzionale all'eccedenza negli Stati membri la cui produzione supera il quantitativo nazionale garantito, maggiorato dalla parte proporzionale dei quantitativi nazionali garantiti non coperti in altri Stati membri.
Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1, comma 1
1.  Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo fissato come segue:
a) campagna di commercializzazione 2004/05: 19,80 EUR/t, oppure 26,40 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 6,60 EUR/t;
b) campagna di commercializzazione 2005/06: 14,85 EUR/t, oppure 19,80 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 4,95 EUR/t;
c) campagna di commercializzazione 2006/07: 9,90 EUR/t, oppure 13,20 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 3,30 EUR/t;
d) campagna di commercializzazione 2007/08: 4,95 EUR/t, oppure 6,60 EUR/t se hanno costituito una cauzione di 1,65 EUR/t;
1.  Le imprese di trasformazione che presentano domanda di aiuto in virtù del presente regolamento possono ottenere il pagamento anticipato di un importo di 20,40 EUR/t o di 27,20 EUR/t qualora abbiano depositato una garanzia di 6,80 EUR/t.
Emendamento 16
Articolo 10, lettera c), punti da i) a iii)
i) trasformatori che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare;
ii) imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone possono procedere ad acquisti di foraggi solo se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno accordato loro il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.
i) trasformatori che hanno stipulato contratti omologati dagli Stati membri con produttori di foraggi da essiccare;
ii) imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci;
iii) imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano concluso contratti omologati dagli Stati membri con produttori di foraggi da essiccare; dette persone possono procedere ad acquisti di foraggi solo se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno accordato loro il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.
Emendamento 17
Articolo 10, lettera c) bis (nuovo)
c bis) si impegnano, attraverso un "contratto di progresso" firmato con l'autorità competente dello Stato membro interessato, a una riduzione del consumo di energia fossile per tonnellata di prodotto finito che raggiunga il 15% entro il 2010 sulla base del periodo di riferimento 2000/02, senza riduzione della qualità del prodotto finito. L'autorità competente dello Stato membro interessato potrà accordare deroghe a tale riduzione per:
- le imprese che consumano meno dell'80% della media nazionale della quantità di energia fossile per tonnellata di acqua evaporata,
- le imprese che utilizzano più del 20% di energie rinnovabili.
Emendamento 18
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)
b bis) la guida delle buone pratiche agricole per una coltura rispettosa dell'ambiente.
Emendamento 19
Articolo 16, paragrafo 1
1.  Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi che non fanno parte dell'OMC, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
1.  Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.
Emendamento 20
Articolo 16, paragrafo 2
2.  Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
2.  Ove si verifichi la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle misure necessarie. In funzione del carattere e della portata della perturbazione, si opterà tra l'applicazione della clausola di salvaguardia, la concessione di indennità compensative di mercato o altra misura pertinente. Tali misure vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Organizzazione comune del mercato del riso *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0043/2003 – 2003/0009(CNS))
P5_TA(2003)0260A5-0183/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0043/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5&nbhy;0183/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1
(1)  Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti.
(1)  Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e tale politica deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati, tale da favorire la competitività dell'agricoltura comunitaria.
Emendamento 2
Considerando 3
(3)  Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di grave squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico, che equivalgono a circa un quarto della produzione comunitaria, sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare ulteriormente. Tale squilibrio è determinato dall'incremento della produzione interna e delle importazioni e parallelamente dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'Accordo sull'Agricoltura. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa dell'aumento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi connesso all'attuazione dell'accordo "Tutto tranne le armi".
(3)  Il mercato europeo del riso si trova in una situazione di forte squilibrio. Le giacenze di riso all'intervento pubblico sono consistenti e a lungo termine rischiano di aumentare ulteriormente. Tale squilibrio è stato determinato dall'effetto combinato di un incremento della produzione interna, che nelle ultime campagne si è stabilizzato, dal crescente aumento delle importazioni e dalla limitazione delle esportazioni con restituzione, in conformità a quanto disposto dall'Accordo dell'OMC sull'Agricoltura1. Nel corso dei prossimi anni è probabile che l'attuale squilibrio subisca un ulteriore deterioramento, fino a raggiungere un livello insostenibile, a causa della riduzione tariffaria che comporterà un aumento considerevole delle importazioni in provenienza dai paesi terzi dovuto all'attuazione dell'accordo "Tutto tranne le armi".
_________
1 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
Emendamento 3
Considerando 4
(4)  Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori.
(4)  Questa situazione va risolta nel contesto di una revisione dell'organizzazione comune del mercato del settore, allo scopo di tenere sotto controllo la produzione e ottenere un miglior equilibrio e una maggiore fluidità del mercato, nonché di rendere più competitiva l'agricoltura comunitaria, perseguendo al tempo stesso la realizzazione degli altri obiettivi dell'articolo 33 del trattato, in particolare il mantenimento di un idoneo sostegno al reddito dei produttori. È necessario adottare misure nel mercato interno che includano, segnatamente, un regime di intervento e un regime comune di importazione e di esportazione.
Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) La revisione dell'organizzazione comune del mercato del riso deve inoltre tener conto delle specificità di questa coltura, che richiede condizioni agroclimatiche speciali per il proprio sviluppo, il che fa sì che si concentri sostanzialmente nelle zone umide che presentano un grande interesse ambientale dove costituisce una monocoltura senza possibilità di sostituzione. La coltura del riso in queste zone è indispensabile alla sopravvivenza di habitat protetti. Tutte queste caratteristiche conferiscono alle zone risicole un importante valore ecologico, sociale e territoriale che è importante preservare. Di conseguenza, è necessario stabilire un aiuto adeguato che compensi totalmente qualsiasi perdita di reddito e ne rifletta l'importanza nelle zone risicole e più in particolare nelle zone umide che formano l'oggetto di protezione ambientale (Convenzione Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat degli uccelli selvatici).
Emendamento 5
Considerando 5
(5)  La soluzione migliore sembra quella di porre fine alle disposizioni in vigore e di instaurare un regime di magazzinaggio privato e di rete di sicurezza per far fronte in maniera adeguata alle variazioni dei prezzi e di istituire inoltre, a titolo di compensazione, un aiuto al reddito per azienda e un aiuto specifico per la risicoltura che tenga conto del ruolo particolare di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione. Questi ultimi due strumenti sono contemplati dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del... 2003, ... .
(5)  L'organizzazione comune del mercato nel settore del riso deve mantenere un sistema comune di prezzi nella Comunità. Questo sistema può materializzarsi fissando un prezzo di intervento per il risone valido per tutta la Comunità, di modo che gli organismi competenti siano tenuti ad acquistare a tale prezzo il riso che è loro offerto.
Emendamento 61
Considerando 6
(6)   Per stabilizzare il mercato del riso è necessario fissare un prezzo di sostegno effettivo. Il magazzinaggio privato permette di far fronte con una certa flessibilità alle fluttuazioni dei prezzi e costituisce pertanto uno strumento prezioso per ovviare a tali problemi.
(6)  Al fine di preservare la coltura e di evitarne l'abbandono, il prezzo di intervento deve essere accompagnato da un aiuto a titolo di compensazione integrale ai redditi che rispecchi l'importanza di tale coltura nelle zone tradizionali di produzione e, in via prioritaria, nelle zone umide oggetto di protezione ambientale.
Emendamento 7
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Per compensare integralmente la perdita di reddito, è necessario aggiornare le rese sulle rese reali del momento. Le sanzioni sono proporzionali al superamento della superficie massima garantita.
Emendamento 8
Considerando 7
(7)  È necessario tuttavia disporre anche di un dispositivo di sicurezza per i casi in cui lo strumento del magazzinaggio privato, abbinato al prezzo di sostegno effettivo, non sia abbastanza efficace.
soppresso
Emendamento 9
Considerando 8
(8)  Per un'utilizzazione efficace del regime del magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza è necessario che gli Stati membri trasmettano regolarmente un certo numero di informazioni alla Commissione.
(8)  Per un'utilizzazione efficace del sistema di intervento è necessario che gli Stati membri trasmettano regolarmente un certo numero di informazioni alla Commissione.
Emendamento 10
Considerando 9
(9)  La realizzazione del mercato unico nel settore del riso nella Comunità richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle sue frontiere esterne. L'obiettivo della stabilizzazione del mercato comunitario può essere conseguito, in linea di massima, attraverso un regime degli scambi complementare al dispositivo del magazzinaggio privato, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
(9)  La realizzazione del mercato unico nel settore del riso nella Comunità richiede l'instaurazione di un regime di scambi alle sue frontiere esterne. L'obiettivo della stabilizzazione del mercato comunitario può essere conseguito, in linea di massima, attraverso un regime degli scambi complementare al sistema di intervento, comprendente l'applicazione di dazi all'importazione alle aliquote previste dalla tariffa doganale comune e di restituzioni all'esportazione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Emendamento 11
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Il regime di scambi con paesi terzi previsto dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC contempla l'applicazione di un sistema di prezzi massimi di importazione. In questo modo, il prezzo di entrata è vincolato al prezzo di intervento del risone. Tale sistema non tiene conto dei costi di trasformazione del risone in riso semigreggio, motivo per cui sul mercato comunitario sono importate con dazi doganali più bassi le varietà di riso di migliore qualità e di prezzo più elevato. È pertanto necessario autorizzare la Commissione ad avviare negoziati destinati a modificare i dazi consolidati sul riso, onde giungere ad un sistema di tariffe fisse svincolate dal prezzo di intervento.
Emendamento 12
Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter) È necessario prevedere misure speciali di controllo intese ad evitare l'importazione irregolare di riso da paesi terzi con dazi all'importazione ridotti o pari a zero (triangolazione), nonché misure speciali di controllo per evitare l'entrata irregolare di riso a carico del regime di traffico di perfezionamento attivo.
Emendamento 13
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis) La difficoltà attuale di valutare con precisione le conseguenze della riduzione tariffaria concessa ai paesi meno sviluppati in seguito all'applicazione dell'iniziativa "tutto tranne le armi" induce a chiedere la presentazione, ad una data determinata, di una relazione di valutazione sulle misure di applicazione adottate nell'ambito del presente regolamento. È opportuno prevedere, se si dovesse constatare un crollo dei prezzi, misure speciali intese a ristabilire l'equilibrio del mercato comunitario del riso.
Emendamento 14
Considerando 26
(26)  Il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 e dal regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le qualità tipo di riso a quelli istituiti dal presente regolamento può dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare misure transitorie.
soppresso
Emendamento 15
Considerando 27
(27)  Per prevenire gravi turbative del mercato del risone negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione 2003/04, è necessario limitare gli acquisti da parte degli organismi di intervento ad un determinato quantitativo fissato in anticipo.
soppresso
Emendamento 16
Considerando 28
(28)  È opportuno prevedere disposizioni per l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato. Per preparare l'attuazione dei regimi di magazzinaggio privato e del dispositivo di sicurezza è tuttavia opportuno che l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai prezzi di mercato regionali alla Commissione si applichi a decorrere da una data anteriore,
soppresso
Emendamento 17
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis) Alla luce della necessità di far fronte ai problemi congiunturali che sperimenta il mercato del riso, è opportuno adottare, in ambito comunitario, azioni di promozione del consumo di riso. Tali azioni possono sottolinearne le qualità nutritive e dietetiche, la qualità, la sicurezza alimentare e i metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per realizzare questo obiettivo.
Emendamento 18
Considerando 28 ter (nuovo)
(28 ter) Per garantire gli obiettivi sociali dell'iniziativa tutto tranne le armi ed evitare distorsioni della concorrenza negli scambi con paesi terzi, occorre che siano adottate le misure di controllo necessarie a garantire che il riso importato soddisfi gli stessi requisiti di qualità, buone prassi agricole e sicurezza sul lavoro che si applicano per il riso prodotto nella Comunità.
Emendamento 19
Articolo 1, tabella, lettera c), riga 5
1104 19 99 Chicchi di riso schiacciati
1104 19 92 Grani di riso schiacciati
Emendamento 20
Articolo 4
Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].
1.  Il presente regolamento si applica fatte salve le misure previste dal regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio, del ... 2003, [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].
2.  La riduzione del prezzo di intervento e la sua fissazione a 150 EUR/t conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento sono integralmente compensate con una quantità equivalente a 200 EUR/t pagabile ai produttori comunitari di riso sotto forma di aiuti diretti, in conformità delle regole stabilite nel titolo IV, capitolo 3, articolo 66, e nell'allegato VII A 1.2 del regolamento (CE) n. .../2003.
Emendamento 21
Articolo 6
1.  Il prezzo di sostegno effettivo per il risone nella Comunità è fissato a 150 EUR/t.
1.  Il prezzo di intervento per il risone nella Comunità è fissato a 150 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2004/05.
2.   Al fine di stabilizzare il prezzo di mercato del risone in una regione della Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato a concludere contratti di magazzinaggio privato, qualora il prezzo medio di mercato in tale regione sia inferiore al prezzo di sostegno per due settimane consecutive e, in assenza di misure di sostegno, rischi di mantenersi al di sotto del prezzo di sostegno.
2.  La qualità tipo del risone è definita nell'allegato III.
3.   È ammesso a beneficiare delle misure di magazzinaggio privato il risone raccolto nella Comunità. L'aiuto a favore del magazzinaggio privato è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. L'importo dell'aiuto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara.
3.  Il prezzo di intervento è riferito alla fase del commercio all'ingrosso, merce fornita su veicolo in magazzino. È valido per tutti i centri di intervento della Comunità designati secondo la procedura di cui l'articolo 25, paragrafo 2.
4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4.  Il prezzo d'intervento forma l'oggetto di maggiorazioni mensili durante ciascuno dei quattro mesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il prezzo così ottenuto per il mese di luglio resta valido fino al 31 agosto. Gli importi delle maggiorazioni mensili sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Emendamento 22
Articolo 7, paragrafi da 1 a 6
1.   Qualora in una regione della Comunità il prezzo medio di mercato del risone sia inferiore a 120 EUR/t per due settimane consecutive e rischi di mantenersi al di sotto di tale prezzo si applica una misura speciale.
1.  Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio gli organismi di intervento designati dagli Stati membri acquistano le quantità di risone raccolto nella Comunità loro offerte dai produttori comunitari di riso o dai loro gruppi di partenariato, a condizione che le offerte soddisfino le condizioni, segnatamente qualitative e quantitative, stabilite.
2.   Gli organismi designati dagli Stati membri procedono all'acquisto del risone raccolto nella Comunità loro offerto, a condizione che le offerte rispondano a determinati requisiti, in particolare qualitativi e quantitativi, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
2.  Qualora la qualità del risone offerto non corrisponda alla qualità tipo in conformità dell'allegato III, tale prezzo è adattato applicando abbuoni o sconti.
3.   Il prezzo di acquisto e i quantitativi ammissibili possono essere stabiliti mediante una procedura di gara. Il prezzo di acquisto è ridotto se la qualità del risone offerto è inferiore alla qualità tipo per cui è stato fissato.
3.  In condizioni da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il riso acquistato dagli organismi di intervento è messo in vendita per l'esportazione verso paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato.
4.  La qualità tipo del risone è definita nell'allegato III.
5.  La Commissione decide di applicare la misura di cui al paragrafo 1 e di porre termine alla sua applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. In particolare essa decide di porre termine all'applicazione della misura qualora il prezzo di mercato del risone nella regione interessata si mantenga per almeno una settimana ad un livello superiore a 120 EUR/t.
6.  Alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, il risone acquistato in applicazione della misura di cui al paragrafo 1 è posto in vendita, per l'esportazione nei paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno.
Emendamento 23
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Le disposizioni di applicazione degli articoli 6 e 7 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:
a) la determinazione dei centri di intervento,
b) le condizioni minime, in particolare per quanto riguarda la qualità e la quantità richieste di risone per poter optare per l'intervento,
c) le aliquote di abbuono e sconto applicabili nell'intervento,
d) le procedure e le condizioni di accettazione da parte degli organismi di intervento,
e) le procedure e le condizioni della messa in vendita da parte degli organismi di intervento.
Emendamento 24
Articolo 8
Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 7.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate, ripartite per varietà, in merito alle superfici investite a riso, alla produzione, alle rese e alle scorte detenute dai produttori e dagli stabilimenti di lavorazione. Questi dati devono essere basati su un sistema di dichiarazioni obbligatorie dei produttori e degli stabilimenti di lavorazione, istituito, gestito e controllato dallo Stato membro.
Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione i prezzi del riso nelle principali zone di produzione.
Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2.
Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il sistema di comunicazione dei prezzi, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 25, paragrafo 2.
Emendamenti 25, 26 e 27
Articolo 10
1.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.
1.   Senza pregiudizio per i contingenti di cui all'articolo 12 e salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano i dazi all'importazione figuranti nella tariffa doganale comune.
2.  In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione:
a) del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato:
i) dell'80 % per il riso semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98,
ii) dell'88 % per il riso semigreggio di codici NC diversi dai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98 e previa deduzione del prezzo all'importazione; e
b) del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari al prezzo di sostegno effettivo, maggiorato di una percentuale da calcolarsi e previa deduzione del prezzo all'importazione.
Tuttavia, il dazio all'importazione calcolato a norma del presente paragrafo non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
La percentuale di cui alla lettera b) è calcolata adattando le percentuali rispettive di cui alla lettera a) in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria.
2 bis. Sono istituite misure di verifica intese a garantire che il riso importato rispetti gli stessi requisiti che sono stabiliti per il riso comunitario nel titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture] e in particolare delle condizioni sociali dei produttori nei paesi d'origine.
3.  In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 40 00 destinati ad essere consumati sul posto.
3.  In deroga al paragrafo 1, non viene riscosso alcun dazio all'importazione nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione di prodotti di cui ai codici NC 1006 10 e 1006 20 destinati ad essere consumati sul posto.
4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
4 bis. Il dazio all'importazione applicato alle rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 non deve eccedere il 50% del dazio applicato al riso semigreggio.
Emendamento 29
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Si istituiscono misure speciali di controllo per evitare l'entrata di riso nella Comunità con dazi all'importazione ridotti o pari a zero in virtù di accordi preferenziali con paesi terzi (triangolazione), nonché misure speciali di controllo per evitare possibili irregolarità nell'ambito del regime di traffico di perfezionamento attivo.
Emendamento 30
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti delle misure adottate nell'ambito del presente regolamento. Detta relazione valuta altresì le conseguenze delle riduzioni tariffarie concesse a titolo dell'iniziativa "tutto tranne le armi". La relazione analizza in particolare i sistemi di controllo delle norme d'origine del riso importato così come i suoi metodi di produzione, tracciabilità ed etichettatura. Essa valuta altresì gli effetti dell'iniziativa "tutto tranne le armi" sull'economia dei paesi meno sviluppati, sulla ripartizione del loro reddito agricolo, sulla creazione di occupazione e sul reinvestimento dei loro benefici.
Conformemente agli impegni presi, entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto dell'Accordo di Cotonou e dell'iniziativa "tutto tranne le armi" sulle regioni ultraperiferiche.
Emendamento 31
Articolo 22 ter (nuovo)
Articolo 22 ter
La Comunità stabilisce la costituzione di un fondo destinato al finanziamento comunitario di programmi di comunicazione ed educazione alimentare elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute. Per l'efficace svolgimento di tale programma di attività, è necessario garantire la possibilità di una loro pianificazione finanziaria attraverso una linea di bilancio, in funzione di parametri fissi.
Emendamento 32
Articolo 24 bis (nuovo)
Articolo 24 bis
La Commissione adotta tutte le misure necessarie, a norma del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno1, per includere il riso nell'elenco di settori e prodotti previsti nell'articolo 3 di tale regolamento.
__________
1 GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
Emendamento 33
Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 resta in vigore in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. .../2003 [che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce regimi di sostegno a favore dei produttori di talune colture].
Emendamento 34
Articolo 31
Articolo 31
soppresso
1.  Nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2004, i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono limitati a 100 000 tonnellate.
2.  In base ad un bilancio che rispecchia la situazione del mercato, la Commissione può modificare il quantitativo di cui al paragrafo 1. Si applica la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3.  Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Emendamento 35
Articolo 32, paragrafo 2, comma 2
Tuttavia, gli articoli 8 e 31 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2004.
soppresso
Emendamento 36
Allegato I, punto 1, lettera d)
d)  Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni e interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e a grani medi e almeno una parte del germe nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali sul 10% dei grani al massimo.
d)  Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, gli strati esterni e interni del pericarpo e il germe.
Emendamento 37
Allegato I, punto 1, lettera d bis) (nuova)
d bis) Riso parboiled: riso semigreggio o lavorato ottenuto da risone o da riso semigreggio che è stato bagnato in acqua e assoggettato a trattamento termico, in modo tale da ottenere una gelatinizzazione completa dell'amido, seguita da un processo di essiccazione.
Emendamento 38
Allegato I, punto 2, lettera d)
d)  Misurazione dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
d)  Misurazione della lunghezza media dei grani: la misurazione dei grani è effettuata su riso lavorato in base al seguente metodo:
i) prelevare un campione rappresentativo della partita,
i) prelevare casualmente due serie da 100 grani, senza alcuna parte rotta,
ii) selezionare il campione per operare su grani interi, compresi quelli a maturazione incompleta,
ii) misurare la lunghezza dei grani con un micrometro (accuratezza 0,01 mm) e calcolare la media aritmetica della lunghezza di entrambi i set di cui al punto i) definiti come L1 e L2,
iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani e stabilirne la media,
iii) calcolare la lunghezza media delle due serie di grani (L1 +L2)/2; se il valore 100(L1 - L2)/L è superiore a 2, riunificare i granelli al campione iniziale e ripartire dal punto i), in caso contrario la lunghezza media calcolata rappresenta la media del campione.
iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.
Emendamento 39
Allegato II, lettera A
Grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
Grani senza alcuna parte mancante. Tuttavia, sono considerati grani interi anche i grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.
Emendamento 40
Allegato II, lettera B
B.  Grani spuntati
B.  Grani
Grani ai quali è stato tolto tutto il dente.
Grani ai quali è stato tolto tutto il dente e la cui lunghezza è pari o superiore ai ¾ della lunghezza determinata conformemente all'allegato I, lettera d).
Emendamento 41
Allegato II, lettera C
Grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente; le rotture comprendono:
Grani a cui è stata tolta una parte superiore al dente; le rotture comprendono:
– le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
– le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero),
– le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),
– le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture),
– le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
– le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano, ma che non passano attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm),
– i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); sono assimilati ai frammenti i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
– i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che devono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm); i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).
Emendamento 42
Allegato II, lettera D
D.  Grani verdi
D.  Grani immaturi o malformati
Grani a maturazione incompleta.
Grani o parti di grani a maturazione incompleta o mal sviluppati.
Emendamento 43
Allegato II, lettera E
E.  Grani che presentano deformità naturali
soppresso
Sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.
Emendamento 44
Allegato II, lettera F
Grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.
Grani o parti di grani la cui superficie presenta un aspetto opaco e farinoso.
Emendamento 45
Allegato II, lettera F bis (nuova)
F bis. Grani rossi
Grani o parti di grani il cui pericarpo presenta una colorazione rossa su più di ¼ della superficie, esclusi i danneggiati da calore.
Emendamento 46
Allegato II, lettera G
Grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, striature longitudinali di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
Grani o parti di grani che presentano striature rosse longitudinali superiori alla metà della lunghezza del grano ma che occupano una superficie inferiore ad ¼ della superficie totale di colore rosso dovute a residui del pericarpo.
Emendamento 47
Allegato II, lettera H
H.  Grani vaiolati
soppresso
Grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentato striature nere leggere e superficiali; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.
Emendamento 48
Allegato II, lettera H bis (nuova)
H bis. Grani danneggiati
Grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause ma che non sono danneggiati da calore.
Emendamento 49
Allegato II, lettera I
I.  Grani maculati
soppresso
Grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, un'evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno un'intensità di colorazione (nero, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed un'ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.
Emendamento 50
Allegato II, lettera I bis (nuova)
I bis. Grani danneggiati da calore
Grani o parti di grani la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore causato dalla crescita di microrganismi. Questa categoria comprende i grani o parti di grani che presentano una colorazione giallo/giallo scuro nel riso non parboiled e arancio/arancio scuro nel riso parboiled, dovuta ad alterazione microbiologica.
Emendamento 51
Allegato II, lettera J
J.  Grani gialli
soppresso
I grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale assumendo diverse colorazioni, dal giallo limone al giallo arancio.
Emendamento 52
Allegato II, lettera K
K.  Grani ambrati
soppresso
I grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, un'alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.
Emendamento 53
Allegato II, lettera K bis (nuova)
K bis. Grani non completamente gelatinizzati
Grani o parti di grani di riso parboiled che non sono completamente gelatinizzati e mostrano una distinta area bianca ed opaca.
Emendamento 54
Allegato II, lettera K ter (nuova)
K ter. Pecks
Grani o parti di grani di riso parboiled nei quali più di ¼ della superficie presenta una colorazione nera o marrone dovuta al processo di parboilizzazione.
Emendamento 55
Allegato II, lettera K quater (nuova)
K quater. Materie estranee
Componenti organici ed inorganici, diversi dai grani di riso, purché non tossici
Emendamento 56
Allegato III, lettera c)

c) ha una resa di lavorazione in riso lavorato del 63% del peso in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati), di cui la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta:

c) ha una resa di lavorazione in grani (allegato II, lettera B) di riso lavorato del 63% di cui almeno il 97% costituito da grani interi (allegato II, lettera A) la percentuale in peso di grani lavorati che non sono di qualità perfetta non deve superare i valori di seguito riportati:

– grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e N 1006 10 98:

1,5%

– grani gessati di risone di cui ai codici NC 1006 10 27 e N 1006 10 98:

1,5%

– grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e NC 1006 10 98:

2,0%

– grani gessati di risone di cui ai codici NC diversi da NC 1006 10 27 e NC 1006 10 98:

2,0%

– grani striati rossi:

1,0%

– grani striati rossi:

1,0%

– grani vaiolati:

0,50%

– grani danneggiati

0,75%

– grani maculati:

0,25%

– grani gialli:

0,02%

– grani danneggiati da calore

0,02%

– grani ambrati:

0,05%

c bis) ha un contenuto di materie estranee dello 0,1% al massimo.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Latte e prodotti lattiero-caseari *
PDF 307kWORD 47k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0046/2003 – 2003/0012(CNS))
P5_TA(2003)0261A5-0177/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5&nbhy;0046/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5&nbhy;0177/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

7.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Con il regime delle quote lattiere introdotto nel 1984 è stato possibile ridurre le spese della politica agricola comune nel settore del latte da circa 5,2 miliardi EUR nel 1984 a circa 2,8 miliardi EUR negli ultimi anni, vale a dire dal 28,5% del bilancio generale della politica agricola comune all'attuale circa 6,5%.
Emendamento 2
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) Il settore lattiero-caseario è destinatario di circa il 6,5% della spesa a titolo della politica agricola comune e rappresenta ben il 13,8% del valore totale della produzione agricola dell'Unione.
Emendamento 3
Considerando 1 quater (nuovo)
(1 quater) Inoltre, la quota dell'Unione europea sul totale della produzione lattiero-casearia mondiale è scesa dal 25% al 20% attuale. Sfortunatamente, i paese meno sviluppati non sono praticamente riusciti ad approfittare di tale evoluzione.
Emendamento 4
Considerando 1 quinquies (nuovo)
(1 quinquies) Il regime delle quote lattiere ha da un lato contribuito sostanzialmente alla garanzia del reddito dei produttori di latte e alla stabilizzazione dell'equilibrio del mercato, ma dall'altro anche allo sviluppo di un valore economico delle quote lattiere, che in taluni Stati membri ha reso sempre più onerosa la produzione del latte.
Emendamento 5
Considerando 1 sexies (nuovo)
(1 sexies) Grazie alle misure di riforma concordate nell'Agenda 2000 entro il 2008 la produzione del latte crescerà, a causa dell'aumento delle quote, del 2,9% rispetto al 2000, i prezzi alla produzione, essendo la compensazione solo parziale, scenderanno prevedibilmente del 12,3%, diminuirà il numero delle vacche lattiere, con corrispondenti effetti favorevoli sul mercato delle carni bovine; in tal modo si prevede che il reddito del settore sarà ridotto complessivamente di 2,8 miliardi EUR.
Emendamento 6
Considerando 1 septies (nuovo)
(1 septies) Dalle attuali proposte della revisione intermedia risulta altresì che, quanto più radicali saranno le riforme, tanto più negativi saranno gli effetti sul bilancio dell'Unione e sul reddito complessivo del settore. Riforme precedenti, ad esempio quella nel settore dei seminativi, inducono a concludere che l'effetto sui prezzi al consumo sarà tuttavia verosimilmente trascurabile.
Emendamento 7
Considerando 1 octies (nuovo)
(1 octies) Solo una produzione lattiera multifunzionale garantirà anche in futuro un'agricoltura multifunzionale, particolarmente nelle zone prative e nelle aree svantaggiate; soltanto con un'agricoltura multifunzionale si può evitare la steppificazione, l'occupazione del suolo ad opera di specie arboree ed arbustive nonché l'esodo rurale.
Emendamento 8
Considerando 1 novies (nuovo)
(1 novies) Il regime delle quote latte deve essere conservato fino al 2015, perché ciò consente di mantenere un sufficiente equilibrio nel mercato del latte e di stabilizzare il reddito dei produttori. La manovra sull'entità delle quote nazionali va attentamente valutata dopo che le decisioni di Agenda 2000 saranno state del tutto applicate
Emendamento 9
Considerando 4
(4)  Il prezzo indicativo del latte deve essere progressivamente ridotto di un totale del 28% nell'arco delle cinque campagne di commercializzazione decorrenti dal 1° luglio 2004. L'impatto di tale misura sul consumo interno e sull'esportazione di latte e di prodotti lattiero-caseari giustifica un incremento moderato del quantitativo di riferimento globale di latte nella Comunità dopo ciascuna riduzione di prezzo, in modo da mantenere la produzione in equilibrio con l'andamento previsto dei consumi e ad evitare turbative del mercato dei prodotti lattiero-caseari.
Soppresso
Emendamento 10
Considerando 8
(8)  È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2004. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi undici periodi a decorrere dal 1° aprile 2004 e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.
(8)  È opportuno conferire agli Stati membri la responsabilità di attribuire i quantitativi di riferimento individuali, sia per le consegne che per le vendite dirette, ed esigere una contabilità separata per i quantitativi consegnati e i quantitativi venduti nonché per gli eventuali superamenti rispettivi. Tale ripartizione deve basarsi sui quantitativi di riferimento detenuti dai produttori per il periodo di dodici mesi che si conclude il 31 marzo 2005. La somma dei quantitativi attribuiti ai produttori dagli Stati membri non può superare i quantitativi nazionali di riferimento. I quantitativi nazionali di riferimento devono essere fissati per i prossimi dieci periodi a decorrere dal 1° aprile 2005 e tener conto dei diversi elementi del regime precedente.
Emendamento 11
Articolo 1, comma 1
È istituito, per 11 periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso "periodi di dodici mesi") a decorrere dal 1° aprile 2004, un prelievo (in appresso "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.
È istituito, per 10 periodi consecutivi di dodici mesi (in appresso "periodi di dodici mesi") a decorrere dal 1° aprile 2005, un prelievo (in appresso "il prelievo") sui quantitativi di latte vaccino e di altri prodotti lattiero-caseari commercializzati nel corso del periodo di dodici mesi che superano i quantitativi stabiliti nell'allegato I.
Emendamento 12
Articolo 1, comma 2 bis (nuovo)
Gli aumenti dei quantitativi di riferimento previsti all'allegato I a partire dalla campagna 2005/2006 divengono effettivi solo in presenza di una situazione favorevole sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare solo se le scorte pubbliche di burro e latte in polvere non superano un livello da determinare. La decisione viene presa al più tardi due mesi prima dell'inizio di ognuna delle campagne interessate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, sulla base di una relazione della Commissione che analizza la situazione del mercato e le prospettive per l'anno in corso.
Emendamento 13
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. A partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007 gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'allegato I, nella misura in cui essi riguardano quantitativi differenti rispetto alla campagna 2005/2006, solo dietro autorizzazione della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Emendamento 14
Articolo 6
Gli Stati membri stabiliscono le regole necessarie per l'assegnazione, a produttori attivi o a produttori che intendano avviare la produzione, dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 13, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione.
Gli Stati membri stabiliscono le regole necessarie per l'assegnazione, a produttori attivi e a produttori che intendano avviare la produzione, dei quantitativi provenienti dalla riserva nazionale di cui all'articolo 13, in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori.
Emendamento 16
Articolo 15, paragrafo 1, comma 1
1.  Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.
1.  Entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee del quantitativo di riferimento individuale che non sarà utilizzato dal produttore che ne dispone.
Emendamento 17
Articolo 16, paragrafo 5
5.  Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri trattengono, per riversarla nella riserva nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.
5.  Allorché vengano effettuati i trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono trattenere, per riversarla nella riserva nazionale, una parte del quantitativo trasferito; tale parte può variare in funzione delle circostanze e di criteri obiettivi.
Emendamento 18
Articolo 19, comma 1 bis (nuovo)
L'attività di venditore è subordinata alla presentazione di una dichiarazione preliminare di attività presso l'autorità competente, contenente informazioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Emendamento 19
Articolo 22, comma 1
Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2004.
Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2005.
Emendamento 20
Allegato I, lettera a)

a)  Periodo 2004/05

Soppresso

Stato membro

Quantità (t)

Belgio

3 326 983,000

Danimarca

4 477 625,000

Germania

28 004 140,000

Grecia

700 513,000

Spagna

6 116 950,000

Francia

24 356 977,000

Irlanda

5 395 764,000

Italia

10 530 060,000

Lussemburgo

270 394,000

Paesi Bassi

11 130 065,000

Austria

2 763 148,000

Portogallo

1 879 823,000

Finlandia

2 419 026,324

Svezia

3 319 515,000

Regno Unito

14 682 697,000

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Latte e prodotti lattiero-caseari (OCM) *
PDF 315kWORD 44k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento CE n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2003) 23 – C5&nbhy;0045/2003 – 2003/0011(CNS))
P5_TA(2003)0262A5-0181/2003

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5&nbhy;0045/2003),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5&nbhy;0181/2003),

A.   considerando che la proposta della Commissione, quale modificata, è compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006,

B.   considerando che il Parlamento europeo chiede di essere nuovamente consultato quando il quadro delle future prospettive finanziarie sia stato formalmente approvato dall'autorità di bilancio,

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   ritiene che la proposta della Commissione quale emendata sia compatibile con il massimale della rubrica 1a delle attuali prospettive finanziarie 2004-2006;

3.   chiede di essere nuovamente consultato sulla questione una volta che l'autorità di bilancio avrà formalmente approvato il quadro delle future prospettive finanziarie;

4.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

5.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

7.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1
(1)  Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali; questo regime resterà in vigore per undici ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2004.
(1)  Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che istituisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha introdotto un regime di prelievo per il mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda su tale mercato e ad eliminare le conseguenti eccedenze strutturali; questo regime resterà in vigore per dieci ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 2005.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 2
(2)  Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2004, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.
(2)  Per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale, a partire dal 1° luglio 2005, del prezzo indicativo del latte e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere, fissati dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio. Allo stesso scopo è opportuno modificare i livelli del prezzo d'intervento di questi due prodotti.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)
(2 bis) Nel rispetto dei principi della plurifunzionalità e dello sviluppo rurale e tenendo in conto la necessità di proteggere l'agricoltura familiare e le aziende legate alla terra, i prezzi minimi devono coprire i costi del lavoro e della produzione.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 4
(4)  Le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti sono state modificate e riprese nel regolamento (CE) [...]. Esse devono pertanto essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1255/1999.
(4)  Sarebbero opportune le misure di sostegno del reddito dei produttori lattieri tramite pagamenti diretti proposte nell'ambito della valutazione di medio periodo per le due restanti azioni di riduzione dei prezzi di Agenda 2000 che sono già state decise.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)
(4 bis) La produzione di latte riveste un'importanza fondamentale nelle regioni periferiche, segnatamente in quelle meno favorite. Per stabilire l'importo degli aiuti al latte occorre tenere conto delle condizioni specifiche degli Stati membri, operando una distinzione fra la riduzione del prezzo di intervento del burro e quello del latte scremato in polvere.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
1.  All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
Soppresso
"1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7% di materie grasse è fissato a:
- 30,98 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 29,22 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 27,47 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 25,71 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 23,96 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,
- 22,21 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008."
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
a) per il burro, a
a) per il burro, a
- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 328,20 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,
- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
- 305,23 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007
- 282,44 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007
- 236,73 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008
- 259,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007
- 213,95 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008;
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 1255/1999)
b) per il latte scremato in polvere, a
b) per il latte scremato in polvere, a
- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2004,
- 205,52 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2005,
- 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005,
- 198,32 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- 191,19 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006,
- se i risultati delle trattative in corso all'OMC danno luogo alla necessità di ridurre ulteriormente il sostegno esterno, la Commissione europea può proporre gli adeguamenti seguenti:
- 184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 191.19  EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007,
- 176,88 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008,
- 184,01 EUR/100 kg per il periodo dal 1° luglio 2007,
- 169,74 EUR/100 kg a partire dal 1° luglio 2008."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 30 000 tonnellate.
La Commissione può sospendere gli acquisti di burro all'intervento se i quantitativi offerti all'intervento nel periodo di cui al primo comma superano le 80 000 tonnellate.
Emendamenti 19 e 10
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Articolo 16, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1255/1999)
4.  Gli articoli da 16 a 25 sono soppressi.
L'articolo 16, paragrafo 2 è redatto nel modo seguente:
"2) L'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuabile che dà diritto al premio è fissato a
- 9,58 EUR/100 kg per l'anno civile 2005,
- 19,16 EUR/100 kg per l'anno civile 2006,
- 28,74 EUR/100 kg per l'anno civile 2007 e per i successivi.
Prima del 1° gennaio 2008 la Commissione esamina l'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in vista di un possibile disaccoppiamento del premio."
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 4 TER (nuovo)
Allegato I (regolamento (CE) n. 1255/1999)

4 ter. L'allegato I è redatto nel modo seguente:

Pagamenti supplementari: importi globali di cui all'articolo 17 (espressi in milioni di euro)

2005

2006

2007 e successivi

Belgio

14,3

28,5

42,8

Danimarca

19,2

38,3

57,5

Germania

120,0

240,0

360

Grecia

2,7

5,5

8,2

Spagna

23,9

47,9

71,8

Francia

104,4

208,8

313,2

Irlanda

22,6

45,2

67,8

Italia

42,8

85,5

128,3

Lussemburgo

1,2

2,3

3,5

Paesi Bassi

47,7

95,3

143

Austria

11,8

23,7

35,5

Portogallo

8,1

16,1

24,2

Finlandia

10,3

20,7

31

Svezia

14,2

28,5

42,7

Regno Unito

62,8

125,7

188,5

(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


Multifunzionalità e riforma della PAC
PDF 117kWORD 33k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla multifunzionalità agricola e la riforma della PAC (2003/2048(INI))
P5_TA(2003)0263A5-0189/2003

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di risoluzione presentata da Jorge Salvador Hernández Mollar sulla protezione dei cortili andalusi (B5-0019/2003),

–   viste le sue risoluzioni del 30 maggio 2002 sulla riforma delle OCM e lo sviluppo rurale nel quadro dell'Agenda 2000(1) e la sua risoluzione del 7 novembre 2002 sulla revisione intermedia della PAC (2),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "revisione intermedia della politica agricola comune" (COM(2002) 394) e le proposte di regolamento del 21 gennaio 2003 (COM (2003) 23) su una prospettiva politica a lungo termine per un'agricoltura sostenibile,

–   visto l'articolo 163 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A5-0189/2003),

A.   considerando le dichiarazioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1997 e del Consiglio europeo di Berlino del 1999 a favore di un'agricoltura multifunzionale che copra l'insieme del territorio dell'Unione,

B.   considerando le numerose risoluzioni approvate da questo Parlamento che evidenziano e valorizzano il carattere multifunzionale dell'agricoltura europea,

C.   considerando che l'articolo 159 del trattato CE dispone che la Comunità tenga conto degli obiettivi della coesione economica e sociale nell'elaborazione e nell'attuazione dell'insieme delle sue politiche e che nell'articolo 16 è stata introdotta la nozione di coesione territoriale,

D.   considerando che il mantenimento della popolazione rurale, la creazione di posti di lavoro e di un'ampia gamma di attività economiche nelle zone svantaggiate, così come il loro contributo all'assetto del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale costituiscono beni pubblici che l'agricoltura apporta all'insieme della società e che quest'ultima deve remunerare,

E.   considerando la necessità di tutelare la creazione di beni pubblici – o esternalità positive – derivanti dall'attività agricola convenzionale, mediante un sostegno pubblico adeguato e ben distribuito onde massimizzarne l'efficacia,

F.   considerando che in seno all'UE esiste un numero elevato di aziende agricole di piccole e medie dimensioni economiche predominanti in aree rurali arretrate, il cui valore risiede fondamentalmente nel loro contributo alla conservazione dell'occupazione, della popolazione rurale e delle risorse naturali e culturali,

1.   ritiene che le dichiarazioni formali delle istituzioni comunitarie a favore della multifunzionalità agraria, della coesione economica e sociale e dello sviluppo sostenibile debbano superare la fase di dichiarazione di intenti e tradursi in misure concrete in seno alla Politica agricola comune (PAC) nel suo insieme e non essere circoscritte esclusivamente all'ambito dello sviluppo rurale;

2.   deplora che nelle proposte legislative in materia di riforma della PAC presentate dalla Commissione non sia assolutamente riconosciuto il carattere multifunzionale dell'agricoltura;

3.   respinge la proposta di disaccoppiamento totale degli aiuti diretti calcolato in base alle produzioni storiche a livello di azienda agricola, in quanto una siffatta misura presupporrebbe un'immagine fissa degli squilibri esistenti e incentiverebbe l'abbandono delle attività di produzione nelle zone più marginali;

4.   accoglie favorevolmente in linea di principio le proposte di condizionalità degli aiuti diretti, che ritiene possa essere uno strumento necessario per il consolidamento tanto del carattere di produzione congiunta delle attività agricole quanto della legittimità sociale della PAC; è dell'avviso, tuttavia, che le proposte della Commissione debbano essere profondamente rielaborate per garantire un'attuazione pragmatica e uniforme in tutta l'UE, onde evitare distorsioni della concorrenza; ritiene inoltre che dovrebbero essere compensati a lungo termine gli svantaggi in termini di costi che ne deriverebbero per l'agricoltura europea;

5.   sottolinea la necessità che l'Unione europea adotti misure compensative per evitare che la condizionalità provochi una perdita di competitività dei prodotti comunitari;

6.   reputa inoltre necessario promuovere le misure agroambientali della politica di sviluppo rurale, onde evitare quanto più possibile il carattere "sanzionatorio" della condizionalità;

7.   ritiene che i requisiti di condizionalità ecologica cui andrebbe vincolato il versamento degli aiuti non debbano accrescere le pratiche burocratiche necessarie alla gestione degli aiuti stessi o ritardarne il versamento; è dell'avviso che i controlli vadano standardizzati tra gli Stati membri, senza collegarli al Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

8.   respinge i tagli di bilancio stabiliti dal sistema di riduzione progressiva, il cui fine principale è quello di finanziare future riforme settoriali, i cui costi, obiettivi, natura e modalità sono attualmente sconosciuti;

9.   chiede che la PAC e le politiche di sviluppo rurale pongano maggiormente l'enfasi sul miglioramento sostenibile delle condizioni quadro economiche, regionali e sociali; ritiene che una struttura agraria diversificata e funzionale improntata agli obiettivi del modello agricolo europeo richieda una compensazione legata alle prestazioni per le auspicate funzioni sociali nell'ambito della multifunzionalità; è dell'avviso che la modulazione dei pagamenti diretti debba essere mirata alla riduzione dei costi per le aziende agricole, in armonia con le finalità dei pagamenti diretti, e debba essere sviluppata prestando attenzione alla salvaguardia di una struttura agraria intatta e vantaggiosa per il territorio;

10.   reputa necessaria una complementarità tra la politica dei mercati e la politica di sviluppo rurale attraverso misure volte a riorientare la produzione verso uno sviluppo sostenibile e di qualità; ritiene pertanto che la maggior parte delle misure previste dal secondo pilastro (politica di sicurezza alimentare, politica di qualità, politiche agricole ecocompatibili, giovani agricoltori, ecc.) dovrebbero rientrare nell'ambito della politica dei mercati, allo scopo di instaurare una Politica agricola e rurale comune;

11.   insiste sulla necessità da parte della Commissione di stabilire una nuova classificazione delle zone rurali in base a criteri socioeconomici, ambientali, edafologici e climatologici obiettivi, in modo da identificare le aziende agricole che, per la loro dimensione economica e per le caratteristiche della zona rurale in cui sono ubicate, presentino un'elevata generazione di esternalità positive, nonché sulla necessità di istituire un tariffario di appoggio alle stesse;

12.   considera un obiettivo prioritario la necessità di salvaguardare le produzioni agricole in quelle zone rurali in cui rivestono un'importanza fondamentale per garantire la conservazione dello spazio naturale; ritiene pertanto che i costi supplementari imputabili alle tecniche di coltura ecocompatibili giustifichino un'adeguata compensazione ambientale;

13.   chiede l'applicazione di diverse aliquote di franchigia nella modulazione per evitare che i tagli agli aiuti mettano a repentaglio la validità economica di numerose aziende agricole; chiede che, tra i criteri di condizionalità, venga incluso il carattere "territoriale" di determinate aziende agricole a fronte di quello strettamente "commerciale", escludendo tali aziende territoriali dall'applicazione dei sistemi di modulazione e di riduzione progressiva;

14.   rammenta la necessità che la riforma della PAC privilegi in maniera particolare le misure a favore dei giovani agricoltori già insediati e invita la Commissione ad occuparsi specificamente del problema del ricambio generazionale nell'agricoltura a livello europeo;

15.   ritiene opportuna la commissione da parte del Parlamento di uno studio volto a concretizzare gli aspetti tecnici della presente risoluzione, con il fine di renderla attuabile nel medio termine nel contesto delle prossime iniziative in materia di riforma della PAC e, soprattutto, in vista del dibattito finanziario del 2006;

16.   esige dalla Commissione una decisa difesa di tutti gli aspetti di un'agricoltura multifunzionale ispirata al modello agricolo europeo, in particolare allo scopo di conseguire la parità delle condizioni quadro ed evitare distorsioni della concorrenza e la garanzia che tali aspetti vengano inclusi nel documento finale sulle modalità di negoziato del capitolo agricolo nel quadro dell'OMC;

17.   invita la Commissione a potenziare finanziariamente il programma comunitario Leader + che ha dato significativi risultati in termini di sviluppo multifunzionale dell'azienda agricola comunitaria, integrandola positivamente con altri settori quali quello turistico, agroalimentare, dell'artigianato tipico e della protezione della biodiversità;

18.   chiede alla Convenzione europea di appoggiare il carattere multifunzionale dell'agricoltura, proponendo, in occasione della prossima CIG, la modifica dell'attuale articolo 33 del trattato in cui vengono definiti gli obiettivi della PAC, e di proporre l'applicazione del procedimento di codecisione all'insieme degli atti legislativi in materia di agricoltura, al fine di rafforzare la legittimità democratica e la trasparenza del processo decisionale nell'UE;

19.   incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) P5_TA(2002)0274 e P5_TA(2002)0275.
(2) P5_TA(2002)0532.


Riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale
PDF 217kWORD 44k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla riunione tra la Troika e i paesi partecipanti al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale
P5_TA(2003)0264RC-B5-0283/2003

Il Parlamento europeo,

–   viste le tre Conferenze parlamentari dei paesi del Patto di stabilità tenutesi a Bruxelles il 16-17 settembre 2001, a Bucarest il 6-7 giugno 2002 e a Tirana il 14-16 ottobre 2002,

–   le raccomandazioni adottate nella IV Conferenza parlamentare dei paesi del Patto di stabilità sul "rinnovamento del Processo di stabilizzazione e associazione (SAP) per l'Europa sudorientale e le prospettive per l'adesione", organizzata dal Parlamento europeo a Bruxelles nell'ambito della presidenza della Troika sulla cooperazione parlamentare nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale,

A.   considerando l'effetto rinvigorente del Processo di stabilizzazione e associazione sulle istituzioni politiche nazionali, quale prima fase nella preparazione del processo di adesione all'Unione europea,

B.   considerando il compromesso tra la rapida attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e il rafforzamento dell'assistenza finanziaria e tecnica a ciascun paese,

C.   consapevole della necessità di affrontare con la massima urgenza i gravi problemi rappresentati dall'elevato tasso di disoccupazione, dallo sviluppo economico carente, dalla governance debole e dal crescente rischio di perdita di fiducia nelle istituzioni statali e consapevole del saldo impegno dei parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale a concentrare i propri sforzi per avvicinare i loro paesi all'UE ed integrarli nelle strutture euro-atlantiche; considerando che un tale progetto richiede che ciascun paese assicuri la propria autosufficienza quale Stato sovrano e, ove del caso, porti a termine con successo il processo di "possesso" e trasferimento di responsabilità dalla comunità internazionale verso le proprie istituzioni,

D.   considerando che un rinnovato Processo di stabilizzazione e associazione dovrebbe rispecchiare la necessità di incrementare la coesione sociale ed economica, includere tra le proprie priorità l'assistenza finanziaria e tecnica alla lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di esseri umani, la droga, le armi e l'immigrazione illegale, rafforzare la sicurezza alle frontiere, migliorare la cooperazione regionale nei settori della comunicazione, dei trasporti e dell'energia, nonché promuovere l'assistenza finanziaria ai sistemi educativi e ai programmi di scambio per studenti e giovani professionisti, come pure lo sviluppo di una società civile attiva,

E.   consapevole del fatto che i processi di riconciliazione e integrazione nell'UE e in altre strutture euro-atlantiche sono strettamente collegati e si rafforzano a vicenda; rammentando che un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, ovvero una Comunità di valori, dipenderà dalla capacità di promuovere e sviluppare una società civile attiva, impegnata nella promozione della partecipazione dei cittadini, della riconciliazione e di una società democratica, in cui la diversità culturale sia considerata una ricchezza per l'Europa sudorientale e l'Unione europea,

1.   esprime la propria soddisfazione per i progressi compiuti dai paesi del Processo di stabilizzazione e associazione a favore della democrazia e dello Stato di diritto; incoraggia i parlamenti e i governi dei paesi SAP a portare avanti le loro politiche di stabilizzazione nell'ambito dei valori democratici dell'Unione europea con la richiesta di rispettare gli accordi internazionali e nazionali tenendo conto delle lezioni del passato;

2.   sottolinea che l'integrazione nell'Unione europea potrà diventare una realtà solamente a condizione che siano soddisfatti i criteri politici ed economici, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione regionale e transfrontaliera, che è una condizione preliminare fondamentale per una più stretta integrazione nell'UE;

3.   esprime viva preoccupazione per la situazione economica e sociale, sottolineando che per questi paesi la soluzione di tali questioni cruciali costituisce la chiave per uno sviluppo stabile; invita i governi e l'UE ad attribuire un'alta priorità allo sviluppo economico e sociale;

4.   rileva che la cooperazione regionale dovrebbe incentrarsi sullo sviluppo della attuale rete di accordi di libero scambio all'interno di una zona di libero scambio, sulla creazione di una strategia regionale nei settori delle infrastrutture quali quello dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, sull'abolizione dell'obbligo del visto tra i paesi SAP; sull'attuazione di una strategia integrata di gestione delle frontiere e su una lotta efficace alla criminalità organizzata e alla corruzione;

5.   sottolinea che parallelamente al miglioramento della cooperazione regionale, il Processo di stabilizzazione e associazione andrebbe chiarito e rafforzato grazie alle seguenti misure:

   stabilire dei chiari indicatori annuali per ciascun paese;
   accettare la partecipazione regolare di rappresentanti dei paesi SAP all'attuazione della PESC/PESD, compresa la possibilità di sottoscrivere le dichiarazioni dell'UE;
   promuovere i programmi di mobilità per studenti e giovani professionisti all'interno dell'Europa sudorientale e dell'UE (offrendo accesso ai programmi comunitari Socrates e Leonardo);
   promuovere e assistere la riforma dei sistemi educativi, in linea con i valori comuni e gli standard dell'UE;
   stabilire meccanismi per una migliore attuazione congiunta dei programmi comunitari a favore dei SAP e dei paesi candidati in settori di interesse comune (CARDS e PHARE);
   accordare la massima priorità all'eliminazione del requisito del visto per l'UE.

6.   accoglie con favore la richiesta di adesione all'Unione europea della Croazia, che rappresenta un progresso importante ed un esempio significativo del contributo del Processo di stabilizzazione e associazione allo sviluppo di un paese; rammenta l'importanza del monitoraggio parlamentare nazionale del seguito dato a questa domanda e ribadisce il proprio auspicio che la Croazia adotti misure concrete per soddisfare i criteri di Copenaghen cooperando pienamente con il Tribunale penale internazionale per la Iugoslavia (ICTY);

7.   sottolinea che la futura integrazione dei paesi SAP nell'UE richiederà molto tempo e dovrà essere valutata in base alla capacità di ciascun paese di rispettare i propri obblighi nei confronti dell'UE, come stabilito dai criteri di Copenaghen;

8.   invita i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea ad accelerare la ratifica degli accordi di stabilizzazione e associazione ancora in sospeso;

9.   accoglie con favore il rafforzamento della complementarietà tra il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e il Processo di stabilizzazione e associazione;

10.   ritiene essenziale rafforzare la dimensione regionale del processo di stabilizzazione dell'intera regione dell'Europa sudorientale e garantire la partecipazione dei paesi interessati alla politica di buon vicinato dell'Unione europea e all'attuazione degli obiettivi indicati nella relativa comunicazione della Commissione;

11.   incoraggia i parlamenti dei paesi SAP ad incentrare le proprie azioni e il controllo parlamentare dei propri governi sui seguenti aspetti:

   una politica attiva contro la criminalità organizzata e il traffico di esseri umani, la droga e le armi compresa l'organizzazione di una intelligence adeguata e di strutture investigative e giudiziarie e, ove del caso, della riforma dei sistemi giuridici e giudiziari;
   la creazione di strutture di base e delle condizioni giuridiche per una cooperazione transnazionale efficace delle strutture di polizia e giudiziarie, compresa un'adeguata condivisione delle informazioni;
   la ratifica e l'attuazione delle convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare della Convenzione di diritto penale sulla corruzione del 1999, della Convenzione di diritto civile sulla corruzione e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca , il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990;
   una politica efficace per il ritorno dei rifugiati e degli sfollati e la protezione delle minoranze;
   una piena ed efficace cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la Iugoslavia (ICTY) e con gli altri organi giudiziari internazionali cui il paese partecipa; una cooperazione totale e incondizionata con il Tribunale penale internazionale nel rispetto dei principi sanciti dal Consiglio "Affari generali" dell'UE;

12.   sottolinea che i parlamenti dei paesi SAP dovrebbero fare tutto ciò che è in loro potere per evitare l'adozione di qualsiasi misura, compresa la ratifica, da parte dei parlamenti nazionali, di eventuali accordi internazionali, che possa mettere a repentaglio l'attuazione o la piena efficacia dei principi e degli obiettivi summenzionati e in particolare del rispetto della Convenzione europea per i diritti umani;

13.   invita l'UE a compiere un ulteriore passo in avanti nel suo impegno politico ed economico a favore dei paesi SAP, aggiornando gli strumenti e i programmi del Processo di stabilizzazione e associazione, chiarendo i parametri della condizionalità dell'UE mediante la creazione di indici annuali, rafforzando i principi del merito individuale e della differenziazione, nonché l'assistenza finanziaria dell'UE, al fine di garantire che le politiche comunitarie siano adeguate al livello di sviluppo di ciascun paese e in linea con il suo approccio ad altri paesi che si trovano in una situazione simile;

14.   invita pertanto l'UE ad adeguare l'attuale programma CARDS (a livello normativo o procedurale e/o di orientamenti) al fine di garantire che i seguenti settori divengano una priorità dell'assistenza comunitaria: cooperazione parlamentare, sostegno alla creazione di solidi sistemi giuridici e giudiziari, lotta nazionale e internazionale alla corruzione e alla criminalità organizzata, in particolare al traffico di esseri umani, alla droga e alle armi, sostegno ai sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, sostengo alla creazione di mezzi di comunicazione di massa indipendenti e imparziali e di una società civile attiva, poiché tutti questi elementi contribuiscono ad avvicinare le società dei SAP agli standard e ai modelli dell'UE;

15.   riconosce che sarà più facile trovare una soluzione a molti di questi problemi nell'ambito di un approccio regionale, che promuova la cooperazione transfrontaliera e di un coordinamento coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Ue;

16.   accoglie favorevolmente l'agenda ambiziosa e di ampia portata relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, adottata alla Conferenza di Londra il 25 novembre 2002 dai governi dei paesi SAP e approvata dall'Ue; valuta positivamente l'impegno assunto dai parlamenti nazionali dei paesi SAP nella IV Conferenza parlamentare di Bruxelles del 21-22 maggio 2003 per promuovere il controllo parlamentare della sua attuazione;

17.   insiste sull'importanza di un serio impegno a sostenere le iniziative in corso in tale settore, in particolare sul sostegno alle attività del Centro Bucarest e dell'Iniziativa del Patto di stabilità contro la criminalità organizzata (SPOC), compresa la creazione di un'efficace sistema di protezione dei testimoni, di formazione degli agenti di polizia e degli esperti secondo gli standard dell'Europol, la promozione di operazioni transfrontaliere e la lotta contro la criminalità dei colletti bianchi;

18.   sottolinea che l'assistenza tecnica e finanziaria dell'UE, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa in questo settore andrebbe anche rafforzata al fine di rimuovere gli strozzamenti che ancora permangono nei sistemi giuridici nazionali e che ostacolano il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Londra del novembre 2002;

19.   sottolinea l'importanza di rafforzare il ruolo del Mediatore attraverso la creazione di una rete di mediatori nell'Europa sudorientale che contribuirà a migliorare il processo di creazione di fiducia, fungerà da meccanismo per la prevenzione dei conflitti e agevolerà il rinnovamento della fiducia nelle istituzioni statali;

20.   incoraggia i governi di Serbia e Montenegro, Bosnia Erzegovina e Croazia a giungere ad un accordo positivo e costruttivo in vista del vertice trilaterale previsto per il giugno 2003, al fine di creare con la massima urgenza i necessari meccanismi di attuazione per un ritorno completo dei profughi e degli sfollati; incoraggia altresì le autorità della Bosnia Erzegovina ad approvare la legislazione necessaria per quanto riguarda la tutela delle minoranze;

21.   invita l'Assemblea del Kosovo ad agire nello spirito di riconciliazione e a seguire alla lettera la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e il Quadro costituzionale; sottolinea che la stabilità e la prosperità del Kosovo continuano a dipendere dal rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini e in particolare dal ritorno dei profughi e degli sfollati nonché da una reale protezione delle sue minoranze;

22.   rileva che il Processo di stabilizzazione e associazione è un processo dinamico volto ad avvicinare i paesi beneficiari agli standard comunitari ed euro-atlantici e invita pertanto le istituzioni dell'UE a valutare la possibilità di estenderlo in modo da includere anche la Moldavia e, se del caso, a chiarire le condizioni da rispettare a tal fine;

Impatto di un SAP rinnovato sulle attuali prassi di cooperazione parlamentare

23.   sottolinea i vantaggi del rafforzamento dell'attuale coordinamento tra le varie iniziative intraprese mediante la cooperazione parlamentare (ad esempio tra Consiglio d'Europa, Parlamento europeo e OSCE; le reti create con il sostegno dei parlamenti nazionali e le iniziative di cooperazione promosse da ONG o da fondazioni nell'ambito del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale), nonché i vantaggi del rafforzamento delle iniziative regionali esistenti quali l'SEECP, la CSI e l'Assemblea parlamentare per la cooperazione economica del Mar Nero (PABSEC); riconosce il ruolo di facilitatori che le missioni OSCE e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale potrebbero svolgere in questo senso;

24.   propone che i parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale promuovano regolarmente le discussioni parlamentari in seduta plenaria insieme ai rappresentanti del Parlamento europeo, delle Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, valutando i progressi compiuti dal paese nell'attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e, se del caso, degli Accordi di stabilizzazione e associazione;

25.   rileva inoltre la proposta del Patto di stabilità per una cooperazione regionale più strutturata e per il rafforzamento di solide strutture di rete, comprese le iniziative di gemellaggio e la creazione di progetti di sostegno; nota altresì il sostegno del Patto di stabilità alla Dichiarazione di Tirana adottata nella III Conferenza parlamentare dell'ottobre 2002, in cui si chiede la creazione di una struttura parlamentare con la partecipazione dei paesi interessati;

26.   ritiene che andrebbero fatti ulteriori progressi per quanto riguarda la cooperazione parlamentare tra gli Stati membri dell'UE e i paesi SAP; propone l'organizzazione su base annuale, da parte del Parlamento europeo, di riunioni multilaterali che raggruppino i rappresentanti del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali dell'UE e dei paesi candidati nonché dei paesi SAP;

27.   incoraggia il Consiglio d'Europa, la commissione competente del Parlamento europeo e l'OSCE a continuare a riferire sui progressi compiuti nell'attuazione del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e del Processo di stabilizzazione e associazione, e sulla valutazione dello sviluppo del Patto di stabilità;

28.   sottolinea la necessità di un ruolo più forte dei parlamenti nazionali nelle attività politiche e quindi l'importanza di sviluppare assistenza e sostegno a loro favore e a favore di strutture stabili per i partiti politici;

29.   sottolinea inoltre il contributo del rafforzamento delle comunicazioni tra i parlamenti nazionali dell'Europa sudorientale, tra questi ultimi e il Parlamento europeo e le Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e l'OSCE, in particolare grazie alla creazione di un sistema di comunicazione in videoconferenza (paragrafo 32 delle raccomandazioni);

Impatto di un SAP rinnovato sulla struttura gestionale dell'UE

30.   ritiene che l'attuale processo di attuazione del SAP vada accompagnato dai seguenti adeguamenti alle strutture gestionali delle istituzioni dell'UE:

   Parlamento europeo: la creazione, dopo le elezioni del 2004 di nuove strutture per il dialogo politico bilaterale con i paesi dell'Europa sudorientale al fine di tenere conto dei diversi livelli di attuazione del Processo di stabilizzazione e associazione e dell'adozione degli Accordi di stabilizzazione e associazione con alcuni paesi SAP (creazione di commissioni parlamentari miste);
   Consiglio dell'UE e Patto di stabilità per l'Europa sudorientale: allargare l'attuale "Comitato consultivo informale" ad altri attori fondamentali nei paesi SAP, quali la Banca mondiale, l'FMI, l'SRSG dell'ONU in Kosovo, l'SGHR dell'ONU in Bosnia Erzegovina e il Rappresentante speciale dell'UE; rafforzare la capacità strategica del Coordinatore speciale del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale e adeguare il suo attuale sistema di lavoro affinché rifletta meglio un SAP rinnovato (revisione dell'attuale sistema delle tre tabelle di lavoro);
   Commissione: sviluppare procedure di lavoro per i paesi SAP simili a quelle usate nel processo di allargamento attualmente in corso (sull'esempio degli strumenti della politica di allargamento) quali la definizione di obiettivi e indicatori annuali per ciascun paese, l'esame e il monitoraggio dell'adeguamento all'acquis comunitario, modificare le competenze dell'Agenzia europea per la ricostruzione affinché anche essa possa contribuire all'attività di esame e identificazione delle priorità e degli obiettivi, la creazione di un Commissario competente per tutti i paesi candidati all'UE (compresa la Croazia);

o
o   o

31.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Capi di Stato o di governo di tutti i paesi che parteciperanno al Vertice del prossimo 21 giugno 2003, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti di tutti i paesi del Patto di stabilità (Stati membri dell'UE, paesi candidati, paesi SAP e altri paesi) come pure al Coordinatore speciale per l'Europa sudorientale.


Domanda di adesione della Turchia all'Unione europea
PDF 235kWORD 59k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla domanda di adesione della Turchia all'Unione europea (COM(2002) 700 – C5&nbhy;0104/2003 – 2000/2014(COS))
P5_TA(2003)0265A5-0160/2003

Il Parlamento europeo,

–   vista la domanda di adesione della Turchia all'Unione europea, presentata il 12 aprile 1987 a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

–   viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Copenaghen (21-22 giugno 1993), Firenze (21-22 giugno 1996), Lussemburgo (12-13 dicembre 1997), Cardiff (15-16 giugno 1998), Colonia (3-4 giugno 1999), Helsinki (10-11 dicembre 1999), Santa Maria Da Feira (19-20 giugno 2000), Nizza (7-9 dicembre 2000), Göteborg (15-16 giugno 2001), Laken (14-15 dicembre 2001), Siviglia (21-22 giugno 2002), Bruxelles (24-25 ottobre 2002) e Copenaghen (12-13 dicembre 2002),

–   visti il documento di strategia per l'ampliamento - Relazione sul progresso verso l'adesione compiuto da ognuno dei paesi candidati (COM(2002) 700),

–   vista la relazione periodica 2002 della Commissione sui progressi fatti dalla Turchia verso l'adesione (SEC(2002) 1412),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 26 marzo 2003 sul rafforzamento della strategia di adesione per la Turchia (COM(2003) 144),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio del 26 marzo 2003 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Turchia (COM(2003) 144),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia,

–   viste le raccomandazioni adottate il 5-6 giugno 2000 dalla commissione parlamentare mista UE-Turchia,

–   vista la decisione 2001/235/CE del Consiglio, dell"8 marzo 2001(1), relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia,

–   visto il programma nazionale della Turchia per l'adozione dell"acquis, approvato dalla Turchia il 19 marzo 2001 e trasmesso alla Commissione il 26 marzo 2001,

–   vista la relazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2001 sul rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Turchia,

–   viste le conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Turchia del 16 aprile 2002,

–   viste le decisioni della Corte europea per i diritti dell'uomo concernenti la Turchia,

–   vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 23 settembre 2002 concernente l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Turchia,

–   visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5&nbhy;0160/2003),

A.   considerando che tutti i cittadini dell'Unione dovrebbero disporre, nei rispettivi Stati membri, di diritti e doveri equivalenti e devono sapersi tutelati e riconosciuti nell'intera Unione contro le discriminazioni e i comportamenti scorretti da parte delle autorità, e che pertanto il soddisfacimento e il rispetto dei criteri politici di Copenaghen costituisce una conditio sine qua non per imboccare la via verso la piena adesione,

B.   considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Helsinki del 1999 attribuiscono alla Turchia lo status di Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati nel quadro dell'allargamento dell'Unione,

C.   considerando che il 3 novembre 2002 il partito della giustizia e dello sviluppo (AKP) ha vinto a stragrande maggioranza le elezioni parlamentari anticipate; che la popolazione ha espresso la propria insoddisfazione per l'operato dei governi precedenti, il che costituisce un'opportunità per imprimere una nuova direzione alla politica governativa; che l'AKP si trova ora ad affrontare il difficile compito di dare esecuzione alle riforme legislative, di metterne altre in atto e di dare vita a uno Stato di diritto democratico ben funzionante, senza mettere in causa il fondamentale orientamento laico dello Stato turco,

D.   considerando che la soglia elettorale del 10%, se da un lato ha permesso di evitare la frammentazione del Parlamento, dall'altro ha finito per sacrificare a tale obiettivo la sua rappresentatività, poiché esso rappresenta solo il 55% degli elettori,

E.   considerando che la Costituzione, approvata sotto un regime militare nel 1982, non consente di garantire lo Stato di diritto e le libertà fondamentali, che la Turchia può dare espressione alla sua scelta a favore di un modello di Stato di diritto democratico elaborando una nuova Costituzione basata su valori democratici universali e che il dibattito costituzionale in corso in Turchia ha acquistato una nuova dimensione nel contesto del dibattito sull'adesione all'UE,

F.   considerando i progressi compiuti dalla Turchia nel 2002 verso il soddisfacimento dei criteri di Copenaghen, in particolare mediante il recente pacchetto legislativo e le pertinenti misure di attuazione che abbracciano un gran numero di ambiti prioritari indicati nel partenariato di adesione; considerando tuttavia che tali riforme contengono significative restrizioni al pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali,

G.   considerando che episodi quali la sentenza con cui la Corte costituzionale turca ha messo al bando il Partito popolare della democrazia (HADEP) e la richiesta rivolta dal procuratore capo della Corte d'appello alla Corte costituzionale, affinché avvii procedimenti analoghi nei confronti del Partito democratico del popolo (DEHAP) dimostrano la mancata volontà di garantire nella prassi i diritti umani fondamentali,

H.   considerando che i cambiamenti richiesti devono comportare riforme coraggiose, la piena ratifica delle convenzioni sottoscritte e l'adeguata applicazione delle modifiche legislative; considerando che l'attuazione delle riforme non è ancora visibile e che le riforme democratiche non saranno efficaci finché la popolazione non ne avrà preso coscienza,

I.   considerando che una profonda riforma del sistema giudiziario riveste un'importanza decisiva per la democratizzazione del paese e che il governo ha annunciato l'abolizione dei tribunali per la sicurezza statale, il che rappresenta un passo importante in tale direzione,

J.   considerando che le riforme e gli investimenti compiuti dalla Turchia nel processo di democratizzazione andranno a vantaggio dei cittadini, anche a prescindere dalle relazioni con l'Unione europea,

K.   considerando che un'adesione della Turchia deve essere fondata su criteri chiari ed inequivocabili e che le dichiarazioni e le decisioni del Consiglio europeo riguardanti la Turchia nel corso dell'ultimo decennio presentano alcune incoerenze,

L.   considerando che una soluzione al problema della divisione di Cipro riveste importanza essenziale per le relazioni tra l'UE e la Turchia e che l'Unione considera il piano del Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan per Cipro la base per il futuro assetto dell'isola,

1.   si compiace delle riforme attuate dalla Turchia a partire dall'ottobre 2001, in particolare in quanto esse sono vissute dalla popolazione turca come un notevole progresso e costituiscono segnali importanti della volontà della Turchia di proseguire sulla via del rispetto dei criteri di Copenaghen; incoraggia la Turchia a proseguire sulla via delle riforme; ritiene che tali riforme debbano essere giudicate sulla base della loro attuazione; premette che la volontà politica della Turchia di dare attuazione a cambiamenti significativi nella struttura dello Stato, nel rapporto con la società, nell'applicazione dei diritti dell'uomo e nello stile di governo è essenziale per il processo verso l'adesione all'UE;

2.   è consapevole che si tratta di un processo di riforma di lungo respiro, nell'ambito del quale la Turchia sarà posta di fronte a scelte decisive e per il quale sarà necessario l'aiuto europeo;

3.   riconosce che i valori politici dell'Unione europea sono basati principalmente sulla cultura giudaico-cristiana e umanistica dell'Europa, ma osserva allo stesso tempo che nessuno detiene il monopolio di questi valori universali di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e delle minoranze e libertà di religione e di coscienza, valori che possono essere perfettamente accettati e condivisi da un paese in cui la maggioranza della popolazione è di fede musulmana; ritiene quindi che non vi siano obiezioni di principio all'adesione all'UE;

4.   constata che è stata data solo in parte esecuzione alle priorità a breve e medio termine, in particolare per quanto concerne i criteri politici di Copenaghen, quali stabiliti nell'attuale partenariato per l'adesione della Turchia (2001);

5.   plaude alla comunicazione summenzionata della Commissione al Consiglio, con specifico riferimento all'intensificazione del dialogo politico ed ai criteri politici;

6.   invita il governo turco a presentare quanto prima una tabella di marcia e uno scadenzario chiari per l'attuazione dei criteri di Copenaghen intesi come requisito essenziale in vista dei futuri miglioramenti in materia di riforma dello Stato turco;

Criteri politici di Copenaghen
Organizzazione dello Stato

7.   constata che l'esercito mantiene un ruolo-chiave nello Stato e nella società turchi; constata con rammarico che il ruolo eccessivo dell'esercito frena l'evoluzione della Turchia verso un sistema democratico pluralistico; auspica che la Turchia colga l'opportunità che rappresenta l'attuale governo con il suo forte sostegno parlamentare per elaborare un nuovo sistema politico e costituzionale che garantisca il principio di un ordinamento laico, senza alcuna supremazia del potere militare sulle istituzioni civili, in modo da ricondurre il potere tradizionale della burocrazia e dell'esercito (the deep State) nelle forme più comunemente ammesse negli Stati membri;

8.   ritiene che, nell'ambito della riforma dello Stato, sia necessario a più o meno lungo termine abolire il Consiglio di sicurezza nazionale nel suo ruolo e nella sua posizione attuali per conformare il controllo del potere civile su quello militare alla pratica vigente negli Stati membri dell'Unione europea; è consapevole che l'auspicata modifica della struttura incontrerà forti resistenze;

9.   suggerisce che i rappresentanti militari si ritirino dagli organi civili, quali l'Alto consiglio dell'istruzione e quello dei mezzi audiovisivi, onde assicurare la piena indipendenza di tali istituzioni; esorta vivamente le autorità turche a instaurare un pieno controllo parlamentare sul bilancio militare quale componente del bilancio nazionale;

10.   ritiene che il successo della riforma dello Stato dipenderà anche dalla misura in cui il governo riuscirà a gestire in modo diverso i pericoli del fondamentalismo e del separatismo, in conformità degli articoli 13 e 14 della Costituzione della Repubblica turca; ritiene che rapporti distesi con l'Islam e con la religione in generale possano contenere l'avanzata di movimenti antidemocratici, ad esempio l'estremismo religioso intollerante e violento;

11.   sottolinea che i cambiamenti richiesti sono così fondamentali da esigere una nuova Costituzione, basata esplicitamente sui principi democratici, in cui si stabilisca in particolare un equilibrio tra diritti individuali e delle minoranze e diritti collettivi, conformemente a quelli che sono gli standard abituali europei e che trovano espressione, ad esempio, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali;

12.   plaude pertanto all'intenzione del Premier Erdogan di predisporre una nuova costituzione con specifico riferimento allo stato di diritto democratico e ad una democrazia pluralistica;

13.   ritiene che anche il concetto turco di nazione e Stato laico debba basarsi sulla tolleranza e la non-discriminazione nei confronti delle comunità religiose e dei gruppi minoritari; ritiene che l'applicazione di una nuova Costituzione debba facilitare l'attuazione di questi principi;

14.   invita il governo e il Parlamento turchi, eventualmente con la collaborazione della Commissione europea e del Parlamento europeo, a favorire il dibattito pubblico sulle caratteristiche dello Stato in relazione ai valori politici dell'UE, anche nel quadro dei risultati della Convenzione, onde rafforzare la coscienza democratica dei cittadini; chiede alle autorità turche e alla Commissione di organizzare campagne di informazione per migliorare le conoscenze dei cittadini turchi per quanto concerne l'Unione europea e gli obblighi derivanti da un'adesione a quest'ultima, nonché le conoscenze dei cittadini dell'Unione per quanto concerne la Turchia;

15.   sottolinea che per rafforzare il carattere democratico della società è indispensabile che si affermi una società civile attiva; ritiene che lo Stato debba promuovere e incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni sociali libere in ambito economico, sociale e culturale; pone l'enfasi sui valori di un'autentica concertazione tripartita tra autorità e parti sociali;

16.   ritiene inoltre che la popolazione possa essere più strettamente associata alla presa di decisioni e che la politica possa essere meglio adeguata alle esigenze grazie al decentramento di determinati compiti del governo e all'attribuzione di tali compiti ad autorità elette di livello più basso, prevedendo il necessario controllo per assicurare la trasparenza;

Stato di diritto e democrazia

17.   incoraggia le autorità turche a rafforzare il principio del primato del diritto internazionale sul diritto nazionale in caso di divergenze sostanziali in merito al rispetto dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto; ritiene che tale misura sia necessaria per consentire un ravvicinamento della Turchia alle norme vigenti negli Stati membri dell'Unione europea; prende atto della modifica della costituzione turca che comporta il riconoscimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo;

18.   ribadisce la propria convinzione, espressa nella sua risoluzione del 26 settembre 2002 sulla Corte penale internazionale(2), che lo statuto di Roma è stato ratificato da tutti gli Stati membri quale elemento essenziale del modello e dei valori democratici dell'UE e invita la Turchia ad impegnarsi senza indugio nel processo di adesione agli statuti del Tribunale penale internazionale; ritiene che ciò rappresenti un elemento fondamentale nel quadro delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea; sottolinea che la Turchia è l'unico membro del Consiglio d'Europa che non ha ancora firmato tali statuti;

19.   deplora che la Turchia abbia ritardato così a lungo l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR), esecuzione che è stata sollecitata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con una risoluzione del 23 settembre 2002 (tra le decisioni in questione figura anche quella riguardante la causa Loizidou contro la Turchia); invita i procuratori e i giudici turchi ed europei a procedere ad uno scambio di esperienze al fine di porre il sistema giudiziario turco in sintonia con i sistemi europei correntemente in vigore; chiede alla Commissione e al Consiglio d'Europa di portare avanti il programma di scambi avviato nell'autunno del 2002 e di ampliarlo con altri tipi di formazione;

20.   invoca l'amnistia per i detenuti per reato di opinione che espiano la pena nelle prigioni turche per prese di posizione non violente; plaude alle riforme delle procedure giudiziarie che permettono la riapertura dei procedimenti per condanne in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; a tale riguardo si rallegra del fatto che sia stato riaperto il procedimento a carico della vincitrice del Premio Sakarov del Parlamento europeo Leyla Zana e di altri tre ex deputati del Partito della democrazia (DEP) detenuti da oltre nove anni e chiede per loro un processo equo e la loro immediata liberazione provvisoria;

21.   sottolinea l'importanza di un potere giudiziario indipendente e competente; chiede all'autorità pubblica di adottare misure energiche e coerenti per migliorare la qualità del sistema giudiziario e le qualifiche dei giudici, cui incombe la grande responsabilità di creare una nuova cultura legale al servizio del cittadino favorendo l'interpretazione e l'applicazione corretta delle leggi a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale); invita a questo proposito la Turchia a partecipare al programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (2003-2007), in particolare per quanto concerne i progetti di formazione per operatori della giustizia e ufficiali incaricati dell'applicazione della legge;

22.   plaude alla comunicazione del governo turco che intende introdurre una profonda riforma del sistema giudiziario e, fra le altre misure, abolire i tribunali di sicurezza dello Stato; invita il governo ad adeguare la sua legislazione per combattere gli atti di terrorismo conformemente alle decisioni dell'Unione europea, cercando di cooperare con gli Stati membri in materia;

23.   chiede alla Turchia di portare avanti la sua lotta contro la corruzione e di ratificare senza indugi le pertinenti convenzioni internazionali già sottoscritte; sottolinea che, nella lotta contro la corruzione, una società trasparente, con mezzi d'informazione liberi, tribunali indipendenti e un sistema giudiziario più efficiente sono essenziali e che, in particolare, i processi per corruzione dovrebbero essere più aperti e controllati dai media e da altri enti di vigilanza;

24.   raccomanda che il sistema elettorale contribuisca a far sì che la composizione del Parlamento rispetti pienamente il principio della democrazia rappresentativa, in particolare per quanto concerne la rappresentanza della popolazione curda e di altre minoranze;

25.   accoglie con estrema soddisfazione il voto espresso dal parlamento turco il 2 agosto 2002 a favore dell'abolizione della pena di morte in tempi di pace e la successiva sottoscrizione, il 15 gennaio 2003, del protocollo n. 6 della Convenzione europea sui diritti umani; plaude a questi importanti passi avanti ma chiede che l'abolizione venga estesa ai reati commessi in tempi di guerra;

26.   condanna la decisione della Corte costituzionale turca di proibire lo HADEP e chiede la revoca di tale decisione; ritiene che tale decisione sia in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e violi i più elementari diritti della libertà di opinione e di riunione; ritiene che la persecuzione di partiti politici come lo HADEP e il DEHAP, contro i quali è stato avviato un analogo procedimento di messa al bando, sia in contrasto con i principi fondamentali della democrazia;

Situazione dei diritti dell'uomo e protezione delle minoranze

27.   ricorda l'impegno assunto dal governo turco di abolire definitivamente la tortura (tolleranza zero); constata con preoccupazione che la pratica della tortura continua e che i torturatori godono spesso dell'impunità; chiede che vengano prese le misure più energiche e coerenti per combattere questa pratica barbarica e che il Centro per il trattamento e la riabilitazione delle vittime della tortura di Diyarbakir, sostenuto dalla Commissione europea, possa portare avanti le sue attività senza ostacoli;

28.   chiede alla Turchia di applicare le norme internazionali in materia di penitenziari e di astenersi dal porre i detenuti in isolamento;

29.   esprime la sua preoccupazione per il protrarsi dello sciopero della fame nelle carceri turche ed è favorevole ad ogni sforzo volto a raggiungere, attraverso il dialogo, una soluzione del problema che consenta di risparmiare altre vite umane;

30.   chiede alle autorità turche di assicurare che tutti i prigionieri, compresi quelli posti in stato d'arresto sotto la giurisdizione dei tribunali di sicurezza dello Stato, abbiano effettivamente accesso immediato all'assistenza giuridica; chiede al governo turco di promulgare tempestivamente una legge che abolisca l'articolo 31, paragrafo 1, della legge che modifica alcuni articoli del codice di procedura penale (1992, n. 3842), ai sensi del quale viene negata la consulenza legale per le prime quarantott'ore a quanti sono posti in stato di arresto per reati sotto la giurisdizione dei tribunali di sicurezza dello Stato;

31.   esprime profonda preoccupazione per i resoconti riguardanti casi frequenti di violenze sessuali e stupri perpetrati da agenti di sicurezza dello Stato ai danni di detenute; rileva che le donne di origine curda e le donne le cui convinzioni politiche sono invise alle autorità o ai militari sono particolarmente esposte al rischio di tale tipo di violenza; chiede la garanzia che le perquisizioni personali delle persone arrestate di sesso femminile siano effettuate solo da personale dello stesso sesso e che gli abusi di potere siano puniti;

32.   ritiene che il fatto che persone di origine curda risiedano in diversi paesi tra cui la Turchia non deve esimere quest'ultima dalla ricerca di un rapporto più rilassato e costruttivo con i propri cittadini di origine curda così come con altre minoranze etniche e religiose;

33.   propone l'instaurazione di un sistema di controllo rigoroso delle stazioni di polizia e delle gendarmerie, attuato tra l'altro da consigli indipendenti cui partecipino membri del pubblico; chiede che gli ufficiali di polizia e i gendarmi siano oggetto di severe sanzioni e/o procedimenti giudiziari ogniqualvolta essi neghino ai detenuti l'accesso alla consulenza legale, inducano i detenuti a sottoscrivere documenti che li privano del diritto di avvalersi di un avvocato, non informino i detenuti circa i loro diritti, interferiscano con le analisi mediche, non informino i familiari quando una persona viene posta in stato di detenzione, non registrino i detenuti al momento dell'arrivo o non conducano i minori direttamente dinanzi al magistrato come previsto dai regolamenti;

34.   chiede alla Turchia di assicurare la diversità culturale e di garantire i diritti culturali a tutti i cittadini a prescindere dalla loro origine, di assicurare l'accesso effettivo ad emissioni radiotelevisive, inclusi i media privati, e all'istruzione in lingua curda e in altre lingue non turche, mediante l'applicazione di misure esistenti e l'abolizione delle restrizioni che impediscono tuttora tale accesso;

35.   esorta la Turchia a compiere ulteriori passi per soddisfare, nel rispetto dell'integrità territoriale del paese, gli interessi legittimi della popolazione curda e dei cittadini appartenenti ad altre minoranze e ad assicurarne la partecipazione alla vita politica;

36.   rispetta la preminenza del turco come primo idioma nazionale, ma sottolinea che ciò non deve andare a detrimento di altre lingue autoctone (come il curdo e l'armeno) e di lingue liturgiche (come l'aramaico/siriaco), il cui uso costituisce un diritto democratico dei cittadini;

37.   sollecita la Turchia a rispettare e a valorizzare il patrimonio culturale armeno e siriaco, componenti dell'identità nazionale turca;

38.   è preoccupato in relazione alle direttive recentemente impartite dal ministero della Pubblica istruzione turco alle scuole elementari e secondarie del paese affinché prendano parte ad una campagna negazionista riguardante l'oppressione delle minoranze perpetrata nel corso della storia della Turchia, in particolare nei confronti della comunità armena;

39.   prende atto delle modifiche apportate agli articoli 159, 169 e 312 del codice penale e all'articolo 8 della legge antiterrorismo, ma si rammarica che tali articoli relativi all'integrità territoriale e alla laicità dello Stato continuino a limitare il diritto alla libertà di espressione; rivolge un appello alle autorità turche affinché allineino questi articoli, nella forma e nell'applicazione, sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sopprimere le limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali figuranti in altre parti della legislazione turca, segnatamente la legge RTUK del 7 giugno 2001 e a interpretarli in tale spirito;

40.   rivolge un appello alle autorità turche, a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), perché cessino immediatamente tutte le attività discriminatorie che ostacolano la vita delle minoranze religiose in Turchia, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà, le donazioni, la costruzione e manutenzione delle chiese e la capacità di agire delle direzioni delle scuole; insiste affinché tutte le congregazioni cristiane in Turchia siano autorizzate a tenere scuole di teologia e seminari per la formazione dei loro religiosi e che si agevoli a questi ultimi il rilascio di visti e di permessi di soggiorno; chiede in tal senso che venga revocata la chiusura del Seminario greco-orotodosso di Halki e la minaccia di confisca del seminario della Santa Croce degli armeni a Istanbul;

41.   incoraggia la Turchia ad adottare la definizione di "libertà religiosa" quale contemplata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quale promossa dal Consiglio d'Europa; incoraggia le autorità turche ad allineare le leggi in materia su quelle consacrate dai trattati internazionali;

42.   sollecita parità di trattamento, riconoscimento e protezione per gli Aleviti e i Baha'i come pure per altre confraternite mussulmane quali i Sufi;

43.   chiede alle autorità turche di facilitare il lavoro di organizzazioni non governative -associazioni caritative, quali la Caritas - fornendo loro uno status legale;

44.   si compiace della revoca dello stato di emergenza il 30 novembre 2002 nelle ultime due province restanti, Diyarbakir e Sirnak, ma rivolge un appello alla Turchia affinché contribuisca alla cessazione delle tensioni con la popolazione curda, si impegni ad ovviare al sottosviluppo economico e sociale nelle regioni da essa abitate, ad agevolare sia il rientro nei villaggi "svuotati" sia quello dei profughi che si trovano all'estero, nonché ad organizzare la smobilitazione delle milizie armate dai villaggi curdi e siro-ortodossi;

45.   chiede alle autorità turche di assicurare il controllo civile su qualsiasi eventuale attività militare nelle regioni in questione e di esigere che le forze di sicurezza (polizia ed esercito) rispondano delle loro azioni in ogni circostanza;

Relazioni esterne della Turchia

46.   deplora il fallimento della riunione all'Aia del 10 marzo 2003 e chiede al leader dei turco-ciprioti e alle autorità turche di compiere passi coraggiosi per giungere a una soluzione equa e percorribile del problema cipriota, sulla base della proposta del Segretario generale Kofi Annan, presupposto essenziale per la promozione della candidatura di adesione della Turchia all'Unione europea; sollecita la Turchia ad assumersi pienamente gli impegni derivanti dal suo status di paese candidato e a ritirare le sue truppe dalla parte nord di Cipro, in modo da spianare la strada alla riunificazione dell'isola e da agevolare la ripresa dei colloqui;

47.   chiede alle autorità turche di promuovere relazioni di buon vicinato con l'Armenia, così da allentare la tensione e ridurre il grave ritardo economico della regione colpita dall'embargo; ritiene che un primo passo potrebbero essere la riapertura delle frontiere, il riconoscimento reciproco, il ripristino delle relazioni diplomatiche, quali primi passi verso il soddisfacimento dei criteri politici;

48.   invita gli accademici, le organizzazioni sociali e le organizzazioni non governative turche ed armene ad avviare contatti, ovvero a portare avanti il loro dialogo affinché si superino le tragiche esperienze del passato, che finora hanno ostacolato la normalizzazione della situazione, come indicato dal Parlamento europeo in alcune sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 28 febbraio 2002(3) sulle relazioni UE/Caucaso meridionale (paragrafo 19) e la sua risoluzione del 15 novembre 2000(4) sulla Turchia (paragrafo 10);

49.   incoraggia la Turchia, al fine di garantire il costante miglioramento delle relazioni bilaterali fra tale paese e la Grecia, ad operare in questo contesto nello spirito delle conclusioni di Helsinki e in linea con i principi del diritto internazionale che dovranno, anche in questo caso, prevalere sul diritto nazionale;

50.   chiede alla Turchia di cooperare con i paesi vicini, ovvero l'Iran, la Siria e l'Iraq, al fine di rispettare e salvaguardare i confini, facendo sì che i loro rispettivi cittadini di origine curda possano sviluppare relazioni dal punto di vista umano, culturale ed economico; sollecita il governo turco a continuare a rispettare l'integrità territoriale dell'Iraq e a rispettare la competenza dell'Iraq nel riassetto del proprio apparato amministrativo;

51.   raccomanda alla Turchia di appianare, sulla base dei lavori della commissione per il diritto internazionale dell'Assemblea generale dell'ONU, i contenziosi riguardanti la questione dell'acqua che la vedono contrapposta ai suoi vicini Siria e Iraq;

Relazioni Turchia-UE

52.   invita il Consiglio europeo ad assumere posizioni chiare e coerenti e a prendere decisioni sulla base dei criteri noti ad ambo le parti, tenendo conto delle relazioni periodiche della Commissione e delle risoluzioni del Parlamento;

53.   constata che, in relazione alla decisione di Copenaghen (dicembre 2002), non sussistono attualmente le condizioni per l'avvio di negoziati di adesione con la Turchia; nutre fiducia nel fatto che tali condizioni saranno riunite se il governo turco porterà avanti con volontà e determinazione costanti le necessarie riforme in corso;

54.   ribadisce la sua posizione secondo cui i due programmi di sostegno finanziario adottati nel 2002 dalla Commissione devono essere destinati prioritariamente al soddisfacimento dei criteri politici;

55.   ribadisce la richiesta rivolta alla Commissione di elaborare proposte per una più ampia cooperazione con la Turchia a breve e medio termine, in particolare nei settori della politica energetica, della protezione dell'ambiente a livello regionale, della lotta contro la criminalità trasfrontaliera e dei programmi Cultura 2000 e MEDIA, nonché di ottimizzare le potenzialità derivanti dell'unione doganale;

o
o   o

56.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Consiglio d'Europa, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché al Parlamento ed al governo della Repubblica turca.

(1) GU L 85 del 24.3.2001, pag. 13.
(2) P5_TA (2002) 449.
(3) GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 96.
(4) GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 182.


Elezioni in Nigeria
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla Nigeria
P5_TA(2003)0266RC-B5-0285/2003

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione della missione dell'Unione europea per l'osservazione delle elezioni,

–   vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea,

A.   considerando che, dopo l'instaurazione di un regime civile nel 1999, queste elezioni costituiscono un importante banco di prova per lo stato della democrazia nel paese più densamente popolato d'Africa,

B.   considerando che l'organizzazione di parecchie elezioni simultanee, a vari livelli, ha costituito una sfida impegnativa,

C.   considerando che l'avvio tardivo delle iscrizioni nei registri elettorali ha comportato numerose difficoltà e contestazioni, aggravate dai ritardi nella distribuzione delle tessere elettorali,

D.   considerando che dette carenze hanno favorito brogli e contestazioni e quindi incidenti,

E.   considerando che la copertura della campagna elettorale da parte dei mezzi d'informazione pubblici non ha rispettato i criteri di equità fissati dalla legge elettorale,

F.   considerando che la mancanza di fonti di finanziamento autonome non offre garanzie sufficienti per l'indipendenza della Commissione nazionale elettorale indipendente,

G.   considerando che la Commissione nazionale elettorale indipendente non ha adottato disposizioni legislative secondarie appropriate, come previsto dalla legge, e non ha diffuso in modo abbastanza capillare le istruzioni pratiche, in particolare in materia di procedure, destinate ai responsabili degli uffici di voto,

H.   considerando che è stato possibile colmare talune lacune tra lo scrutinio del 12 aprile e quello del 19 aprile,

I.   considerando che la missione di osservazione dell'UE ha rilevato, il 19 aprile, massicci brogli elettorali in sei Stati e, in misura minore, in altri cinque,

J.   considerando che, in detti Stati, i brogli privano di ogni credibilità la veridicità dei risultati,

K.   considerando che solo i candidati e i partiti politici possono inoltrare ricorsi elettorali e che non esiste alcuna possibilità effettiva, per le altre parti interessate, di denunciare le malversazioni elettorali,

L.   considerando che, nel passato della Nigeria, i brogli elettorali hanno fornito ai militari il pretesto per prendere il potere,

1.   deplora che il Presidente Obasanjo sia entrato in carica senza che sia stata avviata alcuna procedura per annullare gli scrutini contestati e ripristinare la fiducia nel processo elettorale;

2.   sottoscrive le conclusioni della missione di osservazione dell'Unione europea;

3.   sottolinea che l'Unione europea deve esprimersi ad una sola voce nel suo ruolo di osservatore alle elezioni; il caso contrario potrebbe rivelarsi più dannoso che benefico per il processo di democratizzazione dei paesi africani;

4.   invita il governo della Nigeria e la Commissione nazionale elettorale indipendente ad assicurare l'attuazione delle raccomandazioni della missione di osservazione dell'Unione europea finalizzate a ripristinare la fiducia dei cittadini nel processo democratico, specialmente negli Stati in cui sono stati accertati brogli massicci;

5.   chiede che siano immediatamente disposte indagini per accertare le responsabilità dei brogli e che i procedimenti giudiziari contro i responsabili di brogli massicci siano adeguati alla rilevanza attribuita al processo democratico;

6.   chiede che siano adottate misure legislative per assicurare l'indipendenza effettiva della Commissione nazionale elettorale indipendente;

7.   chiede che siano adottate misure per assicurare l'imparzialità dei mezzi di informazione pubblici;

8.   raccomanda la creazione di mezzi volti ad accrescere in maniera significativa la partecipazione delle donne alla vita politica e parlamentare, sia a livello federale che nazionale;

9.   chiede che siano adottate misure per garantire a ogni cittadino il diritto di voto e per assicurare il rispetto dell'espressione dei suffragi, in particolare con un sistema adeguato di identificazione degli elettori;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché ai Copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e al governo della Nigeria.


Metodo aperto di coordinamento
PDF 208kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo sull'analisi del metodo aperto di coordinamento nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e prospettive per il futuro (2002/2223(INI))
P5_TA(2003)0267A5-0143/2003

Il Parlamento europeo,

–   visti i trattati e in particolare gli articoli 126 e 128 del TCE,

–   visto il trattato di Nizza e in particolare la dichiarazione n. 23 relativa al futuro dell'Unione,

–   vista la dichiarazione sul futuro dell'Unione europea allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001,

–   vista la sua risoluzione del 13 aprile 2000 recante proposte per la Conferenza intergovernativa(1),

–   vista la sua risoluzione del 31 maggio 2001 sul trattato di Nizza e il futuro dell'Unione europea(2),

–   visto il Libro bianco della Commissione su "la Governance europea"(3),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nelle quali la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri sono invitati a fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, incluso il funzionamento dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario,

–   viste le conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello, istituito il 7 novembre 2000 a Strasburgo dai ministri europei responsabili dell'amministrazione pubblica, che ha partecipato alla preparazione della strategia citata dal Consiglio europeo di Lisbona,

–   vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2000 sulle relazioni della Commissione al Consiglio europeo: "Legiferare meglio 1998: una responsabilità comune" e "Legiferare meglio 1999"(4),

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 14 dicembre 2000 sul tema "Nuove forme di governo: Europa, un quadro per l'iniziativa dei cittadini"(5),

–   vista la relazione intermedia della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma "Migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare" del 7 marzo 2001 (COM(2001) 130),

–   visti i resoconti dei lavori della Convenzione europea e le relazioni finali dei gruppi di lavoro sulla politica economica e sociale, sulla semplificazione legislativa, sulle competenze complementari dell'Unione e sull'Europa sociale,

–   visto l'articolo 163 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5&nbhy;0143/2003),

A.   considerando che, dopo il Consiglio di Lisbona, il metodo aperto di coordinamento è stato applicato a tutta una serie di materie aventi particolare incidenza sul settore sociale e dell'occupazione, quali la protezione sociale, l'immigrazione e l'asilo, l'esclusione sociale, i servizi sanitari, i regimi pensionistici, l'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, la politica delle imprese, la risposta all'invecchiamento della popolazione, ecc.,

B.   rammentando che, secondo le conclusioni del Consiglio di Lisbona, l'applicazione del metodo aperto di coordinamento deve consentire di diffondere le buone prassi e conseguire una maggiore convergenza delle politiche nazionali verso le finalità principali dell'Unione europea,

C.   considerando che scopo del metodo aperto di coordinamento è non già l'armonizzazione, ma la realizzazione di una certa compatibilità, omogeneità o convergenza nei risultati delle politiche a lungo termine per mezzo di un processo di mutuo apprendimento e che esso rappresenta soltanto una delle possibili modalità d'azione, senza alcuna velleità di sostituirsi al lavoro legislativo,

D.   considerando che il trattato prevede espressamente l'applicazione del metodo aperto di coordinamento solo per la definizione della strategia europea per l'occupazione e che in altri settori d'intervento esistono processi connessi al metodo aperto di coordinamento più o meno sviluppati; che i settori di governance europea in cui l'applicazione di un tale metodo va privilegiata rispetto ad altri strumenti di gestione dell'Unione non sono definiti né dal trattato né da altri strumenti regolamentari né da un accordo interistituzionale, ma che tale applicazione è decisa di volta in volta dal Consiglio su proposta della Commissione o su iniziativa della stessa,

E.   constatando che, nel processo decisionale europeo, si assiste ad uno spostamento dal tradizionale lavoro legislativo a nuovi metodi di lavoro in settori ai quali l'approccio legislativo non si applica,

F.   partendo dal presupposto che il Parlamento europeo è l'unica istituzione che, a livello europeo, può esercitare un controllo democratico sui processi politici, incluso il metodo aperto di coordinamento,

G.   partendo dal presupposto che il Parlamento europeo, custode del dibattito democratico, rischia di essere emarginato o escluso a causa di questi nuovi processi politici,

H.   considerando che il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito della procedura del cosiddetto metodo aperto di coordinamento non è stato definito e che solo la strategia europea per l'occupazione prevede una consultazione formale del Parlamento,

I.   considerando che, anche in questo caso, il ruolo del Parlamento è fortemente limitato da vincoli temporali connessi alla procedura,

J.   considerando che occorre dare non solo al Parlamento europeo ma anche ai parlamenti degli Stati membri la possibilità di esercitare la debita influenza e di assumere le loro responsabilità nei processi di metodo aperto di coordinamento,

K.   considerando che mancano analisi globali dell'efficacia del metodo per quanto riguarda l'obiettivo a lungo termine di convergenza delle politiche nazionali e gli obiettivi a breve termine della procedura: scambio di buone prassi, valutazione delle politiche nazionali, fissazione degli obiettivi e risposta alle raccomandazioni della Commissione,

L.   considerando che, a detta di numerosi esperti, gli effetti globali del metodo aperto di coordinamento sono determinati dal grado di coordinamento richiesto a livello dell'Unione in ciascun settore, dalla configurazione degli interessi nazionali e dalla capacità dei responsabili nazionali di allineare la politica nazionale sulla linea strategica europea,

M.   considerando che i quattro gruppi di lavoro della Convenzione sulla semplificazione legislativa, le competenze complementari dell'Unione, le politiche economiche e sociali e l'Europa sociale hanno sottolineato la necessità di precisare meglio il metodo e di integrarlo nel trattato costituzionale,

N.   considerando che il Praesidium della Convenzione ha presentato un progetto preliminare di trattato costituzionale il cui titolo III definisce le competenze e le azioni dell'Unione e, in particolare agli articoli 11, 12 e 13, indica rispettivamente i settori in cui l'Unione potrà guidare e sostenere un'azione coordinata tra gli Stati membri e in cui gli Stati membri saranno in grado di cooperare, mentre il titolo V dovrebbe indicare gli strumenti di una tale cooperazione,

O.   insistendo parimenti sulla necessità di un'impostazione aperta, flessibile e trasparente che consenta al metodo aperto di coordinamento di adattarsi a diversi settori di intervento e ai futuri sviluppi dell'UE,

1.   ritiene necessario che, nella Convenzione, sia affrontata la questione dell'applicazione del metodo aperto di coordinamento; invita la Convenzione ad analizzare la questione della definizione del campo di applicazione del metodo aperto di coordinamento rispetto agli altri strumenti comunitari, includendone le finalità generali nel nuovo trattato;

2.   chiede che sia introdotto nel trattato costituzionale un articolo esplicitamente dedicato al metodo aperto di coordinamento, che stabilisca che:

   l'applicazione del metodo aperto di coordinamento a una determinata politica sia decisa, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio; la proposta della Commissione sia accompagnata da una descrizione delle tecniche e dei metodi utilizzati che menzioni altresì quali elementi del metodo saranno utilizzati;
   gli elementi principali del metodo siano: la fissazione degli obiettivi comuni, gli orientamenti e gli indicatori comuni, uno scadenzario, la presentazione su base regolare di una relazione di sintesi sulla strategia attuata che riassuma e analizzi le relazioni nazionali e l'elaborazione delle raccomandazioni;
   il Parlamento sia formalmente consultato e il Comitato economico e sociale esprima un parere sugli orientamenti, la relazione di sintesi e le raccomandazioni; le parti sociali debbano essere consultate quando si entri nel merito della politica sociale e dell'occupazione;
   ciascuna relazione nazionale indichi in quale modo sono stati associati i soggetti civili e sociali, comprese le parti sociali, e in quale modo sono state consultate le autorità locali, regionali e nazionali, nonchè il Parlamento europeo;
   le raccomandazioni siano presentate ai parlamenti interessati negli Stati membri e sia loro allegata la relazione del Parlamento europeo;

3.   chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'efficacia del metodo, in cui siano esaminate:

   le diverse fasi della procedura e il contributo delle varie parti, compresi l'esame nei parlamenti degli Stati membri e la partecipazione delle autorità locali e regionali nonché delle parti sociali,
   la presa in considerazione delle posizioni dei diversi soggetti, segnatamente del Parlamento europeo, negli orientamenti,
   la comparabilità delle relazioni degli Stati membri e l'efficacia in materia di obiettivi quantitativi e di disseminazione delle buone prassi,
   l'impatto del metodo aperto di coordinamento sulle politiche nazionali, prendendo in considerazione non solo gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti, ma anche il nesso di causalità tra l'applicazione del metodo aperto di coordinamento e le modifiche apportate alle politiche nazionali;

4.   chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di integrare la messa a disposizione di risorse dei Fondi strutturali con i risultati ottenuti dagli Stati membri nei limiti delle raccomandazioni formulate e di farlo in modo positivo;

5.   constata che il metodo aperto di coordinamento tende a favorire il moltiplicarsi di organi preparatori designati con l'appellativo di "comitati"; ritiene, in questo contesto, che l'istituzione formale di un gruppo di lavoro ad alto livello, responsabile delle questioni relative alle pari opportunità e composto da rappresentanti/esperti degli Stati membri, delle parti sociali e delle ONG potrebbe contribuire ad assicurare un buon livello di competenza nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della politica delle pari opportunità; ritiene che la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità debba essere pienamente associata e consultata, onde garantire la legittimità democratica del metodo aperto di coordinamento;

6.   è consapevole dell'evoluzione in atto e desidera garantire il dibattito democratico per mezzo, ad esempio:

   dell'organizzazione di discussioni con le commissioni interessate dei parlamenti negli Stati membri al fine di analizzare in modo approfondito i progressi e il dibattito negli Stati membri,
   dell'invito regolare di rappresentanti del comitato per l'occupazione, del comitato per la protezione sociale e del comitato per la politica economica a un'analisi approfondita degli sviluppi nell'ambito del coordinamento europeo nonché negli Stati membri,
   dell'organizzazione, a livello europeo, di una concertazione con le parti sociali sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento in un determinato settore;
   della diffusione dell'informazione necessaria su Internet per qualsiasi applicazione del metodo aperto di coordinamento;

7.   chiede al Consiglio e alla Commissione di tener maggiormente conto delle osservazioni del Parlamento europeo ai fini della determinazione degli orientamenti; chiede alla Commissione e al Consiglio di rispettare i termini necessari al Parlamento europeo per esprimere pareri fondati e di qualità; il Parlamento europeo si impegna a verificare se sia utile adattare i suoi iter e le sue procedure al suo ruolo di attore democratico e proattivo nell'ambito del metodo aperto di coordinamento;

8.   ritiene parimenti importante che il Parlamento europeo sia formalmente coinvolto nel controllo dell'applicazione e delle azioni intraprese sulla base degli orientamenti; sottolinea che il Parlamento europeo deve poter ritenere responsabile il Consiglio;

9.   chiede al Consiglio e alla Commissione di vigilare, di concerto col Parlamento, affinchè l'applicazione del metodo aperto di coordinamento:

   non consenta di dissimulare l'inazione di un paese;
   non possa essere utilizzata per sostituire strumenti regolamentari comunitari più vincolanti allo scopo preciso di eluderli e, nel contempo, di indebolire il modello sociale europeo nella sua globalità;

10.   è convinto che il metodo aperto di coordinamento sia adatto a essere applicato a tutta una serie di questioni che hanno implicazioni dirette per le donne, in particolare la strategia europea per l'occupazione e la politica di lotta all'esclusione sociale, e ritiene necessario includere la dimensione delle pari opportunità degli uomini e delle donne e il mainstreaming della dimensione di genere a tutti i livelli dell'applicazione di tale nuovo strumento di gestione politica;

11.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, al Comitato economico e sociale nonchè al Presidente della Convenzione europea.

(1) GU C 40 del 7.2.2001, pag. 409.
(2) GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 108.
(3) GU C 287 del 12.10.2001, pag. 1.
(4) GU C 197 del 12.7.2001, pag. 433.
(5) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 1.


Metodo aperto di coordinamento
PDF 183kWORD 27k
Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del metodo aperto di coordinamento
P5_TA(2003)0268B5-0282/2003

Il Parlamento europeo,

A.   considerando che nel quadro della strategia decennale di ammodernamento il Consiglio europeo di Lisbona ha istituito, nel marzo 2000, il metodo aperto di coordinamento delle politiche di competenza degli Stati membri,

B.   considerando che negli Stati membri il suddetto metodo è evoluto al punto che si sono fissati obiettivi comuni, indicatori quantitativi e qualitativi condivisi, un obbligo di rendicontazione regolare e di individuazione delle migliori pratiche,

C.   considerando che la Convenzione e la futura CIG sono momenti per ripensare, rivedere e migliorare le modalità di lavoro delle istituzioni europee,

1.   richiama l'attenzione sul suo profondo attaccamento a tutte le disposizioni dei trattati che disciplinano il settore della cultura, della gioventù, dell'istruzione, della politica audiovisiva e, in modo particolare, a ciò che in questi settori è comunemente noto come "metodo della Comunità";

2.   sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea concernenti la cooperazione rafforzata costituiscono il quadro per una cooperazione volta a favorire il conseguimento degli obiettivi comunitari, nel rispetto dei principi sanciti dai trattati e del quadro istituzionale unico dell'Unione;

3.   ritiene che il metodo aperto di coordinamento debba svilupparsi non soltanto nei settori connessi con la strategia di Lisbona, ad esempio, l'istruzione e l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, ma anche nei settori della gioventù, dei mezzi di comunicazione, della cultura e dello sport;

4.   ribadisce, tuttavia, il proprio convincimento che, essendo il Parlamento europeo un organo che rappresenta direttamente i cittadini europei, il suo ruolo in tale processo andrebbe chiarito e rafforzato di modo che questo processo possa acquisire legittimità democratica;

5.   sottolinea che il metodo aperto di coordinamento non debba evolvere in una procedura legislativa parallela ma nascosta, che stravolga le procedure previste dal trattato CE;

6.   invita il Consiglio e la Commissione a partecipare alle negoziazioni in vista di un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo grazie al quale verranno fissate le norme per la selezione delle politiche di coordinamento aperto e sarà consentito un impiego coerente del metodo con la piena partecipazione, in condizioni di parità, del Parlamento europeo;

7.   sottolinea che un siffatto accordo interistituzionale debba prevedere norme per il coinvolgimento del Parlamento europeo nella messa a punto di obiettivi e indicatori, quali l'accesso ai documenti, la partecipazione alle riunioni, il monitoraggio e la verifica dei progressi compiuti, le informazioni sui rapporti e le migliori pratiche, e una procedura capace di sviluppare il metodo aperto di coordinamento al punto di convertirlo in metodo comunitario formalizzabile attraverso il lavoro della Convenzione e della futura CIG;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati e alla Convenzione sul futuro dell'Europa.


Donne e sport
PDF 143kWORD 50k
Risoluzione del Parlamento europeo su "donne e sport" (2002/2280(INI))
P5_TA(2003)0269A5-0167/2003

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 3 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la dichiarazione sullo sport allegata al trattato di Amsterdam

–   vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali da considerare nell'attuazione delle politiche comuni,

–   vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 volta a consentire una più agevole conciliazione della vita professionale e della vita familiare, nella fattispecie migliorando le strutture per la custodia dei bambini,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979,

–   viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione risultante dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, riunita a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995 e la risoluzione "Pechino+5" mirante ad attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 giugno 2000,

–   vista la sua risoluzione del 14 ottobre 1987 sulle donne nello sport(1),

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 sul fatto che le donne di alcuni paesi non partecipano ai Giochi olimpici(2),

–   vista la sua risoluzione del 13 giugno 1997 sul ruolo dell'Unione europea nel settore dello sport(3),

–   vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri della gioventù del 17 dicembre 1999 relativa alla dimensione educativa informale delle attività sportive nei programmi per la gioventù della Comunità europea(4),

–   vista la sua risoluzione del 7 settembre 2000 sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo "Nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport"(5),

–   viste le conclusioni della conferenza dei Ministri dello sport riunita sotto la Presidenza belga dell'Unione europea il 12 novembre 2001,

–   visti la Carta europea dello sport e il Codice di etica sportiva del Consiglio d'Europa riveduti nel 2001,

–   vista la Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport, adottata dalla conferenza generale dell'Unesco nel corso della sua ventesima sessione il 21 novembre 1978 a Parigi,

–   vista la dichiarazione della terza conferenza mondiale dei ministri e di alti funzionari incaricati dell'educazione fisica tenuta a Punta del Este dal 30 novembre al 3 dicembre 1999 (MINEPS III) sotto l'egida dell'Unesco,

–   visto l'articolo 2, paragrafo 5, della Carta olimpica emendata nel 1994,

–   viste le conferenze mondiali organizzate dal CIO sulla donna e lo sport a Losanna nel 1996 e a Parigi nel 2000,

–   vista la dichiarazione di Brighton approvata nel corso della prima conferenza internazionale su "Le donne, lo sport e la sfida del cambiamento" tenuta dal 5 all'8 maggio 1994,

–   visto l'appello all'azione "Stimolare il cambiamento" adottato nel corso della seconda conferenza internazionale sulle donne e lo sport riunita a Windoek il 22 maggio 1998,

–   viste le conferenze della rete europea "Donne e sport" tenute rispettivamente a Stoccolma, Atene, Helsinki, Berlino, dal 1996 al 2002,

–   vista la risoluzione del Consiglio d'Europa relativa alla prevenzione delle intimidazioni e degli abusi sessuali a danno di donne, giovani e minori nello sport del marzo 2000,

–   viste la Carta di Olimpia del 23 settembre 2001 e le Olimpiadi culturali 2001-2004 lanciate dal ministro greco della cultura in occasione dei Giochi olimpici di Atene al fine di ripristinare gli ideali fondamentali del movimento olimpico che collega sport e cultura,

–   vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(6),

–   vista la decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004(7),

–   vista la dichiarazione di Salonicco e le conclusioni della conferenza "Donne e sport - vecchi e nuovi stereotipi" organizzata dalla Presidenza greca dell'Unione europea il 7 e 8 marzo 2003,

–   visto l'articolo 163 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5&nbhy;0167/2003),

A.   considerando la dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 la quale prevede che la Comunità debba tenere in conto la specificità e le funzioni sociali, educative e culturali dello sport e che dall'antichità lo sport possiede un valore democratico,

B.   considerando che lo sport è una delle principali attività culturali degli europei; che all'interno dell'Unione europea il 29,5% degli uomini, il 16% delle donne, il 63% dei ragazzi e il 37% delle ragazze tra i 15 e i 24 anni dichiarano di praticare regolarmente un'attività fisica o sportiva,

C.   considerando che l'accesso alla pratica sportiva è un diritto, che lo sport costituisce un mezzo di affermazione e di realizzazione personale nonché un vettore di cittadinanza e di solidarietà; che la pratica regolare dello sport migliora la salute fisica e psichica,

D.   considerando la grande disparità di accesso alle pratiche sportive tra uomini e donne ma anche tra le stesse donne in funzione dell'ambiente sociale e delle condizioni di impiego che possono costituire un ostacolo limitando il tempo dedicato alla ricreazione pratica sportiva;

E.   considerando che la pratica di attività fisiche e sportive costituisce, per le persone con disabilità fisiche o mentali, un mezzo di integrazione sociale e che occorre in particolare provvedere a che dette persone di entrambi i sessi possano avvalersi di propri diritti di partecipare a tutti gli sport al rispettivo livello, tenendo conto delle loro particolari esigenze,

F.   considerando la necessità di un'offerta sportiva corrispondente alle loro esigenze per le donne in ogni fase della loro vita, segnatamente per quelle in stato di gravidanza e per le partorienti, con l'assistenza di una guida nella pratica di discipline sportive adattate alla loro situazione e affinché le persone anziane dei due sessi possano accedere ad attività sportive suscettibili di migliorarne la salute fisica e mentale

G.   considerando che l'educazione fisica a scuola, strumento di democratizzazione dello sport ma anche luogo di riproduzione sociale, è determinante per l'esercizio di un'attività sportiva successiva,

H.   considerando che in tale ottica l'emarginazione dell'educazione fisica e le sfide della pratica sportiva mista nei programmi scolastici dei paesi dell'Europa allargata presentano elementi inquietanti,

I.   considerando che lo sport è uno spazio di libertà per le ragazze e le donne di tutte le età, una via di successo e di emancipazione e, talvolta, uno strumento di resistenza ai vincoli sociali e culturali; rilevando tuttavia che la partecipazione allo sport delle donne e delle ragazze migranti è al di sotto della media;

J.   considerando che malgrado la revoca dei divieti legali in materia di accesso delle donne alle pratiche sportive, le donne continuano a praticare gli sport meno degli uomini, sono presenti in modo diseguale secondo il tipo di sport e restano sottorappresentate nella gestione dello sport e negli ambiti decisionali,

K.   considerando che le donne, sottorappresentate tra i tesserati e nelle competizioni ufficiali, si impegnano poco negli organi sportivi istituzionalizzati (club, associazioni) e si dedicano principalmente a attività fisiche informali di cura del fisico e di ricreazione,

L.   considerando che lo sport è il luogo in cui si sviluppa la rappresentazione dell'identità sessuale, che le pratiche sportive restano ambiti estremamente sessuati e stereotipi, dove si riproducono, ma anche si trasgrediscono, i modelli dominanti della virilità e della femminilità,

M.   considerando che la pratica sportiva delle ragazze e dei ragazzi deve raccogliere la sfida di forgiare l'eguaglianza a partire dalle differenze somatiche; che l'adolescenza, marcata dalla pubertà, è un periodo di abbandono notevole della pratica sportiva tra le ragazze, in particolare quando provengono da ceti sfavoriti,

N.   considerando l'importanza di valorizzare le prestazioni delle atlete di alto livello e il loro ruolo di modello presso le ragazze,

O.   considerando che gli atleti di alto livello sono lavoratori, che a detto titolo lo sport rientra nel diritto comunitario in materia di occupazione e specialmente nel campo di applicazione della precitata direttiva 2002/73/CE,

P.   considerando che le atlete di alto livello non fruiscono della parità di trattamento rispetto ai loro colleghi maschi per quanto riguarda il reddito e le risorse finanziarie (borse di studio, sovvenzioni, sponsor) nonché il reinserimento professionale,

Q.   considerando che lo statuto di atleta di alto livello attribuisce agli sportivi di entrambi i sessi diritti economici e sociali offrendo nel contempo un ambiente professionale; che in taluni paesi europei detto statuto e le condizioni per acquisirlo comportano tuttora discriminazioni a danno delle donne,

R.   considerando che la partecipazione delle atlete in competizioni internazionali è aumentata, ma che il personale di assistenza tecnica e medica, nonché tra arbitri e giudici, resta soprattutto maschile (ai Giochi olimpici di Sydney la quota delle donne era pari al 38% degli atleti, all'8% del personale di assistenza tecnica e al 4% dell'assistenza medica),

S.   considerando che lo sport di alto livello è un fattore di rischio per la salute degli atleti e specialmente per le donne esposte per esempio alla "triade dell'atleta donna" (disordini alimentari, amenorrea irreversibile, osteoporosi),

T.   considerando che va riservata un'attenzione particolare alla prevenzione e alla lotta contro le intimidazioni e gli abusi sessuali negli ambienti sportivi,

U.   considerando la scarsissima copertura mediatica dello sport femminile nonché il trattamento socialmente discriminatorio e sessualmente stereotipato dei mezzi d'informazione,

V.   considerando la dichiarazione di Brighton del 1994, alla base dell'azione principale del "Gruppo di lavoro internazionale sulle donne e lo sport" e della rete "Europa, donne e sport",

W.   considerando che l'attuazione dell'impostazione integrata in materia di parità dei sessi nelle politiche e nelle azioni comunitarie, applicata allo sport, non è integrata da adeguate risorse umane e finanziarie, né dai necessari meccanismi di controllo e di accompagnamento,

Articolare la questione "donne e sport"

1.   dichiara che lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione;

2.   sottolinea che l'obiettivo della parità di opportunità tende a sopprimere le barriere tra sport detto "maschile" e sport detto "femminile", che l'obiettivo è favorire un'apertura effettiva delle discipline sportive ai due sessi e permettere a ogni ragazza e a ogni ragazzo di esercitare l'attività fisica di sua scelta;

3.   chiede agli Stati membri e all'Unione europea di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli e in ogni fase della vita, indipendentemente dal ceto sociale, e specialmente ai portatori di handicap, mentale o fisico, per i quali occorre promuovere lo sport e l'attività fisica;

4.   chiede alla Convenzione europea di istituire una base giuridica per lo sport nel futuro trattato dell'Unione, tale da riconoscere le sue funzioni culturali, educative e sociali, compreso il riferimento alla parità di accesso per donne e uomini alla pratica sportiva e alle responsabilità;

5.   chiede alla Commissione di sostenere la promozione dello sport femminile nei programmi e nelle azioni comunitarie, sensibilizzando il movimento sportivo e gli Stati membri e diffondendo le prassi positive;

6.   propone di inserire nella futura strategia quadro comunitaria in materia di parità tra le donne e gli uomini 2006-2010 un obiettivo operativo dedicato alla partecipazione delle ragazze e delle donne alla pratica sportiva;

7.   invita gli Stati membri, le ONG e le altre organizzazioni a presentare progetti "Donne e sport" nel quadro del prossimo appello della strategia quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini per il periodo 2001-2005, che avrà come priorità la soppressione degli stereotipi sessisti, in particolare nello sport;

8.   invita la Commissione ad inserire norme contro la discriminazione nello sport nell'ambito delle nuove discriminazioni in base al sesso che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva sul lavoro basata sull'articolo 13 del trattato;

9.   invita la Commissione a realizzare uno studio approfondito sulla posizione della donna nello sport, come è stato suggerito nel corso della conferenza dei ministri dello sport del 12 novembre 2001, avendo cura di presentare tra l'altro statistiche sulla situazione generale delle donne nello sport e dati sul "Gender Budgeting" (Analisi dei bilanci in base al sesso);

10.   sollecita l'Unione europea a sostenere il funzionamento della rete Europa, Donne e Sport;

11.   chiede all'Unione europea di valutare, specialmente nel quadro del suo sesto programma quadro di ricerca, le questioni della salute, le sfide sociali e le problematiche pedagogiche attinenti alla partecipazione delle donne nello sport;

12.   auspica che l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport offra l'occasione per una riflessione sulle sfide della pratica sportiva mista a scuola e chiede alla Commissione e agli Stati membri di attribuire una chiara priorità ai progetti volti a promuovere la pratica sportiva femminile;

13.   chiede a Eurostat di definire indicatori e di elaborare statistiche europee sulla partecipazione di donne e uomini a tutti i livelli dello sport;

14.   chiede alle autorità governative di considerare sistematicamente la parità tra i sessi nella loro politica sportiva, segnatamente nella concessione di sovvenzioni;

15.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di iscrivere negli accordi bilaterali e di cooperazione con i paesi terzi la questione "donne e sport"; chiede al Parlamento europeo di iscrivere la questione "donne e sport" nell'ambito degli scambi interparlamentari e degli incontri euromediterranei;

16.   prospetta la possibilità di inviare una delegazione della sua commissione per i diritti della donna e le pari opportunità alla conferenza europea della rete "Europa, donne e sport" il 23-25 aprile 2004 a Parigi e alla conferenza internazionale del Gruppo di lavoro internazionale sulle donne e lo sport l'11-14 maggio 2006 a Kunamoto;

Sviluppare lo sport scolastico e lo sport ricreativo

17.   chiede agli Stati membri di ridare all'educazione fisica e sportiva una collocazione conseguente nell'istruzione scolastica e di considerarla un indicatore di valutazione dell'insegnamento;

18.   chiede agli Stati membri di realizzare uno studio sulla partecipazione quantitativa e qualitativa delle ragazze e dei ragazzi alla pratica sportiva scolastica e extrascolastica e di ricorrere a strumenti adeguati per incrementare la partecipazione delle ragazze alla pratica sportiva e fisica;

19.   chiede agli Stati membri e alle autorità competenti di assicurare la formazione delle insegnanti e degli insegnanti di educazione fisica sulla questione della pratica sportiva mista tra i sessi e dei generi, inserendo tale dimensione nelle loro formazioni e di sensibilizzare i genitori sugli effetti regressivi degli stereotipi;

20.   sottolinea l'importanza di consentire ai bambini di attendere ad una pratica sportiva mista fin dalla scuola materna e elementare; invita le scuole, i club, le associazioni e gli enti locali a sviluppare progetti pilota in materia;

21.   chiede agli Stati membri di sviluppare politiche di inserimento sociale dei giovani attraverso lo sport inserendo le ragazze nel proprio pubblico di destinatari e di utilizzare a tal fine segnatamente l'obiettivo 3 dei Fondi strutturali;

22.   chiede alle autorità governative e agli enti locali di realizzare attività di promozione e di proporre alle ragazze e ai ragazzi una gamma ampliata di attività sportive scolastiche e extrascolastiche;

23.   ribadisce la necessità di adoprarsi onde consentire alle donne di praticare un'attività sportiva e fisica offrendo loro un migliore accesso agli ambienti sportivi, mediante corsi specifici, orari riservati, e prevedendo strutture d'accoglienza per i bambini e buoni collegamenti pubblici con i centri sportivi;

24.   invita il movimento sportivo a sancire nei suoi statuti la parità di accesso per le donne e gli uomini alla pratica sportiva, a attuare un piano d'azione per la promozione delle donne nelle loro discipline, ad organizzare corsi sull'integrazione della dimensione delle pari opportunità e correlata attuazione e a destinare una linea di bilancio per lo sport dilettante femminile, proponendo pratiche miste e/o creando sezioni femminili;

25.   chiede agli Stati membri e alle autorità competenti di garantire la formazione e la qualificazione degli allenatori sportivi di tutti i livelli, e di includere nella loro formazione le questioni di genere;

26.   invita le autorità governative, le imprese e le parti sociali, vista la difficile articolazione tra vita professionale, familiare e ricreativa, a incoraggiare la pratica sportiva sul posto di lavoro, segnatamente tramite contrattazione collettiva, e in particolare a sviluppare azioni di sostegno all'accesso allo sport presso il personale precario e le donne in difficoltà;

Garantire la parità di diritti nello sport di alto livello

27.   sollecita gli Stati membri e il movimento sportivo a sopprimere la distinzione tra pratiche maschili e femminili nelle procedure di riconoscimento delle discipline di alto livello;

28.   chiede alle federazioni nazionali e alle relative autorità di tutela di assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso allo statuto di atleta di alto livello, garantendo gli stessi diritti in termini di reddito, di condizioni di supporto e di allenamento, di assistenza medica, di accesso alle competizioni, di protezione sociale e di formazione professionale nonché di reinserimento sociale attivo al termine delle loro carriere sportive;

29.   chiede alle autorità governative e sportive di garantire l'eliminazione delle discriminazioni dirette e indirette di cui sono vittima le atlete nell'esercizio del loro lavoro;

30.   invita le imprese a moltiplicare le azioni di cooperazione con le sportive di alto livello, valorizzando la loro immagine e favorendo senza distinzioni lo sport femminile nel suo complesso;

31.   chiede ai mezzi d'informazione di provvedere a una copertura equilibrata dello sport femminile e maschile nonché a una rappresentazione non discriminatoria delle donne nello sport;

32.   propone, nel quadro della revisione della direttiva 89/552/CEE(8) "televisione senza frontiere" e in particolare dell'articolo 3 bis relativo alla trasmissione di avvenimenti di maggiore rilevanza, che gli Stati membri provvedano all'introduzione della dimensione del genere nella trasmissione di competizioni sportive;

33.   incoraggia le atlete a organizzarsi per far valere i propri diritti sportivi, economici e sociali, nonché per adire la giustizia o le autorità competenti in caso di discriminazioni e di intimidazioni;

34.   auspica che i prossimi Giochi olimpici di Atene siano esemplari e chiede al CIO di garantire la composizione mista di tutte le delegazioni nazionali;

Assicurare la salute delle atlete

35.   invita pressantemente le federazioni sportive e gli allenatori a dar prova di maggiore vigilanza circa le cure e condizioni nelle quali debbono svolgersi le pratiche agonistiche nonché ad informare le sportive di alto livello, in particolare le giovani, delle conseguenze sulla loro salute fisica, fisiologica, sessuale e riproduttiva connesse a un allenamento sportivo intenso, al consumo di sostanze dopanti o all'inosservanza delle regole alimentari;

36.   segnala che una impostazione più orientata alla donna, e la formazione specifica dell'assistenza medica e paramedica, sono elementi necessari per la salvaguardia della salute delle atlete;

37.   ribadisce la necessità di realizzare studi specifici e sessuati sulle incidenze dello sport sulla salute degli atleti;

38.   ritiene importante che le atlete siano seguite psicologicamente per affrontare le trasformazioni del proprio corpo o per rispondere agli interrogativi sulla loro femminilità e che si tenga conto di questi aspetti in sede di formazione degli allenatori e delle allenatrici;

39.   ricorda il diritto inalienabile delle sportive in materia di sessualità e di riproduzione e chiede che sia punito ogni atto lesivo di tali libertà;

40.   invita pressantemente gli Stati membri e le federazioni sportive ad adottare provvedimenti tesi a prevenire e far cessare le molestie e gli abusi sessuali nello sport facendo applicare la legislazione relativa alle molestie sessuali sul lavoro, ad informare gli atleti e i rispettivi paesi sui rischi di abusi e sul diritto di ricorso di cui dispongono nonché ad impartire una formazione specifica al personale delle organizzazioni sportive avendo cura di garantire l'iter penale e disciplinare;

Rafforzare la partecipazione delle donne negli ambiti decisionali

41.   osserva che la partecipazione delle donne negli ambiti decisionali dello sport si scontra con gli stessi ostacoli esistenti nei settori politici o economici e quindi esige il ricorso ad azioni positive;

42.   chiede agli Stati membri e alle autorità di tutela di condizionare la propria autorizzazione e il sovvenzionamento delle associazioni e delle autorità sportive a disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali;

43.   chiede alle organizzazioni e alle autorità sportive di promuovere la partecipazione delle donne nelle funzioni di arbitro e di giudice di gara e di instaurare un sistema misto nelle commissioni mediche e nelle commissioni di selezione;

44.   chiede alle organizzazioni sportive di istituire programmi di formazione e di assistenza personalizzata per le atlete in vista del loro reinserimento professionale, segnatamente come allenatrici, assistenti tecnici e dirigenti;

45.   invita il movimento sportivo a rispettare l'obiettivo del CIO in materia di partecipazione delle donne negli ambiti decisionali (20% di donne nelle strutture dirigenti entro il 31 dicembre 2005) e ad aumentarlo al 30% nel corso dei prossimi dieci anni;

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46.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 305 del 16.11.1987, pag. 62.
(2) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 36.
(3) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 252.
(4) GU C 8 del 12.1.2000, pag. 5.
(5) GU C 135 del 7.5.2001, pag. 274.
(6) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(7) GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1.
(8) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.


Cancro al seno
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Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell'Unione europea (2002/2279(INI))
P5_TA(2003)