Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2003) 604 – C5-0502/2003 – 2003/0233(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 604)(1),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0502/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0199/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis) I prestiti a titolo del fondo di garanzia Euratom a favore dei paesi terzi continueranno in futuro ad essere accordati esclusivamente in conformità della decisione 94/179/Euratom del Consiglio1; il che significa che non possono essere concessi prestiti ai paesi terzi per il finanziamento di nuove centrali nucleari, ma solo per misure destinate a migliorare il grado di sicurezza degli impianti nucleari esistenti.
________________ 1Decisione 94/179/Euratom del Consiglio, del 21 marzo 1994, che modifica la decisione 77/270/Euratom al fine di abilitare la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41).
Emendamento 2 CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)
(5 bis) Il fatto che i prestiti concessi dalla BEI ai paesi di prossima adesione non siano più coperti dal fondo di garanzia lascerà un margine supplementare per i prestiti ad altri paesi e/o ad altre regioni, come stabilito dalla decisione 2000/24/CE del Consiglio. 2
_______________ 2 Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).
Emendamento 3 CONSIDERANDO 5 TER (nuovo)
(5 ter) Il margine supplementare creato in seguito all'allargamento nell'ambito del mandato dei prestiti garantiti della BEI ammonta a 2 180 milioni di EUR. Per quanto riguarda il suo potenziale utilizzo, è stata presentata, parallelamente alla presente proposta, una proposta specifica (COM(2003) 603).
Emendamento 4 CONSIDERANDO 5 QUATER (nuovo)
(5 quater) La quota della dotazione del fondo di garanzia che corrisponde ai prestiti non più coperti da esso ammonta a 343 milioni di EUR e verrà iscritta in bilancio nello stato delle entrate.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 7 (regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94)
3) All'articolo 7, la data "31 marzo" è sostituita da "30 giugno".
3) All'articolo 7, la data "31 marzo" è sostituita da "31 maggio".