Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati (COM(2003) 723 – C5-0563/2003 – 2003/0282(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 723)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95, paragrafo 1, e 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0563/2003),
– visto il parere della commissione giuridica e per il mercato interno sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 67 e 63 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0265/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 aprile 2004 in vista dell'adozione della direttiva 2004/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e a pile e accumulatori usati
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) Occorre armonizzare le differenti misure nazionali in materia di pile e pile usate al fine di conseguire un duplice obiettivo: ridurre al minimo l'impatto ambientale delle pile, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità.
(2) La comunicazione della Commissione del 30 luglio 1996 sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(5) ha definito le linee guida della futura politica comunitaria in materia di rifiuti. La comunicazione sottolinea la necessità di ridurre la quantità di sostanze pericolose presenti nei rifiuti ed evidenzia i potenziali benefici derivanti dall'adozione di norme comunitarie volte a limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti e nei processi produttivi. La comunicazione precisa inoltre che nei casi in cui non è possibile evitare la formazione di rifiuti, occorre riutilizzarli o recuperarne i materiali o l'energia.
(3) La direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose(6) ha consentito il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia. Tuttavia gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti e la necessità di procedere alla sua revisione è stata sottolineata anche nel Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(7) e nella direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(8). Occorre pertanto, a fini di chiarezza, rivedere e sostituire la direttiva 91/157/CEE.
(4) L'obiettivo delle disposizioni sui requisiti minimi in materia di raccolta, trattamento e riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati e sull'informazione degli utilizzatori finali (capi da IV a VII) è la tutela dell'ambiente, e pertanto la base giuridica di tali disposizioni è l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato. L'obiettivo delle disposizioni riguardanti i requisiti di prodotto, l'immissione in commercio e l'etichettatura (capi II, III VIII e allegato II) è invece il corretto funzionamento del mercato interno e pertanto la base giuridica di tali disposizioni è l'articolo 95, paragrafo 1 del trattato.
(5) Per impedire che le pile e gli accumulatori finiscano nell'ambiente ed evitare di confondere i consumatori circa i diversi obblighi di gestione dei rifiuti per i diversi tipi di pile, la presente direttiva deve applicarsi a tutte le pile e gli accumulatori immessi in commercio nella Comunità. La previsione di tale ambito di applicazione deve inoltre consentire di realizzare economie di scala nella raccolta e nel riciclaggio e di economizzare in modo ottimale le risorse.
(6) Le pile e gli accumulatori costituiscono una fonte essenziale di energia nella nostra società, e la loro affidabilità è fondamentale per la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi.
(7) Per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e di tutela dell'ambiente, occorre vietare la commercializzazione di alcuni tipi di pile ed accumulatori contenenti grandi quantità di metalli pesanti.
(8) Al fine di tutelare l'ambiente, occorre procedere alla raccolta delle pile e degli accumulatori usati. Ciò implica l'introduzione di appositi sistemi di raccolta che consentano agli utilizzatori finali di restituire tutte le pile e gli accumulatori usati senza alcun onere economico.
(9) Occorre imporre agli Stati membri il conseguimento di un elevato tasso di raccolta delle pile e degli accumulatori usati, in modo da contribuire agli obiettivi ambientali della Comunità. Per ottenere un elevato livello di riciclaggio dei materiali in tutta la Comunità ed evitare disparità tra gli Stati membri, occorre imporre a tutti gli Stati membri di conferire le pile e gli accumulatori usati raccolti ad impianti di riciclaggio.
(10) Dati gli specifici problemi ambientali e sanitari posti dal cadmio, dal mercurio e dal piombo e le caratteristiche particolari delle pile e degli accumulatori contenenti tali sostanze, è necessario adottare ulteriori misure. È necessario limitare l'uso del mercurio nelle pile. Occorre inoltre vietare lo smaltimento finale delle batterie industriali e per autoveicoli. È opportuno stabilire un ulteriore obiettivo di raccolta per le batterie portatili al nichel-cadmio. Occorre infine introdurre specifici obblighi di riciclaggio per le batterie al cadmio e al piombo, al fine di conseguire un elevato livello di recupero dei materiali in tutta la Comunità ed evitare disparità tra gli Stati membri.
(11) Tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta e di riciclaggio. Tali sistemi devono essere concepiti in modo da evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e garantire il conferimento della maggiore quantità possibile di pile e accumulatori usati. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. Per un periodo transitorio i produttori devono avere la possibilità, al momento della vendita di nuovi prodotti, di indicare agli acquirenti i costi da loro sostenuti per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori portatili usati immessi sul mercato prima della data di recepimento della presente direttiva. I produttori che si avvalgono di tale possibilità devono fare in modo che i costi indicati non superino i costi effettivamente sostenuti.
(12) Occorre ottimizzare i sistemi di raccolta e di riciclaggio, segnatamente al fine di ridurre al minimo i costi esterni negativi del trasporto.
(13) Occorre stabilire a livello comunitario i principi fondamentali per il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati. I sistemi di finanziamento devono consentire il conseguimento di elevati tassi di raccolta e di riciclaggio e l'applicazione del principio della responsabilità del produttore.
(14) I detentori di batterie o accumulatori portatili usati devono avere la possibilità di restituirli senza alcun onere economico. Pertanto i produttori devono finanziare la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle batterie e degli accumulatori portatili depositati nei loro centri di raccolta. I produttori devono inoltre finanziare la raccolta, il trattamento e il riciclaggio delle altre pile e accumulatori usati.
(15) Al fine di ottenere un buon tasso di raccolta, è necessario informare gli utilizzatori finali sulla raccolta differenziata, sui sistemi di raccolta disponibili e sul proprio ruolo nella gestione delle pile e degli accumulatori usati. Occorre disciplinare in modo dettagliato il sistema di marcatura, che deve fornire agli utilizzatori finali informazioni trasparenti, chiare e affidabili sulla raccolta delle pile e degli accumulatori e sui metalli pesanti in essi contenuti.
(16)È inoltre opportuno che gli utilizzatori finali siano informati della capacità delle pile che acquistano in modo da poter compiere la loro scelta con cognizione di causa.
(17) Gli Stati membri devono informare la Commissione degli strumenti economici (quali ad esempio aliquote d'imposta differenziate) eventualmente utilizzati per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e in particolare per conseguire elevati tassi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
(18) Per verificare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva sono necessari dati affidabili e comparabili sulla quantità di pile e accumulatori commercializzati, raccolti e riciclati.
(19) Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva ed assicurarne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).
(21) Poiché gli scopi della presente direttiva – la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno - non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(22) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria in materia di norme sanitarie, di qualità e di sicurezza e la specifica normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(10) e la direttiva 2002/96/CE.
(23) Sotto il profilo della responsabilità del produttore, ove identificabile, i produttori sono responsabili del trattamento successivo alla rimozione delle batterie dai veicoli fuori uso o dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche oggetto di raccolta differenziata.
(24) La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche(11) non si applica alle pile utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(25) Le batterie per autoveicoli e le batterie industriali utilizzate nei veicoli devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2000/53/CE, in particolare dall'articolo 4. Per quanto riguarda l'uso del cadmio nelle batterie industriali per veicoli elettrici, l'allegato II della direttiva 2000/53/CE prevede una deroga fino al 31 dicembre 2005.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Scopo, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente direttiva è in via prioritaria la prevenzione dell'uso dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori e, inoltre, la raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutte le pile e di tutti gli accumulatori usati al fine di evitare lo smaltimento di batterie contenenti sostanze pericolose e di promuovere il riciclaggio delle sostanze utili che esse contengono. Essa intende anche migliorare l'efficienza ambientale delle pile e degli accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali produttori, distributori e consumatori, e in particolare degli operatori che partecipano direttamente al trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, nonché alle apparecchiature in cui sono inseriti per quanto riguarda i requisiti in materia di commercializzazione, marcatura e rimozione delle pile, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
2. La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in apparecchiature per materiale bellico, nelle armi e nelle munizioni destinate a fini specificamente militari, né alle pile e agli accumulatori utilizzati in veicoli e apparecchiature destinati ad essere inviati nello spazio.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1)
"pila (o "batteria primaria") o accumulatore", una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
(
2) "pacco batterie", un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro ed eventualmente racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere aperto dal consumatore;
(
3) "batterie o accumulatori portatili", le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati in apparecchi domestici, utensili elettrici senza fili, luci di emergenza, apparecchiature elettriche ed elettroniche o altre applicazioni da consumatori o utenti professionali;
(
4) "pile a bottone", piccole pile o accumulatori di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi, piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;
(
5) "batterie o accumulatori industriali", le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati a fini industriali, ad esempio come fonti di energia di riserva o per trazione, che non siano "batterie o accumulatori portatili" quali definiti al punto 3;
(
6) "batterie o accumulatori per autoveicoli", le batterie primarie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli;
(
7) "pile o accumulatori usati", le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, rleativa ai rifiuti(12);
(
8) "riciclaggio", il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per i loro fini originari, escluso il recupero di energia, vale a dire l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto, con o senza altri rifiuti, ma con recupero di calore;
(
9) "smaltimento", una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato IIA della direttiva 75/442/CEE;
(
10) "trattamento", le attività per la preparazione per il riciclaggio, il recupero o lo smaltimento eseguite dopo la consegna delle pile e degli accumulatori usati ad un impianto e che includono per esempio la selezione, il disassemblaggio, la decantazione, ecc.;
(
11) "apparecchio", qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui alla direttiva 2002/96/CE, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
(
12) "produttore", qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, ivi comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui alla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza(13):
a)
fabbrica e vende pile ed accumulatori recanti il suo marchio o incorporati in apparecchi;
b)
rivende, sotto il suo marchio o incorporati in apparecchi, pile ed accumulatori prodotti da fornitori che non possono essere identificati;
oppure
c)
importa o esporta a titolo professionale nel mercato comunitario pile, accumulatori o apparecchi;
13)
"distributore", qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività commerciale ad un utilizzatore finale;
14)
"sistema a circuito chiuso", un sistema in cui le pile o gli accumulatori usati sono ripresi da un produttore, o da un terzo che agisce autonomamente o a suo nome, per riciclarne le materie prime secondarie, che saranno riutilizzate nella fabbricazione di nuovi prodotti.
Capo II
Requisiti di prodotto
Articolo 4
Prevenzione
1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano la commercializzazione di tutte le pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di:
a)
5 ppm di mercurio
b)
40 ppm di piombo e/o
c)
20 ppm di cadmio.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato III.
3.Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adattano l'allegato III al progresso tecnico, limitando ulteriormente l'elenco di deroghe dell'allegato III, se l'impiego di mercurio, cadmio o piombo nelle applicazioni ivi elencate può essere evitato perché esistono alternative sul mercato.
Articolo 5
Miglioramento dell'efficienza ambientale
Gli Stati membri promuovono ricerche e incoraggiano i produttori a migliorare l'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, e favoriscono lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.
Gli Stati membri promuovono la ricerca e lo sviluppo in questi ambiti per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi.
Gli Stati membri provvedono affinché le pile e gli accumulatori possano essere incorporati negli apparecchi soltanto se facilmente rimovibili dall'utilizzatore finale una volta utilizzati. La disposizione non si applica alle categorie di apparecchi di cui all'allegato III. Tutti gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono accompagnati da istruzioni che ne indicano le modalità di rimozione sicura e, se caso, che informano l'utilizzatore sul contenuto delle pile e degli accumulatori incorporati.
Articolo 6
Pile a combustibile prive di metalli pesanti
Gli Stati membri possono vietare la commercializzazione di accumulatori contenenti metalli pesanti nella misura in cui siano a disposizione pile a combustibile prive di metalli pesanti.
Capo III
Immissione in commercio
Articolo 7
Immissione in commercio
1. Gli Stati membri non possono ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi in commercio o siano ritirati dal commercio.
Capo IV
Raccolta
Articolo 8
Promozione di un sistema a circuito chiuso
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare lo smaltimento finale delle pile e degli accumulatori usati e per realizzare un sistema a circuito chiuso per tutte le pile e gli accumulatori usati il cui utilizzo non sia proibito dall'articolo 4.
Articolo 9
Sistemi di raccolta
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
siano introdotti sistemi che consentano la raccolta individuale gratuita presso gli utilizzatori finali o presso luoghi accessibili nelle loro vicinanze delle pile e degli accumulatori portatili usati, a meno che esse siano raccolte ricorrendo ai sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2002/96/CE;
b)
gli utilizzatori finali consegnano le pile e gli accumulatori usati ai centri di raccolta di cui alla lettera a);
(c)
c) i produttori e i distributori di batterie e accumulatori industriali o i terzi che agiscono a loro nome, riprendano dagli utilizzatori finali le batterie e gli accumulatori industriali usati, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine;
(d)
d) i produttori di batterie e accumulatori per autoveicoli, i distributori, o i terzi che agiscono a loro nome, introducano sistemi di raccolta delle batterie e degli accumulatori usati per autoveicoli presso l'utilizzatore finale o accessibili nelle sue vicinanze, a meno che la raccolta non avvenga attraverso i sistemi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/53/CE.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento di stabilire i sistemi di raccolta, si tenga conto degli effetti esterni negativi del trasporto.
3.Gli Stati membri istituiscono sistemi minimi di deposito per le pile con una bassa percentuale di raccolta o contenenti sostanze pericolose.
Il livello del deposito può variare a seconda del rischio potenziale delle sostanze contenute.
Articolo 10
Sistemi individuali e collettivi
Fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri consentono ai produttori di introdurre sistemi individuali o collettivi di ritiro delle pile e degli accumulatori usati, a condizione che siano conformi alla presente direttiva.
Articolo 11
Smaltimento finale
Quando le frazioni di mercurio, piombo o cadmio contenute in pile e accumulatori, previo trattamento, non possono essere riciclate in nuove pile, gli Stati membri ne assicurano lo smaltimento finale in apposite celle di discarica, all'interno di discariche autorizzate nella raccolta di rifiuti pericolosi con le appropriate garanzie di tutela ambientale.
Articolo 12
Strumenti economici
Gli Stati membri che ricorrono a strumenti economici (ad esempio aliquote di imposta differenziate) per promuovere la raccolta delle pile e degli accumulatori usati o per incentivare l'uso di pile contenenti meno sostanze inquinanti notificano alla Commissione le misure relative all'attuazione di tali strumenti.
Articolo 13
Obiettivi di raccolta
1. Entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a conseguire un tasso medio di raccolta pari ad ameno il 50% delle vendite annuali nazionali calcolate nell'anno N-2 per tutte le batterie e gli accumulatori portatili, comprese le batterie portatili al nichel-cadmio.
Entro sei anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti a conseguire almeno un tasso medio di raccolta pari al 60% delle vendite annuali nazionali nell'anno N-2 per tutte le batterie e gli accumulatori portatili, incluse le batterie portatili al nichel-cadmio.
2. I risultati della raccolta sono oggetto di un rapporto elaborato sulla base della tabella 2 dell'allegato I. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti(14), gli Stati membri predispongono il rapporto con periodicità annuale e per l'intero anno solare, a partire da un anno dopo la data di cui all'articolo 32, paragrafo 1 della presente direttiva. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferisce.
3.Entro sei anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta conformemente all'articolo 251 del trattato onde accrescere gli obiettivi di raccolta.
Articolo 14
Proroghe di termini e adattamenti specifici
1. Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 13, fino ad un massimo di 36 mesi, per ragioni legate a particolari condizioni geografiche, quali ad esempio l'elevato numero di piccole isole o la presenza di zone rurali e montane e la bassa densità di popolazione. Un elenco delle proroghe richieste e approvate figura all'allegato ...(15).
2. Gli Stati membri che aderiscono all'Unione europea in virtù di trattati di adesione conclusi dopo il 1° gennaio 2003 possono inoltre chiedere un adattamento degli obiettivi di raccolta di cui all'articolo 13 in considerazione di circostanze geografiche, economiche sociali ed ambientali particolari quali l'elevato numero di piccole isole o la presenza di zone rurali e montane e la bassa densità di popolazione. Un elenco delle proroghe richieste e approvate figura all'allegato ...(16)*.
3. Gli Stati membri che ritengano necessario introdurre misure nazionali basate sui paragrafi precedenti notificano alla Commissione le misure previste e i motivi che le giustificano.
4. Entro sei mesi dalle notifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione approva o respinge le misure nazionali previste, dopo aver verificato che sono conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e che non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, le misure nazionali si considerano approvate.
5. La Commissione informa gli altri Stati membri delle notifiche pervenute, in modo da ricevere le loro opinioni in proposito prima di adottare le proprie decisioni. La Commissione informa gli Stati membri anche delle decisioni adottate.
Capo V
Trattamento e riciclaggio
Articolo 15
Operazioni di trattamento
1. Gli Stati membri provvedono all'introduzione di sistemi per il trattamento delle pile e degli accumulatori usati raccolti a norma dell'articolo 9, basati sulle migliori tecniche di trattamento e di riciclaggio disponibili relativamente alla protezione della salute umana e dell'ambiente, che siano coerenti almeno con la legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti. Essi provvedono affinché, al momento di stabilire i sistemi di trattamento, si tenga conto degli effetti esterni negativi del trasporto.
Gli Stati membri garantiscono che i produttori, o i terzi che agiscono a loro nome, stabiliscano sistemi di riciclaggio basati sulle migliori tecniche disponibili per le batterie e gli accumulatori usati raccolti conformemente all'articolo 9, che non comportino costi eccessivi.
2. Il trattamento comprende quantomeno la rimozione, ove applicabile, di tutti i fluidi e gli acidi. Lo stoccaggio, qualora avvenga (anche temporaneamente), deve aver luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.
3. I produttori possono stabilire tali sistemi su base individuale o collettiva.
Articolo 16
Esportazioni
1. Il trattamento e/o riciclaggio può essere effettuato anche al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione delle pile e degli accumulatori usati sia effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(17).
Le pile e gli accumulatori usati esportati al di fuori della Comunità a norma dei regolamenti (CEE) n. 259/93 e (CE) n. 1420/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE(18) e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione del 12 luglio 1999 che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92)39 def.(19) sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 11, 18 e 19 della presente direttiva solo se l'esportatore può attestare che il trattamento e/o l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.
2. La Commissione stabilisce le modalità di attuazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Articolo 17
Nuove tecniche di riciclaggio
1. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecniche di riciclaggio e di trattamento e la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori.
2. Gli Stati membri promuovono l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, in conformità del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)(20).
Articolo 18
Obiettivi di riciclaggio
1.Gli Stati membri provvedono affinché, nel termine di un anno dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano al riciclaggio di tutte le batterie raccolte separatamente a norma dell'articolo 9.
2.Nel termine di tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, sono stabiliti nuovi obiettivi minimi di riciclaggio per tutte le batterie e tutti gli accumulatori.
Gli obiettivi minimi di riciclaggio sono valutati regolarmente e adeguati all'evoluzione tecnico-scientifica.
Articolo 19
Obiettivi di efficienze di riciclaggio
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome conseguano le seguenti efficienze minime di riciclaggio:
a)
riciclaggio di almeno il 65% in peso medio dei materiali contenuti negli accumulatori al piombo e sistema a circuito chiuso per tutto il piombo contenuto;
b)
riciclaggio di almeno il 75% in peso medio dei materiali contenuti negli accumulatori al nichel-cadmio e sistema a circuito chiuso per tutto il cadmio contenuto;
c)
riciclaggio del 55% in peso medio dei materiali contenuti in altre pile e accumulatori usati.
Le efficienze minime di riciclaggio proposte devono essere valutate periodicamente e adeguate alla migliore tecnologia disponibile e al progresso tecnico e scientifico in base alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo precedente gli Stati membri comunicano annualmente gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 18 e le efficienze di riciclaggio di cui al paragrafo precedente effettivamente conseguiti nel corso di ciascun anno solare.
I dati sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono.
Capo VI
Disposizioni comuni in materia di raccolta, trattamento e riciclaggio
Articolo 20
Batterie e accumulatori portatili
1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro un anno dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome assicurino quantomeno il finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto di tutte le batterie e gli accumulatori portatili usati depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a).
2.Per i prodotti immessi nel mercato oltre un anno dopo la data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo concernenti i rifiuti provenienti da suoi prodotti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori adempiano all'obbligo di cui al paragrafo precedente mediante sistemi individuali o collettivi.
4.I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologicamente corretto non sono indicati separatamente agli acquirenti al momento della vendita di nuovi prodotti.
Articolo 21
Batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome assicurino il finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio delle batterie e degli accumulatori usati, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
2.Per le pile che sono ancora incorporate in altri prodotti come automobili o attrezzature elettriche ed elettroniche nel momento in cui questi altri prodotti diventano rifiuti, i produttori di pile sono responsabili del successivo trattamento delle pile soltanto a partire dal momento in cui esse sono rimosse dai suddetti prodotti.
3. Gli Stati membri autorizzano i produttori e gli utilizzatori di batterie e accumulatori industriali e per autoveicoli a concludere accordi che consentano il ricorso a metodi di finanziamento diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
4.Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori finali siano obbligati a restituire ai sistemi di raccolta pile ed accumulatori usati utilizzati per scopi industriali e in autoveicoli.
Articolo 22
Registrazione e garanzia
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ciascun produttore, allorché immette in commercio un prodotto, sia registrato e fornisca una garanzia che assicuri il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati da lui immessi sul mercato. La garanzia può consistere in una partecipazione del produttore ad appositi sistemi per il finanziamento della gestione delle pile e degli accumulatori usati, in un'assicurazione sul riciclaggio, o in un conto bancario vincolato.
Per le batterie che sono ancora incorporate in altri prodotti, come automobili o attrezzature elettriche ed elettroniche, nel momento in cui questi altri prodotti diventano rifiuti, i produttori di pile sono responsabili del successivo trattamento delle pile soltanto a partire dal momento in cui esse sono rimosse dai suddetti prodotti.
Gli Stati membri predispongono un registro dei produttori e raccolgono informazioni, comprese stime fondate, su base annua, in merito alle quantità e alle categorie di pile e di accumulatori immessi sul loro mercato, raccolti, trattati e riciclati all'interno degli Stati membri, nonché sui rifiuti esportati, in base al peso o, se ciò non è possibile, in base al numero.
Le misure devono distinguere tra il finanziamento della gestione di pile ed accumulatori usati al mercurio, al piombo o al cadmio e il finanziamento della gestione di altre pile e accumulatori usati.
Gli Stati membri possono rinunciare alla garanzia del finanziamento quando la raccolta e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori si autofinanzieranno.
Articolo 23
Rifiuti storici
1. I costi di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento ecologicamente corretto delle pile e degli accumulatori usati immessi in commercio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva sono a carico dei produttori.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i produttori di pile portatili immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ovvero i terzi che agiscono a loro nome, abbiano soddisfatto i loro obblighi proporzionalmente alla rispettiva quota di mercato per tipo di pila e accumulatore.
2. Il finanziamento dei costi di gestione delle batterie e degli accumulatori industriali immessi in commercio prima dell'entrata in vigore della presente direttiva e sostituiti da prodotti equivalenti o da prodotti che svolgono la stessa funzione è a carico dei produttori nel momento in cui forniscono i nuovi prodotti. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento sia parzialmente o totalmente a carico dell'utilizzatore finale.
3. Per gli altri rifiuti storici di batterie industriali, il finanziamento dei costi è a carico degli utenti industriali.
4. Con riferimento ai rifiuti storici, gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio di quattro anni dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, al momento della vendita di nuovi prodotti i produttori possano indicare agli acquirenti i costi di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutte le pile e gli accumulatori usati. I costi indicati non devono superare i costi effettivamente sostenuti.
Articolo 24
Partecipazione
Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici dei settori interessati e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 9, 10 e 15.
Tali sistemi si applicano anche ai prodotti importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
Capo VII
Informazione dei consumatori
Articolo 25
Informazione dell'utilizzatore finale
1. Gli Stati membri provvedono, segnatamente mediante campagne nazionali di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:
a)
dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle pile e degli accumulatori e delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b)
dell'esigenza di non smaltire le pile e gli accumulatori usati come rifiuti urbani non differenziati e di conferirli alla raccolta differenziata;
c)
dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;
d)
del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati;
e)
del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura barrato da una croce di cui all'allegato II e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.
2.I produttori provvedono a finanziare l'informazione degli utilizzatori finali di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stai membri adottano idonee misure per incoraggiare gli utilizzatori finali a partecipare alla raccolta di pile e accumulatori usati e per incitarli ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e riciclaggio.
Articolo 26
Operatori economici
Gli Stati membri possono imporre che le informazioni di cui all'articolo 25 siano interamente o parzialmente fornite dagli operatori economici, in particolare dagli operatori impegnati nella fabbricazione, distribuzione e vendita delle pile e degli accumulatori.
Capo VIII
Disposizioni in materia di marcatura
Articolo 27
Etichettatura
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batterie siano opportunamente contrassegnati con il simbolo raffigurato nell'allegato II.
Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile, gli accumulatori e i pacchi batteria sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile e indelebile.
2. Le pile, gli accumulatori e le pile a bottoni contenenti più di 5 ppm di mercurio, più di 20 ppm di cadmio o più di 40 ppm di piombo sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo (Hg, Cd o Pb). Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti deve essere apposto sotto al simbolo illustrato all'allegato II e deve occupare una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.
3.Il simbolo illustrato all'allegato II deve occupare il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5x5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo deve occupare l'1,5% della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5x5 cm.
4.Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di 1 x 1 cm sull'imballaggio.
5.I simboli sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile.
6.Gli Stati membri non richiedono indicazioni aggiuntive su pile e accumulatori in relazione a questioni disciplinate dalla presente direttiva.
7.La Commissione può prevedere deroghe per la marcatura di cui al presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
Capo IX
Disposizioni finali
Articolo 28
Rapporti nazionali sull'attuazione della direttiva
1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione un rapporto sull'attuazione della presente direttiva. Il rapporto è redatto sulla base di un questionario o di uno schema stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il rapporto.
2. Il rapporto è trasmesso alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo triennale al quale si riferisce. Il primo rapporto riguarda il triennio che inizia a decorrere dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
Articolo 29
Riesame
1. Entro nove mesi dalla ricezione dei rapporti degli Stati membri, la Commissione pubblica un rapporto sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. Il rapporto contiene una valutazione dei seguenti aspetti della direttiva:
a) l'opportunità di ulteriori misure di gestione del rischio per le pile e gli accumulatori contenenti metalli pesanti, tenendo conto delle ultime scoperte scientifiche e dell'obbligo di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri previsto all'articolo 6;
b) l'adeguatezza dell'obiettivo minimo di raccolta per tutte le batterie e gli accumulatori portatili usati tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 6, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;
c) l'adeguatezza degli obiettivi minimi di riciclaggio e delle efficienze di riciclaggio di cui agli articoli 18 e 19, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri, del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri;
d) la questione di stabilire fino a che punto pile ad accumulatori privi di metalli pesanti possano sostituire gli accumulatori contenenti metalli pesanti.
2. La Commissione pubblica il rapporto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se necessario, il rapporto è accompagnato da proposte di revisione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva.
Alla luce del rapporto, la Commissione propone eventualmente una nuova proposta di direttiva, in cui, nella misura in cui pile ad accumulatore prive di metalli pesanti possono sostituire accumulatori contenenti metalli pesanti, si preveda il divieto della commercializzazione di accumulatori contenenti metalli pesanti negli apparecchi di nuova generazione.
Articolo 30
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.
Articolo 31
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data di cui all'articolo 32, le disposizioni adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
Articolo 32
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate nonché una tabella di corrispondenza fra queste ultime e la presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 33
Accordi volontari
Purché gli obiettivi fissati nella presente direttiva siano conseguiti, gli Stati membri possono attuare le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 16, 25, 26 e 27 mediante accordi tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)
devono avere forza vincolante;
b)
devono specificare gli obiettivi e i termini per il loro conseguimento;
c)
devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale ugualmente accessibile al pubblico ed essere trasmessi alla Commissione;
d)
i risultati conseguiti devono essere periodicamente verificati, comunicati alle autorità competenti e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi;
e)
le autorità competenti devono provvedere affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
f)
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono dare attuazione alle pertinenti disposizioni della presente direttiva mediante misure legislative, regolamentari o amministrative.
Articolo 34
Abrogazione
La direttiva 91/157/CEE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1 della presente direttiva.
I riferimenti alla direttiva 91/157/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 36
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta in conformità del disposto dell'articolo 13
Anno
Paese
Numero di abitanti
Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili immessi ogni anno sul mercato
Quantità totale di batterie e accumulatori portatili usati conferiti alla raccolta differenziata durante l'anno (in tonnellate)
Tasso di raccolta conseguito per la quantità totale di batterie e accumulatori portatili usati (in percentuale del volume di vendita nell'anno N-2)
Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili al nichel-cadmio immessi sul mercato nell'anno N-2
Quantità totale (in tonnellate) di batterie e accumulatori portatili usati conferiti alla raccolta differenziata durante l'anno
Tasso di raccolta conseguito per la quantità totale di batterie e accumulatori portatili al nichle-cadmio usati espresso in percentuale del volume delle vendite
ALLEGATO II
SIMBOLO PER LA MARCATURA DI PILE, ACCUMULATORI E PACCHI BATTERIE AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura barrato da una croce, come raffigurato qui di seguito:
ALLEGATO III
PILE E ACCUMULATORI IN APPLICAZIONI ESENTATE DAL DIVIETO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, le pile e gli accumulatori, che siano o meno incorporati in apparecchi, usati nelle seguenti applicazioni, sono esentati dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1:
-
pile del tipo a bottone e pile composte da elementi a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso,
-
cadmio nelle pile o negli accumulatori per luci d'emergenza,
-
cadmio nelle pile e negli accumulatori per applicazioni industriali,
-
cadmio nelle pile e negli accumulatori per aeroplani e treni, con esclusione delle pile NiCd utilizzate nei veicoli elettrici, dal momento che tali applicazioni rientrano nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE,
-
piombo nelle pile e negli accumulatori per autotrazione, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2000/53/CE,
-
piombo nelle pile e negli accumulatori di applicazioni utilizzate per avviare motori a combustione (per esempio in trattori da giardino, motori per imbarcazioni, aeroplani e motocicli),
-
piombo nelle pile e negli accumulatori per applicazioni industriali.
Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri vietano lo smaltimento finale di tutte le pile e di tutti gli accumulatori elencati nel presente allegato mediante il deposito in discariche o l'incenerimento.
ALLEGATO IV
ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5
1.Pile di riferimento di apparecchi scientifici e professionali, nonché pile e accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.
2.
Apparecchi portatili con una durata di vita prevista superiore a quella della serie originaria di pile o accumulatori, quando la loro sostituzione da parte di personale non qualificato possa presentare rischi per la salute dell'utente o influire sul funzionamento dell'apparecchio stesso.
3.
Apparecchi rispetto ai quali gli standard di sicurezza giuridica richiedono l'uso di strumenti per la rimozione delle batterie o che sono progettati e venduti come apparecchi impermeabili.
4.
Pile e accumulatori inseriti in strumenti professionali destinati ad un uso in ambienti altamente sensibili, ad esempio in presenza di sostanze volatili.
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).