Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (COM(2004) 96 – C5-0082/2004 – 2004/0025(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 96)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 157, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0082/2004),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A5-0235/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione per il periodo 2005-2006 sia compatibile con il massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie senza limitare altre politiche; gli stanziamenti per il periodo 2007-2008 saranno rivalutati alla luce delle nuove prospettive finanziarie per il periodo successivo al 2006;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 aprile 2004 in vista dell'adozione della decisione n. .../2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) L'evoluzione della società dell'informazione e l'affermazione della banda larga inciderà sulla vita di tutti i cittadini della Comunità europea stimolando, tra l'altro, l'accesso alla conoscenza e nuove modalità di acquisirla, aumentando così la domanda di nuovi contenuti, applicazioni e servizi.
(2) La penetrazione di Internet nella Comunità è tuttora in forte crescita. Le opportunità offerte da Internet dovrebbero essere sfruttate in modo da recare ad ogni individuo e ogni organizzazione nella Comunità i benefici sociali ed economici della condivisione di informazioni e conoscenze. In Europa oggi sono maturate le condizioni per trarre vantaggio dal potenziale inutilizzato dei contenuti digitali.
(3) Le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23-24 marzo 2000 hanno sottolineato il fatto che il passaggio a un'economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. In quell'occasione è stato espressamente riconosciuto il valore aggiunto che l'industria dei contenuti può apportare mettendo a frutto la diversità culturale e veicolandola in rete.
(4) Il Piano d'azione eEurope 2005(5), basato sulla strategia di Lisbona, prevede azioni destinate a stimolare l'emergere di servizi, applicazioni e contenuti sicuri su rete a banda larga, in modo da stimolare un ambiente favorevole agli investimenti privati, alla creazione di nuovi posti di lavoro, aumentando la produttività, modernizzando i servizi pubblici e favorendo la partecipazione di tutti alla società dell'informazione globale.
(5) È in visibile aumento la domanda di contenuti digitali di qualità in Europa, con diritti equilibrati di accesso e di utenza, da parte di un'ampia collettività di cittadini nella società, studenti, ricercatori, utenti commerciali desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, "riutilizzatori" che sfruttano contenuti digitali per creare servizi.
(6) Il programma eContent(6) (2001-2004) ha agevolato lo sviluppo e l'utilizzazione di contenuti digitali europei su Internet, nonché la diversità linguistica dei siti Internet europei nella società dell'informazione. La comunicazione della Commissione(7) relativa alla valutazione intermedia del programma eContent ribadisce l'importanza di intervenire in questo campo.
(7) I progressi tecnologici offrono il potenziale di aggiungere valore ai contenuti sotto forma di conoscenze incorporate e di migliorare l'interoperatività a livello di servizio, fondamentale per accedere ai contenuti digitali, usarli e distribuirli. Ciò si applica in particolare a settori di pubblico interesse quali l'apprendimento e la cultura, oltre che più in generale alle informazioni del settore pubblico.
(8) È stato definito un quadro legislativo adatto alle sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione(8).
(9) Diverse prassi vigenti negli Stati membri continuano a porre ostacoli tecnici che impediscono un ampio accesso, uso, riuso e sfruttamento delle informazioni del settore pubblico nella Comunità.
(10) Ove i contenuti digitali comportino dati personali, occorre osservare le direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(9) e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(10) e le tecnologie impiegate devono essere rispettose della privacy, tutelandola attivamente ove possibile.
(11) Le azioni intraprese dalla Comunità relative ai contenuti di informazione devono promuovere la specificità multilinguistica e multiculturale della Comunità.
(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
(13) La Commissione deve garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati, in particolare quelli relativi a istruzione e cultura e al Quadro europeo di interoperabilità.
(14) Il presente atto stabilisce per tutta la durata del programma, un quadro finanziario che costituisce, per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(12).
(15) Poiché gli scopi delle azioni prospettate non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transnazionale delle tematiche in oggetto e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Commissione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperamza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(16)Soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali sono i fornitori di contenuti (tra cui le organizzazioni che creano, raccolgono o posseggono contenuti digitali) e gli utenti di contenuti (tra cui le organizzazioni e le imprese che sono utenti finali o che riutilizzano o aggiungono valore al contenuto digitale),
DECIDONO:
Articolo 1
Obiettivo del programma
1. La presente decisione istituisce un programma comunitario volto a rendere i contenuti digitali nella Comunità più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni – in settori di pubblico interesse – a livello comunitario.
Il programma è denominato programma "eContentplus" (in prosieguo "il programma").
2. Per raggiungere l'obiettivo generale del programma di cui al paragrafo 1, si darà esecuzione alle seguenti linee d'azione:
–
facilitare, a livello comunitario, l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento
–
agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti in tutti i settori di interesse pubblico
–
rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali
Le attività da svolgere nell'ambito delle linee di azione sono definite nell'allegato I. Il programma sarà attuato a norma dell'allegato II.
Articolo 2
Partecipazione
1. Al programma possono partecipare soggetti giuridici con sede negli Stati membri. Al programma possono inoltre partecipare anche i paesi candidati all'adesione a norma degli accordi bilaterali da concludere.
2. Al programma possono partecipare soggetti giuridici con sede in uno Stato EFTA che aderisce allo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE.
3. Possono essere ammessi a partecipare al programma, senza sostegno finanziario della Comunità, soggetti giuridici con sede in paesi terzi e organizzazioni internazionali, qualora la loro partecipazione contribuisca concretamente all'attuazione del programma.
Articolo 3
Competenze della Commissione
1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.
2. La Commissione elabora un programma di lavoro sulla base della presente decisione.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:
a)
adozione e modifiche del programma di lavoro;
b)
determinazione dei criteri e dei contenuti degli inviti a presentare proposte, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 1;
c)
eventuali inosservanze delle disposizioni di cui all'allegato II;
4. La Commissione riferisce al comitato sull'avanzamento dell'esecuzione del programma.
Articolo 4
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato elabora il proprio regolamento interno.
Articolo 5
Controllo e valutazione
1. Affinché i contributi comunitari siano utilizzati in modo efficiente, la Commissione veglia a che le azioni realizzate ai sensi della presente decisione siano sottoposte a una valutazione ex ante, ad un follow up e a una valutazione ex post.
2. La Commissione valuta l'esecuzione dei progetti nell'ambito del programma. Alla conclusione dei progetti, la Commissione valuta il modo in cui sono stati attuati e l'impatto della loro realizzazione, onde misurare se siano stati raggiunti gli obiettivi fissati in origine.
3. La Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni entro al più tardi il gennaio 2007. Nel contesto di questa valutazione la Commissione riferisce sulla compatibilità dell'importo previsto per il 2007-2008 con le prospettive finanziarie. Ove opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie nell'ambito della procedura di bilancio per il 2007-2008 al fine di garantire la compatibilità degli stanziamenti annuali con le prospettive finanziarie. La Commissione presenta una relazione definitiva di valutazione a conclusione del programma.
4.La Commissione trasmette i risultati delle sue valutazioni quantitative e qualitative al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso unitamente a proposte di modifica della presente decisione. I risultati vengono trasmessi prima della presentazione del progetto di bilancio generale dell'Unione europea rispettivamente per gli esercizi 2007 e 2009.
Articolo 6
Disposizioni finanziarie
1. Il quadro finanziario per l'attuazione dell'azione comunitaria ai sensi della presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 è fissato a 163 milioni EUR, 55,6 milioni dei quali destinati al periodo fino al 31 dicembre 2006.
2.Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006 l'importo si ritiene confermato qualora risulti compatibile, per questa fase, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo a partire dal 2007.
3. Gli stanziamenti annuali per il periodo dal 2005 al 2008 sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti della prospettiva finanziaria. Nell'allegato III figura una ripartizione indicativa delle spese previste.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO I
AZIONI
1. Introduzione
L'obiettivo generale di eContentplus è quello di rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili, facilitando la creazione e la diffusione di informazioni e conoscenze – in settori di pubblico interesse – a livello dell'Unione.
Il programma creerà migliori condizioni di accesso e di gestione dei contenuti e servizi digitali in ambienti multilinguistici e multiculturali ed amplierà la scelta degli utenti sostenendo nuove modalità di interazione con contenuti digitali ottimizzati in termini di conoscenza, elemento questo sempre più essenziale per dinamizzare i contenuti e adattarli a contesti specifici (apprendimento, cultura, ecc.).
Il programma preparerà il terreno per un quadro strutturato per contenuti digitali di qualità in Europa – lo Spazio europeo dei contenuti digitali – facilitando il trasferimento di esperienze, l'adozione delle migliori pratiche e la fecondazione reciproca fra settori di contenuti, fornitori di contenuti e utenti.
Sono previsti tre settori di intervento:
· Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento
· Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti, nonché, in modo trasversale, in tutti i settori di interesse pubblico
· Rafforzare la cooperazione tra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali
2. Linee di azione
2.1. Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento
Le attività comprendono la creazione di reti e alleanze fra soggetti attivi, incoraggiando la creazione di nuovi servizi.
I settori di intervento sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, l'apprendimento e i contenuti culturali.
Si privilegerà:
–
Il sostegno ad un riconoscimento più ampio dell'importanza delle informazioni del settore pubblico, del loro valore commerciale e delle implicazioni per la società derivanti dal loro uso. Le attività miglioreranno l'uso e lo sfruttamento effettivi delle informazioni del settore pubblico in un contesto transfrontaliero da parte di enti pubblici e privati, finalizzati a creare prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto.
–
L'incentivo all'uso più ampio dei dati territoriali da parte di enti pubblici e privati e dei cittadini, attraverso meccanismi di cooperazione a livello europeo. Le attività affronteranno questioni sia tecniche che organizzative, evitando doppioni e insiemi di dati territoriali insufficienti. Esse dovranno promuovere l'interoperatività transfrontaliera, sostenendo il coordinamento fra agenzie cartografiche ed incentivando l'emergere di nuovi servizi a livello europeo per utenti di servizi mobili, oltre a sostenere l'uso di standard aperti.
–
La promozione della moltiplicazione di raccolte di conoscenza europee aperte di oggetti digitali, per le collettività dell'istruzione e della ricerca e per individui. Le attività sosterranno la creazione di servizi transeuropei di intermediazione per contenuti digitali didattici, con modelli commerciali connessi. Occorrerà anche incoraggiare l'uso di standard aperti e la creazione di ampi gruppi di utenti per analizzare e testare gli schemi preliminari di normazione e specifiche, al fine di introdurre gli aspetti multilinguistici e multiculturali europei nel processo di definizione degli standard globali dei contenuti digitali didattici.
–
La promozione dell'emergere di infrastrutture informatiche transeuropee per l'accesso e l'uso di risorse digitali europee culturali e scientifiche, mediante il collegamento di librerie virtuali, memorie comunitarie, ecc. Le attività dovranno comprendere approcci coordinati alla digitalizzazione e al collezionamento, la conservazione di oggetti digitali e inventari di risorse digitali culturali e scientifiche. Si migliorerà l'accesso ai beni digitali culturali e scientifici medianti regimi efficaci di autorizzazione e la liberazione preventiva e collettiva dei diritti.
2.2. Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utenti di contenuti in tutti i settori di interesse pubblico
Le attività sono volte a facilitare l'individuazione e l'ampia diffusione delle migliori pratiche in termini di metodi, processi e operazioni, per realizzare una miglior qualità e maggiore efficacia ed efficienza nella creazione, uso e distribuzione di contenuti digitali.
Esse comprenderanno esperimenti volti a dimostrare la ricercabilità, l'usabilità, la riusabilità, la componibilità e l'interoperatività dei contenuti digitali nel contesto del quadro giuridico esistente, soddisfacendo nel contempo, sin dalle prime fasi del processo, le esigenze di diversi gruppi e mercati mirati in un ambiente sempre più multilinguistico e multiculturale, a tal fine estendendosi ben oltre le tecnologie di localizzazione.
Si sfrutteranno i vantaggi della ottimizzazione dei contenuti digitali mediante dati comprensibili da parte della macchina (metadati ben definiti semanticamente basati su terminologia, lessici e ontologie descrittive appropriate).
Gli esperimenti saranno effettuati nell'ambito di raggruppamenti tematici. La raccolta, la diffusione e la condivisione fra settori diversi delle conoscenze acquisite saranno parte integrante degli esperimenti.
I settori mirati di applicazione sono le informazioni del settore pubblico, i dati territoriali, i contenuti digitali culturali e didattici e i contenuti digitali scientifici e accademici.
2.3. Rafforzare la cooperazione tra i soggetti attivi nel settore dei contenuti
Le attività previste comprendono misure di accompagnamento della legislazione pertinente relativa ai contenuti digitali e il sostegno alla collaborazione fra soggetti del settore pubblico. Individueranno e analizzeranno opportunità e problemi emergenti (p. es. fiducia, marcatura di qualità, diritti di proprietà intellettuale nell'istruzione), proponendo eventuali soluzioni.
ALLEGATO II
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
(1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell'allegato I.
(2) Il programma è attuato mediante azioni indirette, fra cui:
a)
azioni a compartecipazione finanziaria
– Progetti destinati a migliorare le conoscenze onde migliorare prodotti, processi e/o servizi esistenti e/o soddisfare le esigenze di politiche comunitarie. La partecipazione della Commissione al finanziamento del progetto di norma non supererà il 50 % delle spese del progetto. Gli enti pubblici possono fruire del rimborso del 100% dei costi aggiuntivi incorsi.
–
Azioni di migliori pratiche per diffondere conoscenze. Tali azioni di norma si svolgono nell'ambito di raggruppamenti tematici collegati fra loro da reti tematiche. Il contributo comunitario a queste misure si limita ai costi diretti ritenuti necessari o appropriati per realizzare gli obiettivi specifici dell'azione.
–
Reti tematiche: reti che riuniscono una serie di soggetti interessati ad un dato obiettivo tecnologico e organizzativo, per facilitare le attività di coordinamento e il trasferimento di conoscenze. Le reti possono essere collegate ad azioni di migliori pratiche. Il sostegno sarà concesso per i costi aggiuntivi ammissibili di coordinamento e realizzazione della rete. La partecipazione comunitaria può coprire i costi aggiuntivi ammissibili di queste misure.
b)
misure di accompagnamento
–
Le misure di accompagnamento contribuiscono all'attuazione del programma o alla preparazione di attività future. Sono escluse le misure destinate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, attività di marketing o promozione di vendite.
• studi a sostegno del programma, compresa la preparazione di azioni future;
• scambio di informazioni, conferenze, seminari, workshop e altre riunioni, oltre alla gestione delle attività comprese nei raggruppamenti;
• azioni di divulgazione, informazione e comunicazione;
(3) La selezione delle azioni in compartecipazione finanziaria avviene mediante inviti a presentare proposte pubblicati sul sito Internet della Commissione, in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.
(4) Se del caso, occorrerà allegare alla domanda di sostegno comunitario un piano finanziario che elenchi tutte le voci del finanziamento dei progetti, compreso il sostegno finanziario chiesto alla Comunità e i crediti o le sovvenzioni chiesti o ottenuti presso altre fonti.
(5) Le misure di accompagnamento sono attuate per mezzo di licitazioni in conformità delle disposizioni finanziarie in vigore.
ALLEGATO III
RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE
1)
Facilitare a livello comunitario l'accesso ai contenuti digitali in settori di interesse pubblico, nonché il loro uso e sfruttamento
35 – 45 %
2)
Agevolare il miglioramento della qualità e promuovere le migliori pratiche relative ai contenuti digitali tra fornitori e utilizzatori dei contenuti in tutti i settori di interesse pubblico
50 – 60 %
3)
Rafforzare la cooperazione tra soggetti attivi nel settore dei contenuti digitali
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti - Piano d'azione da presentare per il Consiglio europeo di Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 (COM(2002) 263).
Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).
Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa all'utilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10). Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).