Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2004/0238(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0020/2005

Testi presentati :

A6-0020/2005

Discussioni :

PV 21/02/2005 - 14

Votazioni :

Testi approvati :

P6_TA(2005)0029

Testi approvati
PDF 283kWORD 33k
Martedì 22 febbraio 2005 - Strasburgo
Scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario *
P6_TA(2005)0029A6-0020/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2004)0664)(1),

–   visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0163/2004),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0020/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 3
Ciascuna autorità centrale informa senza ritardo le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario nazionale, nonché di ulteriori iscrizioni in registri giudiziari di altro tipo.
Ciascuna autorità centrale informa immediatamente e comunque entro 3 mesi, le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario nazionale.
Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 2
2.  La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine che non può superare i 5 giorni lavorativi a far data dal giorno di ricezione della domanda, alle condizioni previste dal diritto nazionale, dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del formulario di risposta B che figura in allegato. Essa include le informazioni comunicate conformemente all'articolo 3.
2.  La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine di 48 ore in caso di urgenza che non può superare i 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricezione della domanda, alle condizioni previste dal diritto nazionale, dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del formulario di risposta B che figura in allegato. Essa include le informazioni comunicate conformemente all'articolo 3.
Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 3
3.  Il formulario di risposta è accompagnato da un estratto delle condanne.
3.  Il formulario di risposta è accompagnato da un estratto delle condanne iscritte nel casellario giudiziario.
Emendamento 4
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b) per un fine diverso, nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
b) per un fine diverso, nei limiti specificati nel formulario dallo Stato membro richiedente ed avallati dallo Stato membro richiesto e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Qualora dei dati personali siano stati trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto può domandare allo Stato membro richiedente l'utilizzo che ne è stato fatto.
2.  Qualora dei dati personali siano stati trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto è informato dallo Stato membro richiedente circa l'utilizzo che ne è stato fatto.
Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Si applicano al presente articolo la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e l'articolo 23 della convenzione del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea1.
___________
1 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
Emendamento 7
Articolo 8
Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2005.
Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 8
Formulario A - lettera a), voce 3
Persona di contatto:
Ufficio di contatto:

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Note legali - Informativa sulla privacy