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Procedura : 2003/0252(COD)
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Ciclo del documento : A6-0016/2005

Testi presentati :

A6-0016/2005

Discussioni :

PV 22/02/2005 - 14
PV 22/02/2005 - 16

Votazioni :

PV 23/02/2005 - 7.6

Testi approvati :

P6_TA(2005)0041

Testi approvati
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Mercoledì 23 febbraio 2005 - Strasburgo
Patente di guida ***I
P6_TA(2005)0041A6-0016/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2003)0621 – C5-0610/2003 – 2003/0252(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0621)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0610/2003),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0016/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 febbraio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Consiglio concernente la patente di guida
P6_TC1-COD(2003)0252

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. In occasione di nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno provvedere alla rifusione di detta direttiva.

(2)  Malgrado i progressi raggiunti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze fondamentali tra gli ordinamenti degli Stati membri che impongono un'armonizzazione più spinta al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie. Le normative relative alle patenti di guida sono un elemento indispensabile per realizzare la politica comune dei trasporti e per migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché agevolare la circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato ospitante è in grado di favorire la libera circolazione dei cittadini.

(3)  La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, prevista dalla direttiva 91/439/CEE ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni responsabili della gestione delle patenti e agevola la contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4)  Le vecchie patenti di guida dovrebbero essere sostituite in tutti gli Stati membri, onde evitare di ritrovarsi semplicemente con un modello europeo supplementare invece che con un modello europeo unico. A tal fine, per il vecchio modello cartaceo dovrebbe essere previsto un termine di 10 anni, mentre per quello in formato scheda di plastica dovrebbe essere previsto un termine di 20 anni.

(5)  La sostituzione delle patenti esistenti non dovrebbe pregiudicare i diritti acquisiti in relazione all'abilitazione alla guida di diverse categorie di veicoli.

(6)  L'introduzione di un periodo di validità amministrativa permetterà di rinnovare periodicamente le patenti al fine di applicare le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre all'atto del rinnovo periodico gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri, quali corsi di aggiornamento teorici o pratici.

(7)  Gli Stati membri possono imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale alla guida dei veicoli a motore. Gli esami oculistici a partire dall'età di 45 anni potrebbero contribuire, per esempio, al miglioramento della sicurezza stradale.

(8)  Il rispetto delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci, appartenenti a talune categorie, deve essere controllato nel quadro di un esame medico all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente, in ossequio alle disposizioni normative nazionale; è necessario armonizzare la periodicità di tali esami medici al fine di contribuire alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, di evitare distorsioni della concorrenza e di tenere conto della responsabilità dei conducenti di tali veicoli.

(9)  Per quanto riguarda i limiti minimi di età è necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie. È opportuno variare ulteriormente le modalità di accesso alle diverse categorie di veicoli a due e a tre ruote, nonché alle diverse categorie di veicoli destinati al trasporto di persone e merci. La categoria B1 deve restare facoltativa, con una possibilità di deroga per l'età minima, al fine di conservare la possibilità di introdurre, in futuro, un accesso graduale a tale categoria.

(10)  Le categorie devono essere armonizzate in vista del rafforzamento del principio dell'accesso graduale.

(11)  È opportuno che gli Stati membri possano modificare l'età minima per le categorie di autoveicoli e di motocicli, al fine di migliorare la sicurezza e la circolazione stradale. Tuttavia, per le categorie di motocicli deve essere mantenuto il principio dell'accesso graduale. Occorrerebbe riflettere approfonditamente sull'opportunità di estendere in futuro il principio dell'accesso graduale al settore degli autoveicoli.

(12)  Le definizioni delle nuove categorie e delle categorie esistenti devono meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

(13)  L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori mira, in particolare, a rafforzare la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

(14)  Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è pertanto necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

(15)  Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche.

(16)  Per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti nella misura del possibile ad applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, restrizione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia preso residenza normale sul loro territorio.Per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia preso residenza normale sul loro territorio.

(17)  Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE deve essere sostituito da un modello unico in formato tessera di plastica. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori.

(18)  L'inserimento di un microchip facoltativo nel modello di patente in formato tessera di plastica deve consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Le caratteristiche tecniche del microchip devono essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

(19)  È opportuno che gli Stati membri possano registrare informazioni supplementari sul microchip, a condizione che ciò non ne pregiudichi l'uso corretto. In tal caso va garantita le protezione dei dati.

(20)  Devono essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e alla formazione continua al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, di garantire una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente, di giungere a una migliore armonizzazione degli esami di guida e di rafforzare il principio generale del riconoscimento reciproco delle patenti di guida.

(21)  È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso tecnico gli allegati da I a IV.

(22)  Le misure necessarie per l"attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

(23)  Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ossequio al principio di proporzionalità enunciato dallo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(24)  La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione in diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all"allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1.  Gli Stati membri istituiscono la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva.

2.  Gli Stati membri hanno diritto di inserire un microchip nelle patenti che rilasciano, a partire dal momento in cui le disposizioni tecniche saranno fissate dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. La Commissione garantisce che le disposizioni tecniche relative al microchip da inserire nella patente di guida prevedano un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3.  Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono registrare informazioni supplementari sul microchip, a condizione che ciò non pregiudichi l'applicazione della presente direttiva e non costituisca una violazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati.

Al fine di garantire la futura interoperabilità, la Commissione può adeguare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1.  La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

3.  Il supporto utilizzato per la patente a norma dell'allegato I deve essere protetto dalla falsificazione mediante misure specifiche stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10. Gli Stati membri possono introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza.

4.  Entro ...(5) tutte le patenti che non sono conformi né all'allegato I della presente direttiva né all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE, introdotto dalla direttiva 96/47/CE, sono sostituite dal modello di cui all'allegato I della presente direttiva.

Entro ...(6)* tutte le patenti che non sono conformi all'allegato I della presente direttiva sono sostituite dal modello di cui all'allegato I.

Una patente di guida per una determinata categoria di veicoli rilasciata prima ...(7)** non può essere ritirata né in qualche modo limitata sulla base delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie

1.  La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria Am:

   ciclomotori, vale a dire i veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione superiore a 6 km/h e non superiore a 45 km/h, caratterizzati da un motore con cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici, nel caso di motore a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW nel caso di un motore elettrico, oppure, nel caso di ciclomotori a tre ruote, da un motore la cui potenza nominale continua massima non superi i 4 kW nel caso di motore a combustione interna di altro tipo;
   - veicoli a motore leggeri a quattro ruote la cui massa a vuoto è uguale o inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie se si tratta di un veicolo elettrico, con una velocità massima di costruzione di 45 km/h e una cilindrata non superiore ai 50 centimetri cubici se si tratta di motori ad accensione comandata o con una potenza massima non superiore a 4 kW se si tratta di altri motori a combustione interna o con una potenza nominale continua massima non superiore a 4 kW nel caso di motori elettrici;
  

categoria A1:

   motocicli leggeri di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11  kW e con un rapporto potenza/peso inferiore a 0,1 kW per kg;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 15 kW;
  

categoria A 2:

   motocicli, con o senza sidecar, di potenza massima di 35 kW e aventi un rapporto potenza/peso inferiore a 0,2 kW per kg; questi motocicli non possono essere derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; a tali motocicli può essere agganciato un sidecar;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 35 kW;
  

categoria A

   motocicli, con o senza sidecar;
   veicoli a motore a tre ruote con una potenza superiore a 35 kW;
  

categoria B 1:

   veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 15 kW e veicoli a motore a quattro ruote che non sono contemplati dal secondo trattino della categoria AM dei veicoli a motore leggeri a quattro ruote, con una massa a vuoto di non oltre 400 kg (550 kg in caso di veicoli adibiti al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie in caso di veicoli elettrici, con una potenza nominale continua massima di 15 kW e una velocità massima di costruzione di 80 km/h;
  

categoria B

  a) autoveicoli:
   la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500 kg;
   progettati e costruiti per trasportare un numero di persone non superiore a otto oltre al conducente.

Fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli in questione, ad essi può essere agganciato un rimorchio a condizione che la massa massima autorizzata della combinazione motrice-traino non superi i 3 500 kg.

Nel caso in cui il conducente abbia seguito una formazione in conformità dell'allegato V e fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli in questione, ad essi può essere agganciato un rimorchio, a condizione che la massa massima autorizzata della combinazione motrice-traino non superi i 4 250 kg e l'insieme dei veicoli agganciati non sia utilizzato per fini commerciali; la formazione supplementare per i conducenti non è obbligatoria qualora il peso del rimorchio non superi 750 kg.

Nel caso in cui il conducente abbia seguito una formazione in conformità dell'allegato VI, detti autoveicoli possono avere una massa massima autorizzata di 4 250 kg, purché si tratti di un autocaravan, quale definito all'allegato II, punto A,5.1., della direttiva 2001/116/CE della Commissione, del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(8) il carico utile non superi i 1 000 kg e il veicolo non sia utilizzato per fini commerciali;

   b) veicoli a motore a tre ruote con una potenza massima di 35 kW;
   c) veicoli a motore a tre ruote con una potenza di oltre 35 kW, a condizione che il titolare della patente di guida abbia compiuto il ventunesimo anno di età;
  

categoria B + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o un semirimorchio, purché la massa massima autorizzata del rimorchio o del semirimorchio non sia superiore a 3 500 kg;
  

categoria C1:

   autoveicoli che non rientrano nella categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria C1 può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
  

categoria C1 + E:

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg;
   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi i 12 000 kg;
  

categoria C

   autoveicoli che non rientrano nella categoria D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria C può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria C + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semi rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
  

categoria D 1:

   autoveicoli progettati e costruiti per trasportare un massimo di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D1 può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria D 1 + E:

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella categoria D 1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg;
  

categoria D

   autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
  

categoria D + E

   fatte salve le disposizioni in materia di omologazione dei veicoli interessati, insiemi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. Ad eccezione dei trasporti di linea urbani, i rimorchi non possono essere utilizzati per il trasporto di persone.
  

Ai fini della presente direttiva:

   a) per "veicolo a motore" si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
   b) il termine "ciclomotore" non include le biciclette a pedalata assistita;
   c) il termine "triciclo" designa un veicolo munito di tre ruote simmetriche e dotato di un motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi se a combustione interna e/o la cui velocità massima di costruzione è superiore a 45 km/h;
   d) il termine "motociclo" designa ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima di costruzione è superiore a 45 km/h, oppure, se tale veicolo è dotato di un motore a combustione interna, la cui cilindrata è superiore a 50 centimetri cubi. Il moto-sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;
   e) per "autoveicolo" si intende un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
   f) per "trattore agricolo o forestale" si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3.  La categoria B1 è facoltativa. Negli Stati membri che non prevedono questa categoria di patente di guida, è richiesta la patente della categoria B per la guida dei corrispondenti veicoli.

4.  Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

Articolo 5

Condizioni - Limitazioni

1.  La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2.  Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all"articolo 8 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 6

Equivalenze tra categorie

1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

   a) la patente per le categorie C1, C, D1 e D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
   b) la patente per le categorie B + E, C1 + E, C + E, D1 + E e D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 e D.

2.  La validità della patente di guida è fissata come segue:

   a) la patente per le categorie C1 + E, C + E, D1 + E e D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;
   b) la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;
   c) la patente per le categorie A, B, C o D è anche convalidata rispettivamente per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;

d)   la patente per la categoria A2 è convalidata altresì per la categoria A1;

e)   la patente per le categorie C+E e D+E è convalidata anche per le combinazioni motrice-traino rispettivamente delle categorie C1+E e D1+E;

   f) f) la patente di tutte le categorie è convalidata anche per i veicoli che rientrano nella categoria AM. Per quanto riguarda invece le patenti rilasciate sul proprio territorio, uno Stato membro può limitare l'equivalenza per la categoria AM alle sole categorie A1, A2 e A, qualora detto Stato membro preveda una formazione pratica per conducenti ai fini del conseguimento della patente della categoria AM.

3.  Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

   - i ciclomotori e i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché tale norma si applica soltanto sul territorio nazionale, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare della stessa è autorizzato a guidare questo tipo di veicoli.

4.  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

   a) di autoveicoli della categoria D1 ( aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
   b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato;
   c) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di persone di età superiore a 21 anni in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli abbiano più di 25 anni, siano mantenuti in modo adeguato e sano dal punto di vista ambientale, in condizioni storicamente corrette e non siano utilizzati a fini commerciali;
   d) di autoveicoli delle categorie D e D1 da parte di titolari di patente di guida per le categorie C, C1 e C+E, sempre che gli autoveicoli debbano essere trasferiti vuoti per brevi distanze.TESTO

Articolo 7

Età minima

1.  In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

  a) 16 anni:
   per la categoria Am;
   per la categoria A1;
   per la categoria B1;
  b) 18 anni:
   per la categoria A 2;
   per le categorie B, B + E;
   per le categorie C1 e C1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri(9);
  c) 21 anni:
   per la categoria A;
   per le categorie C, C+E, D1 e D1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE;
   per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni per la guida di tali autoveicoli previste dalla direttiva 2003/59/CE;
  d) 24 anni:
   per la categoria A;
   per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dalla direttiva 2003/59/CE.

2.  Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie B e B+E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, nonché per la categoria B1 e rilasciare tale categoria esclusivamente a partire dall'età di 18 anni. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida delle categorie B e B1 il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria Am e rilasciare tale categoria a partire da 14 anni. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida della categoria Am il cui titolare non abbia ancora compiuto 16 anni.

Gli Stati membri possono elevare l'età minima per le categorie A1, A2 e A a condizione che:

   tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 vi sia un intervallo di due anni;
   prima dell'ottenimento della patente di guida della categoria A, il titolare abbia maturato tre anni di esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 oppure l'età minima per la categoria A senza esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 sia superiore di sei anni a quella prevista per la categoria A2.

L'età minima per la categoria A senza esperienza di guida con un ciclomotore della categoria A2 non può essere superiore ai 26 anni.

Gli Stati membri che elevano l'età minima per la guida dei veicoli delle categorie A1, A2 o A riconoscono le patenti di guida degli altri Stati membri.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per il rilascio di una patente di guida di categoria D1 a 18 anni in relazione ai veicoli utilizzati in situazioni di emergenza ovvero destinati a missioni di soccorso.

Gli Stati membri, nella misura in cui impongono ai candidati di superare una prova di capacità e del comportamento quale condizione per il rilascio di una patente di guida della categoria AM, possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per la categoria A2 e rilasciare una patente per tale categoria a persone di età minima di 17 anni.

Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per i motocicli della categoria A (diverse da quelle previste per i motocicli di categoria A1 e per i motocicli di categoria A2) e rilasciare tali patenti a persone di età minima compresa tra 21 anni e 26 anni.

Articolo 8

Rilascio – Validità - Rinnovo

1.  Il rilascio della patente di guida è subordinato:

   a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
   b) al superamento di una prova di verifica delle cognizioni esclusivamente per la categoria Am; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, nonché un esame medico per le patenti di guida della categoria Am che rilasciano.

Per i ciclomotori a tre e quattro ruote di questa categoria gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere una formazione pratica di guida. Per differenziare i veicoli della categoria AM, sulla patente di guida può figurare un codice nazionale;

   c) al superamento di una prova di verifica esclusivamente delle capacità e dei comportamenti per un candidato alla patente di guida della categoria A2 che ha acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A1;
   d) alla partecipazione a una formazione per conducenti a norma dell'allegato VII per un candidato alla patente di guida della categoria A che ha acquisito un'esperienza di almeno tre anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A2; nessuna prova ulteriore è richiesta per un candidato alla patente di guida della categoria A, che abbia acquisito un'esperienza di almeno tre anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A2 e un'esperienza di almeno due anni su un motociclo in possesso di una patente di categoria A1;
   e) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per un candidato alla patente di guida della categoria A1, A2 o A, che sia già in possesso di una patente della categoria AM, A1 o A2;
   f) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2.  A partire dal ...(10) le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e B+E, hanno una validità amministrativa di dieci anni. Gli Stati membri possono limitare a tre anni il periodo di validità della prima patente di guida rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie A e B, al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

A partire dal ...* le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, hanno una validità di cinque anni. Ai fini dell'attuazione di particolari misure intese a rafforzare la sicurezza stradale dei conducenti principianti delle categorie C e D, gli Stati membri possono limitare a tre anni la validità della loro prima patente di guida.

Se, tuttavia, una patente di guida rilasciata prima dell'entrata in vigore della direttiva deve essere rinnovata a causa della scadenza del periodo di validità, all'atto del rinnovo si applicano i diversi periodi di validità fissati al primo e al secondo capoverso.

La presenza di un microchip a norma dell'articolo 1 non costituisce il presupposto per la validità di una patente di guida. L'eventuale smarrimento, illeggibilità o altro danneggiamento del microchip non influisce sulla validità del documento.

3.  Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui questa viene a scadenza è subordinato:

   a) alla continua osservanza delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E;
   b) all'esistenza della residenza normale o la prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, senza obbligo di soggiorno per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie A, A1, A2, B, B1 e B+E, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime relative all'idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell'allegato III.

In casi particolari gli Stati membri possono limitare il periodo di validità delle patenti di guida di tutte le categorie, di cui al paragrafo 2, qualora ritengano necessari controlli medici più frequenti o altre misure speciali, quali ad esempio restrizioni in seguito a infrazioni al codice stradale.

Gli Stati membri possono istituire sistemi di calcolo delle infrazioni stradali ("sistemi a punti") che avranno, come conseguenza, la limitazione del periodo di validità, definito al paragrafo 2, delle patenti di guida di qualsiasi categoria. Tali sistemi devono essere efficaci, dissuasivi, proporzionati e modulati secondo la categoria di conducente professionista o privato.

4.  Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5.a)  Si può essere titolari di un'unica patente di guida.

b)  Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro. Uno Stato membro può inoltre rifiutare il rilascio della patente a un richiedente che sia oggetto in un altro Stato membro di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

c)  Gli Stati membri prendono misure a norma della lettera b).

Le misure necessarie relativamente al rilascio, sostituzione o rinnovo di una patente consistono nel verificare, con gli altri Stati membri, se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di una patente di guida.

Le misure necessarie relativamente alla sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro consistono nel verificare con lo Stato membro che ha rilasciato la patente se il richiedente non sia oggetto di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

d)  Onde facilitare i controlli internazionali a norma della lettera b), la Commissione, con l'assistenza degli Stati membri, concepisce, realizza e gestisce una rete per lo scambio internazionale tra i vari Stati membri dei dati relativi alle patenti di guida.

Articolo 9

Comitato

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VII sono adottati con la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un "comitato per la patente di guida", denominato in appresso "comitato".

2.  Nel caso in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 8 di quest'ultima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Esaminatori

A partire dall'entrata in vigore della presente direttiva gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV. Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione prima del(11) sono soggetti esclusivamente alle disposizioni relative alla sicurezza della qualità e alla formazione periodica.

Articolo 12

Disposizioni varie relative al riconoscimento della patente di guida

1.  Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.  Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.  Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.  Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti di cui al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida a una persona cui siano state applicate misure di restrizione, sospensione o ritiro della patente di guida in un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato cui sia stata annullata la patente in un altro Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che al momento del rilascio non risiedeva nello Stato membro in questione.

5.  La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6.  Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall" articolo 2.

Articolo 13

Residenza normale

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 14

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 12, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 15

Valutazione

La Commissione esegue una valutazione delle disposizioni comunitarie relative alle categorie di cui all'articolo 4 e delle età minime fissate all'articolo 7 e dei loro effetti sulla sicurezza stradale, nonché una valutazione della possibile introduzione di un accesso progressivo alla categoria B, compresa la categoria B1, entro e non oltre il ...(12).

Articolo 16

Cooperazione tra gli Stati membri

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate o sostituite. Essi si avvalgono della rete delle patenti di guida creata a tal fine, non appena tale rete sarà operativa.

Articolo 17

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 3 e 5, all'articolo 11, agli articoli da 16 a 20, nonché all'allegato II, punto 5.2 e all'allegato IV al più tardi entro il ...(13). Essi comunicano immediatamente alla commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

2.  Essi applicano tali disposizioni a partire dal ...(14)*.

3.  Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate del riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatte alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono stabilite dagli Stati membri.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5.  L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 91/439/CEE, modificato dalla direttiva 96/47/CE, è abrogato dal giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 18

Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE, modificata dalle direttive di cui all"allegato VIII, parte A, è abrogata con effetto dal ... **, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di attuazione in diritto nazionale di cui all"allegato VIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all"allegato IX.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e b, e paragrafi 3 e 4, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, l'articolo 10, gli articoli da 12 a 15 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere dal ...(15) .

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a , il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente il Presidente

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1.  Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2.  Sicurezza fisica della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è compromessa:

   dalla fabbricazione di schede falsificate: creazione di un nuovo oggetto che presenta una notevole somiglianza con il documento, o ex novo o come copia di un documento originale;
   da un'alterazione sostanziale: alterazione di una caratteristica del documento originale, ad esempio modifica di alcuni dati stampati sul documento.

La sicurezza generale è garantita dal sistema nel suo insieme, che consta dei seguenti elementi: procedura di richiesta, trasmissione di dati, supporto della scheda, tecnica di stampa, livello minimo delle diverse caratteristiche visive e personalizzazione.

a)  Il supporto della patente di guida deve essere realizzato mediante le seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche visive obbligatorie):

   supporto senza agente di schiarimento ottico;
   modello con sfondo di sicurezza, protetto, attraverso stampa iridata con inchiostro policromo di sicurezza e stampa a guilloche positiva e negativa, contro la falsificazione mediante scannerizzazione, stampa o riproduzione; il modello non deve essere composto dai colori primari (CMYK), ma deve presentare una struttura complessa composta da almeno due colori speciali e microscrittura;
   componenti ottiche variabili, che offrono una adeguata protezione contro la riproduzione e la manipolazione della fotografia;
   incisione al laser;
   nella zona per la fotografia, lo sfondo di sicurezza e la fotografia dovrebbero coincidere almeno sui bordi di quest'ultima (modello sfumato).

b)  Inoltre, il supporto per le patenti di guida deve essere protetto con almeno tre delle seguenti tecniche antifalsificazione (caratteristiche di sicurezza supplementari):

   colori dipendenti dall'angolo visuale*;
   colori termocromatici*;
   ologrammi speciali*;
   immagini al laser variabili*;
   fluorescenza UV visibile e trasparente;
   stampa iridata;
   filigrana digitale sullo sfondo;
   pigmenti infrarossi o pigmenti fosforescenti;
   segni, simboli o modelli riconoscibili al tatto*.

Gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre ulteriori caratteristiche di sicurezza. Di base vanno privilegiate le tecniche contrassegnate da un asterisco, in quanto consentono ai funzionari di polizia di verificare la validità della scheda senza particolari ausili.

3.  La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

   a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
   b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
   c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B:

Belgio

CZ :

Repubblica ceca

DK:

Danimarca

D:

Germania

EST :

Estonia

GR:

Grecia

E:

Spagna

F:

Francia

IRL:

Irlanda

I:

Italia

CY :

Cipro

LV :

Lettonia

LT :

Lituania

L:

Lussemburgo

H :

Ungheria

M :

Malta

NL:

Paesi Bassi

A:

Austria

PL :

Polonia

P:

Portogallo

SLO :

Slovenia

SK :

Slovacchia

FIN:

Finlandia

S:

Svezia

UK:

Regno Unito
  d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:
   1) cognome del titolare;
   2) nome del titolare;
   3) data e luogo di nascita del titolare;
   4) a) data di rilascio della patente;
   b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
   c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
   d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
   5) numero della patente;
   6) fotografia del titolare;
   7) firma del titolare;
   8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
   9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
   e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz 

Kørekort

Führerschein

Juhiluba 

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Ajokortti

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība 

Vairuotojo pažymėjimas 

Vezetői engedély 

Liċenzja tas-Sewqan 

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje 

Körkort;

  f) colori di riferimento:
   blu: Pantone Reflex Blue,
   giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

   a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
   10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
   11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria;
   12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

Codici da 01 a 99:

codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01.  Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01  Occhiali

01.02  Lenti a contatto

01.03  Occhiali protettivi

01.04  Lente opaca

01.05  Occlusore oculare

01.06  Occhiali o lenti a contatto

02.  Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01  Apparecchi acustici monoauricolari

02.02  Apparecchi acustici biauricolari

03.  Protesi/ortosi per gli arti

03.01  Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02  Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05.  Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01  Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02  Guida entro un raggio di… km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione…

05.03  Guida senza passeggeri

05.04  Velocità di guida limitata a … km/h

05.05  Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06  Guida senza rimorchio

05.07  Guida non autorizzata in autostrada

05.08  Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10.  Cambio di velocità modificato

10.01  Cambio manuale

10.02  Cambio automatico

10.03  Cambio elettronico

10.04  Leva del cambio adattata

10.05  Senza cambio marce secondario

15.  Frizione modificata

15.01  Pedale della frizione adattato

15.02  Frizione manuale

15.03  Frizione automatica

15.04  Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20.  Dispositivi di frenatura modificati

20.01  Pedale del freno modificato

20.02  Pedale del freno allargato

20.03  Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04  Pedale del freno ad asola

20.05  Pedale del freno basculante

20.06  Freno di servizio manuale (adattato

20.07  Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08  Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09  Freno di stazionamento modificato

20.10  Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11  Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12  Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13  Freno a ginocchio

20.14  Freno di servizio a comando elettrico

25.  Dispositivi di accelerazione modificati

25.01  Pedale dell'acceleratore modificato

25.02  Acceleratore ad asola

25.03  Pedale dell'acceleratore basculante

25.04  Acceleratore manuale

25.05  Acceleratore a ginocchio

25.06  Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07  Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08  Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09  Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30.  Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01  Pedali paralleli

30.02  Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03  Acceleratore e freno a slitta

30.04  Acceleratore e freno a slitta per otrosi

30.05  Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06  Fondo rialzato

30.07  Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08  Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09  Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10  Sostegno per calcagno/gamba

30.11  Acceleratore e freno a comando elettrico

35.  Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01  Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03  Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04  Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05  Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40.  Sterzo modificato

40.01  Servosterzo standard

40.02  Servosterzo rinforzato

40.03  Sterzo con sistema di sicurezza

40.04  Piantone del volante prolungato

40.05  Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06  Volante inclinabile

40.07  Volante verticale

40.08  Volante orizzontale

40.09  Sterzo controllato tramite piede

40.10  Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11  Volante con impugnatura a manovella

40.12  Volante dotato di ortosi della mano

40.13  Con ortosi collegata al tendine

42.  Retrovisore/i modificato/i

42.01  Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02  Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03  Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04  Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05  Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06  Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43.  Sedile conducente modificato

43.01  Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02  Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03  Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04  Sedile conducente dotato di braccioli

43.05  Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06  Cinture di sicurezza modificate

43.07  Cinture di sicurezza a quattro punti

44.  Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01  Impianto frenante su una sola leva

44.02  Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03  Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04  Leva dell'acceleratore

44.05  Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06  Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07  Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08  Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45.  Solo per motocicli con sidecar

50.  Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51.  Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70.  Sostituzione della patente n.… rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71.  Duplicato della patente n.… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72.  Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73.  Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74.  Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75.  Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76.  Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)

77.  Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).

78.  Limitata a veicoli con cambio automatico

(Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)

   79. (…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
   90. 01: a sinistra
   90. 02 a destra
   90. 03: sinistra
   90. 04: destra
   90. 05: mano
   90. 06: piede
   90. 07: tilizzabile.

95.  Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a ... (ad esempio: 01.01.2012).

96.  Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato V, che gli consente di guidare un veicolo a motore della categoria B con rimorchio per fini non commerciali, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino ai 4250 kg.

97.  Conducente che ha seguito una formazione a norma dell'allegato VI che gli consente di guidare, per fini non commerciali, un autocaravan ai sensi dell'allegato II, parte A, punto 5.1 della direttiva 2001/116/CE, con una massa massima superiore ai 3500 kg e fino a 4250 kg e un carico utile massimo di 1000 kg.

- codici 100 e superiori:

Codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

   13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
   14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

   15) I dati relativi alle urgenze mediche vanno registrati nello spazio di cui al punto 14.
   b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, slovacco, sloveno, svedese, tedesco e ungherese, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

   c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4.  Disposizioni particolari

a)  Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b)  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1

PATENTE DI GUIDA………………………. [STATO MEMBRO]

20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000001.fig

Pagina 2

20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000002.fig

Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. Categoria 10. Categoria rilasciata il 11. Categoria valida fino al 12. Restrictioni

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Patente belga (a titolo indicativo)

20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000004.fig

20050223-P6_TA(2005)0041_IT-p0000005.fig

ALLEGATO II

I.  REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

   una prova teorica, e quindi
   una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A.  PROVA TEORICA

1.  Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria, ferma restando l'obbligatorietà di sostenimento dell'esame, può essere esonerato soltanto da quelle parti del programma corrispondenti alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2.  Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1.  Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.

2.1.1.  Le norme che regolano la circolazione stradale:

   in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

2.1.2.  Il conducente:

   importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada,
   osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3.  La strada:

   principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,
   fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,
   caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.

2.1.4.  Gli altri utenti della strada:

   fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti, motociclisti e persone con mobilità ridotta,
   rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5.  Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

   formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
   regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,
   fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

2.1.6.  Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7.   elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8.   sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9.   regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3.  Disposizioni specifiche per le categorie A, A2 e A1

3.1.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

   3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
   3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
   3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
   3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4.  Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

4.1.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

   4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(16); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada(17);
   4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;
   4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
   4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;
   4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
   4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
   4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
   4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);
   4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E, D1, D1 + E).

4.2.  Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E:

   4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
   4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
   4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
   4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
   4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);
   4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
   4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
   4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

B.  PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5.  Il veicolo e le sue dotazioni

5.1.  Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Qualora un siffatto candidato superi in seguito una prova di capacità incentrata esclusivamente sull'impiego del cambio di un veicolo dotato di cambio manuale, l'indicazione di cui sopra è soppressa.

Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2.  I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Categoria A: Motociclo di categoria A, senza sidecar, e una potenza di almeno 35 kW

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo di categoria A2, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 375 cm³ e una potenza di almeno 25 kW

Categoria A:

Motociclo di categoria A, senza sidecar, e una potenza di almeno 35 kW

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria B1:

un veicolo a motore a tre o quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; deve essere presentato con un minimo di 10 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria C + E:

un autoarticolato o un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore, presentato con un minimo di 15 000 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria C1:

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore.

Categoria C1 + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, per una lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria D:

un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

Categoria D1:

un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1 + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per ulteriori dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.

6.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A, A2 e A1

6.1.  Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

   6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
   6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2.  Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1.   mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

   6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
   6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
   6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
   6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.

6.3.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
   6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   6.3.3. guida in curva;
   6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, B + E

7.1.  Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

   7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
   7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
   7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
   7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);
   7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

7.2.  Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

   7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
   7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
   7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
   7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.

7.3.  Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1.   aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

   7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
   7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
   7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   7.4.3. guida in curva;
   7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8.  Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E

8.1.  Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

   8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
   8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
   8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
   8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
   8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
   8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E);
   8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E);
   8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).

8.2.  Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

   8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E); all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
   8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
   8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
   8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E).

8.3.  Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

   8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
   8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
   8.3.3. guida in curva;
   8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
   8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
   8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
   8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
   8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
   8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9.  Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1.  Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

9.2.  Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'atro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3.  L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

   9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo ; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico(solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
   9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E);
   9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
   9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
   9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
   9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
   9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
   9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
   9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
   9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

10.  Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A2, A1, B , B1e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.  Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II.  CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

   riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
   essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
   rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
   individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
   tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
   contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1.  Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

  1.1. Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e B + E
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, C1, C1+E, D, D + E, D1 e D1 + E
   1.2. Gruppo 2

1.3.  La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.  Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3.  Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.  Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici all'atto di ciascun rinnovo della patente di guida in base alla normativa nazionale dello Stato membro in cui risiedono normalmente.

5.  Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.  Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.  Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.  La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.  Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.  3. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.  4. L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito se l'interessato non è insulino-dipendente ovvero, nei casi in cui è insulino-dipendente (tipo 1), con riserva di un'autorizzazione medica.

Gruppo 2

10.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, ove cio' sia debitamente giustificato dal parere di un medico autorizzato. È compito del conducente notificare alle autorità nazionali competenti qualsiasi mutamento delle sue condizioni di salute.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12.  Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Durante tale procedura il paziente ha il diritto di essere rappresentato dal medico di sua scelta.

Gruppo 2

12.2.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

   colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;
   colpito da ritardo mentale grave;
   colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
  

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.  Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.  La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.  Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.  La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.  La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17.2.  L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.  In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

ALLEGATO IV

FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEGLI ESAMINATORI DI GUIDA

Requisiti minimi per le persone che effettuano esami pratici di guida

1.  Necessaria idoneità degli esaminatori di guida

1.1.  Chiunque sia abilitato a giudicare la capacità pratica di guida di un candidato a bordo di un veicolo a motore deve disporre, per quanto riguarda le materie indicate ai punti da 1.2 a 1.6, delle necessarie conoscenze e competenze, nonché della necessaria capacità di comprensione .

1.2.  L'idoneità di un esaminatore di guida deve consentirgli di giudicare la capacità di guida di un candidato che desideri ottenere una patente di guida della categoria per la quale si effettua l'esame di guida.

1.3.  Conoscenze e capacità di comprensione per quanto riguarda la guida e la valutazione:

   teoria del comportamento di guida;
   riconoscimento dei pericoli e capacità di evitare incidenti;
   conoscenza dell'elenco dei requisiti per l'esame di guida;
   requisiti per l'esame di guida;
   norme che disciplinano la circolazione stradale, comprese le pertinenti disposizioni regolamentari e amministrative comunitarie e nazionali e gli orientamenti interpretativi pertinenti;
   teoria e pratica della valutazione;
   guida difensiva.

1.4.  Capacità di valutazione:

   capacità di osservare, controllare e giudicare attentamente nel complesso la prestazione del candidato e in particolare
   il corretto e completo riconoscimento delle situazioni di pericolo;
   la precisa identificazione della causa e dei prevedibili effetti di queste situazioni;
   livello di idoneità e riconoscimento degli errori;
   uniformità e coerenza della valutazione;
   rapida assimilazione delle informazioni e discernimento degli aspetti essenziali;
   anticipazione delle situazioni, riconoscimento di potenziali problemi e sviluppo di corrispondenti strategie di reazione;
   notifiche tempestive e costruttive.

1.5.  Capacità personali di guida:

Chiunque sia abilitato ad effettuare un esame pratico per una categoria di patente deve essere in grado di guidare veicoli a motore della stessa categoria con un livello costantemente elevato di guida.

1.6.  Qualità del servizio:

   stabilire e comunicare che cosa debba attendersi il candidato durante l'esame;
   comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei clienti;
   chiara notifica per quanto riguarda il risultato dell'esame;
   trattamento non discriminatorio e rispettoso di ogni candidato.

1.7.  Conoscenze fisiche e tecniche del veicolo:

   conoscenze tecniche del veicolo, ad esempio in materia di sterzo, pneumatici, freni, fanaleria, soprattutto per quanto riguarda motocicli e autocarri;
   assicurazione del carico;
   conoscenze sulla fisica del veicolo quali velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8.  Guida attenta ai consumi e all'ambiente.

2.  Condizioni generali

2.1.  Un esaminatore di guida per la patente di categoria B

   a) deve essere titolare di una patente di guida della categoria B da almeno tre anni;
   b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;
   c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 e, successivamente, deve seguire ogni anno le periodiche misure di perfezionamento professionale previste al punto 4;
   d) deve aver seguito una formazione professionale per un certificato di livello 3 ai sensi della decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee(18);
   e) non può contemporaneamente esercitare la professione di istruttore di scuola guida.

2.2.  Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

   a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione;
   b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 e, successivamente, deve seguire ogni anno le periodiche misure di perfezionamento professionale previste al punto 4;
  c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; tale durata può essere ridotta a un anno, a condizione che l'esaminatore dimostri di possedere quanto segue:
   un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata oppure
   la documentazione teorica e pratica di un'esperienza di guida di livello più elevato di quanto necessario per ottenere la patente di guida, il che rende superfluo il requisito in questione;
   d) deve aver seguito una formazione professionale per un certificato di livello 3 ai sensi della decisione 85/368/CEE;
   e) non può contemporaneamente esercitare la professione di istruttore di scuola guida.

2.3.  Equivalenze

2.3.1.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A, qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per queste categorie.

2.3.2.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per queste categorie.

2.3.3.  Gli Stati membri possono consentire a un esaminatore di guida di effettuare esami di guida per le categorie B+E, C1+E, C+E, , D1+E e D+E qualora abbia acquisito la formazione iniziale prevista al punto 3 per una di queste categorie.

3.  Formazione iniziale

3.1.  Formazione di base

3.1.1.  Per poter essere abilitata ad effettuare esami di guida, una persona deve avere superato con successo un programma di formazione sulla base delle eventuali prescrizioni dello Stato membro interessato, ai fini dell'idoneità di cui al punto 1.

3.1.2.  Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione si riferisca all'abilitazione ad effettuare esami di guida per una o più categorie di patenti.

3.2.  Esami

3.2.1.  Per poter essere abilitata ad effettuare esami di guida, una persona deve comprovare conoscenze, comprensione, capacità e idoneità di livello adeguato per tutte le materie indicate al punto 1.

3.2.2.  Gli Stati membri predispongono una procedura di esame che consenta di accertare adeguatamente se, in materia d'istruzione, la persona in questione disponga dell'idoneità di cui al punto 1 e in particolare al punto 1.4. Questa procedura di esame deve comprendere sia una componente teorica che una componente pratica. Sono eventualmente consentite forme di valutazione basate sul supporto informatico. A ogni Stato membro spetta stabilire le condizioni dettagliate in merito al tipo e alla durata delle singole prove e valutazioni nell'ambito dell'esame.

3.2.3.  Gli Stati membri devono stabilire se il programma di un determinato esame si riferisca all'abilitazione ad effettuare esami di guida per una o più categorie di patente.

4.  Garanzia della qualità e periodico perfezionamento professionale

4.1.  Garanzia della qualità

4.1.1.  Gli Stati membri devono disporre di normative in merito alla garanzia della qualità che assicurino il mantenimento dei requisiti degli esaminatori di guida.

4.1.2.  Le normative in materia di garanzia della qualità devono comprendere il controllo degli esaminatori di guida durante la loro attività, il loro perfezionamento professionale e il rinnovo dell'abilitazione, il loro costante sviluppo professionale e la regolare verifica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

4.1.3.  Gli Stati membri devono provvedere, nel quadro delle misure di garanzia della qualità figuranti al punto 4.1.2, affinché ogni esaminatore sia sottoposto a un controllo annuale. Inoltre, gli Stati membri devono provvedere affinché ogni esaminatore una volta ogni cinque anni venga sottoposto a controllo durante gli esami di guida per un periodo minimo di una mezza giornata, in modo da poter osservare più esami di guida. La persona che effettua il controllo deve essere stata autorizzata a questo fine dal rispettivo Stato membro.

4.1.4.  Se l'esaminatore è abilitato ad effettuare esami di guida per più categorie, gli Stati membri possono decidere che i requisiti di controllo per quanto riguarda più categorie siano sostituiti da un controllo in una sola categoria.

4.1.5.  L'attività dell'esaminatore di guida deve essere monitorata e verificata da un organismo autorizzato dallo Stato membro interessato, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione della valutazione.

4.2.  Periodico perfezionamento professionale

  4.2.1. Gli Stati membri provvedono affinché gli esaminatori si sottopongano a quanto indicato in appresso per conservare l'abilitazione, indipendentemente dal numero delle categorie per le quali sono abilitati:

almeno un periodico perfezionamento professionale di quattro giorni complessivi nell'arco di due anni, al fine di:
almeno un periodico perfezionamento professionale della durata di cinque giorni complessivi nell'arco di cinque anni al fine di sviluppare e conservare le necessarie capacità pratiche di guida.
   conservare e rinfrescare le necessarie conoscenze e capacità di esame;
   sviluppare nuove capacità che siano diventate indispensabili per l'esercizio della professione;
   provvedere affinché l'interessato effettui costantemente gli esami in base a requisiti equi e uniformi;

4.2.2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per provvedere affinché gli esaminatori per i quali il sistema di garanzia della qualità in vigore abbia messo in evidenza serie carenze, siano sottoposti immediatamente a uno specifico perfezionamento professionale.

4.2.3  Il periodico perfezionamento professionale può essere effettuato sotto forma di colloqui, lezioni, comunicazioni tradizionali o informatiche e può essere impartito a singole persone o gruppi. Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, esso può prevedere una riformulazione dei requisiti.

4.2.4.  Se un esaminatore è abilitato ad effettuare esami di guida per più categorie, gli Stati membri possono decidere che il requisito del perfezionamento professionale degli esaminatori per quanto riguarda più categorie sia soddisfatto dal perfezionamento professionale in una sola categoria, purché siano soddisfatti i requisiti del punto 4.2.5.

4.2.5.  Se nell'arco di 24 mesi un esaminatore non ha effettuato alcun esame di guida per una categoria, deve sottoporsi a nuova valutazione per poter essere abilitato ad effettuare ulteriori esami di guida in questa categoria. La nuova valutazione può effettuarsi nel quadro dei requisiti del punto 4.2.1.

5.  Diritti acquisiti

5.1.  Gli Stati membri possono consentire alle persone abilitate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni a continuare ad effettuare esami di guida, anche se non sono state abilitate a norma delle condizioni generali di cui al punto 2 o della procedura in materia di formazione iniziale di cui al punto 3.

5.2.  Gli esaminatori interessati sono comunque soggetti a verifica periodica e alle misure di garanzia della qualità di cui al punto 4.

ALLEGATO V

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (VEICOLI A MOTORE PESANTI CON RIMORCHIO)

1.  Gli utilizzatori di veicoli a motore pesanti della categoria B con rimorchio aventi una massa massima autorizzata compresa fra i 3.500 e i 4.250 kg devono partecipare a una formazione per conducenti.

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un organismo di formazione che è riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Programma di formazione dei conducenti:

   durata di un giorno (almeno 7 ore);
   parte teorica e soprattutto pratica e colloquio finale;
   dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio, corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, manovra, parcheggio.

ALLEGATO VI

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (AUTOCARAVAN)

1.  Gli utilizzatori di autocaravan, quali definiti dall'allegato II, punto A, 5, 1, della direttiva 2001/116/CE aventi una massa massima autorizzata compresa fra i 3.500 kg e i 4.250 kg e un carico utile fino a 1.000 kg devono partecipare a una formazione per conducenti.

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un organismo di formazione che è riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Programma di formazione dei conducenti:

   durata di un giorno (almeno 7 ore);
   parte teorica e soprattutto pratica e colloquio finale;
   dinamica di guida e criteri di sicurezza, corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, manovra, parcheggio.

ALLEGATO VII

FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (CATEGORIE DI MOTOCICLI)

1.  Formazione per il passaggio da una categoria di motocicli a un'altra

2.  La formazione dei conducenti deve essere effettuata da un apposito organismo, riconosciuto e controllato ufficialmente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiedono normalmente. I dettagli sono disciplinati dallo Stato membro.

3.  Contenuto della formazione dei conducenti:

   durata: almeno 5 ore;
   speciale approfondimento sulle differenze tra categorie;
   parte pratica in area delimitata con lo svolgimento dei seguenti esercizi: frenata, spazio di frenata, frenata/schivata, manovra, accelerazione;
   parte pratica dedicata al comportamento su strada.

ALLEGATO VIII

Parte A

Direttiva abrogata con le modifiche successive

(di cui all'articolo 18)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio(19)

GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1

Direttiva 94/72/CE del Consiglio

GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86

Direttiva 96/47/CE del Consiglio

GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1

Direttiva 97/26/CE del Consiglio

GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41

Direttiva 2000/56/CE della Commissione

GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l'articolo 10, paragrafo 2

GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

Parte B

Termini per il recepimento nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione

(di cui all'articolo 18)

Direttiva

Termine ultimo per il recepimento

Data di applicazione

Direttiva 91/439/CEE

1º luglio 1994

1º luglio 1996

Direttiva 94/72/CE

-

xx.xx.1995

Decisione 96/427/CE

-

16 luglio 1996

Direttiva 96/47/CE

1º luglio 1996

1º luglio 1996

Direttiva 97/26/CE

1º gennaio 1998

1º gennaio 1998

Direttiva 2000/56/CE

30 settembre 2003

30 settembre 2003,

30 settembre 2008

(allegato II, punto 6.2.5)

e 30 settembre 2013

(allegato II, punto 5.2)

Direttiva 2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008

(trasporto di passeggeri)

e 10 settembre 2009

(trasporto di merci)

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Direttiva 91/439/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

-

-

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2, prima frase

-

Articolo 2, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

-

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

-

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

-

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, decimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, undicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quattordicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quindicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

-

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, nono trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, dodicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tredicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tredicesimo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, secondo sotto-trattino

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

-

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma

-

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

-

Articolo 3, paragrafo 5

-

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, prima frase

-

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, seconda frase

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

-

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

-

-

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 5, prima frase

-

Articolo 8, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 7 bis, paragrafo 1

-

Articolo 7 bis, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 7 ter

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12, paragrafo 1

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18, primo comma

-

Articolo 18, secondo comma

-

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Allegato I

-

Allegato I bis

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

-

Allegato IV

-

Allegato V

-

Allegato VI

-

Allegato VII

-

Allegato VIII

-

Allegato IX

(1) GU C , pag. .
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005.
(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284, 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5)* Dieci anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(6)** Vent'anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(7)*** Della data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(8) GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1.
(9) GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
(10)* Data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(11)* Data fissata all'articolo 17, paragrafo 2.
(12)* Cinque anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 2.
(13)* Due anni dalla data fissata dall'articolo 19.
(14)** Due anni dalla data fissata dall'articolo 17, paragrafo 1.
(15)* Due anni dalla data fissata dall'articolo 19, paragrafo 1.
(16) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.
(17) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(18) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.
(19) La direttiva 91/439/CEE è stata inoltre modificata dal seguente atto non abrogato: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21).

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