Trasferimento di navi verso i paesi colpiti dal maremoto nel 2004 *
P6_TA(2005)0049
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un'azione specifica di trasferimento di navi verso i paesi colpiti dal maremoto nel 2004 (COM(2005)0036 - C6-0036/2005 - 2005/0005(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0036)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0036/2005),
– visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Proposta della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 6 TITOLO
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un'azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un'azione specifica per i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004 e che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 al fine di consentire il trasferimento di navi verso i paesi colpiti
Emendamento 7 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) È necessario che i fondi comunitari destinati all'aiuto umanitario siano utilizzati anche per la ricostruzione del settore della pesca nei paesi colpiti.
Emendamento 8 CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) A prescindere da tale aiuto, è opportuno prevedere la possibilità che i paesi in questioni chiedano all'Unione europea di inviare pescherecci, quale prima misura intesa ad ovviare ai problemi di approvvigionamento di prodotti ittici della popolazione e ad avviare la ricostruzione dell'attività di pesca in determinate zone.
Emendamento 21 CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)
(4 bis) La possibilità di trasferire navi della Comunità è solo parte di uno sforzo più ampio per aiutare tali comunità a ricostruire le loro infrastrutture di pesca ma occorre riconoscere che altre forme di aiuto sarebbero più appropriate, ad esempio il trasferimento diretto di fondi ovvero l'uso delle competenze disponibili nelle comunità di pesca dell'Unione europea.
Emendamento 13 CONSIDERANDO 5
(5) Per rispondere alle necessità di tali comunità, potranno beneficiare delle misure previste dal presente regolamento unicamente le imbarcazioni pienamente idonee alla navigazione e attrezzate per l'attività di pesca, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri.
(5) Per rispondere alle necessità di tali comunità, potranno beneficiare delle misure previste dal presente regolamento unicamente le imbarcazioni pienamente idonee alla navigazione e attrezzate per l'attività di pesca, nonché adeguate alle necessità locali come definite dalla FAO, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri.
Emendamento 14 CONSIDERANDO 6
(6) È opportuno prevedere la concessione di un premio supplementare a copertura delle spese sostenute da organismi pubblici o privati per il trasporto delle imbarcazioni nei paesi terzi e dei compensi corrisposti ai proprietari delle navi per aver provveduto ad attrezzarle e a renderle pienamente idonee alla navigazione.
(6) È opportuno prevedere la concessione di un premio supplementare a copertura delle spese sostenute da organismi pubblici o privati per il trasporto delle imbarcazioni nei paesi terzi e dei compensi corrisposti ai proprietari delle navi per aver provveduto ad attrezzarle adeguatamente e a renderle pienamente idonee alla navigazione, nonché adeguate alle necessità locali come definite dalla FAO.
Emendamento 9 CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) È dunque opportuno che il Consiglio assegni parte della dotazione della linea di bilancio relativa all'aiuto umanitario ad iniziative di collaborazione alla ristrutturazione del settore della pesca nei paesi colpiti dallo tsunami nel dicembre 2004.
Emendamento 22 CONSIDERANDO 9 ter (nuovo)
(9 ter) Non vi è alcuna disposizione nel presente regolamento che si possa interpretare come un impegno concreto di trasferire navi verso le aree colpite. In effetti, esso apre solo la possibilità che tali trasferimenti abbiano luogo se i criteri specificati nel regolamento stesso sono soddisfatti.
Emendamento 10 CONSIDERANDO 10
(10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,
(10) Di conseguenza, nel caso in cui i paesi colpiti chiedano il trasferimento di navi, è opportuno prevedere la modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,
Emendamento 11 ARTICOLO - 1 (nuovo)
Articolo - 1
1.L'Unione europea destina un importo di [...] a titolo di aiuti al settore della pesca colpito dallo tsnunami del dicembre 2004.
L'Unione europea invia esperti e operatori qualificati del settore della pesca per contribuire alla ricostruzione delle attività di pesca danneggiate.
2.Gli obiettivi dell'aiuto e dell'assistenza tecnica sono i seguenti:
– ricostruzione dei cantieri navali per l'allestimento di pescherecci;
– riabilitazione dei porti di pesca;
– riabilitazione delle infrastrutture portuarie necessarie per lo sbarco e la vendita delle catture;
– ricostruzione di magazzini frigoriferi, da dotare dell'attrezzatura necessaria.
3.L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è fissato dal Consiglio a titolo della linea 23 02 01 della rubrica 4 del bilancio comunitario destinato all'aiuto umanitario.
Emendamento 12 ARTICOLO 1, ALINEA
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
Qualora i paesi colpiti chiedano all'Unione europea il trasferimento di navi per avviare la ricostruzione delle proprie attività di pesca, il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
Emendamenti 15 e 1 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto ii) (regolamento (CE) n. 2792/1999)
ii) lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea alla navigazione e attrezzata per l'attività di pesca, che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsunami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto e che siano ridotti al minimo gli effetti negativi sulle risorse alieutiche e sull'economia locale;
ii) lo Stato membro che autorizza il trasferimento si assicura che la nave sia pienamente idonea alla navigazione, attrezzata per l'attività di pesca e adatta all' attività di pesca nei paesi terzi interessati, e che sia trasferita verso una regione colpita dallo tsunami a beneficio delle comunità danneggiate dal maremoto; si assicura inoltre che non vi saranno effetti negativi né sulla sostenibilità delle risorse alieutiche né sull'economia locale;
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto iii) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
iii) il traferimento risponde alle necessità identificate dalla FAO nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal paese terzo.
iii) il traferimento risponde alle necessità identificate dalla FAO nella sua valutazione ed è conforme alle richieste formulate dal paese terzo. Viene accertato mediante un processo di prevalutazione cui partecipano la FAO, ONG specializzate e rappresentanti delle comunità locali di pesca che deve includere la progettazione della imbarcazione, le attività di pesca cui è destinata, l'attrezzatura di pesca che deve trasportare e le dimensioni e altre specifiche tecniche del motore.
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA b) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto iii bis) (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
iii bis) il nuovo proprietario della nave deve essere cittadino del paese terzo, se è una persona fisica, o, se ha personalità giuridica, la società deve essere di proprietà di cittadini del paese terzo.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA B) Articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto iii ter) (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
iii ter) il trasferimento è accompagnato da adeguate misure di formazione e istruzione in modo da garantire che i pescatori siano sufficientemente preparati ed abbiano le capacità necessarie a far funzionare le attrezzature garantendo la sicurezza a bordo e la sostenibilità globale delle attività di pesca.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 1, LETTERA C) Articolo 7, paragrafo 6, punto ii), secondo trattino (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
- risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla pienamente idonea alla navigazione.
- risarcire il proprietario della nave beneficiaria per aver provveduto ad attrezzarla e a renderla pienamente idonea alla navigazione e adeguata alle attività di pesca nei paesi terzi interessati.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 18 bis (Regolamento (CE) n. 2792/1999)
Sospensione del trasferimento di una nave ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
Procedura relativa al trasferimento di una nave ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d)
La Commissione può sospendere il trasferimento di una nave ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), se ritiene che tale trasferimento non è conforme alle condizioni previste da detta disposizione.
1.Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi per cui è previsto un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) nonché la relativa destinazione.
2.Entro due mesi da tale notifica la Commissione può informare lo Stato membro interessato del fatto che il trasferimento non è conforme alle condizioni fissate all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in particolare all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto iii). Se la Commissione non informa lo Stato membro interessato entro due mesi, quest'ultimo può procedere al trasferimento.