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Procedura : 2003/0302(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0012/2005

Testi presentati :

A6-0012/2005

Discussioni :

PV 07/03/2005 - 12

Votazioni :

PV 08/03/2005 - 9.2

Testi approvati :

P6_TA(2005)0061

Testi approvati
PDF 277kWORD 114k
Martedì 8 marzo 2005 - Strasburgo
Accesso alle reti di trasporto del gas naturale ***II
P6_TA(2005)0061A6-0012/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (11652/2/2004 – C6-0188/2004 – 2003/0302(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (11652/2/2004 – C6-0188/2004),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0741)(2),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0012/2005),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio.

(1) Testi approvati del 20.4.2004, P5_TA(2004)0301.
(2) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura l'8 marzo 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
P6_TC2-COD(2003)0302

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (3), ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda gli scambi di gas. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare per quanto concerne i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della congestione e i requisiti in materia di trasparenza.

(2)  L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di linee guida per la buona pratica adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas ("il Forum") nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui alle linee guida in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(3)  Un secondo gruppo di norme comuni denominate "La seconda serie di linee guida per la buona pratica" è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a dette linee guida, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(4)  L'articolo 15 della direttiva 2003/55/CE consente un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/55/CE, in particolare l'articolo 15.

(5)  I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(6)  È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(7)  Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.

(8)  L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2003/55/CE.

(9)  È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.

(10)  I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasporto non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(11)  La gestione della congestione contrattuale delle reti è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare la capacità non utilizzata conformemente al principio "use it or lose it" con il diritto dei titolari della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.

(12)  Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(13)  Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile che consentano loro di sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni. Tali informazioni possono essere rese pubbliche con differenti mezzi, compresi mezzi elettronici.

(14)  I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(15)  Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

(16)  Occorre far sì che le imprese che acquistano diritti di capacità siano in grado di venderli ad altre imprese autorizzate per assicurare un adeguato livello di liquidità sul mercato delle capacità. Tale approccio non preclude tuttavia un sistema secondo il quale la capacità non usata per un dato periodo, determinato a livello nazionale, è resa nuovamente disponibile sul mercato come capacità continua.

(17)  Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle linee guida adottate in virtù di esso.

(18)  Nelle linee guida allegate al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di l'applicazione, sulla base della seconda serie di linee guida per la buona pratica. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(19)  Prima di proporre di modificare le linee guida esposte nell'allegato del presente regolamento, la Commissione dovrebbe garantire la consultazione di tutte le parti interessate dalle linee guida stesse, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum e dovrebbe chiedere il contributo del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità.

(20)  È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe considerare dette informazioni come riservate.

(21)  Il presente regolamento e le linee guida adottate conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(22)  Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4).

(23)  Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento intende stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.

Tale scopo comprende la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

2.  Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore dei sistemi di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

   1) "trasporto": il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream") e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;
   2) "contratto di trasporto": un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;
   3) "capacità": il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;
   4) "capacità non usata": la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;
   5) "gestione della congestione": la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;
   6) "mercato secondario": il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;
   7) "programma di trasporto" (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
   8) "nuovo programma di trasporto" (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;
   9) "integrità del sistema": la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;
   10) "periodo di bilanciamento": il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;
   11) "utente della rete": un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi operatori dei gestori di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;
   12) "servizi interrompibili": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;
   13) "capacità interrompibile": la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
   14) "servizi a lungo termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;
   15) "servizi a breve termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;
   16) "capacità continua": la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;
   17) "servizi continui": servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;
   18) "capacità tecnica": la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;
   19) "capacità contrattuale": la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;
   20) "capacità disponibile": la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;
   21) "congestione contrattuale": una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;
   22) "mercato primario": il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;
   23) "congestione fisica": una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento.

2.  Si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui all'articolo 2, punto 3 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 3

Tariffe per l'accesso alle reti

1.  Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti, purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

2.  Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/55/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 4

Servizi di accesso per i terzi

1.  I gestori dei sistemi di trasporto:

   a) garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete. In particolare, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni e in termini contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE;
   b) forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;
   c) offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

2.  I contratti di trasporto sottoscritti, con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto annuale di trasporto standard, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.  Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi alla rete a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire indebiti ostacoli di alcun tipo per entrare nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 5

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità

e procedure di gestione della congestione

1.  La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.  I gestori dei sistemi di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità. Essi devono:

   a) fornire segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica e agevolare gli investimenti in nuove infrastrutture;
   b) garantire la compatibilità con i meccanismi del mercato, compresi i mercati locali e i "trading hubs" e, nel contempo, essere flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato diverse;
   c) essere compatibili con i regimi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.  Quando i gestori dei sistemi di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto o rinegoziano contratti di trasporto esistenti, tali contratti tengono conto dei seguenti principi:

   a) in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base "day-ahead" e come capacità interrompibile,
   b) gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario. Gli Stati membri possono richiedere la notifica o l'informazione del gestore dei sistemi di trasporto da parte degli utenti della rete.

4.  Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori dei sistemi di trasporto applicano il paragrafo 3 a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura comporti una violazione dei contratti di trasporto esistenti, i gestori dei sistemi di trasporto, previa consultazione delle autorità competenti, presentano all'utente della rete una richiesta affinché le capacità non usate siano utilizzate sul mercato secondario a norma del paragrafo 3.

5.  In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di attribuzione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

Articolo 6

Obblighi di trasparenza

1.  I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.  Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.  Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.  I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni devono essere approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.  Quando un gestore dei sistemi di trasporto ritiene di non poter rendere pubblici tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede alle autorità competenti l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per quanto riguarda il punto o i punti in questione.

Le autorità competenti rilasciano o rifiutano l'autorizzazione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo. Se l'autorizzazione è concessa, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

Non sono rilasciate autorizzazioni di cui al presente paragrafo se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

6.  I gestori dei sistemi di trasporto diffondono le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

Articolo 7

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.  Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

2.  In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza sono stabiliti in modo da riflettere le variazioni stagionali o da comportare un livello di tolleranza più elevato rispetto alle variazioni stagionali e da riflettere le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone.

3.  Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.  I gestori dei sistemi di trasporto possono irrogare sanzioni pecuniarie agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non sono in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

5.  Le sanzioni pecuniarie che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale e siano trasparenti, sono prese in considerazione nel calcolo delle tariffe in un modo che non riduca l'interesse al bilanciamento e sono approvate dalle autorità competenti.

6.  Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive, i gestori dei sistemi di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento dell'utente della rete. Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto. Gli eventuali oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dalle autorità competenti e sono resi pubblici dal gestore dei sistemi di trasporto.

7.  Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 8

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio. Ciascun gestore in questione elabora contratti di trasporto armonizzati e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto armonizzati e le procedure sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 9

Linee guida

1.  Ove opportuno, le linee guida riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

   a) dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma dell'articolo 4;
   b) dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma dell'articolo 5;
   c) dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma dell'articolo 6.

2.  Le linee guida relative ai punti elencati nel paragrafo 1 sono stabilite nell'allegato. Possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.  L'applicazione e la modifica delle linee guida adottate a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 10

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento le autorità di regolamentazione degli Stati membri designate a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/55/CE garantiscono il rispetto del presente regolamento e delle linee guida adottate a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

Articolo 11

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 12

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e delle linee guida di cui all'articolo 9.

Articolo 13

Sanzioni

1.  Gli Stati membri stabiliscono quali sanzioni comminare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione delle pertinenti disposizioni entro il 1° luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

2.  Le sanzioni previste al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 14

Procedure del comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 della direttiva 2003/55/CE.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 della direttiva 2003/55/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 16

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

   a) ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE possono quindi chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui alla presente lettera;
   b) agli interconnector tra Stati membri nonché ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2003/55/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 nonché dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera; e
   c) ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006 ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

LINEE GUIDA SU

   1. SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI

2.  PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

3.  DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

1.  SERVIZI DI ACCESSO PER I TERZI

(1)  I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

(2)  I contratti armonizzati di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

(3)  I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

(4)  I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

(5)  I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1° luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.

(6)  I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

(7)  Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

(8)  I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

(9)  I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sul diritto degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

(10)  I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.  PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ, PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

2.1.  PRINCIPI ALLA BASE DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE

(1)  Il sistema di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

(2)  I sistemi e le procedure in oggetto tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

(3)  I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.

(4)  I sistemi e le procedure in oggetto forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

(5)  Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

(6)  Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.  PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

(1)  Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

(2)  Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

(3)  Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

(4)  I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

3.  DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1.  DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

   a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
   b) i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;
   c) le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
   d) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;
   e) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
   f) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;
   g) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE;
   h) informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;
   i) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
   j) informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.  DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI AI FINI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I punti pertinenti includono almeno:

   a) tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;
   b) i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50% della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2% della capacità totale di uscita della rete
   c) tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;
   d) tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;
   e) tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;
   f) tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2003/55/CE.

3.3.  INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

(1)  Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

   a) la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;
   b) la capacità totale contrattuale e interrompibile;
   c) la capacità disponibile.

(2)  Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

(3)  I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

(4)  I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

(5)  I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

(6)  I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

(7)  I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

(8)  Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.

(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 31.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 novembre 2004 (GU C 25 E dell'1.2.2005, pag. 44) e posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2005.
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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