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Procedura : 2004/0146(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0038/2005

Testi presentati :

A6-0038/2005

Discussioni :

PV 07/03/2005 - 14

Votazioni :

PV 08/03/2005 - 9.4

Testi approvati :

P6_TA(2005)0063

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Martedì 8 marzo 2005 - Strasburgo
Licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo ***I
P6_TA(2005)0063A6-0038/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (COM(2004)0473 – C6-0076/2004 – 2004/0146(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0473)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0076/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0038/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 marzo 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
P6_TC1-COD(2004)0146

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  Ai fini dell'attuazione della legislazione sul cielo unico europeo è necessario adottare norme più particolareggiate, specialmente con riguardo alle disposizioni relative al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo allo scopo di garantire i livelli più elevati di responsabilità e competenza, aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e promuovere il reciproco riconoscimento di tali licenze, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi")(4), perseguendo al contempo l'obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e della competenza del personale.

(2)  L'istituzione di tale licenza comunitaria costituisce un mezzo per riconoscere il ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono nell'effettuare il controllo del traffico aereo in condizioni di sicurezza. L'istituzione di norme comunitarie per la competenza professionale dei controllori ridurrà inoltre la frammentazione che si osserva in questo settore e contribuirà ad una più efficiente organizzazione del lavoro nell'ambito di una più intensa collaborazione regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. La direttiva costituisce pertanto una parte essenziale della normativa sul cielo unico europeo.

(3)  La direttiva rappresenta lo strumento più adeguato per stabilire le norme di competenza, in quanto lascia gli Stati membri liberi di decidere le modalità con le quali conseguire i livelli concordati in comune.

(4)  Come dimostrato dall'analisi di recenti incidenti aerei, la sicurezza dipende dall'affidabilità di ogni elemento che compone la catena della sicurezza della gestione del traffico aereo. Ciò comporta la necessità di controllare più efficacemente la competenza del personale impiegato nel settore. Una volta data attuazione alla presente direttiva, la Comunità dovrebbe varare un'iniziativa volta a regolamentare il sistema di licenze e di qualifiche per le professioni rientranti nella catena della sicurezza della gestione del traffico aereo.

(5)  La presente direttiva dovrebbe basarsi sulle norme internazionali attualmente in vigore. L'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) ha adottato disposizioni in materia di licenze dei controllori del traffico aereo che contengono anche requisiti di competenza linguistiche. L'Eurocontrol (Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea), istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960 relativa alla cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, ha adottato gli Eurocontrol Safety Regulatory Requirements (ESARR). A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 550/2004, la presente direttiva recepisce le disposizioni contemplate dall'ESARR n. 5 relative ai controllori del traffico aereo.

(6)  Le caratteristiche peculiari del traffico aereo della Comunità impongono l'applicazione effettiva delle norme di competenza comunitarie ai controllori del traffico aereo che lavorano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che partecipano al traffico aereo generale.

(7)  Il sistema di licenze comunitarie dovrebbe garantire che i controllori titolari di una licenza siano adeguatamente formati nelle tecniche di protezione, sicurezza e di gestione delle situazioni di crisi.

(8)  Non dovrebbe essere messa in discussione la validità delle licenze rilasciate in virtù delle legislazioni nazionali prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Qualora gli Stati membri prendono misure dirette a garantire l'osservanza delle norme comunitarie, le autorità preposte alla vigilanza e al controllo di questa osservanza dovrebebro essere sufficientemente indipendenti dagli organismi che forniscono la formazione. Le autorità devono inoltre essere idonee a svolgere i loro compiti con efficienza.

(10)  Per fornire servizi di navigazione aerea è indispensabile disporre di personale altamente qualificato che possa dimostrare le proprie competenze professionali in vari modi. Per il controllo del traffico aereo il mezzo adeguato è rappresentato dalla licenza comunitaria, che va considerato un diploma di cui è titolare il singolo controllore del traffico aereo. La qualifica riportata nella licenza indica il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. In pari tempo, le annotazioni riportate sulla licenza attestano sia che il controllore possiede quelle competenze specifiche sia che gli organi di vigilanza lo autorizzano a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo le autorità dovrebbero essere in grado di valutare le competenze dei controllori del traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano le annotazioni; inoltre, le autorità dovrebbero essere in grado di sospendere la licenza revocando le annotazioni ivi riportate quando la competenza del titolare sia in dubbio. Per ragioni di equità, la presente direttiva non dovrebbe istituire un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza. Il ritiro della licenza va considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi in cui non si tratta di dubbi sulla competenza.

(11)  Per creare negli Stati membri un clima di fiducia rispetto ai sistemi di rilascio delle licenze vigenti degli altri paesi, è indispensabile che sia la Comunità a stabilire le norme che disciplinano il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. È pertanto importante armonizzare al massimo livello i requisiti in materia di qualifiche, competenze ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo, e ciò dovrebbe portare alla fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata, nonché al riconoscimento delle licenze in tutta la Comunità; in tal modo migliorerà sia la libertà di circolazione che la disponibilità di controllori del traffico aereo.

(12)  Per renderle paragonabili in tutto il territorio della Comunità è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. In tal modo si contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all'interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell'interfaccia fra i vari fornitori di servizi.

(13)  Gli obiettivi della formazione iniziale del personale sono descritti nei documenti di orientamento preparati a richiesta dei membri di Eurocontrol e sono considerate norme di livello adeguato. Ai fini della formazione all'interno dell'unità, alla carenza di norme generalmente accettate si deve sopperire attraverso una serie di misure, (compresa l'approvazione degli esaminatori), atte a garantire elevati livelli di competenza. Ciò assume particolare importanza perché la formazione all'interno dell'unità è estremamente costosa ed è essenziale sotto il profilo della sicurezza.

(14)  In molti incidenti ed inconvenienti la comunicazione è d'importanza fondamentale. Per questo motivo l'ICAO ha stabilito dei requisiti in tema di competenze linguistiche. La presente direttiva costituisce lo strumento che rende obbligatorie nella Comunità queste norme vigenti a livello internazionale.

(15)  A richiesta degli Stati membri di Eurocontrol sono stati emanati requisiti in materia di idoneità medica, la cui applicazione è ritenuta un mezzo accettabile per garantire l'osservanza della presente direttiva.

(16)  La certificazione degli organismi di formazione va considerata uno dei pilastri essenziali per la sicurezza che contribuiscono alla qualità della formazione. La formazione va considerata un servizio simile ai servizi di navigazione aerea e deve essere anch'essa assoggettata ad un processo di certificazione. La presente direttiva intende aprire la possibilità di certificare la formazione offerta per tipo di formazione, per gruppo di servizi di formazione o per gruppo di servizi di formazione e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari della formazione stessa. Occorre inoltre prendere le opportune disposizioni nei confronti degli organismi di formazione che preparano il rilascio di licenze militari, allo scopo di disciplinare anche, nella misura del possibile, i controllori del traffico aereo appartenenti alle Forze armate.

(17)  La presente direttiva conferma una costante giurisprudenza della Corte europea di giustizia nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi e della libertà di movimento dei lavoratori. Il principio di proporzionalità, la necessità di una valutazione dell'equivalenza, l'obbligo di motivare le ragioni in base alle quali sono imposte misure di compensazione e la predisposizione di adeguate procedure di ricorso costituiscono altrettanti capisaldi da applicare anche al settore della gestione del traffico aereo in modo più visibile.

(18)  La professione di controllore del traffico aereo è soggetta a innovazioni tecniche che postulano il periodico aggiornamento delle loro competenze. La direttiva dovrebbe agevolare questi adeguamenti agli sviluppi del progresso tecnico e scientifico mediante la procedura del comitato.

(19)  La presente direttiva può avere ripercussioni sulla prassi di lavoro quotidiana dei controllori del traffico aereo. Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate in modo adeguato in merito a tutti i provvedimenti che hanno rilevanti implicazioni sociali. Pertanto, è stato consultato, e sarà consultato anche su tutti gli eventuali ulteriori sviluppi, il comitato per il dialogo settoriale istituito con decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo(5).

(20)  Gli Stati membri stabiliscono le norme in tema di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni vengano effettivamente applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(21)  Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(22)  Un termine di trasposizione di due anni è ritenuto sufficiente per prorogare la validità delle licenze attuali, conformemente alle disposizioni relative alle condizioni per il mantenimento della validità delle qualifiche e annotazioni, in quanto i requisiti stabiliti da tali disposizioni sono conformi agli obblighi internazionali vigenti. Inoltre, dovrebbe essere previsto un ulteriore termine di trasposizione di due anni per l'applicazione dei requisiti concernenti le competenze linguistiche,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1.  Finalità della presente direttiva è aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema del controllo del traffico aereo nella Comunità tramite il rilascio di una licenza comunitaria di controllore del traffico aereo.

La licenza stabilisce le condizioni di accesso e di esercizio alla professione di controllore del traffico aereo.

2.  La presente direttiva si applica ai richiedenti una licenza di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo impiegati da fornitori di servizi di navigazione aerea o che esercitano la loro attività sotto la responsabilità di fornitori di servizi di navigazione aerea, che offrono i loro servizi prevalentemente al traffico aereo generale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

   1. "controllore del traffico aereo", la persona abilitata a effettuare servizi di controllo del traffico aereo in modo indipendente o sulla posizione sotto la sorveglianza di un istruttore;
   2. "servizi di controllo del traffico aereo", i servizi prestati al fine di impedire collisioni fra aeromobili e, nell'area di manovra, collisioni fra aeromobili ed eventuali ostacoli, nonché al fine di accelerare e mantenere ordinato il flusso di traffico aereo;
   3. "fornitore di servizi di navigazione aerea", l'organismo pubblico o privato che fornisce i servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;
   4. "licenza", il certificato, comunque denominato, rilasciato e annotato nei modi prescritti dalla presente direttiva, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità dei compiti in esso indicati;
  5. "qualifica", l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relativi alla licenza stessa; la licenza deve riportare almeno una delle seguenti qualifiche:
   a) controllo aerodromo visuale;
   b) controllo aerodromo strumentale;
   c) controllo avvicinamento procedurale;
   d) controllo avvicinamento con sorveglianza;
   e) controllo di area procedurale;
   f) controllo di area con sorveglianza;
  6. "annotazione", l'autorizzazione riportata nella licenza, e in particolare:

L'annotazione può riferirsi a una sola qualifica o all'intera licenza e forma parte integrante di quest'ultima;
   a) l'annotazione delle qualifiche, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relativi alla qualifica,
   b) l'annotazione dell'unità operativa che indica la località secondo il codice ICAO, nonché i settori e/o le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni,
   c) l'annotazione delle competenze linguistiche del titolare,
   d) l'annotazione di istruttore che indica la competenza del titolare della licenza a impartire una formazione sul posto di lavoro.
   7. "codice ICAO della località", è il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell'ICAO nel manuale ICAO DOC 7910 assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;
   8. "settore", una parte di una zona di controllo e/o una parte di una regione o regione superiore di informazione di volo;
  9. "formazione", l'insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni, l'istruzione impartita sul posto di lavoro, finalizzata all'acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; la formazione comprende:
   a) la formazione iniziale, che fornisce la formazione di base e la formazione per la qualifica, che porta all'ottenimento della licenza di studente controllore di volo;
   b) la formazione all'interno dell'unità operativa, comprensiva della formazione transitoria, della formazione propedeutica alla formazione sul posto di lavoro e della formazione sul posto di lavoro, che porta all'ottenimento della licenza di controllore del traffico aereo;
   c) la formazione continua, che consente di mantenere la validità delle annotazioni che figurano nella licenza;
   d) la formazione degli istruttori che impartiscono una formazione sul posto di lavoro, che consente di ottenere l'annotazione di formatore per l'istruzione sul posto di lavoro;
   e) la formazione di esaminatore e/o di valutatore;
   f) la formazione linguistica;
   10. "organismo di formazione", l'organismo certificato dalle autorità nazionali di vigilanza come idoneo a fornire uno o più tipi di formazione quali definiti nel presente articolo e che, a tale scopo, è abilitato a presentare, per approvazione, corsi di formazione, piani per la formazione nell'unità o programmi per la competenza dell'unità;
   11. "requisiti di competenza prescritti dagli obiettivi delle Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic Controllers" Training", gli obiettivi che gli studenti controllori del traffico aereo devono aver conseguito all'esito della formazione di base e della formazione per la qualifica, quali risultano dal documento di Eurocontrol "Guidelines for Common Core Content and Training for Air Traffic Controllers" Training (Phase 1:Revised), HRS/TSP-002-GUI-01", seconda edizione del 20.7.2001 e dal documento "Guidelines for Common Core Content and Training for Air Traffic Controllers" Training (Phase II), HUM.ET1.ST05.1000-GUI-02", prima edizione del 20.7.2000;

12.  "Requisiti per la certificazione medica europea classe 3 dei controllori del traffico aereo" sono i requisiti che figurano nel documento di Eurocontrol "Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, HUM.ET1.ST08.10000-STD-02", prima edizione del 31.1.2003;

   13. "programma per la competenza dell'unità", il programma approvato che indica il metodo con cui l'unità operativa intende mantenere la competenza dei propri titolari di licenza;
   14. "medicinali", sia i medicinali soggetti a prescrizione medica sia quelli non soggetti a prescrizione;
   15. "sostanze psicoattive", l'alcool, gli oppiacei, i cannabinoidi, i sedativi, le sostanze ipnotiche, la cocaina, altri psicostimolanti, gli allucinogeni e i solventi volatili, ma non il caffè e il tabacco.

Articolo 3

Autorità nazionali di vigilanza

1.  Gli Stati membri designano o istituiscono uno o più organismi in quanto autorità nazionali di vigilanza incaricate di assolvere i compiti ad esse assegnati dalla presente direttiva.

2.  Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dagli organismi di formazione e dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza deve essere garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza, gli organismi di formazione e i fornitori di servizi di navigazione aerea.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

3.  Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, le modifiche eventualmente intervenute, nonché le misure assunte per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 4

Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

1.  Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i controllori del traffico aereo e i gestori del flusso siano sufficientemente formati in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di controllo del traffico aereo siano prestati esclusivamente da controllori del traffico aereo titolari di una licenza a norma della presente direttiva.

3.  Le licenze sono rilasciate a chiunque disponga delle competenze necessarie a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo.

4.  Sulle licenze che vengono rilasciate sono riportate:

   a) nel caso della licenza di studente controllore, una o più qualifiche,
   b) nel caso della licenza di controllore del traffico aereo, una o più qualifiche e annotazioni.

5.  Il richiedente la licenza deve fornire la prova di essere competente a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove della competenza devono riferirsi alle cognizioni, all'esperienza, alle abilità e alla competenza linguistica.

6.  La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata e deve essere firmata da quest'ultima.

La licenza può essere sospesa quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo, ovvero in caso di negligenza grave. Può essere ritirata soltanto in caso di abuso.

7.  La licenza di studente controllore del traffico aereo autorizza il titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la sorveglianza di un istruttore abilitato alla formazione sul posto di lavoro. A tal fine, la licenza di studente controllore deve riportare la qualifica che specifica il tipo di servizi di controllo del traffico aereo per la quale il titolare segue una formazione.

8.  La licenza è valida soltanto se accompagnata da un certificato medico in corso di validità.

Articolo 5

Condizioni per il rilascio della licenza

1.  Le licenze di studente controllore del traffico aereo sono rilasciate ai candidati che

   a) sono titolari almeno di un diploma di istruzione secondaria o di un titolo di studio che consente l'accesso all'università;
   b) hanno completato con esito positivo un corso di formazione iniziale approvato pertinente alla qualifica o all'annotazione di qualifica, compresa la formazione pratica e la formazione con simulatore, come specificato nella parte A dell'allegato I della presente direttiva;
   c) possiedono un certificato medico in corso di validità;
   d) hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di competenza linguistica conformemente ai requisiti di cui all'allegato II.

2.  Le licenze dei controllori del traffico aereo che contengono le qualifiche per le quali è stata seguita una formazione con esito positivo e le necessarie annotazioni sono rilasciate ai candidati che:

   a) hanno raggiunto l'età minima di 21 anni; tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una procedura che deroga a questo requisito, in particolare se il candidato ha dimostrato, nel corso della sua formazione, di possedere le competenze necessarie per assicurare lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza;
   b) sono titolari di una licenza di studente controllore ed hanno completato un corso approvato di formazione nell'unità operativa e superato con esito positivo gli esami o le valutazioni conformemente alle prescrizioni di cui alla parte B dell'allegato I;
   c) possiedano un certificato medico in corso di validità;
   d) hanno dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all'allegato II.

3.  L'annotazione necessaria per diventare istruttore per la formazione sul posto di lavoro è rilasciata al titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che:

   a) abbia svolto, nei periodi immediatamente precedenti, la cui durata sarà stabilita dall'autorità nazionale di vigilanza, i compiti associati alla qualifica e all'annotazione in base alle quali possono impartire una formazione nell'unità operativa;
   b) hanno completato con esito positivo un corso approvato per istruttori di formazione sul posto di lavoro durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.

Articolo 6

Condizioni per il mantenimento della validità delle qualifiche e annotazioni

1.  Gli Stati membri provvedono affinché la validità dell'annotazione venga prorogata per i successivi 12 mesi se il fornitore di servizi di navigazione aerea dimostra che:

   (a) a) il candidato ha svolto, negli ultimi 12 mesi, i compiti riportati sulla licenza per un numero minimo di ore, come indicato nel programma approvato di competenza dell'unità;
   b) la competenza del candidato a svolgere i compiti inerenti all'annotazione è stata valutata in conformità delle norme di cui alla parte C dell'allegato I;
   c) il candidato possiede un certificato medico in corso di validità.

2.  Fermo il disposto del paragrafo 1, l'annotazione di istruttore di formazione sul posto di lavoro è valida per un periodo, rinnovabile, di 36 mesi.

3.  Il titolare di una qualifica che, nel corso di un periodo di cinque anni non ha fornito i servizi di controllo del traffico aereo previsti da un'annotazione associata a tale qualifica può svolgere i compiti inerenti a tale qualifica soltanto se soddisfa i requisiti di valutazione e formazione che garantiscono che il titolare ha le competenze necessarie per cominciare, all'interno dell'unità una formazione per tale qualifica.

4.  Fermo il disposto del paragrafo 3, l'annotazione rilasciata da un'unità cessa di essere valida se il suo titolare non ha prestato servizi di controllo del traffico aereo per un numero minimo di ore di servizio consentite da tale annotazione durante i periodi stabiliti dal programma di competenza dell'unità.

5.  Per gli istruttori incaricati della formazione sul posto di lavoro il numero minimo di ore di lavoro senza mansioni di formazione prescritto per mantenere la validità dell'annotazione può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato alla formazione dei tirocinanti sui posti di lavoro per i quali viene richiesta la proroga.

Articolo 7

Qualifiche e annotazioni dei controllori del traffico aereo

1.  Le licenze devono contenere una o più delle qualifiche descritte nei paragrafi da 2 a 7, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire. Oltre alle annotazioni di qualifica indicate nel presente articolo, la qualifica è convalidata mediante l'annotazione indicante le competenze linguistiche, il codice ICAO della località, nonché l'unità operativa, la posizione professionale, il settore o il gruppo di settori.

2.  La qualifica "Controllo aerodromo visuale' (ADV) indica che il titolare della licenza è competente a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aerodromo su un aerodromo nel quale non esistono procedure pubblicate di avvicinamento o partenza.

3.  La qualifica "Controllo aerodromo strumentale' (ADI) indica che il titolare è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aerodromo in un aerodromo che dispone di procedure pubblicate per l'avvicinamento o la partenza strumentali e deve essere accompagnata da almeno una delle seguenti annotazioni.

   a) l'annotazione "Torre di controllo' (TWR), che indica che il titolare è competente a fornire servizi di controllo quando il controllo dell'aerodromo è effettuato da una posizione operativa;
   b) l'annotazione "Controllo movimento al suolo' (GMC), indica che il titolare è competente a effettuare il controllo dei movimenti al suolo;
   c) l'annotazione "Sorveglianza movimento al suolo' (GMS), rilasciata in aggiunta all'annotazione GMC o all'annotazione TWR, indica che il titolare è competente a effettuare il controllo dei movimenti al suolo con l'ausilio di sistemi per la guida della circolazione in superficie negli aerodromi;
   d) l'annotazione "Controllo aereo' (AIR) indica che il titolare è competente a effettuare servizi di controllo aereo;
   e) l'annotazione "Controllo radar dell'aerodromo' (RAD), rilasciata in aggiunta all'annotazione "Controllo aereo" o all'annotazione "Torre di controllo", indica che il titolare della licenza è competente a effettuare il controllo dell'aerodromo con l'ausilio di apparati radar di sorveglianza.

4.  La qualifica "Controllo avvicinamento procedurale' (APP), indica che il titolare è competente a effettuare servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l'uso di apparati di sorveglianza.

5.  La qualifica "Controllo avvicinamento con sorveglianza' (APS) indica che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito coll'ausilio di apparati di sorveglianza e deve essere accompagnata, almeno da una delle seguenti annotazioni di qualifica:

   a) l'annotazione "Radar' (RAD) indica che il titolare della licenza ha la competenza necessaria a fornire un servizio di controllo di avvicinamento per mezzo di apparati radar primari o secondari;
   b) l'annotazione "Avvicinamento con radar di precisione' (PAR), in aggiunta all'annotazione "Radar", indica che il titolare ha le competenze necessarie per assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra dell'avvicinamento di precisione per mezzo di apparati radar per l'avvicinamento di precisione;
   c) l'annotazione "Avvicinamento con radar di sorveglianza' (SRA), in aggiunta all'annotazione "Radar", indica che il titolare ha la competenza necessaria per assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio il controllo da terra di avvicinamenti non di precisione per mezzo di apparati di sorveglianza;
   d) l'annotazione "Sorveglianza automatica dipendente – Automatic Dependent Surveillance' (ADS) indica che il titolare ha le competenze necessarie a fornire servizi di controllo di avvicinamento con l'ausilio di sistemi "Automatic Dependent Surveillance";
   e) l'annotazione "Controllo di terminale' (TCL), in aggiunta alle annotazioni "Radar" o "Sorveglianza automatica dipendente", indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in determinate aree del terminale o in settori limitrofi.

6.  La qualifica "Controllo di area procedurale' (ACP), indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza.

7.  La qualifica "Controllo di area con apparati di sorveglianza' (ACS) indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza e deve essere accompagnata da una almeno delle seguenti annotazioni di qualifica:

   a) l'annotazione "Radar' (RAD) indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo dell'area con l'ausilio di apparati di sorveglianza radar;
   b) l'annotazione "Sorveglianza automatica dipendente" ("Automatic Dependent Surveillance") (ADS), indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo di area con l'ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;
   c) l'annotazione "Controllo di terminale' (TCL), in aggiunta alle annotazioni "Radar" o "Sorveglianza automatica dipendente", indica che il titolare ha le competenze necessarie a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in una determinata area del terminale o in settori limitrofi con l'ausilio di qualsiasi apparato di sorveglianza;
   d) l'annotazione "Controllo oceanico' (OCL), indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in una zona di controllo oceanica.

8.  Fermo restando il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di emettere annotazioni nazionali in casi eccezionali, unicamente dovuti alle caratteristiche specifiche del traffico aereo nello spazio aereo posto sotto la loro giurisdizione. Tali annotazioni devono essere oggettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e non possono comportare una limitazione della libera circolazione dei controllori di volo.

9.  L'annotazione di licenza di "Istruttore per la formazione sul posto di lavoro" indica che il titolare ha le competenze necessarie per fornire servizi di formazione e di sorveglianza in una posizione di lavoro operativa per le aree coperte da una qualifica valida.

10.  Le modifiche apportate al presente articolo in ragione del progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 8

Competenze linguistiche

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i controllori del traffico aereo dimostrino la capacità di comprendere e parlare l'inglese a un livello soddisfacente. Il livello della competenza linguistica dei controllori è determinato con riferimento alla classificazione di cui all'allegato II. La competenza linguistica necessaria deve soddisfare almeno i requisiti di conoscenza linguistica del livello 4 di tale classificazione.

2.  Le modifiche apportate al presente articolo e all'allegato II in ragione del progresso tecnico o scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.  Il livello delle competenze linguistiche del candidato deve essere valutato ufficialmente a intervalli regolari, tranne nel caso dei candidati che dimostrano di possedere le conoscenze corrispondenti al livello 6.

L'intervallo non deve superare i 3 anni per i candidati che dimostrano di possedere conoscenze linguistiche corrispondenti al livello 4 e non superiori a 6 anni per i candidati che dimostrano di possedere competenze linguistiche di livello 5.

4.  Gli Stati membri hanno facoltà di imporre requisiti locali di conoscenza della lingua qualora lo ritengano necessario per ragioni di sicurezza. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di richiedere in taluni casi, per ragioni di sicurezza imperative, il livello 5 del test di competenza linguistica ICAO per l'inglese e/o la lingua locale, qualora le circostanze operative della qualifica o dell'annotazione in questione lo giustifichino. Tale esigenza deve essere obiettivamente giustificata, non discriminatoria, proporzionata e trasparente.

5.  La prova delle competenze linguistiche è attestata da una specifica annotazione di competenza linguistica riportata sulla licenza.

Articolo 9

Requisiti medici

1.  Il rilascio dei certificati medici avviene in conformità con i requisiti di cui alla Certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo (European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers).

I medici esaminatori autorizzati dall'autorità nazionale di vigilanza redigono i loro rapporti con riferimento ai suddetti requisiti.

La valutazione dei candidati tiene debitamente conto dell'età del candidato e delle caratteristiche particolari del luogo di lavoro, in conformità del principio di proporzionalità.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso effettive a garanzia dell'equo trattamento delle persone esaminate e affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea prendano le misure necessarie qualora il titolare della licenza non ottenga un rapporto medico valido.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite le procedure necessarie per trattare i casi di ridotta idoneità fisica e consentire ai titolari di una licenza di informare i loro datori di lavoro di ogni diminuzione della loro idoneità fisica o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderli inidonei a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla loro licenza, in modo che i fornitori di servizi di navigazione aerea possano vigilare sull'abuso da parte dei controllori del traffico aereo di sostanze psicoattive e fornire consigli ai controllori che assumono medicinali.

4.  Le modifiche apportate al riferimento di cui all"articolo 2, punto 12, in ragione del progresso tecnico o scientifico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 10

Certificazione degli organismi di formazione

1.  La formazione dei controllori del traffico aereo nella Comunità è soggetta a certificazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali.

2.  I requisiti da soddisfare per ottenere la certificazione riguardano la competenza tecnica ed operativa, nonché la capacità di organizzare corsi di formazione in modo pedagogicamente efficiente, come indicato al punto 1 dell'allegato III.

3.  Le domande di certificazione sono presentate alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui il richiedente ha il suo stabilimento principale e, eventualmente, la sua sede sociale.

Accertata la sussistenza dei requisiti di cui al punto 1 dell'allegato III, le autorità di vigilanza nazionali rilasciano appositi certificati.

Possono essere rilasciati certificati per ciascun tipo di formazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di formazione e il tipo di servizio di navigazione aerea devono essere certificati congiuntamente come pacchetto di servizi.

4.  I certificati stabiliscono i diritti e gli obblighi degli organismi di formazione.

La certificazione è soggetta alle sole condizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato III. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate, non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.

5.  Le autorità di vigilanza nazionali sorvegliano in permanenza il rispetto dei requisiti e delle condizioni che corredano i certificati. Qualora accerti che il titolare di un certificato non soddisfa più i requisiti o le condizioni, l'autorità di vigilanza prende le misure del caso, ivi compreso il ritiro del certificato.

6.  Ciascuno Stato membro riconosce i certificati rilasciati in un altro Stato membro.

Articolo 11

Controllo contabile degli organismi di formazione

1.  Gli organismi di formazione pubblicano una relazione annuale e si sottopongono periodicamente ad un controllo contabile indipendente. Per quanto possibile entro i limiti imposti dallo status giuridico di ciascun organismo di formazione, i conti degli organismi di formazione devono essere conformi alle norme contabili internazionali adottate dalla Comunità.

2.  Quando forniscono tipi diversi di formazione, gli organismi di formazione individuano nella loro contabilità interna le spese e le entrate corrispondenti ai servizi di formazione e, se del caso, tengono conti consolidati per gli altri servizi non inerenti la formazione, come sarebbero tenuti a fare se i servizi in questione fossero prestati da imprese distinte.

3.  Gli Stati membri designano le autorità competenti che hanno diritto di accesso ai conti degli organismi di formazione.

4.  Gli Stati membri possono applicare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1606/2002(7) agli organismi di formazione disciplinati dal presente regolamento.

5.  Gli organismi di formazione che offrono una formazione che porta all'ottenimento di licenze militari sono esonerati dall'osservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12

Garanzia del mantenimento dei livelli di competenza

1.  Per assicurare il mantenimento dei livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere le loro mansioni con un elevato grado di sicurezza, gli Stati membri dispongono affinché le autorità di vigilanza nazionali sovraintendano e controllino in permanenza la loro formazione.

Questa responsabilità comprende:

   a) il rilascio, il mantenimento in vigore, la sospensione ed il ritiro delle licenze;
   b) la certificazione degli organismi di formazione;
   c) l'approvazione dei corsi di formazione, i piani di formazione all'interno dell'unità operativa e i programmi per la competenza dell'unità operativa;
   d) l'autorizzazione degli esaminatori delle competenze;
   e) il controllo permanente e il controllo contabile del sistema di formazione;
   f) la predisposizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notificazione.

2.  Le autorità nazionali di vigilanza istituiscono una banca dati nella quale sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza e le date di validità delle relative annotazioni. A tal fine, le unità operative all'interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea tengono la registrazione delle ore effettivamente lavorate nei vari settori, gruppi di settori ovvero nelle posizioni operative, per ciascun titolare di licenza che presta servizio nell'unità e mettono tali dati a disposizione delle autorità di vigilanza nazionali.

3.  Le autorità di vigilanza nazionali rilasciano un'autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori delle competenze o di valutatori delle competenze per la formazione nell'unità e la formazione continua. L'autorizzazione è valida per periodi rinnovabili di tre anni.

4.  Le autorità di vigilanza nazionali sottopongono periodicamente a un controllo contabile tutti gli elementi del sistema di rilascio delle licenze allo scopo di garantire l'effettiva osservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva.

Oltre al controllo contabile, le autorità di vigilanza nazionali possono procedere a ispezioni sul posto allo scopo di verificare l'effettivo recepimento della presente direttiva e l'osservanza delle norme da essa stabilite.

Le autorità di vigilanza nazionali trasmettono alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione della presente direttiva, corredata dai risultati dei controlli contabili.

5.  Le autorità di vigilanza nazionali possono delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei controlli contabili e delle ispezioni di cui al paragrafo 4 ad organismi riconosciuti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.

Articolo 13

Riconoscimento reciproco delle licenze di controllore del traffico aereo

1.  Ciascuno Stato membro riconosce le licenze e le qualifiche ed annotazioni ad essa associate rilasciate dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro in conformità con le disposizioni della presente direttiva.

2.  Ai fini del rilascio dell'annotazione richiesta, le autorità di vigilanza nazionali impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari legate all'annotazione, specificando l'unità, il settore o la posizione operativa. Nel valutare l'equivalenza fra le annotazioni che il richiedente possiede e quelle che intende acquisire, il fornitore di servizi di navigazione aerea, quando elabora il piano di formazione dell'unità tiene debitamente conto delle competenze e dell'esperienza acquisita dal richiedente.

3.  Se il richiedente è titolare di una licenza annotata da un paese terzo ovvero di una licenza militare rilasciata da uno Stato membro, l'autorità di vigilanza nazionale può imporre al richiedente di soddisfare le condizioni prescritte per ottenere la qualifica e l'annotazione specifiche. La valutazione dell'equivalenza della licenza tiene debitamente conto delle competenze acquisite in conformità delle norme internazionali.

4.  Le autorità di vigilanza nazionali approvano, con decisione motivata, i piani di formazione dell'unità che contengono la formazione proposta per il richiedente nel termine di quattro settimane dalla presentazione della prova, indipendentemente dal ritardo conseguente alla proposizione di eventuali ricorsi. Nella loro decisione le autorità di vigilanza nazionali garantiscono il rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

5.  Le autorità di vigilanza nazionali assicurano che i diritti e gli obblighi applicabili alle relazioni di lavoro fra il richiedente e il datore di lavoro siano disciplinati dalle disposizioni nazionali applicabili ai controllori del traffico aereo del paese in cui il richiedente esercita la propria attività.

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004(8).

2.  Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della decisione medesima.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di un mese.

3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri si adoperano per conseguire la piena armonizzazione delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro...(9) e le notificano senza indugio ogni loro successiva modifica.

Articolo 16

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …(10). Essi ne informano immediatamente la Commissione e le trasmettono una tabella di corrispondenze tra le disposizioni nazionali adottate e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali del diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 8 si applica ...(11)*.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Requisiti in materia di formazione

PARTE A

REQUISITI PER LA FORMAZIONE INIZIALE DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

La formazione iniziale è finalizzata ad assicurare che gli studenti controllori del traffico aereo soddisfino, come minimo, ai requisiti di professionalità indicati negli obiettivi delle "Guidelines for Common Core Content and Training" (Orientamenti per i contenuti essenziali comuni e per gli obiettivi per la formazione dei controllori del traffico aereo), in modo che i controllori siano capaci di dirigere il traffico aereo in modo sicuro, rapido ed efficiente. Ogni modifica del riferimento di cui all'articolo 2, punto 11, in ragione del progresso tecnico o scientifico è adottata con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La formazione iniziale riguarda le seguenti materie: legislazione aeronautica, gestione del traffico aereo, ivi comprese le procedure per la cooperazione civile e militare, meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, compresa la comprensione tra controllori del traffico aereo e piloti, fattori umani, apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, situazioni eccezionali e di emergenza, degrado dei sistemi, competenze linguistiche, con particolare riguardo alla fraseologia utilizzata in radiotelefonia.

L'insegnamento delle singole materie è impartito in modo da preparare i candidati all'esercizio dei vari tipi di servizi di traffico aereo e a mettere in evidenza gli aspetti legati alla sicurezza. La formazione iniziale si articola in corsi teorici e in corsi di addestramento pratico, anche con l'ausilio di simulatori; la sua durata è stabilita nei piani di formazione iniziale approvati. Le competenze acquisite durante la formazione iniziale devono essere idonee a garantire che il candidato possa essere considerato competente a far fronte a situazioni di traffico denso e complesso e a facilitare la sua transizione alla formazione all'interno dell'unità operativa. La competenza del candidato che ha completato la formazione iniziale deve essere valutata mediante appositi esami.

PARTE B

REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO ALL'INTERNO DELL'UNITÀ OPERATIVA

I piani per la formazione all'interno dell'unità operativa specificano i processi e i tempi necessari per consentire al candidato alla licenza di CTA di applicare le procedure utilizzate dall'unità all'aerea locale sotto la sorveglianza di un istruttore addetto alla formazione sul posto di lavoro. Il piano approvato deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi del sistema di valutazione delle competenze, comprese le disposizioni sull'attività lavorativa, la valutazione e l'esame dei progressi realizzati, insieme alle procedure di notifica all'autorità nazionale di vigilanza.

La durata della formazione nell'unità operativa è stabilita nel piano di formazione dell'unità. L'acquisizione delle competenze prescritte viene accertata tramite appositi esami o tramite un sistema di valutazione permanente effettuati da esaminatori delle competenze debitamente autorizzati o da valutatori (assessors) il cui giudizio deve essere neutrale ed obiettivo. A tal fine, le autorità di vigilanza nazionali precostituiscono meccanismi di ricorso che assicurino l'equo trattamento dei candidati.

PARTE C

REQUISITI PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO

La validità delle annotazioni di qualifica e delle annotazioni rilasciate dall'unità operativa sulle licenze dei controllori del traffico aereo deve essere mantenuta tramite una formazione continua approvata, consistente in un'istruzione idonea a mantenere l'impiegabilità dei controllori del traffico aereo, corsi di aggiornamento, formazione per le emergenze e, se necessario, una formazione linguistica.

La formazione continua si articola in corsi teorici e corsi di addestramento pratico, compreso l'uso di simulatori. A tal fine l'organismo di formazione elabora programmi di competenza dell'unità che specificano i processi, il personale e i tempi necessari per fornire un'adeguata formazione continua e per dimostrare il possesso delle competenze prescritte. Questi programmi sono rivisti ed approvati con periodicità almeno triennale. La durata della formazione continua è decisa in relazione alle esigenze funzionali dei controllori del traffico aereo che lavorano nell'unità, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o dei progetti di modifica delle procedure o delle apparecchiature, ovvero tenuto conto delle esigenze generali legate alla gestione della sicurezza. La competenza professionale di ciascun controllore del traffico aereo deve essere adeguatamente valutata almeno ogni tre anni. Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che siano utilizzati meccanismi che garantiscono l'equo trattamento dei titolari di licenze la validità delle cui annotazioni non può essere prorogata.

ALLEGATO II

REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA

I requisiti di competenza linguistica di cui all'articolo 8 riguardano l'uso della fraseologia specialistica e del linguaggio comune. Per dimostrare il possesso dei requisiti di competenza linguistica il richiedente la licenza o il titolare della licenza deve essere oggetto di una valutazione e deve dimostrare di soddisfare come minimo i requisiti corrispondenti al livello operativo 4 della graduatoria delle competenze linguistiche riportata nel presente allegato.

Le persone che possiedono le prescritte conoscenze linguistiche:

   a) sono capaci di comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l'interlocutore non è presente (voice-only) (telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell'interlocutore;
   b) sono capaci di comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa;
   c) sono capaci di utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi ed a riconoscere e risolvere i malintesi (ad esempio verificare, confermare o chiarire le informazioni) in un contesto generale o professionale;
   d) sono capaci di risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l'espletamento dell'attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità;
   e) siano in grado di parlare con un'inflessione dialettale o con un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Classificazione delle competenze linguistiche: livello esperto, livello elevato e livello operativo.

Livello

Pronuncia

Si presuppone l'uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le strutture grammaticali e frasali rilevanti sono determinate dalle funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluenza

Comprensione

Interazioni

Esperto

6

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali – non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione.

Buona padronanza delle strutture grammaticali sia basiche che complesse e delle strutture frasali.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro.

Capacità di sostenere una conversazione con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontaneamente e correttamente le marche e i connettivi del discorso.

Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali.

Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Reagisce ai segnali verbali e non verbali e vi risponde adeguatamente.

Avanzato

5

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali – raramente incidono sulla facilità di comprensione.

Buon controllo delle strutture grammaticali e frasali. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Capacità di parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.

Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente marche o connettivi..

La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una gamma di varietà di discorso (dialetto e/o accento) o di registro.

Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore - ascoltatore.

Livello operativo 4

Pronuncia, accentuazione, ritmo ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo qualche volta incidono sulla facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali basiche e le strutture frasali sono usate in modo creativo e generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze inabituali o inaspettate, ma essi raramente incidono sul senso.

La ricchezza del vocabolario e la precisione sono in genere sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il vocabolario in circostanze inabituali o inaspettate.

Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasionalmente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all'interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marche o connettivi. I riempitivi non distraggono l'attenzione.

Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la variante utilizzata è sufficientemente intelligibile per una comunità internazionale di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento.

Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative. Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce adeguatamente a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti.

Classificazione delle competenze linguistiche: livello pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare.

Livello

Pronuncia

Si presuppone l'uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le strutture grammaticali e frasali rilevanti sono determinate dalle funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluenza

Comprensione

Interazione

PRE-

OPERATIVO

3

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali di base e le strutture frasali associate a situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono spesso sul senso della frase.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando gli manca il vocabolario.

Capacità di produrre enunciati, ma la struttura delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Esitazioni o lentezza nella produzione di frasi può impedire un'efficace comunicazione. I riempitivi distraggono talvolta l'attenzione.

La comprensione è spesso corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la varietà utilizzata è sufficientemente comprensibile per una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.

Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi a situazioni impreviste.

Elementare

2

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono pesantemente dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione.

Dimostra soltanto un controllo limitato di poche strutture grammaticali e frasi memorizzate.

Vocabolario limitato consistente esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate.

Può produrre enunciati molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L'impiego di riempitivi per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l'attenzione.

La comprensione si limita ad espressioni isolate e memorizzate, quando sono articolate lentamente e distintamente.

I tempi di risposta sono lenti e spesso inadeguate alla situazione. L'interazione si limita a semplici dialoghi di routine.

Pre-elementare

1

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Nota. Il livello operativo (livello 4) è il livello di competenza linguistica minima necessaria per le comunicazioni radiotelefoniche. I livelli da 1 a 3 descrivono rispettivamente i livelli di competenza linguistica pre-elementare, elementare e pre-operativo e tutti e tre corrispondono ad un livello di competenza linguistica inferiore ai livelli prescritti dall'ICAO. I livelli 5 e 6 corrispondono ai livelli avanzato e superiore, ossia a livelli di competenza linguistica più avanzati del livello minimo prescritto. Nel complesso, questa classificazione serve da riferimento per la formazione e la valutazione dei candidati, in modo da aiutarli a conseguire il livello funzionale (livello 4) prescritto dall'ICAO.

ALLEGATO III

REQUISITI E CONDIZIONI CHE CORREDANO I CERTIFICATI RILASCIATI AGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE

1)  I requisiti di cui agli articoli 10 e 15 si riferiscono in particolare ai seguenti aspetti:

   a) contenuto, organizzazione e durata dei corsi;
   b) modalità di organizzazione degli esami;
   c) qualità ed esperienza degli istruttori e del personale insegnante;
   d) installazioni, attrezzature e accoglienza dell'organismo di formazione;
   e) sistema e processi di gestione della qualità;
   f) qualità dei servizi;
   g) solidità finanziaria;
   h) responsabilità e copertura assicurativa;
   i) struttura della proprietà e struttura dell'organizzazione.

2)  I certificati devono specificare:

   a) l'autorità nazionale di vigilanza che rilascia il certificato;
   b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
   c) il tipo di servizi che sono certificati;
   d) una dichiarazione che attesta che il candidato soddisfa ai requisiti di cui al punto 1;
   e) la data di rilascio e il periodo di validità del certificato.

3)  I certificati possono, se necessario, prevedere condizioni supplementari riguardanti i seguenti punti:

   a) le specifiche operative per particolari servizi;
   b) il momento in cui i servizi devono essere forniti;
   c) qualsiasi altra condizione legale che non sia specifica ai servizi di navigazione aerea, come le condizioni relative alla sospensione o al ritiro del certificato.

(1) GU C
(2) GU C
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2005.
(4) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(5) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27. Decisione modificata dall'Atto di adesione del 2003.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag.1).
(8) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(9)* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(10)* Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(11)** Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

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