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Procedura : 2004/0242(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0045/2005

Testi presentati :

A6-0045/2005

Discussioni :

PV 08/03/2005 - 8
PV 08/03/2005 - 19

Votazioni :

PV 09/03/2005 - 6.2

Testi approvati :

P6_TA(2005)0066

Testi approvati
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Mercoledì 9 marzo 2005 - Strasburgo
Schema di preferenze tariffarie generalizzate *
P6_TA(2005)0066A6-0045/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate (COM(2004)0699COM(2005)0043 – C6-0001/2005 – 2004/0242(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0699)(1) e la proposta modificata (COM(2005)0043)(2),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo "Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: Il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015" (COM(2004)0461),

–   vista la propria risoluzione del 14 ottobre 2004 sulla succitata comunicazione(3),

–   visto l'articolo 133 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0001/2005),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0045/2005),

1.   approva la proposta modificata della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) Fin dalla sua creazione, il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è stato uno dei principali strumenti della politica commerciale e di sviluppo dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo (PVS) a ridurre la povertà generando entrate tramite il commercio internazionale e per contribuire al loro sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo industriale e la diversificazione delle loro economie.
Emendamento 2
Considerando 4
(4)  Questo primo regolamento di applicazione di tali orientamenti deve coprire il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008.
(4)  Questo primo regolamento di applicazione di tali orientamenti deve coprire, una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008.
Emendamento 3
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Per aumentare il tasso di utilizzo del SPG e consentire ai PVS di sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e dei regimi preferenziali, l'Unione europea si adopererà per fornire a tali paesi, e in primo luogo ai paesi meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica.
Emendamento 4
Considerando 7
(7)  Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione e la scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi a favore dei paesi beneficiari.
(7)  Il regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002). I paesi in via di sviluppo che la non diversificazione e la mancanza di mezzi per sviluppare la propria economia e di un'adeguata integrazione nel sistema commerciale internazionale rendono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità dovrebbero quindi beneficiare di preferenze tariffarie supplementari, volte a promuovere la crescita economica per dare una risposta concreta al fabbisogno di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari, nonché dei dazi specifici (salvo se combinati con un dazio ad valorem).
Emendamento 5
Considerando 9
(9)  La Commissione deve verificare l'effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.
Non concerne la versione italiana
Emendamento 6
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Per evitare l'erosione delle preferenze, nel regolamento successivo la Commissione valuterà l'opportunità di trasferire prodotti attualmente classificati come "sensibili" nella categoria dei prodotti "non sensibili".
Emendamento 7
Considerando 16
(16)  Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non possono usufruire al tempo stesso dello schema comunitario di preferenze generalizzate e di un accordo di libero scambio che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale.
(16)  Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non possono usufruire al tempo stesso dello schema comunitario di preferenze generalizzate e di un accordo di libero scambio che copra e applichi con efficacia, e se del caso rafforzi, almeno tutte le preferenze loro accordate dallo schema attuale.
Emendamento 8
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) A partire dal 2008, il meccanismo di graduazione sarà applicato in modo da impedire l'eventuale graduazione delle importazioni provenienti da paesi beneficiari dell'attuale schema le cui esportazioni verso la Comunità in un dato settore non siano aumentate in confronto ad altri beneficiari dell'SPG.
Emendamento 9
Considerando 18 bis (nuovo)
(18 bis) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 che stabilisce il sistema di norme d'origine sarà prossimamente riveduto affinché risponda meglio all'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e industriale.
La revisione sarà ultimata al più tardi un anno prima della scadenza del presente regolamento e riguarderà la forma, la sostanza e le procedure del sistema delle norme di origine, sulla base delle migliori pratiche internazionali e con l'intento di armonizzare i sistemi vigenti nell'Unione europea.
Il nuovo sistema delle norme di origine prenderà in considerazione, fra le altre questioni, il cumulo transregionale e il cumulo globale, l'eliminazione del requisito del duplice processo di trasformazione per taluni prodotti, e la possibilità di considerare un paese ammissibile al trattamento preferenziale previsto dall'SPG e dal regime "Tutto fuorché le armi" (EBA) anche se non è il paese finale di esportazione, purché un valore significativo sia aggiunto alle merci in tale paese.
Emendamento 10
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-UE, la revisione del presente regolamento nel 2008 terrà conto degli interessi dei paesi ACP, compresi quelli che non sono PMS (paesi meno sviluppati), che non intendano o non siano in grado di concludere un accordo di partenariato economico nel quadro dell'Accordo di Cotonou, in modo che l'SPG assicuri loro almeno un trattamento preferenziale equivalente a quello di cui beneficiavano in virtù dell'Accordo di Cotonou.
Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 1
1.  Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in appresso "lo schema") si applica dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
1.  Lo schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate (in appresso "lo schema") si applica, una volta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2008 conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Sulla base dei più recenti dati comparabili e aggiustati disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, la Commissione stabilisce quali sono i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter. La Commissione pubblica ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui sono elencati i paesi beneficiari che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1.
Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 2
2.   I paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze previste a loro favore dallo schema attuale sono esclusi dall'elenco dell'allegato I.
2.  Nel caso di paesi beneficiari firmatari di un accordo commerciale con la Comunità, l'applicazione dell'accordo commerciale ha la prevalenza, purché attui in modo efficace, e se del caso rafforzi, almeno tutte le preferenze accordate a tali paesi dallo schema attuale. Un accordo commerciale con la Comunità non preclude l'ammissibilità al regime speciale di incentivazione di cui alla sezione 2, del presente regolamento.
Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Per migliorare l'impatto dello schema attuale, la Commissione fornisce ai paesi in via di sviluppo, e in particolare ai paesi meno sviluppati (PMS), un'adeguata assistenza tecnica al fine di dotarli della capacità istituzionale e regolamentare necessaria per sfruttare i vantaggi del commercio internazionale e dell'SPG.
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter. Quando la Commissione stabilisce le percentuali di graduazione, il calcolo comprende il livello delle importazioni in precedenza suscettibili di usufruire dell'SPG dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La Commissione considera prioritaria, in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, l'armonizzazione delle norme d'origine che stabiliscono un trattamento preferenziale a favore dei paesi in via di sviluppo e di quelli meno sviluppati.
Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Viene inoltre fornita assistenza tecnica per aiutare i paesi in via di sviluppo ammissibili al regime a conformarsi ai requisiti in materia di ratifica ed effettiva applicazione previsti dal nuovo regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
Emendamento 19
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
(c) si impegnino a ratificare e a porre effettivamente in applicazione le convenzioni di cui alla Parte B dell"allegato III che non hanno ancora ratificato,
(c) inizino concretamente le procedure volte a ratificare e a porre effettivamente in applicazione tutte le convenzioni elencate nell"allegato III entro 4 anni dalla data alla quale è stato loro inizialmente concesso l'accordo speciale di incentivazione,
Emendamento 20
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)
(b) le cui importazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell"1%, in valore, di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità.
(b) le cui importazioni coperte dall'SPG nella Comunità rappresentino meno dell"1%, in valore, di tutte le importazioni coperte dall'SPG nella Comunità, o meno del 2% di tale totale se le loro importazioni coperte dall'SPG in un singolo settore rappresentano più del 50% del totale delle loro importazioni coperte dall'SPG nella Comunità.
Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 3
3.  La Commissione verificherà lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima che scada il presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni suddette, raccomandando all'occorrenza di imporne la ratifica e l'effettiva applicazione ai paesi che desiderino beneficiare in futuro del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
3.  La Commissione verificherà lo stato di ratifica e l'effettiva applicazione delle convenzioni di cui all'allegato III. Prima del termine del periodo di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica e di applicazione delle convenzioni suddette da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione. La Commissione includerà, ove opportuno, raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione.
Nella relazione la Commissione valuterà altresì l'efficacia del regime speciale quanto alla realizzazione dei suoi obiettivi e, se del caso, raccomanderà la revisione dell'allegato III.
Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e
(a) un paese o territorio tra quelli elencati nell'allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso e
Emendamento 23
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. La Commissione può considerare come equivalente al rispetto delle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, il caso in cui uno Stato che soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, non abbia, per vincoli costituzionali, ratificato e applicato un massimo di due delle convenzioni elencate nell'allegato III ma si impegni a ratificarle e ad applicarle nel più breve tempo possibile in funzione delle proprie norme costituzionali e con l'assistenza delle organizzazioni internazionali competenti. La Commissione verifica il rigoroso rispetto dell'impegno e revoca i benefici del regime speciale in caso di infrazione o dilazione ingiustificata da parte del paese richiedente. La Commissione ascolta ogni fonte pertinente, compresa la competente organizzazione internazionale e, se del caso, il Parlamento europeo e rappresentanti della società civile, e informa il comitato e il Parlamento europeo.
Emendamento 24
Articolo 11, paragrafo 1
1.  Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all'articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con persone fisiche o giuridiche.
1.  Quando riceve una domanda corredata delle informazioni di cui all'articolo 10, la Commissione la esamina tenendo conto delle conclusioni delle organizzazioni e delle agenzie internazionali competenti. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e deve verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con ogni fonte pertinente compresi, se del caso, il Parlamento europeo e i pertinenti rappresentanti della società civile, come le parti sociali. La Commissione informa il paese richiedente, il Parlamento europeo e il comitato in merito alle proprie valutazioni e invita il paese richiedente a formulare osservazioni.
Emendamento 25
Articolo 11, paragrafo 3
3.  La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. I paesi a cui è concesso il regime speciale di incentivazione vengono informati della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione include, entro il 30 giugno 2005, nell'elenco di cui all'allegato I, colonna E i paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
3.  La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. I paesi a cui è concesso il regime speciale di incentivazione vengono informati della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro il 30 giugno 2005, un elenco dei paesi beneficiari inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
Emendamento 26
Articolo 11, paragrafo 4
4.  Un paese richiedente al quale il regime speciale di incentivazione non venga concesso può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.
4.  Se il regime speciale di incentivazione non viene concesso a un paese richiedente, la Commissione giustifica la sua decisione e ne comunica i motivi al paese richiedente e al Parlamento europeo.
Emendamento 27
Articolo 11, paragrafo 5
5.  La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la richiesta, in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 26.
5.  La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente, per quanto concerne la domanda, in stretto coordinamento con il comitato di cui all'articolo 26 e con il Parlamento europeo.
Emendamento 28
Articolo 12, paragrafo 4
3.  I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.
4.  Fatti salvi i maggiori periodi di transizione e/o le minori percentuali che saranno eventualmente stabiliti dalla futura riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero, i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti del 20% a decorrere dal 1° luglio 2006, del 50% a decorrere dal 1° luglio 2007 e dell'80% a decorrere dal 1° luglio 2008. Tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2009.
Emendamento 29
Articolo 12, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il paragrafo 5 non pregiudica le disposizioni che saranno stabilite dalla futura riforma dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dello zucchero.
Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 7
7.  I paesi che le Nazioni Unite depennano dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L'esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio vengono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
7.  I paesi che le Nazioni Unite depennano dall'elenco dei paesi meno sviluppati vengono depennati anche dall'elenco dei beneficiari del presente regime. L'esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio ragionevole, di durata compresa fra 12 e 24 mesi, vengono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1.
Emendamento 31
Articolo 13, paragrafo 1
1.  Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando la media delle importazioni comunitarie provenienti da tale paese dei prodotti appartenenti al settore in questione, a cui si applica il regime di cui beneficia il paese suddetto, superi per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili il 1° settembre 2004, il 15% del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I. La soglia fissata per il settore XI è del 12,5%.
1.  Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 8 sono abolite per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti a un determinato settore quando esso ha raggiunto un elevato livello di competitività. A tal fine, si considera che un paese beneficiario abbia raggiunto un elevato livello di competitività quando il valore medio delle importazioni comunitarie di prodotti appartenenti ad un settore in detto paese che beneficiano dei regimi concessi in virtù dello schema attuale superi del 15% per tre anni consecutivi, sulla base dei più recenti dati disponibili il 1° settembre 2004, il valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I. La soglia fissata per il settore XI è del 10%.
Emendamento 32
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Il calcolo delle percentuali di graduazione dopo il 2008 si baserà sui dati utilizzati secondo le modalità di cui al paragrafo 1, includendo tutte le importazioni coperte dall'SPG alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Emendamento 55
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)
(a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III;
(a) violazioni sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate all'allegato III;
Emendamento 33
Articolo 15, paragrafo 1, lettera e)
(e) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l'industria comunitaria, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC, a condizione che un organo competente dell'OMC abbia preventivamente effettuato una verifica in tal senso e che non si siano presi provvedimenti in merito alla pratica sleale;
(e) pratiche commerciali sleali e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l'industria comunitaria, comprese quelle vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC;
Emendamento 56
Articolo 15, paragrafo 1, lettera e bis)
(e bis) pratiche commerciali sleali e sistematiche non contemplate dalla lettera e) ma che ledono gli interessi della Comunità e contro le quali non si possono prendere provvedimenti né ai sensi della lettera e) né a norma dell'articolo 20;
Emendamenti 57 e 34
Articolo 15, paragrafo 1, lettera (f)
(f) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche.
(f) violazioni sistematiche degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla difesa e alla gestione delle risorse alieutiche, nonché la mancata osservanza delle norme europee in materia igienico-sanitaria.
Emendamento 35
Articolo 16, paragrafo 1
1.  Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea dei regimi preferenziali e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa il comitato.
1.  Se la Commissione, il Parlamento europeo o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea dei regimi preferenziali e se la Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un'inchiesta, la Commissione ne informa immediatamente il comitato e il Parlamento europeo.
Emendamento 36
Articolo 16, paragrafo 2
2.  La Commissione può decidere di avviare un'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 28.
2.  La Commissione può decidere di avviare un'inchiesta secondo la procedura di cui all'articolo 28. Con riferimento alle ragioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione avvia immediatamente un'indagine in tutti i casi in cui il comitato della Conferenza OIL sull'applicazione delle norme abbia approvato un "paragrafo speciale" sulle pratiche di lavoro in un paese beneficiario riguardo alle norme fondamentali del lavoro.
Emendamento 37
Articolo 17, paragrafo 3
3.  La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all'occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
3.  La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e le verifica all'occorrenza con gli operatori economici, i pertinenti rappresentanti della società civile, incluse le parti sociali, e il paese beneficiario interessati. Le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili di altre istituzioni dell'UE e dei diversi organi di controllo delle Nazioni Unite, dell'OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti servono come punto di partenza per l'indagine volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
Emendamento 38
Articolo 18, paragrafo 1
1.  La Commissione presenta al comitato una relazione sulle proprie risultanze.
1.  La Commissione presenta al comitato e al Parlamento europeo una relazione sulle proprie risultanze.
Emendamento 39
Articolo 18, paragrafo 5
5.  Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione constata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata entro 30 giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.
5.  Se alla fine del periodo di cui al paragrafo 3 la Commissione constata che il paese beneficiario interessato non si è impegnato come dovuto e ritiene che sia necessaria una revoca temporanea, essa presenta, dopo averne informato il Parlamento europeo, un'adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata entro 30 giorni. L'eventuale decisione del Consiglio di procedere ad una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell'adozione, a meno che non si stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.
Emendamento 40
Articolo 19, paragrafo 1, alinea
1.  La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:
1.  La Commissione può sospendere, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario:
mendamento 41
Articolo 20, paragrafo 4
4.  La Commissione delibera entro 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato.
4.  La Commissione delibera entro 30 giorni lavorativi, previa consultazione del comitato e dopo avere informato il Parlamento europeo.
Emendamento 42
Articolo 20, paragrafo 5
5.  Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
5.  Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato e il Parlamento europeo, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
Emendamento 43 e 44
Articolo 21
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CE causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità o nei relativi meccanismi regolatori o i prodotti della pesca non soddisfano i requisiti minimi previsti per prodotti dell'Unione europea aventi caratteristiche analoghe, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti interessati dopo averne informato il Parlamento europeo e il comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
Emendamento 45
Articolo 22, paragrafo 1
1.  La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.
1.  La Commissione informa nel più breve tempo possibile il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21 prima che questa diventi effettiva. La Commissione informa anche il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri.
Emendamento 46
Articolo 22, paragrafo 2
2.  Qualunque Stato membro può deferire entro 10 giorni al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni.
2.  Qualunque Stato membro può deferire entro 10 giorni al Consiglio una decisione adottata ai sensi degli articoli 19, 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro 30 giorni, dopo averne informato il Parlamento europeo.
Emendamento 47
Articolo 25, paragrafo 3
3.  La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 e 1604 20 70 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.
3.  La Commissione sorveglia, in stretta collaborazione con gli Stati membri, le importazioni dei prodotti del codice NC 0803 00 19, delle voci tariffarie 0603, 1006 e 1701 e dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39, 1604 20 70, 1604 14 16 e 1604 19 31 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.
Emendamento 48
Articolo 25 bis (nuovo)
Articolo 25 bis
1.  La Commissione informa periodicamente il Parlamento in merito a:
a) le statistiche sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e i paesi beneficiari dell'SPG;
b) lo stato della ratifica e dell'applicazione delle convenzioni elencate nell'allegato III da parte di ciascun paese beneficiario del regime speciale di incentivazione; ove opportuno, la Commissione include raccomandazioni per l'adozione, da parte di un determinato paese, di ulteriori misure per l'effettiva applicazione di una convenzione;
c) informazioni pertinenti sui progressi compiuti verso la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare nei paesi meno sviluppati;
2.  La Commissione elabora uno studio di valutazione d'impatto sugli effetti dell'SPG per il periodo 1° luglio 2005 - 1° gennaio 2007. Lo studio è trasmesso entro il 1° marzo 2007 al comitato, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo.
3.  La Commissione, previa consultazione del comitato, stabilisce i contenuti dello studio di valutazione dell'impatto di cui al paragrafo 2, che comprende i punti di vista dei paesi beneficiari e in ogni caso contiene almeno i seguenti elementi:
- un'analisi statistica approfondita dei tassi di utilizzo dell'SPG per paese e per settore, compreso un confronto con anni precedenti;
- una valutazione degli effetti sociali e commerciali della graduazione sui paesi cui essa è applicata;
- una valutazione preliminare degli effetti della graduazione futura sui paesi ai quali essa potrebbe essere applicata col prossimo regolamento;
- uno studio comparato del trattamento preferenziale offerto ai paesi ACP dall'SPG e dall'accordo di Cotonou ACP-UE, nella prospettiva di assicurare loro, in un regolamento rivisto, almeno un trattamento preferenziale equivalente a quello loro concesso in base all'accordo di Cotonou;
- un'analisi degli effetti potenziali di un'estensione del sistema di preferenze attraverso un aumento del margine preferenziale accordato per i prodotti sensibili e/o il trasferimento di prodotti "sensibili" alla categoria dei prodotti "non sensibili";
- una valutazione del contributo del presente regolamento alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), in particolare in relazione ai paesi meno sviluppati.
4.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, in occasione della conclusione del Doha Round, una relazione speciale nella quale esamina l'impatto dei negoziati sullo schema istituito dal presente regolamento e valuta le misure da adottare per garantire l'efficacia del sistema di preferenze generalizzate.
Emendamento 49
Articolo 26, paragrafo 3
3.  Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate sulla base di una relazione annuale della Commissione per il periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2008. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
3.  Il comitato esamina gli effetti dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate sulla base dello studio di valutazione d'impatto di cui all'articolo 25 bis.
Emendamento 50
Articolo 30, paragrafo 1
1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2005. Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio è abrogato dal 1° aprile 2005.
1.  Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2005. Il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio è abrogato dal 1° aprile 2005, fatto salvo il paragrafo 1 bis.
Emendamento 51
Articolo 30, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Le sezioni 2 e 4 del titolo II, le sezioni 1 e 2 del titolo III e il titolo IV del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio continuano ad essere applicabili fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'elenco dei paesi beneficiari che possono usufruire del regime speciale di incentivazione di cui alla sezione 2 del presente regolamento. Fino al 31 dicembre 2005 i regimi speciali di incentivazione previsti dal regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio continuano ad essere applicabili ai paesi beneficiari che non sono inclusi nell'elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione di cui alla sezione 2 del presente regolamento.
Emendamento 52
Articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Entro il 1° giugno 2007 la Commissione trasmette al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo la proposta di regolamento rivisto per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011. La nuova proposta tiene debitamente conto dei risultati dello studio di valutazione d'impatto di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(3) Testi approvati, P6_TA(2004)0024.

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