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Procedura : 2004/2618(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0147/2005

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B6-0147/2005

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PV 10/03/2005 - 3

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PV 10/03/2005 - 7.10

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P6_TA(2005)0079

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Giovedì 10 marzo 2005 - Strasburgo
Futura riforma dell'OCM zucchero
P6_TA(2005)0079B6-0147/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sulla futura riforma dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1),

–   viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento al fine di elaborare un modello agricolo sostenibile per l'Europa e, in particolare, riformare il settore dello zucchero (COM(2003)0554(2) e COM(2004)0499),

–   viste le analisi d'impatto relative alle opzioni della riforma prevista per il regime comunitario dello zucchero (SEC(2003)1022),

–   visti i negoziati con i paesi ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE(3), il contingente tariffario speciale a favore dell'India di cui alla decisione 2001/870/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India(4), il regolamento (CE) n. 2501/2001 sul sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate(5) e il regolamento (CE) n. 416/2001 sull'estensione ai prodotti originari dei paesi meno progrediti (PMS) della franchigia doganale senza limiti quantitativi(6),

–   viste le risoluzioni sullo zucchero dell'Assemblea paritetica ACP-UE del 1° novembre 2001(7) e del 21 marzo 2002(8),

–   visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(9),

–   visto il regolamento (CE) n. 2563/2000 del Consiglio, del 20 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000, estendendo all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alla Repubblica federale di Iugoslavia le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(10),

–   vista la revisione, proposta dalla Commissione, del sistema di preferenze generalizzate (COM(2004)0461(11) e COM(2004)0699(12)),

–   visto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che gli impegni assunti dall'Unione europea nel quadro del ciclo di Doha richiedono una riduzione dei dazi doganali nonché una riduzione delle misure di sostegno alla produzione e all'esportazione; che tali impegni nonché la necessità di attualizzare e rendere più competitivo l'intero settore richiedono la riforma dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero,

B.   considerando che il risultato dell'appello contro la decisione del panel dell'OMC influirà sull'intensità della riduzione delle quote, rendendo così necessaria una riflessione sul futuro dello zucchero C,

C.   considerando che, alla luce degli accordi preferenziali con i paesi ACP e l'India, l'Unione europea si è impegnata a importare un quantitativo fisso di zucchero proveniente da tali paesi con garanzia di prezzo,

D.   considerando che l'iniziativa "Tutto tranne le armi" (EBA), se applicata nei termini attuali, provocherà un afflusso massiccio di zucchero sul mercato europeo, in particolare attraverso una forma di triangolazione commerciale illegale, che consiste nel riesportare verso l'Europa zucchero acquistato in precedenza al prezzo del mercato mondiale; considerando che è praticamente impossibile scoprire tali operazioni e che simili importazioni minacciano la coerenza e l'equilibrio stesso dell'OCM, oltre a costituire nel contempo una frode a danno del contribuente europeo,

E.   considerando che l'iniziativa EBA, pur generosa nei suoi obiettivi, non garantisce uno sviluppo economico e sociale dei paesi meno sviluppati (PMS), in quanto l'aumento prevedibile del commercio triangolare andrà a beneficio soltanto dei paesi terzi già competitivi; considerando che, nel caso dello zucchero, tale iniziativa è economicamente ingannevole, in quanto ormai ogni aumento delle esportazioni di zucchero PMS verso l'Europa comporterà una diminuzione del prezzo europeo e risulterà contraria agli interessi dei PMS,

F.   considerando che, di conseguenza, i PMS richiedono una nuova regolamentazione dell'iniziativa EBA e che, inoltre, il sistema pluriennale delle preferenze generalizzate scadrà il 31 dicembre 2005,

G.   considerando che i regolamenti del Consiglio (CE) nn. 2007/2000 e 2563/2000, i quali prevedevano l'accesso libero e senza restrizioni al mercato dello zucchero dell'Unione europea per i paesi dei Balcani occidentali, hanno provocato una crescita senza precedenti delle importazioni di zucchero da tali paesi, in particolare mediante una triangolazione commerciale illegale con cui lo zucchero anteriormente acquistato al prezzo del mercato mondiale viene poi riesportato nell'Unione europea,

H.   considerando che, vista l'eventuale adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'UE, non sarebbe auspicabile né ragionevole creare capacità eccedentarie di produzione di zucchero - che non sarebbero economicamente sostenibili - incentivandole con un trattamento preferenziale,

I.   considerando che uno degli obiettivi della PAC è promuovere il carattere multifunzionale dell'agricoltura sull'insieme dei territori, che essa deve contribuire a garantire un livello di vita equo alla popolazione agricola, come ricordano la Costituzione per l'Europa e la strategia di Lisbona; considerando che quest'ultima insiste inoltre sul miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione e su una maggiore coesione sociale; ritenendo, in seguito alle risoluzioni dei Consigli europei di Lussemburgo (12 e 13 dicembre 1997) e di Berlino (24 e 25 marzo 1999), che l'agricoltura deve continuare ad essere un'attività su scala europea, incluse le regioni meno favorite,

J.   sottolineando l'importanza della risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002, secondo la quale le riforme devono essere effettuate in modo da tenere debitamente conto dei problemi specifici delle regioni meno favorite; considerando che parallelamente va ricercata la preservazione sostenibile di una produzione europea competitiva,

K.   considerando, come ribadito dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, che vanno salvaguardate le esigenze dei produttori delle regioni meno favorite dell'Unione europea,

L.   considerando che la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero deve garantire un livello di prezzi tale da remunerare adeguatamente sia i produttori comunitari che i fornitori dei paesi ACP e dei PMS,

M.   considerando che l'orientamento generale delle comunicazioni della Commissione incrina l'equilibrio esistente nel settore dello zucchero e penalizza i produttori comunitari nonché i fornitori dei PMS e i produttori ACP e rischia di far scomparire la coltura della barbabietola, l'industria saccarifera e le attività economiche connesse in numerose regioni dell'Unione europea,

N.   considerando che il calo dei prezzi e delle quote previsto dalla Commissione comporterà perdite significative di reddito per gli operatori del settore dello zucchero, compresi i coltivatori di barbabietole, senza probabilmente apportare un reale profitto ai consumatori, come già accaduto in occasione di precedenti riforme, quando la diminuzione dei prezzi delle materie prime non si è tradotta in una riduzione del prezzo dei prodotti al consumo,

O.   considerando che la canna da zucchero svolge un ruolo socioeconomico preponderante in talune regioni ultraperiferiche e che essa riveste un carattere multifunzionale e insostituibile per il reddito degli agricoltori di tali regioni, già penalizzati da svantaggi strutturali, specifici e permanenti, riconosciuti dai trattati,

P.   considerando che la crescente produzione di zucchero in alcuni paesi leader della produzione di canna da zucchero ha gravi conseguenze sull'ambiente, come la devastazione delle foreste pluviali, l'erosione del terreno e lo sfruttamento delle risorse naturali, dell'acqua, del suolo, ecc.,

Sull'aspetto interno della riforma

1.   sottolinea che gli operatori del settore dello zucchero hanno bisogno di una visibilità sufficiente per effettuare gli investimenti necessari per una maggiore competitività; ritiene di conseguenza indispensabile che la Commissione precisi sin d'ora le sue intenzioni per il dopo 2008; suggerisce che la riforma dell'OCM non sia modificata sino alla fine del 2012;

2.   si compiace del fatto che la Commissione abbia prodotto uno studio di impatto globale delle diverse opzioni di riforma, ma deplora che tale documento non prenda in esame le conseguenze specifiche del progetto di riforma nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni di produzione, segnatamente in termini di occupazione nel settore;

3.   chiede alla Commissione di attuare rapidamente uno studio di impatto dettagliato che individui le ripercussioni socioeconomiche della riforma, sia per i produttori di barbabietola che per i lavoratori del settore, e la relativa incidenza sull'abbandono di determinate zone rurali dell'UE; invita quindi la Commissione a estendere il suo studio sulla valutazione di impatto alle possibili conseguenze della riforma sul mercato dei cereali;

4.   osserva che la riduzione dei prezzi dello zucchero proposta dalla Commissione va al di là delle necessità di adeguamento alle regole dell'OMC; chiede, di conseguenza, che tale riduzione sia limitata allo stretto necessario per raggiungere e mantenere una produzione di zucchero sostenibile, efficiente e robusta nell'UE, nel rispetto delle norme dell'OMC; ritiene che la riduzione delle quote debba ispirarsi al medesimo principio e che la riduzione dei prezzi sommata alla riduzione delle quote metta in discussione la sostenibilità del settore, sia per le regioni più vulnerabili che per quelle più competitive;

5.   respinge la proposta di aumentare le quote per l'isoglucosio avanzata dalla Commissione, in quanto ciò renderebbe necessario ridurre le quote per lo zucchero;

6.   ritiene che l'attuale sistema dei prezzi di riferimento proposto dalla Commissione non può funzionare e non garantirà la stabilità dei mercati; propone pertanto che l'attuale sistema di sostegno dei prezzi venga mantenuto quale rete di sicurezza destinata ad evitare gravi squilibri nel mercato dello zucchero;

7.   deplora che la questione della proprietà delle quote non sia a tutt'oggi giuridicamente risolta e invita la Commissione a stabilire che proprietari delle quote sono i singoli coltivatori di barbabietola e canna;

8.   ritiene che il sistema dei trasferimenti di quote proposto dalla Commissione non soddisfi agli obiettivi di competitività, di occupazione e di solidarietà comunitaria; respinge tale sistema nella misura in cui minaccia gli elementi più fragili, in particolare attraverso un trasferimento di occupazione e un'inaccettabile delocalizzazione delle attività produttive;

9.   chiede alla Commissione di riflettere sulla costituzione di un fondo specifico, gestito dall'Unione europea, che consenta a coloro che lo auspicano di abbandonare il sistema a condizioni accettabili, attraverso la vendita volontaria all'Unione europea di quote a un prezzo di incoraggiamento e regressivo nel tempo, per un periodo limitato dopo il quale tali quote dovrebbero essere immediatamente soppresse; suggerisce una formula di finanziamento neutra sotto il profilo del bilancio facendo appello agli operatori del settore;

10.   ritiene che le quote costituiscano uno strumento adeguato per una normale evoluzione della produzione nell'intero spazio comunitario e che convenga utilizzarle a tale scopo; suggerisce che la proposta legislativa integri la nozione di quota minima di produzione, che va salvaguardata all'interno di uno Stato membro;

11.   invita la Commissione a ritirare la proposta che permette il trasferimento di quote tra Stati membri;

12.   sottolinea che i nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea sulla base di impegni il cui rispetto ha richiesto uno sforzo coerente; suggerisce che la Commissione rifletta su un'opzione che consenta a tali paesi di non subire eccessive ripercussioni negative dalle misure di riduzione delle quote; in tale contesto richiama l'attenzione sulle disparità reali che inficiano le modalità di fissazione delle quote B applicabili ai nuovi Stati membri; accoglie con soddisfazione la proposta della Commissione di concedere una piena indennità ai produttori di barbabietola da zucchero dei nuovi Stati membri;

13.   fa osservare che la riforma deve certo essere compatibile con le regole dell'OMC ma anche garantire, nel contempo, un riequilibrio del mercato comunitario nel settore dello zucchero, il mantenimento della produzione e la salvaguardia del livello di vita degli agricoltori;

14.   ritiene che le riduzioni previste o l'abolizione delle sovvenzioni all'esportazione non debbano portare ad economizzare le risorse del bilancio comunitario, ma vadano utilizzate a vantaggio del settore, così da consentire di compensare meglio la perdita di reddito degli agricoltori o di prendere altre misure intese ad equilibrare il mercato;

15.   chiede alla Commissione di tener conto dei risultati del panel dell'OMC nell'elaborazione della sua proposta legislativa; auspica a tale riguardo che questo documento proponga soluzioni concernenti il futuro dello zucchero C; a titolo di esempio, chiede alla Commissione di operare con urgenza per sviluppare degli sbocchi alternativi all'utilizzo dello zucchero, al fine di offrire nuove prospettive di collocazione della produzione comunitaria, per quanto concerne in particolare le possibilità presentate dallo sviluppo dei biocarburanti; invita inoltre la Commissione a riflettere sull'aspetto economico e sull'aspetto ecologico di un'utilizzazione eventuale dello zucchero in quanto biocarburante;

16.   chiede che la produzione dello zucchero - sia in quanto genere alimentare, sia in quanto carburante - sia soggetta a norme socio-ambientali e perlomeno alle norme che instaurano un rispetto reciproco degli imperativi agricoli ed ambientali, nonché al ricorso a una maggiore rotazione delle colture attraverso la quale gli agricoltori contribuiscono al risanamento dei suoli, per consentire un'agricoltura multifunzionale anche nel settore dello zucchero;

17.   ritiene che le perdite prevedibili di reddito non siano compensate in maniera sufficiente; propone che nel caso di una riduzione limitata dei prezzi, come indicato al punto 4, siano mantenute le schede previste inizialmente dalla Commissione e destinate specificatamente ai coltivatori di barbabietole, affinché questi ultimi possano beneficiare della compensazione più soddisfacente possibile; chiede altresì alla Commissione di tener conto, nel calcolo delle compensazioni per la riduzione dei prezzi, dei prezzi derivati vigenti nei paesi in cui tali prezzi sono applicati;

18.   auspica che una parte del fondo di cui al punto 8, o un altro fondo specifico, possa consentire di remunerare gli agricoltori per compensare la perdita dei loro diritti di fornitura, puntando nel contempo a un riorientamento della loro attività; esige nel contempo l'introduzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori e le lavoratrici interessati dalla chiusura degli zuccherifici;

19.   approva l'impegno della Commissione a favore di un trattamento speciale per le regioni ultraperiferiche; deplora tuttavia la soppressione dell'aiuto allo smaltimento; chiede di ristabilire tale meccanismo e la compensazione totale delle perdite di reddito al fine di tenere realmente conto dei problemi specifici propri delle regioni ultraperiferiche;

20.   auspica che la Commissione valuti con attenzione la situazione della produzione nelle zone svantaggiate dell'Unione, individuando le misure necessarie ad evitare che, a seguito della riforma, la produzione bieticolo-saccarifera scompaia in tali zone;

21.   invita la Commissione e gli Stati membri a controllare scrupolosamente le conseguenze sociali dell'eventuale chiusura di aziende in vista dell'imminente riforma del regime dello zucchero e a intraprendere azioni adeguate qualora i piani sociali siano insoddisfacenti;

Sull'aspetto esterno della riforma

22.   ricorda che la capacità dell'Unione di gestire l'offerta di zucchero sul suo mercato svolge un ruolo fondamentale per l'equilibrio e la sostenibilità dell'OCM dello zucchero;

23.   chiede insistentemente che la Commissione dia seguito alle richieste formulate dai paesi ACP e dai PMS e rifletta su una formula di regolamentazione dell'iniziativa EBA che consenta all'Unione europea di mantenere la sua capacità di gestire l'offerta ed eviti di considerare il livello della produzione comunitaria come la variabile di adeguamento forzato della nuova OCM; suggerisce che questa formula definisca degli strumenti di controllo quantitativo per un contingentamento delle importazioni che potrebbe essere rivalutato periodicamente in funzione dell'impatto reale dell'iniziativa EBA sullo sviluppo di tali paesi, segnatamente in termini di occupazione locale e di produzione; propone che tali quote siano ripartite a un livello che consenta la produzione di altri prodotti destinati ad assicurare l'approvvigionamento alimentare del paese interessato;

24.   chiede che la proposta legislativa della Commissione renda impossibile qualsiasi esportazione di zucchero dai paesi terzi verso l'Unione europea realizzata nel quadro di una triangolazione commerciale attraverso i PMS;

25.   chiede che la produzione di zucchero d'importazione risponda alle stesse norme socio-ambientali cui è soggetta la produzione comunitaria; chiede altresì che, qualora i paesi fornitori non rispettino tali norme, sia applicato un prelievo sullo zucchero importato, prelievo che alimenterà un fondo comunitario destinato alla promozione di un'agricoltura umana e rispettosa dell'ambiente nei paesi in via di sviluppo fornitori di zucchero;

26.   invita la Commissione a stabilire senza indugio quote per i paesi dei Balcani occidentali sulla base di dati storici debitamente confermati, in modo da assicurare che tali quote non eccedano il volume che garantisce l'equilibrio netto della produzione e del consumo interno e, pertanto, non permettano la riesportazione dello zucchero verso l'UE;

27.   invita la Commissione a migliorare i sistemi di controllo istituiti per verificare se le norme d'origine sono rispettate, in particolare perché un più ampio accesso al mercato europeo mediante il regime EBA potrebbe creare differenze di prezzo che potrebbero incoraggiare il ricorso a pratiche fraudolente;

28.   invita la Commissione a proporre urgentemente misure idonee di accompagnamento per assistere i paesi ACP che dipendono per buona parte dall'esportazione di zucchero verso l'UE ad accrescere la loro competitività ed aumentare la capacità di diversificare la loro base economica;

29.   chiede alla Commissione di vigilare affinché la posizione dell'Unione europea nei negoziati che si svolgono nel quadro dell'OMC integri la riforma in corso, affinché gli impegni multilaterali non impongano una nuova riforma che porterebbe i produttori a pagare due volte;

30.   sollecita la Commissione a prendere in considerazione l'impatto delle riforma, in particolare in Brasile, paese in cui la produzione e la lavorazione dello zucchero sono controllate da un piccolo numero di persone, a detrimento del gran numero di individui che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero e nelle fabbriche; ritiene che l'UE abbia la responsabilità morale di assicurare che le sue riforme non facilitino l'insostenibile metodo latifondista di produzione dello zucchero praticato in Brasile;

31.   invita la Commissione a negoziare la possibilità di associare la riforma dell'organizzazione comune del mercato europeo dello zucchero alle riforme analoghe delle organizzazioni di mercato dello zucchero di altri paesi, in particolare negli Stati Uniti d'America;

32.   invita la Commissione a mettere tutto in opera per giungere in sede OMC ad accordi internazionali sul controllo della produzione e dei prezzi dello zucchero;

o
o   o

33.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi ACP e dei PMS.

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU C 96 del 21.4.2004, pag. 17.
(3) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.
(4) GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.
(5) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.
(6) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 43.
(7) GU C 78 del 2.4.2002, pag. 79.
(8) GU C 231 del 27.9.2002, pag. 49.
(9) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
(10) GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.
(11) GU C 242 del 29.9.2004, pag. 8.
(12) GU C 52 del 2.3.2005, pag. 47.

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