Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (14811/2004 – C6-0221/2004 – 2004/0817(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord (14811/2004)(1),
– visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0221/2004),
– visti l'articolo 93 e l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0079/2005),
1. approva l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quale emendata;
2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Testo della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1
(1) In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l'euro si è sempre più affermato su scala mondiale divenendo pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni internazionali dedite alla falsificazione.
(1) In quanto moneta legale di 12 Stati membri, l'euro ha gradualmente acquisito un'importanza straordinaria su scala mondiale e la sua falsificazione è divenuta pertanto uno degli obiettivi privilegiati delle organizzazioni criminali nazionali e internazionali che operano tanto sul territorio dell'Unione europea quanto al di fuori di esso.
Emendamento 2 Considerando 2
(2)L'euro è diventato altresì l'obiettivo dei falsari dei paesi terzi.
soppresso
Emendamento 3 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Gli Stati membri non possono garantire individualmente l'adeguata protezione dell'euro, dal momento che le banconote e le monete metalliche denominate in euro circolano anche al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti all'unione monetaria.
Emendamento 4 Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) È necessario accrescere la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e l'Europol per rafforzare il sistema di protezione dell'euro al di fuori del territorio dell'Unione europea.
Emendamento 5 Considerando 4
(4) La convenzione per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (in seguito denominata "convenzione di Ginevra"), dovrebbe essere applicata con maggiore efficacia tenuto conto delle condizioni dell'integrazione europea.
(4) La convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 (in seguito denominata "convenzione di Ginevra"), e il suo protocollo addizionale dovrebbero essere applicati con maggiore efficacia onde garantire una protezione globale, efficace e omogenea dell'euro.
Emendamento 6 Considerando 5
(5) I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l'Europol, per essere analizzate.
(5) I paesi terzi necessitano di un punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati e tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere raccolte presso l'Europol, per essere analizzate parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi.
Emendamento 7 Considerando 6
(6) Alla luce del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell'articolo 12 di detta convenzione.
(6) Alla luce della decisione quadro del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro1e del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, il Consiglio ritiene opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione di Ginevra ed istituiscano uffici centrali, ai sensi dell'articolo 12 di detta convenzione.
__________________________ 1 GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.
Emendamento 8 Considerando 7
(7) Il Consiglio ritiene opportuno designare l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione di Ginevra,
(7) Il Consiglio ritiene opportuno designare l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro (attività che esso deve svolgere in stretta cooperazione con gli uffici centrali nazionali degli Stati membri), ai sensi dell'articolo 12 della convenzione di Ginevra,
Emendamento 9 Articolo 1, paragrafo 1
1. Per gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra, vale a dire Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, l'Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell'allegato in seguito denominata "dichiarazione" per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12, prima frase della convenzione di Ginevra. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale non delegate all'Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.
1. Per tutti gli Stati membri l'Europol agisce, conformemente alla dichiarazione figurante nell'allegato, in seguito denominata "dichiarazione", come ufficio centrale dell'Unione europea per la protezione dell'euro contro la falsificazione, ai sensi dell'articolo 12, prima frase della convenzione di Ginevra, parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi. Per la falsificazione di tutte le altre monete e per le funzioni di ufficio centrale delegate e non delegate all'Europol in virtù della dichiarazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.
Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 2
2.Gli Stati membri non ancora parti contraenti della convenzione di Ginevra, vale a dire Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia, dovranno aderirvi. All'atto dell'adesione essi designano, conformemente alla dichiarazione, l'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro, ai sensi dell'articolo 12, prima frase, della convenzione di Ginevra.
soppresso
Emendamento 11 Articolo 2 paragrafo 1
1. I Governi degli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Ginevra emanano la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
1. I Governi degli Stati membri emanano la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Emendamento 12 Articolo 2 paragrafo 2
2.I Governi degli Stati membri che non sono ancora parti contraenti della convenzione di Ginevra emanano senza indugio all'atto dell'adesione la dichiarazione e incaricano il rappresentante della Repubblica federale di Germania di inoltrarla al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
soppresso
Emendamento 13 Allegato, alinea
…………………, Stato membro dell'Unione europea ha conferito all'Ufficio europeo di polizia (in seguito denominato "Europol") il mandato di lottare contro la falsificazione dell'euro.
…………………, Stato membro dell'Unione europea ha conferito all'Ufficio europeo di polizia (in seguito denominato "Europol") il mandato di operare come ufficio centrale dell'Unione europea per la lotta contro la falsificazione dell'euro ai fini della convenzione di Ginevra, svolgendo tale compito parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi.
Emendamento 14 Allegato, punto 1.1
1.1. L'Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell'euro e trasmette senza indugio tali informazioni agli uffici centrali nazionali degli Stati membri dell'UE.
1.1. L'Europol centralizza e vaglia, secondo la convenzione Europol e in stretta cooperazione con gli uffici centrali nazionali degli Stati membri, tutte le informazioni che agevolino le indagini, la prevenzione e la lotta contro la falsificazione dell'euro.
Emendamento 15 Allegato, punto 1.5, alinea
1.5. Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l'Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi:
1.5. Ad eccezione dei casi di interesse meramente locale, l'Europol, nella misura ritenuta opportuna, notifica agli uffici centrali dei paesi terzi, tenendo conto delle condizioni contemplate nell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi:
__________________________ 1 GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.
Emendamento 16 Allegato, punto 1.7
1.7.Qualora l'Europol non sia in grado di svolgere le funzioni di cui ai punti da 1.1 a 1.6 conformemente alla convenzione Europol, gli uffici centrali nazionali degli Stati membri mantengono la propria competenza.
soppresso
Emendamento 17 Allegato, punto 1 bis (nuovo)
1 bis. L'Europol esercita le competenze ad esso attribuite per la protezione dell'euro contro la falsificazione, nel quadro della convenzione di Ginevra, parallelamente agli uffici centrali nazionali degli Stati membri e in stretta cooperazione con essi.
Emendamento 18 Allegato, punto 2
2. Per quanto riguarda la falsificazione di tutte le altre monete e le funzioni di ufficio centrale non delegate all'Europol conformemente al punto 1, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.
2. Per quanto riguarda le misure di protezione di tutte le altre monete contro la falsificazione, gli uffici centrali nazionali mantengono le attuali competenze.