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Procedura : 2004/0062(CNS)
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A6-0054/2005

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Martedì 12 aprile 2005 - Strasburgo
Procedura di ammissione dei ricercatori dei paesi terzi *
P6_TA(2005)0087A6-0054/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (COM(2004)0178 – C6-0011/2004 – 2004/0061(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2004)0178)(1),

–   visto l'articolo 63, paragrafo 3), lettera a) e punto 4) del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0054/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 4
(4)  Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
(4)  Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre, entro il 2010, al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
Emendamento 2
Considerando 5
(5)  La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello mondiale.
(5)  La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo, in particolare per quelli più qualificati, e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello mondiale.
Emendamento 3
Considerando 12
(12)  È importante favorire la mobilità dei ricercatori che costituisce uno strumento per sviluppare e valorizzare i contatti e le reti di ricerca tra partner a livello mondiale.
(12)  È importante favorire la mobilità dei cittadini di paesi terzi ammessi nel territorio dell'Unione europea per effettuare attività di ricerca scientifica, che costituisce uno strumento per sviluppare e valorizzare i contatti e le reti di ricerca tra partner nonché per affermare la posizione dello Spazio europeo della ricerca (SER) a livello mondiale.
Emendamento 4
Considerando 12 bis (nuovo)
(12 bis) Poiché il ricongiungimento familiare rappresenta un aspetto fondamentale, se non una condizione preliminare, della mobilità dei ricercatori, è opportuno agevolare la venuta della loro famiglia al fine di preservare l'unità familiare.
Emendamento 32
Considerando 12 ter (nuovo)
(12 ter) I membri della famiglia del ricercatore dovrebbero pertanto poter ricongiungersi a quest'ultimo nello Stato membro di accoglienza alle stesse condizioni di quelle previste nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri1.
________________________________
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
Emendamento 5
Considerando 14 bis (nuovo)
(14 bis) Viste le restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro che riguardano parte dei cittadini europei e sono attualmente applicate per periodi transitori, è opportuno escludere da tali restrizioni i ricercatori che si recano in un altro Stato membro dell'Unione europea per ivi effettuare attività di ricerca.
Emendamento 6
Articolo 1
La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi negli Stati membri di durata superiore a tre mesi per effettuare un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.
La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori cittadini di paesi terzi nell'Unione europea di durata superiore a tre mesi per effettuare un progetto di ricerca nell'ambito di convenzioni di accoglienza con uno o più istituti di ricerca autorizzati in uno o più Stati membri.
Emendamento 7
Articolo 2, lettera b)
b) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un diploma universitario di secondo ciclo ammesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per effettuare un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca;
b) "ricercatore": un cittadino di un paese terzo in possesso di un diploma universitario almeno di secondo ciclo ammesso sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per effettuare un progetto di ricerca presso un istituto di ricerca;
Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
L'autorizzazione accordata ad un istituto di ricerca ha una validità di cinque anni prorogabili. Gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per un periodo più lungo. Agli istituti di ricerca cui è negata l'autorizzazione, è fornita una giustificazione completa dei motivi che hanno determinato il rifiuto.
Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 3
3.  Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici e privati la cui funzione principale è realizzare attività di ricerca e gli istituti di insegnamento superiore degli Stati membri, conformemente alla loro normativa o pratica amministrativa.
3.  Gli Stati membri possono esigere, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto dell'istituto di ricerca in base al quale quest'ultimo si assume la responsabilità del rimborso delle spese di soggiorno, sanitarie e di ritorno, finanziate dai fondi pubblici, qualora il ricercatore soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato membro interessato. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la scadenza della convenzione di accoglienza.
Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 4
4.  Gli Stati membri autorizzano per una durata illimitata di tempo gli istituti pubblici a condizione che questi effettuino attività di ricerca complementari alle loro funzioni principali.
soppresso
Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 5
5.  Gli Stati membri autorizzano gli istituti privati per un periodo di cinque anni. L'autorizzazione può essere rinnovata se essi svolgono attività di ricerca complementari al loro oggetto sociale.
soppresso
Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 6
6.  All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, l'istituto di ricerca si impegna, nei confronti dello Stato membro di accoglienza ad assumersi a carico le spese di soggiorno, le spese sanitarie e di viaggio di ritorno dei ricercatori che accoglie e a fornire loro il certificato di cui all'articolo 5, paragrafo 3. La responsabilità dell'istituto di ricerca si estende all'anno successivo alla data di scadenza della convenzione di accoglienza di cui all'articolo 5 o alla data in cui l'istituto ha avvisato lo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del sopraggiungere di un avvenimento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza finché il ricercatore non abbia lasciato il territorio dell'Unione europea.
soppresso
Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 7
7.  Gli istituti autorizzati trasmettono all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.
7.  Gli Stati membri possono disporre che gli istituti autorizzati trasmettano all'autorità competente designata a tal fine dagli Stati membri una conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui hanno firmato una convenzione di accoglienza sulla base dell'articolo 5 entro due mesi dalla data di scadenza di tale convenzione.
Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 9
9.  Uno Stato membro può rifiutarsi di rinnovare o ritirare l'autorizzazione di un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni previste dai paragrafi 2-7 o che abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale si è avvalso dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando l'autorizzazione è stata rifiutata o ritirata o ne è stato rifiutato il rinnovo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, l'istituto interessato non può chiedere una seconda autorizzazione prima di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di ritiro o non rinnovo.
9.  Uno Stato membro può rifiutarsi di rinnovare o ritirare l'autorizzazione di un istituto di ricerca che non soddisfi più le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 o che abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo per il quale si è avvalso dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando l'autorizzazione è stata rifiutata o ritirata o ne è stato rifiutato il rinnovo sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, l'istituto interessato non può chiedere una seconda autorizzazione prima di 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di ritiro o non rinnovo. Gli istituti di ricerca non sono ritenuti responsabili di eventuali violazioni delle condizioni di cui all'articolo 6, lettere a) e d), a meno che non esistano ragioni per sospettare la loro collusione negli atti illeciti commessi dal ricercatore.
Emendamento 16
Articolo 7
Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata pari o superiore a un anno e lo rinnovano di anno in anno se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. Se la durata dei lavori di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari alla durata dei lavori.
Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per una durata pari alla durata della convenzione di accoglienza. Tale periodo può essere prorogato di trenta giorni su richiesta dell'interessato.
Emendamento 17
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Familiari
1.  Gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei familiari del ricercatore.
2.  Per familiari si intende:
a) il coniuge;
b) il partner con cui il ricercatore cittadino di un paese terzo ha contratto un partenariato registrato se, conformemente alla legislazione dello Stato membro ospitante, i partenariati registrati equivalgono al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni previste dalla relativa legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o che sono a carico o i discendenti diretti del coniuge o del partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o del partner di cui alla lettera b);
Lo Stato membro ospitante ha facoltà di applicare condizioni più favorevoli.
Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Nel prendere tale decisione, gli Stati membri tengono conto della gravità o della natura della violazione dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica da parte dell'interessato o dei danni che tale persona potrebbe provocare. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
2.  Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di pubblica sicurezza o sanità pubblica. Nel prendere tale decisione, gli Stati membri tengono conto della gravità o della natura della violazione della sicurezza pubblica o sanità pubblica da parte dell'interessato o dei danni che tale persona potrebbe provocare. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non costituisce motivo sufficiente per giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
Emendamento 19
Articolo 11
I ricercatori ammessi conformemente alla presente direttiva possono insegnare in un istituto di insegnamento superiore ai sensi della regolamentazione o della pratica amministrativa degli Stati membri per un numero massimo di ore annue stabilito da ciascuno Stato membro.
I ricercatori ammessi conformemente alla presente direttiva possono insegnare alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale. A tal fine, gli Stati membri possono stabilire un numero massimo di ore o di giorni annui, durante i quali i ricercatori possono insegnare, qualora tale limitazione sia prevista dalla legislazione nazionale.
Emendamento 20
Articolo 13
1.   I beneficiari di un permesso di soggiorno rilasciato in applicazione della presente direttiva possono, avvalendosi di tale permesso e di un passaporto o documento di viaggio equivalente, purché validi, effettuare una parte del proprio progetto di ricerca sul territorio di un altro Stato membro purché tale progetto non sia considerato dallo Stato membro interessato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Se del caso, viene firmata, in considerazione del periodo di tempo necessario per effettuare tale parte delle ricerche, una nuova convenzione di accoglienza sulla cui base i ricercatori ricevono un permesso di soggiorno del secondo Stato membro.
1.  Il cittadino di uno Stato terzo ammesso in veste di ricercatore a titolo della presente direttiva è autorizzato a condurre una parte dei suoi lavori di ricerca in un altro Stato membro alle condizioni previste dal presente articolo.
2.  Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto di breve durata per i cittadini di paesi terzi che non beneficiano del regime di equivalenza reciproca previsto dall'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
2.  Qualora il ricercatore soggiorni per una durata non superiore a tre mesi in un altro Stato membro, egli può condurre i suoi lavori di ricerca sulla base della convenzione di accoglienza conclusa con il primo Stato membro, purché disponga di risorse sufficienti in quest'altro Stato membro e non sia considerato da quest'ultimo una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica.
2 bis. Qualora il ricercatore soggiorni più di tre mesi in un altro Stato membro, gli Stati membri possono esigere la conclusione di una nuova convenzione di accoglienza per i suoi lavori di ricerca nello Stato membro interessato. In ogni caso, occorre ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 per quanto riguarda l'altro Stato membro.
2 ter. Qualora la legislazione applicabile subordini l'esercizio della mobilità all'ottenimento di un visto o di un titolo di soggiorno, tale visto o titolo è accordato immediatamente entro un termine che non ostacoli il proseguimento della ricerca, pur lasciando alle autorità competenti un congruo lasso di tempo per l'esame della domanda.
Gli Stati membri non esigono dal ricercatore che egli lasci il loro territorio al fine di presentare la sua domanda di visto o di titolo di soggiorno.
Emendamento 21
Articolo 13, paragrafo 2 quater (nuovo)
2 quater. Durante il periodo di validità del suo permesso di soggiorno, il ricercatore può presentare domanda per concludere una nuova convenzione di accoglienza nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro. La nuova domanda viene esaminata secondo una procedura semplificata, che non comprende la verifica delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), purché il primo istituto di ricerca confermi per iscritto che l'attività di ricerca è stata svolta in modo soddisfacente sino al momento della presentazione della nuova domanda.
Emendamento 22
Articolo 15, paragrafo 1
1.  Le autorità competenti dello Stato membro notificano per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato.
1.  Le autorità competenti dello Stato membro notificano senza indugio per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dal diritto nazionale in materia, le decisioni relative alla domanda di ammissione o di rinnovo del permesso di soggiorno entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Le conseguenze per le autorità competenti dell'assenza di decisioni alla scadenza di tale termine sono affrontate sulla base della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. In casi eccezionali dovuti alla complessità della domanda tale termine può essere prorogato, in nessun caso però di oltre trenta giorni. Il richiedente riceve una giustificazione completa dei motivi di una siffatta proroga.
Emendamento 23
Articolo 16, comma 1 bis (nuovo)
I contributi possono essere coperti dall'organismo di ricerca con cui l'interessato ha firmato un contratto di ricerca.
Emendamento 24
Articolo 18
La Commissione riferisce regolarmente – e per la prima volta entro il […*] al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie. Gli Stati membri trasmettono a tal fine alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione della presente direttiva.
La Commissione riferisce regolarmente – e per la prima volta due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri nonché sullo stato di applicazione delle misure previste dalla raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea e dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nelle Comunità europee, e propone, ove opportuno, le modifiche e le aggiunte necessarie alla direttiva e l'eventuale conversione della seconda raccomandazione in regolamento. Gli Stati membri trasmettono a tal fine alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione della presente direttiva.
______________
* [Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]

(1) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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