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Procedura : 2004/0062(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0054/2005

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A6-0054/2005

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P6_TA(2005)0087
P6_TA(2005)0088
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Martedì 12 aprile 2005 - Strasburgo
Procedura di ammissione dei ricercatori dei paesi terzi *
P6_TA(2005)0088A6-0054/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004)0178 – C6-0012/2004 – 2004/0062(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2004)0178)(1),

–   visto l'articolo 63, paragrafo 3), lettera a) e punto 4) del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0012/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0054/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 25
Considerando 4
(4)  Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che rendano più attraenti per i giovani le carriere scientifiche, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
(4)  Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, di investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
Emendamento 26
Punto 1, lettera c)
c) di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori senza limiti massimi di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi;
c) di garantire ai cittadini di paesi terzi la possibilità di lavorare come ricercatori senza limiti massimi di tempo, tranne nel caso di cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto valido o di un documento di viaggio equivalente oppure che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica;
Emendamento 27
Punto 2, lettera b)
b) di garantire ai cittadini di paesi terzi, che svolgono funzioni di ricercatore, il rinnovo del permesso di soggiorno senza limiti di tempo, tranne eccezioni giustificate dalle esigenze dei paesi d'origine dei ricercatori stessi;
b) di garantire ai cittadini di paesi terzi, che svolgono funzioni di ricercatore, il rinnovo del permesso di soggiorno senza limiti di tempo, tranne nel caso di cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto valido o di un documento di viaggio equivalente oppure che rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica;
Emendamento 28
Punto 4, lettera d)
d) di designare, in seno al ministero competente per la ricerca, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;
d) di designare, in seno al ministero competente per la ricerca e l'innovazione, una persona di contatto responsabile dell'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi;

(1) GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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