Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (COM(2004)0178 – C6-0013/2004 – 2004/0063(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0178)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, punto 2), lettera b), punto ii) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0013/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0054/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 aprile 2005 in vista dell'adozione della raccomandazione 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2), lettera b), punto ii),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di rafforzare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo spazio europeo della ricerca come asse centrale delle azioni future della Comunità in questo settore.
(2) Avallando la creazione dello spazio europeo della ricerca, il Consiglio europeo di Lisbona ha fissato l'obiettivo, per la Comunità, di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.
(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità per i ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro di ricerca della Comunità europea con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori di paesi terzi.
(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità deve disporre al fine di rispondere all'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona, d'investire il 3% del PIL nella ricerca è valutato pari a 700 000 persone. Per conseguire tale obiettivo occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, che promuovano la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica, che aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, che migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che possono essere ammessi a fini di ricerca.
(5) Per essere competitivi ed esercitare un potere d'attrazione a livello mondiale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per facilitare l'ingresso e gli spostamenti dei ricercatori all'interno della Comunità per soggiorni di breve durata.
(6) Per i soggiorni di breve durata, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a considerare i ricercatori dei paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001(3), come delle persone in buona fede, e ad accordare loro le facilitazioni previste nell'acquis per le procedure di rilascio dei visti per i soggiorni di breve durata.
(7) Occorre incoraggiare lo scambio di informazioni e di buone prassi per migliorare le procedure di rilascio dei visti di soggiorno di breve durata per i ricercatori.
(8) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata. Poiché, tuttavia, la presente raccomandazione mira a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, si applica l'articolo 5 di detto protocollo.
(10) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Il Regno Unito non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessato.
(11) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, conformemente agli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L"Irlanda non partecipa quindi all'adozione della presente raccomandazione e non è da questa interessata.
(12) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(4).
(13) La presente raccomandazione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.
(14)La presente raccomandazione è, inoltre, volta a fornire anche una formula flessibile per i ricercatori che desiderano mantenere un collegamento professionale con un istituto del proprio paese di origine (ad esempio, passando periodi, di durata fino a tre mesi ogni semestre, in un istituto di ricerca che li accolga in Europa, situato nella zona comune, pur continuando a lavorare, per il resto del tempo, nell'istituto di ricerca di origine),
RACCOMANDANO agli Stati membri:
1) di facilitare il rilascio dei visti impegnandosi a esaminare rapidamente le domande presentate dai ricercatori di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001;
2) di favorire la mobilità internazionale dei ricercatori di paesi terzi chiamati a recarsi frequentemente nell'Unione europea rilasciando loro visti per più ingressi. Per determinare la durata della validità dei visti, gli Stati membri prendono in considerazione la durata dei programmi di ricerca a cui i ricercatori sono chiamati a partecipare;
3) di impegnarsi a facilitare l'adozione di un approccio armonizzato per quanto riguarda i documenti giustificativi da allegare alla presentazione della domanda di visto dei ricercatori. Gli Stati membri consultano in questo contesto gli istituti di ricerca autorizzati;
4) di favorire il rilascio dei visti senza spese di dossier per i ricercatori, in conformità con le disposizioni stabilite nell'acquis;
5)di favorire lo scambio di migliori prassi, di tenere conto nell'ambito della cooperazione consolare locale dell'obiettivo di facilitare il rilascio dei visti ai ricercatori di paesi terzi;
6) di impegnarsi a trasmettere alla Commissione, entro...(5), informazioni relative alle migliori prassi applicate per facilitare il rilascio di visti uniformi ai ricercatori, per consentirle di valutare i progressi compiuti. In considerazione dell'eventualità che la proposta di direttiva …/.../CE relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica sia stata adottata e dei risultati della valutazione, viene esaminata la possibilità di incorporare le disposizioni della presente raccomandazione in un adeguato strumento giuridicamente vincolante.
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).