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Procedura : 2003/0327(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0050/2005

Testi presentati :

A6-0050/2005

Discussioni :

PV 14/04/2005 - 5

Votazioni :

PV 14/04/2005 - 10.1

Testi approvati :

P6_TA(2005)0128

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Giovedì 14 aprile 2005 - Strasburgo
Stock di sogliola *
P6_TA(2005)0128A6-0050/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003)0819)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0047/2004 ),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0050/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia
Regolamento del Consiglio che istituisce un piano di gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel golfo di Biscaglia
(Tale emendamento comporta la sostituzione del termine "ricostituzione" con "gestione" nell'intero testo ad eccezione dell'ultima frase dell'articolo 3, paragrafo 3)
Emendamento 2
Considerando 1
(1)  Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), gli stock di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIIe, VIIIa e VIIIb registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione; essi rischiano quindi l'esaurimento.
soppresso
Emendamento 3
Considerando 2
(2)  È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di tali stock, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
(2)  Sarebbe necessario adottare misure di gestione di tali stock, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
Emendamento 4
Considerando 3
(3)  L'obiettivo di tali piani è ricostituire gli stock entro limiti biologici di sicurezza in un arco di tempo di cinque-dieci anni.
(3)  L'obiettivo di tali piani è garantire che gli stock rimangano entro limiti biologici di sicurezza.
Emendamento 5
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) L'obiettivo della nuova politica comune della pesca è quello di consentire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi tenendo conto in maniera equilibrata delle implicazioni ambientali, sociali ed economiche.
Emendamento 6
Considerando 3 ter (nuovo)
(3 ter) Nell'attuare il piano la Commissione e gli Stati membri garantiscono la piena partecipazione dei consigli consultivi regionali e degli altri soggetti interessati.
Emendamento 7
Considerando 5
(5)  Le dimensioni assolute degli stock, stimate dal CSTEP e dal CIEM, sono troppo incerte per essere utilizzate come obiettivi della ricostituzione; è pertanto opportuno esprimere tali obiettivi in termini di tassi di mortalità per pesca.
soppresso
Emendamento 8
Considerando 6
(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il livello della mortalità per pesca dev'essere gestito in modo tale da comportare un'elevata probabilità di riduzione dei tassi di anno in anno.
soppresso
Emendamento 9
Considerando 8
(8)  Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, è opportuno che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, le misure di gestione da attuare in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
soppresso
Emendamento 10
Articolo 2
Il piano di ricostituzione è inteso a ricostituire gli stock di sogliola entro limiti biologici di sicurezza.
Il piano di gestione è inteso a mantenere gli stock di sogliola entro limiti biologici di sicurezza.
Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 2
2.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che per uno stock di sogliola è stato conseguito l'obiettivo di cui all'articolo 2, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di sostituire per quello stock il piano di ricostituzione previsto dal presente regolamento con un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
soppresso
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 3
3.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock di sogliola non presenta segni di recupero, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.
3.  Quando, a seguito della valutazione annuale, la Commissione constata che uno stock di sogliola presenta un rischio di collasso, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, l'adozione di misure supplementari e/o alternative intese ad assicurare la ricostituzione dello stock.
Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 1
1.  Ove il tasso di mortalità per pesca per uno stock di sogliola sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, superiore allo 0,14 annuo, il TAC per quello stock non supera il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere una riduzione del:
1.  I TAC non supereranno il livello di catture che, conformemente a una valutazione scientifica del CSTEP effettuata alla luce della relazione più recente del CIEM, risulti in un aumento del 15% delle quantità di pesci adulti in mare, alla fine dell'anno della sua applicazione, rispetto alle quantità stimate che si trovano in mare all'inizio dell'anno considerato.
a) 20% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente per lo stock di sogliola della divisione VIIe;
b) 35% del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso stimato per l'anno precedente per lo stock di sogliola delle divisioni VIIIa e VIIIb.
Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Ove il tasso di mortalità per pesca per uno stock di sogliola sia stato stimato dal CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, pari o inferiore allo 0,14 annuo, il TAC per quello stock è fissato al livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere un tasso annuo di mortalità per pesca dello:
2.  Il Consiglio non approverà un TAC che, secondo il CSTEP, alla luce della più recente relazione del CIEM, comporti nel corso dell'anno della sua applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori seguenti:
a) 0,11 nell'anno di applicazione per lo stock di sogliola della divisione VIIe;
sogliola del golfo di Biscaglia: 0,36;
b) 0,09 nell'anno di applicazione per lo stock di sogliola delle divisioni VIIIa e VIIIb.
sogliola della Manica occidentale: tasso da definire in base al parere successivo del CIEM previa integrazione delle serie di dati di taluni paesi di cui finora non si è tenuto conto.
Emendamento 16
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1.  Nel primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 25% quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno interessato.
2.  A decorrere dal secondo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
1.  A decorrere dal primo anno di applicazione del presente regolamento si applicano le seguenti norme:
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;
a) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15% quello dell'anno interessato;
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.
b) qualora l'applicazione dell'articolo 5 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno interessato.
Emendamento 17
Capitolo III
Tale capitolo è soppresso
Emendamento 18
Articolo 16
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 5% del quantitativo registrato nel giornale di bordo.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo, è pari all'8% del quantitativo registrato nel giornale di bordo. Nel caso in cui la normativa comunitaria non stabilisca un fattore di conversione, si applica quello adottato dallo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera.
Emendamento 19
Articolo 17
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi pescati in una delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
Emendamento 20
Articolo 19, paragrafo 1
1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
1.  Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati in un luogo diverso dal porto di primo sbarco.
Emendamento 21
Articolo 19, paragrafo 2
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola superiori a 50 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di sogliola superiori a 100 chilogrammi trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di sogliola trasportati. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento non si applica.
Emendamento 22
Allegato
L'allegato è soppresso.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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