Comandi manuali, spie e indicatori (omologazione dei veicoli) ***
189k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardante le prescrizioni uniformi applicabili all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori (COM(2004)0449 – 15633/2004 – C6-0032/2005 – 2004/0134(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0449- 15633/2004)(1),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997(2) (C6-0032/2005),
– visti l'articolo 75, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0030/2005),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Sistema di riscaldamento (omologazione dei veicoli) ***
189k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea in merito al progetto di regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardante l'omologazione di un sistema di riscaldamento, nonché di un veicolo in rapporto al suo sistema di riscaldamento (COM(2004)0450 – 15634/2004 – C6-0033/2005 – 2004/0135(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0450 - 15634/2004)(1),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997(2) (C6-0033/2005),
– visti l'articolo 75, paragrafo 1 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0028/2005),
1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (13165/2004 – C6-0206/2004 – 2004/0814(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (13165/2004)(1),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e degli articoli 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e 310 del trattato CE (C6-0206/2004),
– visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0009/2005),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Romania.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (13163/2004 – C6-0207/2004 – 2004/0815(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio e della Commissione (13163/2004)(1),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e degli articoli 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e 310 del trattato CE (C6-0207/2004),
– visti l'articolo 75, l'articolo 83, paragrafo 7 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0010/2005),
1. esprime il suo parere conforme sul protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria.
Accordo UE/Confederazione elvetica sui programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA *
191k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione, nonché dell'atto finale (COM(2004)0649 – C6-0174/2004 – 2004/0230(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0649)(1),
– visto il combinato disposto dell'articolo 150, paragrafo 4, e dell'articolo 157, paragrafo 3, nonché dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0174/2004),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, nonché l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0018/2005),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.
‐ vista la richiesta presentata da Koldo Gorostiaga il 7 luglio 2004 in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento giudiziario pendente davanti a un tribunale francese, e comunicata in seduta plenaria il 22 luglio 2004,
‐ visti gli articoli 8, 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
‐ viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
‐ visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
‐ vista la relazione della commissione giuridica (A6-0006/2005),
A. considerando che Koldo Gorostiaga è stato eletto deputato al Parlamento europeo nel quadro della quinta elezione diretta svoltasi il 13 giugno 1999, che i suoi poteri sono stati verificati il 15 dicembre 1999(2), e che il suo mandato è scaduto il 19 luglio 2004,
B. considerando che Koldo Gorostiaga protesta contro il sequestro di una certa somma di denaro di sua proprietà disposto dal Tribunale di primo grado di Parigi, e afferma che tale somma consiste di indennità versategli dal Parlamento,
C. considerando che Koldo Gorostiaga afferma che il sequestro della sua presunta proprietà costituisce una violazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità,
D. considerando che Koldo Gorostiaga protesta perché sarebbe stato dichiarato "iscritto al registro degli indagati" dalla seconda Sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Parigi nella sua sentenza dell'11 giugno 2004, il che a suo parere costituirebbe una violazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunità,
E. considerando che, sulla base delle prove da lui fornite, Koldo Gorostiaga non è protetto dall'immunità parlamentare in relazione a nessuno dei reclami portati all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo,
1. decide di non difendere i privilegi e l'immunità di Koldo Gorostiaga.
Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri a seguito della quinta elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo del 10-13 giugno 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 93).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (COM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0823)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0028/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0023/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 febbraio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
Considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali(4)definisce un quadro di base comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di statistiche comunitarie delle imprese a fini di analisi del ciclo economico.
(2) L'attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 ad opera dei regolamenti (CE) n. 586/2001(5), (CE) n. 588/2001(6) e (CE) n. 606/2001 della Commissione(7), concernenti rispettivamente la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), la definizione di variabili e le deroghe concesse agli Stati membri ha permesso di acquisire un'esperienza pratica che può servire a definire misure volte a migliorare ulteriormente le statistiche congiunturali.
(3) Nel piano d'azione sui bisogni statistici dell'UEM e nelle successive relazioni sui progressi nell'attuazione del piano d'azione, il Consiglio Ecofin ha individuato altri aspetti fondamentali legali al miglioramento delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 1165/98.
(4) Per la propria politica monetaria la Banca centrale europea necessita di ulteriori approfondimenti delle statistiche congiunturali, come ha affermato nel suo documento relativo ai bisogni in materia di statistiche economiche generali. In particolare la Banca necessita per la zona euro di aggregati tempestivi, affidabili e significativi.
(5) Il Comitato del programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE del Consiglio(8), ha individuato i principali indicatori economici europei (PIEE) che fuoriescono dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1165/98.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1165/98 in settori di particolare importanza per la politica monetaria e lo studio del ciclo economico.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del programma statistico.
(8)L'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione include la riduzione degli oneri inutili che gravano sulle imprese e la diffusione delle nuove tecnologie,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
(1) All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
"
d)
Partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.
I particolari dei programmi di cui alla lettera d) vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.
Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni di fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo del programma europeo. I programmi europei possono indicare il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.
Si fa ricorso ad indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri; le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.
"
(2)All'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"
3.La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.
"
(3)All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"
4.La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.
"
(4)All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1.Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il …(9) la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.
"
(5)All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"
2.Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento, e in particolare sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese derivanti dal presente regolamento in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.
"
(6)All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente:
"
j)
l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).
"
(7) Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a , il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO
PARTE (A)
L'allegato A al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
Campo d'applicazione
Il testo alla lettera a) "Campo d'applicazione" è sostituito dal seguente:
"
Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da C a E della CPA.
"
Elenco delle variabili
Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue:
(1) Al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:
"Variabile
Denominazione
340
Prezzi all'importazione"
(2) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
"
2. I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la Commissione stabilisce le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati.
"
(3) Il punto 9 è sostituito dal seguente:
"
9. I dati sui prezzi alla produzione o sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi rispettivamente della NACE e della CPA: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3, 37.1, 37.2. L'elenco dei gruppi può essere modificato fino al ... (10) secondo la procedura di cui all'articolo 18.
"
(4) È aggiunto il seguente punto 10:
"
10. La variabile sui prezzi all'importazione è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da C a E della NACE.
"
Forma
La lettera d) "Forma" è sostituita dal testo seguente:
"
1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.
2. Inoltre, le variabili "Produzione" (n. 110) e "Ore di lavoro" (n. 220) sono trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di ciclo di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
4. Le variabili nn. 110, 310, 311, 312 e 340 sono trasmesse in forma di indice. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.
"
Periodo di riferimento
Alla lettera e) "Periodo di riferimento" è aggiunta la variabile seguente:
"Variabile
Periodo di riferimento
340
mese"
Livello di dettaglio
Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue:
(1) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Tutte le variabili, eccettuata quella relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), sono trasmesse a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. La variabile 340 è trasmessa a livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA.
2. Inoltre, per la sezione D della NACE, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (nn. 310, 311 e 312) sono trasmessi ai livelli a tre e quattro cifre della NACE. Gli indici della produzione e dei prezzi alla produzione trasmessi ai livelli a tre e a quattro cifre devono rappresentare almeno il 90% del valore aggiunto totale per ciascun Stato membro della sezione D della NACE in un dato anno base. Dette variabili non devono essere trasmesse a tali livelli di dettaglio dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale della sezione D della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea.
"
(2) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Inoltre, tutte le variabili, eccettuate quelle relative al fatturato e ai nuovi ordinativi (nn. 120, 121, 122, 130, 131 e 132), sono trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie (RPI) definiti nel regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione*.
_____________
* GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11.
"
(3) Sono aggiunti i seguenti punti da 5 a 10:
"
5. Le variabili relative al fatturato (nn. 120, 121 e 122) sono trasmesse per il totale dell'industria definita dalle sezioni C e D della NACE e per i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dello RPI definito per attività legate all'energia.
6. Le variabili relative ai nuovi ordinativi (nn. 130, 131 e 132) sono trasmesse per il totale dell'industria manifatturiera, sezione D della NACE, e per un insieme ridotto di raggruppamenti principali d'industrie che comprende l'elenco di divisioni della NACE di cui alla lettera c) "Elenco delle variabili", punto 8, del presente allegato.
7. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) è trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da C a E della CPA, e per i raggruppamenti principali d'industrie definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) non deve essere fornita dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.
8. Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d).
9. Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) sono trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extraeuro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della NACE, ai raggruppamenti principali di industrie, nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della NACE. L'informazione su NACE E non è richiesta per la variabile 122. La variabile relative ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre è trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extraeuro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da C a E della CPA, ai raggruppamenti principali di industrie nonché al livello di sezione (una lettera), sottosezione (due lettere) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extraeuro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il programma europeo può limitare il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione all'importazione di prodotti da paesi della zona extraeuro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340.
10. Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D e E della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea, devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, i raggruppamenti principali d'industrie e il livello di sezione della NACE o il livello di sezione della CPA.
"
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo alla leggera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è modificato come segue:
(1) Al punto 1 alcune variabili sono modificate o aggiunte come segue:
"Variabile
Termini
110
1 mese e 10 giorni civili
(…)
(…)
210
2 mesi
(…)
(…)
340
1 mese e 15 giorni civili"
(2) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
"
2. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati a livelli di gruppo e di classe della NACE o a livelli di gruppo e di classe della CPA.
Per gli Stati membri, il cui valore aggiunto nelle sezioni C, D e E della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea, il termino può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per i dati per il totale dell'industria, i raggruppamenti principali di industria, il livello di sezione e divisione della NACE o il livello di sezione e divisione della CPA.
"
Studi pilota
Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 2 e 3 sono soppressi.
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" sono aggiunti i commi seguenti:
"
Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della distinzione delle variabili relative al mercato non interno in zona euro e zona extraeuro è stabilito non oltre il gennaio 2005.
Il primo periodo di riferimento per la variabile 340 è stabilito non oltre il gennaio 2006, a condizione che si applichi un anno base non oltre il 2005.
"
Periodo transitorio
Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i punti seguenti:
"
3. Per la variabile 340 e la distinzione tra zona euro e zona extraeuro per le variabili 122, 132, 312 e 340 può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...(11), secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 110, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...+, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
5. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per la variabile 210, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...(12)+, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
"
PARTE (B)
L'allegato B al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
Elenco delle variabili
Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue:
(1) Il punto 5 è sostituito dal seguente:
"
5. Solo qualora non siano disponibili, le variabili relative ai costi della costruzione (nn. 320, 321, 322) possono essere calcolate per approssimazione mediante i prezzi alla produzione. Tale approssimazione è consentita fino al ...(13).
"
(2) È aggiunto il seguente punto 6:
"
6. Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione, stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di:
a)
valutare la fattibilità di una variabile trimestrale dei prezzi alla produzione (n. 310) nella costruzione;
b)
definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.
Non oltre il ...(14)+ la Commissione propone una definizione per la variabile relativa ai prezzi alla produzione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il ...(15)++.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il ...(16) la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per sostituire la variabile relativa ai costi di costruzione con la variabile relativa ai prezzi alla produzione a partire dall'anno base 2010."
"
Forma
Il testo alla lettera d) "Forma" è sostituito dal seguente:
"
1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.
2. Inoltre, le variabili relative alla produzione (nn. 110, 115, 116) e alle ore di lavoro (n. 220) sono trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzioni per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere le variabili con correzione delle variazioni stagionali o anche in forma di cicli di tendenza. Solo se i dati non vengono trasmessi in tali forme, la Commissione (Eurostat) può produrre e pubblicare serie con correzioni delle variazioni stagionali e serie di cicli di tendenza per dette variabili.
4. Le variabili 110, 115, 116, 320, 321 e 322 sono trasmesse in forma di indice. Le variabili 411 e 412 sono trasmesse in cifre assolute. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.
"
Periodo di riferimento delle variabili
Il testo alla lettera e) "Periodo di riferimento" è sostituito dal seguente:
"
Alle variabili 110, 115 e 116 si applica un periodo di riferimento di un mese. A tutte le altre variabili contemplate dal presente allegato si applica il periodo di riferimento di almeno un trimestre.
Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.
"
Livello di dettaglio
Alla lettera f) "Livello di dettaglio" è aggiunto il seguente punto 6:
"
6. Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell"1% del totale della Comunità europea, devono trasmettere i dati solo per il totale della costruzione (livello di sezione della NACE).
"
Termini per la trasmissione dei dati
Alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" le variabili 110, 115, 116 e 210 sono sostituite dalle seguenti:
"Variabile
Periodicità
110
1 mese e 15 giorni civili
115
1 mese e 15 giorni civili
116
1 mese e 15 giorni civili
210
2 mesi"
Studi pilota
Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 1 e 3 sono soppressi.
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente:
"
Il primo periodo di riferimento per la trasmissione delle variabili 110, 115, e 116 con base di riferimento mensile è stabilito non oltre il gennaio 2005.
"
Periodo transitorio
Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4:
"
3. In caso di modifica del periodo di riferimento per le variabili 110, 115 e 116, può essere concesso un periodo transitorio che termina il ...(17), secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati per le variabili 110, 115, 116 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che termina il ...+, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
"
PARTE (C)
L'allegato C al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
Elenco delle variabili
Alla lettera c) "Elenco delle variabili" è aggiunto il seguente punto 4:
"
4. Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione, stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di:
a)
valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale delle ore di lavoro (n. 220) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;
b)
valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale delle retribuzioni lorde (n. 230) per il commercio al dettaglio e le riparazioni;
c)
definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici.
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sul risultato degli studi non oltre il ...(18).
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, non oltre il ...(19)+ la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.
"
Forma delle variabili
Alla lettera d) "Forma delle variabili" i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.
2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) sono anche trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 18.
"
Livello di dettaglio
Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue:
1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
"
1. La variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 2, 3 e 4. La variabile numero di persone occupate (n. 210) è trasmessa conformemente al livello di dettaglio di cui al punto 4.
"
2) È aggiunto il seguente punto 5:
"
5. Gli Stati membri, il cui fatturato nella divisione 52 della NACE in un dato anno base rappresenta meno dell'1% del totale della Comunità europea, devono trasmettere la variabile fatturato (n. 120) e le variabili deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) solo conformemente ai livelli di dettaglio di cui ai punti 3 e 4.
"
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è sostituito dal seguente:
"
1. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse entro due mesi ai livelli di dettaglio di cui al punto 2 della lettera f) del presente allegato. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea.
2. Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) sono trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui ai punti 3 e 4 della lettera f) del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e 330/123) gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Le condizioni della ripartizione sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
3. La variabile numero di persone occupate è trasmessa entro i due mesi successivi alla fine del periodo di riferimento. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni per gli Stati membri il cui fatturato nella divisione 52 in un dato anno base rappresenta meno del 3% del totale della Comunità europea.
"
Studi pilota
Alla lettera h) "Studi pilota" i punti 2 e 4 sono soppressi.
Periodo transitorio
Alla lettera j) "Periodo transitorio" è aggiunto il seguente punto 4:
"
4. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati della variabile 201, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...(20), secondo la procedura di cui all'articolo 18.
"
PARTE (D)
L'allegato D al regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue:
Elenco delle variabili
Il testo alla lettera c) "Elenco delle variabili" è modificato come segue:
(1) Al punto 1 è aggiunta la variabile seguente:
"Variabile
Denominazione
310
Prezzi alla produzione"
(2) Sono aggiunti i seguenti punti 3 e 4:
"
3. La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) comprende i servizi forniti ad una clientela costituita da imprese o persone che rappresentano imprese.
4. Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione, stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di:
a)
valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale relativa alle ore di lavoro (n. 220) per altri servizi;
b)
valutare la fattibilità di fornire una variabile trimestrale relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) per altri servizi;
c)
definire un metodo idoneo per la raccolta dei dati e il calcolo degli indici;
d)
definire un livello di dettaglio adeguato. I dati sono suddivisi per attività economiche secondo le definizioni delle sezioni della NACE ed ulteriormente disaggregati non oltre il livello di divisioni della NACE (due cifre) o di raggruppamenti delle divisioni.
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il ...(21).
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il ...(22)+ la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera b), per includere la variabile relativa alle ore di lavoro (n. 220) e la variabile relativa alle retribuzioni lorde (n. 230) a partire dall'anno base 2010.
"
Forma delle variabili
Il testo alla lettera d) "Forma delle variabili" è modificato come segue:
1) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Tutte le variabili sono trasmesse senza correzione, se disponibili.
2. La variabile relativa al fatturato (n. 12) è anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. L'elenco delle variabili da elaborare con correzione per i giorni lavorativi può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
"
2) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
"
4. La variabile prezzi alla produzione (n. 310) è trasmessa in forma di indice. Tutte le altre variabili sono trasmesse in forma di indici o in cifre assolute.
"
Periodo di riferimento
Alla lettera e) "Periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente:
"
″Gli Stati membri realizzano gli studi definiti dalla Commissione, stabiliti in consultazione con gli Stati membri. Gli studi vengono svolti tenendo conto dei vantaggi che arrecano i dati in rapporto sia al costo della raccolta che all'onere per le imprese, ai fini di valutare la fattibilità di ridurre il periodo di riferimento per la variabile fatturato (n. 120) da un trimestre ad un mese.
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati degli studi non oltre il ...(23).
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, non oltre il ...(24)+ la Commissione decide se ricorrere all'articolo 17, lettera d), per un'eventuale modifica della frequenza di elaborazione della variabile relativa al fatturato."
"
Livello di dettaglio
Il testo alla lettera f) "Livello di dettaglio" è modificato come segue:
1) I punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"
3. Per le divisioni 50, 51, 64 e 74 della NACE, la variabile relativa al fatturato deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea.
4. Per la sezione I della NACE, la variabile relativa al numero di persone occupate (n. 210) deve essere trasmessa a livello di sezione solo dagli Stati membri il cui valore aggiunto totale nella sezione I in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea.
"
2) Sono aggiunti i seguenti punti 5, 6 e 7:
"
5. La variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) è trasmessa secondo le seguenti attività e raggruppamenti della NACE/
60.
24, 63.11, 63.12, 64.11, 64.12 a 4 cifre;
61.
1, 62.1, 64.2 a 3 cifre;
72.
1 to 72.6 a 3 cifre;
somma da 74.11 a 74.14;
somma di 74.2 e 74.3;
74.4
da 74.4 a 74.7 a 3 cifre.
NACE 74.4 può essere indicata per approssimazione mediante gli annunci pubblicitari.
NACE 74.5 comprende il prezzo totale della forza lavoro assunta e del personale fornito.
6. L'elenco delle attività e dei gruppi di attività può essere modificato non oltre il ...(25), secondo la procedura di cui all'articolo 18.
7. Per la divisone 72, la variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) deve essere trasmessa a livello di due cifre solo dagli Stati membri il cui fatturato in dette divisioni della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 4% del totale della Comunità europea.
"
Termini per la trasmissione dei dati
Il testo alla lettera g) "Termini per la trasmissione dei dati" è sostituito dal seguente:
"
Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati dopo la fine del periodo di riferimento:
Variabile
Periodicità
120
2 mesi
210
2 mesi
310
3 mesi"
Primo periodo di riferimento
Alla lettera i) "Primo periodo di riferimento" è aggiunto il testo seguente:
"Il primo periodo di riferimento per la trasmissione della variabile relativa ai prezzi alla produzione (n. 310) cade non oltre il primo trimestre del 2006. Una deroga di un altro anno per il primo periodo di riferimento può essere concessa secondo la procedura di cui all'articolo 18, a condizione che si applichi un anno base non posteriore al 2006.
"
Periodo transitorio
Alla lettera j) "Periodo transitorio" sono aggiunti i punti seguenti:
"
Per la variabile n. 310 può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...(26), secondo la procedura di cui all'articolo 18. Un ulteriore periodo transitorio di un anno può essere concesso per l'elaborazione della variabile 310 per il gruppo 63 e la divisone 74 della NACE, secondo la procedura di cui all'articolo 18. In aggiunta a questi periodi transitori, può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di un anno, secondo la procedura di cui all'articolo 18, agli Stati membri il cui fatturato nelle attività della NACE di cui alla lettera a) "Campo d'applicazione" rappresenta, in un dato anno base, meno dell'1% del totale comunitario.
In caso di modifica dei termini per la trasmissione delle variabili 120 e 210, può essere concesso un periodo transitorio che non deve durare oltre il ...(27)+, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
+ Sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. …./2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Un anno dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Un anno dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+++ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Un anno dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Due anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
+ Tre anni dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
++ Un anno dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. .../2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.
Documentazione delle catture per il Dissostichus spp *
188k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp (COM(2004)0528 – C6-0114/2004 – 2004/0179(CNS))
Accordo CE/Svizzera in materia di lotta contro la frode finanziaria *
190k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (COM(2004)0559 – C6-0176/2004 – 2004/0187(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0559)(1),
– visti l'articolo 280 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0176/2004),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0013/2005),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione elvetica.
Accordo di cooperazione con il Principato di Andorra ***
186k
26k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo di cooperazione con il Principato di Andorra (COM(2004)0456 – C6-0214/2004 – 2004/0136(AVC))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2004)0456)(1),
– visto il progetto di accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra,
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C6-0214/2004),
– visti l'articolo 75 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A6-0014/2005),
1. esprime il suo parere conforme sulla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato di Andorra.
Scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario *
283k
33k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (COM(2004)0664 – C6-0163/2004 – 2004/0238(CNS))
– visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0163/2004),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0020/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 3
Ciascuna autorità centrale informa senza ritardo le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario nazionale, nonché di ulteriori iscrizioni in registri giudiziari di altro tipo.
Ciascuna autorità centrale informa immediatamente e comunque entro 3 mesi, le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario nazionale.
Emendamento 2 Articolo 4, paragrafo 2
2. La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine che non può superare i 5 giorni lavorativi a far data dal giorno di ricezione della domanda, alle condizioni previste dal diritto nazionale, dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del formulario di risposta B che figura in allegato. Essa include le informazioni comunicate conformemente all'articolo 3.
2. La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine di 48 ore in caso di urgenza che non può superare i 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricezione della domanda, alle condizioni previste dal diritto nazionale, dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del formulario di risposta B che figura in allegato. Essa include le informazioni comunicate conformemente all'articolo 3.
Emendamento 3 Articolo 4, paragrafo 3
3. Il formulario di risposta è accompagnato da un estratto delle condanne.
3. Il formulario di risposta è accompagnato da un estratto delle condanne iscritte nel casellario giudiziario.
Emendamento 4 Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
b) per un fine diverso, nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
b) per un fine diverso, nei limiti specificati nel formulario dallo Stato membro richiedente ed avallati dallo Stato membro richiesto e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente.
Emendamento 5 Articolo 5, paragrafo 2
2. Qualora dei dati personali siano stati trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto può domandare allo Stato membro richiedente l'utilizzo che ne è stato fatto.
2. Qualora dei dati personali siano stati trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, lo Stato membro richiesto è informato dallo Stato membro richiedente circa l'utilizzo che ne è stato fatto.
Emendamento 6 Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Si applicano al presente articolo la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale e l'articolo 23 della convenzione del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea1. ___________ 1 GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
Emendamento 7 Articolo 8
Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2005.
Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Qualità della giustizia penale nell'Unione europea
91k
25k
Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (2005/2003(INI))
‐ vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata dall'on. António Costa, a nome del gruppo PSE, sulla qualità della giustizia penale nell'Unione europea (B6-0234/2004),
‐ vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 217 A (III) del 10 dicembre 1948, e in particolare gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11,
‐ vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, adottata da questa stessa Assemblea generale nella risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966 ed entrata in vigore il 23 marzo 1976, e in particolare gli articoli 2, 7, 9, 10 e 14,
‐ vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1950 (CEDU), entrata in vigore il 3 settembre 1953, e in particolare gli articoli 6 e 13,
‐ visto il capitolo VI del trattato sull'Unione europea, e in particolare gli articoli 29, 31, paragrafo 1, lettera c) e 34, paragrafo 2, lettere a) e b),
‐ visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato dagli Stati membri a Roma il 29 ottobre 2004, in particolare gli articoli I-42 e III-260 (meccanismi di valutazione), III-270 e III-271 (cooperazione giudiziaria in materia penale), e da II-107 a II-110, che riprendono gli articoli da 47 a 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
‐ visto l''acquis" comunitario in materia di giustizia penale, e specialmente la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale(1), la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(2), la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio(3), la proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare ai fini probatori nei procedimenti penali (COM(2003)0688) e la proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328),
‐ visti gli articoli relativi del trattato di adesione che prevedono la possibilità di sospendere l'applicazione di talune disposizioni dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel caso in cui alcune norme non fossero rispettate (cosa che esige che tali norme siano precedentemente definite),
‐ vista la sua raccomandazione del 14 ottobre 2004, destinata al Consiglio e al Consiglio europeo, sul futuro dello Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, nonché le condizioni per rafforzarne la legittimità e l'efficacia(4),
‐ visto il Programma dell'Aja adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 4-5 novembre 2004 a Bruxelles,
‐ visto l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento,
‐ vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0036/2005),
A. considerando che gli articoli da II-107 a II-110 del trattato che adotta una Costituzione europea e gli articoli 6 e 13 della CEDU definiscono la portata del "diritto alla giustizia" che, secondo le loro rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a garantire ai cittadini europei,
B. considerando che questo diritto alla giustizia include specialmente il diritto a un ricorso reale, il diritto di accedere ad un tribunale imparziale e il diritto a un processo equo, il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole e il diritto di accedere all'assistenza legale, e che include anche il rispetto integrale dei diritti fondamentali delle persone sospettate, prima dell'inizio del processo penale, nonché il diritto a un trattamento degno ed umano, nel rispetto delle norme internazionali dell'ONU e della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, per le persone condannate alla fine di tale processo,
C. considerando che la protezione di questi diritti è tanto più essenziale nei processi penali, in cui sono in causa le libertà fondamentali,
D. considerando che una tale protezione è di competenza in primo luogo di ciascuno Stato membro, che la garantisce nel rispetto del proprio ordine costituzionale e delle proprie tradizioni giuridiche; che risulta necessario che gli Stati membri affrontino i problemi presenti nei rispettivi sistemi giudiziari, segnatamente quelli individuati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo; che un vero spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia rende necessario tuttavia, da una parte, garantire ai cittadini europei un trattamento conforme ovunque essi si trovino nell'Unione e, dall'altra, rafforzare la fiducia reciproca fra Stati membri per permettere il reciproco riconoscimento delle sentenze e, inoltre, ammettere persino la consegna dei propri cittadini ai giudici di un altro Stato membro,
E. considerando la giurisprudenza della Corte europea di giustizia di Lussemburgo e della Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo e il fatto che la giurisprudenza di dette due corti dovrebbe essere omogenea,
F. considerando che, dopo l'adozione del programma di Tampere (paragrafo 33), il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie è divenuto la pietra miliare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione,
G. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (articolo III-260) e il programma dell'Aja (in particolare il paragrafo 3.2) riconoscono l'importanza della valutazione reciproca tra Stati membri al fine di rafforzare la reciproca fiducia, condizione necessaria per il mutuo riconoscimento, così come l'adozione di regole minime sostanziali e procedurali e la fissazione di scadenze ragionevoli,
H. considerando che la valutazione della qualità della giustizia nell'Unione europea deve riguardare anche i metodi di lavoro dei magistrati e dei diversi sistemi per l'amministrazione della giustizia negli Stati membri, e che ciò non contrasta con il pieno rispetto del principio di indipendenza del potere giudiziario,
I. considerando che detta valutazione deve basarsi su un quadro comune di riferimento tale da garantirne la coerenza e l'oggettività,
J. considerando che è importante definire i mezzi e le procedure più idonei in vista di tale valutazione, nonché per rafforzare lo scambio di informazioni e accrescere le possibilità di formazione professionale, al servizio della qualità della giustizia penale in Europa,
K. considerando che negli ultimi anni la creazione all'interno dell'UE di reti europee, per esempio l'Associazione dei consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme, la Rete dei Presidenti di Corti supreme, la Rete delle corti supreme e la Rete europea dei consigli del potere giudiziario, comprova la crescente consapevolezza della necessità di operare congiuntamente per migliorare la qualità della giustizia, al servizio dei cittadini dell'Unione,
L. considerando il ruolo centrale della formazione nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune, nonché di una cultura dei diritti fondamentali, all'interno dell'Unione, segnatamente tramite l'azione della Rete europea di formazione giudiziaria,
M. considerando che il miglioramento degli standard di qualità della giustizia e la sua efficienza sulla base della valutazione devono condurre al rafforzamento, da una parte, della qualità delle norme penali sostanziali e procedurali e, dall'altra, della qualità della loro applicazione, e che ciò non è in contrasto con il rispetto del principio di indipendenza della giustizia,
N. considerando che il processo di valutazione reciproca richiede una metodologia specifica, che tenga conto della sua complessità,
O. considerando che il programma dell'Aja riconosce la necessità di adottare il trattato sulla Costituzione per l'Europa come quadro di riferimento e di dare inizio ai lavori preparatori, affinché le misure previste nel trattato costituzionale possano essere attuate sin dal momento della sua entrata in vigore,
P. considerando il seminario pubblico organizzato dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 18 gennaio 2005 sul tema: "Promuovere una migliore qualità della giustizia in Europa",
Q. approvando gli orientamenti del programma dell'Aja relativi al rafforzamento della fiducia reciproca (paragrafo 3.2), che si ottiene soprattutto con il miglioramento della qualità della giustizia, lo sviluppo della valutazione e con l'indispensabile contributo delle reti di istituzioni e di organizzazioni giudiziarie,
R. ricordando il paragrafo 3.2 del programma dell'Aja che sottolinea l'esigenza di rispettare la diversità delle differenti strutture e specificità tradizionali dei sistemi giudiziari nazionali e l'indipendenza degli ordinamenti giudiziari in ogni Stato membro, promuovendo nel contempo il miglioramento della qualità della giustizia in Europa attraverso la reciproca fiducia,
1. rivolge al Consiglio europeo e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
a)
l'avvio immediato di un'azione dell'Unione europea perché i cittadini europei, ovunque essi si trovino nell'Unione e qualunque sia il quadro giuridico e costituzionale del paese in cui si trovano, possano godere del diritto alla giustizia in condizioni che, al tempo stesso, siano comparabili fra loro e rispondano a regole di qualità sempre più elevate, e di conseguenza abbiano una maggiore fiducia nell'amministrazione della giustizia;
b)
l'elaborazione con gli Stati membri di una "Carta di qualità della giustizia penale in Europa" che costituisca un quadro di riferimento comune per tutti gli Stati membri e garantisca una valutazione coerente e obiettiva; detta Carta deve essere elaborata tenendo conto delle esperienze e dei lavori già condotti a livello nazionale, nonché a livello internazionale dal Consiglio d'Europa e dalle Nazioni Unite;
c)
al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari nazionali, nel rispetto della loro diversità, la creazione di un meccanismo di valutazione reciproca permanente, attenendosi alla Carta di qualità in quanto quadro di riferimento oggettivo, che tenga conto delle esperienze condotte in altri campi in cui la valutazione reciproca è già operativa (Schengen, terrorismo, allargamento, ecc.), che anticipi, nella misura del possibile, il meccanismo previsto all'articolo III-260 del trattato costituzionale e che risponda ai seguenti obiettivi:
−
messa in opera di una base dati comparati e statistici,
−
organizzazione di esercizi di analisi comparativa (benchmarking),
−
diffusione delle pratiche migliori,
−
informazione sulla natura e il funzionamento dei sistemi giudiziari degli altri Stati membri,
−
pubblicazione annuale di una relazione di valutazione della qualità della giustizia in Europa, corredata da una serie di raccomandazioni al Consiglio e agli Stati membri allo scopo di proporre miglioramenti per por rimedio ai problemi riscontrati;
d)
la formalizzazione di tale meccanismo di reciproca valutazione (procedure, strutture, indicatori, relazioni, ecc.) prendendo una o più decisioni, sulla base dell'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, che attuino i principi della giurisprudenza delle corti di Strasburgo e di Lussemburgo, nonché gli orientamenti sviluppati dalla Commissione per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa;
e)
il coinvolgimento in tale valutazione delle associazioni di magistrati e operatori del diritto, esperti e utenti della giustizia, nonché dei parlamenti nazionali, per esempio istituendo un comitato di controllo della qualità della giustizia, nello spirito dell'articolo I-42, paragrafo 2, del trattato costituzionale e in ottemperanza al principio di sussidiarietà; questa valutazione potrebbe essere condotta in accordo tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
f)
l'attenzione al fatto che la costruzione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia basato sulla fiducia reciproca non può prescindere da un livello minimo di armonizzazione delle legislazioni nazionali; per quanto riguarda il diritto penale materiale, il Parlamento europeo si associa al Consiglio nell'orientamento secondo cui la priorità va data ai reati espressamente previsti nel trattato costituzionale, mentre, per quanto riguarda il diritto processuale, considera prioritari i temi seguenti:
−
la trasparenza nell'amministrazione della giustizia, così come il rispetto integrale dei diritti fondamentali degli indagati, prima dell'inizio di un processo penale, nonché il diritto a un trattamento degno e umano dei rei condannati al termine di detto processo,
−
l'amministrazione e la valutazione della prova,
−
il trasferimento di prigionieri per l'esecuzione di pene nello Stato membro di residenza,
−
l'esecuzione di pene non privative della libertà nello Stato membro di residenza,
−
l'esecuzione di misure costrittive nello Stato membro di residenza,
−
i diritti minimi dei prigionieri in ogni Stato membro,
−
la recidiva per atti che sono già stati oggetto di misure di armonizzazione,
−
il regime di protezione delle deposizioni dei testimoni e delle vittime;
il riconoscimento del fatto che la valutazione dovrebbe avvenire anche sulla base di detti elementi, per avviare o proseguire iniziative a livello dell'Unione europea in questi settori;
g)
l'evidenziazione che il corollario del principio della valutazione reciproca dovrà essere la promozione di azioni di formazione destinate a tutti gli operatori del diritto, avvalendosi delle reti europee di organizzazioni e istituzioni giudiziarie; pertanto, nel quadro dell'adozione delle prospettive finanziarie 2007-2013 e conformemente a quanto previsto nel programma dell'Aja (paragrafo 3.2, comma 2), la realizzazione del finanziamento sia delle reti europee di organizzazioni e istituzioni giudiziarie, sia di programmi di interscambio tra le autorità giudiziarie avviati dal Parlamento europeo (segnatamente nella linea di bilancio 18 05 01 03), nonché nuove azioni pilota che consentano la collaborazione tra operatori od organizzazioni di diversi Stati membri, con l'obiettivo di rafforzare la qualità della giustizia;
h)
l'invito alla Commissione ad integrare già da oggi la "Carta di qualità della giustizia penale in Europa", il meccanismo di valutazione reciproca e le misure complementari di armonizzazione di talune norme penali nel piano di azione che deve presentare nel 2005 in conformità col programma dell'Aja; a questo proposito, il Parlamento si associa al Consiglio europeo nel raccomandare alla Commissione che il piano d'azione adotti quale quadro di riferimento le disposizioni previste nel trattato sulla Costituzione per l'Europa;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.
Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).
"Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 ***II
189k
27k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019 (12029/1/2004 – C6-0161/2004 – 2003/0274(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (12029/1/2004 – C6-0161/2004),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0700)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0017/2005),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
– vista la XXXIII Relazione sulla politica di concorrenza – 2003 (SEC(2004)0658),
– visti gli articoli 112, paragrafo 2, e 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0024/2005),
A. ricordando che il miglioramento della competitività delle imprese europee è uno degli obiettivi chiave della Strategia di Lisbona,
B. sottolineando la necessità di un monitoraggio continuo ed energico delle distorsioni della concorrenza,
C. dichiarandosi consapevole del fatto che il mondo delle imprese necessita del massimo grado di certezza giuridica riguardo alla politica di controllo delle concentrazioni,
D. prendendo atto, in particolare, del significativo numero di casi presi in esame dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione per i quali le decisioni di quest'ultima sono state o pienamente accettate dalle parti o confermate dal giudice,
1. accoglie favorevolmente la XXXIII Relazione sulla politica di concorrenza, che mette in risalto le importanti riforme strutturali della politica di concorrenza e della sua applicazione portate avanti sotto la guida del Commissario Monti;
2. si felicita con il Commissario per aver mantenuto un monitoraggio costante ed energico delle distorsioni della concorrenza intraprendendo nel contempo una riorganizzazione e un rinnovo di ampio respiro della norme in materia di antitrust, di controllo delle concentrazioni e di aiuti di Stato, accanto alla riorganizzazione interna della Direzione Generale Concorrenza;
3. si compiace per l'adozione di una serie di atti, compresi nel pacchetto modernizzazione, vale a dire le iniziative nel settore della cooperazione tra le autorità di esecuzione delle norme in materia di concorrenza dell'Unione europea - la Commissione, le autorità nazionali competenti per la concorrenza e i tribunali nazionali; ritiene che in tale contesto sia opportuno fare riferimento anche alla nomina di un economista capo per la concorrenza, al rafforzamento del ruolo del consigliere-auditore e al potenziamento dell'unità antitrust, che ridurrà il tempo necessario a concludere i fascicoli relativi ai cartelli;
4. si rammarica della necessità del rinnovo, da parte del Consiglio, del "meccanismo difensivo temporaneo" che giustifica la concessione di aiuti per un importo fino a 100 milioni di euro ai cantieri navali di Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Danimarca in risposta alla concorrenza sleale dei cantieri sudcoreani, ed auspica una rapida risoluzione della controversia in sede di Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'attuale meccanismo, fissata al marzo 2005;
5. insiste affinché il limitato numero di casi in cui le decisioni della Commissione sono state riesaminate dalla Corte di giustizia e annullate non sia considerato un elemento capace di minare la fiducia nel sistema complessivo di analisi e applicazione;
6. si compiace per l'inserimento nella Relazione sulla politica di concorrenza di un capitolo specifico che chiarisce l'impostazione della Commissione circa le condizioni in cui gli Stati membri possono fornire sostegno finanziario a coloro ai quali è affidato lo svolgimento di servizi d'interesse generale; sollecita la Commissione, a seguito della relazione della Commissione al Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, del Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003)0270) adottato dalla Commissione il 21 maggio 2003 e della sentenza Altmark(1), a presentare proposte volte ad aumentare la certezza giuridica, definire la corretta governance e aiutare le autorità nazionali e regionali a conformarsi agli articoli 87 e 88 del trattato;
7. sollecita la Commissione a continuare l'esame del funzionamento del sistema giudiziario in relazione ai casi di concorrenza, al fine di prendere in considerazione possibili miglioramenti nella rapidità di accesso alla giustizia e di massimizzare l'esperienza e la competenza della magistratura nell'affrontare casi di concorrenza;
8. continua a propugnare un ruolo più proattivo per il Parlamento europeo nello sviluppo della politica di concorrenza attraverso la promozione di poteri di codecisione per tale istituzione, e si duole del fatto che la Commissione e il Consiglio non abbiano potuto appoggiare questo punto di vista nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
9. valuta positivamente la revisione delle norme sugli aiuti di Stato, con il riorientamento dell'interesse della Commissione verso casi e questioni di particolare rilevanza per l'ulteriore sviluppo del mercato interno, cosa che ha consentito di razionalizzare e semplificare la notificazione e la presentazione di denunce e di chiarire ulteriormente i principi in fatto di aiuti "de minimis" e di aiuti alla ricerca e allo sviluppo;
10. si compiace per la posizione adottata dalla Commissione, in base alla quale gli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo costituiranno un incentivo per le piccole e medie imprese ad impegnarsi maggiormente nella ricerca e nello sviluppo, e per la modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(2), proposta di conseguenza al fine di inserirvi gli aiuti R&S; attira, altresì, l'attenzione della Commissione sulle differenti capacità nazionali negli Stati membri quanto all'avvio di tali programmi;
11. esorta la Commissione ad approfondire i lavori sull'impatto sulle imprese private di meccanismi, quote, diritti, certificati e crediti relativi agli scambi di quote di emissione nel quadro del protocollo di Kyoto;
12. plaude ai criteri di compatibilità ambientale applicati dalla Commissione per l'approvazione di vari regimi di aiuti in materia di ambiente e la esorta ad accrescere ulteriormente la trasparenza di tali regimi affinché essi possano costituire precedenti per altre regioni e Stati membri;
13. si felicita con la Commissione per aver risposto positivamente a precedenti risoluzioni del Parlamento istituendo una unità "esecuzione" specializzata per gli aiuti di Stato, responsabile dell'attuazione delle decisioni della Commissione, specialmente per quanto riguarda il recupero degli aiuti di Stato illegittimi;
14. valuta positivamente l'ulteriore sviluppo del quadro di valutazione degli aiuti di Stato in formato Internet in quanto strumento importante ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori sulle attività della Commissione;
15. si compiace per i progressi compiuti nell'attuazione del programma del Commissario Monti per la modernizzazione delle norme antitrust della Commissione, che pone maggiormente l'attenzione sulle indagini e le ammende contro i cartelli "hard-core", ma esprime la sua preoccupazione per il fatto che la Relazione 2003 sulla politica di concorrenza non evidenzia ancora una riduzione significativa dell'accumulo di casi arretrati all'esame della Commissione;
16. esprime la sua preoccupazione per la persistente incapacità di raggiungere la piena liberalizzazione dei mercati comunitari del gas e dell'elettricità;
17. si compiace per l'iniziativa della Commissione relativa a taluni importanti mercati, come quello delle telecomunicazioni, e per la creazione di task force tra le Direzioni generali della concorrenza e della società dell'informazione al fine di gestire il processo di consultazione;
18. si compiace per la nomina, da parte della Commissione, di un funzionario di collegamento con i consumatori, nell'intento di sviluppare e agevolare il dialogo della Commissione con i consumatori;
19. ritiene che l'efficace applicazione della politica di concorrenza sia uno strumento essenziale per conseguire una struttura di mercato efficiente che operi nell'interesse dei consumatori ed abbia un impatto positivo e significativo sulla loro vita quotidiana; desidera sottolineare che la maggiore integrazione del mercato interno rende talvolta più naturale analizzare la situazione della concorrenza a livello dell'intero mercato interno piuttosto che dei differenti sottomercati (come è accaduto recentemente in numerose decisioni in materia di concentrazioni) e chiede alla Commissione di presentare orientamenti più chiari per quanto riguarda la sua interpretazione della nozione di "mercato" in tali casi;
20. si compiace per l'impegno che la Commissione continua a dedicare alla Giornate europee della concorrenza, che costituiscono un'importante occasione per illustrare le conseguenze positive che la politica di concorrenza ha per i consumatori di tutta l'UE, ma invita le autorità nazionali che ospitano tali conferenze a coinvolgere nella programmazione delle Giornate le organizzazioni dei consumatori e i media nazionali;
21. valuta positivamente le nuove regole della Commissione sulla distribuzione degli autoveicoli, si attende maggiori progressi quanto alla riduzione delle notevoli differenze esistenti fra gli Stati membri relativamente al prezzo degli autoveicoli nuovi e si rammarica del fatto che attualmente tali differenze rimangono significative;
22. invoca ulteriori progressi in relazione al mercato delle riparazioni degli autoveicoli, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni tecniche e una più facile disponibilità delle parti di ricambio per autovetture;
23. valuta positivamente alcuni elementi della riforma attuata dalla Commissione per quanto riguarda il regolamento comunitario sulle concentrazioni(3), ma si rammarica del fatto che le preoccupazioni del Parlamento in merito ad alcuni aspetti della proposta riguardanti la certezza giuridica e i diritti della difesa non abbiano avuto il sostegno della Commissione;
24. valuta positivamente la riorganizzazione della Direzione generale Concorrenza della Commissione in relazione al controllo delle concentrazioni, in particolare la ristrutturazione secondo linee settoriali, il rafforzamento della valutazione sotto il profilo economico e la migliore definizione del ruolo dei consumatori;
25. si compiace per l'impegno assunto dalla Commissione di aiutare i dieci nuovi Stati membri ad adattarsi rapidamente alle norme in materia di concorrenza, alla legislazione antitrust e in particolare alla regolamentazione sugli aiuti di Stato e chiede alla Commissione di proseguire tale processo di assistenza tecnica e cooperazione;
26. si compiace per l'impegno assunto dalla Commissione di perseguire una politica di cooperazione bilaterale rafforzata con i principali partner commerciali della Comunità e di ampliare la cooperazione multilaterale nel settore della concorrenza; ritiene in particolare doveroso congratularsi con la Commissione per la conclusione di accordi di cooperazione in materia di concorrenza con gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone;
27. esorta la Commissione a continuare a cooperare con i paesi dell'OCSE, con i paesi asiatici (in particolare la Cina) e con quelli dell'America latina;
28. esorta la Commissione a proseguire i negoziati con l'OMC sull'interazione tra scambi commerciali e politica di concorrenza nello spirito della dichiarazione di Doha del novembre 2001;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
– visto il progetto di decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, riguardante l'applicazione dell'articolo 86 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,
– visto il progetto di direttiva della Commissione, del 18 febbraio 2004, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,
– visto il documento di lavoro della Commissione su una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ("Disciplina"), quale trasmesso al Parlamento europeo per parere l'8 settembre 2004,
– visti gli articoli 2, 5, 16, 73, 86, 87 e 88 del trattato CE,
– viste le sue precedenti risoluzioni sui servizi di interesse generale, segnatamente quelle del 17 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione "Servizi di interesse generale in Europa"(1); del 18 maggio 2000 sul progetto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche(2); del 13 novembre 2001 sulla comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa"(3) e del 14 gennaio 2004 sul "Libro verde sui servizi di interesse generale"(4),
– visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(5),
– visto il "Libro verde sui servizi di interesse generale" della Commissione (COM(2003)0270) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - "Libro bianco sui servizi di interesse generale" (COM(2004)0374),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, le ultime due delle quali invitano la Commissione a fornire chiarimenti in merito al regime degli aiuti di Stato nell'ambito dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato,
– vista la relazione elaborata nel novembre 2004 dal Gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok sulla strategia di Lisbona, intitolata "Facing the challenge - the Lisbon strategy for growth and employment"(6),
– visti gli articoli I-3; I-5; II-96; III-122; III-166; III-167; III-238 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, quale firmato dagli Stati membri a Roma il 29 ottobre 2004,
– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa ai servizi d'interesse generale, segnatamente la sentenza Altmark del 24 luglio 2003(7),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 29 settembre 2004,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 ottobre 2004,
– visto l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0034/2005),
A. considerando che servizi d'interesse generale (SIG) di elevata qualità, accessibili a tutti, non solo costituiscono un importante elemento di coesione sociale ed economica, ma possono anche contribuire in misura considerevole alla competitività dell'economia europea,
B. considerando che il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa riconosce il diritto delle autorità locali all'autogoverno (articolo I-5) e fa della coesione territoriale un obiettivo globale dell'Unione (articolo I-3),
C. considerando che l'interesse del cittadino nel suo duplice ruolo di consumatore (di servizi) e di contribuente deve costituire il principio guida; considerando che alle imprese che forniscono SIG vanno concesse compensazioni al solo scopo di assicurare la fornitura di servizi di alta qualità, accessibili e a prezzi abbordabili e che obiettivi di altro tipo devono essere conseguiti con altre forme di sostegno,
D. considerando che, fatte salve le norme vigenti in materia di mercato interno, i servizi pubblici a livello locale vengono gestiti in base a decisioni prese da organismi democraticamente legittimati, vicini ai cittadini e capaci di rispondere alle loro necessità in maniera adeguata e innovativa,
E. considerando che il mercato interno, la liberalizzazione e il rispetto delle norme di concorrenza hanno, nel complesso, migliorato l'accesso ai SIG, offrendo nuovi servizi con maggiori opportunità di scelta, una migliore qualità e costi più bassi per i consumatori,
F. considerando che, in vista di una politica fondata su prove, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione valida ed esauriente del processo di liberalizzazione, tenendo conto del punto di vista di tutte le parti interessate (utenti, autorità locali, imprese, ecc.),
G. considerando che l'importo complessivo degli aiuti di Stato concessi ogni anno nell'Unione europea rappresenta più del 50% del bilancio annuale dell'Unione stessa, anche in base alle stime più caute; considerando che gli aiuti di Stato hanno ripercussioni sulle finanze pubbliche, sulla concorrenza e sulla capacità delle imprese private di investire in un ambiente economico globalizzato; considerando che le compensazioni che costituiscono aiuti di Stato sono finanziate dal contribuente europeo e devono quindi essere utilizzate in modo responsabile ed efficace,
H. considerando che non è sempre possibile distinguere chiaramente tra due categorie separate, segnatamente i SIG e i servizi d'interesse economico generale (SIEG), dal momento che la qualificazione di "non economico" ha una duplice dimensione: l'obiettivo e l'intento del servizio e la forma giuridica del prestatore (pubblico, privato o altro) e il contesto economico in cui opera (libero mercato, mercato regolamentato, monopolio statale, ecc.); considerando che vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda entrambi questi aspetti, il che rende una singola definizione europea sia impossibile che contraria ai principi di sussidiarietà e autogoverno; considerando tuttavia necessario, per ragioni pratiche e operative, elaborare criteri per stabilire in quali circostanze possano essere concesse deroghe alle norme in materia di concorrenza; considerando che la qualificazione di "non economico" deve poggiare su criteri che riguardano sia l'obiettivo del servizio, da un lato, che il fornitore di servizi e il contesto economico, dall'altro,
I. considerando che le autorità pubbliche mantengono in ogni momento la responsabilità esclusiva per quanto riguarda la definizione del quadro di criteri e condizioni applicabili alla fornitura di servizi, indipendentemente dallo status giuridico del prestatore e a prescindere dal fatto che il servizio venga fornito o meno sulla base della libera concorrenza,
J. considerando che la definizione di criteri e condizioni quadro per i SIG e il livello del servizio atteso sono perlopiù legati alle tradizioni nazionali, regionali o locali, e dovrebbe quindi essere lasciata alle autorità nazionali, regionali o locali competenti, nell'ambito del loro diritto all'autogoverno e ferme restando le norme vigenti in materia di mercato interno,
K. considerando che un servizio di questo tipo dovrebbe essere conferito mediante un atto ufficiale che definisca i dettagli dell'obbligo di servizio, così da garantire che solo i SIG riconosciuti beneficino delle disposizioni proposte,
L. considerando che il conferimento mediante un tale atto ufficiale deve ottemperare a criteri di trasparenza nonché basarsi sulla parità di condizioni per tutti i concorrenti,
M. considerando che il concetto di compensazione racchiude qualsiasi tipo di aiuto, sia in denaro che in risorse fisiche o umane, o basato su una disposizione giuridica o sulla natura giuridica dello status del beneficiario in relazione al finanziamento del contratto,
N. considerando che la proposta della Commissione si applica soltanto ai casi che non ottemperano ai quattro criteri definiti dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Altmark e che una volta rispettati i quattro criteri le compensazioni non sono considerate aiuti di Stato,
O. considerando che l'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per la gestione del servizio e non deve essere utilizzato per finanziare attività al di fuori dell'ambito del servizio in questione (le cosiddette "sovvenzioni incrociate"),
P. considerando che la compensazione deve essere messa a disposizione di tutti gli operatori, indipendentemente dal loro status giuridico, incaricati di fornire SIG,
Q. considerando che la concessione di aiuti di Stato ad un monopolio rappresenta solitamente un ostacolo al corretto funzionamento del mercato e deve quindi essere esaminata a fondo e pienamente giustificata,
R. considerando che l'incarico di servizio per il quale sono ammissibili le compensazioni o gli aiuti di Stato ai sensi delle disposizioni proposte dovrebbe essere aggiudicato mediante una procedura di appalto equa e trasparente, o mediante un atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari o di un contratto,
S. considerando la difficoltà di valutare la portata e le implicazioni delle proposte in questione in assenza di dati concernenti il numero di imprese, l'importo complessivo degli aiuti di Stato e l'onere amministrativo totale,
T. considerando che la giustificazione per la concessione di aiuti di Stato a imprese incaricate di un SIG o di compensazioni di Stato andrebbe rivista a intervalli congrui e regolari, perché emergono nuovi servizi o perché, al contrario, i servizi esistenti diventano obsoleti o vengono prestati mediante nuovi strumenti a seguito del progresso tecnologico e dei cambiamenti che intervengono nella società,
U. considerando che sono necessari efficaci e severi controlli in sede di concessione di aiuti o compensazioni statali onde garantire una concorrenza leale e trasparenza e abolire le discriminazioni,
V. considerando che, nell'applicare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione dovrebbe concentrarsi sul controllo delle violazioni aventi un impatto significativo sul mercato interno; considerando che i servizi pubblici a livello locale non influiscono di norma sul commercio transfrontaliero,
Aspetti generali
1. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione e sottoscrive gli obiettivi di ridurre inutili oneri burocratici e di fornire chiarimenti di tipo giuridico; rileva che, come annunciato dalla Commissione nel suo summenzionato Libro bianco sui servizi d'interesse generale, i chiarimenti giuridici devono definire quando una compensazione non costituisce un aiuto di Stato; chiede comunque alla Commissione di chiarire cosa non costituisce un aiuto di Stato.
2. raccomanda che le disposizioni siano applicate senza ritardi, onde limitare al minimo il vuoto giuridico che viene a crearsi tra la pronuncia della sentenza Altmark e la data dell'entrata in vigore delle disposizioni proposte; ritiene che, in attesa della loro entrata in vigore, dette disposizioni debbano essere applicate a tutti gli aiuti di Stato concessi successivamente alla sentenza Altmark e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione; ritiene che gli aiuti di Stato che non soddisfano tali condizioni debbano essere trattati in conformità delle direttive quadro, degli orientamenti e dei pareri pertinenti;
3. invita la Commissione a chiarire adeguatamente tutte le conseguenze giuridiche degli strumenti proposti nonché il modo in cui interagiscono e la loro compatibilità con la vigente normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e con le disposizioni legislative settoriali dell'Unione europea;
4. chiede alla Commissione di chiarire lo status giuridico della Disciplina comunitaria, anche allo scopo di consentire al Parlamento europeo di svolgere pienamente il proprio ruolo in questo dibattito altamente politico;
5. sottolinea che è necessario elaborare e chiarire ulteriormente i criteri risultanti dalla giurisprudenza Altmark, in particolare il quarto criterio, con il riferimento ivi compreso a una "impresa media, gestita in modo efficiente"; invita pertanto la Commissione a concludere i lavori inerenti all'annunciata comunicazione interpretativa della sentenza Altmark; propone di effettuare un'analisi comparativa, unitamente a un'adeguata consultazione dei diretti interessati, ai fini di un'ulteriore chiarificazione di tali criteri allo scopo di conseguire certezza del diritto;
Per quanto riguarda la Disciplina
6. sottoscrive l'approccio generale adottato dalla Commissione nella Disciplina;
7. plaude alla prevista deroga a favore degli organismi pubblici di radiodiffusione (punto 4), poiché, così facendo, si riconoscono le peculiarità del servizio pubblico di radiodiffusione rispetto ad altri SIEG nonché le competenze degli Stati membri quali riconosciute dal Protocollo di Amsterdam;
8. plaude alla decisione della Commissione di consultare il Parlamento europeo sulla proposta Disciplina;
9. sottolinea che alle istituzioni aventi legittimità democratica in materia, ossia le autorità nazionali, regionali e locali, spetta la responsabilità di definire i SIEG nonché di imporre obblighi ai prestatori di servizio all'uopo incaricati e di valutare questi ultimi;
10. sottolinea la necessità di ampie consultazioni, in particolare con gli utenti, sia al momento di definire gli obblighi di servizio che all'atto di valutare se detti obblighi vengano osservati dal prestatore; ritiene che, essendo gli aiuti di Stato ammessi per la fornitura di un servizio particolare, la soddisfazione dell'utente è la principale giustificazione per la loro concessione;
11. chiede che siano applicate rigorosamente le norme per le imprese che utilizzano le sovracompensazioni per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa; ritiene che un simile trasferimento debba risultare dalla contabilità dell'impresa in questione e debba essere effettuato conformemente ai principi enunciati nella Disciplina; ritiene che gli Stati membri abbiano l'obbligo di assicurare che tali trasferimenti vengano sottoposti a un adeguato controllo; reputa opportuno che siano applicate le norme sulla trasparenza contenute nella direttiva 80/723/CEE(8) della Commissione;
12. sottolinea che il punto 22 (la sovracompensazione che va a beneficio di un'impresa pubblica può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa) non sembra rispettare il principio della neutralità; propone che esso sia riformulato così da coprire tutti i prestatori, indipendentemente dal loro status giuridico;
13. ritiene che per "impresa" si debba intendere qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che per "impresa pubblica" si debba intendere ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE;
14. ritiene che il quadro debba rimanere valido per quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; si dichiara a favore di una politica fondata su prove e propone pertanto di far dipendere il rinnovo del quadro da una revisione che includa una valutazione esaustiva dell'impatto, basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti; chiede che le relative informazioni siano messe a disposizione Parlamento europeo;
15. accoglie con particolare soddisfazione il punto 11 della Disciplina relativo alle tariffe sociali;
Per quanto riguarda il progetto di decisione sull'applicazione dell'articolo 86 del trattato
16. chiede che la Commissione definisca chiaramente il campo di applicazione del progetto di decisione;
17. propone che i "piccoli" SIEG siano definiti come imprese che non influiscono in misura sostanziale sullo sviluppo degli scambi e sulla concorrenza, dal momento che il loro fatturato è limitato o perché le loro attività sono di carattere prettamente locale;
18. tranne nel caso dei "piccoli" SIEG di cui al paragrafo 17, insiste sul fatto che anche nei casi in cui gli aiuti di Stato per i SIG sono ammissibili, tali servizi dovrebbero comunque essere soggetti a una procedura di appalto equa e trasparente, in base alla quale l'importo dei suddetti aiuti è stabilito in maniera oggettiva o mediante un atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari o di un contratto;
19. è del parere che la soglia applicabile per l'esenzione delle compensazioni per il servizio pubblico dall'obbligo di notificazione dovrebbe essere abbastanza elevata da garantire una flessibilità sufficiente e un onere amministrativo minimo, senza distorcere in modo ingiustificato la concorrenza; condivide in linea di principio i riferimenti suggeriti dalla Commissione, vale a dire la definizione standard di PMI e la soglia per le compensazioni;
20. ritiene che la decisione debba rimanere valida per quattro anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; è favorevole a una politica fondata su prove e propone pertanto che il rinnovo della decisione sia subordinato a una revisione che comprenda una valutazione esaustiva dell'impatto basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni e ponga particolarmente l'accento sugli utenti; chiede che le relative informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo;
21. chiede alla Commissione di precisare se le soglie relative al fatturato si riferiscono all'impresa nel suo complesso o alle sue singole attività;
22. chiede disposizioni supplementari intese ad evitare il rischio che le imprese più grandi si scindano in entità più piccole per aggirare il criterio della soglia, rischio che vale anche per settori che si compongono di numerosi piccoli prestatori che operano essenzialmente come un operatore unico;
23. osserva che nel campo di applicazione del progetto di decisione rientrano gli ospedali e le imprese con incarichi di edilizia popolare, quantunque anche in questi settori aiuti di cospicua entità potrebbero comportare distorsioni di concorrenza; fa altresì presente che tali settori risultano interessanti anche per operatori privati; rileva inoltre che la concessione di sovvenzioni potrebbe incidere negativamente sulla concorrenza; in questa ottica, ritiene che si dovrebbero rigorosamente applicare le norme concordate in materia di trasparenza e l'obbligo di ogni Stato membro di presentare una dettagliata descrizione del modo in cui sono organizzati e finanziati gli ospedali e le imprese con incarichi di edilizia popolare;
24. chiede alla Commissione di chiarire quali principi intende applicare al momento di valutare i singoli casi;
25. ritiene che, nel settore dei trasporti, la decisione vada applicata solamente alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per collegamenti marittimi e aerei con isole e collegamenti aerei e terrestri con insediamenti remoti e isolati, concessa conformemente alle regolamentazioni settoriali vigenti, il cui traffico annuale non superi i 300 000 passeggeri;
Per quanto riguarda il progetto di direttiva sulla trasparenza
26. concorda con la Commissione sul fatto che i criteri della sentenza Altmark necessitino di ulteriori chiarimenti; precisa tuttavia che, siccome la direttiva sulla trasparenza è parte del pacchetto legislativo sugli aiuti di Stato e mira esclusivamente ad assicurare la vigilanza su di essi, la sua sfera di applicazione dovrebbe essere circoscritta agli aiuti di Stato stessi; concorda con la Commissione sul fatto che le imprese cui è concessa compensazione sulla base dei criteri risultanti dalla giurisprudenza Altmark non devono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di contabilità separate;
27. rileva che sembra intercorrere un certo lasso di tempo tra la pronuncia della sentenza Altmark (luglio 2003), la Disciplina e la decisione proposte (prima metà del 2005) e il termine entro il quale gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva sulla trasparenza (più di 12 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale); chiede chiarimenti alla Commissione quanto alle disposizioni in vigore durante questo periodo e a possibili vuoti giuridici;
Modifiche
28. chiede alla Commissione di tener conto delle seguenti modifiche al suo progetto di decisione sull'applicazione dell'articolo 86 del trattato agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale:
Progetto di decisione
Modifiche del Parlamento
Modifica 1 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Per "impresa" si intende qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Per "impresa pubblica" si intende l'impresa che risponda alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche1. ____________________ 1GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).
Modifica 2 Articolo 1, punto i)
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese il cui fatturato totale annuo al netto dalle imposte non ha raggiunto un totale di (...) negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione del SIEG e per cui l'importo annuale della compensazione per il servizio in questione rimane inferiore a (...). Quest'ultima soglia può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi attualizzati delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di (…) è sostituita da una soglia di (…) del totale dello stato patrimoniale.
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese il cui fatturato totale annuo al netto dalle imposte non ha raggiunto un totale di 50 milioni EUR negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione del SIEG e per cui l'importo annuale della compensazione per il servizio in questione rimane inferiore a 15 milioni EUR. Quest'ultima soglia può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi attualizzati delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di 50 milioni EUR è sostituita da una soglia di 800 milioni EUR del totale dello stato patrimoniale.
Modifica 3 Articolo 1, punto ii)
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse agli ospedali che svolgono servizi di interesse economico generale.
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse agli ospedali che svolgono servizi di interesse economico generale, purché lo Stato membro interessato presenti alla Commissione una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e di finanziamento del settore ospedaliero sul suo territorio, così da consentire alla Commissione di valutare se tale compensazione è compatibile con il trattato. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione qualsiasi modifica nell'organizzazione o nel finanziamento del settore in questione.
Modifica 4 Articolo 1, punto iii)
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale.
Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono servizi di interesse economico generale, purché lo Stato membro interessato presenti alla Commissione una descrizione dettagliata delle modalità di organizzazione e di finanziamento delle imprese aventi incarichi di edilizia popolare sul suo territorio, così da consentire alla Commissione di valutare se tale compensazione è compatibile con il trattato. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione qualsiasi modifica nell'organizzazione o nel finanziamento delle imprese in questione.
Modifica 5 Articolo 1, punto iv)
Nel settore dei trasporti la presente decisione si applica esclusivamente alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole, concesse conformemente alle regolamentazioni settoriali e il cui traffico annuale non superi i 100 000 passeggeri
Nel settore dei trasporti la presente decisione si applica esclusivamente alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi e aerei con le isole e per i collegamenti marittimi, terrestri e aerei con insediamenti remoti o isolati, concesse conformemente alle regolamentazioni settoriali e il cui traffico annuale non superi i 300 000 passeggeri.
Modifica 6 Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. La presente decisione si applica fatti salvi i disposti di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.
Modifica 7 Articolo 2
Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentata dall'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, fatta salva l'esistenza di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico nelle normative comunitarie settoriali.
Nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentata dall'obbligo di notificazione preventiva di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, fatta salva l'esistenza di disposizioni relativamente agli obblighi di servizio pubblico nelle normative comunitarie settoriali.
Modifica 8 Articolo 4, introduzione
Per beneficiare della presente decisione la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari, di un contratto o di un mandato. Questo atto deve in particolare indicare:
Per beneficiare della presente decisione la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante una procedura di gara equa e trasparente o mediante atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari, di un contratto o di un mandato. Questo atto deve in particolare indicare:
Modifica 9 Articolo 4, lettera b bis) (nuova)
b bis) la necessità pubblica, altrimenti inadeguatamente assolta, soddisfatta da tale atto.
Modifica 10 Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)
Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare l'ottemperanza a detti obblighi da parte delle imprese interessate, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti.
Modifica 11 Articolo 4, comma 1 ter (nuovo)
Per poter beneficiare della presente decisione, l'incarico di servizio pubblico è assegnato per mezzo di una procedura di appalto equa e trasparente o mediante un atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari o di un contratto.
Modifica 12 Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
La presente decisione rimane valida per quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il rinnovo della presente decisione è soggetto a una revisione, comprendente una valutazione esaustiva dell'impatto basata su informazioni fattuali e ampie consultazioni, con particolare accento sugli utenti. Le relative informazioni sono messe a disposizione del Parlamento europeo.
29. chiede alla Commissione di tener conto delle seguenti modifiche al suo documento di lavoro su una disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico:
Documento di lavoro della Commissione sulla Disciplina comunitaria
Modifiche del Parlamento
Modifica 13 Punto 3 bis (nuovo)
3 bis. In attesa della sua entrata in vigore, la presente disciplina si applica altresì a tutti gli aiuti di Stato concessi successivamente alla sentenza Altmark che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione. Gli aiuti di Stato che non soddisfano tali condizioni sono esaminati in base alle direttive quadro, agli orientamenti e ai pareri pertinenti.
Modifica 14 Punto 4
Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni specifiche più severe relative agli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle normative e nelle misure comunitarie settoriali. La presente disciplina non si applica al servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.
Le disposizioni della presente disciplina si applicano fatte salve le disposizioni specifiche relative agli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle normative e nelle misure comunitarie settoriali. La presente disciplina non si applica al servizio pubblico di radiodiffusione, che rientra nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.
Modifica 15 Punto 7 bis (nuovo)
7 bis. Il concetto di compensazione racchiude qualsiasi tipo di aiuto, sia in denaro che in risorse fisiche o umane. In sede di valutazione della necessità di compensazione, va tenuto conto dei vantaggi derivanti da una disposizione giuridica o dallo status giuridico del beneficiario.
Modifica 16 Punto 8
Dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. In mancanza di normative comunitarie in materia, il compito della Commissione è dunque di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori manifesti. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, soltanto le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono imprese incaricate "di una missione specifica".
Dalla giurisprudenza risulta che, in assenza di normative comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare l'ottemperanza a detti obblighi da parte delle imprese interessate, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti. In mancanza di normative comunitarie in materia, il compito della Commissione è dunque di vigilare affinché tali disposizioni siano applicate senza errori manifesti. Ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, infatti, soltanto le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono imprese incaricate "di una missione specifica".
Modifica 17 Punto 8 bis (nuovo)
8 bis. Per "impresa" si intende qualsiasi entità impegnata in un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dal modo in cui è finanziata. Per "impresa pubblica" si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche 1. ______________________ 1 GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).
Modifica 18 Punto 10, introduzione
La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante un atto ufficiale, che può assumere la forma di atto legislativo, di atto regolamentare o di contratto. La missione può essere definita anche mediante vari atti. Tale atto o insieme di atti dovrebbe indicare in particolare:
La missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante una procedura di appalto equa e trasparente o mediante un atto ufficiale, che può assumere la forma di atto legislativo, di atto regolamentare o di contratto. La missione può essere definita anche mediante vari atti. Tale atto o insieme di atti dovrebbe indicare in particolare:
Modifica 19 Punto 11 bis (nuovo)
11 bis. Laddove per un SIEG possano essere concessi aiuti di Stato, le imprese che prestano tali servizi devono continuare ad essere selezionate secondo una procedura di appalto equa e trasparente, in cui l'importo dell'aiuto di Stato è stabilito oggettivamente o mediante un atto ufficiale che, a seconda della legislazione degli Stati membri, può assumere la forma di uno o più atti legislativi o regolamentari o di un contratto.
Modifica 20 Punto 11 ter (nuovo)
11 ter. Le autorità pubbliche rimangono in ogni momento esclusivamente e primariamente responsabili per la definizione del quadro di criteri e condizioni applicabili alla fornitura di servizi, indipendentemente dallo status giuridico del prestatore e a prescindere dal fatto che il servizio venga fornito o meno sulla base della libera concorrenza.
Modifica 21 Punto 11 quater (nuovo)
11 quater. Al momento di definire gli obblighi di servizio pubblico e di valutare se tali obblighi sono soddisfatti dall'impresa interessata, gli Stati membri procedono ad ampie consultazioni, ponendo in particolare l'accento sugli utenti.
Modifica 22 Punto 21
Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa in questione.
Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro SIEG gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell'impresa in questione ed essere effettuato in conformità delle norme e dei principi definiti nella presente disciplina. Gli Stati membri assicurano che tali trasferimenti formino oggetto di controllo adeguato. Sono applicate le norme in materia di trasparenza di cui alla direttiva 80/723/CEE.
Modifica 23 Punto 22
Quando la sovracompensazione va a beneficio di un'impresa pubblica, l'eventuale sovracompensazione può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa, purché sia soddisfatto il criterio dell'investitore privato. Questo trasferimento deve tuttavia essere effettuato secondo le modalità abituali in ambito commerciale, vale a dire sotto forma di aumento di capitale o di concessione di prestiti, e rispettare le disposizioni nazionali applicabili, in particolare in materia commerciale e fiscale. L'operazione deve essere individuata come tale nel bilancio dell'impresa beneficiaria e risultare da una decisione formale delle autorità pubbliche. La decisione deve precisare l'utilizzo al quale è destinato il trasferimento finanziario. Se il contributo finanziario dello Stato non è invece conforme al principio dell'investitore privato, esso deve essere notificato alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Quando la compensazione va a beneficio di un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'eventuale sovracompensazione può essere utilizzata dallo Stato, in qualità di azionista, per procedere ad un apporto finanziario a favore di detta impresa, purché sia soddisfatto il criterio dell'investitore privato. Questo trasferimento deve tuttavia essere effettuato secondo le modalità abituali in ambito commerciale, vale a dire sotto forma di aumento di capitale o di concessione di prestiti, e rispettare le disposizioni nazionali applicabili, in particolare in materia commerciale e fiscale. L'operazione deve essere individuata come tale nel bilancio dell'impresa beneficiaria e risultare da una decisione formale delle autorità pubbliche. La decisione deve precisare l'utilizzo al quale è destinato il trasferimento finanziario. Se il contributo finanziario dello Stato non è invece conforme al principio dell'investitore privato, esso deve essere notificato alla Commissione a norma delle disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Modifica 24 Punto 24
La presente disciplina entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è valida fino al 31 dicembre 2007. La Commissione potrà, previa consultazione degli Stati membri, modificare la presente disciplina prima del 31 dicembre 2007 per motivi importanti connessi allo sviluppo del mercato comune.
La presente disciplina entra in vigore al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed il suo periodo di validità termina quattro anni dopo la sua entrata in vigore. La Commissione potrà, previa consultazione degli Stati membri, modificare la presente disciplina prima della sua data di scadenza per motivi importanti connessi allo sviluppo del mercato comune. Il rinnovo della disciplina è soggetto ad una revisione che comprende una valutazione esaustiva dell'impatto fondata su informazioni fattuali e sui risultati di ampie consultazioni condotte dalla Commissione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Le relative informazioni sono messe a disposizione Parlamento europeo.
30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dell'economia europea - relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche (2004/2269(INI))
– vista la raccomandazione della Commissione, del 24 aprile 2003, relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (COM(2003)0170),
– vista la raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, relativa all'aggiornamento per il 2004 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005) (COM(2004)0238),
– viste le previsioni economiche dell'autunno 2004 effettuate dalla Commissione per la zona euro e l'Unione europea (2004-2006),
– vista la comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2005, al Consiglio europeo di primavera intitolata "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione – Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,
– viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, del 16 e 17 ottobre 2003, del 25 e 26 marzo 2004 e del 4 e 5 novembre 2004,
– visto la relazione "Affrontare la sfida" del gruppo ad alto livello presieduto da Wim Kok,
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 novembre 2003 intitolata "Un'iniziativa europea per la crescita - Investire nelle reti e nella conoscenza per la crescita e l'occupazione - Relazione finale al Consiglio europeo" (COM(2003)0690),
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 30 ottobre 2003, sul "Bilancio delle esperienze raccolte dal CESE al fine di valutare l'impatto economico, sociale ed occupazionale delle riforme strutturali avviate nell'Unione"(1),
– viste le sue risoluzioni del 12 marzo 2003 sulla situazione dell'economia europea - relazione preparatoria in vista della raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti di politica economica(2), del 15 maggio 2003 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005)(3) e il 23 ottobre 2003 sui risultati del Consiglio europeo del 16 e 17 ottobre 2003 a Bruxelles(4),
– viste le sue risoluzioni del 26 febbraio 2004 sulla situazione dell'economia europea - relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche(5) e del 22 aprile 2004 sulla raccomandazione della Commissione relativa all'aggiornamento per il 2004 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2003-2005)(6),
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2004 sulla preparazione del Vertice di primavera 2004(7),
– visto l'articolo 99, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0026/2005),
A. considerando che la crescita della zona euro e quella dell'Unione europea a 25 non riescono a raggiungere stabilmente il loro livello potenziale e rimangono deboli; che i consumi delle famiglie continuano ad essere modesti e le prospettive economiche per il 2005-2006 mediocri, contribuendo a mantenere un alto tasso di disoccupazione che potrà diminuire solo lentamente; che, nonostante i tassi d'interesse più bassi dalla Seconda guerra mondiale, la disponibilità ad investire è scarsa e, almeno a breve termine, non è prevedibile un cambiamento; che le riforme strutturali, pur unanimemente considerate necessarie, non sono state portate a termine in tutti gli Stati membri con la cura che si imponeva, e che quelle a livello comunitario progrediscono lentamente;
B. considerando che la strategia di Lisbona richiede la mobilitazione di tutti gli strumenti esistenti, in particolare degli indirizzi di massima per le politiche economiche (IMPE) e un'attuazione adeguata delle prospettive finanziarie,
C. considerando che per realizzare una crescita sostenibile sono indispensabili politiche sociali, occupazionali e ambientali che tengano conto delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e si preoccupino di rafforzare la coesione sociale; che il rafforzamento della coesione sociale presuppone il mantenimento di un adeguato livello di protezione sociale e di un elevato livello di occupazione, conformemente agli obiettivi fissati dal trattato, e che la sostenibilità dei sistemi pensionistici può essere assicurata solo se la competitività dell'economia europea viene migliorata in modo da generare crescita, incrementare gli investimenti e creare nuove imprese,
D. considerando che i deficit di bilancio eccessivi in taluni Stati membri sono un sintomo della mancanza di riforme strutturali e che sussiste una correlazione positiva tra crescita e disciplina di bilancio; che i bassi tassi d'interesse resi possibili da tale disciplina generano l'indispensabile fiducia degli attori economici nella stabilità dei prezzi di lungo termine e creano in tal modo la base necessaria per la crescita e l'occupazione;
E. considerando che, storicamente, i bassi tassi di interesse non hanno ripristinato la fiducia delle imprese nell'utilità degli investimenti,
1. deplora i ritardi considerevoli accumulati nell'attuazione della strategia di Lisbona, soprattutto nel settore delle riforme strutturali e del risanamento delle finanze pubbliche in un certo numero di Stati membri, ritardi soprattutto attribuibili alla molteplicità degli obiettivi; accoglie pertanto con favore la fissazione delle priorità centrali da parte del gruppo presieduto da Wim Kok; invita gli Stati membri ad attuare con determinazione le priorità centrali; esorta la Commissione a concentrare i propri sforzi su tali settori; ritiene che gli indirizzi di massima definiti negli IMPE 2003-2005 non siano stati incorporati nella politica economica degli Stati membri; invita la Commissione ad analizzare le prestazioni migliori ottenute dagli Stati membri e a trarne insegnamenti; raccomanda di annettere una maggiore importanza alla crescita e alla creazione di posti di lavoro attraverso l'incremento della concorrenza e della competitività nel quadro della strategia di Lisbona;
2. ricorda che la stabilità finanziaria e il risanamento delle finanze pubbliche nonché i bassi tassi d'interesse derivanti dalla politica di stabilità della BCE sono espliciti pilastri della strategia di Lisbona; condivide l'opinione espressa dal Comitato di politica economica nella sua Relazione annuale sulle riforme strutturali 2005, vale a dire che un quadro macroeconomico favorevole alla stabilità e alla crescita è indispensabile e che i governi raccoglieranno pienamente i frutti delle riforme strutturali in termini di crescita ed occupazione solo in un appropriato contesto macroeconomico;
3. raccomanda di semplificare e di migliorare l'articolazione dei diversi strumenti a disposizione dell'Unione; raccomanda di ridurre il numero di relazioni o programmi, sia a livello comunitario che nazionale, avendo come obiettivo un maggiore impegno da parte degli Stati membri; chiede alla Commissione di intensificare i propri sforzi volti al completamento del mercato interno in settori tuttora caratterizzati da misure protezionistiche e restrizioni commerciali; invita inoltre la Commissione a non lesinare sforzi per garantire eque condizioni di concorrenza in tutti i settori;
4. sostiene pienamente l'indipendenza della Banca centrale europea e ritiene che ogni influenza sulla politica monetaria da parte degli organi che determinano le politiche economiche sarebbe contraria al trattato, in quanto essa porrebbe fine a tale indipendenza; propone di armonizzare le ipotesi economiche poste a base dell'elaborazione dei bilanci e dei calendari di bilancio degli Stati membri della zona euro, tenendo conto delle scadenze fissate per l'elaborazione degli IMPE e degli orientamenti per l'occupazione;
5. ribadisce la sua richiesta che si proceda all'attuazione di riforme del mercato del lavoro in uno spirito che assicuri equilibrio tra flessibilità e sicurezza; ricorda il suo impegno a favore della realizzazione di politiche che promuovano l'imprenditorialità e lo spirito d'iniziativa, l'innovazione e la competitività industriale e, in tale contesto, il suo sostegno agli obiettivi della semplificazione amministrativa e dell'eliminazione degli ostacoli connessi alla fiscalità delle imprese, mediante l'attuazione del "pacchetto Monti" sull'armonizzazione fiscale; sottolinea infine che lo sviluppo di impieghi di qualità andrà di pari passo con un miglioramento della produttività del lavoro in Europa;
6. ritiene che l'incremento della produttività non basterà da solo a generare la crescita necessaria per coprire tutte le esigenze economiche e sociali nonché ovviare alle conseguenze dell'evoluzione demografica, soprattutto per i sistemi pensionistici e sanitari, e che l'attuazione di riforme strutturali non può sostituirsi alla politica macroeconomica;
7. è preoccupato per la persistenza di un elevato tasso di disoccupazione e le insufficienti prospettive di aumento del tasso di occupazione sia nella zona euro che nell'Unione; insiste perché venga compiuto uno sforzo speciale per consentire a tutte le persone disoccupate da più di sei mesi l'accesso ai servizi di consulenza e alla riconversione professionale; insiste sul ruolo cruciale delle piccole e medie imprese (PMI) nella creazione di posti di lavoro, e a tale proposito segnala con preoccupazione l'alto numero di fallimenti di PMI nel 2004, deplorando nel contempo il fatto che, a differenza delle imprese più grandi, le PMI non sono in grado di avvalersi pienamente delle favorevoli condizioni finanziarie esistenti da diversi anni;
8. insiste sulla necessità di creare un ambiente che rafforzi lo spirito d'impresa e una cultura di assunzione dei rischi che favoriscano la creazione di nuove imprese alleggerendo il fardello amministrativo che grava sulle PMI, semplificando il contesto regolamentare, diminuendo il livello generale della pressione fiscale nell'Unione e migliorando l'accesso delle PMI alle fonti di finanziamento, in particolare ai capitali di rischio; suggerisce riforme destinate ad aumentare le opportunità per le PMI; attira l'attenzione sul ruolo determinante che il microcredito può svolgere per contribuire alla creazione di imprese e di posti di lavoro; chiede un esame approfondito di tali strumenti affinché vengano presi in considerazione e valorizzati a livello comunitario;
9. ribadisce l'auspicio di vedere l'Unione liberarsi gradualmente della sua dipendenza energetica grazie alla promozione di energie rinnovabili e al sostegno allo sviluppo di energie alternative al petrolio, ad esempio l'idrogeno; constata che l'aumento dei prezzi del petrolio nel 2004 non dovrebbe provocare un incremento duraturo del tasso d'inflazione, ma contribuirà nondimeno a pesare sul clima di fiducia, in particolare intaccando direttamente il potere d'acquisto delle famiglie e creando incertezza nelle decisioni d'investimento proprio nel momento in cui ci si attende un rallentamento della domanda esterna; ritiene necessario aumentare l'efficienza delle forme di energia classiche, specialmente quelle che non mettono in pericolo gli obiettivi del protocollo di Kyoto;
10. osserva che in tutti i paesi sviluppati si registra un calo della spesa delle famiglie per beni di consumo corrente e prodotti manufatti, anche meno cari e di migliore qualità, soprattutto a vantaggio delle spese per la sanità, le comunicazioni e il tempo libero; sottolinea la notevole importanza che il settore dei servizi riveste per il PIL europeo in termini di occupazione; ritiene quindi che il rallentamento della produttività in questo settore sia un fattore importante della debolezza della crescita europea; invita pertanto a promuovere, in questo settore, gli investimenti e l'innovazione nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, che svolgono un ruolo essenziale nell'accrescere la produttività; raccomanda di aprire maggiormente tale settore ai privati e di incoraggiarvi lo spirito imprenditoriale;
11. invita gli Stati membri a sostenere con decisione gli investimenti nel futuro, promuovendo gli investimenti e l'emulazione nella ricerca: ricerca di base e sviluppo, alta tecnologia, tecnologie rispettose dell'ambiente, infrastrutture e reti transeuropee nonché istruzione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita; raccomanda di aumentare il finanziamento pubblico a favore della scienza e della ricerca; evidenzia l'importanza di un clima favorevole alla promozione della ricerca e dello sviluppo e di una migliore integrazione dei mercati di prodotti, nonché di un atteggiamento più positivo dei mercati finanziari verso forme più rischiose di investimento; ritiene che gli investimenti nei servizi sociali, in particolare quelli di assistenza all'infanzia, costituiscano una condizione essenziale per l'effettiva parità tra uomini e donne e per l'aumento del tasso di occupazione femminile; richiama l'attenzione della Commissione sul sottoutilizzo di numerosi bacini di occupazione qualificata nel settore dei servizi, tanto più preziosi in quanto non delocalizzabili, sia nel settore privato che in quello pubblico; insiste sulla necessità di promuovere e investire in posti di lavoro nel settore dei servizi, in particolare istruzione, servizi sociali di prossimità, assistenza all'infanzia e alle persone anziane e collaborazione domestica; ritiene che si debba tener conto dell'invecchiamento della popolazione, che ha come conseguenza inevitabile un invecchiamento della stessa popolazione attiva; constata che i lavoratori più anziani spesso incontrano difficoltà nella carriera e talvolta sono considerati troppo vecchi e troppo costosi per poter essere valorizzati o per frequentare corsi di formazione; ritiene pertanto che siano indispensabili iniziative mirate quali l'orientamento, i servizi di consulenza e sistemi specifici di formazione;
12. constata che il commercio intracomunitario costituisce una parte preponderante del commercio estero dell'Unione e reputa quindi necessario completare la realizzazione del mercato interno, al fine di contribuire alla crescita economica e, quindi, allo sviluppo sociale dell'Unione; rileva inoltre che la maggior parte degli scambi con paesi terzi avvengono con paesi sviluppati che hanno livelli di qualificazione e di salari analoghi a quelli degli Stati membri; constata peraltro che un numero crescente di concorrenti, soprattutto Cina, India e Brasile, riescono spesso a fornire beni e servizi di analoga qualità a prezzi più competitivi;
13. ritiene che la crescita del commercio internazionale libero ed equo sulla base degli impegni assunti a Doha sia al tempo stesso fonte di sviluppo per i paesi poveri e di creazione di nuovi mercati per i paesi sviluppati, e che solo la crescita dei paesi in via di sviluppo consentirà loro di aumentare il reddito della popolazione e di raggiungere standard sociali ed ambientali più elevati; invita la Commissione a tener conto di tali considerazioni nei prossimi IMPE;
14. ribadisce il suo auspicio che i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo siano maggiormente associati nelle discussioni sugli IMPE; ritiene che ne deriverebbe non solo un migliore controllo democratico, ma soprattutto un maggiore coinvolgimento degli Stati membri e, quindi, un impegno più fermo nei confronti della loro attuazione;
15. ritiene che la politica economica debba basarsi su statistiche affidabili e comparabili e invita la Commissione a rafforzare i mezzi di cui dispone Eurostat per assolvere la sua funzione di raccolta e controllo delle statistiche degli Stati membri, nonché ad adoperarsi, nell'ambito dei lavori dell'OCSE e di altre competenti organizzazioni internazionali, per migliorare l'attendibilità e la comparabilità delle statistiche a livello internazionale; ritiene che l'onere amministrativo e i costi derivanti dalla raccolta delle statistiche non debbano costituire un freno alla competitività delle imprese; invita a concentrarsi sugli indicatori cruciali per misurare lo spirito imprenditoriale;
16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché alle parti sociali.
– vista la comunicazione della Commissione, del 24 giugno 2004, al Consiglio e al Parlamento europeo: Le finanze pubbliche nell'UEM - 2004 (COM(2004)0425),
– vista la comunicazione della Commissione, del 3 settembre 2004, al Consiglio e al Parlamento europeo: Rafforzare la governance economica e chiarire l'implementazione del patto di stabilità e di crescita (COM(2004)0581),
– vista la comunicazione della Commissione, del 27 novembre 2002, al Consiglio e al Parlamento europeo: Rafforzamento del coordinamento delle politiche di bilancio (COM(2002)0668),
– vista la comunicazione della Commissione, del 27 novembre 2002, al Consiglio e al Parlamento europeo sulla necessità ed i mezzi per migliorare la qualità delle statistiche di bilancio (COM(2002)0670),
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001, con particolare riferimento alla strategia sulla crescita economica, la piena occupazione, lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, convenuta in tali occasioni,
– visti le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e di crescita, il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche(1), ed il codice di condotta sul contenuto e la presentazione dei programmi di stabilità e di convergenza, adottato dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2001,
– vista la dichiarazione del Consiglio ECOFIN del 13 settembre 2004 sul patto di stabilità e di crescita,
– vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 2004(2) relativa a talune misure prese dal Consiglio ECOFIN del 25 novembre 2003,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0025/2005),
A. considerando che la Presidenza lussemburghese ha incluso nel suo programma di lavoro un esame delle norme di funzionamento e un chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e di crescita e che il Parlamento europeo deve approvare una risoluzione sulle eventuali modifiche dei regolamenti e delle norme di condotta relative alla sua applicazione nella primavera 2005,
B. considerando che, nel corso dell'ultimo decennio, l'economia dell'UE ha registrato una crescita ben inferiore al suo potenziale, con una diminuzione non solo negli investimenti privati, ma anche negli investimenti pubblici lordi che, nella zona euro, sono passati dal 4% del PIL dei primi anni '70 al 2,4%, e che, anche a causa della mancanza di riforme strutturali e di investimenti produttivi in molti Stati membri, il tasso di crescita del PIL per la zona euro è stato ancora una volta inferiore alle previsioni,
C. considerando che nel 2003 il deficit di bilancio della zona euro è passato al 2,7% del PIL, rispetto all'1,6% nel 2001 e all'1,1% nel 2000, e che, avendo raggiunto nel 2004 il 2,9% del PIL, si sta avvicinando alla soglia del 3% ,
D. considerando che alla fine del 2002 solo quattro Stati membri della zona euro (pari ad appena il 18% del PIL della zona euro) e, nel 2004, cinque Stati membri della zona euro avevano conseguito una posizione di bilancio vicina all'equilibrio; che, invece, il numero degli Stati membri della zona euro che registrano un deficit di bilancio superiore al 3% del PIL è passato da tre a quattro; che, dall'entrata in vigore del patto di stabilità e di crescita, le regole di tale patto o quelle del trattato CE sono state infrante da dodici Stati membri, di cui cinque della zona euro – Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Portogallo – e dal Regno Unito, cui non si applica la procedura relativa ai disavanzi eccessivi ma che, in virtù dell'articolo 116, paragrafo 4, del trattato, è tenuto a cercare di "evitare disavanzi pubblici eccessivi" nella seconda fase; che la procedura relativa ai disavanzi eccessivi è stata anche avviata nei confronti dei sei nuovi Stati membri che superano la soglia del 3%, ovvero Repubblica ceca, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia,
E. considerando che, nel settembre 2004, in risposta all'apparente disparità tra le norme del patto di stabilità e di crescita adottate nel 1997 e i recenti sviluppi economici, il Commissario Almunia ha presentato delle proposte di riforma, illustrate nella summenzionata comunicazione della Commissione del 24 giugno 2004,
1. rileva che, secondo la Commissione, l'aumento dei disavanzi nominali va attribuito solo in parte al ciclo economico e risulta in realtà, in misura considerevole, da un allentamento discrezionale delle politiche di bilancio da parte di alcuni Stati membri;
2. rileva che alcuni Stati membri non hanno risposto all'avvio nei loro confronti della procedura per disavanzi eccessivi prendendo misure adeguate a combattere i rispettivi disavanzi e che permangono forti motivi di preoccupazione quanto alle loro possibilità di ridurre tali disavanzi al di sotto del 3% del PIL nell'immediato futuro;
3. sottolinea l'importanza di introdurre sia pacchetti di riforme strutturali che attività di investimento che, a medio e a lungo termine, si riveleranno essenziali per la sostenibilità finanziaria, la competitività dell'economia europea e la crescita;
4. rileva che la gestione dei mutamenti economici nei paesi dell'Europa centrale e orientale ha avuto, in taluni nuovi Stati membri, un forte impatto sul livello del deficit e del debito pubblico di tali paesi; ritiene che siano necessarie riforme fiscali più ambiziose, unitamente alle riforme strutturali, per incentivare maggiormente la crescita dell'occupazione e investire in una più elevata produttività;
5. sottolinea che non esiste alcuna eccezione alle norme e procedure del patto di stabilità e di crescita e invita tutte le istituzioni dell'Unione europea ad assumere la propria responsabilità in merito all'applicazione, al controllo e all'osservanza di tale patto; sollecita che tutti gli Stati membri, a prescindere dalle dimensioni, ottengano lo stesso trattamento; ritiene che per conseguire tale obiettivo occorra potenziare il ruolo della Commissione, specialmente per quanto riguarda l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo; invita tutti gli Stati membri a concludere proficuamente l'esame del patto di stabilità e di crescita nel corso della Presidenza lussemburghese ricercando per ogni rubrica soluzioni forti, eque e praticabili, come deliberato dal Consiglio ECOFIN del 13 settembre 2004, rafforzando nel contempo la dimensione della prevenzione, riservando maggiore attenzione alle disparità economiche e migliorando l'applicazione della procedura per il disavanzo eccessivo (le misure di correzione del patto) e la governance economica;
6. sollecita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto, a ridurre il loro disavanzo ben al di sotto del 3% del PIL, così da garantire la stabilità di bilancio e dei prezzi in un'Unione europea ampliata, e a permettere la costituzione di riserve finanziarie sufficienti in periodi di congiuntura favorevole, in maniera tale che nei periodi difficili possano essere prese misure economiche che non mettano a rischio o infrangano le regole del patto di stabilità e di crescita;
7. sottolinea la necessità di migliori statistiche di bilancio, con definizioni, metodi di calcolo e procedure più precise e normalizzate, che andranno enunciati in un manuale di direttive metodologiche, e si compiace per l'iniziativa della Commissione di presentare proposte che prevedono norme di minima in materia di indipendenza, integrità e qualità degli istituti nazionali di statistica, nonché la concessione ad Eurostat di una competenza potenziata per coordinare, seguire ed effettuare controlli in loco delle cifre trasmesse dagli Stati membri;
8. sollecita i nuovi Stati membri ad accelerare la riforma delle loro finanze pubbliche ridistribuendo le risorse, il che sarebbe una nuova tappa verso un'autentica convergenza delle loro economie, nonché a rivolgere una particolare attenzione all'ammodernamento dei loro regimi pensionistici e previdenziali a sostegno di un'efficace politica dell'occupazione;
9. ribadisce la necessità di costanti miglioramenti nell'amministrazione fiscale e della messa a punto di un efficace sistema d'imposizione al fine di creare un contesto favorevole alle attività delle imprese in tutto il mercato interno, promuovere una cultura imprenditoriale e incoraggiare la creazione di imprese;
10. ricorda agli Stati membri l'impegno da essi assunto nell'ambito del patto di stabilità e di crescita di raggiungere un saldo di bilancio "prossimo al pareggio o positivo"; ritiene opportuno evitare i disavanzi eccessivi per contribuire alla stabilità dei prezzi e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche; raccomanda che il patto di stabilità e di crescita ponga un maggior accento sugli sviluppi economici e conferisca una maggiore attenzione alla salvaguardia della sostenibilità delle finanze pubbliche; avverte che le spese pubbliche eccessive pregiudicano la stabilità dei prezzi, i tassi di interesse ridotti e i livelli di investimenti pubblici, e, inoltre, limitano la capacità di affrontare la sfida rappresentata dai cambiamenti demografici e dall'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea;
11. ricorda la propria richiesta relativa a un metodo chiaro, che preveda una definizione del concetto di "spese pubbliche di alta qualità", per quantificare le posizioni di bilancio pubbliche nonché il loro contributo alla crescita e all'investimento, al fine di contribuire positivamente alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona; inoltre, chiede che la spesa pubblica sia riorientata in maniera da garantire che le varie rubriche di bilancio, a livello europeo e nazionale, rispecchino le principali priorità politiche fissate per il 2010;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.