Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il testo del Consiglio (15599/2004),
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0221)(1),
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0007/2004),
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica (A6-0160/2005),
1. approva il testo del Consiglio quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto per consultazione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo del Consiglio
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Occorre pervenire a un elevato livello di fiducia fra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge e con Europol e Eurojust in quanto la sua mancanza ha ostacolato un efficace scambio di informazioni. Le relative misure devono riguardare:
– la definizione di standard comuni in materia di protezione dei dati nel terzo pilastro sotto l'autorità di un organo comune indipendente di supervisione;
– l'elaborazione di un manuale delle prassi migliori destinato alle forze di polizia in cui siano esposti in modo chiaro e concreto le rispettive responsabilità e obblighi in materia di protezione dei dati;
– la definizione di standard minimi per le leggi e le procedure penali;
– l'attribuzione alla Corte di giustizia della competenza giurisdizionale generale nel terzo pilastro;
– la garanzia di un pieno scrutinio parlamentare.
Emendamento 2 Considerando 5
(5) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri su base unilaterale, e che, vista la necessaria reciprocità, possono essere raggiunti in modo migliore dall'Unione, che può quindi agire conformemente al principio di sussidiarietà. Conformemente al principio della proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario al raggiungimento di questi obiettivi.
(5) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri su base unilaterale, e che, vista la necessaria reciprocità, possono essere raggiunti in modo migliore attraverso una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e dall'Unione, che può quindi agire conformemente al principio di sussidiarietà. Conformemente al principio della proporzionalità, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario al raggiungimento di questi obiettivi.
Emendamento 3 Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter) La presente decisione applica, mutatis mutandis lo stesso livello di protezione dei dati previsto nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati1 e istituisce, a livello del terzo pilastro, un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, che deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza e che, tenuto conto di tale specificità, deve consigliare le istituzioni europee e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente decisione. _________ 1GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
Emendamento 4 Considerando 5 quater (nuovo)
(5 quater) Gli Stati membri sono determinati ad adottare misure ulteriori nella prospettiva della rapida ratifica di tutte le convenzioni e i protocolli internazionali in materia di lotta contro il terrorismo, compresi i protocolli che modificano la convenzione Europol, e si impegnano a continuare a promuovere il processo di ratifica universale, da parte dei paesi terzi, dei pertinenti strumenti internazionali connessi con la lotta contro il terrorismo, e la concessione, da parte di tali paesi, di aiuto e assistenza tecnica ai fini dell'applicazione di detti strumenti.
Emendamento 5 Articolo 1 bis, titolo (nuovo)
Articolo 1 bis
Scambio di informazioni concernenti i reati terroristici tra servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge.
Emendamento 6 Articolo 1 bis, paragrafo 1 (nuovo)
1.Ogni Stato membro provvede a che tutte le informazioni pertinenti che i suoi servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge detengono in merito a reati terroristici o alle quali possono avere accesso senza ricorrere a misure coercitive possano essere trasmesse ai servizi di polizia o alle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti degli altri Stati membri, a norma della presente decisione.
Emendamento 7 Articolo 1 bis, paragrafo 2 (nuovo)
2.Ogni Stato membro provvede a che le condizioni che disciplinano la trasmissione di informazioni ai servizi di polizia o alle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti degli altri Stati membri non siano più rigorose di quelle applicate a livello nazionale alla trasmissione o alla richiesta di informazioni.
Emendamento 8 Articolo 1 bis, paragrafo 3 (nuovo)
3.Le informazioni sono trasmesse su richiesta di un servizio di polizia o delle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, che operi a norma della legislazione nazionale nel quadro di un'indagine collegata a reati terroristici.
Emendamento 9 Articolo 2, titolo
Scambi di informazioni relative ai reati terroristici
Invio di informazioni relative ai reati terroristici a Europol e Eurojust
Emendamento 12 Articolo 2, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)
d bis) le informazioni sulle condanne per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati; qualora le condanne di primo grado siano state riformate in appello, lo Stato membro richiesto trasmette senza indugio i dati modificati allo Stato membro richiedente;
Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 4, lettera d ter) (nuova)
d ter) le pene inflitte e le informazioni sulla loro esecuzione;
Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 4, lettera d quater) (nuova)
d quater) i provvedimenti di decadenza da diritti conseguenti alle condanne;
Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 4, lettera d quinquies) (nuova)
d quinquies) i precedenti penali;
Emendamento 16 Articolo 2, paragrafo 4 bis, lettera c)
c) informazioni sulle condanne definitive per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati;
c) informazioni sulle condanne per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati; qualora le condanne di primo grado siano state riformate in appello, lo Stato membro richiesto trasmette senza indugio i dati modificati allo Stato membro richiedente;
Verifica e cancellazione delle informazioni concernenti reati terroristici
1.Europol ed Eurojust verificano ogni tre anni i dati trasmessi a norma dell'articolo 2 per verificare se sono aggiornati.
2.Europol ed Eurojust cancellano i dati trasmessi a norma dell'articolo 2 dopo tre anni, a meno che non siano in rapporto con indagini in corso.
3.In casi eccezionali, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato. Europol ed Eurojust garantiscono la disponibilità di una procedura adeguata per l'esame dei casi eccezionali.
Emendamento 21 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Competenza della Corte di giustizia
Ciascuno Stato membro accetta la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto concerne le pronunce pregiudiziali sulla validità e l'interpretazione della presente decisione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
Emendamento 22 Articolo 4
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia immediatamente accessibile o messa a disposizione delle autorità degli altri Stati membri interessati, nel rispetto della legislazione nazionale e dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, se l'informazione è considerata necessaria per l'avvio di un'inchiesta in loco, oppure se è in corso un inchiesta o è avviato un procedimento in relazione a reati terroristici. (L'articolo 2, paragrafo 5 decade)
Emendamento 23 Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)
Qualora un dato non possa essere inviato immediatamente, l'autorità competente indica contestualmente la scadenza entro la quale è in grado di farlo; la scadenza non deve essere superiore a dodici ore oppure, se il dato esige formalità o contatti preventivi con altre autorità, quarantotto ore nei casi urgenti e dieci giorni lavorativi negli altri casi.
Emendamento 24 Articolo 4, comma 1 ter (nuovo)
La scadenza di cui al primo comma inizia a decorrere dal momento in cui all'autorità competente dello Stato membro interessato perviene la domanda di informazione.
Emendamento 25 Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis Scambio spontaneo di informazioni
Fatta salva l'applicazione degli articoli 2 e 3, i servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, in assenza di richiesta loro rivolta, comunicano ai servizi di polizia o alle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge degli altri Stati membri interessati qualsiasi informazione qualora motivi concreti inducano a ritenere che l'informazione stessa potrebbe contribuire proficuamente a individuare e prevenire reati o attività illecite che configurano un reato terrorista o a facilitare un'inchiesta in materia.
La comunicazione di informazioni nel contesto del primo comma è limitata ai dati ritenuti pertinenti o necessari per assicurare l'esito positivo dell'intervento volto a individuare e prevenire i reati o le attività illecite in causa oppure dell'inchiesta in materia.
I motivi concreti e gravi che inducono a procedere allo scambio spontaneo di informazioni di cui al primo comma sono indicati e chiaramente esposti dai servizi di polizia interessati o dalle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge.
Emendamento 26 Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter Rifiuto di inviare informazioni
I servizi di polizia o le altre autorità incaricate dall'applicazione della legge possono rifiutarsi di comunicare informazioni soltanto qualora sussistano seri motivi concreti tali da far presumere che:
a) la comunicazione delle informazioni pregiudicherebbe gli interessi vitali dello Stato membro cui è rivolta la richiesta in materia di sicurezza;
b) la comunicazione delle informazioni potrebbe compromettere l'esito positivo di un'inchiesta in corso;
c) le informazioni richieste sono palesemente sproporzionate oppure senza oggetto rispetto agli scopi per cui sono richieste.
Emendamento 27 Articolo 4 quater (nuovo)
Articolo 4 quater
Principi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati
1.Le informazioni compresi i dati di carattere personale, scambiate o comunicate a titolo della presente decisione devono:
a) essere esatte, adeguate e pertinenti in relazione alle finalità per cui sono raccolte e trattate ulteriormente;
b) essere raccolte e trattate esclusivamente per consentire l'espletamento di compiti legali.
I dati relativi a elementi della vita personale, nonché i dati concernenti persone non sospette, possono essere raccolti soltanto in caso di assoluta necessità e nel rispetto di condizioni rigorose.
2.L'integrità e la riservatezza dei dati comunicati a norma della presente decisione sono garantite in tutte le fasi dello scambio e del trattamento degli stessi.
Le fonti d'informazione sono protette.
Emendamento 28 Articolo 4 quinquies (nuovo)
Articolo 4 quinquies
Diritto di accesso ai dati della persona interessata
La persona interessata dai dati raccolti deve:
a) essere informata dell'esistenza di dati che la riguardano, salvo in caso di ostacolo rilevante;
b) disporre gratuitamente di un diritto d'accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica dei dati inesatti, salvo il caso in cui tale accesso possa portare pregiudizio alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico o ai diritti e alle libertà di terzi, ovvero ostacolare inchieste in corso;
c) disporre gratuitamente, in caso di utilizzazione abusiva dei dati di cui al presente articolo, di un diritto di opposizione che le consenta di ristabilire la legalità ed, eventualmente, di ottenere riparazione in caso di mancato rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.
Emendamento 29 Articolo 4 sexies (nuovo)
Articolo 4 sexies
Autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale
1.È istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, in appresso denominata "autorità".
L'autorità ha carattere consultivo e indipendente.
2.L'autorità è composta da un rappresentante dell'autorità o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità o delle autorità create per le istituzioni, il controllore europeo della protezione dei dati e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.
Ciascun membro dell'autorità è designato dall'istituzione, dall'autorità o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato diverse autorità di controllo, queste ultime procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.
3.L'autorità prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.
4.L'autorità elegge il suo presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
5.L'autorità è assistita dal segretariato per le autorità di controllo comuni incaricate della protezione dei dati, istituito con decisione 2000/641/GAI del Consiglio del 17 ottobre 20001.
Il segretariato è trasferito al più presto presso la Commissione. ___________ 1 GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1.
Emendamento 30 Articolo 4 septies (nuovo)
Articolo 4 septies
Compiti dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale
1.L'autorità ha il compito:
a) di esaminare qualsiasi questione concernente l'attuazione delle disposizioni nazionali prese in applicazione della presente decisione;
b) di fornire alla Commissione un parere sul livello di protezione nell'Unione europea;
c) di dare consigli su qualsiasi progetto di modifica della presente decisione, su qualsiasi progetto di misure complementari o specifiche da prendere per salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale, nonché su qualsiasi altro progetto di legislazione europea che abbia incidenza su questi diritti e libertà;
d) di esprimere un parere sui codici di condotta elaborati a livello europeo.
2.L'autorità informa la Commissione se constata che tra le legislazioni e prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possono pregiudicare l'equivalenza della protezione delle persone in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'Unione europea.
3.L'autorità può emettere di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione concernente la protezione delle persone in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro.
4.I pareri e le raccomandazioni dell'autorità sono trasmessi alla Commissione.
5.Nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti, l'autorità dispone di un potere d'indagine e di un potere effettivo d'intervento che le consentono in particolare di prendere, se del caso, qualsiasi misura necessaria per rettificare, interdire temporaneamente o definitivamente il trattamento ovvero cancellare qualsiasi dato raccolto, qualora la raccolta sia stata fatta in violazione degli articoli 9 bis e 9 ter.
6.Qualsiasi persona può presentare all'autorità una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale.
La persona interessata è informata del seguito riservato alla sua domanda.
7.La Commissione informa l'autorità del seguito dato ai suoi pareri e alle sue raccomandazioni. La Commissione redige a tal fine una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione viene pubblicata.
8.L'autorità elabora una relazione annuale sullo stato della protezione delle persone fisiche in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione viene pubblicata.
Emendamento 31 Articolo 4 octies (nuovo)
Articolo 4 octies
Relazioni di Europol ed Eurojust
Europol ed Eurojust elaborano e trasmettono una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio.