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Procedura : 2004/2214(INI)
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A6-0164/2005

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Martedì 7 giugno 2005 - Strasburgo
Piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo
P6_TA(2005)0219A6-0164/2005

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio europeo e al Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea contro il terrorismo (2004/2214(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Antoine Duquesne, a nome del gruppo ALDE, sul piano d'azione rivisto/programma di lavoro dell'UE per combattere il terrorismo (B6-0071/2004),

–   visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare gli articoli I-3, I-2, I-9, II-62, II-63, II-64, II-67, II-82, II-107, II-108, II-109, II-110,III-257, III-261, III-271, III-272, III-273, III-274, III-275, III-276,

–   visti gli articoli 6 e 7 e il Titolo V del trattato UE,

–   visto il Titolo VI del trattato UE, in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 34, 39 e 42,

–   vista la Convenzione europea per la protezione de diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, modificata dal protocollo n. 11, in particolare gli articoli 3, 5, 6, 8, 9 e 10,

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo firmata il 10 dicembre 1948, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 e 19,

–   viste le dodici convenzioni delle Nazioni Unite per la lotta contro il terrorismo,

–   visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale approvato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari delle Nazioni Unite,

–   visto il piano d'azione per la lotta contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 21 settembre 2001,

–   viste le dichiarazioni della riunione informale dei Capi di Stato e di governo di Gand del 19 ottobre 2001,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001,

–   vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le gravi forme di criminalità(1),

–   vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(2),

–   vista la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo(3),

–   vista la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni(4),

–   vista la decisione quadro 2003/577/JAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti del blocco dei beni o di sequestro probatorio(5),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004,

–   viste le conclusioni del Vertice internazionale su democrazia, terrorismo e sicurezza organizzato dal Club di Madrid nella capitale spagnola dall'8 all'11 marzo 2005,

–   vista la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004,

–   visto il piano d'azione/programma di lavoro rivisto dell'Unione europea per la lotta contro il terrorismo adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 17 e 18 giugno 2004,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004,

–   visto il programma de L'Aja: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea(6), adottato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004,

–   visti l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 94 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri (A6-0164/2005),

A.   considerando che i diritti dell'uomo sono non negoziabili, indivisibili e intrasferibili e che il compito più importante di una democrazia è la protezione della libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini, e che la lotta contro il terrorismo non può giustificare una legislazione che possa avere conseguenze di segno opposto rispetto a tale obiettivo,

B.   considerando che l'effettiva protezione e promozione dei diritti fondamentali è la colonna vertebrale della democrazia in Europa ed è un requisito essenziale per l'istituzione del Piano d'azione antiterrorismo dell'UE,

C.   considerando che, invece, il terrorismo attacca le libertà fondamentali, induce a una polarizzazione nefasta e ricerca la distruzione, con metodi violenti, della stessa democrazia, provocando un clima che distrugge il diritto della popolazione a vivere nella pace e nella libertà,

D.   considerando che le azioni terroristiche, a prescindere dalla loro natura, presuppongono essenzialmente un attacco diretto ai diritti e alle libertà dei cittadini sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla democrazia e allo Stato di diritto,

E.   considerando che il terrorismo costituisce una delle minacce più gravi contro la democrazia, uno dei maggiori problemi cui sono confrontati i cittadini europei e un gravissimo attentato alle libertà contemplate dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

F.   considerando che oggi la minaccia del terrorismo non è limitata a zone geografiche specifiche in quanto le organizzazioni terroristiche possono utilizzare, per effettuare le loro azioni di violenza e di terrore, reti transfrontaliere capaci di provocare effetti devastanti in vari paesi allo stesso tempo,

G.   considerando che nessuno Stato membro può lottare singolarmente contro il fenomeno terroristico e che è necessaria una politica comune interoperativa di lotta contro il terrorismo,

H.   considerando che la lotta contro la minaccia del terrorismo richiede il ricorso a tutti gli strumenti dello Stato di diritto e dell'Unione europea,

I.   considerando che le politiche di sicurezza interne ed esterne dell'UE dovrebbero essere complementari e coerenti e che, a questo fine, ciò dovrebbe riflettersi nel funzionamento delle sue istituzioni,

J.   considerando che la promozione dei diritti umani è il miglior modo per lottare contro il terrorismo e per contrastare l'estremismo e l'intolleranza; che è parimenti necessario agire sulla violenza come metodo per la soluzione dei conflitti di carattere politico, economico, sociale o di qualsiasi altro tipo, e promuovere azioni di pedagogia della non violenza,

K.   considerando che poiché in Europa e nel mondo coesistono varie forme di terrorismo è necessaria l'adozione di misure specifiche per lottare efficacemente contro ciascuna di esse,

L.   considerando che l'Europa promuove i principi e i valori della democrazia e che una società civile e dinamica svolge un ruolo strategico per contrastare le ideologie estremistiche e promuovere la solidarietà e il rispetto per la diversità culturale,

M.   considerando che la politica di lotta contro il terrorismo condotta dal governo spagnolo in collaborazione col governo francese rappresenta un esempio di cooperazione efficace in tale settore,

N.   considerando che è necessario attuare misure di lotta contro il terrorismo, in particolare mediante la promozione di nuove azioni a favore della pacificazione e della mediazione nelle società lacerate da conflitti e da divisioni, adottando in materia di commercio, di aiuti e di investimenti delle politiche a lungo termine che permettano di lottare contro la povertà e di rafforzare a livello nazionale e internazionale le istituzioni democratiche e la trasparenza con opportune iniziative che contribuiscano a conseguire tali obiettivi,

O.   considerando che soltanto la democrazia e il rispetto assoluto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali possono garantire una risposta europea efficace in fatto di lotta contro il terrorismo,

P.   considerando che gli assassinii, le torture, le persecuzioni, i sequestri e le minacce di cui si rendono colpevoli i terroristi sono comportamenti deprecabili ed abietti, del tutto ingiustificabili; che l'esclusione di tali azioni da qualsiasi considerazione morale, causale o politica rappresenta uno strumento necessario della lotta contro il fenomeno terrorismo, senza che ciò impedisca, tuttavia, di operare analisi e di agire sulla situazione contestuale ed ambientale che può indurre un individuo a divenire terrorista,

Q.   considerando che l'Unione europea ha già dimostrato la sua solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo, soprattutto mediante:

   la dichiarazione del 25 marzo 2004 con cui il Consiglio europeo ha proclamato l'11 marzo "giornata europea delle vittime del terrorismo";
   l'adozione della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'indennizzo alle vittime di reati(7) fra i quali sono comprese le azioni terroristiche;
   l'istituzione, a partire dal 2004, di un programma pilota per finanziare progetti di aiuti alle vittime del terrorismo e alle loro famiglie tanto dal punto di vista psicologico, quanto medico e sociale;
  

e che tali misure vanno ulteriormente sviluppate ed aggiornate,

R.   considerando che le vittime del terrorismo sono punti di riferimento della democrazia e che le autorità pubbliche dovrebbero ascoltare la loro voce e garantire che di essa si tenga conto laddove vengono adottate decisioni per lottare e sconfiggere coloro che le hanno trasformate in protagonisti, loro malgrado,

S.   considerando che il Parlamento europeo, quale rappresentante dei popoli dell'Unione europea, verifica all'insegna della pubblicità e della trasparenza l'efficacia dei provvedimenti dell'UE per la lotta al terrorismo e in tal senso cercherà un dialogo più intenso con i parlamenti nazionali,

1.   rivolge al Consiglio europeo e al Consiglio le seguenti raccomandazioni per l'applicazione del suddetto piano d'azione/programma di lavoro rivisto dell'Unione europea per lottare contro la minaccia terroristica:

   a) creare un'unità europea incaricata dell'aiuto alle vittime del terrorismo sotto la responsabilità e la competenza dirette del Coordinatore europeo anti-terrorismo. Tale unità sarà un punto di riferimento della politica europea in materia e avrà quale finalità quella di accogliere, ascoltare, informare ed assistere le vittime nonché di promuovere l'attuazione delle misure necessarie per garantire una gestione positiva. La Commissione e il Coordinatore europeo per la lotta contro il terrorismo riferiranno annualmente dinanzi al Parlamento europeo in merito alle attività svolte. Il Parlamento europeo valuterà la relazione e proporrà, se del caso, le misure eventualmente ritenute necessarie.
   b) proporre all'Unione europea e agli Stati membri di sostenere nel quadro delle Nazioni Unite gli sforzi in corso ai fini dell'adozione di una definizione globale di terrorismo e della conclusione, nel più breve tempo possibile, della Convenzione globale sul terrorismo internazionale; al tempo stesso si promuoverà l'imprescrittibilità dei reati di terrorismo negli Stati membri per tradurre in atto la riprovazione della comunità internazionale che li considera fra i crimini contro l'umanità più gravi e intollerabili;
   c) sviluppare, conformemente allo spirito del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la cooperazione fra le autorità e i pubblici ministeri nazionali nonché Eurojust onde perseguire e fare giudicare gli autori e i complici dei gravi reati transfrontalieri e in particolare il reato di terrorismo adoperandosi per creare i presupposti giuridici atti a consentire l'istituzione di una Procura europea per conseguire detti obiettivi;
   d) promuovere la trasformazione di Europol in un organo dell'Unione europea sottoposto al controllo democratico del Parlamento europeo e del Consiglio e sotto il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia; e, a tal fine, creare una base giuridica comune per il lavoro di Europol anteriormente all'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
   e) rafforzare in via prioritaria le modalità di scambio di informazioni preventive tra i servizi di intelligence degli Stati membri e con Europol, nel costante rispetto dei principi posti a garanzia della protezione dei dati, e promuovere i meccanismi di collaborazione e di scambio d'informazioni fra Europol e Eurojust, precisando le modalità di cooperazione tra i due organi;
   f) adottare, su proposta della Commissione, una decisione che preveda il passaggio istituzionale del Coordinatore UE per la lotta al terrorismo alla Commissione, così come un controllo parlamentare effettivo sulle attività del Coordinatore europeo;
   g) esigere dalla Commissione che essa controlli la trasposizione nelle legislazioni nazionali e l'applicazione completa e leale di tutti gli strumenti giuridici adottati dall'Unione europea per la lotta contro il terrorismo, e che essa compili periodicamente l'elenco degli Stati membri che non hanno ancora recepito tali misure nei rispettivi ordinamenti nazionali;
   h) procedere, entro la fine del 2005, in consultazione con il Parlamento europeo, a una valutazione particolareggiata dell'applicazione del piano d'azione/programma di lavoro rivisto per la lotta contro il terrorismo onde verificarne il grado di realizzazione e di efficacia, con il duplice obiettivo di garantire sia la sicurezza collettiva che la libertà del singolo. Tale valutazione terrà conto dell'efficacia e della proporzionalità delle misure adottate nonché dei nuovi eventi che avranno potuto avere luogo e dovrà avere carattere annuale;
   i) studiare la progettazione e l'attuazione di strumenti giuridici nuovi che perseguano con maggiore efficacia la raccolta e la distribuzione di fondi per finanziare le attività terroristiche, attività che si mobilitano al margine dell'utilizzazione degli organismi finanziari legalmente istituiti;
   j) esigere la firma e la ratifica da parte di tutti gli Stati membri delle dodici convenzioni internazionali esistenti in materia di lotta contro il terrorismo; l'adozione delle otto raccomandazioni speciali elaborate dall'OCSE per lottare contro il finanziamento del terrorismo; ed esigere che tutti i paesi terzi con cui l'Unione europea intrattiene relazioni facciano la stessa cosa;
   k) invitare la Commissione a definire ed analizzare le migliori prassi negli Stati membri e nei paesi terzi in fatto di politiche anti-terrorismo e di prevenzione della radicalizzazione, perché siano eventualmente poste a base della strategia della Commissione;
  l) sviluppare programmi di istruzione diffusi dai mezzi di comunicazione, che abbiano quale obiettivo:
   la denuncia di tutte le forme di violenza, specialmente il terrorismo;
   la lotta contro gli ambienti che potrebbero costituire fertile terreno per l'odio razzista, religioso e ideologico;
   m) indurre, conformemente allo spirito del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e con l'articolo 42 del trattato UE, gli Stati membri a adottare una decisione affinché le azioni contemplate all'articolo 29 del trattato UE per la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera vengano incluse nel titolo IV del trattato CE e sottoposte alla procedura di codecisione con il Parlamento europeo, al sistema di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio e sottoposte al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia;
   n) considerare la lotta al terrorismo non solamente una priorità dell'Unione e un elemento chiave della sua azione esterna, stando alla Strategia europea di sicurezza, ma anche considerare il terrorismo una minaccia alla democrazia, allo Stato di diritto, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Carta delle Nazioni Unite;
   o) trasmettere, in modo inequivocabile, detta priorità tanto interna quanto esterna ai paesi terzi nelle sue relazioni di qualsiasi tipo;
   p) tenere presente il carattere diffuso del terrorismo, delle organizzazioni che lo praticano e degli Stati e degli attori non statali che lo patrocinano, lo finanziano e lo praticano per i loro fini; il suo carattere di fenomeno emergente, imprevedibile e dal particolare senso temporale, e la necessità impellente che l'Unione elabori una politica proattiva, e non solamente reattiva, per combatterlo;
   q) adottare il criterio fondamentale che nessuna azione contro il terrorismo patrocinato o praticato da attori non statali possa essere autenticamente efficace se non è sostenuta da una reale convinzione e determinazione nell'ambito dell'Unione che sia appoggiata da un'opinione pubblica adeguatamente informata;
   r) adottare misure specifiche di lotta contro qualsiasi organizzazione terrorista, tenendo presente che ognuna di esse ha i suoi propri obiettivi, organizzazione e modus operandi;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio europeo e al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate.

(1)1 GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(2)2 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.
(3)1 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.
(4)2 GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.
(5)3 GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.
(6)4 GUC 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(7) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15.

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