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Procedura : 2004/0288(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0154/2005

Testi presentati :

A6-0154/2005

Discussioni :

Votazioni :

PV 23/06/2005 - 12.3

Testi approvati :

P6_TA(2005)0248

Testi approvati
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Giovedì 23 giugno 2005 - Bruxelles
Regolamentazione relativa all'esecuzione del bilancio *
P6_TA(2005)0248A6-0154/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2001 in relazione alla data di scadenza e a talune disposizioni relative all'esecuzione del bilancio (COM(2004)0840 – C6-0044/2005 – 2004/0288(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0840)(1),

–   visti gli articoli 133 e 181 A del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0044/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0154/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Considerando 9 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 382/2001)
-1)  Dopo il considerando 9 è aggiunto il seguente considerando:
"(9 bis) I programmi "Gateway to Japan" e "Executive Training" hanno riportato un tale successo che sarebbe opportuno prevedere programmi simili in futuro con altri paesi, ad esempio la Cina."
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO -1 BIS (nuovo)
Articolo 4, lettera h bis) (nuova) (Regolamento (CE) n. 382/2001)
- 1 bis) All'articolo 4, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera:
"h bis) il coordinamento delle attività all'interno di ogni paese partner e tra i diversi paesi partner."

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

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