Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2005)0071 – C6-0108/2005 – 2005/0013(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0071)(1),
– visto l'articolo 104, paragrafo 14, comma 3, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0108/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0181/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 2
(2) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione degli incarichi a questa delegati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza come specificato nella decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie.
(2) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione degli incarichi a questa delegati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza come specificato nella decisione della Commissione del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie. Il codice di prassi statistica europea, che sarà definito congiuntamente dagli istituti statistici europei e da Eurostat, dovrebbe rafforzare i principi dell'autonomia professionale, dell'adeguatezza delle risorse e della qualità dei dati statistici.
Emendamento 2 CONSIDERANDO 5
(5) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. Di fondamentale importanza è il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di elevata qualità.
(5) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio attendibili. Di fondamentale importanza è il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di elevata qualità. In questo contesto, i punti 1.5, 1.6 e 1.7 della relazione del Consiglio ECOFIN del 20 marzo 2005, ratificata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, e i principi fondamentali della statistica ufficiale adottati dalla Divisione statistica della Commissione per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite dovrebbero essere considerati il punto di partenza per il rispetto dei necessari requisiti di qualità elevata.
Emendamento 3 CONSIDERANDO 9
(9) Un dialogo permanente va istituito tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri, sia dei connessi conti pubblici. A questo fine possono essere condotte regolarmente dalla Commissione sia visite sia ispezioni approfondite in loco, migliorando così la sorveglianza dei dati trasmessi e fornendo una garanzia permanente sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire l'accesso tempestivo della Commissione alle informazioni.
(9) Un dialogo permanente va istituito tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri, sia dei connessi conti pubblici. A questo fine possono essere condotte regolarmente dalla Commissione sia visite sia ispezioni approfondite in loco, migliorando così la sorveglianza dei dati trasmessi e fornendo una garanzia permanente sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire l'accesso tempestivo della Commissione alle informazioni. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al programma e alle misure volte a migliorare la qualità delle statistiche nell'Unione europea.
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)
2 bis. Qualora per il disavanzo e il debito pubblici previsti, ovvero per la loro revisione, non siano state utilizzate le "ipotesi esterne comuni" rese disponibili dalla Commissione nel quadro del coordinamento delle politiche economiche e di bilancio per effettuare raffronti fra gli Stati membri, gli Stati membri illustrano dettagliatamente le ragioni di tale divergenza e calcolano il differenziale tra le proiezioni.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 9, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)
1. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei connessi conti pubblici. Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono completi, attendibili, tempestivi e coerenti.
1. La Commissione (Eurostat) valuta regolarmente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei connessi conti pubblici. Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC95) e che sono completi, attendibili, comparabili, tempestivi e coerenti.
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)
2 bis. La Commissione (Eurostat) informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla qualità dei dati effettivi presentati dagli Stati membri, nonché in merito alla messa a punto di norme minime europee sulla qualità delle statistiche.
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 12, comma 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)
La Commissione (Eurostat) promuove un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua regolarmente in tutti gli Stati membri visite e ispezioni approfondite.
La Commissione (Eurostat) promuove un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua regolarmente in tutti gli Stati membri visite; può effettuare anche ispezioni approfondite nel rispetto del regolamento (CE) n. 322/97. Le visite sono effettuate secondo un calendario fissato di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat). Nella misura del possibile, le visite hanno luogo contemporaneamente in tutti gli Stati membri sulla base di una relazione annuale sulla valutazione dell'adeguamento dei dati statistici e sulle prospettive nel settore.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 12, comma 2 (regolamento (CE) n. 3605/93)
Le visite sono effettuate allo scopo di verificare i dati trasmessi, di esaminare le questioni metodologiche e di valutare l'ottemperanza alle norme contabili. Le ispezioni approfondite sono intese a verificare i processi e i conti che comprovano i dati trasmessi e a trarre dettagliate conclusioni circa il rispetto delle norme contabili e la completezza, l'attendibilità, la tempestività e la coerenza dei dati trasmessi.
Le visite sono effettuate allo scopo di verificare i dati trasmessi, di esaminare le questioni metodologiche e di valutare l'ottemperanza alle norme contabili. I risultati delle visite sono comunicati quanto meno agli Istituti statistici nazionali. Le ispezioni approfondite sono intese a verificare i processi e i conti che comprovano i dati trasmessi e a trarre dettagliate conclusioni circa il rispetto delle norme contabili e la completezza, l'attendibilità, la tempestività e la coerenza dei dati trasmessi. Le ispezioni approfondite sono decise dalla Commissione (Eurostat) ove sussistano gravi dubbi quanto all'accuratezza e alla coerenza dei dati trasmessi, secondo quanto previsto nel programma.
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 13, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 3605/93)
1. Quando conduce ispezioni approfondite negli Stati membri la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti, segnatamente di altri Stati membri, di autorità nazionali degli Stati membri oggetto di ispezione cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, e di altri servizi della Commissione.
1. Quando conduce ispezioni approfondite negli Stati membri la Commissione (Eurostat) può essere assistita da esperti di altri Stati membri che sono funzionari delle autorità statistiche nazionali o, in talune occasioni specifiche, da altre autorità nazionali degli Stati membri oggetto di ispezione cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, o da altri servizi della Commissione, sulla base di un accordo tra lo Stato membro oggetto di ispezione e la Commissione (Eurostat).
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)
1 bis. Ai fini del monitoraggio della qualità dei dati statistici, Eurostat riveste il ruolo principale tra le autorità comunitarie. Eurostat deve tuttavia seguire una procedura interna di contatti e debriefing con le altre autorità comunitarie competenti durante la preparazione delle ispezioni, deliberando congiuntamente ad esse nel quadro della procedura decisionale una volta ultimate le ispezioni.
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 14 (regolamento (CE) n. 3605/93)
La Commissione (Eurostat) trasmette al comitato economico e finanziario una relazione sui risultati delle visite e delle ispezioni approfondite. Tali relazioni sono rese pubbliche.
La Commissione (Eurostat) trasmette al comitato economico e finanziario una relazione sui risultati delle visite. Essa trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni delle ispezioni approfondite. Tali relazioni sono rese pubbliche.
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 3605/93)
2 bis. La Commissione (Eurostat) informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai dati rettificati e alle motivazioni della modifica.