Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2004/0229(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0116/2005

Testi presentati :

A6-0116/2005

Discussioni :

Votazioni :

PV 23/06/2005 - 12.12

Testi approvati :

P6_TA(2005)0257

Testi approvati
PDF 204kWORD 49k
Giovedì 23 giugno 2005 - Bruxelles
Piano di ricostituzione dell'ippoglosso nero *
P6_TA(2005)0257A6-0116/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0640)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0197/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0116/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 2
Considerando 7
(7)  È pertanto necessario attuare il piano di ricostituzione in modo permanente. A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell'elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.
(7)  È pertanto necessario recepire il piano di ricostituzione nel diritto comunitario in modo definitivo. A tal fine è opportuno stabilire una procedura per la trasmissione dell'elenco delle navi cui è stato rilasciato un permesso di pesca speciale in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.
Emendamento 3
Considerando 9
(9)  Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l'effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l'obbligo di notificare preliminarmente l'entrata nel porto designato dagli Stati membri e una limitazione dei margini di tolleranza,
(9)  Occorrono misure di controllo supplementari volte a garantire l'effettiva attuazione a livello comunitario e ad assicurare la coerenza con i piani di ricostituzioni adottati dal Consiglio in altre zone. Tali misure dovrebbero comprendere l'obbligo di notificare preliminarmente l'entrata nel porto designato dagli Stati membri,
Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2
Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i TAC suddetti non sono atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock in questione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica i TAC di cui al primo comma in conformità della decisione adottata dalla NAFO.
Tuttavia, qualora la NAFO stabilisca che i TAC suddetti non sono atti a garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock in questione o qualora, al contrario, si constati una ricostituzione dello stock, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica i TAC di cui al primo comma in conformità della decisione adottata dalla NAFO.
Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 4
4.  Gli Stati membri assegnano il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 dicembre di ogni anno.
4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell'elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'assegnazione dei rispettivi contingenti entro il 15 gennaio di ogni anno.
Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 3
3.  Qualora si ritenga che i quantitativi di ippoglosso nero comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera b), abbiano raggiunto il 70% del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono giornalmente le informazioni di cui alla lettera b).
3.  Qualora si ritenga che i quantitativi di ippoglosso nero comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera b), abbiano raggiunto il 70% del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui alla lettera b).
Emendamento 7
Articolo 7, paragrafo 1
1.  I quantitativi giornalieri di ippoglosso nero detenuti a bordo durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO sono immagazzinati separatamente dalle altre catture e chiaramente etichettati.
1.  Tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e della navigazione del peschereccio, che rientrano entrambe fra le responsabilità e le competenze del comandante, i quantitativi giornalieri di ippoglosso nero detenuti a bordo durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO sono immagazzinati separatamente dalle altre catture e chiaramente etichettati.
Emendamento 8
Articolo 8
Articolo 8
soppresso
Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2868/88 della Commissione, il margine di tolleranza consentito nella stima dei quantitativi di pesce detenuti a bordo, quale registrata nel giornale di bordo ed espressa in kg, è pari al 5%.
Emendamento 9
Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Le misure contemplate nel presente articolo si applicano esclusivamente ai pescherecci che detengono un permesso di pesca speciale citati all'articolo 4.
Emendamento 10
Articolo 10, comma unico bis (nuovo)
Le misure contemplate nel presente articolo si applicano esclusivamente ai pescherecci che detengono un permesso di pesca speciale citati all'articolo 4.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Note legali - Informativa sulla privacy