1.Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Umberto Bossi (2004/2101(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata dall'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, in data 7 maggio 2004, comunicata in seduta plenaria il 22 luglio 2004,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0210/2005),
A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica del mandato 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999) e nella quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica del mandato 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),
B. considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni(2),
1. decide di difendere l'immunità e i privilegi dell'on. Umberto Bossi;
2. propone, conformemente all'articolo 9 del suddetto Protocollo e visto il procedimento nello Stato membro interessato, di dichiarare che il procedimento in questione non debba essere continuato; pertanto chiede al Tribunale di trarre le opportune conclusioni;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione insieme alla relazione della commissione competente al Tribunale di Brescia.
Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
2.Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Umberto Bossi (2004/2101(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata dall'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo, in data 7 maggio 2004, comunicata in seduta plenaria il 22 luglio 2004,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0210/2005),
A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica dei poteri 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999) e nella quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica dei poteri 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),
B. considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni(2),
1. decide di difendere l'immunità e i privilegi dell'on. Umberto Bossi;
2. propone, conformemente all'articolo 9 del suddetto Protocollo e visto il procedimento nello Stato membro interessato, di dichiarare che detto procedimento non debba essere continuato; pertanto chiede al Tribunale di trarre le opportune conclusioni;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione insieme alla relazione della commissione competente al Tribunale di Bergamo.
Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.
3.Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dell'immunità e dei privilegi di Umberto Bossi (2004/2101(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata dall'avvocato che rappresenta l'on. Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, in data 7 maggio 2004, comunicata in seduta plenaria il 22 luglio 2004,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0210/2005),
A. considerando che l'on. Umberto Bossi è stato membro del Parlamento europeo nella quarta legislatura (inizio mandato 19 luglio 1994, verifica dei poteri 15 novembre 1994, termine del mandato 19 luglio 1999) e nella quinta legislatura (inizio mandato 20 luglio 1999, verifica dei poteri 15 dicembre 1999, termine del mandato 10 giugno 2001 per incompatibilità),
B. considerando che i membri del Parlamento europeo non possono essere soggetti a nessuna forma di inchiesta, detenzione o procedimento giudiziario in merito a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni(2),
C. considerando che, nella causa cui si riferisce la sentenza della Pretura Circondariale di Milano, l'on. Umberto Bossi ha minacciato e aggredito agenti della polizia italiana che stavano perquisendo i locali della sede di Milano della Lega Nord, su ordine del Procuratore di Verona,
D. considerando che all'epoca l'on. Umberto Bossi era membro del Parlamento italiano e che la Corte costituzionale italiana il 17 maggio 2001 decideva che egli non godeva dell'immunità parlamentare in quanto riteneva che insulti e atti di resistenza e violenza non costituiscono in alcun modo atti cui si possa applicare il privilegio parlamentare,
E. considerando che nel caso in parola è possibile applicare soltanto l'articolo 10, lettera a, del protocollo sui privilegi e le immunità e che risulta che i membri del Parlamento italiano non godono dell'immunità parlamentare per quanto riguarda procedimenti giudiziari in tali circostanze,
1. decide di non difendere le immunità e i privilegi dell'on. Umberto Bossi in connessione con il procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura circondariale di Milano.