Risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2005)0241)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0241),
– vista la direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)(1),
– vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),
– visto l'articolo 95, paragrafo 3 del trattato CE,
– visto l'articolo 81 del suo regolamento,
A. considerando che uno degli obiettivi della direttiva 2002/95/CE(3) è di contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 di tale direttiva stabilisce una limitazione dell'uso, a partire dal 1° luglio 2006, di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul mercato salvo esenzioni in conformità dell'allegato,
B. considerando che il 19 aprile 2005 il comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/95/CE non ha espresso parere favorevole al progetto di decisione della Commissione volto a modificare l'allegato della direttiva 2002/95/CE sopprimendo una valutazione prioritaria di talune applicazioni e aggiungendo due nuove esenzioni nell'allegato (il Deca-BDE in applicazioni di polimeri e il piombo in cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo); che l'8 giugno 2005 il Parlamento ha ricevuto una proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio che modifica l'allegato della direttiva 2002/95/CE in modo identico,
C. considerando che l'articolo 5, paragrafo 5 della decisione 1999/468/CE stabilisce il diritto del Parlamento di approvare una risoluzione al fine di informare il Consiglio del fatto che una proposta della Commissione eccede le competenze di esecuzione previste dall' atto di base,
D. considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE prevede che le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico siano adottate in comitatologia; che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/95/CE prevede la possibilità di esonerare dal divieto talune sostanze pericolose se non è praticabile la loro sostituzione con alternative più sicure(4); che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/95/CE stabilisce gli unici criteri che possono essere presi in considerazione al fine di aggiungere esenzioni all'allegato in sede di comitatologia,
E. considerando che il considerando 2 della proposta di decisione asserisce che alcuni materiali e componenti contenenti talune sostanze pericolose dovrebbero essere esonerati dal divieto, perché "non è ancora possibile eliminare o sostituire queste sostanze pericolose nei materiali e componenti specifici in questione"; che diversi studi hanno dimostrato al contrario che alternative più sicure al Deca-BDE che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE sono disponibili per molte, se non per tutte le applicazioni di polimeri nella apparecchiature elettriche ed elettroniche,
F. considerando che il considerando 3 della proposta di decisione, asserisce che "poiché la valutazione dei rischi relativa al Deca-BDE (…) ha concluso che attualmente non sono necessarie misure per ridurre i rischi per i consumatori (…), il Deca-BDE può essere esentato dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE"; che per misure legislative generali nell'UE si deve tener conto di tutte le parti delle valutazioni scientifiche del rischio nonché del parere del pertinente comitato scientifico; che le considerazioni relative al rischio in quanto tali di una sostanza elencata all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/95/CE non sono tuttavia contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della stessa direttiva e non possono pertanto servire quale giustificazione per modificare l'allegato in sede di comitatologia; che una siffatta modifica richiederebbe una proposta legislativa a norma dell'articolo 251 del trattato,
G. considerando che, senza pregiudizio dell'inammissibilità delle considerazioni relative al rischio in sede di comitatologia, la decisione proposta ignora i risultati della valutazione supplementare del rischio ambientale del maggio 2004, da cui è risultato che il Deca-BDE è molto persistente e nella quale sono stati presentati dati sulla diffusa presenza nei "top predator" (predatori che stanno al vertice della catena alimentare) e nell'Artico, sugli effetti neurotossici, sull'assunzione della sostanza da parte dei mammiferi in studi di laboratorio e sulla possibile formazione di prodotti più tossici e accumulativi quali, fra gli altri, sostanze con generi consistenti in eteri di difenile bromurato a numero inferiore (lower brominated diphenyl ether); che l'immissione sul mercato e l'uso di tutte le sostanze con generi disponibili in commercio consistenti in etere di difenile bromurato in numero inferiore (pentabromodifenil etere e ottabromodifenil etere) sono stati vietati dalla direttiva 2003/11/CE a partire dalla data del 15 agosto 2004,
H. considerando che la decisione proposta va contro il parere dello stesso comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali della Commissione del 18 marzo 2005, che "raccomanda fortemente un'ulteriore riduzione del rischio" sulla base della summenzionata valutazione dei rischi,
I. considerando che la decisione proposta frustra uno degli obiettivi della direttiva 2002/95/CE e va contro la volontà esplicita dei colegislatori, quale espressa nel considerando 6 della direttiva 2003/11/CE, nel quale il Parlamento e il Consiglio chiedono di adottare senza indugio ulteriori misure per la riduzione dei rischi legati al Deca-BDE, a meno che l'ulteriore valutazione dei rischi non concluda che il Deca-BDE non offre motivi di preoccupazione; che, al contrario, la valutazione dei rischi supplementari fornisce ulteriori motivi di preoccupazione,
1. ritiene che la Commissione non abbia agito in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/95/CE ed abbia pertanto ecceduto le competenze di esecuzione previste da detta direttiva;
2. invita il Consiglio ad opporsi alla proposta, qualora la Commissione non la modificasse sopprimendo la parte riguardante il Deca-BDE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/95/CE recita "[...] esonerare materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a detta disposizione è tecnicamente o scientificamente impraticabile, oppure se gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori".