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Procedura : 2004/0168(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0206/2005

Testi presentati :

A6-0206/2005

Discussioni :

PV 05/07/2005 - 13

Votazioni :

PV 06/07/2005 - 4.8

Testi approvati :

P6_TA(2005)0280

Testi approvati
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Mercoledì 6 luglio 2005 - Strasburgo
Istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera ***I
P6_TA(2005)0280A6-0206/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0496)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, terzo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0091/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0206/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
P6_TC1-COD(2004)0168

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione territoriale. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione territoriale.

(2)  Considerate le notevoli difficoltà incontrate dagli Stati membri, in particolare dalle regioni e dagli enti locali, per realizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di diritti e procedure nazionali differenti, misure appropriate si impongono per ovviare a tali difficoltà.

(3)  Tenuto conto segnatamente dell'aumento del numero di frontiere terrestri e marittime della Comunità a seguito dell'allargamento, è necessario facilitare il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all'interno della Comunità.

(4)  Gli strumenti esistenti, quali il gruppo europeo d'interesse economico, si sono rivelati poco adatti ad organizzare una cooperazione strutturata dei programmi dei Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg nel periodo di programmazione 2000-2006.

(5)  Il regolamento (CE) n. …/2005 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea in tre settori: cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

(6)  È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione territoriale che non prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.

(7)  Per superare gli ostacoli alla cooperazione territoriale è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati "gruppi europei di cooperazione territoriale" (GECT). Il ricorso a tali gruppi è facoltativo.

(8)  Gli accordi di cooperazione frontaliera, interregionale o sovranazionale fra gli Stati membri e/o gli enti regionali e locali possono continuare ad essere applicati.

(9)  Occorre che il GECT sia dotato della capacità di agire in nome e per conto dei suoi membri, segnatamente degli enti regionali e locali da cui è costituito.

(10)  Le funzioni e le competenze del GECT devono essere definite dai suoi membri in una convenzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale.

(11)  I membri costituiscono il GECT come entità giuridica separata ed esso può affidare le proprie funzioni a uno di loro.

(12)  Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. …/2005 e del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione territoriale unicamente su iniziativa degli Stati membri e/o delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(13)  La Commissione dovrebbe garantire la sinergia tra il presente regolamento e il progetto di Protocollo addizionale n. 3 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, del Consiglio d'Europa, per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC).

(14)  Occorre precisare che la costituzione dei GECT non infirma la responsabilità finanziaria degli enti regionali e locali e degli Stati membri né per quanto riguarda la gestione dei fondi comunitari, né per quanto attiene le gestione dei fondi nazionali.

(15)  È opportuno precisare che i poteri che le autorità regionali e locali esercitano in quanto autorità pubbliche, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

(16)  È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi, di procedure decisionali nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(17)  Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia la creazione di condizioni giuridiche della cooperazione territoriale estese a tutta l'Europa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, è meglio realizzare tali condizioni a livello comunitario. Di conseguenza, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura del gruppo europeo di cooperazione territoriale

1.  Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2.  Il GECT ha personalità giuridica.

3.  L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) degli enti regionali e locali nell'Unione europea al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Nella stessa prospettiva esso può anche prefiggersi di facilitare e promuovere la cooperazione transnazionale e interregionale.

4.  L'autorità competente dello Stato membro il cui diritto è applicabile ha il diritto di supervisione sulla gestione del GECT dei fondi pubblici, sia nazionali che comunitari.

L'autorità competente dello Stato membro il cui diritto è applicabile informa gli altri Stati membri interessati dalla convenzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominata "convenzione", in merito ai risultati di qualsiasi controllo compiuto.

5.  Nei casi in cui le regioni frontaliere abbiano conosciuto lunghi periodi di conflitto civile o militare, il GECT può parimenti puntare a promuovere la riconciliazione e a fornire assistenza a programmi di consolidamento della pace.

Articolo 2

Composizione

1.  Il GECT può essere composto da Stati membri e/o da organismi pubblici locali e/o da altri organismi operanti su base no profit, ai quali partecipano enti regionali/locali e Stati membri, di seguito denominati i "membri".

2.  La costituzione di un GECT è decisa su iniziativa dei suoi membri.

3.  I membri costituiscono il GECT come entità giuridica separata ed esso può affidare le proprie funzioni a uno di loro.

Articolo 3

Compiti e competenze

1.  Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. Le sue competenze sono definite da una convenzione, approvata dai suoi membri, conformemente all'articolo 4.

2.  Il GECT agisce nell'ambito dei compiti che gli sono affidati, la cui esecuzione può essere delegata a uno dei suoi membri.

3.  Al GECT può essere affidata l'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, oppure la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione territoriale, con o senza intervento finanziario della Comunità.

La costituzione del GECT non infirma la responsabilità finanziaria dei membri e degli Stati membri né per quanto riguarda i fondi comunitari, né per quanto attiene ai fondi nazionali.

4.  Non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri che non sono membri del GECT, anche se loro enti regionali, locali o pubblici vi partecipano in qualità di membri. Ciò lascia nondimeno impregiudicata la responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi comunitari gestiti dal GECT.

5.  Una convenzione non può riguardare una delega dei poteri di un'autorità pubblica, segnatamente dei poteri di polizia e di regolamentazione.

Articolo 4

Convenzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale

1.  Il GECT è oggetto di una convenzione stabilita dai suoi membri.

2.  La convenzione precisa, in particolare, i principi di funzionamento, le competenze e la funzione del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento.

3.  La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione territoriale determinato dai suoi membri.

4.  La convenzione stabilisce il diritto applicabile alla sua interpretazione e applicazione. Il diritto applicabile è quello dello Stato membro interessato dalla convenzione nel quale il GECT ha la sua sede.

5.  Il GECT è soggetto al diritto che disciplina il funzionamento delle associazioni dello Stato membro designato dai suoi membri.

6.   Le condizioni delle concessioni o delle deleghe di servizio pubblico accordate al GECT nell'ambito della cooperazione territoriale devono essere definite dalla convenzione sulla base dei diritti nazionali applicabili.

7.  La convenzione è notificata agli Stati membri interessati dal GECT, alla Commissione e al Comitato delle regioni. La Commissione iscrive la convenzione in un registro pubblico di tutte le convenzioni sul GECT.

Articolo 5

Statuti

1.  Il GECT adotta i propri statuti sulla base della convenzione.

2.  Gli statuti contengono disposizioni che riguardano:

   a) l'elenco dei membri;
   b) l'obiettivo e le funzioni del GECT;
   c) la denominazione e la sede;
   d) gli organi, che includono un'assemblea costituita di rappresentanti dei membri e un comitato esecutivo, le competenze, il funzionamento, il numero di rappresentanti dei membri negli organi e un segretariato; gli statuti possono prevedere organi supplementari;
   e) le procedure decisionali del GECT;
   f) la scelta della o delle lingue di lavoro;
   g) le modalità di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le relative modalità di assunzione, la natura dei contratti del personale tale da garantire la stabilità delle azioni di cooperazione;
   h) le modalità del contributo finanziario dei membri nonché le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio;
   i) la designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.
   j) le modalità del suo scioglimento.

3.  Se le funzioni del GECT sono attribuite ad uno dei suoi membri, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, il contenuto degli statuti può far parte della convenzione.

Articolo 6

Bilancio

1.  Il GECT stabilisce un bilancio annuale di previsione che viene adottato dai suoi membri. Esso redige una relazione annuale di attività certificata da esperti indipendenti dai suoi membri.

2.  I membri sono responsabili finanziariamente in proporzione al loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti del GECT.

Articolo 7

Pubblicità

Dopo che il GECT ha ottenuto la personalità giuridica conformemente al diritto dello Stato membro designato dai suoi membri, lo statuto che istituisce il GECT è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Detta pubblicazione comprende la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l'elenco dei membri e l'indirizzo della sede.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il […].

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C […] del […], pag. […].
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2005.

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