Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(2004)0493 – C6-0090/2004 – 2004/0165(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0493)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 148 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0090/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0216/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. .../2005 del Consiglio [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione](4), stabilisce il quadro d'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (FSE) in relazione ai compiti previsti all'articolo 146 del trattato e nel contesto dello sviluppo, portato avanti dagli Stati membri e dalla Comunità, di una strategia coordinata a favore dell'occupazione, come sancito all'articolo 125 del trattato. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo(5).
(2) Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal FSE nell'ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione], nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6).
(3)È necessario rispettare l'architettura generale dei Fondi e garantire la ripartizione tra i vari obiettivi, quale prevista dal regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione].
(4) Il FSE dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi concordati della Comunità in materia di integrazione sociale, non discriminazione, promozione della parità tra le donne e gli uomini, istruzione e formazione, e a quelle che applicano il concetto di apprendimento permanente sia all'interno che al di fuori del luogo di lavoro, con particolare attenzione per la formazione iniziale, al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati convenuti ai Consigli europei di Lisbona e Göteborg nonché all'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, in particolare al fine di creare le condizioni per conseguire più elevati livelli di produttività e di competitività, nonché una maggiore coesione sociale e una migliore occupazione.
(5)Detto orientamento assume una maggiore rilevanza alla luce delle sfide legate all'allargamento dell'Unione europea e al fenomeno della globalizzazione economica.
(6)In detto contesto è imprescindibile riconoscere l'importanza del modello sociale europeo. Tuttavia, tale riconoscimento rafforza la necessità di apportare riforme a tale modello, allo scopo di poter continuare a fornire un sostegno soprattutto alle persone in condizioni di vulnerabilità.
(7)Nuovi insegnamenti sono stati tratti dal programma di iniziativa comunitaria EQUAL, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento delle azioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, l'accesso delle ONG e la gestione di progetti da parte delle stesse, la partecipazione di gruppi mirati, l'individuazione delle questioni politiche e la loro successiva integrazione, l'innovazione e la sperimentazione, la transnazionalità, il raggiungimento dei gruppi emarginati da parte del mercato del lavoro, e il trattamento dell'impatto delle questioni sociali sul mercato interno.
(8) Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento, l"assistenza del FSE dovrebbe mirare soprattutto ad aumentare l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori agli effetti della globalizzazione e della ristrutturazione di imprese, ad ampliare le qualifiche dei lavoratori, a migliorare le condizioni di lavoro, ad adottare misure proattive, quali il ricollocamento e la consulenza di carriera personalizzata e corrispondente alle qualifiche individuali, onde evitare che i licenziamenti per esubero si trasformino in disoccupazione a lungo termine, a migliorare l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro con l'obiettivo di raggiungere la piena occupazione, a rafforzare l'integrazione sociale e l'accesso all'occupazione delle persone con difficoltà, nonché a combattere la discriminazione basata sui motivi indicati all'articolo 13 del trattato, la povertà e l'esclusione sociale, ed a promuovere partenariati per la riforma.
(9)Il FSE dovrebbe anche affrontare i problemi legati all'evoluzione demografica della popolazione attiva dell'Unione europea. Si dovrebbe prestare particolare attenzione a risolvere tali problemi, segnatamente mediante la formazione professionale permanente.
(10) Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo è necessario, nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne, la qualità e la produttività sul lavoro nonché l'incoraggiamento delle persone economicamente inattive a reintegrare il mercato del lavoro, espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l'acquis.
(11)Le misure adottate nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e/o "Convergenza" dovrebbero tener conto dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
(12) La promozione di attività innovative è integrata quale dimensione fondamentale nel campo d'azione del FSE, nell'ambito sia dell'obiettivo "Convergenza", sia dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione". Occorre garantire la promozione e sperimentazione di idee e misure innovative, in conformità degli orientamenti europei e delle raccomandazioni nel quadro della strategia europea per l'occupazione nonché degli obiettivi comunitari nel settore dell'integrazione sociale. Nel caso di queste attività, il massimale della partecipazione a titolo del FSE dovrebbe essere portato all'85%.
(13)La promozione della cooperazione transnazionale dovrebbe essere integrata quale dimensione fondamentale nel campo d'azione del FSE. Le misure di coordinamento nell'ambito della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale dovrebbero essere finanziate al 100% a titolo del FSE.
(14) È necessario assicurare la coerenza dell'azione del FSE con le politiche formulate nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del FSE sull'applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni in materia di occupazione e degli obiettivi della Comunità nel settore dell'integrazione sociale e dei piani di azione nazionali degli Stati membri sull'integrazione sociale. Il FSE può dare supporto anche ad attività che vanno al di là dei piani di occupazione nazionali ove sia necessario in base a peculiarità regionali e locali e se di conseguenza gli obiettivi d'occupazione di Lisbona, l'integrazione sociale e la coesione sociale possono essere meglio raggiunte. Il FSE dovrebbe anche mirare a ottenere sinergie con l'aiuto di altri fondi, a favore dello sviluppo sostenibile locale, regionale e nazionale. Il sostegno del FSE è anche la chiave per raggiungere l'integrazione sociale e gli obiettivi d'istruzione e formazione.
(15) Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del FSE presuppone un buon governo e un partenariato fra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e gli altri portatori di interesse, anche a livello regionale e locale.
(16)Oltre alla necessità di semplificare la legislazione in questo campo, è necessario soprattutto rivedere le procedure, onde renderle più semplici, più rapide e meno burocratiche, allo scopo di migliorare l'efficacia e la qualità dell'utilizzazione dei fondi e di garantire un maggiore rispetto dei calendari delle azioni in corso.
(17)Si possono prevedere disposizioni mediante le quali i soggetti locali, comprese le organizzazioni non governative, che intendono portare avanti azioni per combattere l'esclusione sociale possano ottenere un accesso rapido e agevole agli aiuti del Fondo, migliorando in tal modo la loro capacità d'intervento in tale settore.
(18) Gli Stati membri e la Commissione devono assicurare che l'attuazione delle priorità finanziate dal FSE nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contribuiscano a promuovere la parità e l'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne, nonché tra le persone appartenenti alle categorie svantaggiate e il resto della società; è opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere e delle minoranze azioni specifiche intese a migliorare l'accesso all'occupazione e ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne, dei disabili, degli immigrati e dei membri di minoranze etniche, soprattutto i rom, nel mondo del lavoro.
(19) Il FSE dovrebbe inoltre sostenere l'assistenza tecnica, conformemente alle decisioni dell'autorità di bilancio, incoraggiando in particolare l'apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la loro diffusione e il trasferimento delle buone pratiche nonché evidenziando il contributo del FSE agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all'occupazione e all'integrazione sociale nonché alla lotta contro l'esclusione sociale e la discriminazione.
(20) Il regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione] prevede che l'ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al FSE,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo ("FSE") e il campo d'applicazione della sua assistenza nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione], nonché i tipi di spesa ammissibili all'assistenza.
Articolo 2
Missione
1. Il FSE rafforza la coesione economica, sociale e territoriale migliorando l'occupabilità e le opportunità di lavoro, promuovendo un elevato livello occupazionale e assicurando più posti di lavoro e di migliorare la qualità. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione, a migliorare le opportunità occupazionali e la qualità e la produttività sul lavoro in tutti i suoi aspetti, a promuovere l'integrazione sociale, a combattere l'esclusione sociale, tra l'altro migliorando l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e a promuovere la non discriminazione per le ragioni indicate nell'articolo 13 del trattato e la parità fra uomini e donne nonché la riduzione delle disparità nazionali, regionali e locali a livello di occupazione.
In particolare, il FSE fornisce sostegno alle azioni in linea con le raccomandazioni e gli orientamenti adottati nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione, tenendo conto degli impegni dei piani d'azione nazionali degli Stati membri sull'integrazione sociale e dei relativi strumenti derivati.
2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il FSE asseconda le priorità della Comunità riconducibili all'esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la produttività e la competitività e promuovere una crescita economica e uno sviluppo sostenibile. In particolare, esso promuove la partecipazione al mercato del lavoro delle persone economicamente inattive e fornisce sostegno alle azioni che corrispondono agli obiettivi della Comunità nei settori della lotta all'esclusione sociale, in particolare per le categorie svantaggiate come i disabili, dell'istruzione e formazione, dell'eguaglianza tra uomini e donne e della non discriminazione.
Il FSE garantisce che siano tenuti presenti i principi elaborati dal programma EQUAL, in particolare mediante: la combinazione delle iniziative locali, regionali, nazionali ed europee; l'accesso delle organizzazioni non governative e la direzione di progetti assunta dalle stesse; la partecipazione di gruppi mirati; la definizione delle questioni politiche e la loro successiva integrazione; il riconoscimento dell'importanza pratica dell'elaborazione di politiche; l'innovazione e la sperimentazione; l'approccio dal basso verso l'alto e l'approccio transfrontaliero; la promozione dell'accesso delle categorie emarginate al mercato del lavoro e il trattamento delle conseguenze sociali sul mercato interno.
Articolo 3
Portata dell'intervento
1. Nell'ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" il FSE sostiene azioni e interventi innovativi negli Stati membri e nel quadro della cooperazione transnazionale intesi a conseguire le seguenti priorità:
a) accrescere l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, promuovendo in particolare:
i)
l'apprendimento permanente e maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori tramite la promozione dell'assunzione di responsabilità e della creazione di imprese, l'elaborazione e l'applicazione di sistemi e strategie di apprendimento permanente che garantiscano un più agevole accesso alla formazione interna, in particolare per tutti i lavoratori meno qualificati, per quelli altamente qualificati e per quelli più anziani, la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, compreso il riconoscimento di quelle acquisite all'estero, la diffusione delle competenze in materia di tecnologie della comunicazione e dell'informazione e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione;
ii)
l'anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, segnatamente tramite l'aumento degli investimenti delle imprese, soprattutto delle PMI, l'elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, il miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro, in particolare della protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite un sostegno specifico alle PMI e alle microimprese e alle loro organizzazioni rappresentative a livello nazionale, regionale e locale per l'applicazione della legislazione esistente, la promozione di un equilibrio tra sicurezza e flessibilità, l'individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze, l'offerta di possibilità di lavoro a tempo parziale, la messa a punto di servizi specifici di occupazione e formazione nonché di servizi di ricollocamento e di sostegno volti a migliorare la tutela dei lavoratori dagli effetti di ristrutturazioni aziendali o settoriali, come pure la promozione dell'istruzione in campo professionale nelle PMI, in particolare per quanto concerne gli apprendistati, e l'adozione di misure volte a rafforzare le necessarie capacità lavorative e a promuovere l'orientamento, la consulenza e la formazione professionale sul mercato del lavoro;
b) migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento duraturo nel mercato del lavoro per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, in particolare cercando soluzioni per la disoccupazione a lungo termine e quella dei giovani e per l'integrazione transfrontaliera dei mercati del lavoro, prevenire la disoccupazione ed impedire una ricaduta nella stessa, prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro delle donne, dei disabili, degli emigrati legali, delle persone inattive di oltre 40 anni ma ancora in età lavorativa, dei disoccupati di lunga durata e dei membri di minoranze etniche – soprattutto i rom – promuovendo in particolare:
i)
la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, segnatamente i servizi dell'impiego e altre iniziative nel contesto delle strategie di piena occupazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
ii)
l'attuazione di misure attive e preventive che consentano l'individuazione precoce delle esigenze e un sostegno alla carriera personalizzato, la consulenza e la formazione professionale nell'ambito di piani di azione individuali, la ricerca del lavoro, il ricollocamento e la mobilità, nonché misure volte a incoraggiare le attività lavorative autonome e la creazione di imprese, la fissazione di incentivi e la promozione di condizioni di lavoro atte a mantenere più a lungo le persone nella vita lavorativa; azioni specifiche volte a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, soprattutto attraverso l'istituzione di tirocini professionali e di incentivi all'imprenditorialità; l'adozione dell'economia sociale e del modello di mercato del lavoro intermedio in vista di una piena occupazione; l'assistenza all'infanzia e il sostegno ai trasporti, quali meccanismi per incoraggiare le persone inattive e i disoccupati a lavorare;
iii)
il mainstreaming e azioni specifiche intese a migliorare l'accesso all'occupazione nonché ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nell'occupazione, a eliminare la segregazione diretta e indiretta tra i sessi sul mercato del lavoro, fra l'altro affrontando alla radice il problema dei differenziali retributivi di genere; particolare attenzione dovrebbe altresì essere accordata alle donne che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un congedo di maternità o parentale, nonché alle donne che sono state licenziate e alle quali mancano pochi anni per maturare diritti a pensione;
iv)
la promozione di azioni specifiche intese a conciliare vita professionale e vita privata, tra cui l'agevolazione dell'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone dipendenti;
v)
v) azioni specifiche intese a rafforzare l'integrazione sociale degli emigrati e ad aumentare la loro partecipazione al mondo del lavoro, tramite, fra l'altro, l'orientamento, la formazione linguistica e la convalida delle competenze acquisite all'estero;
vi)
azioni specifiche intese a contrastare le particolari costrizioni derivanti dalle peculiarità delle regioni ultraperiferiche, conformemente all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato;
vii)
se del caso, l'assistenza in materia di salute mentale alle persone economicamente inattive;
c) potenziare l'integrazione sociale e l'inserimento duraturo nel mercato del lavoro delle persone con difficoltà e combattere l'esclusione sociale e ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro e nelle comunità, promuovendo ad esempio:
i)
percorsi di integrazione al lavoro per le persone con difficoltà, vale a dire gli emigrati, i membri di minoranze etniche – in particolare i rom –, gli abitanti di regioni o parti di regioni svantaggiate, le persone senza formazione scolastica, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, i disabili, i poveri e i disoccupati di lunga durata, e facilitazione dell'accesso e del ritorno all'occupazione per gli emarginati sociali comprese le persone al di sopra dei 50 anni e i genitori single, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze, i richiedenti asilo e i disabili attraverso misure di occupabilità, di integrazione sociale e in comunità, anche nel settore dell'economia sociale, misure di accompagnamento e promozione dei relativi servizi di sostegno sociale, prossimità e assistenza;
ii)
la promozione di azioni specifiche volte a migliorare l'integrazione sociale dei migranti e ad aumentare la loro partecipazione all'occupazione, ad esempio mediante la prestazione di servizi di consulenza, l'insegnamento linguistico e il riconoscimento delle competenze acquisite all'estero;
iii)
iii) la diversità sul posto di lavoro e la lotta alla discriminazione mediante la formazione professionale, l'incoraggiamento dell'accesso e della partecipazione al mercato del lavoro nonché la crescita al suo interno, tramite la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità e delle imprese locali e grazie alla promozione di iniziative di sviluppo locali, come i progetti urbani sociali, l'apprendimento permanente e la cittadinanza attiva;
iv)
la creazione di posti di lavoro adatti ai disabili, e la disponibilità da parte dei datori di lavoro ad assumere persone con disabilità;
v)
azioni specifiche volte a sensibilizzare i datori di lavoro in merito alla necessità di fornire soluzioni ragionevoli conformemente alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(7), a fornire ai datori di lavoro informazioni e assistenza affinché rendano l'ambiente di lavoro accessibile ai disabili, e a fornire loro una formazione in materia di pari opportunità nelle assunzioni, sensibilizzazione alla disabilità e non discriminazione;
vi)
azioni volte ad agevolare il rientro nel mercato del lavoro dei membri di gruppi svantaggiati come le persone con disabilità o coloro che assistono una persona dipendente;
vii)
proprietà, gestione e democrazia di prossimità – al fine di fornire ai singoli e ai gruppi di volontari e di persone della comunità le competenze per migliorare la loro partecipazione alla vita della comunità e per mettere le persone svantaggiate in contatto con il mondo dell'occupazione o con altre opportunità nel mercato del lavoro;
d) promuovere le riforme che spingono verso la piena occupazione, una maggiore qualità del lavoro e l"integrazione incentivando segnatamente la creazione di imprese nonché il perfezionamento e l'attuazione di partenariati e patti tramite la creazione di reti di soggetti interessati a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative, con particolare attenzione per quelle operanti nei settori dell'integrazione sociale e delle pari opportunità per uomini e donne nonché delle iniziative locali in campo occupazionale e dei patti territoriali per l'occupazione, al fine di incrementare l'occupazione, le competenze e le opportunità e migliorare i risultati;
e) rafforzare il capitale umano, in particolare delineando e introducendo riforme nell'istruzione e nei sistemi di formazione.
2. Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" e nei paesi del Fondo di coesione il FSE sostiene azioni intese a conseguire le seguenti priorità:
a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo in particolare:
i)
l'attuazione di riforme dei sistemi d'istruzione e di formazione volte a preparare le persone al lavoro indipendente nonché a promuovere l'assunzione di responsabilità e la creazione di imprese, per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e alla necessità dell'apprendimento permanente, rendere l'istruzione e la formazione iniziali più pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornare costantemente le competenze degli insegnanti e del personale non docente;
ii)
una maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre significativamente l'abbandono scolastico nonché la segregazione e ad aumentare l'accesso alla formazione professionale iniziale e all'istruzione a tutti i livelli;
iii)
lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori e pertinenti attività di rete fra università, centri di ricerca e imprese sotto forma di partenariati pubblico-privato o di altri tipi di cooperazione tra i diversi operatori economici e sociali;
iv)
l'adattamento dell'ambiente di lavoro per tenere conto delle questioni relative all'equilibrio tra lavoro e vita privata;
b) rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici, delle parti sociali, della società civile e delle organizzazioni non governative a livello nazionale, regionale e locale al fine di applicare le riforme e il buon governo, soprattutto nei settori economico, occupazionale, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:
i)
una corretta elaborazione, sorveglianza e valutazione delle strategie e dei programmi tramite studi, statistiche e la consulenza di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili;
ii)
il potenziamento delle capacità nell'elaborazione di strategie e programmi, anche per quanto riguarda l'applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione continua dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e le organizzazioni non governative interessate, nonché le organizzazioni professionali rappresentative.
3. Nell'attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 il FSE sostiene la promozione e l'integrazione delle attività innovative in quanto priorità distinta nonché la cooperazione tra Stati membri a livello nazionale e regionale segnatamente tramite la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o collettive.
4.Il FSE sostiene le azioni di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, attuate dagli Stati membri, volte a lottare contro la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini sul luogo di lavoro e nella società.
5. Nel realizzare la priorità dell'integrazione sociale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i), il FSE può finanziare azioni comprese nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio [relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale](8) fino ad un massimale del 10% dell'asse prioritario di cui trattasi.
Articolo 4
Coerenza e concentrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute dal FSE siano coerenti con gli obiettivi definiti, e favoriscano l'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e degli obiettivi della Comunità in materia di integrazione sociale, istruzione, formazione e parità fra uomini e donne. Essi accertano in particolare che le azioni contenute nel quadro di riferimento strategico e nei programmi operativi promuovano in ciascuno Stato membro gli obiettivi e le priorità dei piani d'azione nazionali per l'occupazione e per l'integrazione sociale. Gli Stati membri concentrano l'assistenza in particolare nella realizzazione delle raccomandazioni relative all'occupazione di cui all'articolo 128, paragrafo 4, del trattato nonché dei pertinenti obiettivi comunitari in materia di integrazione sociale e di lotta contro l'esclusione sociale. Il FSE può inoltre sostenere misure che vadano al di là del piano nazionale di occupazione di uno Stato membro, qualora esse siano necessarie in virtù delle particolarità regionali e locali e si possano quindi conseguire meglio gli obiettivi di Lisbona in materia di occupazione, l'integrazione sociale e la coesione sociale.
2. Nell'ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del FSE può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l'efficacia del sostegno del FSE, i programmi operativi tengono conto segnatamente delle regioni e località colpite dai problemi più gravi, tra cui le zone urbane svantaggiate, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca, le isole, le regioni montagnose e remote, le regioni a bassa densità di popolazione o che presentano un handicap demografico e quelle particolarmente colpite dagli effetti negativi delle rilocalizzazioni di imprese.
3. Gli elementi pertinenti della relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione] sono integrati, rispettivamente, nei corrispondenti piani d'azione nazionali per l'occupazione e nei piani d'azione nazionali per l'integrazione sociale.
4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori scelti per sorvegliare l'esecuzione del quadro di riferimento strategico nazionale definito all'articolo 18 del regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione] sono quelli impiegati per l'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e nel contesto degli obiettivi concordati della Commissione in materia di integrazione sociale, non discriminazione, istruzione e formazione nonché di parità tra donne e uomini. Gli indicatori di controllo dei programmi operativi devono essere coerenti con tali obiettivi quantificati.
5. Le valutazioni effettuate in rapporto all'intervento del FSE verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all'attuazione della Strategia europea per l'occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell'integrazione sociale, della non discriminazione, della promozione della parità tra donne e uomini nonché dell'istruzione e della formazione nello Stato membro interessato.
Articolo 5
Buon governo e partenariato
1. Il FSE promuove il buon governo e il partenariato. Il suo sostegno è concepito ed attuato al livello territoriale idoneo, in particolare a livello regionale e locale, conformemente alle disposizioni istituzionali proprie di ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri e l'autorità di gestione di ciascun programma operativo assicurano il coinvolgimento e l'accesso adeguato delle parti sociali e l'adeguata consultazione e partecipazione dei portatori di interesse non governativi, in particolare dei settori dell'integrazione sociale, della non discriminazione nonché della parità di trattamento tra uomini e donne, al livello territoriale appropriato, che può essere al tempo stesso il livello nazionale come quello regionale, nelle fasi di programmazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del FSE.
3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare la popolazione e gli operatori interessati in merito ai programmi operativi e alle attività ammissibili a beneficiare dei finanziamenti del FSE.
4. Le autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggiano l'adeguata partecipazione e l'accesso delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 3.
Almeno il 2% delle risorse del FSE è assegnato al potenziamento delle capacità, a misure di formazione e di messa in rete, al rafforzamento del dialogo sociale e ad attività intraprese collettivamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo delle ONG e della Comunità, l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all"articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nonché attività di potenziamento delle capacità delle organizzazioni non governative rappresentative operanti nei settori dell'integrazione sociale e della non discriminazione.
5. L'autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e assicura l'accesso semplice e rapido delle organizzazioni non governative interessate alle attività oggetto di finanziamento, segnatamente nei settori dell'integrazione sociale, in particolare per quanto riguarda le categorie svantaggiate come i disabili, della non discriminazione e della parità di opportunità tra uomini e donne.
Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" almeno l'1% delle risorse del FSE è assegnato al potenziamento delle capacità e a misure a favore delle attività di formazione e di messa in rete delle ONG, in particolare quelle operanti nei settori dell'integrazione sociale e della lotta contro le discriminazioni, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
6. Qualora la responsabilità dell'attuazione sia delegata, gli aiuti previsti per un programma possono essere forniti mediante sovvenzioni globali.
7.Nell'ambito delle priorità dei programmi per attività innovative di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere istituito un fondo per sostenere una quota limitata di programmi concernenti progetti su scala ridotta cui partecipano soggetti locali. Il finanziamento è assegnato sotto forma di sovvenzioni globali. Per "progetti su scala ridotta" si intendono quelli fino a 300 000 EUR.
L'autorità di gestione garantisce che le organizzazioni non governative operanti nei settori dell'integrazione sociale e della lotta contro la discriminazione accedano a tale fondo a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle del programma EQUAL.
Articolo 6
Parità fra uomini e donne e parità di opportunità
Gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i programmi operativi comprendano un'analisi dell'impatto specifico di genere, l'assegnazione degli stanziamenti risponda in modo adeguato alle esigenze specifiche degli uomini e delle donne, e sia favorita la parità fra uomini e donne nelle fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, anche stabilendo obiettivi e bersagli specifici con calendari precisi, e utilizzando indicatori di genere qualitativi e quantitativi.
Gli Stati membri e le autorità di gestione assicurano che il "gender budgeting" sia applicato in tutte le fasi del programma operativo.
Gli Stati membri e le autorità di gestione assicurano una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla gestione e alla realizzazione dei programmi operativi a livello locale, regionale e nazionale.
Articolo 7
Non discriminazione
Gli Stati membri e le autorità di gestione assicurano che i programmi operativi comprendano una descrizione di come l'integrazione sociale delle persone con disabilità e dei gruppi vulnerabili nonché i principi di non discriminazione devono essere promossi e realizzati nelle fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, utilizzando indicatori specifici.
Articolo 8
Innovazione
Nell'ambito di ciascun programma operativo gli Stati membri e le autorità di gestione riservano particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative in quanto elemento distinto, specialmente di quelle che promuovono una più stretta cooperazione tra i vari operatori pubblici, sociali ed economici. Dopo aver consultato il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione], l'autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento nel contesto delle azioni innovative in conformità degli orientamenti europei in materia di occupazione e definisce idonee modalità di attuazione. Le attività innovative dovrebbero corrispondere almeno all'1% del programma operativo. Per tali attività la percentuale di cofinanziamento del FSE ammonta all'85%.
Articolo 9
Cooperazione transnazionale
1. Gli Stati membri e le autorità di gestione possono istituire un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico nella programmazione delle attività di cooperazione transnazionale e interregionale. Per tali attività la percentuale di partecipazione del FSE è pari all'85%; le attività di coordinamento nel quadro della cooperazione transnazionale e interregionale sono finanziate al 100% dal FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono coerenza e complementarietà tra l'azione del Fondo e le azioni finanziate tramite altri programmi transnazionali comunitari, segnatamente nel settore dell'istruzione e formazione, mediante adeguati meccanismi di coordinamento al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse comunitarie a sostegno dell'istruzione e della formazione permanente.
Articolo 10
Azioni innovative e assistenza tecnica
Almeno l'1% delle risorse del FSE sono assegnate alla Commissione per il finanziamento di azioni a carattere innovativo e progetti pilota nel quadro dei mercati del lavoro, dell'occupazione e della formazione professionale, oltre ad azioni, nell'ambito del dialogo sociale, destinate ai lavoratori dipendenti e riguardanti il trasferimento di conoscenze specializzate nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE.
Inoltre, la Commissione promuove in particolare lo sviluppo di forum e la creazione di patti regionali per l'occupazione nella fase preparatoria della pianificazione dei programmi, scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e revisioni paritetiche per individuare e diffondere le buone pratiche e incoraggiare l'apprendimento reciproco al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del FSE agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione, in particolare dei giovani e degli anziani, di integrazione sociale, di non discriminazione e di conciliabilità tra lavoro e famiglia.
Articolo 11
Relazioni di valutazione intermedia e di attuazione
Le relazioni da presentare ogni due anni e le relazioni di attuazione finali di cui all"articolo 66 del regolamento (CE) n. .../2005 [recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione] contengono una sintesi e una valutazione dell'attuazione dei seguenti punti:
a)
integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore;
b)
integrazione della dimensione dei gruppi oggetto di discriminazioni, comprese azioni per assicurare l'integrazione sociale, l'accesso e l'occupazione delle persone con disabilità;
c)
c) azioni intese a rafforzare l'integrazione sociale dei migranti e a migliorare il loro accesso all'occupazione;
d)
d) azioni intese a rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione delle persone appartenenti a categorie svantaggiate: membri di minoranze etniche, persone con disabilità, abitanti di regioni o parti di regioni svantaggiate, persone che non hanno ricevuto un'istruzione scolastica, poveri e disoccupati di lunga durata;
e)
azioni intese a rafforzare l'integrazione sociale e a migliorare l'accesso all'occupazione di altri gruppi svantaggiati;
f)
azioni intese a valorizzare le qualifiche professionali dei lavoratori;
g)
g) attività innovative, corredate di una motivazione dei temi scelti per l'innovazione, una presentazione dei risultati e della loro divulgazione e integrazione nei vari settori politici;
h)
azioni intese a rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato;
i)
azioni intese a promuovere la partecipazione degli attori sociali e la loro integrazione in reti locali, regionali, nazionali e transnazionali;
j)
j) attività di cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale;
k)
misure intese a incoraggiare il lavoro autonomo e la creazione di imprese;
l)
coordinamento delle risorse del FSE con azioni a titolo dei piani nazionali per l'occupazione, della Strategia europea per l'occupazione e della Strategia di Lisbona;
m)
azioni intese a combattere l'esclusione sociale e valutazione dei tassi di inattività economica.
Articolo 12
Ammissibilità
1. Il FSE contribuisce alla spesa pubblica sotto forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuono di interessi sui prestiti, microcrediti e acquisizione di beni e servizi in conformità delle legislazioni degli Stati membri applicabili agli appalti pubblici.
2. Le spese seguenti non sono ammissibili al sostegno del FSE:
a) l'IVA rimborsabile;
b) gli interessi passivi;
c) l'acquisto di infrastrutture, beni mobili ammortizzabili, beni immobili e terreni.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 6 del regolamento (CE) n. .../2005 [relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale] si applicano alle azioni cofinanziate dal FSE che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo [2] di tale regolamento.
4. Fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità, le spese dichiarate nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR possono comprendere:
a)
le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti a un'operazione e certificate come ricevute dal beneficiario, a condizione che tali versamenti costituiscano il cofinanziamento pubblico nazionale dell'operazione, in conformità delle norme nazionali vigenti;
b)
i costi indiretti di un'operazione fissati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti dichiarati per tale operazione, in funzione del tipo di operazione nonché del contesto e del luogo in cui viene realizzata.
Articolo 13
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento non infirma né il proseguimento dell'applicazione, né la modifica, compreso il totale o parziale annullamento, delle misure approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1784/1999 che erano di applicazione anteriormente al 1° gennaio 2007.
Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/1999 restano valide.
Articolo 14
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1784/1999 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/1999 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.
Articolo 15
Clausola di riesame
Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.