Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il Fondo europeo per la pesca (COM(2004)0497 – C6-0212/2004 – 2004/0169(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0497)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0212/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i bilanci (A6-0217/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 e gli anni seguenti;
4. chiede alla Commissione di confermare, una volta che le prossime prospettive finanziarie saranno state adottare, gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio assicurando così la compatibilità con i massimali;
5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 4
(4) L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.
L'articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell'attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali, naturali e geografiche fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.
Emendamento 3 Considerando 9
(9) L'attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.
(9) L'attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria, quali le disposizioni del regolamento finanziario e le sue misure di esecuzione.
Emendamento 4 Considerando 10
(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest'ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.
(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest'ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell'ambiente e della promozione della non discriminazione compresi le pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.
Emendamento 5 Considerando 13
(13) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.
(13) L'articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee sotto il controllo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.
Emendamento 6 Considerando 24
(24) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere.
(24) Esiste la necessità di stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l'impatto socioeconomico mediante l'attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere con lo scopo di diversificare le attività economiche e di fornire occupazione sostenibile.
Emendamento 7 Considerando 29
(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.
(29) Occorre proseguire lo sforzo di adeguamento della flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili quando ciò sia necessario per raggiungere un equilibrio con la situazione delle risorse e per garantire la redditività della flotta stessa.
Emendamento 8 Considerando 29 bis (nuovo)
(29 bis) Per tale motivo è necessario istituire un vero e proprio Registro delle navi da pesca comunitarie armonizzato in tutti gli Stati membri, articolato per segmenti di flotta e per Stati, con l'indicazione della capacità e della potenza; tale registro deve essere nello stesso tempo preciso, trasparente e affidabile, e occorre quindi che tutti gli Stati membri adottino gli stessi criteri per misurare la capacità e la potenza dei loro pescherecci, sotto il controllo della Commissione.
Emendamento 9 Considerando 29 ter (nuovo)
(29 ter) I trasferimenti di navi da pesca comunitarie in paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, devono anche contribuire a potenziare la pesca sostenibile al di fuori di tali acque.
Emendamento 10 Considerando 30
(30) La ristrutturazione delle flotte di pesca richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.
(30) L'adeguamento delle flotte di pesca alle risorse accertate nelle zone di attività delle flotte interessate richiede l'adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.
Emendamento 11 Considerando 33
(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.
(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica.
Emendamento 12 Considerando 35
(35) Mediante l'assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.
(35) Mediante l'assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota, campagne sperimentali di pesca e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente.
Emendamento 13 Considerando 37
(37) L'efficacia e l'impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione.
(37) L'efficacia e l'impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e della trasparenza. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l'affidabilità della valutazione e la sua disponibilità per il pubblico.
Emendamento 14 Considerando 53
(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 2006, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,
(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti impegnati fino al 31 dicembre 2006 e pagati fino al 31 dicembre 2008, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,
Emendamento 15 Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito "il Fondo") e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.
Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca e l'acquacoltura (di seguito "il Fondo") e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del settore della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca costiere.
Emendamento 16 Articolo 3, lettera e)
e) "acquacoltura", l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto ;
e) "acquacoltura", compresa la vallicoltura e la molluschicoltura, l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questa dovrebbe essere sostenuta solo se non danneggia l'ambiente; tali organismi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;
Emendamento 17 Articolo 3, lettera f)
f) "microimpresa e piccola impresa", una microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
soppresso
Emendamento 18 Articolo 4, lettera b)
b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;
b) promuovere il rinnovo e la modernizzazione della flotta da pesca, purché sia assicurato l'equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca e la redditività economica della flotta comunitaria per garantire il maggiore approvvigionamento possibile del mercato comunitario;
Emendamento 19 Articolo 4, lettera b bis) (nuova)
b bis) favorire lo sviluppo sostenibile della produzione dell'acquacoltura;
Emendamento 20 Articolo 4, lettera d)
d) rafforzare la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;
d) rafforzare la protezione e il miglioramento delle risorse naturali vive e dell'ambiente quando sono in relazione con il settore della pesca e dell'acquacoltura;
Emendamento 21 Articolo 4, lettera f bis) (nuova)
f bis) promuovere un trattamento più favorevole per le regioni ultraperiferiche in virtù dell'articolo 299 del trattato.
Emendamento 22 Articolo 5
Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal Fondo europeo per la pesca (di seguito il "Fondo" o il "FEP"). Le misure attuate nel quadro del presente regolamento devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Esse accompagnano e integrano, laddove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.
Gli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura sono finanziati dal Fondo europeo per la pesca e l'acquacoltura (di seguito il "Fondo" o il "FEPA"). Le misure attuate nel quadro del presente regolamento devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Esse accompagnano e integrano, laddove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.
Emendamento 23 Articolo 6, paragrafo 4
4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.
4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca, nelle zone in cui sussiste il rischio manifesto di un eccesso di pesca. Inoltre, le risorse del Fondo non possono essere impiegate per le specie per cui sono stati fissati contingenti o che siano oggetto di altre disposizioni normative o i cui stock non registrino condizioni biologicamente poco sicure. E' per contro ammesso il finanziamento di misure che riguardano specie chiaramente sottoutilizzate.
Emendamento 24 Articolo 11, comma 2
La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.
La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni, anche a livello transnazionale, volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.
Emendamento 25 Articolo 13
La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.
La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all'obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso nonché l'incidenza dell'economia ittica sul tessuto economico-sociale.
Emendamento 26 Articolo 15, paragrafo 1
1. Entro tre mesi dall'adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.
1. Entro sei mesi dall'adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
Emendamento 27 Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)
a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l'indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;
a) l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca e l'indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;
Emendamento 28 Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)
b) lo sviluppo del settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione e commercializzazione;
b) lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura e dell'industria di trasformazione e commercializzazione;
d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;
d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e le attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, rivolgendo la debita attenzione allo stato di conservazione degli stock;
Emendamento 30 Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)
e bis) la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche acquatiche.
Emendamento 31 Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Una volta approvati dalla Commissione, i piani strategici nazionali sono resi pubblici.
d bis) un piano d'azione inteso a combattere le frodi e le irregolarità.
Emendamento 33 Articolo 20, paragrafo 4
4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell'articolo 18.
4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell'articolo 18. Il programma è reso pubblico.
– piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;
– piani nazionali di uscita dalla flotta della durata massima corrispondente al periodo di programmazione che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull'adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;
Emendamento 35 Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)
– realizzazione di zone di protezione, compresi i fermi temporanei della pesca o la chiusura di determinate zone, la restrizione dell'attività in talune zone o l'istituzione di zone "precluse alla pesca".
Emendamento 36 Articolo 24, paragrafo 1
1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 23, lettera a), primo trattino.
1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 23.
Emendamento 37 Articolo 24, paragrafo 2
2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all'articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.
2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all'articolo 23, lettera a), primo trattino, possono contenere misure per l'arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.
Emendamento 38 Articolo 24, paragrafo 6, comma 1
6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), non può superare due anni.
6. Gli Stati membri presentano i piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a) in qualsiasi momento durante il periodo FEPA applicabile, il quale non può superare un periodo di programmazione di cinque anni.
Emendamento 39 Articolo 24, paragrafo 6, comma 2
Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Emendamento 40 Articolo 24, paragrafo 6, comma 3
Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Nei casi di cui all'articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.
Emendamento 41 Articolo 25, paragrafo 1, comma 1
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a). L'arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.
1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a) o in seguito a una decisione di porre fine volontariamente all'attività di pesca che comporti una riduzione della capacità di pesca. L'arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dalla pesca, la creazione di iniziative comuni o la sua esportazione per attività diverse dalla pesca. In quest'ultimo caso, il tasso di partecipazione di cui al gruppo 1 della tabella dell'allegato II è ridotto del 50%.
Emendamento 42 Articolo 25, paragrafo 2, comma 2
Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base di uno o più dei seguenti criteri obiettivi:
Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base del seguente criterio obiettivo:
a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il valore assicurato;
b) il fatturato realizzato dal peschereccio;
c) l'età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.
c) l'età del peschereccio e la sua stazza o potenza motrice espresse rispettivamente in GT o kW.
Emendamento 43 Articolo 26, paragrafo 1, comma 1
1. Nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.
1. Nell'ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 23, lettera a), primo, secondo, terzo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo minimo di tre mesi e massimo di due anni, per tutto il periodo di programmazione.
Emendamento 44 Articolo 26, paragrafo 1, comma 2
Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall'arresto temporaneo.
soppresso
Emendamento 45 Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Gli Stati membri possono prevedere un risarcimento "una tantum" per i proprietari delle navi e per i pescatori nel quadro di piani di protezione delle risorse marine, quali, ad esempio, Natura 2000, se ciò comporta una riduzione della capacità di pesca.
Emendamenti 46 e 47 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)
a) di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
a) che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza e migliori condizioni di lavoro e abitabilità e, in generale, un miglior benessere dei lavoratori a bordo dei pescherecci, compreso il cambiamento del motore.
La sostituzione dei motori sarà sovvenzionabile solo per motivi di sicurezza, risparmio di combustibile o maggiore compatibilità ambientale e sempre che resti escluso qualsiasi aumento della capacità di pesca;
Emendamenti 48, 55 e 57 Articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) che permettono l'uso di tecniche più selettive e rispettose dell'ambiente, atte a evitare le catture accessorie indesiderabili, a rafforzare la qualità e la sicurezza delle catture conservate a bordo e a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza.
Emendamento 49 Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)
b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;
b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito, così come dei sottoprodotti derivanti dalla manipolazione a bordo delle catture;
Emendamento 50 Articolo 27, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)
b bis) per navi che esigano la sostituzione del motore per ragioni di sicurezza o al fine di diminuire l'impatto ambientale;
Emendamento 52 Articolo 27, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) che mirano al rinnovo della flotta per quanto riguarda la sostituzione delle imbarcazioni di lunghezza complessiva inferiore ai dodici metri. Anche le imbarcazioni di più di 20 anni che non hanno i necessari requisiti di sicurezza potranno essere sostituite.
Emendamento 54 Articolo 27, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)
d bis) che puntano a ridurre i consumi energetici;
Emendamento 56 Articolo 27, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)
d ter) che permettono di tenere meglio in conto l'impatto ambientale delle attività di pesca, segnatamente riducendo le emissioni inquinanti della nave in questione;
Emendamento 58 Articolo 27, paragrafo 2
2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all'articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l'investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.
2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un'altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l'investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.
Emendamento 59 Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il Fondo prevede la possibilità di modernizzare tutte le categorie delle navi da pesca, compreso il loro motore, per ragioni di sicurezza e a condizione che il nuovo motore non abbia una potenza superiore a quella del vecchio motore.
Emendamento 60 Articolo 27 bis
1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
1. Ai fini del presente articolo, per "piccola pesca costiera" si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all"articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II viene ridotto del 20%.
2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all"articolo 26 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell'allegato II viene ridotto del 20%.
3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all"articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell'allegato II.
3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all"articolo 27 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell'allegato II.
4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:
4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:
– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
– promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
– promuovere l'organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;
– promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
– incoraggiare iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
– utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.
– favorire l'impiego delle innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente applicabile) che non aumentano lo sforzo di pesca.
Sono concessi aiuti pubblici per il rinnovo delle flotte , tra l'altro allo scopo di utilizzare tecniche e sistemi di controllo delle imbarcazioni più selettivi nonché di migliorare la sicurezza a bordo , le condizioni di lavoro e quelle sanitarie, a condizione che ciò non comporti un aumento dello sforza di pesca;
– introdurre attrezzature di pesca biodegradabili in zone marine di protezione speciale, prevedendo l'assistenza telemedica;
– assicurare il rinnovo della flotta dedita ad attività di pesca costiera su piccola scala , qualora risulti che l'uscita/ entrata della flotta è gestita in modo che la capacità non superi gli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 2371/2002
Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell'allegato II del presente regolamento.
Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell'allegato II del presente regolamento.
Emendamento 61 Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. La sostituzione della nave e del motore per ragioni di sicurezza, di protezione ambientale e di risparmio di carburante deve essere ammissibile a condizione che non comporti un aumento della capacità.
Emendamento 62 Articolo 27 ter (nuovo)
Articolo 27 ter
Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni ultraperiferiche
Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.
Lo Stato membro sottopone alla Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di modernizzazione della sua flotta, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004. Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell'allegato II del presente regolamento.
Emendamento 63 Articolo 28, paragrafo 1, alinea
1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:
1. Il Fondo contribuisce al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:
Emendamento 64 Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)
a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;
a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività compresi pescaturismo ed ittiturismo per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;
Emendamento 65 Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)
b) bis. corsi di formazione sulla sicurezza in mare, formazione sul posto di lavoro e interscambio di corsi e studi per tutti coloro che lavorano nell'industria della pesca negli Stati membri,
Emendamento 66 Articolo 28, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) riduzione delle conseguenze dei divieti temporanei di pesca;
Emendamento 67 Articolo 28, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)
c ter) perdita di posti di lavoro su un peschereccio colpito da misure di arresto definitivo.
Emendamento 68 Articolo 28, paragrafo 2
2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.
2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di:
a) premi individuali ai pescatori con meno di 35 anni di età che possono comprovare almeno cinque anni di esercizio della professione o una formazione professionale equivalente e che per la prima volta diventano proprietari o comproprietari di una nave da pesca usata;
b) misure di formazione e di promozione alla formazione destinate a giovani pescatori che intendono diventare per la prima volta proprietari di una nave da pesca.
Emendamento 69 Articolo 28 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il Fondo potrà erogare contributi sotto forma di premi globali per i membri dell'equipaggio di navi interessate dal ritiro definitivo dall'attività.
Emendamento 70 Articolo 28 bis (nuovo)
Articolo 28 bis
Aiuti per il rinnovamento e la modernizzazione della flotta di pesca che non presuppongono un incremento della capacità
Per poter beneficiare degli aiuti di rinnovamento e modernizzazione della flotta, gli Stati membri devono soddisfare tutti i requisiti e gli obiettivi dei livelli di riferimento statali e comunitari per la flotta e assoggettarsi ad un regime permanente di controllo da parte della Commissione. Gli Stati membri dimostreranno che le entrate e l'uscita della flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi annuali statali e comunitari previsti e che sia mantenuta una relazione tra le entrate e le uscite in modo tale che la capacità non venga in alcun modo incrementata. Verrà definito un Registro dei pescherecci comunitari armonizzato per tutti gli Stati membri, con indicazione della capacità e della potenza, con criteri identici per la misurazione e di facile accesso per permettere il suo controllo che spetterà alla Commissione.
Emendamento 71 Articolo 28 ter (nuovo)
Articolo 28 ter
Aiuti alla realizzazione di campagne sperimentali
Il Fondo può cofinanziare misure proposte dagli Stati membri, destinate alla realizzazione di campagne sperimentali in mare orientate alla ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie ittiche.
Emendamento 72 Articolo 28 quater (nuovo)
Articolo 28 quater
Aiuti alla creazione di imprese miste con Stati terzi
Il Fondo contribuisce a finanziare le misure nazionali relative al trasferimento definitivo di un peschereccio a un paese terzo mediante la creazione di una società mista, previo accordo delle autorità competenti del paese interessato e con riserva del rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) che il paese terzo cui il peschereccio viene trasferito non sia un paese candidato all'adesione,
b) che il trasferimento implichi una riduzione dello sforzo di pesca rispetto alle risorse precedentemente sfruttate dal peschereccio trasferito,
c) che il paese terzo non sia uno Stato di bandiera di comodo né sia tollerante nei confronti della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata), e sia quindi rispettoso della gestione e della conservazione delle sue risorse e offra garanzie di possibilità reali di pesca.
In caso di trasferimento definitivo a un paese terzo, il peschereccio deve essere iscritto senza ritardi nel registro di detto paese terzo e ad esso si applica il divieto definitivo di far ritorno nelle acque comunitarie.
Emendamento 73 Articolo 29, paragrafo 2
2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
2. Gli investimenti possono riguardare tutte le parti del processo produttivo, compresi la costruzione di nuovi impianti e l'estensione, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di impianti di produzione e delle imbarcazioni per la pesca dei mitili esistenti, in particolare allo scopo di aumentare la produzione di specie con buone prospettive di mercato e di migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali, le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura, la qualità dei prodotti a partire dal momento della loro immissione sul mercato in poi e la riduzione dell"impatto negativo sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
Emendamento 74 Articolo 29, paragrafo 4
4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.
4. Il Fondo fornisce soltanto assistenza a investimenti che offrono sufficienti garanzie tecniche e finanziarie, che non generano capacità eccessive di produzione e non hanno conseguenze negative sulla politica di commercializzazione delle risorse. Tale politica si applica anche alle specie oggetto di pesca industriale che sono trasformate in mangimi per pesci.
Emendamento 75 Articolo 29, paragrafo 5
5. Non possono essere concessi aiuti ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, per i quali non siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.
5. Possono essere concessi aiuti solo ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE quando siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.
Emendamento 76 Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)
a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;
a) diversificazione finalizzata alla cattura, a nuovi metodi di allevamento o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato e rispondente a prerequisiti di produzione ecologica sostenibile in termini di fabbisogno di energia e di proteine di pesce;
Emendamento 77 Articolo 30, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)
a bis) garanzia dell'approvvigionamento e contributo all'equilibrio della bilancia commerciale della pesca del mercato comunitario;
Emendamento 78 Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)
b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l'impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;
b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l'impatto ambientale;
Emendamento 79 Articolo 30, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)
b bis) accordi intesi a migliorare l'ambiente di lavoro;
d) misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;
soppresso
Emendamento 81 Articolo 30, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)
f bis) promozione e ricerca di nuovi sbocchi commerciali.
Emendamento 82 Articolo 30, paragrafo 2
2.Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.
soppresso
Emendamento 84 Articolo 31, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)
c bis) il ripristino del potenziale di produzione industriale dell'acquacoltura nel caso in cui sia danneggiato da catastrofi naturali o industriali.
Emendamento 85 Articolo 31, paragrafo 3
3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d'impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo designato dallo Stato membro.
3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.
Emendamento 86 Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. La pesca nelle acque interne (attività di pesca esercitate a fini commerciali da imbarcazioni operanti esclusivamente nelle acque territoriali degli Stati membri) è ammissibile agli aiuti alla ricostruzione come pure il rinnovamento e la modernizzazione delle navi utilizzate per tale tipo di pesca. Deve essere possibile inoltre fare appello al Fondo per un sostegno all'applicazione di misure di ripristino delle popolazioni di anguille.
Emendamento 87 Articolo 31, paragrafo 4, alinea
4. L'importo massimo degli aiuti pubblici erogati annualmente a compensazione di un impegno agroambientale è definito ogni anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:
4. Gli Stati membri calcolano le compensazioni sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
Emendamento 88 Articolo 31, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. È concessa un'indennità compensativa eccezionale:
– in conformità del paragrafo 2, lettera a), sulla base di una quantità massima per ettaro della zona dell'impresa cui si applicano gli obblighi idroambientali;
– in conformità del paragrafo 2, lettera c), durante un periodo massimo di due anni a partire dalla data di inizio della riconversione alla produzione ecologica da parte dell'impresa.
Emendamento 89 Articolo 32, lettera a), alinea
a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per le perdite di produzione dovute all'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:
- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti;
- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti;
Emendamento 92 Articolo 33, paragrafo 1
1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.
1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Emendamento 93 Articolo 33, paragrafo 2
2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati, tra l'altro, a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali, la sicurezza alimentare, la tracciabilità, la qualità e l'innovazione e dei prodotti o a ridurre l'impatto sull'ambiente. Il trasferimento della proprietà di un'impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.
Emendamento 94 Articolo 34, paragrafo 1
1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese.
1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese. Gli investimenti devono offrire garanzie adeguate di sostenibilità tecnica ed economica.
Emendamento 95 Articolo 34, paragrafo 2, alinea
2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l'occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire allo sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'acquacoltura o a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
Emendamento 96 Articolo 34, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis) ottenere prodotti di alta qualità per mercati altamente specializzati;
f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.
f) commercializzare prodotti innovativi o aventi un valore aggiunto maggiore, provenienti, di preferenza, dagli sbarchi della flotta locale e dall'acquacoltura.
Emendamento 100 Articolo 34, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)
f bis) contribuire alla diversificazione e allo sviluppo di nuovi prodotti trasformati della pesca e dell'acquacoltura.
Emendamento 101 Articolo 34, paragrafo 2, lettera f ter) (nuova)
f ter) commercializzare nuovi prodotti che promuovano la diversificazione industriale.
Emendamento 102 Articolo 36, alinea
Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:
Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti in particolare a:
Emendamento 103 Articolo 36, lettera b)
b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,
b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il miglioramento delle condizioni di produzione e il miglioramento delle condizioni di lavoro, misure che contribuiscano alla protezione dell'ambiente, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,
Emendamento 104 Articolo 36, lettera d bis) (nuova)
d bis) compensare gli specifici svantaggi in termini di investimenti nelle zone Natura 2000,
Emendamento 105 Articolo 36, lettera d ter) (nuova)
d ter) finanziare campagne di ricerca (scientifiche, sperimentali e di controllo), studi socioeconomici sull'impatto delle misure di ricostituzione e pareri scientifici destinati al settore.
Emendamento 106 Articolo 36, lettera d quater) (nuova)
d quater) rimuovere gli attrezzi da pesca persi o abbandonati sul fondo marino al fine di ridurre la pesca fantasma,
Emendamento 107 Articolo 36, lettera d quinquies) (nuova)
d quinquies) realizzare studi di valutazione dell'impatto socioeconomico dei piani di ricostituzione degli stock,
Emendamento 108 Articolo 36, lettera d sexies) (nuova)
d sexies) garantire un sostegno adeguato alla raccolta e al trattamento di dati ecologici,
Emendamento 109 Articolo 36, lettera d septies) (nuova)
d septies) attuare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti grazie a misure tecniche e ad azioni di formazione e di consulenza a favore degli operatori della filiera di cui trattasi,
Emendamento 110 Articolo 36, lettera d octies) (nuova)
d octies) promuovere la pesca sperimentale ed esplorativa,
Emendamento 111 Articolo 36, lettera d nonies) (nuova)
d nonies) garantire aiuti a gruppi di pescatori e organizzazioni di categoria disposti ad accettare la corresponsabilità per l'attuazione della PCP (cogestione).
Emendamento 112 Articolo 37, paragrafo 1
1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l'ambiente acquatico.
1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, ad esclusione del ripopolamento diretto, salvo per il ripopolamento delle acque interne volto a reintrodurre o favorire le specie altamente migratorie. Le azioni devono contribuire a ripristinare e a migliorare l'ambiente acquatico e possono includere le azioni intraprese nel quadro dei programmi di Natura 2000 che hanno una componente relativa alla pesca e devono altresì contribuire alla riabilitazione delle zone impoverite a causa delle attività legate all'acquacoltura..
Emendamento 113 Articolo 37, paragrafo 2
2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie.
2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, come pure il ripristino di spazi degradati dall'attività acquicola.
Emendamento 114 Articolo 38, paragrafo 2, lettera a) bis (nuova)
a) bis. a migliorare il trattamento dei rifiuti e di altri materiali sparsi.
Emendamento 115 Articolo 39, paragrafo 3, alinea
3. Gli investimenti devono essere indirizzati:
3. Gli investimenti devono essere indirizzati in via prioritaria:
Emendamento 116 Articolo 39, paragrafo 3, lettera a)
a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;
a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali, all'organizzazione di fiere, saloni ed esposizioni e alla partecipazione ad essi, nonché alla realizzazione di incontri di partenariato;
g) all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;
g) all'etichettatura e alla tracciabilità, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;
i) alla realizzazione di studi e indagini di mercato.
Emendamento 121 Articolo 39, paragrafo 3, lettera i bis) (nuova)
i bis) alla promozione dell'immagine del settore;
Emendamento 122 Articolo 39, paragrafo 3, lettera i ter) (nuova)
i ter) alla promozione di campagne specifiche tese a incoraggiare la produzione che usufruisce di un'etichetta di qualità ufficiale.
Emendamento 123 Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la costituzione e facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3759/92.
Emendamento 124 Articolo 40, paragrafo 1
1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall'autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.
1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati alla formazione, alla ricerca e all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nonché campagne sperimentali di ricerca scientifica in mare per la ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie, realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall'autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.
Emendamento 125 Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)
a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;
a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, incluse quelle mirate a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca o, altrimenti, a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente o a ridurre il consumo energetico delle attività di pesca, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;
Emendamento 127 Articolo 40, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis) includere programmi per la riduzione delle catture accessorie e di altri impatti ambientali.
Emendamento 126 Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I progetti di pesca sperimentale sono sovvenzionabili come progetti pilota nella misura in cui siano legati ad un obiettivo di conservazione delle risorse di pesca e prevedano l'attuazione di tecniche più selettive.
Emendamento 128 Articolo 41, comma 1
Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l'egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.
Il Fondo può finanziare la costruzione o le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l'egida di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi di formazione o ricerca anche privati ma non aventi scopi di lucro designati dall'autorità di gestione e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.
Emendamento 129 Articolo 41, comma 2
Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.
Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività diverse dalla pesca professionale.
Emendamento 130 Articolo 41 bis (nuovo)
Articolo 41 bis
Misure di accompagnamento in materia di pari opportunità
1.Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento onde promuovere la parità tra gli uomini e le donne nonché l'integrazione della politica di uguaglianza di genere nelle attività dell'impresa.
2.Per beneficiare dell'aiuto, i promotori dei progetti devono presentare un piano d'integrazione delle pari opportunità nella gestione dell'attività imprenditoriale ed impegnarsi a instaurare e mantenere tale piano durante un periodo minimo di cinque anni (tali aiuti sono finanziati dal gruppo III dell'allegato II).
Emendamento 131 Articolo 41 ter (nuovo)
Articolo 41 ter
Ingegneria finanziaria
Il Fondo può contribuire, nei limiti dei massimali di cui al titolo VI, all'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria tesi ad adattare le capacità di pesca della filiera nelle regioni sfavorite dell'Unione.
Emendamento 132 Capitolo III, titolo
ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA COSTIERE
ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA E DI ACQUACOLTURA
Emendamento 133 Articolo 42, paragrafo 1
1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.
1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca, soprattutto nelle zone costiere periferiche, ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.
Emendamento 135 Articolo 42, paragrafo 3, comma 2
Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l'estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
Una zona di pesca e acquicola è assimilata a quelle aventi una costa marina o lacustre o l'estuario di un fiume in cui si pratica la pesca o l'acquacoltura. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.
Emendamento 136 Articolo 42, paragrafo 3, comma 3
La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.
soppresso
Emendamento 137 Articolo 43, paragrafo 1, alinea
1. I finanziamenti nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere concessi per:
1. I finanziamenti nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura possono essere concessi per:
Emendamento 138 Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)
a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo le attività di pescaturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;
Emendamento 139 Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)
b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all'esterno del settore;
b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca e dell'acquacoltura, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all'esterno del settore;
d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;
d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività di pescaturismo;
Emendamento 142 Articolo 43, paragrafo 2
2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15% dell'asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.
2. A livello sussidiario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 20% dell'asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l'accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.
Emendamento 143 Articolo 43, paragrafo 3
3.I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all'ammodernamento delle navi da pesca.
soppresso
Emendamento 144 Articolo 43, paragrafo 4
4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o con una professione che dipende da tale settore.
4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o acquicolo o con una professione che dipende da tali settori.
Emendamento 145 Articolo 43, paragrafo 5
5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario.
5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario e tengono conto della sinergia necessaria con altri fondi, quali il FESR, al fine di conseguire gli obiettivi che saranno fissati nel libro verde sulla strategia marittima.
Emendamento 146 Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Il sostegno deve applicarsi agli investimenti realizzati a bordo di pescherecci allo scopo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, nonché agli investimenti volti a potenziare la selettività della pesca.
Emendamento 147 Articolo 44, titolo
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere
Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole
Emendamento 148 Articolo 44, paragrafo 1
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato "gruppo di azione costiera" (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole sono attuate su un dato territorio da organismi locali pubblici o parapubblici o da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato "gruppo di azione costiera" (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.
Emendamento 149 Articolo 44, paragrafo 2
2.Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.
g bis) studi di carattere socioeconomico inerenti ai drastici effetti delle misure di ricostituzione degli stock e direttamente connessi all'attuazione del programma.
Emendamento 151 Articolo 54, paragrafo 4, lettera a)
a) IVA;
a) IVA rimborsabile;
Emendamento 152 Articolo 56, paragrafo 1, lettera i bis) (nuova)
j bis) la garanzia che qualsiasi finanziamento comunitario, che risulti indebitamente versato a seguito di irregolarità constatate, venga recuperato, eventualmente maggiorato degli interessi, tenendo una contabilità degli importi recuperabili e rimborsando alla Commissione gli importi recuperati, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
Emendamento 154 Articolo 59, punto 6
6. garantisce il recupero di qualsiasi finanziamento comunitario (eventualmente maggiorato degli interessi) che, a seguito di irregolarità constatate, risulti indebitamente versato, tiene una contabilità degli importi recuperabili e rimborsa alla Commissione gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
soppresso
Emendamento 155 Articolo 65, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Le relazioni annuali e la relazione finale sono rese pubbliche.
Emendamento 156 Articolo 74
I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall'autorità responsabile della certificazione.
I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella misura, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall'autorità responsabile della certificazione, oppure sono rimborsati in funzione delle spese effettivamente pagate e certificate dall'autorità di certificazione.
Emendamento 157 Articolo 95, paragrafo 5
5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, il servizio o l'organismo competente avvia le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati.
5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, l'autorità di gestione competente avvia immediatamente le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati ai sensi del diritto comunitario.
Emendamento 158 Allegato II, Gruppo 2
Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell'acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).
Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell'acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (art. 36); costruzione (articolo 33), impianti in porti di pesca (articolo 38); trasformazione e riassegnazione delle navi (articolo 41)..
Emendamento 159 Allegato II, Gruppo 3, parte introduttiva
• Nell'embito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'articolo 23, lettera a), primo trattino:
• Nell"ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'articolo 23, lettera a) :
Emendamento 160 Allegato II, Gruppo 3, trattino 3 bis (nuovo)
– uguaglianza di genere ( articolo 41 bis)
Emendamento 161 Allegato II, Gruppo 3, ultima parte
• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 27 bis, paragrafi 3 e 4.
• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell'articolo 27 bis.