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Procedura : 2004/0084(COD)
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Ciclo del documento : A6-0176/2005

Testi presentati :

A6-0176/2005

Discussioni :

PV 05/07/2005 - 16

Votazioni :

PV 06/07/2005 - 4.11

Testi approvati :

P6_TA(2005)0283

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Mercoledì 6 luglio 2005 - Strasburgo
Parità di opportunità in materia di occupazione e impiego ***I
P6_TA(2005)0283A6-0176/2005
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0279)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 141, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0037/2004),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nonché i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione giuridica (A6-0176/2005),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione della direttiva 2005/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)
P6_TC1-COD(2004)0084

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(4), e la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale(5) sono state sostanzialmente modificate. La direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile(6) e la direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso(7) contengono anch'esse disposizioni che perseguono l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne. Poiché occorre modificare ulteriormente tali direttive, esse sono rifuse per chiarezza e per raggruppare in un unico testo le principali disposizioni in materia nonché certi sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(2)  La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario che, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Comunità deve promuovere in tutte le sue attività. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale "compito" e "obiettivo" della Comunità e impongono l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività. La parità di trattamento comprende la parità per chi si sottopone a un cambiamento di sesso.

(3)  La direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(8) costituisce un importante strumento al fine di tener conto dei dati per rendere effettivo il principio della parità di trattamento.

(4)  L'articolo 141, paragrafo 3, del trattato fornisce ormai una base giuridica specifica per l'adozione di provvedimenti comunitari volti ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

(5)  Gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano anch'essi qualsiasi discriminazione in base al sesso e sanciscono il diritto alla parità di trattamento fra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, lavoro, retribuzione nonché di un idoneo congedo parentale come diritto individuale di ogni genitore.

(6)  Per coerenza, è necessario fornire una definizione unica di discriminazione diretta e indiretta.

(7)  Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione in base al sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso all'impiego nonché della formazione e promozione professionali. E' opportuno pertanto vietare tali forme di discriminazione. Nel caso in cui persistano, esse dovrebbero formare oggetto di sanzioni proporzionate e dissuasive da parte dei tribunali.

(8)  In questo contesto, occorrerebbe incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili della formazione professionale a prendere misure per combattere tutte le forme di discriminazione in base al sesso, anche per la categoria estremamente vulnerabile delle donne appartenenti a minoranze etniche e, in particolare, a prendere misure preventive contro le molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro e nell'accesso all'occupazione, nonché alla formazione e promozione professionali, conformemente al diritto e alla prassi nazionali.

(9)  Il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, fermamente stabilito dall'articolo 141 del trattato e sviluppato dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, costituisce un aspetto importante del principio della parità di trattamento fra uomini e donne nonché una parte essenziale e imprescindibile dell'acquis comunitario in materia di discriminazioni basate sul sesso. È dunque opportuno adottare ulteriori provvedimenti per assicurarne l'attuazione.

(10)  Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, per valutare se i lavoratori svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, occorre stabilire se, sulla base di una serie di fattori tra cui la natura del lavoro, la formazione e le condizioni di lavoro, tali lavoratori possano essere considerati in una situazione paragonabile.

(11)  La Corte di giustizia ha stabilito che il principio della parità retributiva, a determinate condizioni, non riguarda solo i casi in cui uomini e donne lavorino per uno stesso datore di lavoro.

(12)  Gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero affrontare il problema della costante disparità retributiva sulla base del genere e la marcata segregazione di genere nel mercato del lavoro attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro che consenta alle donne e agli uomini di conciliare meglio la vita familiare con la vita lavorativa; sono necessarie a tal fine normative appropriate per quanto riguarda il congedo parentale, di cui possano avvalersi entrambi i genitori, nonché la creazione di strutture accessibili ed economiche per la cura dei figli e l'assistenza ad altre persone non autonome.

(13)  Occorre adottare provvedimenti specifici per garantire l'attuazione del principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale e per definire più chiaramente la portata di detto principio.

(14)  Con la sentenza nella causa C-262/88,  Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group(9), la Corte di giustizia ha stabilito che tutte le forme di pensioni professionali costituiscono un elemento di retribuzione a norma dell'articolo 141 del trattato.

(15)  Sebbene il concetto di retribuzione ai sensi dell'articolo 141 del trattato non includa le prestazioni previdenziali, è stato ormai chiarito che i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici rientrano nel campo d'applicazione del principio della parità retributiva se le relative prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico, e ciò anche nell'ipotesi in cui il regime in questione faccia parte di un regime legale generale. Secondo le sentenze della Corte di giustizia nella causa C-7/93, Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds contro G. A. Beune(10), e nella causa C-351/00, Pirkko Niemi(11), questa condizione è soddisfatta se il regime pensionistico interessa una categoria particolare di lavoratori e se le prestazioni sono direttamente collegate al periodo di servizio e calcolate con riferimento all'ultimo stipendio del dipendente pubblico. Per chiarezza, è dunque opportuno adottare una specifica disposizione in tal senso.

(16)  La Corte di giustizia ha confermato che, mentre i contributi dei lavoratori subordinati ad un regime pensionistico diretto a garantire una prestazione finale definita rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 141 del trattato, non può essere valutata alla luce di questa stessa disposizione la disparità dei contributi dei datori di lavoro versati nel quadro dei regimi a prestazioni definite, finanziati mediante capitalizzazione, derivante dall'impiego di fattori attuariali differenti a seconda del sesso.

(17)  Nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, a determinate condizioni alcuni elementi possono variare, come la conversione in capitale di una parte della pensione periodica, il trasferimento dei diritti a pensione, una pensione di reversibilità pagabile a un avente diritto in contropartita della rinuncia di una frazione della pensione annua, una pensione ridotta allorché il lavoratore opta per la pensione anticipata, sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso al momento dell'attuazione del finanziamento del regime.

(18)  Gli Stati membri dovrebbero garantire la raccolta, la pubblicazione e il costante aggiornamento di dati accurati sull'utilizzo del sesso come fattore attuariale determinante.

(19)  Tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 33 dovrebbero includere dati accurati sull'utilizzo del sesso come fattore attuariale determinante, dati che dovrebbero essere raccolti, pubblicati e regolarmente aggiornati.

(20)  È un fatto assodato che le prestazioni dovute a norma di un regime professionale di sicurezza sociale non devono essere considerate retribuzione nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, salvo per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile. Pertanto, occorre limitare di conseguenza l'attuazione del principio della parità di trattamento.

(21)  La Corte di giustizia ha costantemente sostenuto che il protocollo n. 17 relativo all'articolo 141 del trattato che istituisce le Comunità europee (1992) non si ripercuote sul diritto di aderire a un regime pensionistico professionale e che la limitazione degli effetti nel tempo della sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-262/88, Barber contro Guardian Royal Exchange Assurance Group, non si applica al diritto di aderire a un regime pensionistico professionale; la Corte ha altresì stabilito che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possono essere opposte ai lavoratori che rivendicano il diritto di aderire a un regime pensionistico professionale, purché non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto comunitario; la Corte ha altresì indicato che il fatto che un lavoratore possa chiedere di aderire con effetto retroattivo ad un regime pensionistico professionale non gli consente di evitare di pagare i contributi relativi al periodo interessato.

(22)  Ai fini dell'applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è essenziale garantire la parità di accesso all'occupazione e alla relativa formazione professionale. Pertanto, le eccezioni a tale principio dovrebbero essere limitate alle attività professionali che necessitano l'assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui sono svolte, purché l'obiettivo ricercato sia legittimo e  compatibile con il  principio di proporzionalità.

(23)  La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione, compreso il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato possono includere l'adesione o la continuazione dell'attività di organizzazioni o sindacati il cui scopo principale sia la promozione, nella pratica, del principio della parità di trattamento fra uomini e donne.

(24)  Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di uno dei due sessi. Tali misure autorizzano l'esistenza di organizzazioni di persone di tale sesso se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse e la promozione della parità tra donne e uomini.

(25)  A norma dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Considerata l'attuale situazione e tenendo presente la dichiarazione n. 28 al trattato di Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero mirare, anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa.

(26)  Risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso. Pertanto, occorre includere esplicitamente tale trattamento nella presente direttiva. 

(27)  La Corte di giustizia ha costantemente riconosciuto la legittimità, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione biologica della donna durante la gravidanza e la maternità nonché dell'introduzione di misure di protezione della maternità come strumento per garantire una sostanziale parità di genere. La presente direttiva non pregiudica pertanto la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento(12) e la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES(13).

(28)  Per chiarezza, è altresì opportuno prevedere esplicitamente la tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità nonché a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante la loro assenza.

(29)  Nella risoluzione del Consiglio dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio il 29 giugno 2000, concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare(14), gli Stati membri sono stati incoraggiati a valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro. A tale riguardo è importante sottolineare che spetta agli Stati membri decidere se accordare o meno tale diritto, nonché determinare qualsiasi condizione, diversa dal licenziamento e dal rientro al lavoro, che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

(30)  Condizioni analoghe si applicano alla concessione da parte degli Stati membri a uomini e donne di un diritto individuale e non trasferibile a un congedo per adozione, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro. A tale riguardo è importante sottolineare che spetta agli Stati membri decidere se accordare o meno tale diritto, nonché determinare qualsiasi condizione, diversa dal licenziamento e dal rientro al lavoro, che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva.

(31)  L'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento richiede che gli Stati membri istituiscano procedure adeguate.

(32)  La previsione di procedure giudiziarie o amministrative adeguate dirette a far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva è essenziale per l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento.

(33)  L'adozione di norme sull'onere della prova contribuisce in modo significativo a che il principio della parità di trattamento possa essere applicato efficacemente. Pertanto, come dichiarato dalla Corte di giustizia, occorre adottare provvedimenti affinché l'onere della prova sia a carico della parte convenuta quando si può ragionevolmente presumere che vi sia stata discriminazione, a meno che si tratti di procedimenti in cui l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o ad altro organo nazionale competente. Occorre tuttavia chiarire che la valutazione dei fatti in base ai quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane di competenza dell'organo nazionale competente, secondo il diritto e/o la prassi nazionali. Inoltre, spetta agli Stati membri prevedere, in qualunque fase del procedimento, un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

(34)  Al fine di migliorare ulteriormente il livello di protezione offerto dalla presente direttiva, anche alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno di chi lamenti una discriminazione, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa.

(35)  Vista la natura fondamentale del diritto all'effettiva tutela legale, è opportuno garantire che i lavoratori continuino a godere di tale tutela anche dopo la fine del rapporto che ha dato origine alla presunta violazione del principio della parità di trattamento. La stessa tutela andrebbe assicurata a ogni dipendente che difenda o testimoni in favore di una persona tutelata ai sensi della presente direttiva.

(36)  La Corte di giustizia ha chiaramente stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di trattamento comporta, qualora la sanzione prevista dalla normativa nazionale sia un indennizzo, che l'indennizzo riconosciuto in caso di violazione debba essere adeguato al danno subíto. È dunque opportuno vietare la fissazione di un massimale a priori per tale risarcimento, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subíto dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

(37)  Al fine di migliorare l'effettiva attuazione del principio della parità di trattamento, gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro della prassi nazionale, con organizzazioni non governative.

(38)  Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(39)  Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)  Ai fini di una migliore comprensione della disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e occupazione, occorrerebbe mettere a punto, analizzare e predisporre ai livelli opportuni dati e statistiche di genere comparabili.

(41)  La parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e occupazione non può limitarsi a misure di carattere normativo. L'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero invece favorire maggiormente il processo di sensibilizzazione al problema della discriminazione in materia retributiva e un cambiamento d'approccio pubblico coinvolgendo, per quanto possibile, tutte le forze interessate a livello pubblico e privato. Il dialogo tra le parti sociali può fornire a questo proposito un importante contributo.

(42)  L'obbligo di recepire in diritto nazionale la presente direttiva dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni sostanzialmente immutate risulta dalle direttive precedenti.

(43)  La presente direttiva lascia immutati gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei termini per il recepimento in diritto nazionale e l'applicazione delle direttive indicate nell'allegato 1, parte B.

(44)  In linea con il punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"(15), si incoraggiano gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

Lo scopo della presente direttiva è assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

   a) l'accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionali;
   b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
   c) i regimi professionali di sicurezza sociale.

Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a rendere più efficace l'attuazione di detto principio mediante l'istituzione di procedure adeguate.

Articolo 2

Definizioni

1.  Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

   a) "discriminazione diretta": situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
   b) "discriminazione indiretta": situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
   c) "molestie": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
   d) "molestie sessuali": situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica o verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
   e) "retribuzione": salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo;
   f) "regimi professionali di sicurezza sociale": regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE(16) aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l'affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa;
   g) promozione professionale: l'avanzamento nel grado o nelle responsabilità, incluse le condizioni in cui questo avanzamento è comunicato o accordato.

2.  Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende: 

   a) le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subíto da una persona per il fatto di avere rifiutato, o di essersi sottomessa a, tali comportamenti; 
   b) l'ordine  di discriminare persone a motivo del sesso;
   c) qualsiasi trattamento meno favorevole nei confronti di una donna a causa della gravidanza o di un congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE;
   d) un trattamento meno favorevole a causa di un cambiamento di sesso.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.  La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

2.  La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE e della direttiva 92/85/CEE.

Articolo 4

Azioni positive

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa gli Stati membri adottano e mantengono misure ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, del trattato, quali azioni volte a promuovere servizi di custodia dei bambini a un costo ragionevole e servizi di assistenza ad altre persone non autonome, nonché misure riguardanti l'accesso all'occupazione, alla formazione e promozione professionali, e misure riguardanti le condizioni di lavoro.

TITOLO II

 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 Capitolo 1 

 Principio della parità retributiva 

Articolo 5

Divieto di discriminazione

Per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, occorre eliminare qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.

In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo si baserà su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile e sarà elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso.

 Capitolo 2 

 Principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale 

Articolo 6

Divieto di discriminazione

Salvo quanto disposto dall"articolo 5, nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificatamente per quanto riguarda:

   a) il campo d'applicazione  di tali  regimi e relative condizioni d'accesso;
   b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
   c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

Articolo 7

Il presente capitolo si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria alle persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché ai loro aventi diritto, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Articolo 8

Campo di applicazione materiale

1.  Il presente capitolo  si applica:

  a) ai regimi professionali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
   i)  malattia,
   ii)  invalidità,
   iii)  vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,
   iv)  infortunio sul lavoro e malattia professionale,
   v)  disoccupazione;
   b) ai regimi professionali che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni costituiscano vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

2.  Inoltre, il presente capitolo si applica ai regimi pensionistici di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se si può ritenere che le relative prestazioni siano versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico.

Articolo 9

Esclusioni dal campo di applicazione materiale

1.  Il presente capitolo  non si applica:

   a) ai contratti individuali dei lavoratori autonomi;
   b) ai regimi dei lavoratori autonomi che hanno un solo membro;
   c) nel caso dei lavoratori subordinati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro;
  d) alle disposizioni facoltative dei regimi professionali offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:
   i) prestazioni complementari, oppure
   ii) la scelta della data da cui decorreranno le prestazioni normali dei lavoratori autonomi o la scelta fra più prestazioni;
   e) ai regimi professionali qualora le prestazioni siano finanziate da contributi versati dai lavoratori su base volontaria.

2.  Il presente capitolo  non osta al fatto che un datore di lavoro conceda a determinate persone che hanno raggiunto l'età pensionabile a norma di un regime professionale, ma che non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile per la concessione di una pensione legale, un complemento di pensione volto a perequare o a ravvicinare l'importo delle prestazioni globali rispetto alle persone di sesso opposto che si trovino nella stessa situazione avendo già raggiunto l'età della pensione legale, finché i beneficiari del complemento non abbiano raggiunto tale età.

Articolo 10

Esempi di discriminazione basata sul sesso

1.  Si oppongono al principio della parità di trattamento le disposizioni, direttamente o indirettamente basate sul sesso e che sono all'origine delle seguenti situazioni:

   a) definire le persone ammesse a partecipare ad un regime professionale;
   b) stabilire se la partecipazione ad un regime professionale sia obbligatoria o facoltativa;
   c) prevedere norme differenti per quanto riguarda l'età di accesso al regime o per quanto riguarda la durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne le prestazioni;
   d) prevedere norme differenti, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per il rimborso dei contributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto le condizioni che gli garantiscono un diritto differito alle prestazioni a lungo termine;
   e) stabilire condizioni differenti per la concessione delle prestazioni o fornire queste ultime esclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi;
   f) stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo;
   g) interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità o di congedo per motivi familiari prescritti in via legale o convenzionale e retribuiti dal datore di lavoro;
   h) fissare livelli differenti per le prestazioni, salvo se necessario per tener conto di elementi di calcolo attuariale che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contributi definiti; nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime;
   i) fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori;
  j) fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo
   i) nel caso di regimi a contributi definiti, quando si persegue lo scopo di perequare o ravvicinare gli importi delle prestazioni pensionistiche basate su detti contributi;
   ii) nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributi dei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabile per coprire il costo delle prestazioni definite;
   k) prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvo quanto previsto alle lettere h) e j), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto a prestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.

2.  Quando l'erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente capitolo è lasciata alla discrezionalità degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare il principio di parità di trattamento.

Articolo 11

Lavoratori autonomi - clausola di revisione

1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le disposizioni dei regimi professionali dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento siano rivedute al più tardi con effetto dal 1° gennaio 1993 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, dalla data in cui la direttiva 86/378/CEE come modificata dalla direttiva 96/97/CE è divenuta applicabile nel loro territorio.

2.  Il presente capitolo  non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione ad un regime professionale dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di tale regime rimangano disciplinati dalle disposizioni del regime in vigore nel corso di tale periodo.

Articolo 12

Lavoratori autonomi - clausola di differimento

Relativamente ai regimi professionali dei lavoratori autonomi, gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

  a) la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivare per altre prestazioni, a loro scelta:
   i) fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi legali; o
   ii) al più tardi fino a quando una direttiva imporrà tale parità;
   b) le pensioni di reversibilità, finché il diritto comunitario non imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;
   c) l'applicazione dell"articolo 10, paragrafo 1, lettera i), con riferimento all'uso di elementi di calcolo attuariale, fino al 1° gennaio 1999 o, per gli Stati membri la cui adesione ha avuto luogo dopo tale data, fino alla data in cui la direttiva 86/378/CEE come modificata dalla direttiva 96/97/CE è divenuta applicabile nel loro territorio.

Articolo  13 

Effetto retroattivo

1.  Qualsiasi misura di attuazione del presente capitolo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell"8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l"8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data sarà sostituita dalla data in cui l'articolo141 del trattato è divenuto applicabile sul loro territorio.

2.  La seconda frase del paragrafo 1 non osta a che le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi di diritto interno possano essere opposte ai lavoratori o ai loro aventi diritto che abbiano promosso un'azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale prima del 17 maggio 1990, purché non siano meno favorevoli, per questo tipo di ricorsi, rispetto a ricorsi analoghi di natura interna e non rendano impossibile nella pratica l'esercizio del diritto comunitario.

3.  Per gli Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1° gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 nella prima frase del paragrafo 1 è sostituita da quella del 1° gennaio 1994.

4.  Per gli altri Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990, tale data è sostituita nei paragrafi 1 e 2 dalla data in cui l'articolo 141 del trattato è divenuto applicabile nel loro territorio.

Articolo 14 

Età pensionabile flessibile

Il fatto che uomini e donne possano chiedere un'età pensionabile flessibile alle stesse condizioni non è considerato incompatibile con il presente capitolo.

 Capitolo 3 

 Principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, l'accesso alla formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro 

Articolo  15 

Divieto di discriminazione

1.  È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:

   a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e di valutazione delle qualifiche nonché le condizioni di assunzione e di nomina a posti di lavoro di qualsiasi livello, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione professionale;
   b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
   c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione, come previsto dalla presente direttiva e dall'articolo 141 del trattato;
   d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2.  Per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo di tale differenza di trattamento sia legittimo e il requisito proporzionato.

 Articolo 16 

Congedo di maternità

1.  Ai sensi della presente direttiva un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità costituisce una discriminazione.

2.  Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.

 Articolo 17 

Congedo di paternità e di adozione

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione. Gli Stati membri che riconoscono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavoratrici contro il licenziamento causato dall'esercizio di tali diritti e per garantire che alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante la loro assenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Capitolo 1

Mezzi di ricorso e applicazione

Sezione 1

Mezzi di ricorso

Articolo 18

Tutela dei diritti

1.  Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, di mediazione e di arbitrato, finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2.  Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3.  I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 19

Indennizzo o riparazione

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misure necessarie per garantire mezzi come un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva che essi stessi stabiliscono per il danno subíto da una persona lesa a causa di una discriminazione in base al sesso, in modo tale da risultare dissuasiva e proporzionata al danno subíto. Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l'unico danno subíto dall'aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

 Sezione 2 

 Onere della prova 

Articolo 20

Onere della prova

1.  Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2.  Il paragrafo 1  non osta a che gli Stati membri impongano un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3.  Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle procedure nelle quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o all'organo competente.

Articolo 21

Applicazione

1.  L"articolo 20 si applica anche:

   a) alle situazioni contemplate dall'articolo 141 del trattato e, in caso di discriminazione basata sul sesso, dalle direttive 92/85/CEE e 96/34/CE;
   b) a qualsiasi procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o privato che preveda mezzi di ricorso secondo il diritto nazionale in base alle disposizioni di cui alla lettera a), ad eccezione dei procedimenti non giurisdizionali di natura volontaria o previsti dal diritto nazionale.

2.  Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il presente capitolo non si applica ai procedimenti penali.

Capitolo 2 

 Organismi per la promozione della parità di trattamento – Dialogo sociale 

Articolo 22 

Organismi per la parità

1.  Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e prendono a tal fine le misure necessarie. Tali organismi possono far parte di agenzie responsabili, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2.  Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:

   a) l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all"articolo 18, paragrafo 2;
   b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
   c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni;
   d) lo scambio di dati e di competenze con gli organismi europei corrispondenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Articolo 23

Dialogo sociale

1.  Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nella formazione professionale, nell'accesso all'occupazione, nella promozione professionale nonché nei contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche basate sullo sviluppo e sull'analisi di dati specifici di genere comparabili o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2.  Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri garantiscono che le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, promuovano la parità tra le donne e gli uomini, disposizioni lavorative flessibili in modo da facilitare l'armonizzazione della vita professionale con la vita privata, e concludano al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 1 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano le disposizioni della presente direttiva e le relative misure nazionali di attuazione.

3.  Gli Stati membri garantiscono, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi nazionali, che i datori di lavoro promuovano in modo sistematico e pianificato la parità di trattamento tra uomini e donne durante la formazione professionale nonché in materia di accesso all'occupazione, promozione professionale e condizioni di lavoro. Gli Stati membri svolgono inoltre campagne di sensibilizzazione destinate ai datori di lavoro e, più in generale, al pubblico in materia di pari opportunità di occupazione e impiego.

4.  A tal fine, ai datori di lavoro viene richiesto di fornire, ad intervalli regolari appropriati, ai lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori informazioni adeguate sulla parità di trattamento tra uomini e donne nell'impresa.

Tali informazioni includono una relazione sull'assegnazione di uomini e donne ai vari compiti e uno studio sulla classificazione di questi ultimi, sulle remunerazioni e le differenze di remunerazione tra uomini e donne, nonché proposte di misure atte a migliorare la situazione in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 24 

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

TITOLO IV

ATTUAZIONE

 Articolo 25 

Conformità

Gli Stati membri prendono  tutte  le misure necessarie per assicurare che:

   a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
   b) le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti autonomi o collettivi di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, nei contratti collettivi, nelle tariffe salariali, negli accordi salariali, nelle qualifiche professionali, nei regolamenti del personale delle aziende, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché nei contratti individuali di lavoro o in qualunque altro accordo siano dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate;
   c)  i regimi professionali e i regimi di sicurezza sociale contenenti siffatte disposizioni non possano essere oggetto di misure amministrative di approvazione o di estensione.

Articolo  26 

Trattamenti sfavorevoli

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all'interno dell'impresa o ad un'azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo  27 

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all"articolo 35 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 28 

Prevenzione della discriminazione

Gli Stati membri garantiscono, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le prassi nazionali, che i datori di lavoro adottino misure efficaci per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro, nell'accesso all'occupazione nonché alla formazione e alla promozione professionali come pure nelle condizioni di lavoro.

Articolo  29 

Requisiti minimi

1.  Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2.  L'attuazione delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in nessun caso una ragione sufficiente per giustificare una riduzione del livello di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo d'applicazione e non pregiudica il diritto degli Stati membri di introdurre, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o amministrative diverse da quelle in vigore al momento della notificazione della presente direttiva, purché siano rispettate le norme in essa previste.

Articolo 30

Direttiva 96/34/CE e riesame

1.  La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della direttiva 96/34/CE.

2.  In collaborazione con gli Stati membri, le parti sociali e altri soggetti interessati, la direttiva 96/34/CE è rivista per quanto riguarda la sua adeguatezza e efficacia. La revisione si concentra sul miglioramento della situazione delle donne e degli uomini che hanno difficoltà a conciliare famiglia e impegni di lavoro.

Articolo 31

Integrazione di genere

Gli Stati membri tengono conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività nei settori di cui alla presente direttiva.

Articolo  32 

Divulgazione

Gli Stati membri provvedono a che le misure adottate a norma della presente direttiva e le pertinenti disposizioni già in vigore siano portate a conoscenza degli interessati con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio sul luogo di lavoro, come pure nell'accesso al posto di lavoro nonché nella formazione e promozione professionali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 

Relazioni

1.  Entro ...(17) gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2.  Salvo il disposto del paragrafo 1, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni alla Commissione il testo delle eventuali misure adottate in base all'articolo 141, paragrafo 4, del trattato nonché relazioni su tali misure e sulla loro attuazione. Sulla base di tali informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni una relazione di valutazione comparativa di tali misure, alla luce della dichiarazione n. 28 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam.

3.  Gli Stati membri valutano le attività professionali di cui all'articolo 15, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi notificano alla Commissione i risultati di tale valutazione ogni quattro anni. Sulla base di tale informazione, la Commissione elabora, ogni quattro anni, una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 34

Riesame

Entro ...(18)* la Commissione riesamina la presente direttiva e, se del caso, propone le modifiche che ritenga necessarie.

Articolo 35

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro ...(19) o provvedono, al più tardi entro tale data, a che le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordo. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per potere garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono altresì adottare una norma la quale preveda che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative esistenti, vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento e la suddetta norma.

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale si limita alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni sostanzialmente immutate risulta dalle precedenti direttive.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

Articolo 36

Abrogazione

1.  Le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato 1, parte A, sono abrogate con effetto dalla data indicata nell"articolo 35, comma 1, della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri concernenti i termini per il recepimento in diritto nazionale e l'applicazione delle direttive, di cui all'allegato 1, parte B.

2.  I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti alla luce della tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato 2.

Articolo 37

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 38

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a .........., addí

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO 1

Parte A

Direttive abrogate e loro successive modifiche

(citate nell"articolo 36, paragrafo 1)

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio

GU L 45 del 19.2.1975

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio

GU L 39 del 14.2.1976

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 269 del 5.10.2002

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio

GU L 225 del 12.8.1986

Direttiva 96/97/CE

GU L 46 del 17.2.1997

Direttiva 97/80/CE del Consiglio

GU L 14 del 20.1.1998

Direttiva 98/52/CE

GU L 205 del 22.7.1998

Parte B

Elenco dei termini per il recepimento in diritto nazionale e delle date di applicazione

(citati nell"articolo 36, paragrafo 1)

Direttiva

Termine per il recepimento

Data di applicazione

Direttiva 75/117/CEE

19.2.1976

Direttiva 76/207/CEE

14.8.1978

Direttiva 86/378/CEE

1.1.1993

Direttiva 96/97/CE

1.7.1997

17.5.1990 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, eccezion fatta per i lavoratori o loro aventi diritto che, prima di detta data, hanno promosso un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale.

Articolo 8 della direttiva 86/378/CEE come modificata dalla direttiva 96/97/CE - 1.1.1993 al più tardi.

Articolo 6, paragrafo 1, punto i), primo trattino, della direttiva 86/378/CEE, inserito dalla direttiva 96/97/CE - 1.1.1999 al più tardi.

Direttiva 97/80/CE

1.1.2001

Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 22.7.2001

Direttiva 98/52/CE

22.7.2001

Direttiva 2002/73/CE

5.10.2005

ALLEGATO 2

Tabella di corrispondenza

Direttiva 75/117/CEE

Direttiva 76/207/CEE

Direttiva 86/378/CEE

Direttiva 97/80/CE

Presente direttiva

-

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

-

Articolo 1, paragrafo 2

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino

-

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

-

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

-

Articolo 2, paragrafo 2, terzo e quarto trattino

-

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d)

-

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

-

-

Articolo 2, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

-

Articolo 2, paragrafi 3 e 4

-

-

Articolo 2, paragrafo 2

-

-

Articolo 3

-

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 7, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, prima frase

-

-

Articolo 1

-

-

-

Articolo 5

-

-

Articolo 5, paragrafo 1

-

Articolo 6

-

-

Articolo 4

-

Articolo 8, paragrafo 1

-

-

-

-

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

-

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 9, paragrafo 2

-

-

Articolo 6

-

Articolo 10

-

-

Articolo 8

-

Articolo 11

-

-

Articolo 9

-

Articolo 12

-

-

-

-

Articolo 13

-

-

Articolo 9 bis

-

Articolo 14

-

Articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

-

Articolo 15, paragrafo 2

-

Articolo 9, paragrafo 2

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 8

-

-

-

Articolo 2, paragrafo 7, terzo comma

-

-

Articolo 16, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 7, secondo comma

-

-

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 7, quarto comma, seconda e terza frase

-

-

Articolo 17

Articolo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 10

-

Articolo 18, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

-

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 4

-

-

Articolo 18, paragrafo 3

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

-

Articolo 19

-

-

-

Articolo 4

Articolo 20

-

-

-

Articolo 3

Articolo 21

-

Articolo 8 bis

-

-

Articolo 22

-

Articolo 8 ter

-

-

Articolo 23

-

Articolo 8 quater

-

-

Articolo 24

Articoli 3 e 6

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

-

-

Articolo 25, lettera a)

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, lettera a)

-

Articolo 25, lettera b)

-

-

Articolo 7, lettera b)

-

Articolo 25, lettera c)

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 11

-

Articolo 26

Articolo 6

-

-

-

-

-

Articolo 8 quinquies

-

-

Articolo 27

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 28

-

Articolo 8 sexies, paragrafo 1

-

-

-

-

Articolo 8 sexies, paragrafo 2

-

Articolo 6

Articolo 29

-

Articolo 1, paragrafo 1 bis

-

-

Articolo 31

Articolo 7

Articolo 8

-

Articolo 5

Articolo 32

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, quarto comma

Articolo 33

-

-

-

-

Articolo 34

Articolo 8

Articoli 9, paragrafo 1, primo comma, e 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 7, primo, secondo e terzo comma

Articolo 35

-

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

-

-

-

-

-

-

-

Articolo 36

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-

-

Articolo 37

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-

-

-

Articolo 38

-

-

Allegato

-

-

(1) GU C […] del […], pag. […].
(2) GU C […] del […], pag. […].
(3) Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2005.
(4) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).
(5) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/97/CE (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 20).
(6) GU L 45 del 19.2.1975, pag. 19.
(7) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 6. Direttiva modificata dalla direttiva 98/52/CE (GU L 205 del 22.7.1998, pag. 66).
(8) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(9) Raccolta 1990, pag. I-1889.
(10) Raccolta 1994, pag. I-4471.
(11) Raccolta 2002, pag. I-7007.
(12) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(13) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 97/75/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 24).
(14) GU C 218 del 31.7.2000, pag. 5.
(15) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(16) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).
(17)* Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(18)** Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(19)* Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

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