Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II") (COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 0427)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0338/2003),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0211/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento Europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue :
(1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che la Comunità adotti in particolare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno e nell'intento, fra l'altro, di agevolare la compatibilità delle norme applicabili negli Stati membri in materia di conflitto di leggi.
(2) Per permettere un'attuazione efficace delle disposizioni pertinenti del trattato di Amsterdam, in data 3 dicembre 1998, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato un piano di azione in cui si precisa che l'elaborazione di uno strumento giuridico sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali figura tra le misure che devono essere prese entro i due anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam(3).
(3) In occasione della riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999(4), il Consiglio europeo ha approvato il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, da concretare in via prioritaria per creare uno spazio di giustizia europeo. Il progetto di programma di riconoscimento reciproco(5) precisa che le misure relative all'armonizzazione delle norme di conflitto costituiscono misure che "contribuiscono in effetti a facilitare" la realizzazione di questo principio.
(4) Il corretto funzionamento del mercato interno esige, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto e la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, che le norme di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il tribunale adito.
(5) Il campo di applicazione e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere stabiliti in modo concordante con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(6) e con il regolamento (CE) n. .../... sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I")(7).
(6)L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile o aventi un'incidenza sulla legge applicabile, che figurano negli atti di diritto derivato diversi dal regolamento proposto, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le norme imperative di origine comunitaria e i principi giuridici fondamentali del mercato interno. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe favorire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi.
(7) Solo norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge che designano permettono di evitare distorsioni di concorrenza fra soggetti comunitari.
(8)E' necessario disporre di norme di conflitto che siano quanto più uniformi possibile fra gli Stati membri al fine di ridurre al minimo l'incertezza del diritto. L'esigenza della certezza del diritto dovrebbe, tuttavia, essere sempre subordinata all'esigenza preminente di rendere giustizia nei singoli casi e, di conseguenza, i tribunali dovrebbero poter statuire secondo equità. Inoltre, è necessario rispettare le intenzioni delle parti qualora abbiano compiuto la scelta esplicita in merito alla legge applicabile ad un problema di illecito o qualora tale scelta possa essere ragionevolmente evinta dal tribunale.
(9) Il presente regolamento dovrebbe migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Esso dovrebbe inoltre soddisfare le legittime aspettative delle parti consentendo ai tribunali di adottare un approccio alla questione della legge applicabile in una determinata controversia che soddisfi le esigenze degli scambi e delle transazioni internazionali in una comunità di Stati senza frontiere interne.
(10)Le norme di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento disciplinano altresì le obbligazioni basate sulla responsabilità oggettiva. Le norme armonizzate sui criteri di collegamento si applicano altresì alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito.
(11) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la norma di conflitto dovrebbe rispondere ai seguenti obiettivi: la giusta ripartizione dei rischi connaturati ad una società moderna caratterizzata da un alto livello tecnico, la protezione della salute dei consumatori, l'impulso all'innovazione, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali. Il collegamento con la legge della residenza abituale della parte lesa, integrato con una clausola di prevedibilità, rappresenta una soluzione equilibrata con riferimento a tali obiettivi.
(12) Il presente regolamento non vieta agli Stati membri di applicare le proprie norme costituzionali relative alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei media. Il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi dovrebbe essere considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, e sarebbe il diritto di codesto paese quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate andrebbe determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o sui dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori. Considerazioni analoghe andrebbero applicate quanto alla pubblicazione su Internet o altre reti elettroniche.
(13)In un contesto ove la comunicazione opera sempre più a livello europeo, le diverse espressioni dei diritti della personalità e le tradizioni consolidate nell'Unione europea in materia di stampa rendono necessaria la definizione di premesse e di norme più omogenee sulla composizione di controversie. Ma proprio il carattere, che va tutelato, della libertà di stampa e la sua funzione nella società consigliano di accordare priorità a media che trattino in modo responsabile i diritti della personalità, che siano disposti a istituire autonomamente e su base consensuale un "codice europeo dei media" e/o una "autorità europea per i media" a carattere auto-organizzativo, in grado di fornire alla giurisprudenza pertinente orientamenti decisionali consolidati. Si invita la Commissione a sostenere tale processo.
(14) Riguardo alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale è opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per diritti della proprietà intellettuale si dovrebbero intendere il diritto d'autore e i diritti affini, il diritto sui generis alla protezione delle basi dati nonché i diritti di proprietà industriale.
(15) Occorre stabilire norme specifiche per la responsabilità derivante dall'arricchimento senza causa o dalla gestione di affari altrui.
(16) Nell'interesse dell'autonomia privata, le parti dovrebbero poter scegliere la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteggere le parti deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.
(17) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in casi eccezionali, il ricorso da parte dei tribunali degli Stati membri a meccanismi quali l'eccezione di ordine pubblico e le leggi di polizia.
(18) L'intento di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi impone, ove opportuno, che si tenga conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche se l'obbligazione extracontrattuale è disciplinata da una legge diversa. Ciò non si dovrebbe applicare in presenza di violazioni dei diritti della personalità e del principio della concorrenza leale.
(19)La legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un'azione sindacale, in corso o completata, dovrebbe essere la legge del paese in cui l'azione deve essere o è stata effettuata.
(20)Al fine di garantire che la questione della legge applicabile sia adeguatamente esaminata dalle parti e dal tribunale, le parti dovrebbero essere tenute a informare il tribunale negli atti giudiziari che danno avvio al procedimento in merito alla legge o alle leggi che, a loro parere, sono applicabili a tutte o a una parte qualsiasi del loro ricorso.
(21) Per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, è giustificato che il regolamento lasci impregiudicate le convenzioni cui gli Stati membri hanno aderito e che riguardano materie speciali. Per garantire una maggiore leggibilità delle norme vigenti in materia, la Commissione pubblicherà, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(22) Poiché l'obiettivo di una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie, che richiede norme effettivamente uniformi, stabilite da uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri, i quali non sono in grado di emanare norme uniformi a livello comunitario, e quindi, in ragione dei suoi effetti sull'intero territorio della Comunità, può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(23) Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. / Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non sono vincolate da esso.]
(24) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza non è vincolata da esso,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Solo ai fini del presente regolamento, le obbligazioni derivanti dall'arricchimento senza causa e dalla gestione di affari altrui si considerano obbligazioni extracontrattuali.
Il presente regolamento non si applica alle materie fiscali, doganali e amministrative, né alla responsabilità delle amministrazioni pubbliche per gli atti o le omissioni commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento :
a)
le obbligazioni extracontrattuali derivanti dai rapporti di famiglia o da rapporti assimilati, comprese le obbligazioni alimentari;
b)
le obbligazioni extracontrattuali derivanti o che possono derivare dai rapporti patrimoniali tra coniugi, dai regimi patrimoniali delle relazioni considerate dalla legge applicabile a tali relazioni come aventi effetti comparabili al matrimonio e dalle successioni;
c)
le obbligazioni derivanti da lettere di cambio, assegni, effetti all'ordine ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da questi discendono dal loro carattere negoziabile;
d)
le obbligazioni extra-contrattuali derivanti o che rischiano di essere generate dalla responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni di una società, associazione o persona giuridica, nonché la responsabilità personale dei revisori contabili nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;
e)
le obbligazioni extracontrattuali tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust creato volontariamente;
f)
le obbligazioni extracontrattuali derivanti da un danno nucleare;
g)
mezzi di prova e procedura, fatti salvi gli articoli 18 e 19;
h)
la responsabilità per atti di un'autorità pubblica, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici.
3.Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione di atti delle istituzioni delle Comunità europee che:
a)
in settori specifici disciplinano i conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali; o
b)
stabiliscono norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, in virtù del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione; o
c)
ostano all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento; o
d)
stabiliscono disposizioni volte a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, purché non possano essere applicate in combinato disposto con la legge designata dalle norme del diritto privato internazionale.
4. Nel presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccetto [il Regno Unito, l'Irlanda e] la Danimarca.
Articolo 2
Carattere universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
TITOLO II
NORME UNIFORMI
SEZIONE 1
NORME APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO
Articolo 3
Libertà di scelta
1.Le parti possono convenire, con una convenzione posteriore all'insorgere della controversia ovvero, qualora vi sia una relazione commerciale preesistente in condizioni di piena concorrenza tra operatori aventi uguale potere contrattuale, con una convenzione prima dell'insorgere della controversia liberamente negoziata, di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale a una legge di loro scelta. Questa scelta deve essere espressa o risultare in modo certo dalle circostanze del caso di specie. Essa non deve pregiudicare i diritti e gli obblighi di terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme imperative ai sensi dell'articolo 14.
2.La scelta di una legge effettuata dalle parti non priva un lavoratore che è parte di un contratto di lavoro della protezione che gli sarebbe garantita dalle norme imperative:
a)
del paese in cui svolge abitualmente la propria attività in esecuzione del contratto; o
b)
se il lavoratore non svolge abitualmente la propria attività in un solo paese, della legge del paese in cui è situata la sede d'attività attraverso la quale è stato assunto; o
c)
del paese con il quale il contratto è più strettamente collegato.
3.La scelta di una legge effettuata dalle parti non può, qualora tutti gli altri elementi della situazione fossero ubicati, nel momento in cui si verifica il danno o la perdita, in uno o più Stati membri, pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario.
Articolo 4
Norma generale
1. In mancanza di un accordo ai sensi dell'articolo 3 e salvo diverse disposizioni previste dal presente regolamento, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da un illecito è quella del paese nel quale avviene o rischia di avvenire il fatto che ha causato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi nei quali si verificano le conseguenze indirette del danno.
2. Tuttavia, in caso di danni alle persone causati da incidenti stradali e in riferimento alla direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il tribunale adito e l'assicurazione del conducente responsabile applicano, per determinare le modalità del risarcimento dei danni e il calcolo del suo ammontare, le norme in vigore nel luogo abituale di residenza della vittima, a meno che tale soluzione sia iniqua per la vittima.
Con riguardo alla responsabilità, la legge applicabile è quella del luogo in cui è avvenuto l'incidente.
3. A prescindere dal paragrafo 1 e in via eccezionale, se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'altro paese.
I criteri che possono essere tenuti in considerazione in quanto collegano manifestamente un'obbligazione extracontrattuale con un altro paese includono:
a)
per quanto riguarda la distribuzione delle perdite e la capacità giuridica, il fatto che il presunto responsabile o i presunti responsabili e la persona o le persone che subiscono la perdita o il danno risiedano abitualmente nello stesso paese o che le pertinenti leggi del paese di residenza abituale del presunto responsabile o dei presunti responsabili e del paese di residenza abituale della persona o delle persone che subiscono la perdita o il danno siano sostanzialmente identiche;
b)
una preesistente relazione giuridica o de facto tra le parti, quale ad esempio un contratto che sia strettamente collegato all'obbligazione extracontrattuale in questione;
c)
la necessità di certezza, prevedibilità ed uniformità di risultato;
d)
la tutela di legittime aspettative;
e)
le politiche inerenti alla legge straniera da applicare e le conseguenze dell'applicazione di tale legge.
4.Nel risolvere la questione della legge applicabile, il tribunale adito, ove necessario, sottopone ogni specifica questione della controversia ad analisi separata.
SEZIONE 2
NORME SPECIALI APPLICABILI A ILLECITI E OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI SPECIFICI
Articolo 5
Violazione della vita privata e dei diritti della personalità
1. Per quanto riguarda la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, si applica la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.
Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, ed è il diritto di codesto paese quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o sui dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.
La presente disposizione si applica per analogia alla pubblicazione su Internet e altre reti elettroniche.
2. La legge applicabile al diritto di rettifica o alle misure equivalenti ovvero a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o l'organo di radiodiffusione.
3.Il paragrafo 2 si applica inoltre a una violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali.
Articolo 6
Azione sindacale
La legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale derivante da un'azione sindacale, in corso o completata, è la legge del paese in cui deve essere o è stata effettuata l'azione.
Articolo 7
Incidenti stradali
1.Finché la Comunità non adotterà una legislazione dettagliata sulla legge applicabile agli incidenti stradali, gli Stati membri applicano le norme generali stabilite dal presente regolamento, fatto salvo l'articolo 15, oppure la Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali.
2.In caso di danni fisici derivanti da incidenti stradali, il tribunale adito applica le norme in materia di quantificazione dei danni del paese in cui risiede abitualmente la vittima, a meno che ciò sia iniquo.
Articolo 8
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione viene rivendicata.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di proprietà industriale comunitaria a carattere unitario, il regolamento comunitario pertinente è d'applicazione. Per le ipotesi non disciplinate da detto regolamento, la legge applicabile è quella dello Stato membro nel quale il diritto è stato leso.
Articolo 9
Arricchimento senza causa
1.Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa si ricolleghi ad una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2.Qualora la legge applicabile non possa essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese, nel momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine ad arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella di questo paese.
3.Qualora la legge applicabile non possa essere determinata in base ai paragrafi 1 e 2, la legge applicabile è quella del paese in cui si verificano sostanzialmente gli eventi che hanno dato origine ad arricchimento senza causa, indipendentemente dal paese in cui l'arricchimento si è prodotto.
4.Se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale derivante da arricchimento senza causa presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1, 2 o 3, si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 10
Gestione di affari altrui
1.Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari altrui senza mandato si ricolleghi a una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina questa relazione.
2.Qualora la legge applicabile non possa essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti abbiano la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla perdita o al danno, la legge applicabile è quella di questo paese.
3.Qualora la legge applicabile non possa essere determinata sulla base dei paragrafi 1 e 2, la legge applicabile è quella del paese in cui si è prodotta tale azione.
4.Se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale derivante da una gestione di affari altrui senza mandato presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1, 2 o 3, si applica la legge di quest'altro paese.
SEZIONE 3
NORME COMUNI APPLICABILI ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DA FATTO ILLECITO E DA UN FATTO DIVERSO DA UN ILLECITO
Articolo 11
Ambito della legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale
La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, a norma degli articoli 3-10 del presente regolamento, disciplina segnatamente :
a)
la base e l'estensione della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti i cui atti danno origine a responsabilità;
b)
motivi di esonero, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
c)
l'esistenza, la natura e la valutazione dei danni o del risarcimento richiesti;
d)
nei limiti dei poteri attribuiti al tribunale dalla sua legge processuale, i provvedimenti che il giudice può prendere per prevenire o inibire il pregiudizio, ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
e)
la valutazione del danno, qualora sia prescritta dalla legge;
f)
la trasferibilità del diritto al risarcimento;
g)
i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
h)
la responsabilità per fatto altrui;
i)
i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sullo scadere di un termine, comprese la decorrenza, l'interruzione e la sospensione dei termini.
Salvo diverse disposizioni del presente regolamento o quanto previsto in un valido accordo sul conflitto di leggi, il tribunale adito applica le proprie norme nazionali in materia di quantificazione dei danni, a meno che le circostanze del caso non giustifichino l'applicazione delle norme di un altro paese.
Articolo 12
Contenzioso riguardo alla legge applicabile
L'attore o il convenuto, che presentano la domanda giudiziale o la domanda riconvenzionale dinanzi a una corte o a un tribunale nazionale rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, comunicano alla corte o al tribunale e a tutte le altre parti, attraverso una memoria o altro documento equivalente, la legge o le leggi che ritengono siano applicabili a tutte o a una parte qualsiasi della propria domanda.
Articolo 13
Determinazione del contenuto di una legge straniera
1.Il tribunale adito stabilisce d'ufficio il contenuto della legge straniera. A tal fine, può essere richiesta la collaborazione delle parti.
2.Se è impossibile stabilire il contenuto della legge straniera e le parti vi acconsentano, si applica la legge del tribunale adito.
Articolo 14
Leggi di polizia
1. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme della legge del foro che disciplinano imperativamente la situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.
2. Qualora la legge di un dato paese sia applicabile, in virtù del presente regolamento, può essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto collegamento, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili a prescindere della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale. Per decidere se vada data efficacia a tali norme imperative, si tiene conto della loro natura e del loro oggetto, nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o mancata applicazione.
Articolo 15
Norme di sicurezza e di comportamento
A prescindere dalla legge applicabile, in sede di determinazione della responsabilità deve tenersi conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel luogo e nel momento in cui il fatto che ha determinato il danno è avvenuto.
Articolo 16
Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile
Il diritto della parte lesa di agire direttamente contro l'assicuratore del presunto responsabile è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, sempre che la parte lesa non abbia scelto di basare le sue pretese sulla legge applicabile al contratto di assicurazione, purché tale possibilità sia prevista da una di queste leggi.
Articolo 17
Surrogazione e coobbligati
1. Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a risarcire il creditore, ovvero il terzo abbia risarcito il creditore in esecuzione di questa obbligazione, la legge applicabile a tale obbligazione del terzo determina se questi possa esercitare in tutto o in parte i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina le loro relazioni.
2. È d'applicazione la stessa norma ove più soggetti siano obbligati in solido per la medesima prestazione e il creditore sia stato soddisfatto da uno di essi.
Articolo 18
Forma
Un atto giuridico unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfi i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è intervenuto.
Articolo 19
Prova
1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso dalla legge del foro o da una delle leggi di cui all'articolo 18, che stabilisca la conformità dell'atto ai requisiti formali, a condizione che la prova possa essere fornita secondo quel mezzo avanti al tribunale adito.
3.Fatti salvi gli articoli 12 e 13 nonché i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le norme del presente regolamento non si applicano ai mezzi di prova e alla procedura.
TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 20
Assimilazione al territorio di uno Stato
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono assimilati al territorio di uno Stato:
a)
gli impianti e le altre attrezzature destinati all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali che si trovano dentro, sopra o sotto la parte di fondale marino situata al di fuori delle acque territoriali di questo Stato, nella misura in cui esso sia autorizzato esercitarvi, in virtù del diritto internazionale, diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;
b)
un'imbarcazione che si trovi in alto mare, immatricolata o provvista di lettere marittime o di un documento assimilato, rilasciato da questo Stato o a suo nome, o che, in mancanza di immatricolazione, di lettere di garanzia o di documento assimilato, appartenga a un cittadino dello Stato medesimo;
c)
un aeromobile che si trovi entro lo spazio aereo, immatricolato da questo Stato o a suo nome o iscritto nel registro nazionale di questo Stato, o che, in mancanza di immatricolazione o iscrizione nel registro nazionale, appartenga a un cittadino dello Stato medesimo.
Articolo 21
Equiparazione alla residenza abituale
1. La sede principale di una società, associazione o persona giuridica coincide con la residenza abituale. Tuttavia, qualora il fatto generatore del danno sia stato commesso, o il danno subito, durante l'esercizio dell'attività di una succursale, di una filiale o di un'agenzia, è considerato residenza abituale il luogo di detto esercizio.
2. Qualora il fatto che determina l'insorgere dell'obbligazione si produca o il danno si verifichi nell'esercizio dell'attività professionale di una persona fisica, si considera residenza abituale il luogo effettivo di detto esercizio. Qualora tale attività sia svolta in forma ambulante o domiciliare, si considera come residenza abituale la residenza anagrafica della persona fisica.
3. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, il luogo in cui ha sede l'organismo di radiodiffusione ai sensi della direttiva 89/552/CEE del Consiglio(8), è considerato residenza abituale.
Articolo 22
Esclusione del rinvio
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 23
Sistemi non unificati
1. Ove uno Stato si componga di più entità territoriali ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni entità territoriale è considerata come un paese a sé ai fini della determinazione della legge applicabile in base al presente regolamento.
2. Uno Stato nel quale varie entità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non sarà tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che interessino solo tali unità territoriali.
Articolo 24
Ordine pubblico del foro
1. L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
2.In particolare, l'applicazione di una norma di legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa e/o può essere applicata la legge del foro, qualora tale applicazione violi diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, da disposizioni costituzionali nazionali o dal diritto umanitario internazionale.
3.Inoltre, l'applicazione di una norma di legge designata dal presente regolamento che conduca a concedere risarcimenti danni aventi carattere esemplare o punitivo, può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro.
4.Quando, in conformità del presente regolamento, la legge designata come applicabile è quella di uno Stato membro, l'eccezione di ordine pubblico può applicarsi solo su richiesta di una delle parti.
Articolo 25
Rapporti con altre convenzioni internazionali
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali cui gli Stati membri hanno aderito all'atto dell'adozione del presente regolamento e che, in materie particolari, disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.
2.Le norme del presente regolamento prevalgono altresì sulle norme delle convenzioni internazionali concluse fra due o più Stati membri, a meno che tali convenzioni non siano elencate nell'allegato 1.
3.Qualora tutti gli elementi della situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il danno o la perdita, in uno o più Stati membri, le norme del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 relative al diritto applicabile nel caso di incidenti stradali.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Elenco delle convenzioni di cui all'articolo 25
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il ..., l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 25. Dopo quella data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1 nel termine di sei mesi dal ricevimento dell'elenco completo.
Articolo 27
Revisione del regolamento
Entro ...(9), la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, a norma dei punti 1) e 2), una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, presenta proposte di modifica:
1) nell'elaborare tale relazione, la Commissione dedica particolare attenzione alle conseguenze delle modalità con le quali viene trattata la legge straniera nelle varie giurisdizioni e alla questione del risarcimento dei danni, compresa la possibilità di concedere risarcimenti esemplari o punitivi in talune giurisdizioni.
2)Essa esamina inoltre l'opportunità di proporre una normativa comunitaria che affronti specificamente la questione della legge applicabile agli incidenti stradali. La relazione comprende uno studio analitico dei limiti entro i quali i tribunali degli Stati membri applicano la legge straniera in pratica, nonché raccomandazioni in merito all'opportunità di un approccio comune all'applicazione della legge straniera.
3)In un contesto in cui la comunicazione opera sempre più a livello europeo, le diverse espressioni del diritto della personalità e le tradizioni consolidate nell'Unione europea in materia di stampa rendono necessaria la definizione di premesse e di norme più omogenee sulla composizione di controversie. Ma proprio il carattere, che va tutelato, della libertà di stampa e la sua funzione nella società consigliano di accordare priorità a media che trattino in modo responsabile i diritti della personalità, che siano disposti a istituire autonomamente e su base consensuale un "codice europeo dei media" e/o una "autorità europea per i media" a carattere auto-organizzativo, in grado di fornire alla giurisprudenza pertinente orientamenti decisionali consolidati. Si invita la Commissione a valutare le possibilità di sostenere tale processo, e a presentare raccomandazioni, in una relazione, in ordine alla forma che dovrebbero avere azioni ulteriori.
Articolo 28
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il presente regolamento entra in vigore il ... .
Esso si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1).
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).
Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).