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Procedura : 2005/0803(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0139/2005

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A6-0139/2005

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PV 26/05/2005 - 8.3
PV 07/07/2005 - 9.1

Testi approvati :

P6_TA(2005)0290

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Giovedì 7 luglio 2005 - Strasburgo
Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *
P6_TA(2005)0290A6-0139/2005

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5429/2005 – C6-0037/2005 – 2005/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa il Granducato di Lussemburgo (5429/2005)(1),

–   visto l'articolo 44 dell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (in seguito denominato "lo Statuto"),

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0037/2005),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Controllo democratico dell'Europol" (COM(2002)0095),

–   vista la propria raccomandazione al Consiglio del 30 maggio 2002 sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea(2),

–   vista la propria raccomandazione al Consiglio del 10 aprile 2003 sullo sviluppo futuro di Europol(3),

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0139/2005),

A.   considerando che il Parlamento europeo non è stato consultato né informato su nessuna delle misure operative e organizzative riguardanti Europol, né sulle attuali attività e i futuri programmi di Europol in risposta alle necessità dell'UE e degli Stati membri; considerando che tale mancanza d'informazione mette il Parlamento nell'impossibilità di valutare la pertinenza e l'adeguatezza della decisione proposta,

1.   respinge l'iniziativa del Granducato di Lussemburgo;

2.   invita il Granducato di Lussemburgo a ritirare l'iniziativa;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Granducato di Lussemburgo.

(1) GU C 51 dell'1.3.2005, pag. 15.
(2) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144.
(3) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.

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